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n. 10-2004 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Sentenza 11 ottobre 2004 n. 10675
Pres. Guerrieri, Est. Mangia
McDonald’s Italia (Avv. A. Altieri) c. Comune di Roma (Avv. M. Baroni)


Procedimento amministrativo – Accesso agli atti – Istanza relativa a verbale di conferenza di servizi – Atto meramente interno – Diniego – È illegittimo

In tema di accesso agli amministrativi è illegittimo il diniego opposto dal Comune adducendo la natura di atto interno del verbale della conferenza di servizi, atteso che la consolidata giurisprudenza ammette l’accesso a prescindere dal fatto che l’atto sia stato o meno concretamente utilizzato ai fini dell’attività con rilevanza esterna.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione I-quater

 

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

sul ricorso n. 7445 del 2004, proposto da

 

McDonald’s Development Italy Inc., in persona del procuratore speciale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonella Altieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Luca Valentinotti, situato in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 20

 

contro

 

il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Baroni ed elettivamente domiciliato presso il difensore, nella sede dell’Avvocatura Comunale di Roma, via del Tempio di Giove n. 21

 

per la condanna
del Comune di Roma – Municipio Roma XVI all’esibizione, ai sensi dell’art. 25, comma 6, della legge n. 241/90, del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi presso il Municipio Roma XVI del Comune di Roma in data 17.3.2004,
previo, occorrendo, l’annullamento
dell’atto reso in data 3.6.2004 dal citato Municipio e comunicato in pari data, con il quale è stata negata la consegna di copia del predetto documento “in quanto atto interno dell’Amministrazione comunale”, e di ogni altro provvedimento preliminare, conseguente o comunque connesso, all’attualità non conosciuto;

 

Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti le memorie ed i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 25 agosto 2004 il Ref. Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori delle parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

 

Fatto

 

In data 16.7.1998 la ricorrente stipulava, in qualità di parte conduttrice, un contratto di locazione ad uso commerciale di durata novennale e rinnovabile, avente ad oggetto locali siti in Roma, alla via di Bravetta n. 374.
All’interno di detti locali esercitava attività di somministrazione di bevande ed alimenti in forza dell’autorizzazione amministrativa lett. B, n. 16106 rilasciata dal Comune di Roma in data 19.4.1999.
In data 9.11.1998, concedeva l’affitto del ramo d’azienda comprendente l’esercizio commerciale de quo alla HP Hamburger&Patatine S.p.A. sino al 31.12.2003.
Scaduto il predetto contratto di affitto, riacquistava la piena disponibilità dell’esercizio commerciale, dandone tempestiva comunicazione al Comune di Roma, e contestualmente richiedeva la reintestazione dell’autorizzazione amministrativa alla somministrazione di cibi e bevande, precedentemente volturata in favore della HP Hamburger&Patatine Spa.
In data 19.4.2004 la ricorrente apprendeva per le vie brevi che operai dell’impresa Salaria Costruzioni 79 S.r.l., direttamente incaricata dal Comune di Roma, stavano smantellando e demolendo una parte rilevante della struttura adibita a sala ristorante, posta all’esterno dell’edificio.
La ricorrente diffidava l’Amministrazione - dapprima con telegramma del 24.4.2004 e successivamente con lettera raccomandata a.r. del 5.5.2004 – dal proseguire i lavori, dando atto dell’illegittimità della condotta anche a causa del mancato ricevimento di alcuna comunicazione, in contrasto, tra l’altro, con quanto appreso dagli Uffici del Municipio Roma XVI, ossia con il fatto che in data 17.3.2004 si era riunita presso il predetto Municipio la Conferenza di Servizi per esaminare la situazione di via Bravetta, disponendo la comunicazione ai soggetti interessati dell’inizio delle operazioni demolitorie con almeno sette giorni di preavviso.
Al fine di comprendere gli esatti termini della questione, la McDonald’s Development Italy Inc. chiedeva di prendere visione del verbale della riunione della predetta Conferenza.
Di fronte al rifiuto opposto dall’Amministrazione, inoltrava in data 21.5.2004 una formale richiesta di accesso.
Con atto del 3.6.2004, la U.T.O. del Municipio Roma XVI del Comune di Roma opponeva un altro diniego, motivando con la natura interna del documento oggetto della richiesta.
Avverso tale diniego ed al fine di dimostrare la fondatezza della propria pretesa, la ricorrente deduce i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90 e successive modificazioni e/o integrazioni. Per effetto della determinazione assunta in sede di Conferenza di servizi, l’Amministrazione comunale ha dato concretamente esecuzione all’attività di demolizione di parte dell’immobile che la ricorrente conduce in locazione per esercitarvi la propria attività commerciale. Non vi è, quindi, dubbio alcuno sull’interesse della ricorrente ad accedere al documento richiesto. La motivazione opposta dall’Amministrazione è inconsistente atteso che: - il verbale della Conferenza di servizi rientra nel novero dei documenti accessibili ex art. 22 della legge n. 241/90; - tale atto incide su situazioni giuridiche della ricorrente, come dimostrato dal rilievo che avrebbe dovuto essere notificato ai soggetti diretti interessati.
2. Eccesso di potere, in via gradata, nelle figure sintomatiche: a) del travisamento dei fatti e del difetto ed errore sui presupposti; b) dello sviamento; c) della illogicità e contraddittorietà manifesta; d) del difetto di motivazione.
L'Amministrazione intimata si è costituita resistendo. In particolare, ha depositato una nota del Comune di Roma - Circoscrizione XVI U.O.T., risalente al 24.6.1999, ed altra documentazione dalla quale risulta che: - pur in seguito a diniego dell’autorizzazione prescritta, veniva sostituita la copertura posta nella zona antistante il locale ed il perimetro esterno della tettoia veniva chiuso; - i predetti lavori, in quanto abusivi, venivano perseguiti con D.D. di demolizione n. 169 dell’8.2.99 e D.D. di demolizione n. 885 del 9.6.1999, notificate alla H.P. Hamburger e Patatine S.p.A.; - in data 29.4.1999, la società McDonald’s Development Italy Inc. presentava domanda di sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/85; - con ordinanza del 29.4.1999, questo Tribunale sospendeva la determinazione n. 169/99 “fino alla pronuncia dell’Amministrazione comunale” sulla predetta domanda; - in data 21.9.99 veniva adottata determinazione di reiezione.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 25 agosto 2004.

 

Diritto

 

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
1.1. Nel caso di specie ricorrono i presupposti fissati dalla legge al fine di richiedere ed ottenere l’accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90.
1.2. In primo luogo è da rilevare l’interesse della ricorrente ad avere accesso al verbale della conferenza di servizi, riunitasi in data 17.3.2004.
Risulta, infatti, che nel corso di tale conferenza è stato fissato il giorno di inizio delle operazioni di demolizione di parte di un locale di cui la ricorrente è conduttrice a scopi commerciali, prescrivendo – secondo le affermazioni della ricorrente – anche specifiche modalità di preavviso, rimaste inosservate.
E’, quindi, evidente l’interesse della società McDonald’s Development a prendere visione di un atto riportante determinazioni afferenti ad un immobile strumentale all’esercizio della propria attività, specie ove si considerino la gravità delle operazioni in seguito eseguite ed il danno patrimoniale alle stesse riconnesso.
In definitiva, non appare contestabile che la ricorrente sia titolare di un interesse personale e concreto all’accesso, ricollegabile alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Del resto, l’Amministrazione comunale non ha addotto alcun elemento ovvero alcuna argomentazione al fine di ribattere alle asserzioni formulate dalla ricorrente in proposito.
1.3. Tenuto conto delle ragioni ostative opposte dal Comune, afferenti alla natura di atto interno del verbale della Conferenza di servizi, si ricorda che l’art. 22, comma 2, della legge n. 241/90, nell’offrire la definizione di “documento amministrativo”, fa espressamente riferimento ad “ogni rappresentazione…….del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni…..”.
Si aggiunge ancora che l’indirizzo giurisprudenziale è ormai costante nell’ammettere l’accesso a documenti rappresentativi di mera attività interna dell’Amministrazione a prescindere dal fatto che essi siano stati o meno concretamente utilizzati ai fini dell’attività con rilevanza esterna.
Ne consegue che la motivazione addotta dall’Amministrazione a sostegno del diniego impugnato in questa sede è priva di ogni pregio (cfr. C.d.S., Sez. IV, sent. n. 3825 del 2002; C.d.S., Sez. VI, sent. n. 22 del 1999).
2. Conclusivamente, il ricorso merita di essere accolto.
Per quanto attiene alle spese, il Collegio ravvisa giustificati motivi per disporne la compensazione tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7445/2004, lo accoglie e per l’effetto:
- annulla il provvedimento di diniego in data 3 giugno 2004;
- ordina al Comune di Roma di esibire alla società ricorrente il verbale della Conferenza di servizi tenutasi presso il Municipio Roma XVI in data 17 marzo 2004.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 agosto 2004 con l’intervento dei seguenti magistrati:

 

Dr. Pio GUERRIERI – Presidente
Dr. Giampiero LO PRESTI – Primo Referendario
Dr.ssa Antonella MANGIA– Referendario- Relatore – Estensore


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