| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 11 ottobre 2004
n. 10661
Pres. Tosti, Est. Metro
Perosino M + altri (Avv. F. Francario) c. Ministero dell’Interno.
|
|
Enti locali – Comune – Sindaco – Decadenza
a seguito di condanna alla pena della reclusione non inferiore
ad un anno - Conseguenze
|
|
A mente della sentenza della Corte Costituzionale
nr.310 del 5 luglio 1991, ha carattere assolutamente speciale,
rispetto a quella prevista per le altre cariche pubbliche
elettive, la normativa che stabilisce l’incapacità legale
ad assumere (o a mantenere) la carica di Sindaco in caso
di condanna alla pena della reclusione inferiore ad un anno,
stanti le particolari caratteristiche che contraddistinguono
tale figura politica alle quali sono attribuite funzioni
propriamente attinenti alle competenze del comune quale
Ente di autonomia locale.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
SEZIONE I TER
|
| |
|
nelle persone dei signori
Luigi Tosti,PRESIDENTE
Adolfo Metro, COMPONENTE, est.; Carmelo Pellicanò,COMPONENTE,
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 2331/04 R.G.R., proposto
dal sig. Perosino Marco e Scanalino Marco,
elettivamente domiciliati in Roma, Via Savoia n. 31, presso
l’avv. Fabio Francario, che li rappresenta e difende; -
ricorrente -
|
| |
|
contro
|
| |
|
il Ministero dell’Interno, in persona
del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato; - resistente –
|
| |
|
nonché contro
|
| |
|
- Comune di Priocca, in persona del
Sindaco p.t.,;
|
| |
|
per l’annullamento
del DPR emesso il 2 febbraio 2004 che prevede lo scioglimento
del Consiglio Comunale di Priocca, nonché di ogni suo atto
preparatorio, connesso o consequenziale, con particolare
riferimento alla relazione del Ministro dell’Interno del
26 gennaio 2004 ed alle note della Prefettura di Cuneo prot.
n. 26744 del 2 dicembre 2003 e prot. 26861 del 3 dicembre
2003 che dichiarano l’avvenuta decadenza del sig. Marco
Perosino e del sig. Marco Scanalino rispettivamente dalle
cariche di Sindaco e di consigliere comunale del Comune
di Priocca;
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 13.5.2004 il relatore Cons.
Adolfo Metro, i difensori delle parti (come da apposito
verbale);
Ritenuto e considerato quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Con il gravame in esame i ricorrenti hanno
impugnato il Decreto del Presidente della Repubblica del
2 febbraio 2004, con il quale è stato disposto lo scioglimento
del Consiglio comunale di Priocca, e gli altri atti preparatori
e in particolare, le note della Prefettura di Cuneo del
2 e 3 dicembre 2003, che hanno dichiarato l’avvenuta decadenza
dei ricorrenti, ai sensi dell’articolo 58 e 59 del D.Lgs.
n. 267/00, rispettivamente, dalla carica di sindaco e di
consigliere comunale; tali effetti sanzionatori fanno seguito
alla sentenza della Corte di Cassazione n. 1253/03, passata
in giudicato il 6 ottobre 2003, che ha condannato gli stessi,
per il rilascio di una concessione edilizia non assentibile,
alla pena di anni uno ( il primo ) e di mesi 8 (il secondo
) e alla interdizione dai pubblici uffici per la durata
della pena principale, con sospensione condizionale della
pena stessa.
Avverso tali provvedimenti si sostengono i seguenti motivi
di gravame:
|
| |
|
- violazione e falsa applicazione degli artt.
3 e 10 della L. n. 241/90, in quanto le note della Prefettura
del 2 e 3 dicembre 2003, con cui si dichiara la decadenza
dei ricorrenti e si preannuncia la emanazione del Decreto
del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio
comunale, non tengono conto del fatto che agli stessi era
stata concessa la sospensione condizionale della pena;
|
| |
|
- violazione e falsa applicazione degli artt.
58 e 59 del D.Lgs. n. 267/00, degli artt. 163, 164 e 166
c.p. ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, perchè
la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art.
166 c.p. si estende anche alla pena accessoria della interdizione
temporanea dai pubblici uffici, con conseguente venir meno
dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti di decadenza
dalle cariche e di scioglimento del Consiglio comunale,
impugnati con il presente gravame.
|
| |
|
In caso diverso, si dovrebbe illegittimamente
affermare che sia intervenuta una deroga tacita ad una norma
di diritto penale, in senso sfavorevole al reo, dato che
“ la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire,
di per sé sola, motivo di impedimento per l’accesso posti
di lavoro pubblici o privati”; inoltre, una tale interpretazione
determinerebbe la illegittimità costituzionale delle citate
norme del d.Lgs. n. 267/00, con riferimento agli artt. 3
e 51 della Costituzione e al disposto della L. n. 19/90.
L’avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio, ha sostenuto
l’infondatezza del gravame.
DIRITTO
|
| |
|
Il gravame, ( a prescindere dall’accertamento
della sua tardività rispetto ai provvedimenti lesivi, costituiti
dalle note della prefettura di Cuneo del 2 e 3 dicembre
2003, delle quali i ricorrenti hanno avuto conoscenza nell’immediato,
come si evince dall’ordine del giorno dei verbali 2 e 3
del 15 gennaio 2004, la cui convocazione è stata sicuramente
loro comunicata ), deve ritenersi infondato.
La questione oggetto delle censure del presente gravame
è stata già esaminata dalla Corte costituzionale, con sentenza
n. 310 del 5 luglio 1991, riferita all’allora vigente art.
6 del d.p.r. n. 570/60, peraltro analogo, nel suo contenuto,
all’articolo 58 del D.Lgs. n.267/00, oggetto del presente
gravame.
Tale motivazione, che viene qui richiamata, travolge tutte
le censure proposte.
Al riguardo, era stata prospettata la questione di costituzionalità,
con riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., del d.p.r. n. 570/90,
che stabiliva la ineleggibilità alla carica di sindaco in
caso di condanna alla pena della reclusione non inferiore
ad un anno, per disparità di trattamento rispetto ad altre
cariche pubbliche elettive.
La questione è stata ritenuta infondata in quanto chi si
trova in siffatta condizione viene ad essere colpito da
una vera e propria incapacità a legale ad assumere (o a
mantenere) l’ufficio di sindaco, incapacità che cessa soltanto
in seguito a riabilitazione, trattandosi di una legge speciale
che si riferisce ad una carica pubblica disciplinata in
modo distinto e autonomo rispetto ai requisiti prescritti
per la eleggibilità ad altre assemblee.
La normativa concernente il sindaco è risalente nel tempo
e il suo contenuto restrittivo riproduce pressoché letteralmente
i precedenti testi legislativi, fin dal R.D. 4 febbraio
1915, n. 148.
Resta, pertanto, confermato il carattere assolutamente speciale
di tale normativa che costituisce l’eccezione alla regola
generale la cui ragione va ricercata nelle caratteristiche
particolari che contraddistinguono la carica di sindaco,
al quale sono attribuite funzioni propriamente attinenti
alle competenze del comune quale ente di autonomia locale,
ma anche ulteriori funzioni di competenza statale, nell’esercizio
delle quali agisce come ufficiale di governo, e altre attribuite
da leggi speciali, risultando, così, titolare di poteri
che incidono direttamente sullo svolgimento delle attività
e sugli interessi primari della comunità locale.
Per l’importanza, delicatezza e peculiarità dei poteri attribuiti
e delle funzioni esercitate, non può tacciarsi di irragionevolezza
la scelta operata dal legislatore di mantenere tale disciplina
particolare, nonostante sia stata effettuata una revisione
“liberalizzatrice “ in materia, tra cui la legge n. 19/90
che, con l’articolo 4, ha sostituito l’art. 166 del c.p.
Tali considerazioni portano ad affermare la non ravvisabilità
di alcuna violazione dell’art. 3 e neppure dell’art. 51
della Costituzione, posto che i requisiti in positivo o
in negativo, per la eleggibilità o per la permanenza in
carica, non possono ritenersi incostituzionali in rapporto
alle diverse cariche, allorché rispondano a motivi di pubblico
interesse e siano contenuti in limiti razionali, come nel
caso in esame.
Il carattere speciale della normativa, così come affermato
dalla Corte costituzionale, la cui motivazione si condivide,
si estende, ovviamente, anche alla pena accessoria della
interdizione dai pubblici uffici nel senso che la sua sospensione,
per effetto della sospensione condizionale dalla pena, non
opera nei confronti di chi ricopre la carica di sindaco,
la cui decadenza rende legittimo anche il successivo decreto
di scioglimento del Capo dello Stato.
L’effetto della sospensione delle pene accessorie, che discende
dalla nuova formulazione dell’art. 166, non incide invero
sugli effetti della norma speciale in tema di ineleggibilità
e decadenza degli Enti locali, in cui rileva il solo dato
della condanna, quale condizione ostativa all’assunzione
o al mantenimento della carica, indipendentemente dalle
modalità di irrogazione ed esecuzione della pena.
Lo scioglimento del consiglio comunale per decadenza del
sindaco rende irrilevante l’esame del provvedimento di decadenza
dell’altro ricorrente, consigliere comunale.
Il gravame va, pertanto, respinto, perché infondato. Si
compensano, tra le parti, le spese di onorario di giudizio
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio – Sez. 1^ ter respinge il ricorso n.2331/04, meglio
specificato in epigrafe e compensa, tra le parti, le spese
del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
|
| |
|
Cosi’ deciso in Roma, addì 13 maggio 2004,
con l’intervento dei Magistrati:
|
| |
|
Luigi TOSTI, Presidente
Adolfo METRO, Consigliere, est
Carmelo PELLICANO’,Consigliere
|
|