| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 11 ottobre
2004 n. 5523
Pres. Riggio - Est. Giordano
Zanin (Avv.ti T. Uguccione e S. Galbiati) contro Comune
di Milano (Avv.ti M. R. Surano, A. Fraschini ed E. Ferradini)
e altro |
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1. Gara pubblica - modalità di partecipazione
- termine perentorio presentazione domanda - momento - timbro
data ufficio postale accettante – derogabilità
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2. Gara pubblica - modalità di partecipazione
- termine perentorio presentazione domanda - nel caso in
cui sono previste più modalità - data recapito ente destinatario
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1. Il principio desumibile dall'art. 2, comma
3, del D.P.R. n° 1077/1970 ('Le domande di ammissione al
concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante'), applicabile a
tutti i procedimenti amministrativi concorsuali...non può
ritenersi di portata generale, ed è comunque recessivo,
qualora, alla sua estensione, si frappongano fondate ragioni
oggettivamente rilevanti. A tale principio possono, di volta
in volta, derogare i bandi degli enti pubblici, i quali
possono prevedere espressamente che non saranno ammessi
gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire per qualsiasi
motivo dopo la scadenza del termine finale, quando tale
maggiore rigore trovi radice in giustificati motivi.
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2. La regola secondo cui l'osservanza del
termine di presentazione va verificata con riguardo alla
data di spedizione e non a quella del recapito dell'ente
destinatario trova applicazione soltanto qualora il bando
stabilisca che le domande di partecipazione devono essere
presentate a mezzo del servizio postale, con espresso divieto
di qualsiasi altra modalità.Invece quando il bando dia facoltà
agli interessati di avvalersi anche del servizio postale,
in aggiunta ad altre forme di presentazione della domanda,
il rischio del mancato recapito della domanda per fatto
dell'amministrazione postale, ricade sul mittente che ha
prescelto la modalità di trasmissione e non sul destinatario.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 5523/04 Reg.Sent.
N. 38284/03 Reg. Ric.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia
sezione 3a
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 4365/99, proposto da
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CLAUDIO ZANNIN rappresentato e difeso
dagli avv.ti Tiziano Uguccione e Stefania Galbiati, con
domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via
Lanzone 31
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contro
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COMUNE di MILANO in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita
Surano, Antonella Fraschini ed Elena Ferradini, con domicilio
eletto presso gli uffici dell’avvocatura comunale in Milano,
via della Guastalla 8
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e nei confronti di
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ANTONIETTA VALENTINO, non costituita
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per l’annullamento
a) dell’avviso in data 27 gennaio 1999, con il quale il
Comune di Milano ha stabilito le modalità di partecipazione
alle Fiere per il commercio su area pubblica per l’anno
1999;
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b) del provvedimento 20 ottobre 1999, con
il quale il Comune di Milano ha respinto la domanda di partecipazione
alla Fiera di S. Ambrogio, presentata dal ricorrente;
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c) dell’atto, non noto, con il quale è stata
respinta l’istanza di riesame della predetta domanda di
partecipazione;
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d) della graduatoria degli ammessi alla Fiera
di S. Ambrogio per lo specifico settore merceologico che
interessa il ricorrente, pubblicata il 23 novembre 1999,
nella parte in cui non assegna alcun punteggio al ricorrente
e attribuisce ad alcuni dei richiedenti un numero di presenze
superiore a quello reale;
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e) di eventuali atti, non noti, con i quali
il Comune di Milano ha stabilito di considerare presenti
alla Fiera di S. Ambrogio anche i soggetti che non vi hanno
di fatto partecipato;
di ogni altro atto conseguenziale, presupposto e connesso;
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visto il ricorso notificato in data 29 novembre
1999 e depositato in data 30 novembre 1999;
visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Milano;
viste le memorie difensive delle parti;
uditi alla pubblica udienza del 16 giugno 2004, relatore
il cons. Domenico Giordano, l’avv. Tiziano Ugoccioni per
il ricorrente e l’avv. Elena Ferradini per il Comune resistente;
visti gli atti tutti della causa;
ritenuto quanto segue in:
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FATTO
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1) Con bando di gara pubblicato in data 27
gennaio 1999, il Comune di Milano ha fissato le modalità
di partecipazione degli operatori commerciali alle fiere
su area pubblica da svolgersi nel corso del 1999, tra le
quali quella che ha tradizionalmente svolgimento nel periodo
dal 5 all’8 dicembre, denominata Fiera di S. Ambrogio.
Il bando ha previsto che la domanda di partecipazione “deve
pervenire all’Ufficio protocollo…almeno 60 (sessanta) giorni
prima dello svolgimento della fiera” (il che, con riguardo
a quella di cui trattasi, significava che il termine veniva
in scadenza al 5 ottobre 1999), con la precisazione che
le domande presentate oltre detto termine sarebbero state
escluse.
Il ricorrente inoltrava la domanda di ammissione alla manifestazione,
tramite raccomandata inviata dall’Ufficio postale di Rho
in data 2 ottobre 1999, che veniva consegnata al Comune
di Milano il 9 ottobre 1999.
In ragione di ciò, con nota 20 ottobre 1999 la domanda del
ricorrente veniva respinta, in quanto pervenuta fuori termine.
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2) Con il ricorso in epigrafe, l’interessato
ha chiesto l’annullamento, in parte qua, del bando di gara
laddove fa riferimento alla data di ricezione della domanda
anziché a quella di spedizione, nonché del conseguente atto
di esclusione; l’impugnazione investe anche la graduatoria
relativa all’assegnazione dei posteggi nella Fiera di S.
Ambrogio, nella parte in cui si attribuiscono alla controinteressata
e ad altri operatori (non meglio precisati) un numero di
presenze maggiori di quelle effettive.
A sostegno del ricorso sono esposte censure per violazione
di legge e per vari profili di eccesso di potere.
Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, replicando
alle censure dedotte e chiedendo la reiezione del ricorso
e dell’istanza di sospensione in esso contenuta.
Con ordinanza n.3169 del 1° dicembre 1999 è stata respinta
la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati.
All’udienza odierna, dopo la discussione delle parti, la
controversia veniva affidata alla decisione del Collegio.
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DIRITTO
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1) Il ricorso è infondato.
La domanda con cui il ricorrente ha chiesto di essere ammesso
a partecipare alla Fiera di cui trattasi non è stata accolta
in quanto pervenuta al protocollo comunale in data 9 ottobre
1999 e quindi oltre il termine indicato dal bando che, nel
fissare le modalità di presentazione delle domande di ammissione
al calendario fieristico, ha espressamente previsto l’esclusione
delle domande non pervenute “almeno sessanta giorni prima
dello svolgimento della fiera”.
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2) Con il primo motivo di gravame si deduce
che tale disposizione e la nota comunale, che ne ha fatto
applicazione, sarebbero illegittimi per contrasto con il
generale principio secondo cui per stabilire la tempestività
delle domande presentate a mezzo raccomandata farebbe fede
il timbro postale di spedizione impresso dall’ufficio postale
accettante. Nella censura successiva si assume che, in ogni
caso, il disguido cagionato dal servizio postale non può
essere imputato al privato, per cui è illegittimo far ricadere
sull’utente incolpevole le conseguenze negative del cattivo
funzionamento del servizio postale medesimo.
Le censure non possono essere condivise.
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3) Il principio invocato dal ricorrente è
desumibile dall’art. 2, terzo comma, del D.P.R. 28 dicembre
1970 n. 1077, che dispone testualmente: ”Le domande di ammissione
al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro
a data dell’ufficio postale accettante”.
Si tratta, ad avviso della prevalente giurisprudenza amministrativa,
di un principio generale, applicabile a tutti i procedimenti
amministrativi concorsuali, attivati anche da enti pubblici
diversi dallo Stato, avente la finalità di facilitare la
partecipazione ai concorsi stessi anche di quanti ne fossero
venuti a conoscenza solo in prossimità della scadenza del
termine (cfr, ex plurimis, CdS V 3 luglio 1996 n.817).
Tale principio, seppure tenda ad assumere sempre più ampia
applicazione nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione,
non può ancora ritenersi di portata generale (valevole cioè
in tutti i rapporti con l’amministrazione), ed è comunque
recessivo qualora, alla sua estensione, si frappongano fondate
ragioni oggettivamente rilevanti.
E’ invero riconosciuto che a tale principio possano, di
volta in volta, derogare i bandi degli enti pubblici, i
quali possono prevedere espressamente che non saranno ammessi
gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire per qualsiasi
motivo dopo la scadenza del termine finale, quando tale
maggiore rigore trovi radice in giustificati motivi (quali,
ad esempio, la necessità di avviare le operazioni concorsuali
non appena scaduto il termine di presentazione delle domande,
per l’urgenza di ricoprire determinati posti, o l’esigenza
di conoscere entro una certa data, per ragioni organizzative,
il numero totale dei partecipanti alla selezione).
Inoltre la regola secondo cui l’osservanza del termine di
presentazione va verificata con riguardo alla data della
spedizione e non a quella del recapito all’ente destinatario
trova applicazione soltanto qualora il bando stabilisca
che le domande di partecipazione devono essere presentate
a mezzo del servizio postale, con espresso divieto di qualsiasi
altra modalità (cfr. CdS. VI 18 marzo 1996 n. 467).
Invece, quando il bando dia facoltà agli interessati di
avvalersi anche del servizio postale, in aggiunta ad altre
forme di presentazione della domanda, il rischio del mancato
recapito della domanda per fatto dell’amministrazione postale
ricade sul mittente che ha prescelto la modalità di trasmissione
e non sul destinatario (trattasi di principio pacifico:cfr.,
per tutte, CdS VI 11 ottobre 1995 n. 1102; id., 3 luglio
2001 n.3688).
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4) Nel caso di specie, occorre innanzitutto
precisare che non si verte in tema di bando di un concorso
pubblico, bensì di una procedura volta a disciplinare le
modalità di partecipazione degli operatori commerciali alle
manifestazioni fieristiche cittadine al fine del rilascio
delle relative concessioni di posteggio.
Il bando, come già annotato, ha inteso derogare espressamente
al principio invocato dal ricorrente, stabilendo, al riguardo,
che la domanda di concessione del posteggio “deve pervenire
all’ufficio protocollo…almeno sessanta giorni prima dello
svolgimento della fiera” e sanzionando con l’esclusione
le domande pervenute fuori termine.
Non ostandovi alcuna norma di legge, detta previsione, all’evidenza
volta a riservare all’amministrazione comunale un congruo
intervallo per esaminare le domande degli aspiranti e formare
la relativa graduatoria, deve ritenersi affatto legittima,
in quanto espressione della potestà di autorganizzazione
e funzionale all’esigenza di pervenire alla sollecita definizione
della procedura, per consentire un ordinato svolgimento
della manifestazione fieristica.
Di ciò si trae conferma nel fatto che le varie fasi in cui
si articola la procedura in questione sono scandite, in
coerenza con il contestato termine decadenziale di presentazione
della domanda, da precisi limiti temporali entro cui provvedere;
e così, il bando prevede: la pubblicazione della graduatoria
il 30° giorno antecedente la data di inizio della fiera;
la facoltà per gli interessati di presentare reclami nei
cinque giorni successivi; l’esame dei reclami stessi entro
i susseguenti cinque giorni; la formazione e la pubblicazione
della graduatoria definitiva con le modifiche conseguenti
a detto esame e, infine, l’esperimento delle operazioni
di sorteggio degli operatori utilmente collocati in graduatoria
e l’assegnazione dei singoli posteggi.
Il che, esclude, con tutta evidenza, che possa dirsi affetta
dai vizi denunciati dal ricorrente l’impugnata disposizione
del bando in esame, relativa al termine di presentazione
delle domande.
Legittimo, di conseguenza, è anche l’impugnato provvedimento
di esclusione, che ha dato puntuale applicazione alle prescrizioni
del bando.
A tale riguardo, tenuto conto che il bando non imponeva
come modalità esclusiva di presentazione delle domande di
partecipazione quella della raccomandata mediante il servizio
postale, il rischio di ritardi o disfunzioni di detto servizio
rimangono a carico di chi ha scelto detta modalità di trasmissione
della domanda, in luogo di altre, pur consentite, forme
di presentazione.
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5) Nel terzo motivo del ricorso si censura
la graduatoria nelle parti in cui riconosce agli operatori
inseriti nella stessa un numero di presenze superiori a
quelle effettive.
La censura è inammissibile, non avendo il ricorrente interesse
a contestare le posizioni occupate da terzi in una graduatoria
dalla quale lo stesso è stato escluso.
Né l’interesse alla censura può ravvisarsi nell’esigenza
di rimuovere le presenze in eccesso, ai fini dei futuri
conteggi per l’ammissione alle prossime edizioni della medesima
manifestazione, trattandosi di situazione che non determina
l’insorgere di una lesione concreta e attuale e che potrà
eventualmente essere tutelata mediante l’impugnazione delle
graduatorie future.
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6) Da ultimo il ricorrente lamenta che la
graduatoria degli aspiranti è stata pubblicata (il 23 novembre
1993) nell’imminenza della data di svolgimento della manifestazione
(prevista con inizio dal 5 dicembre) e che il ritardo rispetto
al termine stabilito dal bando (trenta giorni prima della
data di inizio) ha leso il diritto alla difesa dei propri
interessi.
La doglianza non ha fondamento.
Anche a non voler considerare che non sussiste l’interesse
del ricorrente a denunciare il ritardo registrato nella
pubblicazione di una graduatoria che non lo comprende, va
comunque considerato che non sussiste la lamentata compressione
del diritto di difesa.
L’interessato, infatti, ha avuto immediata e tempestiva
conoscenza dell’esclusione dalla graduatoria, tanto che
ha potuto presentare in sede amministrativa istanza di riesame
della propria posizione; quanto alla tutela giurisdizionale,
questa è stata garantita in sede cautelare essendosi il
ricorrente avvalso del beneficio dell’abbreviazione dei
termini.
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7) Per tutte le considerazioni che precedono,
le censure esaminate si palesano infondate; di conseguenza
il ricorso deve essere respinto.
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la
compensazione delle spese tra le parti.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando
sul ricorso n. 4365/99 così dispone:
-respinge il ricorso in epigrafe;
-compensa le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Milano il 16 giugno 2004 in
camera di consiglio con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio - presidente
Domenico Giordano - cons.est.
Gianluca Bellucci -1° refer.
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