| T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE II - Sentenza 11 ottobre 2004
n. 2226
Pres. Adamo, Est. Ferlisi
Ric. F.M., contro Regione Sicilia - Assessorato regionale
dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione,
Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento
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Procedimento amministrativo – espropriazione
per pubblica utilità – proroga della dichiarazione di pubblica
utilità – è un subprocedimento autonomo - obbligo di comunicazione
di avvio dell’avvio - necessità – conoscenza comunque dell’esistenza
del procedimento espropriativi - irrilevanza.
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La proroga della dichiarazione di pubblica
utilità non costituisce un atto endoprocedimentale, o comunque
una fase del procedimento espropriativo, ma un autonomo
subprocedimento, come tale implicante l’obbligo della comunicazione
all’interessato del relativo avviso, in assenza della quale
il provvedimento di proroga deve ritenersi illegittimo,
pur essendo l’interessato a conoscenza dell’esistenza e
dell’avvio del procedimento espropriativo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sicilia
Sezione II
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ha pronunziato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 5603/2003, sezione II, proposto
da FILIPPAZZO Maria, rappresentata e difesa per procura
a margine del ricorso introduttivo dall’avv. Antonino Maria
Cremona, elettivamente domiciliata in Palermo, via Mariano
Stabile 118/b, presso lo studio dell’avv. Maria Cultrera;
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CONTRO
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l’Assessorato regionale dei Beni Culturali
ed Ambientali e della Pubblica Istruzione, in persona
dell’assessore pro tempore, e la Soprintendenza ai Beni
Culturali ed Ambientali di Agrigento, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici,
in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono domiciliati ex
lege;
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PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA
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- dell’invito ad intervenire sui luoghi per
redigere il verbale di consistenza degli immobili foglio
159, particelle 87 e 206, notificato unitamente al D.A.
5308 del 19 febbraio 1999, relativo al rinnovo della dichiarazione
di pubblica utilità;
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- del D.A. 5308 del 19 febbraio 1999, notificato
il 23 luglio 2003;
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- del D.A. 5324 del 3 marzo 1994, con il
quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell’intervento
espropriativo degli immobili ubicati nella zona della Valle
dei Templi.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate;
vista l’ordinanza cautelare n. 259/2003;
vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 58/2004, eseguita
il 24 marzo 2004;
lette le memorie depositate dalle parti in vista dell’udienza
di discussione; visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Referendario Giovanni Tulumello;
Uditi, alla pubblica udienza del 7 ottobre 2004, i procuratori
delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
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FATTO
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Con ricorso notificato il 10 ottobre 2003
e depositato il successivo 20 ottobre, la signora Maria
Filippazzo ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe,
relativi all’espropriazione immobiliare di un fondo incluso
nella zona archeologica della Valle dei Templi di Agrigento,
deducendone l’illegittimità sotto diversi profili..
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In particolare, lamenta la ricorrente l’intervenuta
scadenza (alla data del 3 marzo 1999) del quinquennio di
validità ed efficacia della dichiarazione di pubblica utilità
(dichiarata con D.A. n. 5324 del 3 marzo 1994), sicché l’emissione
dell’avviso per redigere il verbale di consistenza dell’immobile,
notificato alla ricorrente il 23 luglio 2003, sarebbe tardiva,
senza che possa soccorrere sotto questo profilo il provvedimento
di proroga notificato soltanto unitamente all’avviso predetto.
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Si sono costituite in giudizio, per resistere
al ricorso, le amministrazioni intimate.
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Con ordinanza n. 259/2003, è stata accolta
la domanda cautelare proposta nel ricorso, unicamente ai
fini della fissazione dell’udienza di discussione.
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Con successiva ordinanza collegiale istruttoria
n. 58/2004, la Sezione ha disposto l’acquisizione, a cura
della Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Agrigento, tutti gli
atti del procedimento espropriativo di che trattasi, e in
particolare documentati chiarimenti in merito alla notificazione
alla parte ricorrente del decreto di proroga della dichiarazione
di pubblica utilità, intervenuto con D.A. 5308 del 19 febbraio
1999.
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L’ordinanza collegiale istruttoria è stata
eseguita in data 24 marzo 2004.
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In vista dell’udienza di discussione, entrambe
le parti hanno prodotto memorie.
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Il ricorso è stato trattenuto in decisione
all’udienza del 7 ottobre 2004.
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DIRITTO
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1. Preliminarmente all’esame analitico dei
singoli motivi di ricorso, appare necessario procedere ad
una ricostruzione dell’iter procedimentale relativo alla
vicenda per cui è causa, avuto riguardo alle risultanze
dell’ordinanza collegiale istruttoria disposta da questa
Sezione (note in data 3 novembre 2003 e 24 marzo 2004 della
Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, in atti).
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La pubblica utilità dell’intervento cui è
finalizzato il procedimento ablatorio è stata dichiarata
con D.A. n. 5324 del 3 marzo 1994, notificato all’odierna
ricorrente in data 24 maggio 1995 (con contestuale notificazione
dell’invito a presentarsi sui luoghi il successivo 19 giugno
1995 per redigere il verbale di consistenza degli immobili
espropriandi: tuttavia il verbale non fu redatto per impossibilità
per i tecnici dell’amministrazione di accedere al fondo
a causa dell’assenza delle proprietarie).
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Con D.A. n. 5308 del 19 febbraio 1999, veniva
prorogata – per un quinquennio - la dichiarazione di pubblica
utilità.
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Il suddetto decreto di proroga è stato notificato
alla odierna ricorrente in data 26 luglio 2003, unitamente
ad un nuovo invito a presentarsi sui luoghi per redigere
il verbale di consistenza (operazione che, ancora una volta,
non si è potuta compiere in assenza dei proprietari e per
l’inaccessibilità del fondo).
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Date le superiori premesse in fatto, appare
preliminare il rilievo della tardività delle censure mosse
avverso il D.A. 3 marzo 1994, n. 5324, che è stato notificato
alle odierne ricorrente il 24 maggio 1995, mentre il ricorso
in esame è stato notificato alla amministrazioni intimate
solo il 10 ottobre 2003.
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Il ricorso è dunque, per questa parte, inammissibile.
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2. Nell’ordine logico delle questioni dedotte,
va esaminato preliminarmente il motivo di ricorso afferente
la dedotta illegittimità dell’emanazione e della notificazione
del decreto di proroga della dichiarazione di pubblica utilità
del quale si deduce (v. il secondo motivo) l’illegittimità
per non essere stato comunicato alla ricorrente l’avviso
di cui all’art. 7 L. 241/90.
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Il motivo è fondato.
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Ed invero, il provvedimento di proroga dei
termini finali dei lavori e delle espropriazioni, pur essendo
un sub-procedimento che inerisce a procedimento già conosciuto
richiede la previa comunicazione dell’avviso di cui all'art.
7 L. n. 241/1990, dato che la conoscenza del procedimento
principale esime l'amministrazione dall'avviso di cui sopra
solamente qualora siano posti in essere sub procedimenti
che ordinariamente facciano parte della sequenza procedimentale;
di contro, nell’ipotesi in esame il sub procedimento di
proroga (e gli inerenti ulteriori provvedimenti ) si profilano
come eventuali e straordinari rispetto al procedimento tipico,
pur essendo ad esso accessori.
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Come osservato dal Consiglio Stato (Sez.
IV, dec. 16 marzo 2001, n. 1578) “Dopo le decisioni dell'Adunanza
Plenaria di questo Consiglio 15 settembre 1999 n. 14 e 24
gennaio 2000 n. 2, può ritenersi che l'art. 7 della legge
n. 241/1990 abbia introdotto nell'ordinamento il principio
del giusto procedimento amministrativo che si estrinseca
nel contraddittorio, indefettibile, fra l'Amministrazione
procedente e la parte destinataria della sua azione. Contraddittorio
che si connota come fase indispensabile dell'istruttoria
amministrativa la quale, in difetto, si rivela inadeguata”;
con conseguenza “... che l'avviso di avvio del procedimento
deve considerarsi atto necessario di ogni procedimento,
eccezion fatta per i casi espressamente indicati dalla legge”,
salve le sole ipotesi in cui il destinatario “... sia già
informato, come, ad esempio, allorché il procedimento consegua
ad una sua istanza o gli siano di fatto noti i suoi elementi
salienti ovvero il procedimento sia una conseguenza necessaria
di altri procedimenti o atti già noti. Da qui l’applicabilità
di siffatti principi ai provvedimenti di proroga che sono
atti terminali di sub procedimenti che, dal punto di vista
sistematico, si atteggiano quali parti del procedimento
principale (realizzazione di un'opera pubblica con le inerenti
ablazioni) già in essere e noto ai ricorrenti”.
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Sulla base di tali premesse il Consiglio
di Stato ha, quindi, ritenuto “... che la conoscenza del
procedimento principale esima l'Amministrazione dall'avviso
di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, qualora siano
posti in essere sub procedimenti che ordinariamente facciano
parte della sequenza procedimentale, come accade, ad esempio,
allorché all'accertamento di un abuso edilizio ed alla conseguente
diffida a demolire consegua l'accertamento di inottemperanza
e la correlata acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile
abusivo”. Non così nel caso di “.... sub procedimenti di
proroga (della dichiarazione di pubblica utilità; N.d.R.)
e gli inerenti decreti si profilano come eventuali e straordinari
rispetto al procedimento tipico, pur essendo ad esso accessori.
Pertanto, non può ritenersi che i ricorrenti, in quanto
a conoscenza del procedimento principale, fossero anche
informati dell'esistenza dei sub procedimenti di proroga,
e pertanto l'Amministrazione avrebbe dovuto inviar loro
l'avviso di cui al citato art. 7”. “Il tutto a maggior ragione
(prosegue il Consiglio), ove si consideri la rilevanza delle
proroghe che, procrastinando la soggezione del privato all'intervento
ablativo oltre i termini ordinari, incidono apprezzabilmente
sui diritti di proprietà e d'integrità economica costituzionalmente
garantiti”. (cfr., nello stesso senso, T.A.R. Sicilia, Palermo,
Sez. II, n. 885/2004 e Sez. I, 475/2003; Consiglio Stato,
sez. VI, n. 1768/2003, n. 5443/2002 e n. 248/2000). A meno
che l’Amministazione non indichi espressamente la sussistenza
di motivate ragioni di urgenza onde l'eventuale comunicazione
potrebbe, data “l'imminente scadenza dei termini ..., compromettere
la stessa legittimità del procedimento espropriativo” (così
in Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2001, n. 6299).
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Non rileva, pertanto, nel caso di specie,
che l’odierna ricorrente fosse fin dal 26 maggio 1995 (data
della notificazione del D.A. 5324 del 3 marzo 1994 contenente
la dichiarazione di pubblica utilità) a conoscenza dell’esistenza
del procedimento in esame, dato che, secondo quanto risulta
in atti, le stesse non ha avuto alcuna comunicazione dell’avvio
del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica
utilità; né il relativo provvedimento indica ragioni di
urgenza tali da giustificare la deroga al principio di partecipazione
di cui all’art. 7 L. n. 241/1990.
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3. In conclusione, il D.A. 5308 del 19 febbraio
1999, relativo al rinnovo della dichiarazione di pubblica
utilità non resiste al motivo di gravame sopra esaminato
ed il ricorso, ed assorbito quant’altro, dev’essere accolto
in parte con la conseguente statuizione di annullamento.
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Sussistono giusti motivi, in relazione agli
specifici profili della controversia, per compensare tra
le parti le spese e gli onorari del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,
accoglie in parte il ricorso in epigrafe, secondo quanto
specificato in motivazione e per l’effetto annulla il D.A.
n. 5308 del 19 febbraio 1999, nella stessa epigrafe indicato
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Spese compensate.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa
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Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio
del 7 ottobre 2004, con l’intervento dei signori magistrati:
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- Calogero Adamo, Presidente
- Calogero Ferlisi, Consigliere, estensore.
- Giovanni Tulumello, referendario
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NICCOLO' PECCHIOLI
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| Interesse del cittadino
alla legalità formale e tutela della pubblica amministrazione
| La
sentenza che si annota è interessante non
tanto per la novità dei principi in essa
contenuti (che invero risalgono a precedenti
pronunce, debitamente richiamate nel testo),
quanto piuttosto per il fatto di rappresentare
una situazione in cui, presumibilmente,
viene fatto un uso emulativo, e quindi deviato,
degli strumenti di tutela del privato nei
rapporti con la pubblica amministrazione.
Il riferimento è alle garanzie di partecipazione
procedimentale, che - come è noto - dopo
le pronunce dell'Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato 15 settembre 1999 n. 14 e 24 gennaio
2000 n. 2 sono assurte a fondamenti del
principio del giusto procedimento amministrativo,
il quale si estrinseca nel contraddittorio,
indefettibile, tra l'Amministrazione procedente
e il privato soggetto alla sua azione.
Il cardine dell'evoluzione interpretativa
che ha coinvolto gli articoli 7 e ss. della
legge 7 agosto 1990 n. 241 consiste nell'esplicita
qualificazione dell'avviso di avvio del
procedimento come "atto necessario di ogni
procedimento, eccezion fatta per i casi
espressamente indicati dalla legge" (Cons.
Stato, Sez. IV, 16 marzo 2001 n. 1578).
Necessità e generalizzazione della comunicazione
di avvio procedimentale sono dunque le due
condizioni, i due attributi qualificativi
del giusto procedimento, e quindi del contraddittorio
indefettibile che deve caratterizzare il
"contatto" tra pubblica amministrazione
e privato.
Ebbene: non è chi non veda l'evidente ricchezza
ed utilità di questa impostazione, che appare
decisamente incompatibile con l'immagine
autoritaria di un soggetto pubblico che
interloquisce e dispone dal proprio incrollabile
piedistallo.
Ma il caso che ci occupa è differente: qui
si tratta di un prolungato ostruzionismo
da parte dell'interessato, che ha ostacolato
la conclusione del procedimento espropriativo
nei termini previsti dalla dichiarazione
di pubblica utilità, talché si è manifestata
la necessità di una proroga, annullata dal
TAR in quanto non preceduta dalla comunicazione
di avvio del relativo sub-procedimento.
Ragionando - si badi bene - solo in termini
sostanziali (ché sulla forma non v'è spazio
per discutere, essendo innegabile l'illegittimità
dell'impugnato provvedimento per violazione
delle norme sulla partecipazione procedimentale),
si ha l'impressione che il privato qui abbia
beneficiato di un eccesso di tutela, una
sorta di overprotection, che richiama alla
memoria l'interesse "oltremodo protetto"
di cui scriveva Follieri a metà degli anni
ottanta (E. FOLLIERI, Risarcimento dei danni
per lesione di interessi legittimi, Chieti,
1984).
La questione - paradossalmente - è rilevante
sul piano giuridico non rispetto a colui
che fruisce di tale eccesso di tutela, ma
per la collettività, giacché l'annullamento
dell'atto affetto da vizio meramente formale
(come è nella presente fattispecie, ove
il rilevato difetto di comunicazione di
avvio del procedimento ha comportato che
ogni altro motivo di doglianza rimanesse
assorbito) apporta talora più danni alla
pubblica amministrazione che vantaggi al
cittadino ricorrente.
In particolare, "quando il giudice accerta
un vizio meramente formale nel provvedimento
impugnato, il giudice accerta altresì che
quello stesso atto potrà essere riadottato
dalla pubblica amministrazione depurato
da vizi che non ne intaccano la sostanza".
In tale prospettiva, "se gli effetti dell'annullamento
di un atto risultano palesemente sproporzionati
all'entità del vizio di legittimità, l'interesse
alla legalità formale da parte del cittadino
potrebbe venir soddisfatto attraverso un
equo risarcimento da liquidarsi dal giudice
amministrativo in alternativa all'annullamento
dell'atto" (F. MERUSI - G. SANVITI, L' "ingiustizia"
amministrativa in Italia, Bologna, 1986,
38-39).
Ove si segua questa lettura, sarà il giudice
a decidere se "monetizzare" l'interesse
pubblico al mantenimento del provvedimento
illegittimo.
Ne conseguirebbe, è vero, la trasformazione
del giudizio da impugnatorio a dichiarativo
della illegittimità, con conseguente assegnazione
al giudice di poteri di valutazione dell'interesse
pubblico, sconfinanti nel merito. Ma, quanto
al primo rilievo, è un portato della giurisdizione
esclusiva; quanto al secondo, si dovrà comunque
tener conto della prospettazione del merito
compiuta dall'amministrazione, che potrà
ben rappresentare l'opportunità o maggiore
conformità all'interesse pubblico della
conservazione dell'atto impugnato (per una
fattispecie parzialmente simile, in tema
di appalti nei settori esclusi, v. G. MORBIDELLI,
Verso una monetizzazione dell'interesse
pubblico (o "patteggiamento amministrativo")?
in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo,
1999 - IV, 1669 e ss., spec. 1673).
Né si dimentichi, al riguardo, che la scelta
di monetizzare lo status quo per superiori
ragioni di interesse pubblico è già presente
nell'ordinamento, sotto forma di disciplina
normativa dettata dall'art. 14, comma 2,
D.Lgs. 20 agosto 2002 n. 190, in tema di
realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di
interesse nazionale: come è noto, la norma
prevede infatti che l'annullamento dell'aggiudicazione
di prestazioni pertinenti alle infrastrutture
non determina la risoluzione del contratto
eventualmente già stipulato dai soggetti
aggiudicatori, mentre il risarcimento degli
interessi o diritti lesi avviene per equivalente,
con esclusione della reintegrazione in forma
specifica.
La valenza settoriale della richiamata disciplina
non esclude che si possa ravvisare in essa
un principio, suscettibile di essere applicato
nei casi come quello che ci occupa.
Oltretutto, a fronte di comportamenti emulativi,
l'entità del risarcimento potrebbe essere
graduata, in applicazione della regola generale
di cui all'art. 1227 cod. civ., talché questi
sarebbero debitamente sanzionati.
Potrà forse dirsi che lo spunto prospettato
in questa sede condurrebbe ad aggirare la
regola della c.d. pregiudiziale amministrativa,
giacché l'attribuzione di una siffatta tutela
risarcitoria escluderebbe il previo annullamento
dell'atto illegittimo.
Ma anche tale regola, di fondatezza non
certo granitica, sembra suscettibile di
ripensamento dopo le statuizioni di Cass.,
SS.UU., 24 settembre 2004 n. 19200. Questa
sentenza - come noto - sulla falsariga della
pronuncia delle Sezioni Unite n. 500 del
1999 ha sancito infatti la sussistenza del
diritto al risarcimento del danno quale
situazione soggettiva autonomamente esercitabile
dinanzi al giudice ordinario, a fronte della
lesione arrecata in via sostanziale ad un
interesse giuridicamente rilevante, quale
può essere, in primo luogo, l'interesse
legittimo.
Almeno nei casi come quello in esame, ove
vengono in rilievo comportamenti tendenzialmente
emulativi del cittadino, tradurre in termini
risarcitori l'interesse violato alla legalità
formale sarebbe insomma, paradossalmente,
un modo per garantire maggior tutela alla
pubblica amministrazione e quindi alla collettività.
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