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n. 10-2004 - © copyright

 

T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - Sentenza 26 ottobre 2004 n. 1990
Salvatore Mezzacapo – Presidente (f.f.) ed Estensore
Naccari e altro (avv. F. Lombardi Comite) c. Prefetto di Vibo Valentia (Avv. Stato), A.N.A.S. (Avv. Stato), Soc. Geto s.p.a. (n.c.).


Espropriazione per pubblica utilità – Procedimento espropriativo – Fattispecie anteriore al t.u. n.327 del 2001 – Opere stradali – Decreto di occupazione d’urgenza – Competenza – E’ del Prefetto.

 

Espropriazione per pubblica utilità – Procedimento espropriativo – Indennità al proprietario – Effettiva corresponsione – Requisito di validità e/o di legittimità del decreto di espropriazione – Esclusione.

Nel sistema anteriore al t.u. 8 giugno 2001 n.327, compete al Prefetto e non già alla Regione emanare sia il decreto di occupazione d'urgenza che quello di esproprio definitivo in ordine alla realizzazione di strade statali.

 

In tema di espropriazione per pubblica utilità, non costituiscono requisito di validità e/o di legittimità del decreto di espropriazione l'avvenuta effettiva corresponsione dell'indennità al proprietario e tanto meno la previa determinazione di quella definitiva, essendo sufficiente che la detta indennità, quand'anche provvisoria, sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1990 Reg.Sent.
Anno 2004
N. 1211 Reg.Ric.
Anno 2003
 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA

 

composto dai signori: Salvatore Mezzacapo, PRESIDENTE, estensore; Nicola Durante, COMPONENTE; Giulio Castriota Scanderbeg, COMPONENTE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1211/2003 Reg. Gen. proposto
da Naccari Giovanni fu Domenico e Naccari Giovanni fu Antonio, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Lombardi Comite ed elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla via M. Greco n. 174 presso lo studio Nisticò

 

CONTRO

 

il Prefetto di Vibo Valentia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso la cui sede domicilia ex lege

 

E NEI CONFRONTI
dell’ANAS - Ente nazionale per le strade, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso la cui sede domicilia ex lege e della Società impresa costruzioni “Geto” s.p.a., non costituita in giudizio

 

per l'annullamento
del decreto del Prefetto di Vibo Valentia in data 24 giungo 2003 n. 2384/I° settore con cui è disposta l’espropriazione definitiva di un fondo intestato ai ricorrenti per lavori inerenti la strada statale 18 Tirreno inferiore.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Prefetto di Vibo Valentia e dell’ANAS;
Viste le memorie prodotte e gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2004 data per letta la relazione del magistrato Salvatore Mezzacapo e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

Con l’avversato decreto il Prefetto di Vibo Valentia ha disposto l’espropriazione per pubblica utilità in favore dell’ANAS del fondo di proprietà degli odierni ricorrenti in ragione dei lavori occorrenti per il nuovo tracciato della strada statale 18 Tirreno inferiore, lavori dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità con precedente decreto dell’ANAS in data 15 luglio 1998 ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 143 del 1994.
A sostegno del proposto ricorsdo con cui è chiesto l’annullamento del citato decreto di esproprio definitivo deducono innanzitutto i ricorrenti vizio di incompetenza per essere stato il detto decreto adottato dal Prefetto in luogo di autorità regionale ovvero comunque in difetto di una intesa con l’ente Regione. Deducono inoltre l’illegittimità dell’avversato decreto in ragione del fatto che lo stesso indica una indennità provvisoria e non già definitiva e comunque il tutto con grave ritardo.
Si sono costituiti in giudizio il Prefetto di Vibo Valentia e l’ANAS affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.
Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2004 il ricorso viene ritenuto per la decisione.
Ciò premesso, il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto, potendosi quindi anche prescindere dalla eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente ANAS.
Quanto al profilo della competenza all’adozione del decreto di esproprio di cui è questione, occorre osservare che l’intervento di cui è questione concerne una strada statale, in particolare trattandosi della S.S. 18 Tirreno inferiore. Ai sensi del decreto legislativo n. 143 del 1994, la gestione, la realizzazione e comunque gli interventi relativi alle strade statali sono di competenza dell’ANAS, che appunto provvede, per come è avvenuto nel caso di specie, ad approvare i relativi progetti con valenza pure di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera proprio al fine dell’applicazione delle norme in tema di espropriazione per pubblica utilità. Peraltro, ai sensi dell’ art. 8 lettera a ) D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8, resta ferma la competenza degli organi statali in ordine alla rete autostradale ed alle strade statali classificate. Così, ai sensi dell’art. 88 n. 7 del D.P.R. n. 616 del 1977, sono di competenza statale le funzioni amministrative in tema di esecuzione di opere concernenti, tra l’altro, il demanio ed il patrimonio dello Stato. Ed ancora, ai sensi dell’106 secondo comma del citato D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, in tema di espropriazione per pubblica utilità, restano di competenza della Stato le funzioni amministrative per le opere pubbliche la cui esecuzione è di sua spettanza. Dovendosi comunque da ultimo citare l’art. 48 della leggte fondamentale n. 2359 del 1865 che appunto attribuisce al Prefetto di pronunciare l’espropriazione ad autorizzare l’occupazione, disposizione questa abrogata solo con l’entrata in vigore del nuvo testo unico degli espropri.
Quello ora complessivamente richiamato è infatti il quadro normativo di riferimento che interessa ratione temporis la presente controversia alla quale non può applicarsi il nuovo testo unico degli espropri per essere la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di cui si discute intervenuta anteriormente l’entrata in vigore del testo unico medesimo fissata dal suo art. 59 al 30 giugno 2003. Può quindi affermarsi che le disposizioni sopra citate hanno riservato allo Stato le funzioni amministrative espropriative in ordine alla rete autostradale e alle strade statali, ragion per cui alcun dubbio sussiste in ordine alla competenza del Prefetto e non già della Regione ad emanare sia il decreto di occupazione d'urgenza che quello di esproprio definitivo (cfr. T.A.R. Molise, 7 ottobre 1986 n. 120). Pertanto, la complessiva censura con cui si deduce da parte ricorrente l’incompetenza del Prefetto ovvero la illegittimità del decreto per mancata intesa con l’ente Regione appare priva di fondamento.
Del pari infondato è l’altro motivo di ricorso con cui i ricorrenti lamentano che l’avversato decreto di esproprio si limita a recepire la determinazione delle indennità espropriative provvisorie depositate presso la Cassa depositi e prestiti. Anche detto motivo di ricorso risulta infondato.
Innanzitutto va osservato che anche in caso di espropriazione preordinata alla realizzazione di opere statali, l'indennità è liquidata, dopo il decreto di esproprio, dalla Commissione provinciale di cui all' art. 15 L. 22 ottobre 1971 n. 865, trattandosi, a differenza di altri adempimenti procedurali, di un atto connesso alla determinazione dell'indennizzo. Può allora ben ribadirsi il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui non costituiscono requisito di validità e/o di legittimità del decreto di espropriazione l'avvenuta effettiva corresponsione dell'indennità al proprietario e tanto meno, la previa determinazione di quella definitiva essendo sufficiente che la detta indennità, quand'anche provvisoria, sia stata depositata, come puntualmente avvenuto nel caso di specie, presso la Cassa depositi e prestiti (cfr., per tutte, Cons. Stato, IV Sezione, 7 settembre 2000 n. 4703).
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame poiché infondato.
Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria RESPINGE il ricorso n. 1211 del 2003, di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 22 ottobre 2004.

 

SALVATORE MEZZACAPO, Presidente, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 OTTOBRE 2004

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