| T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 18 ottobre 2004 n. 608
Pres. Lignani; Est. Ungari
Ric. Paparelli c. Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
( I.N.P.S) |
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Giurisdizione e competenza – concorso interno
– passaggio ad area superiore – giurisdizione amministrativa
– sussiste.
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L’art. 63, comma 4, Dlgs.165/2001, nell’attribuire
al giudice amministrativo le controversie in materia di
procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, fa riferimento non solo alle
procedure strumentali alla costituzione, per la prima volta,
del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette
a permettere l’accesso del personale già assunto ad una
fascia o area superiore.(2)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 488/2000, proposto
da Luciana PAPARELLI, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Lamberto Palazzari e Maria Di Paolo ed elettivamente
domiciliata in Perugia presso lo studio dell’avv. Antonio
Coaccioli, alla Via Vincioli n. 3;
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contro
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l’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Mirella Arlotta, Stefano
Dolce e Claudia Ruperto ed elettivamente domiciliato in
Perugia presso l’Ufficio legale dell’Istituto, alla Via
Canali n. 1;
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e nei confronti
di Simone Bocci e Silvio Stella, non costituiti in
giudizio;
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per l’annullamento
dei provvedimenti con cui la Direzione regionale dell’I.N.P.S.
ha approvato le graduatorie relative alla selezione interna
per l’accesso a trentuno posti in posizione C1 – profilo
amministrativo, rese note con comunicazione in data 30 maggio
2000, nella parte in cui non contempla la ricorrente tra
gli idonei; del provvedimento di approvazione delle graduatorie
relative alla medesima selezione, rese note con comunicazione
in data 12 maggio 2000, nella parte in cui la ricorrente
viene collocata al posto n. 38 con un punteggio di 22,50;
delle operazioni della predetta selezione e dei provvedimenti
con cui è stata disposta l’ammissione dei controinteressati
e predeterminati i criteri per l’attribuzione dei punteggi
di cui al punto c) del bando, nonché nominato il Nucleo
di valutazione preposto alla selezione; nonché, per quanto
occorrer possa, dei bandi, e di ogni eventuale provvedimento
sopravvenuto, ove escludano la valutabilità della formazione,
addestramento e riqualificazione della ricorrente;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 12 maggio 2004
la relazione del dott. Pierfrancesco Ungari, uditi i difensori
delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. Nell’ottobre-novembre del 1999 l’I.N.P.S.,
in attuazione del C.C.N.L. Integrativo per il personale
non dirigente per il quadriennio 1998-2001, sottoscritto
in data 22 luglio 1999 (a sua volta attuativo del C.C.N.L.
per il comparto degli enti pubblici non economici in data
16 febbraio 1999) e nel quadro del riordinamento professionale
da esso previsto, ha bandito selezioni interne per l’accesso
a varie posizioni funzionali.
Tali selezioni si configurano come passaggi interni nell’ambito
del sistema di classificazione del personale delineato dal
predetto C.C.N.L., che individua in particolare le aree
di inquadramento professionale (art. 13), le modalità di
passaggio fra le aree ed all’interno di esse (art. 15),
demandando alla contrattazione integrativa la determinazione
dei criteri generali per la definizione delle procedure
concorsuali (art. 19). Per ciò che qui interessa, l’art.
11 del C.C.N.L. Integrativo ha definito le modalità di selezione
e valutazione per i passaggi interni alle aree professionali.
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2. La ricorrente, inquadrata in posizione
B1 (già quinta qualifica funzionale, proveniente dallo S.C.A.U.),
ha partecipato alla selezione per l’accesso alla posizione
C1 (con decorrenza dal 24 settembre 1999, data altresì stabilita
per il possesso dei requisiti di ammissione).
Per tale posizione, con un primo bando (pubblicato il 15
ottobre 1999), si prevedeva:
- come requisito di ammissione, il possesso di diploma di
laurea ovvero del diploma di scuola media secondaria di
secondo grado unitamente ad un’esperienza professionale
di almeno sette anni in posizione B1, ovvero di almeno cinque
anni in posizione B2 (o nelle corrispondenti qualifiche
del precedente inquadramento);
- la selezione sarebbe avvenuta in base alla valutazione
dei seguenti titoli:
a) titoli di studio; b) anzianità di posizione nell’area
B; c) valutazione del percorso di formazione, addestramento
e riqualificazione professionale realizzato. Riguardo a
tale ultimo profilo (c), non essendo stati definiti i criteri
e le metodologie di valutazione, veniva prevista l’attribuzione
di 15 punti per ciascuno dei quattro anni della trascorsa
vigenza contrattuale “ … proporzionati al coefficiente di
merito attribuito al dipendente per l’erogazione del compenso
incentivante ordinario fino ad un massimo di sessanta punti”;
mentre, “per il personale coinvolto nei processi di sperimentazione
contrattuale finalizzati alla riorganizzazione dell’Ente,
il percoso di accrescimento … certificato dalla corresponsione
della relativa indennità … costituisce il criterio per l’attribuzione
del punteggio di cui al presente punto”.
In data 18 novembre 1999 è stato emanato un nuovo bando,
che prevedeva: - come requisito di ammissione, oltre a quelli
stabiliti, la partecipazione alle iniziative di formazione,
addestramento e qualificazione professionale e di avvio
e supporto alla riorganizzazione operativa e funzionale
svolte in applicazione del C.C.N.L. 1994-1997, a norma dell’art.
46 del C.C.N.L. 1999;
quindi, uno dei requisiti oggetto di valutazione è divenuto
requisito di ammissione.
- riguardo ai titoli di cui al punto c), “la sperimentazione
ex art. 41 del C.C.N.L. 1994-1997, certificata con la corresponsione
della relativa indennità, costituisce il criterio per l’attribuzione
del punteggio” (la cui misura non viene specificata); per
i candidati cui non si applica “il titolo di cui sopra
… è valutato come segue: 15 punti per ciascun anno della
trascorsa vigenza contrattuale … proporzionati al coefficiente
di merito per l’erogazione del compenso incentivante ordinario,
conseguito dal dipendente nella posizione ordinamentale
B2, VI qualifica funzionale … fino ad un massimo di 60 punti”.
Nella graduatoria pubblicata in data 12 maggio 2000, la
ricorrente è stata classificata al 36° posto, con un punteggio
di 22,50.
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3. Lamenta che, nonostante non fossero in
possesso del diploma di laurea o della prescritta anzianità,
alcuni dipendenti siano stati collocati in posizioni migliori
(Andreoli, Bocci, Catalanotto, Paternostro, Ruggeri, Stella
e Mercati, con decorrenza 1996; De Giorni, Berberini, Chiné,
con decorrenza 1995).
Lamenta inoltre che – come risulterebbe da nota della Direzione
regionale dell’I.N.P.S. in data 19 maggio 2000, non protocollata
e non comunicatale formalmente – il punteggio le sia stato
attribuito soltanto in base ai titoli suindicati alle lettere
a) e b), mentre l’ “accrescimento professionale” sub c)
non sarebbe stato oggetto di alcuna valutazione.
Impugna pertanto la graduatoria definitiva della Direzione
regionale, gli atti della selezione, il provvedimento di
nomina del Nucleo di valutazione preposto alla selezione,
nonché i bandi (ove escludano la valutabilità della formazione,
addestramento e riqualificazione della ricorrente) e deduce
a tal fine censure così sintetizzabili:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs.
29/1993, in combinato disposto con la legge 241/1990, violazione
dell’art. 12 del d.P.R. 487/1994, poiché non è possibile
sapere quali titoli siano stati valutati e quali no, e per
quali motivi; manca, cioè, ogni possibilità di riscontrare
e sindacare il giudizio dell’organo di valutazione; tanto
più che la valutazione dei titoli sub c) – a differenza
delle altre due categorie, che comportavano esclusivamente
un calcolo matematico - richiedeva necessariamente la predeterminazione
di criteri di massima.
- violazione del bando, con riferimento al mancato possesso
dei prescritti requisiti di titolo di studio o anzianità,
da parte dei dipendenti suindicati.
- eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di
trattamento ed ingiustizia manifesta, violazione del C.C.N.L.
1998-2001, poiché l’indennità collegata alla sperimentazione
ex art. 41 del C.C.N.L. 1994-1997 era prevista soltanto
per i dipendenti della III, IV e VI qualifica, non per quelli
della V, per cui per essi il criterio del bando risulta
discriminante, impedendo la valutazione dei titoli suindicati
sub c).
- violazione dell’art. 9 del d.P.R. 487/1994, poiché il
Nucleo di valutazione era composto esclusivamente da soggetti
di sesso maschile.
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4. L’I.N.P.S. si è costituito in giudizio
ed ha controdedotto puntualmente, anche eccependo il difetto
di giurisdizione.
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5. Occorre subito sottolineare che la questione
della giurisdizione in materia di concorsi interni delle
pubbliche amministrazioni è stata affrontata da due recenti
pronuncie della Corte regolatrice.
Dapprima si è chiarito (Cass., SS.UU. 15 ottobre 2003, n.
15403) debba ritenersi che l’art. 63, comma 4 (che ha recepito
l’art. 68, commi 3 e 4, del d.lgs. 29/1993, come modificato
dall’art. 29 del d.lgs. 80/1998 e dall’art. 18 del d.lgs.
387/1998), quando riserva alla giurisdizione del giudice
amministrativo “le controversie in materia di procedure
concorsuali per l’assunzione di dipendenti delle pubbliche
amministrazioni”, faccia riferimento non solo alle procedure
concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima
volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive
dirette a permettere l’accesso del personale già assunto
ad una fascia o area superiore.
Poi, è stato precisato (Cass., SS.UU. 26 febbraio 2004,
n. 3948 – ord.) che sussiste la giurisdizione del giudice
ordinario in ordine alle controversie concernenti concorsi
per soli dipendenti interni, che comportino il passaggio
da una posizione all’altra, ma nell’ambito della medesima
area.
La selezione in questione, al di là degli aspetti terminologici,
rientra a pieno titolo nel genus dei concorsi interni, a
nulla valendo a differenziarla e qualificarla altrimenti
(non si saprebbe, del resto, in quale categoria procedimentale)
la considerazione dei parametri di selezione, dei termini
di riferimento per il possesso dei requisiti utili alla
valutazione, della ratio organizzativa cui è finalizzato
il procedimento e che determina il contenuto degli uni e
degli altri.
E’ poi pacifico che, quanto meno nella parte di interesse
della ricorrente, la selezione prevede la possibilità di
passare da un’area all’altra; ne è riprova il fatto che
la ricorrente, inquadrata in posizione B1, ha partecipato
per i posti disponibili in posizione C1, senza che nessuno
abbia avuto da eccepire in ordine alla sua ammissione.
Deve pertanto ritenersi sussistente la giurisdizione del
giudice amministrativo, in quanto la controversia investe
una procedura concorsuale interna che può comportare (e
comporta, con riferimento ai dipendenti nella posizione
della ricorrente) non tanto il passaggio da una posizione
all’altra nell’ambito della medesima area, quanto il passaggio
da un’area (nella specie:B) a quella superiore (nella specie
C). Si versa quindi nell’ipotesi prevista da Cass. n. 15403/2003.
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6. Nel merito, la difesa dell’I.N.P.S. ha
precisato che, dopo i bandi pubblicati in data 15 ottobre
1999 (in attuazione della determinazione n. P.23/340/99
in data 29 settembre 1999), a seguito della nota della Direzione
generale n. 16687 in data 18 novembre 1999, sono stati pubblicati
nuovi bandi sostitutivi.
Risulta che, effettivamente, la ricorrente abbia conseguito
punteggi soltanto per i titoli delle categorie sub a) e
b), non trovandosi nella situazione prevista dal bando sostitutivo
per la categoria c).
Ciò, in consequenziale applicazione dei criteri previsti
dal bando sostitutivo. Da tale circostanza discende l’inammissibilità
delle censure legate alla pretesa illegittimità dei criteri
di valutazione dei titoli della categoria sub c), che non
possono essere messi in discussione in questa sede, poiché
la formulazione delle relative previsioni era tale da risultare
oggettivamente preclusiva dell’attribuzione del punteggio
alla ricorrente, in quanto non rientrante nella situazione
e nella qualifica considerate, e pertanto avrebbero dovuto
essere tempestivamente impugnata entro il termine decorrente
dalla pubblicazione del bando.
Peraltro, può aggiungersi che, trattandosi di operare una
selezione per la quale la partecipazione alle iniziative
di formazione, addestramento e qualificazione professionale
e di avvio e supporto alla riorganizzazione operativa e
funzionale svolte in applicazione del C.C.N.L. 1994-1997,
a norma dell’art. 46 del C.C.N.L. 1999, costituisce requisito
di ammissione, rientra nella discrezionalità demandata all’ente
dalle disposizioni della contrattazione collettiva e comunque
non appare illogico, l’aver legato l’apprezzamento dell’
“accrescimento professionale”, in mancanza della definizione
di specifici criteri e metodologie di valutazione, ad elementi
convenzionali, quali la corresponsione dell’indennità legata
alla sperimentazione ex art. 41 cit., ovvero il coefficiente
di merito per l’erogazione del compenso incentivante conseguito
in posizione B2-VI qualifica (vale a dire in quella più
prossima alla posizione - C1 - da attribuire, e non nella
qualifica ancora inferiore). Tanto più che detto apprezzamento
concorre alla selezione con le altre due categorie di titoli,
conseguibili senza un’analoga preclusione.
Nessun interesse, per quanto esposto, può vantare la ricorrente
alla predeterminazione di criteri per la valutazione dei
titoli sub c); sembra, peraltro, al Collegio che la formulazione
del bando sostitutivo sia tale, quanto meno nella parte
che richiama il coefficiente di merito suindicato, da poter
essere applicata con un calcolo matematico e senza bisogno
di ulteriori preventive autolimitazioni (al pari delle altre
due categorie di titoli). Le risultanze documentali sembrano
poi dimostrare (in assenza di ulteriori confutazioni da
parte della ricorrente) il possesso dei prescritti requisiti
di titolo di studio/anzianità, in capo ai controinteressati
indicati dalla ricorrente.
Infine, per quanto concerne la composizione del Nucleo di
valutazione, l’art. 9, comma 2, invocato, prevede la riserva
di un terzo a favore delle donne “salva motivata impossibilità”.
Nel caso in esame appare evidente detta impossibilità, in
quanto, come precisato dalla difesa dell’I.N.P.S. (e non
confutato da controparte), in base alle previsioni dell’art.
14 del C.C.N.L. Integrativo (non impugnato dalla ricorrente),
due dei tre posti erano attribuiti ratione officii (al Direttore
regionale ed al Direttore responsabile per le risorse umane),
mentre per il terzo componente era prevista la designazione
da parte del Comitato dei Direttori tra un Dirigente di
area ed i possibili designandi erano tutti di sesso maschile.
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7. Sussistono giusti motivi per disporre
l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo
respinge.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione
ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale
che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio
del giorno 12 maggio 2004, con l'intervento dei magistrati:
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Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente
Avv. Annibale Ferrari Consigliere
Dott. Pierfrancesco Ungari Consigliere, estensore.
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IL PRESIDENTE F.to Pier Giorgio Lignani
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L’ESTENSORE F.to Pierfrancesco Ungari
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