| T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 18 ottobre 2004 n. 607
Pres. Lignani; Est. Ungari
Ric. Nobili c. Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
( I.N.P.S.) |
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Giurisdizione e competenza – concorso interno
- passaggio a diversa posizione della medesima area - giurisdizione
del G.A. - esclusione.
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Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario
in ordine alle controversie concernenti i concorsi per soli
dipendenti interni che comportino il passaggio da una posizione
all’altra, ma nell’ambito della medesima area.(1)
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1)
Il riparto di giurisdizione in materia di concorsi interni
alla luce delle recenti pronunce delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 487/2000, proposto
da Gastone NOBILI, rappresentato e difeso dall’avv.
Maria Di Paolo ed elettivamente domiciliato in Perugia presso
lo studio dell’avv. Antonio Coaccioli, alla Via Vincioli
n. 3;
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contro
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l’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Mirella Arlotta, Stefano
Dolce e Claudia Ruperto ed elettivamente domiciliato in
Perugia presso l’Ufficio legale dell’Istituto, alla Via
Canali n. 1;
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e nei confronti
di Giovanni Napoletano, non costituito in giudizio;
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per l’annullamento
dei provvedimenti con cui la Direzione regionale dell’I.N.P.S.
ha approvato le graduatorie relative alla selezione interna
per l’accesso a quattro posti in posizione C4 – profilo
attività di vigilanza ispettiva; delle “ulteriori istruzioni”
impartite con nota della Direzione centrale prot. n. 814
in data 22 maggio 2000, con cui si è stabilito di subordinare
l’inquadramento alla permanenza in servizio; del provvedimento
di nomina del Nucleo di valutazione preposto alla selezione
predetta; e, per quanto occorrer possa, del bando, ove interpretabile
nel senso di imporre quale requisito di partecipazione la
permanenza in servizio al momento della conclusione della
selezione;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 12 maggio 2004
la relazione del dott. Pierfrancesco Ungari, uditi i difensori
delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. La controversia in esame riguarda le selezioni
interne per la copertura dei posti disponibili con decorrenza
1 novembre 2001, indette con determinazione del Vice direttore
generale dell’I.N.P.S. prot. P. 23/197/2002 in data 18 giugno
2002, in attuazione del C.C.N.L. Integrativo per il personale
non dirigente per il quadriennio 1998-2001, sottoscritto
in data 22 luglio 1999. Il ricorrente, dopo aver partecipato
(da funzionario inquadrato in posizione C3) alla selezione
per l’accesso alla posizione C4 (riservata ai dipendenti
in possesso delle qualifiche dell’Area C), nel dicembre
1999 è stato collocato in quiescenza per limiti di età.
Impugna la graduatoria definitiva, dalla quale (in base
alle istruzioni fornite dalla Direzione generale, presumibilmente,
con nota prot. 814 in data 22 maggio 2000) è stato escluso
proprio a causa di detto collocamento in quiescenza.
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2. La questione della giurisdizione in materia
di concorsi interni delle pubbliche amministrazioni è stata
affrontata da due recenti pronuncie della Corte regolatrice.
Dapprima si è chiarito (Cass., SS.UU. 15 ottobre 2003, n.
15403) debba ritenersi che l’art. 63, comma 4 (che ha recepito
l’art. 68, commi 3 e 4, del d.lgs. 29/1993, come modificato
dall’art. 29 del d.lgs. 80/1998 e dall’art. 18 del d.lgs.
387/1998), quando riserva alla giurisdizione del giudice
amministrativo “le controversie in materia di procedure
concorsuali per l’assunzione di dipendenti delle pubbliche
amministrazioni”, faccia riferimento non solo alle procedure
concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima
volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive
dirette a permettere l’accesso del personale già assunto
ad una fascia o area superiore.
Poi, è stato precisato (Cass., SS.UU. 26 febbraio 2004,
n. 3948 – ord.) che sussiste la giurisdizione del giudice
ordinario in ordine alle controversie concernenti concorsi
per soli dipendenti interni, che comportino il passaggio
da una posizione all’altra, ma nell’ambito della medesima
area.
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3. Alla luce dell’orientamento sopra riportato,
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto
di giurisdizione, in quanto la controversia, investendo
una selezione che comporta il passaggio da una posizione
all’altra, ma nell’ambito della medesima area, rientra nella
giurisdizione del giudice ordinario.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione
delle spese tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo
dichiara inammissibile.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione
ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale
che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio
del giorno 12 maggio 2004, con l'intervento dei magistrati:
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Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente
Avv. Annibale Ferrari Consigliere
Dott. Pierfrancesco Ungari Consigliere, estensore.
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IL PRESIDENTE
F.to Pier Giorgio Lignani
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L’ESTENSORE
F.to Pierfrancesco Ungari
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