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n. 10-2004 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Sentenza 11 ottobre 2004 n. 10657
Pres. Tosti, Est. Metro
Ziccarelli (Avv. S. Iannotta) c. Ministero dell’Interno


Pubblica Amministrazione – Contributi e finanziamenti pubblici – Elargizione fondi antiracket di cui alla L. 44/90 – Requisiti – Fattispecie

Ai fini della elargizione dei c.d. “fondi antiracket” di cui alla legge 44/90, occorre che la condotta materiale perpetrata (avvenuta in epoca successiva al 1990) abbia una finalità estorsiva, risultante dal vincolo teleologico esistente tra il comportamento delittuoso e l’induzione della vittima a pagare il “pizzo”, ovvero da altri elementi di intimidazione ambientale


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione Prima ter

 

composto dai Magistrati: Luigi TOSTI, PRESIDENTE; Adolfo METRO, Consigliere, rel.;Carmelo PELLICANO’ Consigliere,

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 20154/2000 proposto
da ZICCARELLI Mario, rappresentato e difeso dall’ avv. Salvatore IANNOTTA e presso lo studio dello stesso selettivamente domiciliato in Roma via Guido d’Arezzo n.2;

 

contro

 

il Ministero degli Interni – Comitato per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura, in persona del suo legale rappresentante p.t.;

 

per l’annullamento
del decreto in data 3.6.2000 notificato in data 21.7.2000, con cui il Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura ha rigetta l’istanza proposta dal ricorrente di ottenere la concessione di elargizione prevista dalla Legge 23.2.99 n. 44;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le difese delle Amministrazioni intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla Pubblica Udienza del 29 Aprile 2004, il magistrato Adolfo METRO e uditi altresì gli avvocati presenti, come da verbale;
Ritenuto e in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il ricorrente, che già aveva prodotto istanza di elargizione ai sensi della L. n. 172/92, rigettata con D.P.C.M. del 23/12/94, con il presente gravame impugna il decreto n. 175/00 con il quale è stata respinta una analoga ulteriore istanza, presentata il 5/11/99, ai sensi della successiva L. n. 44/99. Lo stesso, titolare di una gioielleria, assume di essere stato oggetto di numerose azioni intimidatorie ed estorsive da parte di organizzazioni criminali, attuate attraverso atti intimidatori e il furto di tutte le merci custodite nell’esercizio commerciale, atti criminali che, per le modalità di esecuzione, si caratterizzerebbero per il loro contenuto estorsivo.
Avverso l’impugnato provvedimento di diniego di elargizione, si sostengono i seguenti motivi di gravame:
-violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 44/90, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e sviamento, perché l’amministrazione avrebbe erroneamente applicato la norma in esame, in quanto i fatti denunciati integrerebbero tutte le condizioni previste dalla normativa per la concessione del contributo.
In particolare, non rileverebbe il richiamo a fatti contenuti nella istanza presentata in precedenza, né il fatto che alcuni episodi con finalità estorsive fossero anteriori al 1/1/90, dato che tale richiamo è stato riproposto, nella nuova istanza, soltanto per rappresentare la continuità delle richieste estorsive; inoltre, il parere negativo espresso dal P.M. non sarebbe rilevante nel caso di specie perché non risulta pendente, alla data della domanda, alcun procedimento penale, come disposto dall’art. 3 cit.
L’avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio, con ampia ed articolata memoria, ha sostenuto l’infondatezza del gravame.

 

DIRITTO

 

Il gravame deve ritenersi infondato
Come rilevato dalla difesa erariale, il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 1 della L. n. 44/99, a norma del quale “ ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge”.
Limiti e condizioni sono meglio specificati dall’art. 3, richiamato dall’amministrazione, nel quale si prevede che “ l’elargizione è concessa agli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all’attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione ambientale. Ai soli fini di cui alla presente legge sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali e modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive, purché non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità “.
La disciplina va integrata con l’art. 2, a norma del quale “ l’elargizione è concessa in relazione agli aventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990”.
Come rileva il ricorrente, la formulazione delle norme consente di assumere nell’ambito di applicazione anche fattispecie in precedenze escluse per cui non è decisivo, ai fini della reiezione dell’istanza, che vengano riproposti gli stessi fatti di altre istanze, già rigettate, nè che i fatti denunciati concretino il reato di estorsione, essendo ammessi, quali presupposti legittimanti, anche altri reati; inoltre, a differenza dell’art. 14 della L. n. 108/96 (mutui in favore delle vittime dell’usura ), che per la concessione del mutuo presuppone una condanna per usura, nel caso di specie si può prescindere dalla condanna per estorsione dei responsabili, posto che, nel caso di intimidazione ambientale, potrebbe non evidenziarsi una fattispecie di reato. La legge in esame, quindi, non fa riferimento diretto al reato di estorsione ( come avviene per l’usura) ma si riferisce, più genericamente, ad ” attività o richieste estorsive” espressive di un condizionamento ambientale, con caratteristiche di ripetitività e sistematicità che non si rinvengono in ogni tipo di estorsione ma che caratterizzano quel fenomeno criminoso che, sul piano sociologico ed economico assume la definizione di “ racket”, consistente in forme di estorsione reiterata e sistematica che soggetti criminali pongono in essere nei confronti di chi svolge una attività economica.
A tal fine la legge intende premiare chi oppone rifiuto al racket o comunque smette di aderire alle richieste estorsive subendo, per tali motivi, un danno; inoltre la legge equipara, alle richieste estorsive, quelle condotte delittuose che per le circostanze ambientali e per le modalità sono riconducibili a finalità estorsive, purchè non emergano elementi indicativi di altra finalità. Nel caso di specie il collegio ritiene di dover aderire alle affermazioni della difesa erariale secondo cui i fatti delittuosi dedotti dal ricorrente, a prescindere dal fatto che, tranne uno, non rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 44/99 in quanto avvenuti anteriormente 1990, non rivelano in alcun modo finalità estorsive, non risultando in alcun modo un vincolo teologico tra comportamento delittuoso ed induzione della vittima a pagare il “ pizzo “ o altri elementi di intimidazione ambientale.
Manca, quindi, il presupposto di cui all’articolo 3 della legge n. 44/99, non potendosi in alcun modo evidenziare, dalla relazione della prefettura di Cosenza, alcun“ disegno criminoso “ a matrice estorsiva, asserito dall’istante; inoltre,dalle indagini sugli episodi criminosi denunciati, conclusisi con l’archiviazione contro ignoti, non risultano elementi su richieste estorsive o su attività estorsive ai danni dello stesso.
Di ciò, è dato atto nel provvedimento impugnato nel quale il Comitato correttamente rileva che, con riferimento al periodo intercorso tra la vecchia e la nuova istanza non sono emersi elementi nuovi che possano far considerare in modo diverso i fatti dedotti dall’istante non potendo, del resto, essere ritenuti sufficienti generiche affermazioni dell’istante, non supportate da alcun specifico ed apprezzabile elemento di riscontro.
Con riferimento alla “ indebita” richiesta di notizie al procuratore della Repubblica, pur essendo la fattispecie estranea a quanto disposto dalla legge, va considerato che nulla vieta, in sede istruttoria, che il prefetto possa richiedere notizie all’autorità giudiziaria, al fine di trarre elementi informativi e di verifica non qualificabili come parere in senso tecnico. In relazione a quanto esposto, tutte le censure proposte devono ritenersi infondate ed il gravame deve, di conseguenza, essere respinto.
Si compensano, tra le parti, le spese di onorario di giudizio.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione Prima ter respinge il ricorso n. 20154/00 meglio specificato in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorita’ Amministrativa.

 

Così deciso in Roma, alla pubblica udienza del 29 aprile 2004.

 

Luigi TOSTI PRESIDENTE
Adolfo METRO Consigliere, est.

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