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T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 20 ottobre 2004 n. 5540
Pres. Riggio, Est. Giordano
STAV SpA (avv.ti Tanzarella e Mastrangelo) v/ Comune di Vigevano (avv. Romano) e Line SpA (avv. Balestreri)


1. Giustizia amministrativa – art. 23bis L. 1034/1971 - motivi aggiunti – termine – è quello dimidiato applicabile a tutti i termini processuali

 

2. Giustizia amministrativa – impugnazione dei documenti di gara – attualità dell’interesse a ricorrere – non viene meno per l’irricevibilità dei motivi aggiunti con cui sia stato impugnato il provvedimento di aggiudicazione

 

3. Contratti della P.A. – gara d’appalto – impugnazione del bando di gara e del capitolato – presentazione dell’offerta – acquiescenza – non sussiste

 

4. Trasporto pubblico locale – gara a prezzo netto – definizione della base d’asta - ricavo da tariffa del 35% ex art. 19 D.lgvo 422/1998 – natura

1. La dimidiazione dei termini nel rito riguardante le materie elencate dall’art. 23bis della legge n. 1034 del 1971 si applica a tutti i termini endoprocessuali, compreso quello per la proposizione dei motivi aggiunti di ricorso, a nulla rilevando, data l’eccezionalità della deroga al regime acceleratorio di cui alla citata norma, l’oggetto dell’impugnazione proposta con i motivi aggiunti di ricorso.

 

2. Quand’anche il ricorso per motivi aggiunti, che abbia esteso l’oggetto dell’impugnazione al provvedimento definitivo di aggiudicazione di una gara d’appalto, sia stato dichiarato irricevibile, ciò non comporta il venir meno dell’interesse ad insorgere contro il bando di gara, il cui annullamento condurrebbe comunque alla caducazione di tutti i provvedimenti successivi incompatibili con la rimozione del provvedimento ad essi preordinato.

 

3. La presentazione dell’offerta nel corso di una gara d’appalto di cui la concorrente abbia impugnato il bando ed il capitolato, lungi dal poter configurare acquiescenza alle prescrizioni contestate, costituisce invece in capo alla ricorrente una situazione giuridica differenziata rispetto a quella delle altre ditte presenti nel mercato del riferimento, che la abilita a sindacare la legittimità del bando della gara alla quale ha dimostrato in concreto di voler prendere parte.

 

4. Il ricavo minimo del 35% assicurato al gestore del servizio di T.P.L. dall’art. 19 del D.lgvo n. 422 del 1998, che non è stato abrogato dalla L.R. della Lombardia n. 1 del 2002, costituisce un obiettivo da perseguire da parte dell’aggiudicatario a regime, una volta stipulato il contratto di servizio, e non una precondizione che debba essere garantita in sede di gara.


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ANDREA BULLO

Nota a sentenza T.A.R. Lombardia, Sez. III Milano – 20 ottobre 2004, n. 5540


La pronuncia in esame offre interessanti spunti sia in relazione alle questioni prettamente processuali, sia in relazione al merito del contenzioso.
Sotto il primo profilo, essa conferma l’indirizzo, ormai consolidato, per cui la dimidiazione dei termini processuali sancita nei giudizi regolati dall’art. 23bis della legge n. 1034 del 1971, introdotto dalla legge n. 205 del 2000, è da ritenersi applicabile anche al termine per la proposizione dei motivi aggiunti, senza che, al riguardo, possano assumere rilievo le argomentazioni volte a parificare il ricorso per motivi aggiunti ad un ricorso autonomo destinato ad innestarsi nel giudizio principale.
Conferma si trae, al riguardo, da una serie di condivisibili motivazioni espresse dal Collegio, quali l’eccezionalità delle deroghe al regime acceleratorio sancito dall’art. 23bis (assurto ormai al rango di norma di portata generale nelle materie ivi espressamente contemplate) e l’irrilevanza dell’oggetto dell’impugnazione tramite motivi aggiunti, impedendo l’unicità dello strumento e della sua ratio di distinguere se esso riguardi un nuovo provvedimento ovvero il medesimo provvedimento originariamente gravato, sotto nuovi e diversi profili.
Va peraltro rilevato che, nel giudizio definito con la sentenza massimata, la controinteressata aveva sollevato l’eccezione d’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dell’interesse in capo alla ricorrente, derivante dalla ritenuta irricevibilità dei motivi aggiunti avverso il provvedimento definitivo di aggiudicazione.
L’eccezione è stata rigettata dal Collegio sul rilievo per cui “per rendere improcedibile la prima iniziativa giudiziaria, p necessario che l’atto con essa impugnato rivesta valore esclusivamente endoprocedimentale e come tale portata non definitivamente lesiva della sfera giuridica dell’interessato che è incisa direttamente dall’atto finale, ovvero che l’atto iniziale o intermedio non si trovi in rapporto di consequenzialità immediata, diretta e necessaria con l’atto conclusivo”, mentre “non è configurabile la dedotta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, quanto il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo rappresenti il presupposto logico e giuridico in base al quale è stato emanato il successivo e conclusivo provvedimento”.
Una siffatta motivazione, tuttavia, lascia aperte talune perplessità.
L’impugnazione di un atto endoprocedimentale –come tale privo della capacità di ledere definitivamente la sfera giuridica del destinatario- dovrebbe infatti, a rigore, rendere inammissibile il gravame ab origine, senza che su tale inammissibilità possano successivamente assumere rilievo le vicende interenti l’estensione dell’impugnazione con motivi aggiunti.
La giurisprudenza sul punto manifesta un’estrema prudenza nel ritenere l’autonoma impugnabilità degli atti endoprocedimentali. Dal principio generale per cui “gli atti endoprocedimentali non sono impugnabili autonomamente, ma attraverso l’atto finale del procedimento” (Cons. Stato, Sez. V, 29 settembre 2003, n. 5509, in Foro Amm., CdS, 2003, 2584; cfr. altresì Cons. Stato, Sez. VI, 3 settembre 2003, n. 4882, in Giuda al Diritto, 2003, 47, 91; Sez. V, 26 maggio 2003, n. 2857, in Foro Amm., CdS, 2003, 1641) sono state infatti tratte talune limitate eccezioni, riconducibili al caso in cui l’atto impugnato, pur dotato d’un’efficacia meramente endoprocedimentale, sia in realtà idoneo a compromettere le posizioni giuridiche di un concorrente, per essere stato posto in essere in violazione –od in elusione- delle garanzia partecipative (cfr. in questo senso T.A.R. Liguria, Sez. I, 13 marzo 2003, n. 309 e 19 marzo 2003, n. 354. Sul punto, cfr. anche T.A.R. Friuli V.-Giulia, 30 agosto 2003, n. 644).
Altro aspetto della pronuncia in esame, meritevole di attenzione, riguarda l’eterno dibattito in merito all’effetto della presentazione dell’offerta in relazione ai vizi, dedotti e/o deducendi, dei documenti di gara.
Mentre la decisione in lettura ha radicalmente escluso che la presentazione dell’offerta comporti acquiescenza alla lex specialis –conducendo anzi alla formazione d’una posizione giuridica differenziata e, in definitiva, alla cristallizzazione della legittimazione a ricorrere-, la giurisprudenza di merito registra alcune oscillazioni, intese ad attribuire alla presentazione dell’offerta una funzione di acquiescenza alle regole del bando (cfr. in questo senso T.A.R. Piemonte, sez. II, 10 luglio 1997, n. 369, in Foro Amm., 1998, 785; 21 maggio 1996, n. 293, in Foro It., 1996, III, 518; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 29 gennaio 2002, n. 148, in Foro Amm. TAR, 2002, 279) ovvero ad escluderla (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 29 gennaio 2003, n. 454; T.A.R. Liguria, sez. II, 29 agosto 2001, n. 899, in Foro Amm., 2001; T.A.R. Lombardia Brescia, 26 marzo 2001, n. 140, in Giur. It., 2001, 198).
Dal canto suo il Consiglio di Stato, sulla scorta del principio generale per cui “l'acquiescenza postula, da parte del ricorrente, un comportamento chiaro ed inequivocabile, dal quale possa evincersi la sua volontà di accettare gli effetti delle determinazioni a lui sfavorevoli, rinunciando a far valere contro di esse eventuali motivi di impugnativa” ha ritenuto “non inammissibile per acquiescenza il ricorso proposto da un'impresa esclusa, avverso l'esito negativo della gara per l'aggiudicazione di lavori di completamento di un acquedotto, che abbia ritirato l'offerta otto giorni prima dell'approvazione degli atti” (Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2001, n. 3259, in Foro Amm., 2001, f. 6).
Altro profilo della decisione in esame su cui occorre soffermarsi brevemente riguarda la natura del “ricavo tariffario minimo” del 35% sancito dall’art. 19, comma 5, del D.lgvo n. 422 del 1997 in tema di T.P.L.
La norma in esame statuisce che il contratto di servizio dovrà prevedere, tra l’altro, “un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, dovrà essere pari almeno allo 0,35 a partire dal 1 gennaio 2000”.
Correttamente, il T.A.R. per la Lombardia ha ritenuto che tale prescrizione, lungi dal costituire un prerequisito del contratto già applicabile in sede di gara, non possa affatto condurre a “garantire all’affidatario del servizio un risultato minimo”, ma risponda invece all’intento di “coprire con i ricavi del traffico almeno il 35% dei costi di esercizio… prevedendo il progressivo incremento del rapporto ricavi/costi nella prospettiva tendenziale del recupero di efficienza delle imprese del settore e della costante riduzione dei trasferimenti di risorse pubbliche”, che hanno viceversa ispirato il settore del Trasporto pubblico “in passato caratterizzato da pesanti disavanzi di gestione che venivano ripianati con il ricorso a sussidi pubblici”.
In quest’ottica, non può che essere condiviso l’orientamento del Collegio –a maggior ragione nell’ambito d’una gara a “costo netto”- per cui il gestore “è stimolato ad attivare iniziative dirette non solo al contenimento dei costi operativi mediante miglioramenti nella gestione del servizio, ma anche all’incremento delle entrate”, intervenendo –con logiche assai prossime a quelle del marketing privatistico- sulla distribuzione dell’offerta del servizio volta ad una maggiore redditività dello stesso, fermi restando i livelli minimi da garantire a norma del Contratto di servizio.
In altri termini, il rispetto del parametro dello 0.35 costituisce un “obiettivo da perseguire da parte dell’aggiudicatario a regime una volta stipulato il contratto di servizio e non come una precondizione che debba essere garantita in sede di gara”.
Così inteso, dunque, il requisito sembrerebbe sfuggire alla valutazione sotto il profilo della sinallagmaticità, risolvendosi piuttosto in una prestazione a carico del gestore, volta non già ad assicurargli un ricavo ma ad evitare che si ripetano, in futuro, gli assalti ai rimborsi dei disavanzi di gestione con denaro pubblico che hanno contraddistinto la passata gestione dei servizi di T.P.L.

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