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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 25 ottobre 2004 n. 7452
Aldo Ravalli – Presidente, Ettore Manca – Estensore
Basile e altro (avv. S. De Paolis) c. Comune di Galatina (avv. P. Russo), Centro Salento Ambiente s.p.a. (avv. P. Quinto); Basile e altro (avv. S. De Paolis) c. Comune di Galatina (avv. P. Russo), Centro Salento Ambiente s.p.a. (avv. P. Quinto)


Ambiente e territorio – Smaltimento dei rifiuti – Tassa – Sistema di tassazione ex d.lg. n.22 del 1997 – Passaggio – Copertura totale dei costi entro il 2004 – Scelta del Comune – Violazione del principio di gradualità – Non sussiste

In tema di passaggio dal precedente sistema di tassazione a quello incentrato sulle tariffe ex d.lg. 5 febbraio 1997 n.22 relativamente alla tassa per lo smaltimento di r.s.u., appare conforme al principio di gradualità previsto dall’art.49 comma 10, d.lg. n.22 del 1997, la scelta di un Comune di passare all’obiettivo del 100% del grado di copertura dei costi, con un solo anno di anticipo rispetto al termine finale individuato dalla normativa in materia.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione Prima di Lecce

 

Composto dai Signori Magistrati: Aldo Ravalli, Presidente, Ettore Manca, Componente-relatore, Carlo Buonauro, Componente ha pronunziato la seguente:

 

SENTENZA

 

sui ricorsi:

 

A) n. 2086/03, presentato da:

 

- Basile Salvatore Eligio (poi rinunciante al ricorso), Beccarisi Santo, Bello Salvatore Luigi, Bianco Lucetta, Blanco Donatello (idem), Contemoro Donatella (idem), Donno Giuseppe (idem), Galenica Salentina (idem), Gentile Antonio, Gentile Carmine (idem), Giannotta Giuseppe (idem), Ingrosso Giuseppe Donato (idem), Lagna Aurelio (idem), Luperto Donatella, Marti Maurizio, Mengoli Giuseppa, Notaro Giuseppe, Masciullo Paolo (idem), Rizzo Maria Domenica (idem), Rizzo Pietro Leonardo (idem), Sbrò Massimiliano (idem), S.a.S. Movie di Strafella R. & C. (idem), S.r.l. F.lli Spano Autoricambi – Fil. di Galatina, Paglialunga Michele quale erede di Paglialunga Luigi (idem), Sturzi Giuseppe (idem), Pestini Davide (idem) e Stefanizzi Maria (idem), tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Salvatore De Paolis ed elettivamente domiciliati in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via Zanardelli 40;

 

contro

 

- il comune di Galatina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Patrizia Russo ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Ludovico Ariosto 42;

 

e nei confronti:

 

- della Centro Salento Ambiente S.p.a., in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Pietro Quinto ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via Garibaldi 43;

 

per l’annullamento:
- del Regolamento Comunale approvato dal C.C. di Galatina con atto n. 15 del 28 marzo 2003, istitutivo della nuova Tariffa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il territorio di Galatina nell’anno 2003-2004;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

 

Visto il ricorso.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Galatina e della Centro Salento Ambiente S.p.a..
Vista la dichiarazione di rinuncia all’impugnazione depositata nell’interesse dei ricorrenti prima indicati -ma non notificata alle controparti, come prescritto dall’art. 46 Regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

 

B) n. 844/04, presentato:

 

- dalla Martinucci Luigi S.r.l., in persona del l.r., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elisabetta Cucurachi e Barbara Accettura ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio della prima, alla via Niccolò Foscarini 3;

 

contro

 

- il comune di Galatina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Patrizia Russo ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Ludovico Ariosto 42;

 

e nei confronti

 

- della Centro Salento Ambiente S.p.a., in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Pietro Quinto ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via Garibaldi 43;

 

per l’annullamento:
- della delibera del C.C. di Galatina n. 376 del 30 ottobre 2003, conosciuta solo di recente, avente ad oggetto la “Tariffa gestione rifiuti - Agevolazioni utenze non domestiche”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, delle delibere di C.C. nn. 15 e 16 del 28 marzo 2003 e dei relativi allegati.

 

Visto il ricorso.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Galatina e della Centro Salento Ambiente S.p.a..
Visti gli atti delle cause.
Designato alla pubblica udienza del 21 luglio 2004 2004 il relatore dott. Ettore Manca ed uditi gli Avv.ti De Paolis, Russo, Quinto e Cucurachi.
Osservato quanto segue:

 

Fatto

 

1.- Nei ricorsi si espone che:
1.2 con delibera n. 15 del 2003 il C.C. di Galatina adottava il Regolamento Comunale Tariffa, decidendo di “istituire, a partire dall’esercizio finanziario 2003, in via sperimentale, la Tariffa servizio gestione rifiuti, secondo quanto previsto dall’art. 49 D.lgs. 22/97, dal D.P.R. 158/99, dall’art. 117 D.lgs. 267/00 e dall’art. 33 della legge 488/99”.
1.3 Con la nuova disciplina, dunque, il Comune abbandonava il sistema di tassazione di cui al D.lgs. 507/93 e adottava, in anticipo rispetto ai tempi previsti dall’art. 49 D.Lgs. 22/97, quello di tariffazione regolato dal medesimo Decreto e dal D.P.R. 158/99.
1.4 Con la stessa delibera venivano inoltre definite le nuove tariffe e le relative modalità di applicazione, sulla base di un piano finanziario predisposto dalla società mista Centro Salento Ambiente S.p.a. -gestore del servizio di igiene urbana- ed approvato con la delibera di C.C. n. 16 del 2003.
1.5 L’attuazione dell’impugnato Regolamento comunale determinava elevatissimi aumenti della ex t.a.r.s.u.
1.6 La previsione dei nuovi oneri costituiva tuttavia oggetto di revisione con l’impugnata delibera di C.C. n. 376 del 30 ottobre 2003, mediante la quale si concedevano alcune agevolazioni a diciotto categorie produttive e commerciali che avevano subito aumenti rispetto alla tarsu dell’anno 2002 superiori al 27%.
1.7 Ciononostante, le tariffe rimanevano eccessivamente gravose ed inique, sicchè il citato regolamento e gli altri atti indicati in epigrafe vengono censurati per i seguenti motivi:
- ricorso n. 2086/03:
A) Violazione dell’art. 49, comma 10, D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
L’attuazione dell’impugnato Regolamento comunale ha comportato elevatissimi aumenti della ex tarsu, violando così il principio di gradualità dell’adeguamento della tariffa enunciato dall’art. 49, comma 10, del “decreto Ronchi”.
B) Violazione dell’art. 11 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
La norma citata prevedeva un periodo di transizione per l’applicazione delle nuove tariffe, periodo del quale l’A.C. non ha tenuto in alcun modo conto.
C) Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà.
Si modificano irragionevolmente i rapporti di tassazione esistenti, peraltro creando disparità di trattamento fra le varie categorie di contribuenti.
D) Eccesso di potere per difetto di motivazione e falsa applicazione dei principi generali di cui al capo I, titolo I, del citato D.lgs. 22/97.
L’aumento delle tariffe non è sorretto da alcuna reale e comprensibile giustificazione.
E) Violazione del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. e dei criteri di progressività del sistema tributario italiano.
Il Regolamento viola i citati principi costituzionali, in particolare penalizzando le fasce economiche più deboli.
- ricorso n. 844/04:
F) illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 22/97. Difetto di motivazione. Eccesso di potere. Irrazionalità. Disparità di trattamento. Difetto di istruttoria.
Si assume che la decisione di beneficiare con la agevolazioni previste dalla delibera n. 376/03 solo le suddette categorie di utenze non domestiche (u.n.d.) sarebbe irrazionale, anche perché avrebbe avvantaggiato proprio i soggetti che non avevano interamente coperto il costo del servizio nell’anno precedente.
Ancora, l’A.C. computava nei costi del servizio da coprire con la Tariffa anche una serie di voci estranee al servizio di igiene urbana, in particolare riconducibili a spese della società mista (sede, onorari, ecc.).
Inoltre, non si è tenuto conto del fatto che le u.n.d. producono una quantità di rifiti molto inferiore a quella riconducibile alle u.d., sicchè è irragionevole aver addossato il 70% dei maggiori costi del servizio alle prime.
G) Violazione dell’art. 6 del D.P.R. 158/99. difetto di motivazione.
L’A.C. ha definito i coefficienti di determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa senza un’adeguata istruttoria, che tenesse conto della specifica realtà territoriale.
H) Violazione dell’art. 8, commi 1 e 2, del D.P.R. 158/99. Eccesso di potere.
E’ mancata, inoltre, la prescritta relazione illustrativa del piano finanziario.
I) Violazione degli art. 49, comma 14, del D.Lgs. 22/97. Difetto di motivazione. Incongruenza e disparità di trattamento.
Si contestano alcune specifiche previsioni del Regolamento in tema di riduzioni ed esclusioni della tariffa (per il recupero dei rifiuti, la mancata effettuazione del servizio, ecc.).
Il Comune, poi, avrebbe illegittimamente assimilato i rifiuti speciali a quelli urbani, senza tuttavia essere in grado di garantirne la raccolta.
Le tariffe adottate, infine, sono irragionevolmente superiori a quelle applicate da altre amministrazioni, che peraltro offrono un servizio qualitativamente migliore.
3.- Costituitisi in giudizio, il Comune di Galatina e la società Centro Salento Ambiente chiedevano fosse dichiarata l’irricevibilità e/o l’inammissibilità dei ricorsi e, in ogni caso, nel merito, ne contestavano la fondatezza.
4.- All’udienza del 21 luglio 2004 le cause venivano introitate per la decisione.

 

Diritto

 

1.- I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 52 R.d. 17 agosto 1907 n. 642, richiamato dall’art. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per motivi di connessione oggettiva e soggettiva.

 

2.- Sugli stessi va quindi affermata la giurisdizione di questo T.a.r., rientrando in quella delle commissioni tributarie -ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. h) D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546- solo le controversie sui tributi locali nelle quali venga contestata la sussistenza -nell’an e nel quantum- della pretesa azionata dall’ente territoriale mediante impugnazione degli atti impositivi, e quindi ponendo in discussione esclusivamente la specifica obbligazione ad essi riferita: compete invece al giudice amministrativo la decisione sulle richieste di annullamento dei provvedimenti di carattere generale, quali, appunto, i regolamenti e le “tariffe” (fra le altre, Cassazione civile, sez. un., 1 marzo 2002, n. 3030).

 

3.- Nel merito, si ritiene opportuno esaminare anzitutto gli argomenti con i quali è stata criticata, quanto a tempi e modalità, la scelta comunale di superare il precedente sistema di tassazione per quello incentrato sulle tariffe ex D.lgs. 22/97: in sostanza i ricorrenti sostengono che l’A.C. avrebbe dovuto dilazionare maggiormente il passaggio, e comunque applicare con maggior ragionevolezza ed equità la più recente disciplina.
3.2 Con riguardo al dato temporale, anzitutto, il Collegio rileva che il Comune era tenuto “a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima” di cinque anni -e non otto, come affermato negli atti di gravame-, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”): esso aveva infatti raggiunto, nel 1999, un grado di copertura dei costi compreso tra il 55 e l’85%, come emerge dalla “Relazione per il passaggio da tarsu a tariffa” del 14 novembre 2003 (allegata al controricorso di C.S.A. nel giudizio n. 2086/03).
L’A.C., in specie, sosteneva nel 1999 euro 2.687.583 di spese per il servizio igiene (pari a euro 1.892.172 pagati alla società di gestione ed euro 795.411 pagati alla discarica); da questa somma poteva “detrarre” quella di euro 403.137 per lo spazzamento delle strade, in applicazione dell’art. 61, comma 3 bis, Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (<>), pervenendo così ad un costo di esercizio finale di euro 2.284.446.
Le entrate ottenute nello stesso anno, pari alla somma di euro 1.316.925, corrispondevano dunque alla percentuale del 57,65% del suddetto costo di esercizio.
3.3 L’anticipazione del nuovo sistema dal 2005 al 2003, contenuta in due soli anni, corretta nei suoi effetti dalla delibera n. 376/03 (per cui da una copertura del 100% dei costi si passava a quella del 92%) e comunque consentita dall’art. 49, comma 16, D.lgs. 22/97 citato ("In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1"; v. anche il comma 1 bis), risulta dunque scevra degli aspetti di irragionevolezza denunciati dai ricorrenti.
3.4 La rimodulazione delle tariffe concernenti le categorie più colpite dal nuovo regime, inoltre, disposta con la suddetta delibera n. 376/03, consente di giudicare l’operato del Comune conforme anche al principio di gradualità previsto dall’art. 49, comma 10, D.lgs. citato (secondo cui <<è altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto>>), essendosi passati da un grado di copertura dei costi del 72% nell’anno 2002, al 92% nel 2003, e, infine, all’obiettivo del 100% nel 2004, con un solo anno di anticipo rispetto al termine finale individuato dalla normativa prima esaminata.

 

4.- Quanto, poi, agli effetti sostanziali delle previsioni comunali impugnate, e in particolare alla loro onerosità considerata eccessiva per i cittadini, il Tribunale osserva che gli aumenti anche considerevoli che i ricorrenti registrano costituiscono una diretta conseguenza delle previsioni legislative che stanno a monte degli atti impugnati: se in passato, in definitiva, la finanza pubblica sopportava parte delle spese in parola, alleggerendo in tal modo i pesi imposti ai contribuenti, così più non è, ragione per cui gli aumenti tariffari, effettivi, rappresentano una conseguenza ineliminabile del diverso regime normativo, che appunto impone alle amministrazioni locali una totale copertura dei costi, consentendo loro di rivalersi per intero sugli utenti del servizio. Deve sottolinearsi, d’altronde, che ad essere significativamente aumentato è appunto il grado di copertura del servizio, passato dal 72% al 92% (e, fra un anno, al 100%), e non il costo dello stesso, superiore a quello dell’anno precedente solo del 3,5%.
Prescindendo dunque dalla possibilità che, nei prossimi anni, vi possano essere modesti riequilibri fra le varie categorie di soggetti incisi dalla tariffe, deve prendersi atto che le stesse saranno comunque significativamente e definitivamente più alte che non in passato, in aderenza ad un trend legislativo che, giusto o meno che sia, tende a ridurre -o comunque non aumentare- la pressione fiscale dello Stato sui redditi -e, dunque, le imposte dirette- e ad aumentare quella, indiretta, di Regioni ed enti locali, che in tal modo cercheranno di bilanciare il minor gettito proveniente dall’amministrazione centrale.
L’effetto di una penalizzazione delle fasce deboli, cui pure si fa riferimento nei ricorsi, pare dunque una immediata conseguenza di tale nuova prospettiva di politica fiscale: è infatti chiaro che, ove lo Stato, obbligato dai parametri comunitari ad una progressiva riduzione di deficit e debito pubblico, e quindi a migliorare il rapporto fra entrate e uscite, privilegi l’opzione di un aumento delle forme di contribuzione indiretta, come tali svincolate da un rilevante rapporto con la ricchezza del contribuente, l’effetto è proprio quello di un maggior peso proporzionale sulle fasce meno abbienti. L’esempio più ovvio è quello dei tributi sui combustibili.
Né vi è violazione, da parte degli atti comunali, del principio costituzionale di capacità contributiva, poiché le tariffe di cui si discute debbono per legge essere commisurate, oggettivamente, all’attitudine dei locali colpiti a produrre rifiuti in relazione alle attività che vi vengono svolte, indipendentemente da ogni considerazione sulla loro redditività, sul loro contenuto economico o sulla capacità contributiva del contribuente (fra le altre, Consiglio Stato, sez. V, 17 dicembre 2001, n. 6239; T.A.R. Toscana, sez. I, 25 novembre 1998, n. 691; Consiglio Stato, sez. V, 19 settembre 1995, n. 1314; T.A.R. Toscana, 3 aprile 1987, n. 235; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 9 giugno 1983, n. 239): la responsabilità delle scelte in parola è quindi soprattutto legislativa ed il piano è, primariamente, quello politico -anche perché le parti non mettono in dubbio la legittimità costituzionale della normativa applicata.

 

5.- Con riferimento, quindi, alla delibera di G.M. n. 376 del 30 ottobre 2003, con la quale si correggeva la portata della delibera di C.C. n. 16 del 28 marzo precedente, vanno disattesi gli argomenti con i quali i ricorrenti hanno censurato i criteri in base ai quali l’A.C. riduceva le tariffe alle “18 categorie produttive e commerciali che hanno subito aumenti tariffari superiori al 27 % rispetto alla tarsu 2002, avendo le altre categorie aumenti inferiori dovuti essenzialmente alla totale copertura del servizio (già nell’anno precedente, ndr) da parte degli utenti”.
Anzitutto è da respingere la critica secondo cui non sarebbe “chiaro” perché l’A.C. non abbia ricompreso nella riduzione anche quelle categorie “che hanno riportato aumenti anche se di poco inferiori a tale percentuale”: è evidente infatti che, qualunque fosse stata la soglia limite prescelta, la stessa avrebbe operato una demarcazione fra beneficiari e non.
Quanto, poi, all’individuazione della soglia predetta nel 27% e alla scelta delle categorie da tutelare, il Tribunale osserva che sotto entrambi i profili il Comune ha operato sulla spinta delle associazioni di categoria maggiormente coinvolte, alle quali peraltro venivano sottoposti vari piani di riduzione, fra i quali infine, in una riunione tenuta a fine ottobre 2003 fra A.C., Unione Commercianti, Confesercenti e Confartigianato, si individuava quello complessivamente preferibile.
Il metodo seguito, dunque, risulta sufficientemente garantistico, fermo restando che, dovendo effettuarsi una scelta, una parte dei contribuenti finiscono inevitabilmente per risultarne penalizzati (meglio, non avvantaggiati).
Le ragioni, inoltre, della tutela accordata per il 2003 proprio a coloro i quali, già nel passato, non coprivano integralmente i costi del servizio, sono piuttosto evidenti: tali utenze non domestiche, infatti, in precedenza destinatarie di una disciplina che, rispetto all’effettiva quantità di rifiuti prodotti, le avvantaggiava, subiscono più delle altre l’onerosità del passaggio al nuovo regime. Nonostante la censura formulata dai ricorrenti sia prima facie suggestiva, dunque (...erano privilegiate prima e continuano ad esserlo ora...), la stessa è in realtà infondata, poiché l’interesse generale a non colpire insostenibilmente numerosi e rilevante settori imprenditoriali della realtà socio-economica locale sicuramente giustifica la possibilità di rendere loro, per un anno, più graduale il nuovo regime di contribuzione.

 

6.- Con altro motivo, d’altronde, gli stessi ricorrenti affermano che l’A.C. avrebbe penalizzato proprio le utenze non domestiche -verso le quali, o alcune delle quali, è invece rivolta l’esaminata delibera di riduzione delle tariffe- rispetto a quelle domestiche: anche questo tipo di censura va tuttavia disattesa.
Ed infatti:
a) l’art. 49, comma 10, citato, anzitutto, prevede appunto che: <>.
b) in secondo luogo, le u.n.d. producono, rispetto alle u.d., rifiuti qualitativamente più inquinanti ed il cui smaltimento è estremamente più oneroso per la p.a. (la C.S.A. ha fatto riferimento, senza essere concretamente smentita, ad un prezzo del conferimento in discarica per i rifiuti speciali assimilati di lire 120/kg., contro lire 70/kg. per i rifiuti urbani), sicchè l’indicazione del dato quantitativo risulta di per sé insufficiente;
c) in terzo luogo, infine, il riferimento ad una ripartizione delle spese gravante per il 70% sulle u.n.d. e per il 30% sulle u.d. è parziale, poiché questa suddivisione ha riguardato solo “la differenza di euro 1.008.289 tra le entrate tariffa del 2003 … e le entrate tarsu del 2002”, sicchè, complessivamente, “le entrate per la tariffa del 2003 sono risultate essere le seguenti:
- entrate tariffe utenze domestiche: euro 1.546.693 (pari al 47,95%);
- entrate tariffe utenze non domestiche: euro 1.678.918 (pari al 52,05%)” (cfr. i dati contenuti nella delibera di G.C. n. 376/03).

 

7.- Esaminati, dunque, i principali motivi di contestazione (an, quantum e quando degli aumenti, quomodo delle agevolazioni), e pur osservato che gli ulteriori profili di censura non sembrano, per i contenuti piuttosto marginali ed una certa loro genericità, aver portata tale da invalidare gli atti impugnati, debbono in ogni caso essere compiute alcune ulteriori considerazioni.
In particolare:
- la tariffa ben può ricomprendere, come evidenziato dalla difesa di C.S.A., le spese sostenute per le strutture e gli organigrammi funzionali alla gestione del servizio (sede sociale, compensi degli amministratori, ecc.), essendo i <> (v. art. 49 D.lgs. 22/97) riferibili a tutti gli oneri, d’investimento e di esercizio, collegabili al servizio prestato (cfr., con riguardo a casi assimilabili a quello in esame, Consiglio Stato, sez. VI, 27 febbraio 2003, n. 1116; Consiglio Stato, sez. IV, 7 novembre 2002, n. 6101; T.A.R. Sicilia, Palermo, II, 2 maggio 2001, n. 627; T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 5 marzo 1998, n. 263; Consiglio Stato, sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1038): in questo senso, d’altronde, depongono anche le indicazioni del Metodo Normalizzato fornito dal Ministero, che, fra le voci da includere nel piano degli investimenti e nel piano degli ammortamenti, comprende anche gli immobili per attività igiene urbana e gli immobili per le direzioni centrali, e, fra i costi, anche quelli generali di gestione, quelli amministrativi, ecc., sicuramente consentendo dunque l’operazione di bilancio compiuta dalla p.a..
Altro discorso è ovviamente quello dell’eventuale responsabilità politica di tali scelte.
- l’individuazione, per le u.n.d., dei coefficienti di determinazione della parte fissa (Kc) e di quella variabile (Kd) delle tariffe veniva provvisoriamente compiuta, nel rispetto dei parametri fissati dal Ministero, in via presuntiva, così come previsto dall’art. 6, comma 2, del D.P.R. 158/99 (<>).
I coefficienti stabiliti, inoltre, secondo quanto affermato dalla p.a. -e il dato non è concretamente confutato dai ricorrenti-, costituiscono il risultato -pur suscettibile di aggiustamenti, come si ammette esplicitamente- di un’attività di verifica e di simulazione compiuta, sulla base degli elementi di conoscenza offerti dall’ufficio tributi del Comune e della “banca dati” tarsu, in contraddittorio con il gestore, e che per un verso teneva conto della specifica realtà economica territoriale e, per altro verso, dell’obiettivo di minimizzare l’impatto del passaggio dal sistema tarsu a quello tariffa.
- la riduzione fino ad un massimo del 60% della parte variabile per i rifiuti avviati al recupero, in luogo della sua completa esenzione, dipende dal fatto che, oltre che ai costi di smaltimento, detta porzione di tariffa è commisurata ad alcuni costi fissi (es.: raccolta e trasporto dei rifiuti), variamente presenti anche in questo caso: l’art. 7, comma 2, D.P.R. 158/99, d’altronde, prevede che <>.
Anche la normativa in materia, dunque, sembra escludere per questi casi l’ipotesi di una completa esenzione dal pagamento della tariffa.
- l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi, rivenienti e/o prodotti da utenze non domestiche, a quelli urbani, veniva idoneamente effettuata, tanto sul piano qualitativo che quantitativo, all’art. 7, punto A.2 del Regolamento comunale sui servizi di gestione rifiuti.
- l’assenza di esonero/riduzione dal pagamento della tariffa riguarda solo i casi di interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore, in conformità ai principi generali (per il resto varrà il principio di cui all’art. 10, comma 1, del Regolamento, secondo cui “la tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito ed attivo”).
- non v’è alcun interesse processualmente rilevante in ordine alle altre questioni proposte -comunque sfornite di portata invalidante-, fra cui, in specie, quella sulla verifica a mezzo sopralluogo delle aree su cui si producono rifiuti speciali non assimilati, quella sulla relazione illustrativa del piano e quella sull’applicazione delle tariffe previste per l’anno in corso nel caso di mancata approvazione delle nuove.

 

8.- Sulla base di quanto fin qui scritto i due ricorsi debbono dunque essere respinti, con assorbimento di ogni altra questione proposta.

 

9.- Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, respinge i ricorsi n. 2086/03 e n. 844/04 indicati in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Lecce, all’udienza del 21 luglio 2004.

 

Aldo Ravalli - Presidente
Ettore Manca - Estensore


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