| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Sentenza 11 ottobre
2004 n. 10657
Pres. Tosti, Est. Metro
Ziccarelli (Avv. S. Iannotta) c. Ministero dell’Interno
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Pubblica Amministrazione – Contributi e finanziamenti
pubblici – Elargizione fondi antiracket di cui alla L. 44/90
– Requisiti – Fattispecie
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Ai fini della elargizione dei c.d. “fondi
antiracket” di cui alla legge 44/90, occorre che la condotta
materiale perpetrata (avvenuta in epoca successiva al 1990)
abbia una finalità estorsiva, risultante dal vincolo teleologico
esistente tra il comportamento delittuoso e l’induzione
della vittima a pagare il “pizzo”, ovvero da altri elementi
di intimidazione ambientale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio
Sezione Prima ter
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composto dai Magistrati: Luigi TOSTI, PRESIDENTE;
Adolfo METRO, Consigliere, rel.;Carmelo PELLICANO’ Consigliere,
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 20154/2000 proposto
da ZICCARELLI Mario, rappresentato e difeso dall’
avv. Salvatore IANNOTTA e presso lo studio dello stesso
selettivamente domiciliato in Roma via Guido d’Arezzo n.2;
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contro
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il Ministero degli Interni – Comitato
per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura,
in persona del suo legale rappresentante p.t.;
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per l’annullamento
del decreto in data 3.6.2000 notificato in data 21.7.2000,
con cui il Commissario per il Coordinamento delle Iniziative
Antiracket e Antiusura ha rigetta l’istanza proposta dal
ricorrente di ottenere la concessione di elargizione prevista
dalla Legge 23.2.99 n. 44;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le difese delle Amministrazioni intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla Pubblica Udienza del 29 Aprile 2004, il magistrato
Adolfo METRO e uditi altresì gli avvocati presenti, come
da verbale;
Ritenuto e in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il ricorrente, che già aveva prodotto istanza
di elargizione ai sensi della L. n. 172/92, rigettata con
D.P.C.M. del 23/12/94, con il presente gravame impugna il
decreto n. 175/00 con il quale è stata respinta una analoga
ulteriore istanza, presentata il 5/11/99, ai sensi della
successiva L. n. 44/99. Lo stesso, titolare di una gioielleria,
assume di essere stato oggetto di numerose azioni intimidatorie
ed estorsive da parte di organizzazioni criminali, attuate
attraverso atti intimidatori e il furto di tutte le merci
custodite nell’esercizio commerciale, atti criminali che,
per le modalità di esecuzione, si caratterizzerebbero per
il loro contenuto estorsivo.
Avverso l’impugnato provvedimento di diniego di elargizione,
si sostengono i seguenti motivi di gravame:
-violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n.
44/90, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e
sviamento, perché l’amministrazione avrebbe erroneamente
applicato la norma in esame, in quanto i fatti denunciati
integrerebbero tutte le condizioni previste dalla normativa
per la concessione del contributo.
In particolare, non rileverebbe il richiamo a fatti contenuti
nella istanza presentata in precedenza, né il fatto che
alcuni episodi con finalità estorsive fossero anteriori
al 1/1/90, dato che tale richiamo è stato riproposto, nella
nuova istanza, soltanto per rappresentare la continuità
delle richieste estorsive; inoltre, il parere negativo espresso
dal P.M. non sarebbe rilevante nel caso di specie perché
non risulta pendente, alla data della domanda, alcun procedimento
penale, come disposto dall’art. 3 cit.
L’avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio, con
ampia ed articolata memoria, ha sostenuto l’infondatezza
del gravame.
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DIRITTO
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Il gravame deve ritenersi infondato
Come rilevato dalla difesa erariale, il quadro normativo
di riferimento è costituito dall’art. 1 della L. n. 44/99,
a norma del quale “ ai soggetti danneggiati da attività
estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo
al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti ed
alle condizioni di cui alla presente legge”.
Limiti e condizioni sono meglio specificati dall’art. 3,
richiamato dall’amministrazione, nel quale si prevede che
“ l’elargizione è concessa agli esercenti un’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque economica che subiscono
un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali,
ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente
all’attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi
allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive,
avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione
alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza
di situazioni di intimidazione ambientale. Ai soli fini
di cui alla presente legge sono equiparate alle richieste
estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali
e modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive,
purché non siano emersi elementi indicativi di una diversa
finalità “.
La disciplina va integrata con l’art. 2, a norma del quale
“ l’elargizione è concessa in relazione agli aventi dannosi
verificatisi nel territorio dello Stato successivamente
al 1° gennaio 1990”.
Come rileva il ricorrente, la formulazione delle norme consente
di assumere nell’ambito di applicazione anche fattispecie
in precedenze escluse per cui non è decisivo, ai fini della
reiezione dell’istanza, che vengano riproposti gli stessi
fatti di altre istanze, già rigettate, nè che i fatti denunciati
concretino il reato di estorsione, essendo ammessi, quali
presupposti legittimanti, anche altri reati; inoltre, a
differenza dell’art. 14 della L. n. 108/96 (mutui in favore
delle vittime dell’usura ), che per la concessione del mutuo
presuppone una condanna per usura, nel caso di specie si
può prescindere dalla condanna per estorsione dei responsabili,
posto che, nel caso di intimidazione ambientale, potrebbe
non evidenziarsi una fattispecie di reato. La legge in esame,
quindi, non fa riferimento diretto al reato di estorsione
( come avviene per l’usura) ma si riferisce, più genericamente,
ad ” attività o richieste estorsive” espressive di un condizionamento
ambientale, con caratteristiche di ripetitività e sistematicità
che non si rinvengono in ogni tipo di estorsione ma che
caratterizzano quel fenomeno criminoso che, sul piano sociologico
ed economico assume la definizione di “ racket”, consistente
in forme di estorsione reiterata e sistematica che soggetti
criminali pongono in essere nei confronti di chi svolge
una attività economica.
A tal fine la legge intende premiare chi oppone rifiuto
al racket o comunque smette di aderire alle richieste estorsive
subendo, per tali motivi, un danno; inoltre la legge equipara,
alle richieste estorsive, quelle condotte delittuose che
per le circostanze ambientali e per le modalità sono riconducibili
a finalità estorsive, purchè non emergano elementi indicativi
di altra finalità. Nel caso di specie il collegio ritiene
di dover aderire alle affermazioni della difesa erariale
secondo cui i fatti delittuosi dedotti dal ricorrente, a
prescindere dal fatto che, tranne uno, non rientrano nell’ambito
di applicazione della legge n. 44/99 in quanto avvenuti
anteriormente 1990, non rivelano in alcun modo finalità
estorsive, non risultando in alcun modo un vincolo teologico
tra comportamento delittuoso ed induzione della vittima
a pagare il “ pizzo “ o altri elementi di intimidazione
ambientale.
Manca, quindi, il presupposto di cui all’articolo 3 della
legge n. 44/99, non potendosi in alcun modo evidenziare,
dalla relazione della prefettura di Cosenza, alcun“ disegno
criminoso “ a matrice estorsiva, asserito dall’istante;
inoltre,dalle indagini sugli episodi criminosi denunciati,
conclusisi con l’archiviazione contro ignoti, non risultano
elementi su richieste estorsive o su attività estorsive
ai danni dello stesso.
Di ciò, è dato atto nel provvedimento impugnato nel quale
il Comitato correttamente rileva che, con riferimento al
periodo intercorso tra la vecchia e la nuova istanza non
sono emersi elementi nuovi che possano far considerare in
modo diverso i fatti dedotti dall’istante non potendo, del
resto, essere ritenuti sufficienti generiche affermazioni
dell’istante, non supportate da alcun specifico ed apprezzabile
elemento di riscontro.
Con riferimento alla “ indebita” richiesta di notizie al
procuratore della Repubblica, pur essendo la fattispecie
estranea a quanto disposto dalla legge, va considerato che
nulla vieta, in sede istruttoria, che il prefetto possa
richiedere notizie all’autorità giudiziaria, al fine di
trarre elementi informativi e di verifica non qualificabili
come parere in senso tecnico. In relazione a quanto esposto,
tutte le censure proposte devono ritenersi infondate ed
il gravame deve, di conseguenza, essere respinto.
Si compensano, tra le parti, le spese di onorario di giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, sezione Prima ter respinge il ricorso n. 20154/00
meglio specificato in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorita’
Amministrativa.
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Così deciso in Roma, alla pubblica udienza
del 29 aprile 2004.
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Luigi TOSTI PRESIDENTE
Adolfo METRO Consigliere, est.
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