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n. 10-2004 - © copyright

T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 18 ottobre 2004 n. 607
Pres. Lignani; Est. Ungari
Ric. Nobili c. Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ( I.N.P.S.)


Giurisdizione e competenza – concorso interno - passaggio a diversa posizione della medesima area - giurisdizione del G.A. - esclusione.

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie concernenti i concorsi per soli dipendenti interni che comportino il passaggio da una posizione all’altra, ma nell’ambito della medesima area.(1)

 

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1) Il riparto di giurisdizione in materia di concorsi interni alla luce delle recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 487/2000, proposto
da Gastone NOBILI, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Di Paolo ed elettivamente domiciliato in Perugia presso lo studio dell’avv. Antonio Coaccioli, alla Via Vincioli n. 3;

 

contro

 

l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mirella Arlotta, Stefano Dolce e Claudia Ruperto ed elettivamente domiciliato in Perugia presso l’Ufficio legale dell’Istituto, alla Via Canali n. 1;

 

e nei confronti
di Giovanni Napoletano, non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento
dei provvedimenti con cui la Direzione regionale dell’I.N.P.S. ha approvato le graduatorie relative alla selezione interna per l’accesso a quattro posti in posizione C4 – profilo attività di vigilanza ispettiva; delle “ulteriori istruzioni” impartite con nota della Direzione centrale prot. n. 814 in data 22 maggio 2000, con cui si è stabilito di subordinare l’inquadramento alla permanenza in servizio; del provvedimento di nomina del Nucleo di valutazione preposto alla selezione predetta; e, per quanto occorrer possa, del bando, ove interpretabile nel senso di imporre quale requisito di partecipazione la permanenza in servizio al momento della conclusione della selezione;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 12 maggio 2004 la relazione del dott. Pierfrancesco Ungari, uditi i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1. La controversia in esame riguarda le selezioni interne per la copertura dei posti disponibili con decorrenza 1 novembre 2001, indette con determinazione del Vice direttore generale dell’I.N.P.S. prot. P. 23/197/2002 in data 18 giugno 2002, in attuazione del C.C.N.L. Integrativo per il personale non dirigente per il quadriennio 1998-2001, sottoscritto in data 22 luglio 1999. Il ricorrente, dopo aver partecipato (da funzionario inquadrato in posizione C3) alla selezione per l’accesso alla posizione C4 (riservata ai dipendenti in possesso delle qualifiche dell’Area C), nel dicembre 1999 è stato collocato in quiescenza per limiti di età.
Impugna la graduatoria definitiva, dalla quale (in base alle istruzioni fornite dalla Direzione generale, presumibilmente, con nota prot. 814 in data 22 maggio 2000) è stato escluso proprio a causa di detto collocamento in quiescenza.

 

2. La questione della giurisdizione in materia di concorsi interni delle pubbliche amministrazioni è stata affrontata da due recenti pronuncie della Corte regolatrice.
Dapprima si è chiarito (Cass., SS.UU. 15 ottobre 2003, n. 15403) debba ritenersi che l’art. 63, comma 4 (che ha recepito l’art. 68, commi 3 e 4, del d.lgs. 29/1993, come modificato dall’art. 29 del d.lgs. 80/1998 e dall’art. 18 del d.lgs. 387/1998), quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo “le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, faccia riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore.
Poi, è stato precisato (Cass., SS.UU. 26 febbraio 2004, n. 3948 – ord.) che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie concernenti concorsi per soli dipendenti interni, che comportino il passaggio da una posizione all’altra, ma nell’ambito della medesima area.

 

3. Alla luce dell’orientamento sopra riportato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto la controversia, investendo una selezione che comporta il passaggio da una posizione all’altra, ma nell’ambito della medesima area, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 12 maggio 2004, con l'intervento dei magistrati:

 

Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente
Avv. Annibale Ferrari Consigliere
Dott. Pierfrancesco Ungari Consigliere, estensore.

 

IL PRESIDENTE
F.to Pier Giorgio Lignani

 

L’ESTENSORE
F.to Pierfrancesco Ungari


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