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n. 10-2004 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 25 ottobre 2004 n. 5556
Pres. Riggio, est. Dongiovanni
Sguazzi Gianluigi (Avv. De Rosa) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato) – Commissione per gli esami di avvocato (n.c.)


1. Professioni e mestieri – Avvocato – Esami di abilitazione – Prove scritte – Valutazione – Punteggio numerico - Motivazione – Dopo L. n. 241/1990 - Non occorre

 

2. Professioni e mestieri – Avvocato – Esami di abilitazione – Prove scritte – Valutazione – Fissazione criteri – Illegittimità – L. n. 487/1994 - Inapplicabilità

 

3. Professioni e mestieri – Avvocato – Esami di abilitazione – Prove scritte – Valutazione – Tempo impiegato – Insindacabilità

1. Anche dopo l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’onere di motivazione del giudizio relativo alla valutazione della prova scritta di un esame, adempiuto con l’attribuzione di un voto numerico, costituisce sufficiente motivazione, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla commissione, senza che sia necessario che la stessa commissione lasci segni grafici o glosse a commento dell’elaborato.

 

2. Per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato, nessuna norma impone alla commissione di predeterminare i criteri di massima per la correzione degli elaborati; pertanto, la L. n. 487/1994 - riferendosi esclusivamente all’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni ed alle modalità di svolgimento dei concorsi, è inapplicabile alla fattispecie in esame.

 

3. Sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo dei tempi medi di correzione degli elaborati.

 


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ILARIA BATTINO

Nota alla sentenza T.A.R. Lombardia – Milano - Sez. III, 25 ottobre 2004, n. 5556


Con la sentenza in esame, vertente sulla valutazione della prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato e, conseguentemente, sulla mancata ammissione alla prova orale, la Sezione III del T.A.R. Lombardia – Milano - confermando un orientamento oramai consolidato anche dal Supremo Consesso Amministrativo (cfr., ex multis, Cons. Stato Sez. IV, 17 settembre 2004, n. 6155; 19 luglio 2004, n. 5175; 7 maggio 2004, n. 2881), ha sostenuto che anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 241/1990- la quale impone l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi- il semplice punteggio numerico attribuito dalla commissione alla valutazione della prova scritta d’esame, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo orbene in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti.
Al riguardo, si precisa che, inoltre, nessuna norma prescrive espressamente la fissazione di criteri di massima per la correzione degli elaborati da parte della commissione stessa.
La motivazione espressa numericamente, infatti, oltre a rispondere ad un principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura, inoltre, la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione.
Rientra, infine, nella discrezionalità della commissione stessa la valutazione dei tempi medi di correzione degli elaborati, in quanto quest’ultima sfugge al sindacato di legittimità del T.A.R.

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