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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 22 ottobre 2004 n. 5055
G. Petruzzelli Pres. - S. Toschei Est.
Cooperativa Agricolo Forestale “Rinascita”, (Avv. A. Quattrociocchi Branca) contro il Comune di Abbadia San Salvatore, (Avv. P. Stolzi) e la Provincia di Siena (Avv. P. Golini) e nei confronti della Siena Ambiente S.p.a. (Avv. N. Giallongo)


Espropriazione e occupazione – Impugnazione degli atti della procedura ablatoria - Acquirente di un bene con patto di riservato dominio – Legittimazione attiva – Sussistenza – Conoscenza da parte dell’Amministrazione di operazione di vendita con patto di riservato dominio sul bene oggetto della procedura ablatoria – Diritto dell’acquirente alla partecipazione al procedimento ablatorio – Sussistenza - Equiparazione giuridica e di fatto al proprietario catastale - Sussistenza

In tema di legittimazione attiva ad impugnare gli atti di una procedura ablatoria, e con riferimento alla peculiare posizione dell’acquirente di un bene con patto di riservato dominio, rientra tra le facoltà riconosciute al titolare di tale posizione soggettiva anche quella di agire per la tutela delle aspettative vantate sul bene nei confronti degli atti della procedura espropriativa che l’abbiano ad oggetto. Difatti l'acquirente con riservato dominio può essere considerato già titolare di un diritto soggettivo per la cui acquisizione definitiva in termini di proprietà non è richiesta una nuova manifestazione di volontà del venditore, essendo sufficiente il pagamento dell'intero prezzo. Conseguentemente egli, una volta venuta l’Amministrazione procedente a conoscenza dell’esistenza, sul bene oggetto della procedura ablatoria, di una operazione negoziale volta alla vendita, seppure con riserva di proprietà, del bene stesso, vanta un interesse qualificato alla partecipazione al relativo procedimento ablatorio nei modi e nei termini ormai costantemente ritenuti indefettibili, con equiparazione giuridica e di fatto al proprietario catastale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione Seconda

 

composto dai Signori: Giuseppe PETRUZZELLI, Presidente; Vincenzo FIORENTINO, Componente; Stefano TOSCHEI, Estensore; ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sui ricorsi:

 

n. R.g 1803 del 2003 proposto dalla

 

COOPERATIVA AGRICOLO FORESTALE “RINASCITA”, in persona dei Commissari liquidatori avv. Laura Lucani e dott. Sergio Minelli, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Quattrociocchi Branca ed elettivamente domiciliata in Firenze, Via dell’Oriuolo n. 19, presso lo studio dell’avv. Ricccardo Alessi;

 

contro

 

il COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Stolzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Via dei Della Robbia n. 67;

 

la PROVINCIA DI SIENA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Golini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, Via Gino Capponi n. 26;

 

e nei confronti di

 

“SIENA AMBIENTE S.p.a”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Natale Giallongo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, Via V. Alfieri n. 19;

 

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento di occupazione d’urgenza emanato dal responsabile dell’area tecnica del Comune di Abbadia San Salvatore, n. 15227 del 30 agosto 2003, relativo alla realizzazione dei lavori per l’esecuzione del 2° stralcio della discarica di I categoria del Comune di Abbadia San Salvatore, Località Poggio alla Billa;
- di ogni provvedimento amministrativo presupposto e presupponente anche se non conosciuto, ivi compreso il non conosciuto provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell’opera, notificato solo presso la residenza dell’avv. Laura Lucani e del dott. Sergio Minelli, cooliquidatori della ricorrente, in data 4 settembre 2003.

 

nonché per l’annullamento (in virtù di motivi aggiunti)
della determinazione dirigenziale n. 19144 del 22 ottobre 2003 con la quale il Comune di Abbadia San Salvatore ha reiterato il provvedimento di occupazione d’urgenza già emesso in data 30 agosto 2003.

 

n. R.g 1804 del 2003 proposto dalla

 

COOPERATIVA AGRICOLO FORESTALE “RINASCITA”, in persona dei Commissari liquidatori avv. Laura Lucani e dott. Sergio Minelli, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Quattrociocchi Branca ed elettivamente domiciliata in Firenze, Via dell’Oriuolo n. 19, presso lo studio dell’avv. Ricccardo Alessi;

 

contro

 

il COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Stolzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Via dei Della Robbia n. 67;

 

la PROVINCIA DI SIENA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Golini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, Via Gino Capponi n. 26;

 

e nei confronti di

 

“SIENA AMBIENTE S.p.a”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Natale Giallongo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, Via V. Alfieri n. 19;

 

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- del decreto di esproprio emanato dal responsabile dell’area tecnica del Comune di Abbadia San Salvatore, n. 16 del 6 agosto 2003, relativo alla realizzazione dei lavori di completamento del 1° stralcio della discarica di I categoria del Comune di Abbadia San Salvatore, Località Poggio alla Billa;
- di ogni provvedimento amministrativo presupposto e presupponente anche se non conosciuto, ivi compreso il non conosciuto provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell’opera, notificato solo presso la residenza dell’avv. Laura Lucani e del dott. Sergio Minelli, cooliquidatori della ricorrente, in data 4 settembre 2003.

 

nonché per l’annullamento (in virtù di motivi aggiunti)
della predetta determinazione dirigenziale sotto altro profilo rispetto a quelli dedotti nell’atto introduttivo.

 

Visti i ricorsi con i documenti allegati;
Viste le costituzioni in giudizio delle Amministrazioni intimate e della Società controinteressata nonché i documenti da tutte prodotti;
Visti i ricorsi con motivi aggiunti proposti dalla parte ricorrente;
Vista l’ordinanza n. 1234 del 2 dicembre 2003, con la quale questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente con riferimento al ricorso n. R.g. 1803 del 2003;
Esaminate le memorie integrative depositate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 28 gennaio 2004 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv. Antonio Quattrociocchi Branca e per le parti resistenti gli avv.ti Paolo Golini, Natale Giallongo e Paolo Stolzi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

I – Con il primo ricorso indicato in epigrafe, rubricato al n. R.g. 1803 del 2003, due dei tre commissari liquidatori (l’avv. Laura Lucani ed il dott. Sergio Minelli) della Cooperativa agricolo forestale “Rinascita”, in liquidazione coatta amministrativa, hanno impugnato, per conto della suddetta Cooperativa, il provvedimento di occupazione d’urgenza n. 15227 del 30 agosto 2003, emanato dal Comune di Abbadia San Salvatore e relativo alla realizzazione dei lavori per l’esecuzione del 2° stralcio della discarica di I categoria del Comune di Abbadia San Salvatore, Località Poggio alla Billa.
Premette la ricorrente che la Giunta provinciale di Siena ha adottato, in data 27 maggio 2003, la delibera n. 166 con la quale si è disposto di approvare il progetto per la realizzazione del secondo stralcio della discarica per rifiuti da costruirsi nel territorio del Comune di Abbadia San Salvatore.
Riferisce che, in conseguenza di quel provvedimento di approvazione del progetto per la realizzazione dell’opera pubblica suindicata, avente portata di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza, il Comune di Abbadia San Salvatore ha emanato il provvedimento di occupazione d’urgenza indicato in epigrafe.
Lamenta, però, l’illegittimità di tale ultimo atto, in quanto il procedimento che ha preceduto la sua adozione non si è svolto nel rispetto delle garanzie procedurali stabilite dall’ordinamento in favore dei soggetti coinvolti nell’operazione ablativa, di talché rilevando l’esistenza di vizi della procedura sotto diversi profili, ha chiesto il giudiziale annullamento dell’atto gravato. La ricorrente chiedeva, inoltre, il risarcimento dei danni subiti.

 

II – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e l’inammissibilità del ricorso anche per sopravvenuta carenza di interesse. Nel merito, Il Comune resistente ha contestato analiticamente le avverse prospettazioni ed ha chiesto la reiezione del ricorso.
Analogamente, la Provincia di Siena resiste all’intimazione in giudizio rivoltale dalla cooperativa ricorrente respingendo qualsiasi valutazione, proveniente dalla ricorrente, in termini di illegittimità degli atti e della procedura posta in essere dalle Amministrazioni coinvolte in sede giudiziale; di talché anch’essa ha concluso perché il ricorso fosse respinto.

 

III – Si è altresì costituita in giudizio la Società Siena Ambiente S.p.a, alla quale la Provincia di Siena ha affidato, in regime di concessione, l’incarico di svolgere tutte le attività finalizzate alla realizzazione ad alla gestione delle opere e degli impianti di smaltimento rifiuti previsti dal piano regionale per la Provincia di Siena (Bacino XIX) ed alla quale alcuni Comuni della Provincia, compreso quello interessato al presente giudizio (con deliberazione consiliare n. 9 del 26 gennaio 1996), hanno affidato l’attività di smaltimento dei rifiuti. Anche detta Società, pure intimata dai ricorrenti, ha contestato la fondatezza delle doglianze dedotte nell’atto introduttivo del presente giudizio eccependo, comunque, l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva della ricorrente nonché per la tardività della proposizione delle censure nei confronti degli atti impugnati.
Ha concluso, dunque, chiedendo la reiezione del ricorso.

 

IV - Con ordinanza n. 1234 del 2 dicembre 2003, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
Con ricorso contenente motivi aggiunti, la Cooperativa ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale n. 19144 del 22 ottobre 2003 con la quale il Comune di Abbadia San Salvatore reiterava, nel contenuto, il provvedimento di occupazione d’urgenza emanato con la determinazione dirigenziale n. 15227 del 30 agosto 2003, riproponendo le doglianze già dedotte nell’atto introduttivo del presente giudizio ed estendendo la richiesta di annullamento giudiziale con riferimento anche a quell’ultimo atto.
Tutte le parti processuali hanno, in seguito, provveduto a confermare le diverse posizioni con la presentazione di memorie e reiterando, infine, le già rassegnate conclusioni

 

V - Con il secondo ricorso indicato in epigrafe, rubricato al n. R.g. 1804 del 2003, due dei tre commissari liquidatori (l’avv. Laura Lucani ed il dott. Sergio Minelli) della Cooperativa agricolo forestale “Rinascita”, in liquidazione coatta amministrativa, hanno impugnato, per conto della suddetta Cooperativa, il decreto di esproprio emanato dal responsabile dell’area tecnica del Comune di Abbadia San Salvatore, n. 6 del 16 agosto 2003, relativo alla realizzazione dei lavori di completamento del 1° stralcio della discarica di I categoria del Comune di Abbadia San Salvatore, Località Poggio alla Billa.
Premette la ricorrente che la Giunta provinciale di Siena ha adottato, in data 26 settembre 1997, la delibera n. 709 con la quale si è disposto di approvare il progetto per la realizzazione del primo stralcio della discarica per rifiuti da costruirsi nel territorio del Comune di Abbadia San Salvatore.
Riferisce che, in conseguenza di quel provvedimento di approvazione del progetto per la realizzazione dell’opera pubblica suindicata, avente portata di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza, il Comune di Abbadia San Salvatore ha emanato il decreto di esproprio indicato in epigrafe.
Lamenta, però, l’illegittimità di tale ultimo atto, in quanto il procedimento che ha preceduto la sua adozione non si è svolto nel rispetto delle garanzie procedurali stabilite dall’ordinamento in favore dei soggetti coinvolti nell’operazione ablativa, di talché rilevando l’esistenza di vizi della procedura sotto diversi profili, ha chiesto il giudiziale annullamento dell’atto gravato.

 

VI – Si è costituita, anche in questo secondo giudizio, l’Amministrazione comunale, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e l’inammissibilità del ricorso in parte qua per tardività. Nel merito, il Comune resistente ha contestato analiticamente le avverse prospettazioni ed ha chiesto la reiezione del ricorso.
Analogamente, la Provincia di Siena resiste all’intimazione in giudizio rivoltale dalla cooperativa ricorrente respingendo qualsiasi valutazione, proveniente dalla ricorrente, in termini di illegittimità degli atti e della procedura posta in essere dalle Amministrazioni coinvolte in sede giudiziale; di talché anch’essa ha concluso perché il ricorso fosse respinto.

 

VII – Si è altresì costituita in giudizio la Società Siena Ambiente S.p.a, alla quale la Provincia di Siena ha affidato, in regime di concessione, l’incarico di svolgere tutte le attività finalizzate alla realizzazione ad alla gestione delle opere e degli impianti di smaltimento rifiuti previsti dal piano regionale per la Provincia di Siena (Bacino XIX) ed alla quale alcuni Comuni della Provincia, compreso quello interessato al presente giudizio (con deliberazione consiliare n. 9 del 26 gennaio 1996), hanno affidato l’attività di smaltimento dei rifiuti. Anche detta Società, pure intimata dai ricorrenti, ha contestato la fondatezza delle doglianze dedotte nell’atto introduttivo del presente giudizio eccependo, comunque, l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva della ricorrente nonché per la tardività della proposizione delle censure nei confronti degli atti impugnati.
Ha concluso, dunque, chiedendo la reiezione del ricorso.

 

VIII - Con ricorso contenente motivi aggiunti, la Cooperativa ricorrente, premesso di aver conosciuto il contenuto della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia di Siena n. 709 del 26 settembre 1997, di approvazione del progetto di opera pubblica da realizzarsi, solo a seguito della produzione dell’atto intervenuta, a cura delle parti resistenti, in occasione della Camera di consiglio del 19 novembre 2003, ha impugnato la suddetta deliberazione in quanto nella stessa non erano contemplati i termini di inizio e fine dei lavori. Ha riproposto, inoltre, le doglianze già dedotte nell’atto introduttivo del presente giudizio, estendendo la richiesta di annullamento giudiziale con riferimento anche all’ultimo atto impugnato.
Tutte le parti processuali hanno, in seguito, provveduto a confermare le diverse posizioni con la presentazione di memorie e reiterando, infine, le già rassegnate conclusioni
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2004 i due ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.

 

DIRITTO

 

1 – La Cooperativa agricolo forestale “Rinascita”, in liquidazione coatta amministrativa (d’ora in poi, Cooperativa), ha impugnato., per il tramite di due dei tre commissari liquidatori (l’avv. Laura Lucani ed il dott. Sergio Minelli), dapprima il provvedimento di occupazione d’urgenza emanato dal Comune di Abbadia San Salvatore nell’ambito del procedimento ablativo prodromico alla realizzazione del secondo stralcio della discarica per rifiuti da costruirsi nel territorio del predetto Comune, sulla scorta della delibera della Giunta provinciale di Siena n. 166 del 27 maggio 2003 e, successivamente, con un secondo ricorso, il decreto di esproprio emanato dal Comune di Abbadia San Salvatore nell’ambito del procedimento ablativo inerente alla realizzazione del primo stralcio della discarica per rifiuti da costruirsi nel territorio del predetto Comune, sulla scorta della delibera della Giunta provinciale di Siena n. 709 del 26 settembre 2003.
La Cooperativa si duole, in entrambi i casi, della mancata osservanza, da parte dell’Amministrazione comunale procedente, delle cautele prescritte dall’ordinamento in occasione dello svolgimento di una operazione ablatoria, con particolare riguardo agli strumenti partecipativi previsti in favore dei soggetti coinvolti dall’intervento espropriativo.
In particolare, la ricorrente affida le due impugnazioni ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione di legge per nullità della notifica ai sensi dell’art. 145 c.p.c, in quanto i due provvedimenti impugnati, come tutti gli atti che li hanno preceduti, ivi comprese le deliberazioni giuntali di approvazione dei due progetti redatti per la realizzazione delle opere relative al primo ed al secondo stralcio della discarica, non sono stati notificati alla ricorrente presso la sede legale sita (ancora al momento della proposizione dei due gravami) nel Comune di Piancastagnaio (Siena) alla Via Quaranta s.n.c. e nella quale si trovano tre delegati a ricevere gli atti per conto della Cooperativa in liquidazione, nella veste di coadiutori dei liquidatori della procedura. L’Amministrazione comunale, pervero, ha notificato gli atti impugnati ma, erroneamente, presso le residenze dei tre liquidatori e, peraltro, non a ciascuno di essi;
2) Violazione di legge per nullità della notifica ai sensi dell’art. 51 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, perché le notifiche, già da considerarsi nulle in ragione di quanto prospettato con il primo motivo di gravame, manifestano l’ulteriore aspetto patologico di essere state effettuate dal messo di conciliazione, soggetto non autorizzato a compiere le notifiche, in luogo dell’ufficiale giudiziario, nell’ambito delle procedure espropriative;
3) Violazione di legge per manifesta violazione delle norme regolatrici il “giusto procedimento” espropriativo, così come disciplinato dalla legge n. 2359 del 1865, dalla legge 1971 n. 865, dall’art. 1 della legge 3 gennaio 1978 n. 1 e dall’art. 7 della legge 7 agosto 2000 n. 241, visto che il procedimento ablativo per il quale è controversia ha visto effettuarsi un tardiva comunicazione degli avvisi di cui all’art. 10 della legge n. 865 del 1971, dal momento che essa è intervenuta dopo la emanazione del provvedimento avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità. In particolare, con riferimento al ricorso rubricato al n. R.g. 1803 del 2003, quest’ultimo è stato adottato in data 27 maggio 2003 (delibera della Giunta provinciale di Siena n. 166) e la comunicazione dell’avviso ai sensi dell’art. 10 della legge n. 865 del 1971 si è avuta in data 30 agosto 2003 (determina dirigenziale del Comune di Abbadia San Salvatore n. 15223), con notifica a due soli liquidatori in data 4 settembre 2003. D’altronde il provvedimento di occupazione d’urgenza manifesta l’ulteriore vizio di riferirsi ad una procedura – l’occupazione d’urgenza di immobili preordinata all’esproprio – ormai definitivamente soppressa con l’entrata in vigore, il 1° luglio 2003, del D.P.R. 2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, di talché tale atto dovrebbe considerarsi tamquam non esset. Con riferimento poi al ricorso rubricato al n. R.g. 1804 del 2003, l’atto che dovrebbe contenere la dichiarazione di pubblica utilità è stato adottato in data 26 settembre 1997 (delibera della Giunta provinciale di Siena n. 709) e la comunicazione dell’avviso ai sensi dell’art. 10 della legge n. 865 del 1971 si è avuta in data 4 agosto 1998 (determina dirigenziale del Comune di Abbadia San Salvatore prot. n. 12260), con notifica a due soli liquidatori in data 19 agosto 1998.
Le doglianze suindicate sono state estese, dalla Cooperativa ricorrente, nei confronti della sopravvenuta determinazione dirigenziale n. 19144 del 22 ottobre 2003, con la quale il Comune di Abbadia San Salvatore ha comunicato, a due dei tre liquidatori della Cooperativa stessa, il provvedimento di occupazione dei beni dei terreni in questione, riproducendo, nel contenuto, la determinazione dirigenziale n. 15227 del 30 agosto 2003 nonché, sempre con motivi aggiunti, nei confronti della delibera n. 709 del 1997 in quanto mancante dei termini di inizio e fine dei lavori.
Seguono, in entrambi i casi, le domande di annullamento di tutti gli atti impugnati e la richiesta di risarcimento dei danni.

 

2. – Le parti resistenti e la Società controinteressata hanno provveduto, in diversi atti defensionali, a contestare analiticamente le avverse prospettazioni e ad eccepire profili di inammissibilità delle domande di annullamento giudiziale avanzate dalla Cooperativa con i due atti introduttivi indicati in epigrafe. Più nello specifico, seppur sinteticamente:
1) Difetto di legittimazione attiva della Cooperativa, perché quest’ultima non ha titolo ad impugnare il procedimento ed i relativi provvedimenti della procedura espropriativa, con riguardo al fondo oggetto dell’intervento ablatorio, dal momento che la stessa è acquirente dei terreni in questione con patto di riservato dominio a favore dell’Ente venditore che, all’epoca, era la Cassa per la formazione della proprietà contadina (ora Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA). Posto che la proprietà del bene compravenduto, con la formula di riservato dominio, si trasferisce solo dopo il pagamento dell’ultima rata del prezzo ovvero, come nel caso in esame, trattandosi di terreni agricoli ceduti a coltivatori diretti, dopo l’affrancazione del fondo ai sensi dell’art. 10 della legge 1976 n. 386 e cioè dopo il pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione:
 risulta che mai la Cooperativa abbia riscattato il fondo dal riservato dominio della Cassa (ora ISMEA);
 conseguentemente la predetta Cooperativa non ha nessuna relazione giuridicamente qualificata con i beni oggetto della procedura ablatoria in contestazione.
D’altronde la Cooperativa, dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa, non ha più svolto alcuna attività di coltivazione dei fondi in questione, tant’è che i beni oggetto dell’occupazione d’urgenza risultano essere abbandonati e privi di colture ed inoltre lo stato di liquidazione escluderebbe lo svolgimento di qualsiasi attività non finalizzata alla chiusura ed alla cessazione dell’attività e quindi impedirebbe la stessa coltivazione dei fondi. Inoltre la Cassa per la formazione della proprietà contadina si è sempre comportata quale unico proprietario dei terreni, intrattenendo anche trattative con il Comune di Abbadia San Salvatore per la cessione bonaria degli stessi, proseguite fino al marzo 2003 e note alla cooperativa ricorrente;
2) Inammissibilità delle censure dedotte avverso il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità, atteso che quest’ultimo era noto a coloro ai quali era stata attribuita la legale rappresentanza della Cooperativa dopo la sua messa in liquidazione, in virtù di quanto indicato nel relativo decreto ministeriale, fin dall’agosto 1998, di talché le censure a detto provvedimento, mosse soltanto ora con il ricorso introduttivo del presente giudizio, si appalesano inevitabilmente tardive. Peraltro la notifica dell’atto, intervenuta presso il domicilio dei liquidatori piuttosto che presso la sede della Cooperativa, non costituisce un vizio di nullità tale da consentire la rimessione in termini della Cooperativa stessa, perché le disposizioni contenute nell’art. 145 c.p.c. trovano applicazione solo in occasione della notifica degli atti processuali e non anche degli atti amministrativi, la cui conoscibilità non è soggetta alle stesse prescrizioni. Ad ogni modo, i legali rappresentanti della Cooperativa in liquidazione hanno avuto conoscenza aliunde degli estremi del provvedimento di dichiarazione della pubblica utilità dell’opera e ben prima della notifica degli atti qui impugnati, visto che la delibera della Giunta provinciale di Siena n. 709 del 1997, con la quale era stato approvato il progetto dell’opera, era espressamente richiamata nella determinazione dirigenziale che autorizzava l’occupazione d’urgenza. Da ultimo, se è vero che la comunicazione ex art. 10 della legge n. 865 del 1971 sopperisce, a detta della stessa ricorrente, alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990, la notifica della prima a mezzo di messo comunale appare più che sufficiente ad assicurare la conoscenza del relativo procedimento. Pertanto, in conclusione, la Cooperativa ricorrente fin dal 19 agosto 1998 (ovvero, al più, dalla comunicazione del decreto di occupazione) aveva avuto piena conoscenza del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell’opera e quindi avrebbe dovuto tempestivamente proporre, all’epoca, le censure che solo oggi muove all’atto impugnato;
3) In ordine al primo ed al secondo motivo di censura di entrambi i ricorsi, entrambe le censure sono infondate perché l’immobile in cui aveva sede legale la Cooperativa, in Piancastagnaio (Siena) alla Via Quaranta s.n.c., è stato venduto nel gennaio del 2003 (rogito del 29 gennaio 2003 per atto Notaio Zorzi) e, dunque, non ha rilievo la circostanza, sostenuta dalla Cooperativa, che in quella sede erano presenti tre delegati alla ricezione degli atti. E’ poi del pari privo di fondamento l’assunto che vorrebbe individuare una nullità della notifica degli atti del procedimento ricevuti da due soltanto dei tre liquidatori e presso il loro domicilio. In primo luogo, infatti, i liquidatori della Cooperativa hanno la rappresentanza disgiunta di quest’ultima, altrimenti la stesso atto introduttivo del presente giudizio sarebbe inammissibile per nullità del mandato alle liti, poiché la procura per la presentazione del ricorso è stata rilasciata solo da due dei tre liquidatori nominati. In secondo luogo, dal momento che gli atti sono stati notificati dopo l’entrata in vigore del D.P.R n. 327 del 2001 che, a sua volta, prescrive per la comunicazione degli atti ai proprietari la forma degli atti processuali civili, tale disposizione, attenendo alle formalità procedimentale ed essendo, quindi, assimilabile ad una norma di rango processuale, deve ritenersi applicabile alle fattispecie in questione. Sotto tale profilo va tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale che ritiene ammissibile la notifica a mezzo di messo comunale di un atto amministrativo. Sotto altro profilo, conclusivamente, va anche considerato che avendo i liquidatori della Cooperativa tempestivamente impugnato i provvedimenti della procedura espropriativa, ciò vuol dire che essi li hanno ricevuti e che dunque, al di là delle modalità utilizzate per la notifica, quest’ultima ha raggiunto lo scopo ed ogni nullità deve ritenersi sanata ai sensi dell’art. 160 c.p.c.;
4) In ordine al terzo motivo di doglianza dedotto nei due ricorsi, anch’esso appare infondato dal momento che, anche se la Cooperativa avesse partecipato alla procedura ablatoria, l’esito della stessa non avrebbe potuto essere diverso da quello che ha condotto all’emanazione degli atti impugnati. Infatti, la realizzazione dell’opera era già prevista nel Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 176 del 3 maggio 1994 e nel piano provinciale approvato con deliberazione 17 dicembre 1996 n. 235, la necessità di realizzare l’opera è stata poi confermata nell’accordo di programma 3 marzo 1998 e nel successivo piano regionale dei rifiuti approvato con delibera della Giunta regionale 10 maggio 1999 n. 537.
Seguono, infine, con riferimento alle domande risarcitorie avanzate dalla Cooperativa ricorrente, l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia e, in subordine, l’infondatezza della richieste.

 

3. – In via preliminare deve rilevarsi che tra i due ricorsi, per come indicati in epigrafe, intercorre una evidente connessione soggettiva e, in buona parte anche oggettiva, vista l’identità delle parti in giudizio e la contiguità degli atti impugnati, tutti relativi alla procedura espropriativi preordinata alla realizzazione di opere per la discarica del Comune di Abbazia San Salvatore, località Poggio alla Billa.
Conseguentemente, sussistono tutti i presupposti per poter disporre la riunione del ricorso n. R.g. 1804 del 2003 al ricorso n. R.g. 1803 del 2003, ai fini di una congiunta valutazione e decisione dei ricorsi, per evidenti ragioni di economia dei mezzi processuali.

 

4. – Ancora in via preliminare, il Collegio deve scrutinare la prima eccezione sollevata dalle parti resistenti e dalla controinteressata attinente alla inammissibilità dei gravami per difetto di legittimazione attiva della Cooperativa ricorrente.
In sostanza, con la sollevata eccezione, si sostiene che la Cooperativa non avrebbe titolo ad impugnare la determinazione di occupazione d’urgenza né gli atti ad essa presupposti in quanto non è proprietaria dei beni oggetto dell’intervento ablatorio, avendo la stessa non ancora completato l’acquisto di tali beni dalla Cassa di formazione della proprietà contadina (ora ISMEA) in quanto:
a) essendo l’acquisto intervenuto con la formula del patto di riservato dominio la Cooperativa non ha provveduto a concludere il pagamento delle rate;
b) trattandosi di terreni agricoli ceduti a coltivatori diretti (riuniti in cooperativa), non risulta che la ricorrente abbia posto in essere l’operazione di affrancazione del fondo, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 386 del 1976, con il pagamento di quindici annualità del prezzo di assegnazione.

 

5. – In materia di legittimazione all’impugnazione dei provvedimenti emanati nel corso di una procedura ablatoria si è affermato che:
A) in via generale, interessati a ricorrere contro la procedura espropriativa per la realizzazione di un'opera pubblica sono, oltre ai proprietari dei beni, anche i soggetti che possono vantare un interesse personale qualificato relativo agli stessi, quali il possessore e il detentore (Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 1997 n. 81);
B) ma anche il titolare di un diritto personale di godimento ha un interesse giuridicamente qualificato all'impugnazione degli atti del procedimento espropriativo (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 18 luglio 1983 n. 21);
C) infatti, il titolare di un diritto di godimento sul fondo soggetto ad espropriazione per pubblica utilità, indipendentemente da qualsivoglia pretesa gli sia riconosciuta sull'indennità di espropriazione, è legittimato a far valere, autonomamente rispetto al proprietario, i vizi della procedura espropriativa e dell'occupazione dell' immobile (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 luglio 1990 n. 569, 8 settembre 1987 n. 523 e 13 novembre 1979 n. 996 nonché Cass. civ. 4 giugno 1987 n. 4884 e 21 aprile 1977 n. 1465);
D) nondimeno, la giurisprudenza, pur ammettendo un allargamento della sfera dei soggetti legittimati a ricorrere avverso gli atti di occupazione d'urgenza e di espropriazione, limita tale possibilità a coloro che vantano un titolo di godimento effettivo rispetto al bene oggetto di procedura espropriativa, che sia idoneo ad essere direttamente inciso dal provvedimento (così Cons. Stato, Sez. IV, 16 giugno 1986 n. 415, dove si è ammessa la legittimazione a ricorrere dell'affittuario di un immobile contro le previsioni di piano regolatore sul giusto rilievo che "essi, pur riguardando direttamente il diritto del proprietario, sono idonei ad incidere sul godimento del bene"; nello stesso senso, per la necessità di un'incidenza diretta dell'atto ablatorio su un godimento in atto del bene, da parte del soggetto, diverso dal proprietario, che agisce, Cons. Stato, Sez. VI, 12 luglio 1982 n. 485, 6 febbraio 1981 n. 30, 4 marzo 1980 n. 289, 26 luglio 1979 n. 600 e Sez. V, 9 giugno 1970 n. 523, nonché T.A.R. Sardegna 4 marzo 1988 n. 179).
Sulla base dei parametri più sopra indicati si è giunti a ricondurre nell’ambito dei soggetto legittimati ad impugnare gli atti di una procedura ablatoria:
a) l'ipotesi del possessore o del detentore qualificato del bene, anche in base a un diritto personale e non reale di godimento (Cons. Stato, IV Sez., 17 marzo 1981 n. 251; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 25 marzo 1989 n. 187);
b) il concessionario di bene pubblico (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 20 dicembre 1993 n. 646);
c) l'affittuario del fondo, nonché, anche in relazione alla specialità della sua posizione, il coltivatore diretto del terreno oggetto di acquisizione (T.A.R. Puglia, Lecce, 24 ottobre 1989 n. 788). L'art. 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, attribuendo al fittavolo un'indennità d'importo uguale a quella spettante al proprietario, ha indirettamente riconosciuto allo stesso un interesse individuale qualificato e autonomo a dedurre in sede giurisdizionale gli eventuali vizi di legittimità dei procedimenti espropriativo e di occupazione d' urgenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 aprile 1994 n. 600);
d) al conduttore di un immobile urbano, che è legittimato a proporre gravame contro il provvedimento di occupazione d'urgenza diretto ad estrometterlo dal bene di cui ha la disponibilità, sussistendo un interesse certo e autonomo della parte (non subordinato all'esistenza di un interesse del proprietario dell'immobile) a conservare la disponibilità del bene, nei limiti consentiti dal suo titolo giuridico (T.A.R. Basilicata 31 dicembre 1998 n. 465 e T.A.R. Veneto 18 giugno 1982 n. 497);
e) al livellario. Visto che il livello costituisce un diritto sul fondo, i cui contenuti sono assimilabili a quelli di enfiteusi, il livellario è titolare di una posizione differenziata e qualificata, ed ha quindi interesse ad impugnare il provvedimento espropriativo (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 15 luglio 1994 n. 305);
f) al singolo comproprietario di un immobile il quale, ancorché titolare di una quota di minoranza, ha legittimazione ad impugnare il provvedimento ablatorio incidente sulla proprietà comune (Cons. Stato, Ad. pl., 18 giugno 1986 n. 6).
Al contrario, va esclusa la legittimazione a ricorrere in capo al soggetto che all'atto della proposizione del gravame vanti un mero credito al consenso dell'attuale proprietario al fine della conclusione del futuro contratto traslativo del bene, e che, attualmente, non abbia alcuna relazione privilegiata con la cosa stessa che sia direttamente pregiudicata dall'atto ablatorio, tale da giustificare la sua azione avverso la procedura espropriativa (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 22 febbraio 2000 n. 501).
Ancora più nello specifico e in ambito simile a quello oggetto della presente controversia, si è chiarito che, nel caso in cui l'occupazione d'urgenza preordinata alla successiva espropriazione per pubblico interesse abbia per oggetto un immobile sul quale confluisca una pluralità di diritti soggettivi, di natura e contenuto diversi, facenti capo a soggetti distinti, gli effetti del relativo provvedimento si verificano nella sfera giuridica di ciascuno di essi: in capo ai quali si radica, per l'effetto, un'autonoma posizione legittimante all'esercizio dei mezzi di tutela giurisdizionale previsti dall'ordinamento (Cass. civ., SS.UU., 4 giugno 1987 n. 4884 e 21 aprile 1977 n. 1465).
Pertanto, sia l'assegnatario di terre di riforma fondiaria, che l'affittuario o il conduttore, in quanto titolari di posizioni soggettive - aventi natura e consistenza, rispettivamente, di diritto soggettivo e di interesse legittimo - correlate all'emanazione del provvedimento di occupazione d'urgenza, possono agire nelle sedi giurisdizionali rispettivamente competenti facendo valere tanto la carenza assoluta del potere di occupazione quanto l'illegittimo esercizio di tale potere; altresì potendo esercitare il mezzo di tutela giurisdizionale corrispondente alla posizione soggettiva dedotta nei confronti del successivo provvedimento espropriativo (Cass. civ., SS.UU., 24 aprile 1979 n. 2313).
Il predetto orientamento è stato reiteratamente ribadito, fin da epoca risalente, anche dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, 13 settembre 1979, 8 settembre 1987 n. 523 e 18 luglio 1990 n. 569), che ha costantemente affermato la legittimazione del titolare di diritto di godimento sul fondo soggetto ad espropriazione per pubblica utilità - con carattere di autonomia rispetto alla posizione rivestita dal proprietario - a fare valere i vizi della procedura espropriativa e dell'occupazione dell'immobile (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 13 settembre 1979 n. 996).

 

6. – Precisato quanto sopra, circa gli orientamenti noti in tema di legittimazione attiva ad impugnare gli atti di una procedura ablatoria, l’indagine deve ora procedere con l’esame della peculiare posizione dell’acquirente di un bene con patto di riservato dominio, per poi definire se, tra le facoltà riconosciute al titolare di tale posizione soggettiva, sia presente anche quella di agire per la tutela delle aspettative vantate sul bene nei confronti degli atti della procedura espropriativa che l’abbiano ad oggetto.
In proposito si osserva che, anche di recente (cfr., da ultimo, Cass., Sez. I., 27 marzo 2003 n. 4565, alle cui deduzioni il Collegio ritiene di potersi attenere condividendole pienamente), si è affermato come, al di là delle varie teorie prospettate in dottrina, anche autorevolmente, la giurisprudenza di legittimità colloca la vendita con riserva di proprietà nell'ambito della condizione sospensiva e rileva che, non operando in considerazione della natura del rapporto la retroattività dell'avveramento della condizione ai sensi dell'art. 1360 c.c.. L'effetto traslativo, pertanto, si verifica in coincidenza con il pagamento dell'ultima rata.
Nondimeno la posizione dell'acquirente con riservato dominio, quale aspirante proprietario la cui titolarità è sottoposta a condizione sospensiva, resta peculiare, in quanto è significativo osservare che:
a) l'art. 1356 c.c., consente all'acquirente di un diritto, in pendenza della condizione sospensiva, di compiere atti conservativi sul bene, cioè tutti quegli atti diretti alla conservazione materiale ed al mantenimento della garanzia patrimoniale;
b) l'art. 2901 c.c., attribuisce espressamente anche al creditore, il cui credito sia sottoposto a condizione od a termine, l'esercizio dell'azione revocatoria;
c) in materia di esecuzione, l'art. 563, comma 1, c.p.c. consente l'intervento del creditore anche in presenza di un credito sottoposto a condizione od a termine;
d) nonché, in ambito più strettamente attinente a quanto è qui di interesse, l'art. 2054, comma, 3 c.c., estende la responsabilità civile in tema di circolazione anche all'acquirente del veicolo con patto di riservato dominio (così, ex multis, Cass., Sez. III, 19 luglio 2000 n. 9493).
Tali previsioni normative, che non esauriscono certamente la tutela accordata in pendenza del verificarsi della condizione, dimostrano ampiamente come l'acquirente con riservato dominio possa considerarsi già titolare di un diritto soggettivo per la cui acquisizione definitiva in termini di proprietà non è richiesta una nuova manifestazione di volontà del venditore, essendo sufficiente il pagamento dell'intero prezzo.
In un siffatto contesto giuridico, il soggetto acquirente di un bene con riserva di proprietà non può ritenersi estraneo ovvero indifferente alla procedura ablatoria che riguarda il medesimo bene oggetto dell’operazione di acquisto in quanto, seppur non abbia completato i pagamenti dovuti con la corresponsione dell’ultima rata, egli vanta pur sempre una aspettativa giuridicamente qualificata a poter acquisire definitivamente la proprietà del bene, se non altro in ragione dei versamenti già intervenuti che, certamente, egli non vuole che vadano persi.
Conseguentemente egli, una volta venuta l’Amministrazione procedente a conoscenza dell’esistenza, sul bene oggetto della procedura ablatoria, di una operazione negoziale volta alla vendita, seppure con riserva di proprietà, del bene stesso, vanta un interesse qualificato alla partecipazione al relativo procedimento; di talché l’Amministrazione sarà tenuta a consentire, formalmente e secondo i noti parametri indicati dalla costante giurisprudenza (a partire dalla decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 15 settembre 1999 n. 14), al soggetto interessato (acquirente con riserva di proprietà del bene espropriando) la partecipazione al procedimento ablatorio, nei modi e nei termini ormai costantemente ritenuti indefettibili, equiparandolo giuridicamente e di fatto al proprietario catastale.

 

7. – Nella specie, dall’esame della documentazione versata in atti, si evince che:
a) con deliberazione n. 235 del 17 dicembre 1996, il Consiglio provinciale della Provincia di Siena ha approvato l’aggiornamento del Piano provinciale smaltimento rifiuti solidi urbani della Provincia di Siena,
b) detto provvedimento consiliare, per quanto è qui di interesse, individuava, tra le soluzioni per lo smaltimento dei rifiuti, la realizzazione di una discarica di cat. 1^ e di categoria 2B in località Poggio alla Billa nel Comune di Abbadia San Salvatore, destinata a ricevere i rigetti provenienti dagli impianti di selezione e compostaggio, i rifiuti ingombranti non combustibili, il “resto” dopo RD secca e umida dei Comuni dell’area Amiata ed eventuali rifiuti da “fermo impianti”;
c) in adempimento di tale decisione, con deliberazione della Giunta provinciale della Provincia di Siena n. 709 del 26 settembre 1997, era approvato il progetto di completamento e realizzazione del II stralcio della discarica I categoria in località Poggio alla Billa nel Comune di Abbadia San Salvatore;
d) con detto atto si approvava, in particolare, il progetto redatto dalla Società Siena Ambiente, alla quale era stato in precedenza affidata la gestione del servizio di discarica pubblica di Poggio alla Billa, comprensivo anche della progettazione e della realizzazione delle opere, ma non fissando i termini di inizio e di fine dei relativi lavori né stabilendo che l’approvazione del progetto comportava la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
e) la Giunta provinciale, con il suddetto atto, disponeva che copia della delibera fosse inviata alla Società Siena Ambiente ed al Comune di Abbadia San Salvatore;
f) in esecuzione della suindicata delibera giuntale, venivano comunicati, ma senza nessun riscontro documentale dell’invio a tutti i commissari liquidatori della Cooperativa, la nota sindacale di deposito degli atti del procedimento espropriativi ed il provvedimento sindacale di occupazione d’urgenza (entrambi del 3-4 agosto 1998) relativamente, tra l’altro, al bene acquistato dalla Cooperativa con patto di riservato dominio dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina (ora ISMEA).
g) successivamente, con deliberazione della Giunta provinciale della Provincia di Siena n. 166 del 27 maggio 2003, era approvato il progetto per la realizzazione di un impianto di compostaggio in località Poggio alla Billa, redatto dalla Società Siena Ambiente, provvedendo alla relativa variante urbanistica al P.R.G. del Comune di Abbadia San Salvatore, fissando i termini di inizio e di fine dei relativi lavori e stabilendo che l’approvazione del progetto comportava la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
h) la Giunta provinciale, con il suddetto atto, disponeva che copia della delibera fosse inviata alla Società Siena Ambiente, al Comune di Abbadia San Salvatore, al Dipartimento provinciale A.R.P.A.T. di Siena e all’A.T.O. n. 8;
i) in esecuzione della suindicata delibera giuntale, veniva comunicata a due dei tre commissari liquidatori della Cooperativa ricorrente la determinazione dirigenziale n. 15220 del 30 agosto 2003 con la quale era disposta l’occupazione d’urgenza del bene acquistato dalla Cooperativa con patto di riservato dominio dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina (ora ISMEA);
j) nel contempo era comunicato, agli stessi due commissari liquidatori destinatari della suindicata determinazione dirigenziale, l’avviso ai sensi dell’art. 10, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865, specificando che lo stesso costituiva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990;
k) successivamente era comunicata, sempre a due dei tre liquidatori, la determinazione dirigenziale n. 19144 del 22 ottobre 2003, con la quale il Comune di Abbadia San Salvatore reiterava il provvedimento di occupazione d’urgenza già emanato in data 30 agosto 2003.
Da quanto sopra, dunque, emerge che la Cooperativa ricorrente è stata raggiunta dalla comunicazione di avvio del procedimento ablatorio, con riferimento all’esecuzione sia del 1° che del 2° stralcio della discarica di I categoria del Comune di Abbadia San Salvatore, località Poggio alla Billa, per la prima volta, con la comunicazione dell’avviso ex art. 10 della legge n. 865 del 1971 del 30 agosto 2003, per espressa affermazione dell’Amministrazione nel corpo del ridetto atto ovvero al più, con riferimento al primo gravame, con l’analogo atto emanato dall’Amministrazione comunale in data 4 agosto 1998, relativamente all’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell’opera pubblica che, tuttavia, rimonta alla deliberazione della Giunta provinciale della Provincia di Siena n. 709 del 26 settembre 1997.

 

8. – Giova ulteriormente formulare le seguenti osservazioni:
a) certamente l'avviso dell'avvio del procedimento amministrativo, come previsto dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, non può costituire un vuoto simulacro formale, ma deve adempiere alla concreta finalità insita nella norma, che è quella di consentire all'interessato di partecipare al procedimento amministrativo fin dal momento del suo concreto avvio, o, quanto meno, di inserirvisi in una fase che non sia avanzata o, peggio, conclusiva, altrimenti risultandone del tutto eluse le finalità partecipative e di trasparenza dell' azione amministrativa nella stessa norma insite (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 giugno 1997 n. 603;
b) è vero che l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento comporta l'illegittimità dell'atto conclusivo del procedimento soltanto nel caso in cui il soggetto non avvisato possa poi provare che, se avesse potuto tempestivamente partecipare al procedimento stesso, avrebbe potuto presentare osservazioni e opposizioni che avrebbero avuto la ragionevole possibilità di avere un'incidenza causale nel provvedimento terminale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV 27 ottobre 2003 n. 6631 e Sez. V, 21 gennaio 2002 n. 343);
c) ed è altrettanto vero che il procedimento di occupazione d'urgenza non va preceduto dalla previa comunicazione dell'avvio del procedimento;
d) nondimeno va ribadito che la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo rappresenta lo strumento mediante il quale il cittadino, con apposite memorie ed osservazioni, può intervenire nel processo decisionale della Pubblica amministrazione, fornendole gli elementi di conoscenza e di valutazione occorrenti ad orientare correttamente le scelte amministrative e ad adottare, quindi, un “giusto provvedimento”, idoneo a contemperare gli opposti interessi pubblici e privati in gioco (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2002 n. 5699 e Sez. V, 28 maggio 2001 n. 2884);
e) sicché va confermato che l’obbligo della Pubblica amministrazione di dare comunicazione di avvio del procedimento sussiste anche in caso di dichiarazione di pubblica utilità implicita nell'approvazione del progetto di opera pubblica (cfr., per tutte, Cons. Stato, Ad. pl., 15 settembre 1999 n. 14), che è illegittimo il decreto di occupazione d'urgenza nel caso in cui l'approvazione del progetto non sia stata preceduta dall'avviso dell'inizio del procedimento, in quanto tale procedimento, sebbene sia anch'esso funzionale all'esecuzione dell'opera pubblica, è dotato di una propria autonomia ed è caratterizzato da atti che incidono pregiudizievolmente sulla posizione soggettiva dei destinatari (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 gennaio 2000 n. 2);
f) in particolare va ribadito che l’attivazione delle garanzie partecipative, in sede di procedure ablatorie, per risultare utile ai fini oppositivi dei soggetti destinati a subire l'espropriazione, deve precedere la dichiarazione di pubblica utilità e, dunque, quando si versi in una delle tante ipotesi di dichiarazione implicita, la comunicazione di avvio va notificata prima dell'approvazione del progetto definitivo, e non anche in epoca anteriore, allorquando venga in rilievo soltanto la decisione localizzativa delle opere pubbliche realizzande (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2002 n. 6917 e 4 dicembre 2000 n. 6485).

 

9. – In conclusione può affermarsi che, nel caso di specie la comunicazione di avvio del procedimento, in disparte ogni questione in merito alla regolarità della notifica ed all’efficacia della stessa con riferimento a tutti e gli effettivi necessari destinatari, è intervenuta, nel caso del primo gravame, al più, con l’avviso ai sensi dell’art. 10 della legge n. 865 del 1971 emanato dall’Amministrazione comunale in data 30 agosto 2003, mentre l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell’opera pubblica rimonta alla deliberazione della Giunta provinciale della Provincia di Siena n. 166 del 27 maggio 2003 nonché, con riferimento al secondo gravame, la comunicazione di avvio è intervenuta, al più, con l’avviso ai sensi dell’art. 10 della legge n. 865 del 1971 emanato dall’Amministrazione comunale in data 4 agosto 1998, mentre l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell’opera pubblica rimonta alla deliberazione della Giunta provinciale della Provincia di Siena n. 709 del 26 settembre 1997. D’altronde non risulta in atti alcuna comunicazione di avvio del procedimento che abbia raggiunto la Cooperativa prima dell’adozione delle due delibere giuntali sopra richiamate, con riferimento alle opere di cui ai progetti con le stesse approvati, né vi è dimostrazione della conoscenza di tali progetto da parte della Cooperativa ricorrente – sempre in epoca precedente all’emanazione delle deliberazioni n. 709 del 1997 e n. 166 del 2003, con riferimento ai due procedimenti ablatori – con modalità diverse ma, nello stesso tempo efficaci e, quindi, equipollenti rispetto alla comunicazione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.

 

10. - -In ragione di tali conclusioni trova fondamento il terzo motivo di doglianza dedotto dalla Cooperativa ricorrente nei due atti introduttivi indicati in epigrafe e reiterati nei ricorsi contenenti motivi aggiunti che, per la sua portata assorbente rispetto agli altri motivi di censura, determina l’accoglimento dei gravami con annullamento degli atti impugnati, in particolare del decreto di esproprio n. 16 del 6 agosto 2003 e del provvedimento di occupazione d’urgenza n. 15227 del 2003 nonché della determina dirigenziale gravata con motivi aggiunti, peraltro meramente confermativa di quest’ultima, stante l’assoluta carenza di istruttoria che l’ha preceduta e l’identità del contenuto con la determina dirigenziale n. 15227 del 2003.
Deve, invece, dichiararsi inammissibile la domanda di risarcimento dei danno avanzata dalla Cooperativa ricorrente, in quanto la stessa non è confortata da alcun indizio o altro elemento di prova, non potendo il giudice disporre la consulenza tecnica d'ufficio per sopperire all'omessa allegazione di prove volte a dimostrare il danno patito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 4.000,00 in favore della Cooperativa ricorrente come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sui ricorsi indicati in epigrafe:
dispone la riunione del ricorso n. R.g. 1804 del 2003 al ricorso n. R.g. 1803 del 2003;
accoglie i ricorsi così riuniti e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati; , lo accoglie e, per l’effetto:
1) annulla gli atti impugnati;
2) respinge la domanda di risarcimento del danno;
3) condanna la Provincia di Siena, in persona del Presidente pro tempore, il Comune di Siena, in persona del Sindaco pro tempore e la Società Siena Ambiente S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere, in solido tra di loro, a rifondere le spese di lite in favore della Cooperativa Agricolo Forestale “Rinascita”, in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei commissari liquidatori pro tempore, che liquida in complessivi € 4.000,00 (euro quattromila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2004.


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