| T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 20 ottobre 2004 n. 3752
Luigi Trivellato, Pres. - Fulvio Rocco, Est. |
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1. Edilizia e urbanistica - Autorizzazione
edilizia - Rilascio - Concetto di “disponibilità dell’area”
- Presupposto - Situazione giuridica che abilita il titolare
a sfruttare pienamente la potenzialità edificatoria dell’immobile
- Proprietà limitata da diritti reali di godimento che incidono
sulla possibilità di edificazione del suolo - Non sussiste.
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2. Edilizia e urbanistica - Autorizzazione
edilizia - Pendenza di una domanda volta all’accertamento
di un diritto di servitù di passaggio - Non costituisce
un idoneo ostacolo al rilascio dell’autorizzazione edilizia.
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3. Edilizia e urbanistica - Autorizzazione
edilizia - Sussiste in ogni tempo la facoltà di chiudere
il fondo (art. 841 cod. civ.) - Natura delle opere in concreto
realizzate - verifica della trasformazione edilizia ed urbanistica
del territorio.
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1. Il concetto di “disponibilità dell’area”,
ai fini del rilascio del titolo edilizio, non è circoscritto
alla dimostrazione della proprietà dell’immobile, ma indica
l’esistenza di una situazione giuridica che abilita il titolare
a sfruttare pienamente la potenzialità edificatoria dell’immobile,
con la conseguenza che la disponibilità manca non solo quando
il richiedente non è proprietario del terreno, ma anche
nei casi in cui la proprietà è limitata da diritti reali
di godimento che incidono sulla possibilità di edificazione
del suolo.
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2. La pendenza di una domanda volta all’accertamento
di un diritto di servitù di passaggio su di un’area destinata
dal suo proprietario all’apposizione di una recinzione non
può, di per sé, costituire un idoneo ostacolo al rilascio
dell’autorizzazione edilizia. La mera pendenza di una lite
giudiziaria, infatti, non configura un definitivo assetto
dei diritti e degli obblighi delle parti assoggettate all’azione
amministrativa; né va obliterata la circostanza che il rilascio
del titolo edilizio avviene sempre con la salvezza dei diritti
dei terzi.
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3. Il proprietario ha in qualunque tempo
la facoltà di chiudere il fondo (art. 841 cod. civ.), posto
che la recinzione comunque rientra tra le manifestazioni
del diritto di proprietà, comprendente pure lo jus excludendi
alios. Fermo l’esercizio di questa facoltà, soltanto la
natura delle opere in concreto realizzate consente di acclarare
se ciò comporti, o meno, una trasformazione edilizia ed
urbanistica del territorio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
seconda sezione
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con l’intervento dei signori: Luigi Trivellato,
Presidente; Lorenzo Stevanato, Consigliere; Fulvio Rocco,
Consigliere, estensore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso R.G.. 3483/1991, proposto da
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Meneghelli Alberto & Zooagricola S.r.l.
– Aziende agricole riunite, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ivone Cacciavillani,
con domicilio presso la Segreteria della Sezione in Venezia,
a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35 del T.U. approvato
con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054,
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contro
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il Comune di Dolo (Venezia), in persona
del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato
e difeso dall’Avv. Paolo Vannini, con domicilio presso la
Segreteria della Sezione in Venezia, a’ sensi e per gli
effetti dell’art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno
1924 n. 1054,
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e nei confronti
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della Valmer S.r.l., in persona del
suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi
in giudizio,
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per l’annullamento
dell’autorizzazione edilizia n. 27/91 dd. 4 ottobre 1991
rilasciata dal Sindaco di Dolo alla controinteressata ed
avente per oggetto la realizzazione di una recinzione;
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Visto il ricorso con i relativi allegati,
notificato il 3 dicembre 1991 e depositato presso la Segreteria
della Sezione il 31 dicembre 1991;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Dolo;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
udito alla pubblica udienza del 24 giugno 2004 (relatore
il consigliere Fulvio Rocco) l’Avv. Antonio Cimino, in sostituzione
dell’avv. Cacciavillani, per la ricorrente Società;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1.1. La ricorrente, Meneghelli Alberto &
Zooagricola S.r.l. – Aziende agricole riunite, espone di
essere proprietaria di un’estesa tenuta agricola e di parte
della Villa Berlese insistente sui terreni in essa ricompresi,
costituiti dai mappali nn. 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
115, 73, 216, 217, 62, 63 e 50, foglio 16 del N.C.T. del
Comune censuario di Dolo.
Precisa, altresì, che da tempo immemorabile esiste una strada
a servizio della villa, degli annessi rustici e delle superfici
coltivate della tenuta: strada che, attraverso un varco
che si apre nel filare delle piante a confine con il mappale
n. 54, di proprietà della Valmer S.r.l. , consente l’accesso
alla parte est del fondo di proprietà della ricorrente medesima.
La Valmer S.r.l. – proprietaria, oltrechè del predetto mappale
n. 54, anche dei mappali nn. 53, 110, 111 e 52, nonché della
residua parte di Villa Berlese - ha chiesto e ottenuto il
rilascio, da parte del Sindaco di Dolo, dell’autorizzazione
edilizia n. 5821 dd. 4 ottobre 1991, avente per oggetto
la realizzazione di una recinzione del proprio fondo.
La parte ricorrente evidenzia che tale rilascio è avvenuto
nonostante essa avesse evidenziato alla medesima Amministrazione
Comunale, con nota raccomandata dd. 18 luglio 1991 (cfr.
doc. ti 2 e 3), la circostanza di aver promosso avverso
Valmer, innanzi al Tribunale di Venezia, un’azione per l’accertamento
della sussistenza di un proprio diritto di servitù di passaggio
per pedoni e automezzi: diritto incidente, per l’appunto,
su parte del sedime – segnatamente ricadente sull’anzidetto
mappale n. 54 - utilizzato per l’erezione della recinzione.
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1.2. La ricorrente, riscontrando che l’Amministrazione
Comunale ha proceduto al rilascio della surriferita autorizzazione
edilizia senza considerare gli argomenti dedotti con l’anzidetta
nota raccomandata dd.18 luglio 1991, chiede pertanto l’annullamento
di tale titolo edilizio, e deduce al riguardo l’avvenuta
violazione dell’art. 76, quarto comma, della L.R. 27 giugno
1985 n. 61, dell’art. 23 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune
di Dolo, eccesso di potere per erroneità e falsità del presupposto,
sotto più profili eccesso di potere per difetto di motivazione
e violazione dell’art. 10 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
La ricorrente Società afferma, innanzitutto, che l’art.
23 delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune, laddove (cfr.
ivi, Categoria A2, lett. b) puntualmente impone, per l’area
interessata dall’intervento edilizio di Valmer, “la conservazione
e il ripristino tipologico dell’impianto distributivo –
organizzativo originale, dei collegamenti verticali e orizzontali,
del sistema degli spazi liberi, esterni e interni, o quanto
meno dei rapporti tra unità edilizie e spazi liberi e delle
relative caratteristiche dimensionali e formali”, precluderebbe
la realizzazione della recinzione di cui trattasi.
Inoltre, l’Amministrazione Comunale avrebbe violato il predetto
art. 10 della L. 241 del 1990 non introducendo nella motivazione
del provvedimento impugnato alcuna considerazione in ordine
al contributo procedimentale acquisito dalla ricorrente
medesima.
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2. Si è costituito in giudizio il Comune
di Dolo, chiedendo la reiezione del ricorso.
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3. Con ulteriore memoria dd. 8 giugno 2004
la difesa di parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento
del ricorso, evidenziando che con sentenza del Tribunale
di Venezia n. 1742 dd. 5 luglio 1999 il Tribunale di Venezia
ha accolto la domanda giudiziale della parte qui ricorrente
in ordine all’accertamento dell’esistenza dell’anzidetta
servitù di passaggio (cfr. doc. 1 di parte ricorrente depositato
il 3 giugno 2004).
Tale pronuncia è stata confermata dalla Corte di Appello
di Venezia, Sez. II, con sentenza n. 1014 dd. 23 luglio
2002 (cfr. ibidem, doc. 2), anche se va pure rilevato che
avverso quest’ultima pende a tutt’oggi ricorso innanzi alla
Corte di Cassazione (cfr. ibidem, doc.ti 3 e 4).
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4. Alla pubblica udienza del 24 giugno 2004
la presente causa è stata trattenuta per la decisione.
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5.1. Tutto ciò premesso, il ricorso va respinto.
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5.2. Il Collegio non può che concordare con
il principio, puntualmente enunciato dalla stessa difesa
della parte ricorrente (cfr. pagg. 2 e 3 della memoria defensionale
dd. 8 giugno 2004), secondo cui “il concetto di disponibilità
dell’area”, ai fini del rilascio del titolo edilizio, “non
è circoscritto alla dimostrazione della proprietà dell’immobile,
ma indica l’esistenza di una situazione giuridica che abilita
il titolare a sfruttare pienamente la potenzialità edificatoria
dell’immobile”, con la conseguenza che “la disponibilità
manca non solo quando il richiedente non è proprietario
del terreno, ma anche nei casi in cui la proprietà è limitata
da diritti reali di godimento che incidono sulla possibilità
di edificazione del suolo” (così Cons. Stato, Sez. V, 22
giugno 2000 n. 3525).
Tuttavia, poiché la legittimità del provvedimento amministrativo
va essenzialmente valutata con riferimento alla situazione
di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione
(cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 30 settembre 2002
n. 4994), è evidente che la pur riscontrata pendenza di
una domanda di accertamento di un diritto di servitù di
passaggio su di un’area destinata dal suo proprietario all’apposizione
di una recinzione non può, di per sé, costituire un idoneo
presupposto affinché l’Amministrazione Comunale neghi il
rilascio del relativo titolo edilizio.
La mera pendenza di una lite giudiziaria, infatti, non configura
un definitivo assetto dei diritti e degli obblighi delle
parti assoggettate all’azione amministrativa; né va obliterata
la circostanza che il rilascio del titolo edilizio avviene
sempre con la salvezza dei diritti dei terzi (cfr., per
l’epoca dei fatti di causa l’art. 4, sesto comma, della
L. 28 gennaio 1977 n. 10 e, ora, l’art. 11, comma 3, del
T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380).
Deve dunque concludersi nel senso che il soddisfacimento
dell’interesse qui fatto valere dalla ricorrente potrà avvenire,
se del caso, innanzi alla giurisdizione ordinaria e mediante
i mezzi di tutela ivi esperibili.
Tali notazioni di fondo consentono, allo stesso tempo, di
escludere che il contributo della parte qui ricorrente apportato
nell’ambito del procedimento di rilascio del titolo edilizio
in questione potesse, a quel momento, ragionevolmente comportare
una determinazione contraria alla richiesta di Valmer: e
ciò, pertanto, consente pure di respingere le censure di
violazione dell’art. 10 della L. 241 del 1990 e di eccesso
di potere per difetto di motivazione formulate dalla ricorrente.
Neppure sussiste la violazione della surriportata disciplina
di piano.
Il Collegio concorda sulla notazione della parte ricorrente
circa la sua “non perspicua formulazione letterale” (cfr.
pag. 5 dell’atto introduttivo del giudizio), ma reputa che
l’interpretazione del disposto in esame non possa, comunque,
avvenire contra legem, ossia – nella specie – ablando la
facoltà del proprietario di chiudere in qualunque tempo
il fondo (art. 841 cod. civ.), posto che la recinzione comunque
rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà,
comprendente pure lo jus excludendi alios, e che - fermo
restando l’esercizio della facoltà medesima - soltanto la
natura delle opere in concreto realizzate consente di acclarare
se ciò comporti, o meno, una trasformazione edilizia ed
urbanistica del territorio (cfr. sul punto, ex multis, Cons.
Stato, Sez. V, 15 giugno 2000 n. 3320 e la sentenza 14 gennaio
2002 n. 62 di questa stessa Sezione).
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6. Le spese e gli onorari del giudizio possono
essere integralmente compensati tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari
del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio
del 24 giugno 2004.
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