| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Sentenza 11 ottobre
2004 n. 10675
Pres. Guerrieri, Est. Mangia
McDonald’s Italia (Avv. A. Altieri) c. Comune di Roma (Avv.
M. Baroni) |
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Procedimento amministrativo – Accesso agli
atti – Istanza relativa a verbale di conferenza di servizi
– Atto meramente interno – Diniego – È illegittimo
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In tema di accesso agli amministrativi è
illegittimo il diniego opposto dal Comune adducendo la natura
di atto interno del verbale della conferenza di servizi,
atteso che la consolidata giurisprudenza ammette l’accesso
a prescindere dal fatto che l’atto sia stato o meno concretamente
utilizzato ai fini dell’attività con rilevanza esterna.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
Sezione I-quater
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ha pronunciato la seguente
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Sentenza
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sul ricorso n. 7445 del 2004, proposto da
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McDonald’s Development Italy Inc.,
in persona del procuratore speciale e legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonella Altieri
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.
Luca Valentinotti, situato in Roma, via Ennio Quirino Visconti
n. 20
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contro
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il Comune di Roma, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Baroni
ed elettivamente domiciliato presso il difensore, nella
sede dell’Avvocatura Comunale di Roma, via del Tempio di
Giove n. 21
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per la condanna
del Comune di Roma – Municipio Roma XVI all’esibizione,
ai sensi dell’art. 25, comma 6, della legge n. 241/90, del
verbale della Conferenza di Servizi tenutasi presso il Municipio
Roma XVI del Comune di Roma in data 17.3.2004,
previo, occorrendo, l’annullamento
dell’atto reso in data 3.6.2004 dal citato Municipio e comunicato
in pari data, con il quale è stata negata la consegna di
copia del predetto documento “in quanto atto interno dell’Amministrazione
comunale”, e di ogni altro provvedimento preliminare, conseguente
o comunque connesso, all’attualità non conosciuto;
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Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Visti le memorie ed i documenti prodotti dalle parti a sostegno
delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 25 agosto 2004 il
Ref. Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori delle
parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
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Fatto
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In data 16.7.1998 la ricorrente stipulava,
in qualità di parte conduttrice, un contratto di locazione
ad uso commerciale di durata novennale e rinnovabile, avente
ad oggetto locali siti in Roma, alla via di Bravetta n.
374.
All’interno di detti locali esercitava attività di somministrazione
di bevande ed alimenti in forza dell’autorizzazione amministrativa
lett. B, n. 16106 rilasciata dal Comune di Roma in data
19.4.1999.
In data 9.11.1998, concedeva l’affitto del ramo d’azienda
comprendente l’esercizio commerciale de quo alla HP Hamburger&Patatine
S.p.A. sino al 31.12.2003.
Scaduto il predetto contratto di affitto, riacquistava la
piena disponibilità dell’esercizio commerciale, dandone
tempestiva comunicazione al Comune di Roma, e contestualmente
richiedeva la reintestazione dell’autorizzazione amministrativa
alla somministrazione di cibi e bevande, precedentemente
volturata in favore della HP Hamburger&Patatine Spa.
In data 19.4.2004 la ricorrente apprendeva per le vie brevi
che operai dell’impresa Salaria Costruzioni 79 S.r.l., direttamente
incaricata dal Comune di Roma, stavano smantellando e demolendo
una parte rilevante della struttura adibita a sala ristorante,
posta all’esterno dell’edificio.
La ricorrente diffidava l’Amministrazione - dapprima con
telegramma del 24.4.2004 e successivamente con lettera raccomandata
a.r. del 5.5.2004 – dal proseguire i lavori, dando atto
dell’illegittimità della condotta anche a causa del mancato
ricevimento di alcuna comunicazione, in contrasto, tra l’altro,
con quanto appreso dagli Uffici del Municipio Roma XVI,
ossia con il fatto che in data 17.3.2004 si era riunita
presso il predetto Municipio la Conferenza di Servizi per
esaminare la situazione di via Bravetta, disponendo la comunicazione
ai soggetti interessati dell’inizio delle operazioni demolitorie
con almeno sette giorni di preavviso.
Al fine di comprendere gli esatti termini della questione,
la McDonald’s Development Italy Inc. chiedeva di prendere
visione del verbale della riunione della predetta Conferenza.
Di fronte al rifiuto opposto dall’Amministrazione, inoltrava
in data 21.5.2004 una formale richiesta di accesso.
Con atto del 3.6.2004, la U.T.O. del Municipio Roma XVI
del Comune di Roma opponeva un altro diniego, motivando
con la natura interna del documento oggetto della richiesta.
Avverso tale diniego ed al fine di dimostrare la fondatezza
della propria pretesa, la ricorrente deduce i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss.
della legge n. 241/90 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Per effetto della determinazione assunta in sede di Conferenza
di servizi, l’Amministrazione comunale ha dato concretamente
esecuzione all’attività di demolizione di parte dell’immobile
che la ricorrente conduce in locazione per esercitarvi la
propria attività commerciale. Non vi è, quindi, dubbio alcuno
sull’interesse della ricorrente ad accedere al documento
richiesto. La motivazione opposta dall’Amministrazione è
inconsistente atteso che: - il verbale della Conferenza
di servizi rientra nel novero dei documenti accessibili
ex art. 22 della legge n. 241/90; - tale atto incide su
situazioni giuridiche della ricorrente, come dimostrato
dal rilievo che avrebbe dovuto essere notificato ai soggetti
diretti interessati.
2. Eccesso di potere, in via gradata, nelle figure sintomatiche:
a) del travisamento dei fatti e del difetto ed errore sui
presupposti; b) dello sviamento; c) della illogicità e contraddittorietà
manifesta; d) del difetto di motivazione.
L'Amministrazione intimata si è costituita resistendo. In
particolare, ha depositato una nota del Comune di Roma -
Circoscrizione XVI U.O.T., risalente al 24.6.1999, ed altra
documentazione dalla quale risulta che: - pur in seguito
a diniego dell’autorizzazione prescritta, veniva sostituita
la copertura posta nella zona antistante il locale ed il
perimetro esterno della tettoia veniva chiuso; - i predetti
lavori, in quanto abusivi, venivano perseguiti con D.D.
di demolizione n. 169 dell’8.2.99 e D.D. di demolizione
n. 885 del 9.6.1999, notificate alla H.P. Hamburger e Patatine
S.p.A.; - in data 29.4.1999, la società McDonald’s Development
Italy Inc. presentava domanda di sanatoria ex art. 13 della
legge n. 47/85; - con ordinanza del 29.4.1999, questo Tribunale
sospendeva la determinazione n. 169/99 “fino alla pronuncia
dell’Amministrazione comunale” sulla predetta domanda; -
in data 21.9.99 veniva adottata determinazione di reiezione.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera
di consiglio del 25 agosto 2004.
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Diritto
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1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
1.1. Nel caso di specie ricorrono i presupposti fissati
dalla legge al fine di richiedere ed ottenere l’accesso
ai documenti amministrativi ex artt. 22 e ss. della legge
n. 241/90.
1.2. In primo luogo è da rilevare l’interesse della ricorrente
ad avere accesso al verbale della conferenza di servizi,
riunitasi in data 17.3.2004.
Risulta, infatti, che nel corso di tale conferenza è stato
fissato il giorno di inizio delle operazioni di demolizione
di parte di un locale di cui la ricorrente è conduttrice
a scopi commerciali, prescrivendo – secondo le affermazioni
della ricorrente – anche specifiche modalità di preavviso,
rimaste inosservate.
E’, quindi, evidente l’interesse della società McDonald’s
Development a prendere visione di un atto riportante determinazioni
afferenti ad un immobile strumentale all’esercizio della
propria attività, specie ove si considerino la gravità delle
operazioni in seguito eseguite ed il danno patrimoniale
alle stesse riconnesso.
In definitiva, non appare contestabile che la ricorrente
sia titolare di un interesse personale e concreto all’accesso,
ricollegabile alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Del resto, l’Amministrazione comunale non ha addotto alcun
elemento ovvero alcuna argomentazione al fine di ribattere
alle asserzioni formulate dalla ricorrente in proposito.
1.3. Tenuto conto delle ragioni ostative opposte dal Comune,
afferenti alla natura di atto interno del verbale della
Conferenza di servizi, si ricorda che l’art. 22, comma 2,
della legge n. 241/90, nell’offrire la definizione di “documento
amministrativo”, fa espressamente riferimento ad “ogni rappresentazione…….del
contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche
amministrazioni…..”.
Si aggiunge ancora che l’indirizzo giurisprudenziale è ormai
costante nell’ammettere l’accesso a documenti rappresentativi
di mera attività interna dell’Amministrazione a prescindere
dal fatto che essi siano stati o meno concretamente utilizzati
ai fini dell’attività con rilevanza esterna.
Ne consegue che la motivazione addotta dall’Amministrazione
a sostegno del diniego impugnato in questa sede è priva
di ogni pregio (cfr. C.d.S., Sez. IV, sent. n. 3825 del
2002; C.d.S., Sez. VI, sent. n. 22 del 1999).
2. Conclusivamente, il ricorso merita di essere accolto.
Per quanto attiene alle spese, il Collegio ravvisa giustificati
motivi per disporne la compensazione tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio – Sezione I quater, definitivamente pronunciando sul
ricorso n. 7445/2004, lo accoglie e per l’effetto:
- annulla il provvedimento di diniego in data 3 giugno 2004;
- ordina al Comune di Roma di esibire alla società ricorrente
il verbale della Conferenza di servizi tenutasi presso il
Municipio Roma XVI in data 17 marzo 2004.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 25 agosto 2004 con l’intervento dei seguenti magistrati:
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Dr. Pio GUERRIERI – Presidente
Dr. Giampiero LO PRESTI – Primo Referendario
Dr.ssa Antonella MANGIA– Referendario- Relatore – Estensore
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