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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 23 ottobre 2004 n. 7431
Antonio Cavallari – Presidente, Tommaso Capitanio – Estensore
Casa di cura “Salus” (avv. G. Pellegrino) c. Azienda U.S.L. BR/1 (avv. P.L. Portaluri), Regione Puglia (n.c.)


Processo – Processo amministrativo – Prestazioni sanitarie erogate da soggetto accreditato – Corrispettivo – Controversia – Giurisdizione del giudice ordinario

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004 n.204, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia vertente sull’esatta determinazione di un elemento del corrispettivo spettante alla ricorrente per le prestazioni sanitarie che essa eroga, in qualità di soggetto accreditato in via provvisoria, a favore dei cittadini.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Seconda Sezione di Lecce

 

composto dai signori Magistrati: ANTONIO CAVALLARI, Presidente, PASQUALE MASTRANTUONO, Referendario, TOMMASO CAPITANIO, Referendario-relatore ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1577/2004 proposto da

 

CASA DI CURA “SALUS”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16,

 

contro

 

Azienda USL BR/1, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Pier Luigi Portaluri, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via Imbriani, 24;

 

Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., non costituita;

 

per l’annullamento, previa sospensiva,
– della nota in data 26/5/2004 dell’AUSL BR/1 e della nota n. 24/15798/1 in data 18/5/2004 della Regione Puglia, con cui si determina che alle case di cura accreditate per le prestazioni erogate a cittadini di altre regioni competono esclusivamente le tariffe stabilite dalla delibera di G.R. n. 995/95, senza applicazione delle migliorative tariffe stabilite dagli accordi interregionali, ed in particolare dal Tariffario Unico Convenzionale (TUC), approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19/6/2003;
– nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso alle predette note.

 

Visto il ricorso, i relativi allegati e tutti gli atti di causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AUSL BR/1;
Vista la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, presentata unitamente al ricorso;
Uditi nella Camera di Consiglio del 20/10/2004 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti, gli Avv. Pellegrino e Portaluri.

 

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
– violazione art. 11, comma 6, della L.R. n. 32/01;
– violazione dell’Accordo 19/6/2003, adottato nella Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. Eccesso di potere. Contraddittorietà manifesta. Violazione del principio di affidamento.
Considerato che:
– il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La predetta conclusione scaturisce dall’esatta qualificazione della domanda proposta dalla società ricorrente, operazione che il giudice deve sempre porre in essere - anche ex officio - prima di affrontare il merito di una controversia.
Bisogna allora verificare quale sia il contenuto della pretesa azionata nel presente giudizio, che, ad avviso del Collegio, si sostanzia in un’azione di accertamento del corrispettivo che spetta alla casa di cura ricorrente per l’erogazione delle prestazioni sanitarie per le quali è provvisoriamente accreditata con la Regione Puglia.
Nonostante la ricorrente cerchi di accreditare la tesi che l’azione proposta è una normale azione impugnatoria (tesi che a sua volta si fonda sul presupposto che le note dell’AUSL e della Regione impugnate hanno valore provvedimentale, in quanto avrebbero disposto l’estensione delle tariffe praticate per le prestazioni erogate a favore di cittadini residenti nel territorio regionale anche alle prestazioni erogate ai cittadini di altre Regioni), affidata pertanto alla giurisdizione di questo Tribunale, in realtà è da condividere la ricostruzione che della vicenda ha efficacemente operato la difesa dell’AUSL.
In sostanza, nel caso di specie, si controverte circa l’entità delle tariffe da applicare alle prestazioni erogate a favore dei non residenti, che, secondo la ricorrente debbono essere quelle previste dal TUC (Tariffario Unico Convenzionale, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni nel luglio 2003), mentre secondo l’AUSL tali tariffe sono quelle previste nella delibera di G.R. n. 995/95 e successive integrazioni, rilevando il TUC solo ai fini della compensazione fra Regioni per la mobilità interregionale. Pertanto, la controversia verte sull’esatta determinazione di un elemento del rapporto contrattuale che intercorre fra le parti, vale a dire il corrispettivo spettante alla ricorrente per le prestazioni che essa eroga a favore dei cittadini.
A questo riguardo, inoltre, non si può nemmeno sostenere che, con le note impugnate le Amministrazioni intimate abbiano agito unilateralmente sul sinallagma contrattuale, modificando un elemento fondamentale quale è il prezzo, perché in realtà la Regione prima e l’AUSL poi hanno semplicemente comunicato alle strutture accreditate l’avvenuta approvazione del TUC (vedasi nota dell’AUSL BR/1 n. 33198/DS del 15/7/2003, in cui si afferma che il TUC viene inviato solo per opportuna conoscenza). Poiché alcuni operatori privati avevano maturato aspettative circa l’incremento delle tariffe per le prestazioni erogate a favore dei non residenti, in conseguenza dell’avvenuta approvazione del TUC (anche per effetto di una interpretazione non corretta dell’art. 11, comma 6, della L.R. n. 32/01 – il cui ultimo periodo è stato poi integralmente abrogato dall'art. 27 della L.R. n. 14 del 2004, proprio in conseguenza dell'entrata in vigore della Tariffa unica convenzionale - che recitava: “...Le tariffe per prestazioni a cittadini residenti in altre Regioni sono riconosciute alle strutture erogatrici, nel rispetto della fascia di appartenenza, ai sensi della Delib. C.R. 8 marzo 1995, n. 995. Qualora in sede di compensazione interregionale, in ragione del sistema tariffario applicato, si dovessero registrare benefìci rispetto a quanto fatturato dalle strutture erogatrici, la Regione provvederà al riconoscimento dei relativi saldi attivi...”), la Regione ha solo voluto specificare che la tariffa convenzionale si applica esclusivamente ai rapporti di compensazione fra le Regioni e non ha alcun effetto diretto o riflesso nei confronti delle strutture accreditate (tanto che, come è detto, è stato abrogato il comma 6 dell’art. 11 della L.R. n. 32/01 nella parte in cui prevedeva effetti riflessi per le strutture accreditate nel caso di saldo attivo della compensazione interregionale). Per cui, con le note impugnate, non è stato modificato autoritativamente alcun elemento del rapporto negoziale in essere fra le AUSL e le strutture accreditate, con l’ovvia conseguenza che l’azione proposta dalla Casa di Cura “Salus” ha l’unica finalità di conseguire un incremento delle tariffe da applicarsi per le prestazioni erogate ai non residenti;
– stabilito poi che il rapporto di accreditamento provvisorio ex D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche dà luogo indiscutibilmente ad un rapporto concessorio fra parte pubblica e soggetto privato erogatore di prestazioni sanitarie (rapporto a cui “accede” un contratto che disciplina i reciproci diritti ed obblighi fra le parti), ne deriva che la presente controversia è sottratta alla giurisdizione amministrativa per effetto della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6/7/2004, con cui, come è noto, la Consulta ha, fra gli altri, dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 33 del D. Lgs. n. 80/98, come modificato dalla L. n. 205/00, nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie fra amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi, ivi incluse (per effetto della modifica apportata all’art. 5 della L. n. 1034/71) quelle aventi ad oggetto canoni, indennità e altri corrispettivi. La Consulta (sul presupposto che contrasta con l’art. 103 Cost. l’attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di controversie a contenuto meramente patrimoniale, ossia involgenti rapporti di diritto/obbligo) ha invece “riscritto” l’articolo 33 del D. Lgs. n. 80/98, che attualmente deve leggersi nel senso che sono affidate alla giurisdizione del giudice amministrativo “...le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore...”;
– pertanto, avendo il Collegio qualificato la controversia come attinente a “...canoni, indennità e altri corrispettivi...”, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del TAR.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti.
Sentiti i difensori delle parti circa la possibilità di definire il giudizio con sentenza di merito in forma semplificata, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 21/07/2000;

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2004.

 

Dott. Antonio Cavallari – Presidente
Dott. Tommaso Capitanio – Estensore


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