| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 20 ottobre 2004
n. 7433
Pres. Cavallari, Est. Capitanio
Ric. TECNO.AMBI S.r.l. (Avv. F. Calabro) c. Società Consortile
“Area Sistemi Casarano e Comuni Associati” a.r.l. (n.c.)
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1. Contratti della pubblica amministrazione
– Svolgimento della gara – Appalto di fornitura – Impresa
partecipante – Legale rappresentante e direttore tecnico
che è stato progettista dell’opera interessata – Esclusione
dalla gara.
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2. Contratti della pubblica amministrazione
- Art. 17, comma 9, l. n. 109/1994 – Disciplina e finalità
– Conseguenze – Incompatibilità di ruoli tra progettisti
ed esecutori di lavori pubblici
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1. Anche in caso di appalto per la fornitura
e gestione di una rete di monitoraggio ambientale dei campi
elettromagnetici trova applicazione l’art.17 comma 9, l.
11 febbraio 1994 n.109, sicché va esclusa dalla gara l’impresa
partecipante il cui legale rappresentante e direttore tecnico
è stato il progettista dell’opera da realizzare.
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2. L’art. 17, comma 9, della l. n. 109/1994
(cd. Merloni) , tende a prevenire il rischio di possibili
colleganze fra progettisti ed esecutori di lavori pubblici,
stabilendo fra tali soggetti un’incompatibilità di ruoli.
In particolare la norma ha la finalità di evitare che il
progettista dell’opera possa elaborare un progetto “su misura”
per un’impresa alla quale egli sia in qualche modo legato,
facilitando così tale impresa nell’aggiudicazione dell’appalto.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
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Registro Decis.: 7433/04
Registro Generale: 1651/2004
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Seconda Sezione di Lecce
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composto dai signori Magistrati: ANTONIO
CAVALLARI, Presidente; PASQUALE MASTRANTUONO, Referendario;
TOMMASO CAPITANIO, Referendario - relatore,
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1651/2004 proposto da
TECNO.AMBI. S.r.l., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Calabro,
con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR, in Lecce,
Via F. Rubichi, 23/A,
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contro
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Società Consortile “Area Sistemi Casarano
e Comuni Associati” a.r.l., in persona del legale rappresentate
p.t., non costituita;
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e nei confronti di
GECOM S.r.l., in persona del legale rappresentante
p.t., non costituita,
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per l’annullamento, previa sospensiva,
– della nota n. 103/04 del 30/6/2004, con cui la Società
consortile “Area Sistemi” ha reso noto alla ricorrente la
non ammissione alla gara per la fornitura e gestione della
rete di monitoraggio ambientale dei campi elettromagnetici;
– della determinazione del responsabile del procedimento
di gara n. 06 del 28/6/2004, con cui la ricorrente non veniva
ammessa alla gara,
– nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale
o comunque connesso con i precedenti, con espressa menzione
dei provvedimenti di aggiudicazione dell’appalto – allo
stato non conosciuti – eventualmente adottati in favore
di GECOM S.r.l.
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Visto il ricorso, i relativi allegati e tutti
gli atti di causa;
Vista la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati,
presentata unitamente al ricorso;
Vista l’ordinanza n. 997/04 del 9/9/2004, con cui è stata
disposta istruttoria;
Uditi nella Camera di Consiglio del 20/10/2004 il relatore,
Ref. Tommaso Capitanio, e l’Avv. Calabro per la ricorrente.
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Considerato che nel ricorso sono dedotti
i seguenti motivi:
– violazione e falsa applicazione del bando di gara. Violazione
dei principi di affidamento e di par condicio dei concorrenti.
Violazione della normativa in materia di appalti pubblici
di forniture. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti
e difetto di istruttoria;
– violazione e falsa applicazione del bando di gara. Violazione
delle norme sul giusto procedimento. Violazione dell’art.
21, comma 2, del D. Lgs. n. 358/92.
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Considerato che:
– la società ricorrente è stata esclusa dalla gara in epigrafe
sul presupposto che il suo legale rappresentante e direttore
tecnico (ing. Contaldi) è anche il progettista dell’opera
da realizzare, il che, a giudizio della stazione appaltante,
configura la fattispecie di esclusione di cui all’art. 17,
comma 9, della L. n. 109/94 (secondo cui “...9. Gli affidatari
di incarichi di progettazione non possono partecipare agli
appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli
eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto
la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti,
concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non
può partecipare un soggetto controllato, controllante o
collegato all'affidatario di incarichi di progettazione.
Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del
codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi
ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,
ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed
ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di
supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti...).
Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di
cui al citato art. 17 (ossia che l’ing. Contaldi abbia effettivamente
svolto attività di progettazione per conto della stazione
appaltante e non, come si afferma nel ricorso, che egli
si sia limitato a redigere una semplice relazione illustrativa
dell’opera da realizzare), il Tribunale ha disposto l’acquisizione
della documentazione che l’Amministrazione intimata ha inviato
alla Regione Puglia al fine di ottenere il finanziamento
dell’opera.
Dall’esame della documentazione depositata in giudizio,
emerge che l’ing. Contaldi ha redatto un vero e proprio
progetto, descrivendo in particolare – nella relazione tecnica
illustrativa – la struttura della rete di monitoraggio,
la tipologia delle stazioni di rilevamento, i sensori da
posizionare e vari altri dettagli tecnici.
Quindi può darsi per accertato che egli sia stato il progettista
dell’opera;
– a questo punto, però, va esaminato il motivo di ricorso
secondo cui l’art. 17 della L. n. 109/94 non può applicarsi
alla fattispecie, perché l’appalto in argomento riguarda
forniture e non lavori pubblici (tanto è vero che la gara
è stata indetta ai sensi del D. Lgs. n. 358/92) e nel bando
sono richiamate solo le clausole di esclusione previste
dal citato D. Lgs. n. 358/92 (e, a giudizio della ricorrente,
le clausole di esclusione debbono risultare chiaramente
dagli atti indittivi della gara, non potendo essere enucleate
per analogia durante lo svolgimento della gara stessa).
Al riguardo, tuttavia, si deve rilevare come taluni principi
desumibili dalla legislazione sugli appalti di lavori pubblici
siano di generale applicazione, laddove essi rispondono
ad esigenze di par condicio e trasparenza nelle procedure
ad evidenza pubblica. Fra questi principi c’è sicuramente
quello fissato dall’art. 17, comma 9, della L. Merloni,
che ha la finalità di evitare che il progettista dell’opera
possa elaborare un progetto “su misura” per un’impresa alla
quale egli sia in qualche modo legato, facilitando così
tale impresa nell’aggiudicazione dell’appalto.
La stessa esigenza si rinviene nel caso di specie, visto
che l’ing. Contaldi potrebbe aver progettato la rete di
monitoraggio tenendo conto delle potenzialità della società
che egli amministra, prevedendo, ad esempio, la posa in
opera di materiali che solo la società ricorrente commercializza
comunemente o comunque “calibrando” il progetto in vista
della possibilità di realizzarlo direttamente con la sua
società.
E’ evidente, allora, che risponde a imprescindibili esigenze
di tutela della concorrenza effettiva evitare che un’impresa
parta avvantaggiata rispetto alle altre in una procedura
ad evidenza pubblica, il che è molto probabile quando il
capitolato di gara o il progetto dell’opera o servizio o
bene da fornire siano stati redatti da un soggetto legato
ad una delle imprese partecipanti alla gara. Ovviamente,
non si vuole sostenere che nel caso di specie l’ing. Contaldi
abbia operato con l’intenzione di favorire in sede di gara
la società ricorrente, ma l’art. 17 è una norma che tende
a prevenire il rischio di possibili colleganze fra progettisti
ed esecutori di lavori pubblici, stabilendo fra tali soggetti
un’incompatibilità di ruoli iuris et de iure.
Pertanto, il ricorso è infondato e va respinto.
Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese, non essendo
costituiti i soggetti intimati.
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Sentiti i difensori delle parti costituite
circa la possibilità di definire il giudizio con sentenza
di merito in forma semplificata, ai sensi dell’art. 9 della
Legge n. 205 del 21/7/2000;
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia, Sezione II di Lecce, respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’Autorità Amministrativa.
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Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio
del 20 ottobre 2004.
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Dott. Antonio Cavallari – Presidente
Dott. Tommaso Capitanio – Estensore
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Pubblicata il 23 ottobre 2004
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