| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 25 ottobre
2004 n. 5556
Pres. Riggio, est. Dongiovanni
Sguazzi Gianluigi (Avv. De Rosa) c. Ministero della Giustizia
(Avv. Stato) – Commissione per gli esami di avvocato (n.c.)
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1. Professioni e mestieri – Avvocato – Esami
di abilitazione – Prove scritte – Valutazione – Punteggio
numerico - Motivazione – Dopo L. n. 241/1990 - Non occorre
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2. Professioni e mestieri – Avvocato – Esami
di abilitazione – Prove scritte – Valutazione – Fissazione
criteri – Illegittimità – L. n. 487/1994 - Inapplicabilità
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3. Professioni e mestieri – Avvocato – Esami
di abilitazione – Prove scritte – Valutazione – Tempo impiegato
– Insindacabilità
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1. Anche dopo l’entrata in vigore della legge
7 agosto 1990, n. 241, l’onere di motivazione del giudizio
relativo alla valutazione della prova scritta di un esame,
adempiuto con l’attribuzione di un voto numerico, costituisce
sufficiente motivazione, configurandosi quest’ultimo come
formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione
tecnica compiuta dalla commissione, senza che sia necessario
che la stessa commissione lasci segni grafici o glosse a
commento dell’elaborato.
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2. Per gli esami di abilitazione alla professione
di avvocato, nessuna norma impone alla commissione di predeterminare
i criteri di massima per la correzione degli elaborati;
pertanto, la L. n. 487/1994 - riferendosi esclusivamente
all’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
ed alle modalità di svolgimento dei concorsi, è inapplicabile
alla fattispecie in esame.
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3. Sfugge al sindacato di legittimità del
giudice amministrativo il controllo dei tempi medi di correzione
degli elaborati.
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ILARIA BATTINO
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| Nota alla sentenza T.A.R.
Lombardia – Milano - Sez. III, 25 ottobre 2004, n. 5556
| Con
la sentenza in esame, vertente sulla valutazione
della prova scritta dell’esame di abilitazione alla
professione di avvocato e, conseguentemente, sulla
mancata ammissione alla prova orale, la Sezione
III del T.A.R. Lombardia – Milano - confermando
un orientamento oramai consolidato anche dal Supremo
Consesso Amministrativo (cfr., ex multis,
Cons. Stato Sez. IV, 17 settembre 2004, n. 6155;
19 luglio 2004, n. 5175; 7 maggio 2004, n. 2881),
ha sostenuto che anche dopo l’entrata in vigore
della L. n. 241/1990- la quale impone l’obbligo
di motivazione degli atti amministrativi- il semplice
punteggio numerico attribuito dalla commissione
alla valutazione della prova scritta d’esame, esprime
e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della
commissione stessa, contenendo orbene in sé la sua
stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni
o chiarimenti.
Al riguardo, si precisa che, inoltre, nessuna norma
prescrive espressamente la fissazione di criteri
di massima per la correzione degli elaborati da
parte della commissione stessa.
La motivazione espressa numericamente, infatti,
oltre a rispondere ad un principio di economicità
dell’attività amministrativa di valutazione, assicura,
inoltre, la necessaria chiarezza sulle valutazioni
di merito compiute dalla commissione.
Rientra, infine, nella discrezionalità della commissione
stessa la valutazione dei tempi medi di correzione
degli elaborati, in quanto quest’ultima sfugge al
sindacato di legittimità del T.A.R. |
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