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n. 10-2004 - © copyright

T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 18 ottobre 2004 n. 608
Pres. Lignani; Est. Ungari
Ric. Paparelli c. Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ( I.N.P.S)


Giurisdizione e competenza – concorso interno – passaggio ad area superiore – giurisdizione amministrativa – sussiste.

L’art. 63, comma 4, Dlgs.165/2001, nell’attribuire al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, fa riferimento non solo alle procedure strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore.(2)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 488/2000, proposto
da Luciana PAPARELLI, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lamberto Palazzari e Maria Di Paolo ed elettivamente domiciliata in Perugia presso lo studio dell’avv. Antonio Coaccioli, alla Via Vincioli n. 3;

 

contro

 

l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mirella Arlotta, Stefano Dolce e Claudia Ruperto ed elettivamente domiciliato in Perugia presso l’Ufficio legale dell’Istituto, alla Via Canali n. 1;

 

e nei confronti
di Simone Bocci e Silvio Stella, non costituiti in giudizio;

 

per l’annullamento
dei provvedimenti con cui la Direzione regionale dell’I.N.P.S. ha approvato le graduatorie relative alla selezione interna per l’accesso a trentuno posti in posizione C1 – profilo amministrativo, rese note con comunicazione in data 30 maggio 2000, nella parte in cui non contempla la ricorrente tra gli idonei; del provvedimento di approvazione delle graduatorie relative alla medesima selezione, rese note con comunicazione in data 12 maggio 2000, nella parte in cui la ricorrente viene collocata al posto n. 38 con un punteggio di 22,50;
delle operazioni della predetta selezione e dei provvedimenti con cui è stata disposta l’ammissione dei controinteressati e predeterminati i criteri per l’attribuzione dei punteggi di cui al punto c) del bando, nonché nominato il Nucleo di valutazione preposto alla selezione; nonché, per quanto occorrer possa, dei bandi, e di ogni eventuale provvedimento sopravvenuto, ove escludano la valutabilità della formazione, addestramento e riqualificazione della ricorrente;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 12 maggio 2004 la relazione del dott. Pierfrancesco Ungari, uditi i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1. Nell’ottobre-novembre del 1999 l’I.N.P.S., in attuazione del C.C.N.L. Integrativo per il personale non dirigente per il quadriennio 1998-2001, sottoscritto in data 22 luglio 1999 (a sua volta attuativo del C.C.N.L. per il comparto degli enti pubblici non economici in data 16 febbraio 1999) e nel quadro del riordinamento professionale da esso previsto, ha bandito selezioni interne per l’accesso a varie posizioni funzionali.
Tali selezioni si configurano come passaggi interni nell’ambito del sistema di classificazione del personale delineato dal predetto C.C.N.L., che individua in particolare le aree di inquadramento professionale (art. 13), le modalità di passaggio fra le aree ed all’interno di esse (art. 15), demandando alla contrattazione integrativa la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure concorsuali (art. 19). Per ciò che qui interessa, l’art. 11 del C.C.N.L. Integrativo ha definito le modalità di selezione e valutazione per i passaggi interni alle aree professionali.

 

2. La ricorrente, inquadrata in posizione B1 (già quinta qualifica funzionale, proveniente dallo S.C.A.U.), ha partecipato alla selezione per l’accesso alla posizione C1 (con decorrenza dal 24 settembre 1999, data altresì stabilita per il possesso dei requisiti di ammissione).
Per tale posizione, con un primo bando (pubblicato il 15 ottobre 1999), si prevedeva:
- come requisito di ammissione, il possesso di diploma di laurea ovvero del diploma di scuola media secondaria di secondo grado unitamente ad un’esperienza professionale di almeno sette anni in posizione B1, ovvero di almeno cinque anni in posizione B2 (o nelle corrispondenti qualifiche del precedente inquadramento);
- la selezione sarebbe avvenuta in base alla valutazione dei seguenti titoli:
a) titoli di studio; b) anzianità di posizione nell’area B; c) valutazione del percorso di formazione, addestramento e riqualificazione professionale realizzato. Riguardo a tale ultimo profilo (c), non essendo stati definiti i criteri e le metodologie di valutazione, veniva prevista l’attribuzione di 15 punti per ciascuno dei quattro anni della trascorsa vigenza contrattuale “ … proporzionati al coefficiente di merito attribuito al dipendente per l’erogazione del compenso incentivante ordinario fino ad un massimo di sessanta punti”; mentre, “per il personale coinvolto nei processi di sperimentazione contrattuale finalizzati alla riorganizzazione dell’Ente, il percoso di accrescimento … certificato dalla corresponsione della relativa indennità … costituisce il criterio per l’attribuzione del punteggio di cui al presente punto”.
In data 18 novembre 1999 è stato emanato un nuovo bando, che prevedeva: - come requisito di ammissione, oltre a quelli stabiliti, la partecipazione alle iniziative di formazione, addestramento e qualificazione professionale e di avvio e supporto alla riorganizzazione operativa e funzionale svolte in applicazione del C.C.N.L. 1994-1997, a norma dell’art. 46 del C.C.N.L. 1999;
quindi, uno dei requisiti oggetto di valutazione è divenuto requisito di ammissione.
- riguardo ai titoli di cui al punto c), “la sperimentazione ex art. 41 del C.C.N.L. 1994-1997, certificata con la corresponsione della relativa indennità, costituisce il criterio per l’attribuzione del punteggio” (la cui misura non viene specificata); per i candidati cui non si applica “il titolo di cui sopra
… è valutato come segue: 15 punti per ciascun anno della trascorsa vigenza contrattuale … proporzionati al coefficiente di merito per l’erogazione del compenso incentivante ordinario, conseguito dal dipendente nella posizione ordinamentale B2, VI qualifica funzionale … fino ad un massimo di 60 punti”. Nella graduatoria pubblicata in data 12 maggio 2000, la ricorrente è stata classificata al 36° posto, con un punteggio di 22,50.

 

3. Lamenta che, nonostante non fossero in possesso del diploma di laurea o della prescritta anzianità, alcuni dipendenti siano stati collocati in posizioni migliori (Andreoli, Bocci, Catalanotto, Paternostro, Ruggeri, Stella e Mercati, con decorrenza 1996; De Giorni, Berberini, Chiné, con decorrenza 1995).
Lamenta inoltre che – come risulterebbe da nota della Direzione regionale dell’I.N.P.S. in data 19 maggio 2000, non protocollata e non comunicatale formalmente – il punteggio le sia stato attribuito soltanto in base ai titoli suindicati alle lettere a) e b), mentre l’ “accrescimento professionale” sub c) non sarebbe stato oggetto di alcuna valutazione.
Impugna pertanto la graduatoria definitiva della Direzione regionale, gli atti della selezione, il provvedimento di nomina del Nucleo di valutazione preposto alla selezione, nonché i bandi (ove escludano la valutabilità della formazione, addestramento e riqualificazione della ricorrente) e deduce a tal fine censure così sintetizzabili:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 29/1993, in combinato disposto con la legge 241/1990, violazione dell’art. 12 del d.P.R. 487/1994, poiché non è possibile sapere quali titoli siano stati valutati e quali no, e per quali motivi; manca, cioè, ogni possibilità di riscontrare e sindacare il giudizio dell’organo di valutazione; tanto più che la valutazione dei titoli sub c) – a differenza delle altre due categorie, che comportavano esclusivamente un calcolo matematico - richiedeva necessariamente la predeterminazione di criteri di massima.
- violazione del bando, con riferimento al mancato possesso dei prescritti requisiti di titolo di studio o anzianità, da parte dei dipendenti suindicati.
- eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta, violazione del C.C.N.L. 1998-2001, poiché l’indennità collegata alla sperimentazione ex art. 41 del C.C.N.L. 1994-1997 era prevista soltanto per i dipendenti della III, IV e VI qualifica, non per quelli della V, per cui per essi il criterio del bando risulta discriminante, impedendo la valutazione dei titoli suindicati sub c).
- violazione dell’art. 9 del d.P.R. 487/1994, poiché il Nucleo di valutazione era composto esclusivamente da soggetti di sesso maschile.

 

4. L’I.N.P.S. si è costituito in giudizio ed ha controdedotto puntualmente, anche eccependo il difetto di giurisdizione.

 

5. Occorre subito sottolineare che la questione della giurisdizione in materia di concorsi interni delle pubbliche amministrazioni è stata affrontata da due recenti pronuncie della Corte regolatrice.
Dapprima si è chiarito (Cass., SS.UU. 15 ottobre 2003, n. 15403) debba ritenersi che l’art. 63, comma 4 (che ha recepito l’art. 68, commi 3 e 4, del d.lgs. 29/1993, come modificato dall’art. 29 del d.lgs. 80/1998 e dall’art. 18 del d.lgs. 387/1998), quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo “le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, faccia riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore.
Poi, è stato precisato (Cass., SS.UU. 26 febbraio 2004, n. 3948 – ord.) che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie concernenti concorsi per soli dipendenti interni, che comportino il passaggio da una posizione all’altra, ma nell’ambito della medesima area.
La selezione in questione, al di là degli aspetti terminologici, rientra a pieno titolo nel genus dei concorsi interni, a nulla valendo a differenziarla e qualificarla altrimenti (non si saprebbe, del resto, in quale categoria procedimentale) la considerazione dei parametri di selezione, dei termini di riferimento per il possesso dei requisiti utili alla valutazione, della ratio organizzativa cui è finalizzato il procedimento e che determina il contenuto degli uni e degli altri.
E’ poi pacifico che, quanto meno nella parte di interesse della ricorrente, la selezione prevede la possibilità di passare da un’area all’altra; ne è riprova il fatto che la ricorrente, inquadrata in posizione B1, ha partecipato per i posti disponibili in posizione C1, senza che nessuno abbia avuto da eccepire in ordine alla sua ammissione.
Deve pertanto ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia investe una procedura concorsuale interna che può comportare (e comporta, con riferimento ai dipendenti nella posizione della ricorrente) non tanto il passaggio da una posizione all’altra nell’ambito della medesima area, quanto il passaggio da un’area (nella specie:B) a quella superiore (nella specie C). Si versa quindi nell’ipotesi prevista da Cass. n. 15403/2003.

 

6. Nel merito, la difesa dell’I.N.P.S. ha precisato che, dopo i bandi pubblicati in data 15 ottobre 1999 (in attuazione della determinazione n. P.23/340/99 in data 29 settembre 1999), a seguito della nota della Direzione generale n. 16687 in data 18 novembre 1999, sono stati pubblicati nuovi bandi sostitutivi.
Risulta che, effettivamente, la ricorrente abbia conseguito punteggi soltanto per i titoli delle categorie sub a) e b), non trovandosi nella situazione prevista dal bando sostitutivo per la categoria c).
Ciò, in consequenziale applicazione dei criteri previsti dal bando sostitutivo. Da tale circostanza discende l’inammissibilità delle censure legate alla pretesa illegittimità dei criteri di valutazione dei titoli della categoria sub c), che non possono essere messi in discussione in questa sede, poiché la formulazione delle relative previsioni era tale da risultare oggettivamente preclusiva dell’attribuzione del punteggio alla ricorrente, in quanto non rientrante nella situazione e nella qualifica considerate, e pertanto avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnata entro il termine decorrente dalla pubblicazione del bando.
Peraltro, può aggiungersi che, trattandosi di operare una selezione per la quale la partecipazione alle iniziative di formazione, addestramento e qualificazione professionale e di avvio e supporto alla riorganizzazione operativa e funzionale svolte in applicazione del C.C.N.L. 1994-1997, a norma dell’art. 46 del C.C.N.L. 1999, costituisce requisito di ammissione, rientra nella discrezionalità demandata all’ente dalle disposizioni della contrattazione collettiva e comunque non appare illogico, l’aver legato l’apprezzamento dell’ “accrescimento professionale”, in mancanza della definizione di specifici criteri e metodologie di valutazione, ad elementi convenzionali, quali la corresponsione dell’indennità legata alla sperimentazione ex art. 41 cit., ovvero il coefficiente di merito per l’erogazione del compenso incentivante conseguito in posizione B2-VI qualifica (vale a dire in quella più prossima alla posizione - C1 - da attribuire, e non nella qualifica ancora inferiore). Tanto più che detto apprezzamento concorre alla selezione con le altre due categorie di titoli, conseguibili senza un’analoga preclusione.
Nessun interesse, per quanto esposto, può vantare la ricorrente alla predeterminazione di criteri per la valutazione dei titoli sub c); sembra, peraltro, al Collegio che la formulazione del bando sostitutivo sia tale, quanto meno nella parte che richiama il coefficiente di merito suindicato, da poter essere applicata con un calcolo matematico e senza bisogno di ulteriori preventive autolimitazioni (al pari delle altre due categorie di titoli). Le risultanze documentali sembrano poi dimostrare (in assenza di ulteriori confutazioni da parte della ricorrente) il possesso dei prescritti requisiti di titolo di studio/anzianità, in capo ai controinteressati indicati dalla ricorrente.
Infine, per quanto concerne la composizione del Nucleo di valutazione, l’art. 9, comma 2, invocato, prevede la riserva di un terzo a favore delle donne “salva motivata impossibilità”. Nel caso in esame appare evidente detta impossibilità, in quanto, come precisato dalla difesa dell’I.N.P.S. (e non confutato da controparte), in base alle previsioni dell’art. 14 del C.C.N.L. Integrativo (non impugnato dalla ricorrente), due dei tre posti erano attribuiti ratione officii (al Direttore regionale ed al Direttore responsabile per le risorse umane), mentre per il terzo componente era prevista la designazione da parte del Comitato dei Direttori tra un Dirigente di area ed i possibili designandi erano tutti di sesso maschile.

 

7. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 12 maggio 2004, con l'intervento dei magistrati:

 

Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente
Avv. Annibale Ferrari Consigliere
Dott. Pierfrancesco Ungari Consigliere, estensore.

 

IL PRESIDENTE F.to Pier Giorgio Lignani

 

L’ESTENSORE F.to Pierfrancesco Ungari

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