| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 25 ottobre 2004
n. 7452
Aldo Ravalli – Presidente, Ettore Manca – Estensore
Basile e altro (avv. S. De Paolis) c. Comune di Galatina
(avv. P. Russo), Centro Salento Ambiente s.p.a. (avv. P.
Quinto); Basile e altro (avv. S. De Paolis) c. Comune di
Galatina (avv. P. Russo), Centro Salento Ambiente s.p.a.
(avv. P. Quinto) |
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Ambiente e territorio – Smaltimento dei rifiuti
– Tassa – Sistema di tassazione ex d.lg. n.22 del 1997 –
Passaggio – Copertura totale dei costi entro il 2004 – Scelta
del Comune – Violazione del principio di gradualità – Non
sussiste
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In tema di passaggio dal precedente sistema
di tassazione a quello incentrato sulle tariffe ex d.lg.
5 febbraio 1997 n.22 relativamente alla tassa per lo smaltimento
di r.s.u., appare conforme al principio di gradualità previsto
dall’art.49 comma 10, d.lg. n.22 del 1997, la scelta di
un Comune di passare all’obiettivo del 100% del grado di
copertura dei costi, con un solo anno di anticipo rispetto
al termine finale individuato dalla normativa in materia.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Sezione Prima di Lecce
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Composto dai Signori Magistrati: Aldo Ravalli,
Presidente, Ettore Manca, Componente-relatore, Carlo Buonauro,
Componente ha pronunziato la seguente:
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SENTENZA
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sui ricorsi:
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A) n. 2086/03, presentato da:
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- Basile Salvatore Eligio (poi rinunciante
al ricorso), Beccarisi Santo, Bello Salvatore Luigi,
Bianco Lucetta, Blanco Donatello (idem), Contemoro
Donatella (idem), Donno Giuseppe (idem), Galenica
Salentina (idem), Gentile Antonio, Gentile Carmine
(idem), Giannotta Giuseppe (idem), Ingrosso Giuseppe
Donato (idem), Lagna Aurelio (idem), Luperto
Donatella, Marti Maurizio, Mengoli Giuseppa, Notaro Giuseppe,
Masciullo Paolo (idem), Rizzo Maria Domenica
(idem), Rizzo Pietro Leonardo (idem), Sbrò Massimiliano
(idem), S.a.S. Movie di Strafella R. & C. (idem),
S.r.l. F.lli Spano Autoricambi – Fil. di Galatina, Paglialunga
Michele quale erede di Paglialunga Luigi (idem), Sturzi
Giuseppe (idem), Pestini Davide (idem) e Stefanizzi
Maria (idem), tutti rappresentati e difesi dall’Avv.
Salvatore De Paolis ed elettivamente domiciliati in Lecce,
presso lo studio del difensore, alla via Zanardelli 40;
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contro
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- il comune di Galatina, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.
Patrizia Russo ed elettivamente domiciliato in Lecce alla
via Ludovico Ariosto 42;
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e nei confronti:
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- della Centro Salento Ambiente S.p.a.,
in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avv. Pietro Quinto ed elettivamente domiciliata in
Lecce, presso lo studio del difensore, alla via Garibaldi
43;
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per l’annullamento:
- del Regolamento Comunale approvato dal C.C. di Galatina
con atto n. 15 del 28 marzo 2003, istitutivo della nuova
Tariffa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani per il territorio di Galatina nell’anno 2003-2004;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
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Visto il ricorso.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Galatina e della Centro Salento Ambiente S.p.a..
Vista la dichiarazione di rinuncia all’impugnazione depositata
nell’interesse dei ricorrenti prima indicati -ma non notificata
alle controparti, come prescritto dall’art. 46 Regio decreto
17 agosto 1907, n. 642.
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B) n. 844/04, presentato:
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- dalla Martinucci Luigi S.r.l., in
persona del l.r., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elisabetta
Cucurachi e Barbara Accettura ed elettivamente domiciliata
in Lecce, presso lo studio della prima, alla via Niccolò
Foscarini 3;
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contro
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- il comune di Galatina, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.
Patrizia Russo ed elettivamente domiciliato in Lecce alla
via Ludovico Ariosto 42;
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e nei confronti
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- della Centro Salento Ambiente S.p.a.,
in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avv. Pietro Quinto ed elettivamente domiciliata in
Lecce, presso lo studio del difensore, alla via Garibaldi
43;
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per l’annullamento:
- della delibera del C.C. di Galatina n. 376 del 30 ottobre
2003, conosciuta solo di recente, avente ad oggetto la “Tariffa
gestione rifiuti - Agevolazioni utenze non domestiche”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale
e, in particolare, delle delibere di C.C. nn. 15 e 16 del
28 marzo 2003 e dei relativi allegati.
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Visto il ricorso.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Galatina e della Centro Salento Ambiente S.p.a..
Visti gli atti delle cause.
Designato alla pubblica udienza del 21 luglio 2004 2004
il relatore dott. Ettore Manca ed uditi gli Avv.ti De Paolis,
Russo, Quinto e Cucurachi.
Osservato quanto segue:
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Fatto
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1.- Nei ricorsi si espone che:
1.2 con delibera n. 15 del 2003 il C.C. di Galatina adottava
il Regolamento Comunale Tariffa, decidendo di “istituire,
a partire dall’esercizio finanziario 2003, in via sperimentale,
la Tariffa servizio gestione rifiuti, secondo quanto previsto
dall’art. 49 D.lgs. 22/97, dal D.P.R. 158/99, dall’art.
117 D.lgs. 267/00 e dall’art. 33 della legge 488/99”.
1.3 Con la nuova disciplina, dunque, il Comune abbandonava
il sistema di tassazione di cui al D.lgs. 507/93 e adottava,
in anticipo rispetto ai tempi previsti dall’art. 49 D.Lgs.
22/97, quello di tariffazione regolato dal medesimo Decreto
e dal D.P.R. 158/99.
1.4 Con la stessa delibera venivano inoltre definite le
nuove tariffe e le relative modalità di applicazione, sulla
base di un piano finanziario predisposto dalla società mista
Centro Salento Ambiente S.p.a. -gestore del servizio di
igiene urbana- ed approvato con la delibera di C.C. n. 16
del 2003.
1.5 L’attuazione dell’impugnato Regolamento comunale determinava
elevatissimi aumenti della ex t.a.r.s.u.
1.6 La previsione dei nuovi oneri costituiva tuttavia oggetto
di revisione con l’impugnata delibera di C.C. n. 376 del
30 ottobre 2003, mediante la quale si concedevano alcune
agevolazioni a diciotto categorie produttive e commerciali
che avevano subito aumenti rispetto alla tarsu dell’anno
2002 superiori al 27%.
1.7 Ciononostante, le tariffe rimanevano eccessivamente
gravose ed inique, sicchè il citato regolamento e gli altri
atti indicati in epigrafe vengono censurati per i seguenti
motivi:
- ricorso n. 2086/03:
A) Violazione dell’art. 49, comma 10, D.lgs. 5 febbraio
1997, n. 22.
L’attuazione dell’impugnato Regolamento comunale ha comportato
elevatissimi aumenti della ex tarsu, violando così il principio
di gradualità dell’adeguamento della tariffa enunciato dall’art.
49, comma 10, del “decreto Ronchi”.
B) Violazione dell’art. 11 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.
158.
La norma citata prevedeva un periodo di transizione per
l’applicazione delle nuove tariffe, periodo del quale l’A.C.
non ha tenuto in alcun modo conto.
C) Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà.
Si modificano irragionevolmente i rapporti di tassazione
esistenti, peraltro creando disparità di trattamento fra
le varie categorie di contribuenti.
D) Eccesso di potere per difetto di motivazione e falsa
applicazione dei principi generali di cui al capo I, titolo
I, del citato D.lgs. 22/97.
L’aumento delle tariffe non è sorretto da alcuna reale e
comprensibile giustificazione.
E) Violazione del principio di capacità contributiva di
cui all’art. 53 Cost. e dei criteri di progressività del
sistema tributario italiano.
Il Regolamento viola i citati principi costituzionali, in
particolare penalizzando le fasce economiche più deboli.
- ricorso n. 844/04:
F) illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione
dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 22/97. Difetto di motivazione.
Eccesso di potere. Irrazionalità. Disparità di trattamento.
Difetto di istruttoria.
Si assume che la decisione di beneficiare con la agevolazioni
previste dalla delibera n. 376/03 solo le suddette categorie
di utenze non domestiche (u.n.d.) sarebbe irrazionale, anche
perché avrebbe avvantaggiato proprio i soggetti che non
avevano interamente coperto il costo del servizio nell’anno
precedente.
Ancora, l’A.C. computava nei costi del servizio da coprire
con la Tariffa anche una serie di voci estranee al servizio
di igiene urbana, in particolare riconducibili a spese della
società mista (sede, onorari, ecc.).
Inoltre, non si è tenuto conto del fatto che le u.n.d. producono
una quantità di rifiti molto inferiore a quella riconducibile
alle u.d., sicchè è irragionevole aver addossato il 70%
dei maggiori costi del servizio alle prime.
G) Violazione dell’art. 6 del D.P.R. 158/99. difetto di
motivazione.
L’A.C. ha definito i coefficienti di determinazione della
parte fissa e della parte variabile della tariffa senza
un’adeguata istruttoria, che tenesse conto della specifica
realtà territoriale.
H) Violazione dell’art. 8, commi 1 e 2, del D.P.R. 158/99.
Eccesso di potere.
E’ mancata, inoltre, la prescritta relazione illustrativa
del piano finanziario.
I) Violazione degli art. 49, comma 14, del D.Lgs. 22/97.
Difetto di motivazione. Incongruenza e disparità di trattamento.
Si contestano alcune specifiche previsioni del Regolamento
in tema di riduzioni ed esclusioni della tariffa (per il
recupero dei rifiuti, la mancata effettuazione del servizio,
ecc.).
Il Comune, poi, avrebbe illegittimamente assimilato i rifiuti
speciali a quelli urbani, senza tuttavia essere in grado
di garantirne la raccolta.
Le tariffe adottate, infine, sono irragionevolmente superiori
a quelle applicate da altre amministrazioni, che peraltro
offrono un servizio qualitativamente migliore.
3.- Costituitisi in giudizio, il Comune di Galatina e la
società Centro Salento Ambiente chiedevano fosse dichiarata
l’irricevibilità e/o l’inammissibilità dei ricorsi e, in
ogni caso, nel merito, ne contestavano la fondatezza.
4.- All’udienza del 21 luglio 2004 le cause venivano introitate
per la decisione.
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Diritto
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1.- I due ricorsi vanno riuniti ai sensi
dell’art. 52 R.d. 17 agosto 1907 n. 642, richiamato dall’art.
19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per motivi di connessione
oggettiva e soggettiva.
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2.- Sugli stessi va quindi affermata la giurisdizione
di questo T.a.r., rientrando in quella delle commissioni
tributarie -ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. h) D.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546- solo le controversie sui tributi
locali nelle quali venga contestata la sussistenza -nell’an
e nel quantum- della pretesa azionata dall’ente territoriale
mediante impugnazione degli atti impositivi, e quindi ponendo
in discussione esclusivamente la specifica obbligazione
ad essi riferita: compete invece al giudice amministrativo
la decisione sulle richieste di annullamento dei provvedimenti
di carattere generale, quali, appunto, i regolamenti e le
“tariffe” (fra le altre, Cassazione civile, sez. un., 1
marzo 2002, n. 3030).
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3.- Nel merito, si ritiene opportuno esaminare
anzitutto gli argomenti con i quali è stata criticata, quanto
a tempi e modalità, la scelta comunale di superare il precedente
sistema di tassazione per quello incentrato sulle tariffe
ex D.lgs. 22/97: in sostanza i ricorrenti sostengono che
l’A.C. avrebbe dovuto dilazionare maggiormente il passaggio,
e comunque applicare con maggior ragionevolezza ed equità
la più recente disciplina.
3.2 Con riguardo al dato temporale, anzitutto, il Collegio
rileva che il Comune era tenuto “a raggiungere la piena
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di
transizione della durata massima” di cinque anni -e non
otto, come affermato negli atti di gravame-, ai sensi dell’art.
11, comma 1, lett. b), D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (“Regolamento
recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato
per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo
dei rifiuti urbani”): esso aveva infatti raggiunto, nel
1999, un grado di copertura dei costi compreso tra il 55
e l’85%, come emerge dalla “Relazione per il passaggio da
tarsu a tariffa” del 14 novembre 2003 (allegata al controricorso
di C.S.A. nel giudizio n. 2086/03).
L’A.C., in specie, sosteneva nel 1999 euro 2.687.583 di
spese per il servizio igiene (pari a euro 1.892.172 pagati
alla società di gestione ed euro 795.411 pagati alla discarica);
da questa somma poteva “detrarre” quella di euro 403.137
per lo spazzamento delle strade, in applicazione dell’art.
61, comma 3 bis, Decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507 (<>), pervenendo così ad un costo
di esercizio finale di euro 2.284.446.
Le entrate ottenute nello stesso anno, pari alla somma di
euro 1.316.925, corrispondevano dunque alla percentuale
del 57,65% del suddetto costo di esercizio.
3.3 L’anticipazione del nuovo sistema dal 2005 al 2003,
contenuta in due soli anni, corretta nei suoi effetti dalla
delibera n. 376/03 (per cui da una copertura del 100% dei
costi si passava a quella del 92%) e comunque consentita
dall’art. 49, comma 16, D.lgs. 22/97 citato ("In via sperimentale
i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima
del termine di cui al comma 1"; v. anche il comma 1 bis),
risulta dunque scevra degli aspetti di irragionevolezza
denunciati dai ricorrenti.
3.4 La rimodulazione delle tariffe concernenti le categorie
più colpite dal nuovo regime, inoltre, disposta con la suddetta
delibera n. 376/03, consente di giudicare l’operato del
Comune conforme anche al principio di gradualità previsto
dall’art. 49, comma 10, D.lgs. citato (secondo cui <<è
altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti
dalla applicazione del presente decreto>>), essendosi
passati da un grado di copertura dei costi del 72% nell’anno
2002, al 92% nel 2003, e, infine, all’obiettivo del 100%
nel 2004, con un solo anno di anticipo rispetto al termine
finale individuato dalla normativa prima esaminata.
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4.- Quanto, poi, agli effetti sostanziali
delle previsioni comunali impugnate, e in particolare alla
loro onerosità considerata eccessiva per i cittadini, il
Tribunale osserva che gli aumenti anche considerevoli che
i ricorrenti registrano costituiscono una diretta conseguenza
delle previsioni legislative che stanno a monte degli atti
impugnati: se in passato, in definitiva, la finanza pubblica
sopportava parte delle spese in parola, alleggerendo in
tal modo i pesi imposti ai contribuenti, così più non è,
ragione per cui gli aumenti tariffari, effettivi, rappresentano
una conseguenza ineliminabile del diverso regime normativo,
che appunto impone alle amministrazioni locali una totale
copertura dei costi, consentendo loro di rivalersi per intero
sugli utenti del servizio. Deve sottolinearsi, d’altronde,
che ad essere significativamente aumentato è appunto il
grado di copertura del servizio, passato dal 72% al 92%
(e, fra un anno, al 100%), e non il costo dello stesso,
superiore a quello dell’anno precedente solo del 3,5%.
Prescindendo dunque dalla possibilità che, nei prossimi
anni, vi possano essere modesti riequilibri fra le varie
categorie di soggetti incisi dalla tariffe, deve prendersi
atto che le stesse saranno comunque significativamente e
definitivamente più alte che non in passato, in aderenza
ad un trend legislativo che, giusto o meno che sia, tende
a ridurre -o comunque non aumentare- la pressione fiscale
dello Stato sui redditi -e, dunque, le imposte dirette-
e ad aumentare quella, indiretta, di Regioni ed enti locali,
che in tal modo cercheranno di bilanciare il minor gettito
proveniente dall’amministrazione centrale.
L’effetto di una penalizzazione delle fasce deboli, cui
pure si fa riferimento nei ricorsi, pare dunque una immediata
conseguenza di tale nuova prospettiva di politica fiscale:
è infatti chiaro che, ove lo Stato, obbligato dai parametri
comunitari ad una progressiva riduzione di deficit e debito
pubblico, e quindi a migliorare il rapporto fra entrate
e uscite, privilegi l’opzione di un aumento delle forme
di contribuzione indiretta, come tali svincolate da un rilevante
rapporto con la ricchezza del contribuente, l’effetto è
proprio quello di un maggior peso proporzionale sulle fasce
meno abbienti. L’esempio più ovvio è quello dei tributi
sui combustibili.
Né vi è violazione, da parte degli atti comunali, del principio
costituzionale di capacità contributiva, poiché le tariffe
di cui si discute debbono per legge essere commisurate,
oggettivamente, all’attitudine dei locali colpiti a produrre
rifiuti in relazione alle attività che vi vengono svolte,
indipendentemente da ogni considerazione sulla loro redditività,
sul loro contenuto economico o sulla capacità contributiva
del contribuente (fra le altre, Consiglio Stato, sez. V,
17 dicembre 2001, n. 6239; T.A.R. Toscana, sez. I, 25 novembre
1998, n. 691; Consiglio Stato, sez. V, 19 settembre 1995,
n. 1314; T.A.R. Toscana, 3 aprile 1987, n. 235; T.A.R. Friuli
Venezia Giulia, 9 giugno 1983, n. 239): la responsabilità
delle scelte in parola è quindi soprattutto legislativa
ed il piano è, primariamente, quello politico -anche perché
le parti non mettono in dubbio la legittimità costituzionale
della normativa applicata.
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5.- Con riferimento, quindi, alla delibera
di G.M. n. 376 del 30 ottobre 2003, con la quale si correggeva
la portata della delibera di C.C. n. 16 del 28 marzo precedente,
vanno disattesi gli argomenti con i quali i ricorrenti hanno
censurato i criteri in base ai quali l’A.C. riduceva le
tariffe alle “18 categorie produttive e commerciali che
hanno subito aumenti tariffari superiori al 27 % rispetto
alla tarsu 2002, avendo le altre categorie aumenti inferiori
dovuti essenzialmente alla totale copertura del servizio
(già nell’anno precedente, ndr) da parte degli utenti”.
Anzitutto è da respingere la critica secondo cui non sarebbe
“chiaro” perché l’A.C. non abbia ricompreso nella riduzione
anche quelle categorie “che hanno riportato aumenti anche
se di poco inferiori a tale percentuale”: è evidente infatti
che, qualunque fosse stata la soglia limite prescelta, la
stessa avrebbe operato una demarcazione fra beneficiari
e non.
Quanto, poi, all’individuazione della soglia predetta nel
27% e alla scelta delle categorie da tutelare, il Tribunale
osserva che sotto entrambi i profili il Comune ha operato
sulla spinta delle associazioni di categoria maggiormente
coinvolte, alle quali peraltro venivano sottoposti vari
piani di riduzione, fra i quali infine, in una riunione
tenuta a fine ottobre 2003 fra A.C., Unione Commercianti,
Confesercenti e Confartigianato, si individuava quello complessivamente
preferibile.
Il metodo seguito, dunque, risulta sufficientemente garantistico,
fermo restando che, dovendo effettuarsi una scelta, una
parte dei contribuenti finiscono inevitabilmente per risultarne
penalizzati (meglio, non avvantaggiati).
Le ragioni, inoltre, della tutela accordata per il 2003
proprio a coloro i quali, già nel passato, non coprivano
integralmente i costi del servizio, sono piuttosto evidenti:
tali utenze non domestiche, infatti, in precedenza destinatarie
di una disciplina che, rispetto all’effettiva quantità di
rifiuti prodotti, le avvantaggiava, subiscono più delle
altre l’onerosità del passaggio al nuovo regime. Nonostante
la censura formulata dai ricorrenti sia prima facie suggestiva,
dunque (...erano privilegiate prima e continuano ad esserlo
ora...), la stessa è in realtà infondata, poiché l’interesse
generale a non colpire insostenibilmente numerosi e rilevante
settori imprenditoriali della realtà socio-economica locale
sicuramente giustifica la possibilità di rendere loro, per
un anno, più graduale il nuovo regime di contribuzione.
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6.- Con altro motivo, d’altronde, gli stessi
ricorrenti affermano che l’A.C. avrebbe penalizzato proprio
le utenze non domestiche -verso le quali, o alcune delle
quali, è invece rivolta l’esaminata delibera di riduzione
delle tariffe- rispetto a quelle domestiche: anche questo
tipo di censura va tuttavia disattesa.
Ed infatti:
a) l’art. 49, comma 10, citato, anzitutto, prevede appunto
che: <>.
b) in secondo luogo, le u.n.d. producono, rispetto alle
u.d., rifiuti qualitativamente più inquinanti ed il cui
smaltimento è estremamente più oneroso per la p.a. (la C.S.A.
ha fatto riferimento, senza essere concretamente smentita,
ad un prezzo del conferimento in discarica per i rifiuti
speciali assimilati di lire 120/kg., contro lire 70/kg.
per i rifiuti urbani), sicchè l’indicazione del dato quantitativo
risulta di per sé insufficiente;
c) in terzo luogo, infine, il riferimento ad una ripartizione
delle spese gravante per il 70% sulle u.n.d. e per il 30%
sulle u.d. è parziale, poiché questa suddivisione ha riguardato
solo “la differenza di euro 1.008.289 tra le entrate tariffa
del 2003 … e le entrate tarsu del 2002”,
sicchè, complessivamente, “le entrate per la tariffa del
2003 sono risultate essere le seguenti:
- entrate tariffe utenze domestiche: euro 1.546.693 (pari
al 47,95%);
- entrate tariffe utenze non domestiche: euro 1.678.918
(pari al 52,05%)” (cfr. i dati contenuti nella delibera
di G.C. n. 376/03).
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7.- Esaminati, dunque, i principali motivi
di contestazione (an, quantum e quando degli aumenti, quomodo
delle agevolazioni), e pur osservato che gli ulteriori profili
di censura non sembrano, per i contenuti piuttosto marginali
ed una certa loro genericità, aver portata tale da invalidare
gli atti impugnati, debbono in ogni caso essere compiute
alcune ulteriori considerazioni.
In particolare:
- la tariffa ben può ricomprendere, come evidenziato dalla
difesa di C.S.A., le spese sostenute per le strutture e
gli organigrammi funzionali alla gestione del servizio (sede
sociale, compensi degli amministratori, ecc.), essendo i
<> (v. art. 49 D.lgs. 22/97) riferibili a tutti gli
oneri, d’investimento e di esercizio, collegabili al servizio
prestato (cfr., con riguardo a casi assimilabili a quello
in esame, Consiglio Stato, sez. VI, 27 febbraio 2003, n.
1116; Consiglio Stato, sez. IV, 7 novembre 2002, n. 6101;
T.A.R. Sicilia, Palermo, II, 2 maggio 2001, n. 627; T.A.R.
Puglia Bari, sez. II, 5 marzo 1998, n. 263; Consiglio Stato,
sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1038): in questo senso, d’altronde,
depongono anche le indicazioni del Metodo Normalizzato fornito
dal Ministero, che, fra le voci da includere nel piano degli
investimenti e nel piano degli ammortamenti, comprende anche
gli immobili per attività igiene urbana e gli immobili per
le direzioni centrali, e, fra i costi, anche quelli generali
di gestione, quelli amministrativi, ecc., sicuramente consentendo
dunque l’operazione di bilancio compiuta dalla p.a..
Altro discorso è ovviamente quello dell’eventuale responsabilità
politica di tali scelte.
- l’individuazione, per le u.n.d., dei coefficienti di determinazione
della parte fissa (Kc) e di quella variabile (Kd) delle
tariffe veniva provvisoriamente compiuta, nel rispetto dei
parametri fissati dal Ministero, in via presuntiva, così
come previsto dall’art. 6, comma 2, del D.P.R. 158/99 (<>).
I coefficienti stabiliti, inoltre, secondo quanto affermato
dalla p.a. -e il dato non è concretamente confutato dai
ricorrenti-, costituiscono il risultato -pur suscettibile
di aggiustamenti, come si ammette esplicitamente- di un’attività
di verifica e di simulazione compiuta, sulla base degli
elementi di conoscenza offerti dall’ufficio tributi del
Comune e della “banca dati” tarsu, in contraddittorio con
il gestore, e che per un verso teneva conto della specifica
realtà economica territoriale e, per altro verso, dell’obiettivo
di minimizzare l’impatto del passaggio dal sistema tarsu
a quello tariffa.
- la riduzione fino ad un massimo del 60% della parte variabile
per i rifiuti avviati al recupero, in luogo della sua completa
esenzione, dipende dal fatto che, oltre che ai costi di
smaltimento, detta porzione di tariffa è commisurata ad
alcuni costi fissi (es.: raccolta e trasporto dei rifiuti),
variamente presenti anche in questo caso: l’art. 7, comma
2, D.P.R. 158/99, d’altronde, prevede che <>.
Anche la normativa in materia, dunque, sembra escludere
per questi casi l’ipotesi di una completa esenzione dal
pagamento della tariffa.
- l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi, rivenienti
e/o prodotti da utenze non domestiche, a quelli urbani,
veniva idoneamente effettuata, tanto sul piano qualitativo
che quantitativo, all’art. 7, punto A.2 del Regolamento
comunale sui servizi di gestione rifiuti.
- l’assenza di esonero/riduzione dal pagamento della tariffa
riguarda solo i casi di interruzione temporanea del servizio
per motivi di forza maggiore, in conformità ai principi
generali (per il resto varrà il principio di cui all’art.
10, comma 1, del Regolamento, secondo cui “la tariffa è
dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione
dei rifiuti urbani è istituito ed attivo”).
- non v’è alcun interesse processualmente rilevante in ordine
alle altre questioni proposte -comunque sfornite di portata
invalidante-, fra cui, in specie, quella sulla verifica
a mezzo sopralluogo delle aree su cui si producono rifiuti
speciali non assimilati, quella sulla relazione illustrativa
del piano e quella sull’applicazione delle tariffe previste
per l’anno in corso nel caso di mancata approvazione delle
nuove.
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8.- Sulla base di quanto fin qui scritto
i due ricorsi debbono dunque essere respinti, con assorbimento
di ogni altra questione proposta.
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9.- Sussistono giusti motivi per compensare
fra le parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
la Puglia, Sezione Prima di Lecce, respinge i ricorsi n.
2086/03 e n. 844/04 indicati in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Lecce, all’udienza del 21
luglio 2004.
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Aldo Ravalli - Presidente
Ettore Manca - Estensore
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