| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 22 ottobre 2004
n. 5055
G. Petruzzelli Pres. - S. Toschei Est.
Cooperativa Agricolo Forestale “Rinascita”, (Avv. A. Quattrociocchi
Branca) contro il Comune di Abbadia San Salvatore, (Avv.
P. Stolzi) e la Provincia di Siena (Avv. P. Golini) e nei
confronti della Siena Ambiente S.p.a. (Avv. N. Giallongo)
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Espropriazione e occupazione – Impugnazione
degli atti della procedura ablatoria - Acquirente di un
bene con patto di riservato dominio – Legittimazione attiva
– Sussistenza – Conoscenza da parte dell’Amministrazione
di operazione di vendita con patto di riservato dominio
sul bene oggetto della procedura ablatoria – Diritto dell’acquirente
alla partecipazione al procedimento ablatorio – Sussistenza
- Equiparazione giuridica e di fatto al proprietario catastale
- Sussistenza
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In tema di legittimazione attiva ad impugnare
gli atti di una procedura ablatoria, e con riferimento alla
peculiare posizione dell’acquirente di un bene con patto
di riservato dominio, rientra tra le facoltà riconosciute
al titolare di tale posizione soggettiva anche quella di
agire per la tutela delle aspettative vantate sul bene nei
confronti degli atti della procedura espropriativa che l’abbiano
ad oggetto. Difatti l'acquirente con riservato dominio può
essere considerato già titolare di un diritto soggettivo
per la cui acquisizione definitiva in termini di proprietà
non è richiesta una nuova manifestazione di volontà del
venditore, essendo sufficiente il pagamento dell'intero
prezzo. Conseguentemente egli, una volta venuta l’Amministrazione
procedente a conoscenza dell’esistenza, sul bene oggetto
della procedura ablatoria, di una operazione negoziale volta
alla vendita, seppure con riserva di proprietà, del bene
stesso, vanta un interesse qualificato alla partecipazione
al relativo procedimento ablatorio nei modi e nei termini
ormai costantemente ritenuti indefettibili, con equiparazione
giuridica e di fatto al proprietario catastale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana
Sezione Seconda
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composto dai Signori: Giuseppe PETRUZZELLI,
Presidente; Vincenzo FIORENTINO, Componente; Stefano TOSCHEI,
Estensore; ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi:
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n. R.g 1803 del 2003 proposto dalla
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COOPERATIVA AGRICOLO FORESTALE “RINASCITA”,
in persona dei Commissari liquidatori avv. Laura Lucani
e dott. Sergio Minelli, rappresentata e difesa dall’avv.
Antonio Quattrociocchi Branca ed elettivamente domiciliata
in Firenze, Via dell’Oriuolo n. 19, presso lo studio dell’avv.
Ricccardo Alessi;
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contro
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il COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE,
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Paolo Stolzi, presso il cui studio è elettivamente
domiciliato in Firenze, Via dei Della Robbia n. 67;
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la PROVINCIA DI SIENA, in persona
del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Paolo Golini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
in Firenze, Via Gino Capponi n. 26;
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e nei confronti di
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“SIENA AMBIENTE S.p.a”, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. Natale Giallongo, presso il cui studio è elettivamente
domiciliata in Firenze, Via V. Alfieri n. 19;
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per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento di occupazione d’urgenza emanato dal
responsabile dell’area tecnica del Comune di Abbadia San
Salvatore, n. 15227 del 30 agosto 2003, relativo alla realizzazione
dei lavori per l’esecuzione del 2° stralcio della discarica
di I categoria del Comune di Abbadia San Salvatore, Località
Poggio alla Billa;
- di ogni provvedimento amministrativo presupposto e presupponente
anche se non conosciuto, ivi compreso il non conosciuto
provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell’opera,
notificato solo presso la residenza dell’avv. Laura Lucani
e del dott. Sergio Minelli, cooliquidatori della ricorrente,
in data 4 settembre 2003.
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nonché per l’annullamento (in virtù di motivi
aggiunti)
della determinazione dirigenziale n. 19144 del 22 ottobre
2003 con la quale il Comune di Abbadia San Salvatore ha
reiterato il provvedimento di occupazione d’urgenza già
emesso in data 30 agosto 2003.
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n. R.g 1804 del 2003 proposto dalla
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COOPERATIVA AGRICOLO FORESTALE “RINASCITA”,
in persona dei Commissari liquidatori avv. Laura Lucani
e dott. Sergio Minelli, rappresentata e difesa dall’avv.
Antonio Quattrociocchi Branca ed elettivamente domiciliata
in Firenze, Via dell’Oriuolo n. 19, presso lo studio dell’avv.
Ricccardo Alessi;
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|
contro
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il COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE,
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Paolo Stolzi, presso il cui studio è elettivamente
domiciliato in Firenze, Via dei Della Robbia n. 67;
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la PROVINCIA DI SIENA, in persona
del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Paolo Golini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
in Firenze, Via Gino Capponi n. 26;
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e nei confronti di
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“SIENA AMBIENTE S.p.a”, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. Natale Giallongo, presso il cui studio è elettivamente
domiciliata in Firenze, Via V. Alfieri n. 19;
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per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- del decreto di esproprio emanato dal responsabile dell’area
tecnica del Comune di Abbadia San Salvatore, n. 16 del 6
agosto 2003, relativo alla realizzazione dei lavori di completamento
del 1° stralcio della discarica di I categoria del Comune
di Abbadia San Salvatore, Località Poggio alla Billa;
- di ogni provvedimento amministrativo presupposto e presupponente
anche se non conosciuto, ivi compreso il non conosciuto
provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell’opera,
notificato solo presso la residenza dell’avv. Laura Lucani
e del dott. Sergio Minelli, cooliquidatori della ricorrente,
in data 4 settembre 2003.
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nonché per l’annullamento (in virtù di motivi
aggiunti)
della predetta determinazione dirigenziale sotto altro profilo
rispetto a quelli dedotti nell’atto introduttivo.
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Visti i ricorsi con i documenti allegati;
Viste le costituzioni in giudizio delle Amministrazioni
intimate e della Società controinteressata nonché i documenti
da tutte prodotti;
Visti i ricorsi con motivi aggiunti proposti dalla parte
ricorrente;
Vista l’ordinanza n. 1234 del 2 dicembre 2003, con la quale
questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare avanzata
dalla ricorrente con riferimento al ricorso n. R.g. 1803
del 2003;
Esaminate le memorie integrative depositate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 28 gennaio 2004 il dott.
Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv.
Antonio Quattrociocchi Branca e per le parti resistenti
gli avv.ti Paolo Golini, Natale Giallongo e Paolo Stolzi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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I – Con il primo ricorso indicato in epigrafe,
rubricato al n. R.g. 1803 del 2003, due dei tre commissari
liquidatori (l’avv. Laura Lucani ed il dott. Sergio Minelli)
della Cooperativa agricolo forestale “Rinascita”, in liquidazione
coatta amministrativa, hanno impugnato, per conto della
suddetta Cooperativa, il provvedimento di occupazione d’urgenza
n. 15227 del 30 agosto 2003, emanato dal Comune di Abbadia
San Salvatore e relativo alla realizzazione dei lavori per
l’esecuzione del 2° stralcio della discarica di I categoria
del Comune di Abbadia San Salvatore, Località Poggio alla
Billa.
Premette la ricorrente che la Giunta provinciale di Siena
ha adottato, in data 27 maggio 2003, la delibera n. 166
con la quale si è disposto di approvare il progetto per
la realizzazione del secondo stralcio della discarica per
rifiuti da costruirsi nel territorio del Comune di Abbadia
San Salvatore.
Riferisce che, in conseguenza di quel provvedimento di approvazione
del progetto per la realizzazione dell’opera pubblica suindicata,
avente portata di dichiarazione di pubblica utilità nonché
di indifferibilità ed urgenza, il Comune di Abbadia San
Salvatore ha emanato il provvedimento di occupazione d’urgenza
indicato in epigrafe.
Lamenta, però, l’illegittimità di tale ultimo atto, in quanto
il procedimento che ha preceduto la sua adozione non si
è svolto nel rispetto delle garanzie procedurali stabilite
dall’ordinamento in favore dei soggetti coinvolti nell’operazione
ablativa, di talché rilevando l’esistenza di vizi della
procedura sotto diversi profili, ha chiesto il giudiziale
annullamento dell’atto gravato. La ricorrente chiedeva,
inoltre, il risarcimento dei danni subiti.
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II – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione
comunale, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione
attiva della ricorrente e l’inammissibilità del ricorso
anche per sopravvenuta carenza di interesse. Nel merito,
Il Comune resistente ha contestato analiticamente le avverse
prospettazioni ed ha chiesto la reiezione del ricorso.
Analogamente, la Provincia di Siena resiste all’intimazione
in giudizio rivoltale dalla cooperativa ricorrente respingendo
qualsiasi valutazione, proveniente dalla ricorrente, in
termini di illegittimità degli atti e della procedura posta
in essere dalle Amministrazioni coinvolte in sede giudiziale;
di talché anch’essa ha concluso perché il ricorso fosse
respinto.
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III – Si è altresì costituita in giudizio
la Società Siena Ambiente S.p.a, alla quale la Provincia
di Siena ha affidato, in regime di concessione, l’incarico
di svolgere tutte le attività finalizzate alla realizzazione
ad alla gestione delle opere e degli impianti di smaltimento
rifiuti previsti dal piano regionale per la Provincia di
Siena (Bacino XIX) ed alla quale alcuni Comuni della Provincia,
compreso quello interessato al presente giudizio (con deliberazione
consiliare n. 9 del 26 gennaio 1996), hanno affidato l’attività
di smaltimento dei rifiuti. Anche detta Società, pure intimata
dai ricorrenti, ha contestato la fondatezza delle doglianze
dedotte nell’atto introduttivo del presente giudizio eccependo,
comunque, l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione
attiva della ricorrente nonché per la tardività della proposizione
delle censure nei confronti degli atti impugnati.
Ha concluso, dunque, chiedendo la reiezione del ricorso.
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IV - Con ordinanza n. 1234 del 2 dicembre
2003, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta
dalla ricorrente.
Con ricorso contenente motivi aggiunti, la Cooperativa ricorrente
impugnava la determinazione dirigenziale n. 19144 del 22
ottobre 2003 con la quale il Comune di Abbadia San Salvatore
reiterava, nel contenuto, il provvedimento di occupazione
d’urgenza emanato con la determinazione dirigenziale n.
15227 del 30 agosto 2003, riproponendo le doglianze già
dedotte nell’atto introduttivo del presente giudizio ed
estendendo la richiesta di annullamento giudiziale con riferimento
anche a quell’ultimo atto.
Tutte le parti processuali hanno, in seguito, provveduto
a confermare le diverse posizioni con la presentazione di
memorie e reiterando, infine, le già rassegnate conclusioni
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V - Con il secondo ricorso indicato in epigrafe,
rubricato al n. R.g. 1804 del 2003, due dei tre commissari
liquidatori (l’avv. Laura Lucani ed il dott. Sergio Minelli)
della Cooperativa agricolo forestale “Rinascita”, in liquidazione
coatta amministrativa, hanno impugnato, per conto della
suddetta Cooperativa, il decreto di esproprio emanato dal
responsabile dell’area tecnica del Comune di Abbadia San
Salvatore, n. 6 del 16 agosto 2003, relativo alla realizzazione
dei lavori di completamento del 1° stralcio della discarica
di I categoria del Comune di Abbadia San Salvatore, Località
Poggio alla Billa.
Premette la ricorrente che la Giunta provinciale di Siena
ha adottato, in data 26 settembre 1997, la delibera n. 709
con la quale si è disposto di approvare il progetto per
la realizzazione del primo stralcio della discarica per
rifiuti da costruirsi nel territorio del Comune di Abbadia
San Salvatore.
Riferisce che, in conseguenza di quel provvedimento di approvazione
del progetto per la realizzazione dell’opera pubblica suindicata,
avente portata di dichiarazione di pubblica utilità nonché
di indifferibilità ed urgenza, il Comune di Abbadia San
Salvatore ha emanato il decreto di esproprio indicato in
epigrafe.
Lamenta, però, l’illegittimità di tale ultimo atto, in quanto
il procedimento che ha preceduto la sua adozione non si
è svolto nel rispetto delle garanzie procedurali stabilite
dall’ordinamento in favore dei soggetti coinvolti nell’operazione
ablativa, di talché rilevando l’esistenza di vizi della
procedura sotto diversi profili, ha chiesto il giudiziale
annullamento dell’atto gravato.
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VI – Si è costituita, anche in questo secondo
giudizio, l’Amministrazione comunale, eccependo preliminarmente
il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e l’inammissibilità
del ricorso in parte qua per tardività. Nel merito, il Comune
resistente ha contestato analiticamente le avverse prospettazioni
ed ha chiesto la reiezione del ricorso.
Analogamente, la Provincia di Siena resiste all’intimazione
in giudizio rivoltale dalla cooperativa ricorrente respingendo
qualsiasi valutazione, proveniente dalla ricorrente, in
termini di illegittimità degli atti e della procedura posta
in essere dalle Amministrazioni coinvolte in sede giudiziale;
di talché anch’essa ha concluso perché il ricorso fosse
respinto.
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VII – Si è altresì costituita in giudizio
la Società Siena Ambiente S.p.a, alla quale la Provincia
di Siena ha affidato, in regime di concessione, l’incarico
di svolgere tutte le attività finalizzate alla realizzazione
ad alla gestione delle opere e degli impianti di smaltimento
rifiuti previsti dal piano regionale per la Provincia di
Siena (Bacino XIX) ed alla quale alcuni Comuni della Provincia,
compreso quello interessato al presente giudizio (con deliberazione
consiliare n. 9 del 26 gennaio 1996), hanno affidato l’attività
di smaltimento dei rifiuti. Anche detta Società, pure intimata
dai ricorrenti, ha contestato la fondatezza delle doglianze
dedotte nell’atto introduttivo del presente giudizio eccependo,
comunque, l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione
attiva della ricorrente nonché per la tardività della proposizione
delle censure nei confronti degli atti impugnati.
Ha concluso, dunque, chiedendo la reiezione del ricorso.
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VIII - Con ricorso contenente motivi aggiunti,
la Cooperativa ricorrente, premesso di aver conosciuto il
contenuto della deliberazione della Giunta provinciale della
Provincia di Siena n. 709 del 26 settembre 1997, di approvazione
del progetto di opera pubblica da realizzarsi, solo a seguito
della produzione dell’atto intervenuta, a cura delle parti
resistenti, in occasione della Camera di consiglio del 19
novembre 2003, ha impugnato la suddetta deliberazione in
quanto nella stessa non erano contemplati i termini di inizio
e fine dei lavori. Ha riproposto, inoltre, le doglianze
già dedotte nell’atto introduttivo del presente giudizio,
estendendo la richiesta di annullamento giudiziale con riferimento
anche all’ultimo atto impugnato.
Tutte le parti processuali hanno, in seguito, provveduto
a confermare le diverse posizioni con la presentazione di
memorie e reiterando, infine, le già rassegnate conclusioni
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2004 i due ricorsi
sono stati trattenuti per la decisione.
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DIRITTO
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1 – La Cooperativa agricolo forestale “Rinascita”,
in liquidazione coatta amministrativa (d’ora in poi, Cooperativa),
ha impugnato., per il tramite di due dei tre commissari
liquidatori (l’avv. Laura Lucani ed il dott. Sergio Minelli),
dapprima il provvedimento di occupazione d’urgenza emanato
dal Comune di Abbadia San Salvatore nell’ambito del procedimento
ablativo prodromico alla realizzazione del secondo stralcio
della discarica per rifiuti da costruirsi nel territorio
del predetto Comune, sulla scorta della delibera della Giunta
provinciale di Siena n. 166 del 27 maggio 2003 e, successivamente,
con un secondo ricorso, il decreto di esproprio emanato
dal Comune di Abbadia San Salvatore nell’ambito del procedimento
ablativo inerente alla realizzazione del primo stralcio
della discarica per rifiuti da costruirsi nel territorio
del predetto Comune, sulla scorta della delibera della Giunta
provinciale di Siena n. 709 del 26 settembre 2003.
La Cooperativa si duole, in entrambi i casi, della mancata
osservanza, da parte dell’Amministrazione comunale procedente,
delle cautele prescritte dall’ordinamento in occasione dello
svolgimento di una operazione ablatoria, con particolare
riguardo agli strumenti partecipativi previsti in favore
dei soggetti coinvolti dall’intervento espropriativo.
In particolare, la ricorrente affida le due impugnazioni
ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione di legge per nullità della notifica ai sensi
dell’art. 145 c.p.c, in quanto i due provvedimenti impugnati,
come tutti gli atti che li hanno preceduti, ivi comprese
le deliberazioni giuntali di approvazione dei due progetti
redatti per la realizzazione delle opere relative al primo
ed al secondo stralcio della discarica, non sono stati notificati
alla ricorrente presso la sede legale sita (ancora al momento
della proposizione dei due gravami) nel Comune di Piancastagnaio
(Siena) alla Via Quaranta s.n.c. e nella quale si trovano
tre delegati a ricevere gli atti per conto della Cooperativa
in liquidazione, nella veste di coadiutori dei liquidatori
della procedura. L’Amministrazione comunale, pervero, ha
notificato gli atti impugnati ma, erroneamente, presso le
residenze dei tre liquidatori e, peraltro, non a ciascuno
di essi;
2) Violazione di legge per nullità della notifica ai sensi
dell’art. 51 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, perché
le notifiche, già da considerarsi nulle in ragione di quanto
prospettato con il primo motivo di gravame, manifestano
l’ulteriore aspetto patologico di essere state effettuate
dal messo di conciliazione, soggetto non autorizzato a compiere
le notifiche, in luogo dell’ufficiale giudiziario, nell’ambito
delle procedure espropriative;
3) Violazione di legge per manifesta violazione delle norme
regolatrici il “giusto procedimento” espropriativo, così
come disciplinato dalla legge n. 2359 del 1865, dalla legge
1971 n. 865, dall’art. 1 della legge 3 gennaio 1978 n. 1
e dall’art. 7 della legge 7 agosto 2000 n. 241, visto che
il procedimento ablativo per il quale è controversia ha
visto effettuarsi un tardiva comunicazione degli avvisi
di cui all’art. 10 della legge n. 865 del 1971, dal momento
che essa è intervenuta dopo la emanazione del provvedimento
avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità. In
particolare, con riferimento al ricorso rubricato al n.
R.g. 1803 del 2003, quest’ultimo è stato adottato in data
27 maggio 2003 (delibera della Giunta provinciale di Siena
n. 166) e la comunicazione dell’avviso ai sensi dell’art.
10 della legge n. 865 del 1971 si è avuta in data 30 agosto
2003 (determina dirigenziale del Comune di Abbadia San Salvatore
n. 15223), con notifica a due soli liquidatori in data 4
settembre 2003. D’altronde il provvedimento di occupazione
d’urgenza manifesta l’ulteriore vizio di riferirsi ad una
procedura – l’occupazione d’urgenza di immobili preordinata
all’esproprio – ormai definitivamente soppressa con l’entrata
in vigore, il 1° luglio 2003, del D.P.R. 2001 n. 327 e successive
modifiche ed integrazioni, di talché tale atto dovrebbe
considerarsi tamquam non esset. Con riferimento poi al ricorso
rubricato al n. R.g. 1804 del 2003, l’atto che dovrebbe
contenere la dichiarazione di pubblica utilità è stato adottato
in data 26 settembre 1997 (delibera della Giunta provinciale
di Siena n. 709) e la comunicazione dell’avviso ai sensi
dell’art. 10 della legge n. 865 del 1971 si è avuta in data
4 agosto 1998 (determina dirigenziale del Comune di Abbadia
San Salvatore prot. n. 12260), con notifica a due soli liquidatori
in data 19 agosto 1998.
Le doglianze suindicate sono state estese, dalla Cooperativa
ricorrente, nei confronti della sopravvenuta determinazione
dirigenziale n. 19144 del 22 ottobre 2003, con la quale
il Comune di Abbadia San Salvatore ha comunicato, a due
dei tre liquidatori della Cooperativa stessa, il provvedimento
di occupazione dei beni dei terreni in questione, riproducendo,
nel contenuto, la determinazione dirigenziale n. 15227 del
30 agosto 2003 nonché, sempre con motivi aggiunti, nei confronti
della delibera n. 709 del 1997 in quanto mancante dei termini
di inizio e fine dei lavori.
Seguono, in entrambi i casi, le domande di annullamento
di tutti gli atti impugnati e la richiesta di risarcimento
dei danni.
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2. – Le parti resistenti e la Società controinteressata
hanno provveduto, in diversi atti defensionali, a contestare
analiticamente le avverse prospettazioni e ad eccepire profili
di inammissibilità delle domande di annullamento giudiziale
avanzate dalla Cooperativa con i due atti introduttivi indicati
in epigrafe. Più nello specifico, seppur sinteticamente:
1) Difetto di legittimazione attiva della Cooperativa, perché
quest’ultima non ha titolo ad impugnare il procedimento
ed i relativi provvedimenti della procedura espropriativa,
con riguardo al fondo oggetto dell’intervento ablatorio,
dal momento che la stessa è acquirente dei terreni in questione
con patto di riservato dominio a favore dell’Ente venditore
che, all’epoca, era la Cassa per la formazione della proprietà
contadina (ora Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare - ISMEA). Posto che la proprietà del bene compravenduto,
con la formula di riservato dominio, si trasferisce solo
dopo il pagamento dell’ultima rata del prezzo ovvero, come
nel caso in esame, trattandosi di terreni agricoli ceduti
a coltivatori diretti, dopo l’affrancazione del fondo ai
sensi dell’art. 10 della legge 1976 n. 386 e cioè dopo il
pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione:
risulta che mai la Cooperativa abbia riscattato
il fondo dal riservato dominio della Cassa (ora ISMEA);
conseguentemente la predetta Cooperativa non ha
nessuna relazione giuridicamente qualificata con i beni
oggetto della procedura ablatoria in contestazione.
D’altronde la Cooperativa, dopo la messa in liquidazione
coatta amministrativa, non ha più svolto alcuna attività
di coltivazione dei fondi in questione, tant’è che i beni
oggetto dell’occupazione d’urgenza risultano essere abbandonati
e privi di colture ed inoltre lo stato di liquidazione escluderebbe
lo svolgimento di qualsiasi attività non finalizzata alla
chiusura ed alla cessazione dell’attività e quindi impedirebbe
la stessa coltivazione dei fondi. Inoltre la Cassa per la
formazione della proprietà contadina si è sempre comportata
quale unico proprietario dei terreni, intrattenendo anche
trattative con il Comune di Abbadia San Salvatore per la
cessione bonaria degli stessi, proseguite fino al marzo
2003 e note alla cooperativa ricorrente;
2) Inammissibilità delle censure dedotte avverso il provvedimento
di dichiarazione di pubblica utilità, atteso che quest’ultimo
era noto a coloro ai quali era stata attribuita la legale
rappresentanza della Cooperativa dopo la sua messa in liquidazione,
in virtù di quanto indicato nel relativo decreto ministeriale,
fin dall’agosto 1998, di talché le censure a detto provvedimento,
mosse soltanto ora con il ricorso introduttivo del presente
giudizio, si appalesano inevitabilmente tardive. Peraltro
la notifica dell’atto, intervenuta presso il domicilio dei
liquidatori piuttosto che presso la sede della Cooperativa,
non costituisce un vizio di nullità tale da consentire la
rimessione in termini della Cooperativa stessa, perché le
disposizioni contenute nell’art. 145 c.p.c. trovano applicazione
solo in occasione della notifica degli atti processuali
e non anche degli atti amministrativi, la cui conoscibilità
non è soggetta alle stesse prescrizioni. Ad ogni modo, i
legali rappresentanti della Cooperativa in liquidazione
hanno avuto conoscenza aliunde degli estremi del provvedimento
di dichiarazione della pubblica utilità dell’opera e ben
prima della notifica degli atti qui impugnati, visto che
la delibera della Giunta provinciale di Siena n. 709 del
1997, con la quale era stato approvato il progetto dell’opera,
era espressamente richiamata nella determinazione dirigenziale
che autorizzava l’occupazione d’urgenza. Da ultimo, se è
vero che la comunicazione ex art. 10 della legge n. 865
del 1971 sopperisce, a detta della stessa ricorrente, alla
comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art.
7 della legge n. 241 del 1990, la notifica della prima a
mezzo di messo comunale appare più che sufficiente ad assicurare
la conoscenza del relativo procedimento. Pertanto, in conclusione,
la Cooperativa ricorrente fin dal 19 agosto 1998 (ovvero,
al più, dalla comunicazione del decreto di occupazione)
aveva avuto piena conoscenza del provvedimento dichiarativo
della pubblica utilità dell’opera e quindi avrebbe dovuto
tempestivamente proporre, all’epoca, le censure che solo
oggi muove all’atto impugnato;
3) In ordine al primo ed al secondo motivo di censura di
entrambi i ricorsi, entrambe le censure sono infondate perché
l’immobile in cui aveva sede legale la Cooperativa, in Piancastagnaio
(Siena) alla Via Quaranta s.n.c., è stato venduto nel gennaio
del 2003 (rogito del 29 gennaio 2003 per atto Notaio Zorzi)
e, dunque, non ha rilievo la circostanza, sostenuta dalla
Cooperativa, che in quella sede erano presenti tre delegati
alla ricezione degli atti. E’ poi del pari privo di fondamento
l’assunto che vorrebbe individuare una nullità della notifica
degli atti del procedimento ricevuti da due soltanto dei
tre liquidatori e presso il loro domicilio. In primo luogo,
infatti, i liquidatori della Cooperativa hanno la rappresentanza
disgiunta di quest’ultima, altrimenti la stesso atto introduttivo
del presente giudizio sarebbe inammissibile per nullità
del mandato alle liti, poiché la procura per la presentazione
del ricorso è stata rilasciata solo da due dei tre liquidatori
nominati. In secondo luogo, dal momento che gli atti sono
stati notificati dopo l’entrata in vigore del D.P.R n. 327
del 2001 che, a sua volta, prescrive per la comunicazione
degli atti ai proprietari la forma degli atti processuali
civili, tale disposizione, attenendo alle formalità procedimentale
ed essendo, quindi, assimilabile ad una norma di rango processuale,
deve ritenersi applicabile alle fattispecie in questione.
Sotto tale profilo va tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale
che ritiene ammissibile la notifica a mezzo di messo comunale
di un atto amministrativo. Sotto altro profilo, conclusivamente,
va anche considerato che avendo i liquidatori della Cooperativa
tempestivamente impugnato i provvedimenti della procedura
espropriativa, ciò vuol dire che essi li hanno ricevuti
e che dunque, al di là delle modalità utilizzate per la
notifica, quest’ultima ha raggiunto lo scopo ed ogni nullità
deve ritenersi sanata ai sensi dell’art. 160 c.p.c.;
4) In ordine al terzo motivo di doglianza dedotto nei due
ricorsi, anch’esso appare infondato dal momento che, anche
se la Cooperativa avesse partecipato alla procedura ablatoria,
l’esito della stessa non avrebbe potuto essere diverso da
quello che ha condotto all’emanazione degli atti impugnati.
Infatti, la realizzazione dell’opera era già prevista nel
Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento
rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale
n. 176 del 3 maggio 1994 e nel piano provinciale approvato
con deliberazione 17 dicembre 1996 n. 235, la necessità
di realizzare l’opera è stata poi confermata nell’accordo
di programma 3 marzo 1998 e nel successivo piano regionale
dei rifiuti approvato con delibera della Giunta regionale
10 maggio 1999 n. 537.
Seguono, infine, con riferimento alle domande risarcitorie
avanzate dalla Cooperativa ricorrente, l’eccezione di difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo in materia e,
in subordine, l’infondatezza della richieste.
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3. – In via preliminare deve rilevarsi che
tra i due ricorsi, per come indicati in epigrafe, intercorre
una evidente connessione soggettiva e, in buona parte anche
oggettiva, vista l’identità delle parti in giudizio e la
contiguità degli atti impugnati, tutti relativi alla procedura
espropriativi preordinata alla realizzazione di opere per
la discarica del Comune di Abbazia San Salvatore, località
Poggio alla Billa.
Conseguentemente, sussistono tutti i presupposti per poter
disporre la riunione del ricorso n. R.g. 1804 del 2003 al
ricorso n. R.g. 1803 del 2003, ai fini di una congiunta
valutazione e decisione dei ricorsi, per evidenti ragioni
di economia dei mezzi processuali.
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4. – Ancora in via preliminare, il Collegio
deve scrutinare la prima eccezione sollevata dalle parti
resistenti e dalla controinteressata attinente alla inammissibilità
dei gravami per difetto di legittimazione attiva della Cooperativa
ricorrente.
In sostanza, con la sollevata eccezione, si sostiene che
la Cooperativa non avrebbe titolo ad impugnare la determinazione
di occupazione d’urgenza né gli atti ad essa presupposti
in quanto non è proprietaria dei beni oggetto dell’intervento
ablatorio, avendo la stessa non ancora completato l’acquisto
di tali beni dalla Cassa di formazione della proprietà contadina
(ora ISMEA) in quanto:
a) essendo l’acquisto intervenuto con la formula del patto
di riservato dominio la Cooperativa non ha provveduto a
concludere il pagamento delle rate;
b) trattandosi di terreni agricoli ceduti a coltivatori
diretti (riuniti in cooperativa), non risulta che la ricorrente
abbia posto in essere l’operazione di affrancazione del
fondo, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 386 del 1976,
con il pagamento di quindici annualità del prezzo di assegnazione.
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5. – In materia di legittimazione all’impugnazione
dei provvedimenti emanati nel corso di una procedura ablatoria
si è affermato che:
A) in via generale, interessati a ricorrere contro la procedura
espropriativa per la realizzazione di un'opera pubblica
sono, oltre ai proprietari dei beni, anche i soggetti che
possono vantare un interesse personale qualificato relativo
agli stessi, quali il possessore e il detentore (Cons. Stato,
Sez. IV, 4 febbraio 1997 n. 81);
B) ma anche il titolare di un diritto personale di godimento
ha un interesse giuridicamente qualificato all'impugnazione
degli atti del procedimento espropriativo (cfr. Cons. Stato,
Ad. pl., 18 luglio 1983 n. 21);
C) infatti, il titolare di un diritto di godimento sul fondo
soggetto ad espropriazione per pubblica utilità, indipendentemente
da qualsivoglia pretesa gli sia riconosciuta sull'indennità
di espropriazione, è legittimato a far valere, autonomamente
rispetto al proprietario, i vizi della procedura espropriativa
e dell'occupazione dell' immobile (cfr. Cons. Stato, Sez.
IV, 18 luglio 1990 n. 569, 8 settembre 1987 n. 523 e 13
novembre 1979 n. 996 nonché Cass. civ. 4 giugno 1987 n.
4884 e 21 aprile 1977 n. 1465);
D) nondimeno, la giurisprudenza, pur ammettendo un allargamento
della sfera dei soggetti legittimati a ricorrere avverso
gli atti di occupazione d'urgenza e di espropriazione, limita
tale possibilità a coloro che vantano un titolo di godimento
effettivo rispetto al bene oggetto di procedura espropriativa,
che sia idoneo ad essere direttamente inciso dal provvedimento
(così Cons. Stato, Sez. IV, 16 giugno 1986 n. 415, dove
si è ammessa la legittimazione a ricorrere dell'affittuario
di un immobile contro le previsioni di piano regolatore
sul giusto rilievo che "essi, pur riguardando direttamente
il diritto del proprietario, sono idonei ad incidere sul
godimento del bene"; nello stesso senso, per la necessità
di un'incidenza diretta dell'atto ablatorio su un godimento
in atto del bene, da parte del soggetto, diverso dal proprietario,
che agisce, Cons. Stato, Sez. VI, 12 luglio 1982 n. 485,
6 febbraio 1981 n. 30, 4 marzo 1980 n. 289, 26 luglio 1979
n. 600 e Sez. V, 9 giugno 1970 n. 523, nonché T.A.R. Sardegna
4 marzo 1988 n. 179).
Sulla base dei parametri più sopra indicati si è giunti
a ricondurre nell’ambito dei soggetto legittimati ad impugnare
gli atti di una procedura ablatoria:
a) l'ipotesi del possessore o del detentore qualificato
del bene, anche in base a un diritto personale e non reale
di godimento (Cons. Stato, IV Sez., 17 marzo 1981 n. 251;
T.A.R. Abruzzo, Pescara, 25 marzo 1989 n. 187);
b) il concessionario di bene pubblico (T.A.R. Campania,
Napoli, Sez. V, 20 dicembre 1993 n. 646);
c) l'affittuario del fondo, nonché, anche in relazione alla
specialità della sua posizione, il coltivatore diretto del
terreno oggetto di acquisizione (T.A.R. Puglia, Lecce, 24
ottobre 1989 n. 788). L'art. 17 della legge 22 ottobre 1971
n. 865, attribuendo al fittavolo un'indennità d'importo
uguale a quella spettante al proprietario, ha indirettamente
riconosciuto allo stesso un interesse individuale qualificato
e autonomo a dedurre in sede giurisdizionale gli eventuali
vizi di legittimità dei procedimenti espropriativo e di
occupazione d' urgenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 aprile
1994 n. 600);
d) al conduttore di un immobile urbano, che è legittimato
a proporre gravame contro il provvedimento di occupazione
d'urgenza diretto ad estrometterlo dal bene di cui ha la
disponibilità, sussistendo un interesse certo e autonomo
della parte (non subordinato all'esistenza di un interesse
del proprietario dell'immobile) a conservare la disponibilità
del bene, nei limiti consentiti dal suo titolo giuridico
(T.A.R. Basilicata 31 dicembre 1998 n. 465 e T.A.R. Veneto
18 giugno 1982 n. 497);
e) al livellario. Visto che il livello costituisce un diritto
sul fondo, i cui contenuti sono assimilabili a quelli di
enfiteusi, il livellario è titolare di una posizione differenziata
e qualificata, ed ha quindi interesse ad impugnare il provvedimento
espropriativo (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 15 luglio
1994 n. 305);
f) al singolo comproprietario di un immobile il quale, ancorché
titolare di una quota di minoranza, ha legittimazione ad
impugnare il provvedimento ablatorio incidente sulla proprietà
comune (Cons. Stato, Ad. pl., 18 giugno 1986 n. 6).
Al contrario, va esclusa la legittimazione a ricorrere in
capo al soggetto che all'atto della proposizione del gravame
vanti un mero credito al consenso dell'attuale proprietario
al fine della conclusione del futuro contratto traslativo
del bene, e che, attualmente, non abbia alcuna relazione
privilegiata con la cosa stessa che sia direttamente pregiudicata
dall'atto ablatorio, tale da giustificare la sua azione
avverso la procedura espropriativa (T.A.R. Campania, Napoli,
Sez. I, 22 febbraio 2000 n. 501).
Ancora più nello specifico e in ambito simile a quello oggetto
della presente controversia, si è chiarito che, nel caso
in cui l'occupazione d'urgenza preordinata alla successiva
espropriazione per pubblico interesse abbia per oggetto
un immobile sul quale confluisca una pluralità di diritti
soggettivi, di natura e contenuto diversi, facenti capo
a soggetti distinti, gli effetti del relativo provvedimento
si verificano nella sfera giuridica di ciascuno di essi:
in capo ai quali si radica, per l'effetto, un'autonoma posizione
legittimante all'esercizio dei mezzi di tutela giurisdizionale
previsti dall'ordinamento (Cass. civ., SS.UU., 4 giugno
1987 n. 4884 e 21 aprile 1977 n. 1465).
Pertanto, sia l'assegnatario di terre di riforma fondiaria,
che l'affittuario o il conduttore, in quanto titolari di
posizioni soggettive - aventi natura e consistenza, rispettivamente,
di diritto soggettivo e di interesse legittimo - correlate
all'emanazione del provvedimento di occupazione d'urgenza,
possono agire nelle sedi giurisdizionali rispettivamente
competenti facendo valere tanto la carenza assoluta del
potere di occupazione quanto l'illegittimo esercizio di
tale potere; altresì potendo esercitare il mezzo di tutela
giurisdizionale corrispondente alla posizione soggettiva
dedotta nei confronti del successivo provvedimento espropriativo
(Cass. civ., SS.UU., 24 aprile 1979 n. 2313).
Il predetto orientamento è stato reiteratamente ribadito,
fin da epoca risalente, anche dalla giurisprudenza amministrativa
(Cons. Stato, Sez. IV, 13 settembre 1979, 8 settembre 1987
n. 523 e 18 luglio 1990 n. 569), che ha costantemente affermato
la legittimazione del titolare di diritto di godimento sul
fondo soggetto ad espropriazione per pubblica utilità -
con carattere di autonomia rispetto alla posizione rivestita
dal proprietario - a fare valere i vizi della procedura
espropriativa e dell'occupazione dell'immobile (cfr., ancora,
Cons. Stato, Sez. IV, 13 settembre 1979 n. 996).
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6. – Precisato quanto sopra, circa gli orientamenti
noti in tema di legittimazione attiva ad impugnare gli atti
di una procedura ablatoria, l’indagine deve ora procedere
con l’esame della peculiare posizione dell’acquirente di
un bene con patto di riservato dominio, per poi definire
se, tra le facoltà riconosciute al titolare di tale posizione
soggettiva, sia presente anche quella di agire per la tutela
delle aspettative vantate sul bene nei confronti degli atti
della procedura espropriativa che l’abbiano ad oggetto.
In proposito si osserva che, anche di recente (cfr., da
ultimo, Cass., Sez. I., 27 marzo 2003 n. 4565, alle cui
deduzioni il Collegio ritiene di potersi attenere condividendole
pienamente), si è affermato come, al di là delle varie teorie
prospettate in dottrina, anche autorevolmente, la giurisprudenza
di legittimità colloca la vendita con riserva di proprietà
nell'ambito della condizione sospensiva e rileva che, non
operando in considerazione della natura del rapporto la
retroattività dell'avveramento della condizione ai sensi
dell'art. 1360 c.c.. L'effetto traslativo, pertanto, si
verifica in coincidenza con il pagamento dell'ultima rata.
Nondimeno la posizione dell'acquirente con riservato dominio,
quale aspirante proprietario la cui titolarità è sottoposta
a condizione sospensiva, resta peculiare, in quanto è significativo
osservare che:
a) l'art. 1356 c.c., consente all'acquirente di un diritto,
in pendenza della condizione sospensiva, di compiere atti
conservativi sul bene, cioè tutti quegli atti diretti alla
conservazione materiale ed al mantenimento della garanzia
patrimoniale;
b) l'art. 2901 c.c., attribuisce espressamente anche al
creditore, il cui credito sia sottoposto a condizione od
a termine, l'esercizio dell'azione revocatoria;
c) in materia di esecuzione, l'art. 563, comma 1, c.p.c.
consente l'intervento del creditore anche in presenza di
un credito sottoposto a condizione od a termine;
d) nonché, in ambito più strettamente attinente a quanto
è qui di interesse, l'art. 2054, comma, 3 c.c., estende
la responsabilità civile in tema di circolazione anche all'acquirente
del veicolo con patto di riservato dominio (così, ex multis,
Cass., Sez. III, 19 luglio 2000 n. 9493).
Tali previsioni normative, che non esauriscono certamente
la tutela accordata in pendenza del verificarsi della condizione,
dimostrano ampiamente come l'acquirente con riservato dominio
possa considerarsi già titolare di un diritto soggettivo
per la cui acquisizione definitiva in termini di proprietà
non è richiesta una nuova manifestazione di volontà del
venditore, essendo sufficiente il pagamento dell'intero
prezzo.
In un siffatto contesto giuridico, il soggetto acquirente
di un bene con riserva di proprietà non può ritenersi estraneo
ovvero indifferente alla procedura ablatoria che riguarda
il medesimo bene oggetto dell’operazione di acquisto in
quanto, seppur non abbia completato i pagamenti dovuti con
la corresponsione dell’ultima rata, egli vanta pur sempre
una aspettativa giuridicamente qualificata a poter acquisire
definitivamente la proprietà del bene, se non altro in ragione
dei versamenti già intervenuti che, certamente, egli non
vuole che vadano persi.
Conseguentemente egli, una volta venuta l’Amministrazione
procedente a conoscenza dell’esistenza, sul bene oggetto
della procedura ablatoria, di una operazione negoziale volta
alla vendita, seppure con riserva di proprietà, del bene
stesso, vanta un interesse qualificato alla partecipazione
al relativo procedimento; di talché l’Amministrazione sarà
tenuta a consentire, formalmente e secondo i noti parametri
indicati dalla costante giurisprudenza (a partire dalla
decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato
15 settembre 1999 n. 14), al soggetto interessato (acquirente
con riserva di proprietà del bene espropriando) la partecipazione
al procedimento ablatorio, nei modi e nei termini ormai
costantemente ritenuti indefettibili, equiparandolo giuridicamente
e di fatto al proprietario catastale.
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7. – Nella specie, dall’esame della documentazione
versata in atti, si evince che:
a) con deliberazione n. 235 del 17 dicembre 1996, il Consiglio
provinciale della Provincia di Siena ha approvato l’aggiornamento
del Piano provinciale smaltimento rifiuti solidi urbani
della Provincia di Siena,
b) detto provvedimento consiliare, per quanto è qui di interesse,
individuava, tra le soluzioni per lo smaltimento dei rifiuti,
la realizzazione di una discarica di cat. 1^ e di categoria
2B in località Poggio alla Billa nel Comune di Abbadia San
Salvatore, destinata a ricevere i rigetti provenienti dagli
impianti di selezione e compostaggio, i rifiuti ingombranti
non combustibili, il “resto” dopo RD secca e umida dei Comuni
dell’area Amiata ed eventuali rifiuti da “fermo impianti”;
c) in adempimento di tale decisione, con deliberazione della
Giunta provinciale della Provincia di Siena n. 709 del 26
settembre 1997, era approvato il progetto di completamento
e realizzazione del II stralcio della discarica I categoria
in località Poggio alla Billa nel Comune di Abbadia San
Salvatore;
d) con detto atto si approvava, in particolare, il progetto
redatto dalla Società Siena Ambiente, alla quale era stato
in precedenza affidata la gestione del servizio di discarica
pubblica di Poggio alla Billa, comprensivo anche della progettazione
e della realizzazione delle opere, ma non fissando i termini
di inizio e di fine dei relativi lavori né stabilendo che
l’approvazione del progetto comportava la dichiarazione
di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
e) la Giunta provinciale, con il suddetto atto, disponeva
che copia della delibera fosse inviata alla Società Siena
Ambiente ed al Comune di Abbadia San Salvatore;
f) in esecuzione della suindicata delibera giuntale, venivano
comunicati, ma senza nessun riscontro documentale dell’invio
a tutti i commissari liquidatori della Cooperativa, la nota
sindacale di deposito degli atti del procedimento espropriativi
ed il provvedimento sindacale di occupazione d’urgenza (entrambi
del 3-4 agosto 1998) relativamente, tra l’altro, al bene
acquistato dalla Cooperativa con patto di riservato dominio
dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina
(ora ISMEA).
g) successivamente, con deliberazione della Giunta provinciale
della Provincia di Siena n. 166 del 27 maggio 2003, era
approvato il progetto per la realizzazione di un impianto
di compostaggio in località Poggio alla Billa, redatto dalla
Società Siena Ambiente, provvedendo alla relativa variante
urbanistica al P.R.G. del Comune di Abbadia San Salvatore,
fissando i termini di inizio e di fine dei relativi lavori
e stabilendo che l’approvazione del progetto comportava
la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità
dei lavori;
h) la Giunta provinciale, con il suddetto atto, disponeva
che copia della delibera fosse inviata alla Società Siena
Ambiente, al Comune di Abbadia San Salvatore, al Dipartimento
provinciale A.R.P.A.T. di Siena e all’A.T.O. n. 8;
i) in esecuzione della suindicata delibera giuntale, veniva
comunicata a due dei tre commissari liquidatori della Cooperativa
ricorrente la determinazione dirigenziale n. 15220 del 30
agosto 2003 con la quale era disposta l’occupazione d’urgenza
del bene acquistato dalla Cooperativa con patto di riservato
dominio dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina
(ora ISMEA);
j) nel contempo era comunicato, agli stessi due commissari
liquidatori destinatari della suindicata determinazione
dirigenziale, l’avviso ai sensi dell’art. 10, secondo comma,
della legge 22 ottobre 1971 n. 865, specificando che lo
stesso costituiva comunicazione di avvio del procedimento
ai sensi della legge n. 241 del 1990;
k) successivamente era comunicata, sempre a due dei tre
liquidatori, la determinazione dirigenziale n. 19144 del
22 ottobre 2003, con la quale il Comune di Abbadia San Salvatore
reiterava il provvedimento di occupazione d’urgenza già
emanato in data 30 agosto 2003.
Da quanto sopra, dunque, emerge che la Cooperativa ricorrente
è stata raggiunta dalla comunicazione di avvio del procedimento
ablatorio, con riferimento all’esecuzione sia del 1° che
del 2° stralcio della discarica di I categoria del Comune
di Abbadia San Salvatore, località Poggio alla Billa, per
la prima volta, con la comunicazione dell’avviso ex art.
10 della legge n. 865 del 1971 del 30 agosto 2003, per espressa
affermazione dell’Amministrazione nel corpo del ridetto
atto ovvero al più, con riferimento al primo gravame, con
l’analogo atto emanato dall’Amministrazione comunale in
data 4 agosto 1998, relativamente all’approvazione del progetto
definitivo per la realizzazione dell’opera pubblica che,
tuttavia, rimonta alla deliberazione della Giunta provinciale
della Provincia di Siena n. 709 del 26 settembre 1997.
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8. – Giova ulteriormente formulare le seguenti
osservazioni:
a) certamente l'avviso dell'avvio del procedimento amministrativo,
come previsto dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241,
non può costituire un vuoto simulacro formale, ma deve adempiere
alla concreta finalità insita nella norma, che è quella
di consentire all'interessato di partecipare al procedimento
amministrativo fin dal momento del suo concreto avvio, o,
quanto meno, di inserirvisi in una fase che non sia avanzata
o, peggio, conclusiva, altrimenti risultandone del tutto
eluse le finalità partecipative e di trasparenza dell' azione
amministrativa nella stessa norma insite (cfr. Cons. Stato,
Sez. V, 5 giugno 1997 n. 603;
b) è vero che l’omissione della comunicazione di avvio del
procedimento comporta l'illegittimità dell'atto conclusivo
del procedimento soltanto nel caso in cui il soggetto non
avvisato possa poi provare che, se avesse potuto tempestivamente
partecipare al procedimento stesso, avrebbe potuto presentare
osservazioni e opposizioni che avrebbero avuto la ragionevole
possibilità di avere un'incidenza causale nel provvedimento
terminale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV 27 ottobre 2003 n.
6631 e Sez. V, 21 gennaio 2002 n. 343);
c) ed è altrettanto vero che il procedimento di occupazione
d'urgenza non va preceduto dalla previa comunicazione dell'avvio
del procedimento;
d) nondimeno va ribadito che la comunicazione di avvio del
procedimento amministrativo rappresenta lo strumento mediante
il quale il cittadino, con apposite memorie ed osservazioni,
può intervenire nel processo decisionale della Pubblica
amministrazione, fornendole gli elementi di conoscenza e
di valutazione occorrenti ad orientare correttamente le
scelte amministrative e ad adottare, quindi, un “giusto
provvedimento”, idoneo a contemperare gli opposti interessi
pubblici e privati in gioco (cfr. Cons. Stato, Sez. IV,
18 ottobre 2002 n. 5699 e Sez. V, 28 maggio 2001 n. 2884);
e) sicché va confermato che l’obbligo della Pubblica amministrazione
di dare comunicazione di avvio del procedimento sussiste
anche in caso di dichiarazione di pubblica utilità implicita
nell'approvazione del progetto di opera pubblica (cfr.,
per tutte, Cons. Stato, Ad. pl., 15 settembre 1999 n. 14),
che è illegittimo il decreto di occupazione d'urgenza nel
caso in cui l'approvazione del progetto non sia stata preceduta
dall'avviso dell'inizio del procedimento, in quanto tale
procedimento, sebbene sia anch'esso funzionale all'esecuzione
dell'opera pubblica, è dotato di una propria autonomia ed
è caratterizzato da atti che incidono pregiudizievolmente
sulla posizione soggettiva dei destinatari (cfr. Cons. Stato,
Ad. pl., 24 gennaio 2000 n. 2);
f) in particolare va ribadito che l’attivazione delle garanzie
partecipative, in sede di procedure ablatorie, per risultare
utile ai fini oppositivi dei soggetti destinati a subire
l'espropriazione, deve precedere la dichiarazione di pubblica
utilità e, dunque, quando si versi in una delle tante ipotesi
di dichiarazione implicita, la comunicazione di avvio va
notificata prima dell'approvazione del progetto definitivo,
e non anche in epoca anteriore, allorquando venga in rilievo
soltanto la decisione localizzativa delle opere pubbliche
realizzande (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2002
n. 6917 e 4 dicembre 2000 n. 6485).
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9. – In conclusione può affermarsi che, nel
caso di specie la comunicazione di avvio del procedimento,
in disparte ogni questione in merito alla regolarità della
notifica ed all’efficacia della stessa con riferimento a
tutti e gli effettivi necessari destinatari, è intervenuta,
nel caso del primo gravame, al più, con l’avviso ai sensi
dell’art. 10 della legge n. 865 del 1971 emanato dall’Amministrazione
comunale in data 30 agosto 2003, mentre l’approvazione del
progetto definitivo per la realizzazione dell’opera pubblica
rimonta alla deliberazione della Giunta provinciale della
Provincia di Siena n. 166 del 27 maggio 2003 nonché, con
riferimento al secondo gravame, la comunicazione di avvio
è intervenuta, al più, con l’avviso ai sensi dell’art. 10
della legge n. 865 del 1971 emanato dall’Amministrazione
comunale in data 4 agosto 1998, mentre l’approvazione del
progetto definitivo per la realizzazione dell’opera pubblica
rimonta alla deliberazione della Giunta provinciale della
Provincia di Siena n. 709 del 26 settembre 1997. D’altronde
non risulta in atti alcuna comunicazione di avvio del procedimento
che abbia raggiunto la Cooperativa prima dell’adozione delle
due delibere giuntali sopra richiamate, con riferimento
alle opere di cui ai progetti con le stesse approvati, né
vi è dimostrazione della conoscenza di tali progetto da
parte della Cooperativa ricorrente – sempre in epoca precedente
all’emanazione delle deliberazioni n. 709 del 1997 e n.
166 del 2003, con riferimento ai due procedimenti ablatori
– con modalità diverse ma, nello stesso tempo efficaci e,
quindi, equipollenti rispetto alla comunicazione ai sensi
dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.
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10. - -In ragione di tali conclusioni trova
fondamento il terzo motivo di doglianza dedotto dalla Cooperativa
ricorrente nei due atti introduttivi indicati in epigrafe
e reiterati nei ricorsi contenenti motivi aggiunti che,
per la sua portata assorbente rispetto agli altri motivi
di censura, determina l’accoglimento dei gravami con annullamento
degli atti impugnati, in particolare del decreto di esproprio
n. 16 del 6 agosto 2003 e del provvedimento di occupazione
d’urgenza n. 15227 del 2003 nonché della determina dirigenziale
gravata con motivi aggiunti, peraltro meramente confermativa
di quest’ultima, stante l’assoluta carenza di istruttoria
che l’ha preceduta e l’identità del contenuto con la determina
dirigenziale n. 15227 del 2003.
Deve, invece, dichiararsi inammissibile la domanda di risarcimento
dei danno avanzata dalla Cooperativa ricorrente, in quanto
la stessa non è confortata da alcun indizio o altro elemento
di prova, non potendo il giudice disporre la consulenza
tecnica d'ufficio per sopperire all'omessa allegazione di
prove volte a dimostrare il danno patito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi
€ 4.000,00 in favore della Cooperativa ricorrente come da
dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva
sui ricorsi indicati in epigrafe:
dispone la riunione del ricorso n. R.g. 1804 del 2003 al
ricorso n. R.g. 1803 del 2003;
accoglie i ricorsi così riuniti e, per l’effetto, annulla
gli atti impugnati; , lo accoglie e, per l’effetto:
1) annulla gli atti impugnati;
2) respinge la domanda di risarcimento del danno;
3) condanna la Provincia di Siena, in persona del Presidente
pro tempore, il Comune di Siena, in persona del Sindaco
pro tempore e la Società Siena Ambiente S.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, a rifondere, in solido
tra di loro, a rifondere le spese di lite in favore della
Cooperativa Agricolo Forestale “Rinascita”, in liquidazione
coatta amministrativa, in persona dei commissari liquidatori
pro tempore, che liquida in complessivi € 4.000,00 (euro
quattromila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio
del 28 gennaio 2004.
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