 |
| |
 |
 |
| n. 10-2004 - © copyright |
| T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - Sentenza 26 ottobre 2004 n. 1990
Salvatore Mezzacapo – Presidente (f.f.) ed Estensore
Naccari e altro (avv. F. Lombardi Comite) c. Prefetto di
Vibo Valentia (Avv. Stato), A.N.A.S. (Avv. Stato), Soc.
Geto s.p.a. (n.c.). |
|
Espropriazione per pubblica utilità – Procedimento
espropriativo – Fattispecie anteriore al t.u. n.327 del
2001 – Opere stradali – Decreto di occupazione d’urgenza
– Competenza – E’ del Prefetto.
|
| |
|
Espropriazione per pubblica utilità – Procedimento
espropriativo – Indennità al proprietario – Effettiva corresponsione
– Requisito di validità e/o di legittimità del decreto di
espropriazione – Esclusione.
|
|
Nel sistema anteriore al t.u. 8 giugno 2001
n.327, compete al Prefetto e non già alla Regione emanare
sia il decreto di occupazione d'urgenza che quello di esproprio
definitivo in ordine alla realizzazione di strade statali.
|
| |
|
In tema di espropriazione per pubblica utilità,
non costituiscono requisito di validità e/o di legittimità
del decreto di espropriazione l'avvenuta effettiva corresponsione
dell'indennità al proprietario e tanto meno la previa determinazione
di quella definitiva, essendo sufficiente che la detta indennità,
quand'anche provvisoria, sia stata depositata presso la
Cassa depositi e prestiti.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1990 Reg.Sent.
Anno 2004
N. 1211 Reg.Ric.
Anno 2003 |
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CALABRIA
|
| |
|
composto dai signori: Salvatore Mezzacapo,
PRESIDENTE, estensore; Nicola Durante, COMPONENTE; Giulio
Castriota Scanderbeg, COMPONENTE
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 1211/2003 Reg. Gen. proposto
da Naccari Giovanni fu Domenico e Naccari Giovanni
fu Antonio, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Lombardi
Comite ed elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla via
M. Greco n. 174 presso lo studio Nisticò
|
| |
|
CONTRO
|
| |
|
il Prefetto di Vibo Valentia, in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso
la cui sede domicilia ex lege
|
| |
|
E NEI CONFRONTI
dell’ANAS - Ente nazionale per le strade, in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso
la cui sede domicilia ex lege e della Società impresa costruzioni
“Geto” s.p.a., non costituita in giudizio
|
| |
|
per l'annullamento
del decreto del Prefetto di Vibo Valentia in data 24 giungo
2003 n. 2384/I° settore con cui è disposta l’espropriazione
definitiva di un fondo intestato ai ricorrenti per lavori
inerenti la strada statale 18 Tirreno inferiore.
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Prefetto di
Vibo Valentia e dell’ANAS;
Viste le memorie prodotte e gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2004 data per letta
la relazione del magistrato Salvatore Mezzacapo e uditi,
altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO e DIRITTO
Con l’avversato decreto il Prefetto di Vibo Valentia ha disposto
l’espropriazione per pubblica utilità in favore dell’ANAS
del fondo di proprietà degli odierni ricorrenti in ragione
dei lavori occorrenti per il nuovo tracciato della strada
statale 18 Tirreno inferiore, lavori dichiarati urgenti, indifferibili
e di pubblica utilità con precedente decreto dell’ANAS in
data 15 luglio 1998 ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo n. 143 del 1994.
A sostegno del proposto ricorsdo con cui è chiesto l’annullamento
del citato decreto di esproprio definitivo deducono innanzitutto
i ricorrenti vizio di incompetenza per essere stato il detto
decreto adottato dal Prefetto in luogo di autorità regionale
ovvero comunque in difetto di una intesa con l’ente Regione.
Deducono inoltre l’illegittimità dell’avversato decreto in
ragione del fatto che lo stesso indica una indennità provvisoria
e non già definitiva e comunque il tutto con grave ritardo.
Si sono costituiti in giudizio il Prefetto di Vibo Valentia
e l’ANAS affermando la infondatezza del proposto ricorso e
concludendo perché lo stesso venga respinto.
Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2004 il ricorso viene
ritenuto per la decisione.
Ciò premesso, il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto,
potendosi quindi anche prescindere dalla eccezione di inammissibilità
sollevata dalla resistente ANAS.
Quanto al profilo della competenza all’adozione del decreto
di esproprio di cui è questione, occorre osservare che l’intervento
di cui è questione concerne una strada statale, in particolare
trattandosi della S.S. 18 Tirreno inferiore. Ai sensi del
decreto legislativo n. 143 del 1994, la gestione, la realizzazione
e comunque gli interventi relativi alle strade statali sono
di competenza dell’ANAS, che appunto provvede, per come è
avvenuto nel caso di specie, ad approvare i relativi progetti
con valenza pure di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera
proprio al fine dell’applicazione delle norme in tema di espropriazione
per pubblica utilità. Peraltro, ai sensi dell’ art. 8 lettera
a ) D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8, resta ferma la competenza
degli organi statali in ordine alla rete autostradale ed alle
strade statali classificate. Così, ai sensi dell’art. 88 n.
7 del D.P.R. n. 616 del 1977, sono di competenza statale le
funzioni amministrative in tema di esecuzione di opere concernenti,
tra l’altro, il demanio ed il patrimonio dello Stato. Ed ancora,
ai sensi dell’106 secondo comma del citato D.P.R. 24 luglio
1977 n. 616, in tema di espropriazione per pubblica utilità,
restano di competenza della Stato le funzioni amministrative
per le opere pubbliche la cui esecuzione è di sua spettanza.
Dovendosi comunque da ultimo citare l’art. 48 della leggte
fondamentale n. 2359 del 1865 che appunto attribuisce al Prefetto
di pronunciare l’espropriazione ad autorizzare l’occupazione,
disposizione questa abrogata solo con l’entrata in vigore
del nuvo testo unico degli espropri.
Quello ora complessivamente richiamato è infatti il quadro
normativo di riferimento che interessa ratione temporis la
presente controversia alla quale non può applicarsi il nuovo
testo unico degli espropri per essere la dichiarazione di
pubblica utilità dei lavori di cui si discute intervenuta
anteriormente l’entrata in vigore del testo unico medesimo
fissata dal suo art. 59 al 30 giugno 2003. Può quindi affermarsi
che le disposizioni sopra citate hanno riservato allo Stato
le funzioni amministrative espropriative in ordine alla rete
autostradale e alle strade statali, ragion per cui alcun dubbio
sussiste in ordine alla competenza del Prefetto e non già
della Regione ad emanare sia il decreto di occupazione d'urgenza
che quello di esproprio definitivo (cfr. T.A.R. Molise, 7
ottobre 1986 n. 120). Pertanto, la complessiva censura con
cui si deduce da parte ricorrente l’incompetenza del Prefetto
ovvero la illegittimità del decreto per mancata intesa con
l’ente Regione appare priva di fondamento.
Del pari infondato è l’altro motivo di ricorso con cui i ricorrenti
lamentano che l’avversato decreto di esproprio si limita a
recepire la determinazione delle indennità espropriative provvisorie
depositate presso la Cassa depositi e prestiti. Anche detto
motivo di ricorso risulta infondato.
Innanzitutto va osservato che anche in caso di espropriazione
preordinata alla realizzazione di opere statali, l'indennità
è liquidata, dopo il decreto di esproprio, dalla Commissione
provinciale di cui all' art. 15 L. 22 ottobre 1971 n. 865,
trattandosi, a differenza di altri adempimenti procedurali,
di un atto connesso alla determinazione dell'indennizzo. Può
allora ben ribadirsi il costante insegnamento giurisprudenziale
secondo cui non costituiscono requisito di validità e/o di
legittimità del decreto di espropriazione l'avvenuta effettiva
corresponsione dell'indennità al proprietario e tanto meno,
la previa determinazione di quella definitiva essendo sufficiente
che la detta indennità, quand'anche provvisoria, sia stata
depositata, come puntualmente avvenuto nel caso di specie,
presso la Cassa depositi e prestiti (cfr., per tutte, Cons.
Stato, IV Sezione, 7 settembre 2000 n. 4703).
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio
respinge il ricorso in esame poiché infondato.
Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente
fra le parti le spese del presente giudizio. |
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Calabria RESPINGE il ricorso n. 1211 del 2003, di cui
in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Catanzaro nella camera di
consiglio del 22 ottobre 2004.
|
| |
|
SALVATORE MEZZACAPO, Presidente, Estensore
|
| |
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 OTTOBRE 2004
|
|
|
|
 |
|
| |
|