| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 23 ottobre 2004
n. 7431
Antonio Cavallari – Presidente, Tommaso Capitanio – Estensore
Casa di cura “Salus” (avv. G. Pellegrino) c. Azienda U.S.L.
BR/1 (avv. P.L. Portaluri), Regione Puglia (n.c.) |
|
Processo – Processo amministrativo – Prestazioni
sanitarie erogate da soggetto accreditato – Corrispettivo
– Controversia – Giurisdizione del giudice ordinario
|
|
A seguito della sentenza della Corte costituzionale
6 luglio 2004 n.204, sussiste la giurisdizione del giudice
ordinario in ordine alla controversia vertente sull’esatta
determinazione di un elemento del corrispettivo spettante
alla ricorrente per le prestazioni sanitarie che essa eroga,
in qualità di soggetto accreditato in via provvisoria, a
favore dei cittadini.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Seconda Sezione di Lecce
|
| |
|
composto dai signori Magistrati: ANTONIO
CAVALLARI, Presidente, PASQUALE MASTRANTUONO, Referendario,
TOMMASO CAPITANIO, Referendario-relatore ha pronunciato
la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 1577/2004 proposto da
|
| |
|
CASA DI CURA “SALUS”, in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv.
Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio
del medesimo, in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16,
|
| |
|
contro
|
| |
|
– Azienda USL BR/1, in persona del
Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv.
Pier Luigi Portaluri, con domicilio eletto presso lo studio
del medesimo, in Lecce, Via Imbriani, 24;
|
| |
|
– Regione Puglia, in persona del Presidente
della G.R. p.t., non costituita;
|
| |
|
per l’annullamento, previa sospensiva,
– della nota in data 26/5/2004 dell’AUSL BR/1 e della nota
n. 24/15798/1 in data 18/5/2004 della Regione Puglia, con
cui si determina che alle case di cura accreditate per le
prestazioni erogate a cittadini di altre regioni competono
esclusivamente le tariffe stabilite dalla delibera di G.R.
n. 995/95, senza applicazione delle migliorative tariffe
stabilite dagli accordi interregionali, ed in particolare
dal Tariffario Unico Convenzionale (TUC), approvato in sede
di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19/6/2003;
– nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale
o comunque connesso alle predette note.
|
| |
|
Visto il ricorso, i relativi allegati e tutti
gli atti di causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AUSL BR/1;
Vista la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati,
presentata unitamente al ricorso;
Uditi nella Camera di Consiglio del 20/10/2004 il relatore,
Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti, gli Avv. Pellegrino
e Portaluri.
|
| |
|
Considerato che nel ricorso sono dedotti
i seguenti motivi:
– violazione art. 11, comma 6, della L.R. n. 32/01;
– violazione dell’Accordo 19/6/2003, adottato nella Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.
Eccesso di potere. Contraddittorietà manifesta. Violazione
del principio di affidamento.
Considerato che:
– il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo. La predetta conclusione scaturisce
dall’esatta qualificazione della domanda proposta dalla
società ricorrente, operazione che il giudice deve sempre
porre in essere - anche ex officio - prima di affrontare
il merito di una controversia.
Bisogna allora verificare quale sia il contenuto della pretesa
azionata nel presente giudizio, che, ad avviso del Collegio,
si sostanzia in un’azione di accertamento del corrispettivo
che spetta alla casa di cura ricorrente per l’erogazione
delle prestazioni sanitarie per le quali è provvisoriamente
accreditata con la Regione Puglia.
Nonostante la ricorrente cerchi di accreditare la tesi che
l’azione proposta è una normale azione impugnatoria (tesi
che a sua volta si fonda sul presupposto che le note dell’AUSL
e della Regione impugnate hanno valore provvedimentale,
in quanto avrebbero disposto l’estensione delle tariffe
praticate per le prestazioni erogate a favore di cittadini
residenti nel territorio regionale anche alle prestazioni
erogate ai cittadini di altre Regioni), affidata pertanto
alla giurisdizione di questo Tribunale, in realtà è da condividere
la ricostruzione che della vicenda ha efficacemente operato
la difesa dell’AUSL.
In sostanza, nel caso di specie, si controverte circa l’entità
delle tariffe da applicare alle prestazioni erogate a favore
dei non residenti, che, secondo la ricorrente debbono essere
quelle previste dal TUC (Tariffario Unico Convenzionale,
approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni
nel luglio 2003), mentre secondo l’AUSL tali tariffe sono
quelle previste nella delibera di G.R. n. 995/95 e successive
integrazioni, rilevando il TUC solo ai fini della compensazione
fra Regioni per la mobilità interregionale. Pertanto, la
controversia verte sull’esatta determinazione di un elemento
del rapporto contrattuale che intercorre fra le parti, vale
a dire il corrispettivo spettante alla ricorrente per le
prestazioni che essa eroga a favore dei cittadini.
A questo riguardo, inoltre, non si può nemmeno sostenere
che, con le note impugnate le Amministrazioni intimate abbiano
agito unilateralmente sul sinallagma contrattuale, modificando
un elemento fondamentale quale è il prezzo, perché in realtà
la Regione prima e l’AUSL poi hanno semplicemente comunicato
alle strutture accreditate l’avvenuta approvazione del TUC
(vedasi nota dell’AUSL BR/1 n. 33198/DS del 15/7/2003, in
cui si afferma che il TUC viene inviato solo per opportuna
conoscenza). Poiché alcuni operatori privati avevano maturato
aspettative circa l’incremento delle tariffe per le prestazioni
erogate a favore dei non residenti, in conseguenza dell’avvenuta
approvazione del TUC (anche per effetto di una interpretazione
non corretta dell’art. 11, comma 6, della L.R. n. 32/01
– il cui ultimo periodo è stato poi integralmente abrogato
dall'art. 27 della L.R. n. 14 del 2004, proprio in conseguenza
dell'entrata in vigore della Tariffa unica convenzionale
- che recitava: “...Le tariffe per prestazioni a cittadini
residenti in altre Regioni sono riconosciute alle strutture
erogatrici, nel rispetto della fascia di appartenenza, ai
sensi della Delib. C.R. 8 marzo 1995, n. 995. Qualora in
sede di compensazione interregionale, in ragione del sistema
tariffario applicato, si dovessero registrare benefìci rispetto
a quanto fatturato dalle strutture erogatrici, la Regione
provvederà al riconoscimento dei relativi saldi attivi...”),
la Regione ha solo voluto specificare che la tariffa convenzionale
si applica esclusivamente ai rapporti di compensazione fra
le Regioni e non ha alcun effetto diretto o riflesso nei
confronti delle strutture accreditate (tanto che, come è
detto, è stato abrogato il comma 6 dell’art. 11 della L.R.
n. 32/01 nella parte in cui prevedeva effetti riflessi per
le strutture accreditate nel caso di saldo attivo della
compensazione interregionale). Per cui, con le note impugnate,
non è stato modificato autoritativamente alcun elemento
del rapporto negoziale in essere fra le AUSL e le strutture
accreditate, con l’ovvia conseguenza che l’azione proposta
dalla Casa di Cura “Salus” ha l’unica finalità di conseguire
un incremento delle tariffe da applicarsi per le prestazioni
erogate ai non residenti;
– stabilito poi che il rapporto di accreditamento provvisorio
ex D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche dà luogo indiscutibilmente
ad un rapporto concessorio fra parte pubblica e soggetto
privato erogatore di prestazioni sanitarie (rapporto a cui
“accede” un contratto che disciplina i reciproci diritti
ed obblighi fra le parti), ne deriva che la presente controversia
è sottratta alla giurisdizione amministrativa per effetto
della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 204
del 6/7/2004, con cui, come è noto, la Consulta ha, fra
gli altri, dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art.
33 del D. Lgs. n. 80/98, come modificato dalla L. n. 205/00,
nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo tutte le controversie fra amministrazioni
pubbliche e gestori di pubblici servizi, ivi incluse (per
effetto della modifica apportata all’art. 5 della L. n.
1034/71) quelle aventi ad oggetto canoni, indennità e altri
corrispettivi. La Consulta (sul presupposto che contrasta
con l’art. 103 Cost. l’attribuzione alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo di controversie a contenuto meramente
patrimoniale, ossia involgenti rapporti di diritto/obbligo)
ha invece “riscritto” l’articolo 33 del D. Lgs. n. 80/98,
che attualmente deve leggersi nel senso che sono affidate
alla giurisdizione del giudice amministrativo “...le controversie
in materia di pubblici servizi relative a concessioni di
pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità,
canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti
adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di
un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative
all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza
e controllo nei confronti del gestore...”;
– pertanto, avendo il Collegio qualificato la controversia
come attinente a “...canoni, indennità e altri corrispettivi...”,
il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione
del TAR.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle
spese fra le parti.
Sentiti i difensori delle parti circa la possibilità di
definire il giudizio con sentenza di merito in forma semplificata,
ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 21/07/2000;
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, dichiara inammissibile
il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio
del 20 ottobre 2004.
|
| |
|
Dott. Antonio Cavallari – Presidente
Dott. Tommaso Capitanio – Estensore
|
|