| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Sentenza 11 ottobre
2004 n. 10667
Pres. Guerrieri, Est. Mangia
Cavallari N. (Avv.ti P. Quarto e G.L. Nibali) c. Comune
di Roma. |
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Procedimento amministrativo – Accesso ai
documenti – Ordinanza di demolizione di opere abusive –
Differimento dell’accesso sino alla notifica dell’ordinanza
–E’ Illegittimo
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E’ illegittimo il differimento all’accesso
di un’ordinanza di demolizione sino alla notifica della
medesima basato sulla necessità, anche di ordine pubblico,
di reprimere gli abusi edilizi di particolare gravità con
procedura accelerata (tenuto conto del rischio che il proprietario
possa ostacolare l’attività repressiva una volta conosciuto
il contenuto del provvedimento). Infatti il proprietario
persegue pur sempre un interesse specifico attinente all’esercizio
del proprio ius aedificandi, non rilevando in senso contrario
il mancato rispetto delle regole edilizie-urbanistiche che
ben possono essere recuperate anche in via successiva sotto
forma di sanatoria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo regionale per
il Lazio
Sez.I Quater
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 4814/04, proposto
dalla signora CAVALLARI NADIA, rappresentata e difesa
dagli Avv.ti P. Quarto e G.L. Nibali ed elettivamente domiciliato
presso gli stessi in Roma, via F. Cavallotti, 35;
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contro
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il COMUNE DI ROMA – MUNICIPIO XVIII
- costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Comunale e presso gli Uffici della medesima domiciliato
in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
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per l’accesso
agli atti del procedimento di demolizione d’ufficio, in
conformità alle istanze n. prot. 5894 del 4.2.2004 e n.
13455 del 12.3.2004, previo annullamento della determinazione
dirigenziale n. 790 (n. prot. 15522) del 24.3.2004, con
cui si statuisce il differimento di detto accesso;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nella Camera di Consiglio del 28 giugno 2004,
il Consigliere G. De Michele, uditi gli Avvocati delle parti,
come da verbale di udienza in data odierna;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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Attraverso il ricorso in esame, notificato
il 26.4.2004, si impugnava per violazione di legge ed eccesso
di potere sotto vari profili la determinazione dirigenziale
n. 790 (n. prot. 15522) del 24.3.2004, con cui era disposto
“il differimento dell’accesso formale ed informale” ad un
provvedimento di demolizione d’ufficio per abuso edilizio
a carico della signora Nadia Cavallari, attuale ricorrente.
Quanto sopra, a seguito della enunciata “incongruenza tra
il diritto di accesso ai documenti ed il diritto di informazione
da parte del cittadino e la normativa che disciplina gli
abusi edilizi”, con esplicito riferimento ad una direttiva
del Segretariato Generale del Comune di Roma (nota n. prot.
4076 del 18.2.2004), secondo cui – per gli abusi sanzionati
ai sensi dell’art. 4 L. n. 47/85 (ora art. 27, comma 2,
D.P.R. n. 380/01) – la notifica dell’ordine di demolizione
dovrebbe avvenire contestualmente alla materiale esecuzione
dell’atto.
In tale situazione, restavano prive di concreto riscontro
due istanze di accesso ai documenti, in data 4.2.2004 e
12.3.2004, alla prima delle quali l’Amministrazione aveva
risposto confermando l’avvenuta emanazione di ordinanza
ex art. 27 D.P.R. n. 380/01, ma escludendone l’esibizione
prima della “contestuale notifica…in fase di demolizione”,
mentre in via successiva veniva emesso l’atto in questa
sede impugnato, nel quale si esprimevano, come sopra ricordato,
dubbi interpretativi e si rinviava l’accesso per un periodo
non superiore a 180 giorni, in attesa dei chiarimenti, richiesti
al già citato Segretariato Generale del Comune.
Lo stesso Comune resistente, d’altra parte, confermava la
determinazione di procedere alla demolizione in questione,
riferita ad un avvio di costruzione senza titolo (“livellamento
terreno, gettata in c.a. dei cordoli di fondazione e parziale
posa in opera della carpenteria del piano terra”) in zona
H2 di PRG. Detta demolizione – già commissionata alla Divisione
Abusivismo Edilizio dell’AMA, a tale scopo convenzionata
con l’Amministrazione comunale – non sarebbe stata ancora
eseguita in corrispondenza dei tempi necessari per ottenere
il dissequestro del manufatto da parte della competente
Procura della Repubblica, nonché per predisporre un piano
operativo, con correlate misure di sicurezza, e per ottenere
sia l’ausilio della Forza Pubblica, sia il pure indispensabile
finanziamento dell’operazione.
Sempre secondo l’Amministrazione resistente, la prassi di
notificare il provvedimento di cui trattasi contestualmente
alla relativa esecuzione si sarebbe rivelata opportuna anche
per ragioni di ordine pubblico, in previsione della possibile
resistenza – ben maggiore in caso di preavviso – dei soggetti
interessati; nel caso di specie, inoltre, la parte ricorrente
avrebbe ormai avuto “percezione sostanziale e completa della
D.D. di demolizione”, che sarebbe persino diventata inoppugnabile
per omesso tempestivo ricorso; in ogni caso, poi, in una
situazione come quella in esame sarebbe venuto meno “il
rapporto dialettico e collaborativo fra cittadino e P.A.”,
con possibilità per quest’ultima di esercitare “un potere
autoreferenziale, autodeterminato ed eseguito in solitudine”.
Premesso qunto sopra, il Collegio rileva preliminarmente
che il ricorso in esame risulta iscritto a ruolo in data
odierna come procedimento avviato, con rito camerale, ex
art. 25 L. n. 241/90 e che detta iscrizione corrisponde
al “petitum” sostanziale del ricorso stesso, mirante – attraverso
la formale impugnazione di un atto, ritenuto meramente dilatorio
– a consentire la piena esplicazione del diritto di difesa
del soggetto interessato, avverso una procedura sanzionatoria
in corso.
L’impostazione appare corretta, sotto il profilo della tutela
dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio, non potendo
discendere dall’annullamento della determinazione dirigenziale
impugnata altro risultato che quello, appunto, di ritenere
applicabile nel caso di specie la normativa sulla trasparenza
delle procedure amministrative, con riconosciuta possibilità
per la ricorrente di prendere visione degli atti che la
riguardino, senza ingiustificati temporeggiamenti da parte
degli organi, chiamati a concludere il procedimento.
Sotto il profilo da ultimo indicato, in particolare, appare
difficile negare che l’atto formalmente impugnato sia privo
di carattere provvedimentale, non contenendo alcuna statuizione
ulteriore, rispetto ad una mera dilazione dei termini per
fornire risposta alle istanze di accesso di cui si discute.
Le ragioni di tale dilazione, così come enunciate nell’atto,
possono anche ritenersi corrispondenti a ragionevoli preoccupazioni
dell’ente pubblico, chiamato a reprimere gli abusi edilizi
di particolare gravità, ovvero quelli realizzati in aree
inedificabili o di particolare pregio, con procedura accelerata,
ovvero con demolizione d’ufficio anche non preceduta da
ordine di sospensione dei lavori (cfr. in tal senso art.
27 D.P.R. n. 380/01, commi 2 e 3, in correlazione al precedente
art. 4 L. n. 47/85); la situazione sopra descritta non implica
anche, tuttavia, che debbano addirittura ritenersi inoperanti
principi di garanzia, come quelli che ispirano gli istituti
partecipativi e di accesso, posti a cardine del “giusto
procedimento” disciplinato con legge n. 241/90.
La scelta del Comune di operare, nei più gravi casi di abusivismo,
senza lasciare alcun margine agli interessati per eventuali
osservazioni ed esercizio del diritto di difesa, pertanto,
non può che essere valutata caso per caso, fermo restando
che il provvedimento demolitorio è comunque impugnabile,
anche se già eseguito, in funzione dell’interesse residuale
al risarcimento dei danni (configurabile, quest’ultimo,
solo ove l’atto sia in effetti impugnato e risulti illegittimo,
ovvero emesso in carenza dei relativi presupposti ed in
violazione dei canoni di buona amministrazione, nei termini
enunciati dalla nota sentenza della Corte di Cassazione
a sezioni Unite n. 500/1999, seguita sul punto dalla giurisprudenza
anche amministrativa in via di consolidazione).
Quanto alla legittimità della procedura, nella fattispecie
adottata dall’Amministrazione (circa la necessità, o meno,
di previa comunicazione di avvio del procedimento, nonché
in ordine all’esperibilità o meno della particolare procedura,
di cui al citato art. 27 D.P.R. n. 380/01, per abusi edilizi
realizzati in un’in area classificata H2), poi, le contestazioni
prospettate nell’odierno ricorso non possono che trovare
spazio nel giudizio di merito, che venisse successivamente
instaurato avverso il provvedimento demolitorio (giudizio
che non può ritenersi tardivo, prima che siano decorsi i
prescritti termini decadenziali, decorrenti dalla notifica
o dalla piena conoscenza dell’atto: una conoscenza, quella
richiesta ai fini in questione, che non può farsi coincidere
– come rappresentato dall’Amministrazione – con la mera
notizia della avvenuta formazione dell’atto stesso, quando
il testo e la motivazione del provvedimento restino, come
nel caso di specie, ignoti al destinatario).
Nei termini sopra specificati, il Collegio ritiene che il
ricorso debba essere accolto, in presenza dei presupposti
sia soggettivi che oggettivi per il richiesto accesso ai
documenti.
Circa l’oggetto della richiesta, infatti, va sottolineato
che l’art. 22 della legge n. 241/90 definisce “documento
amministrativo” – ai fini del diritto di accesso –“ogni
rappresentazione... del contenuto di atti, anche interni,
formati dalle pubbliche amministrazioni, o comunque utilizzati
ai fini dell’attività amministrativa”.
La ricorrente, inoltre, persegue un interesse specifico
attinente all’esercizio del proprio ius aedificandi, benché
esercitato senza il rispetto delle regole al riguardo dettate,
essendo il rispetto di tali regole, in linea di principio,
recuperabile anche in via successiva, sotto forma di sanatoria
(sanatoria che può risultare, conclusivamente, anche negata,
ma sempre con atto motivato e suscettibile di impugnazione);
detto interesse non può dunque non essere ritenuto meritevole
di protezione, in quanto “personale e concreto”, ai sensi
dell’art. 1 D.P.R. 27.6.92, n. 352 (regolamento attuativo
della legge n. 241/90), senza che risulti ostativa – ai
fini della tutela richiesta - la possibilità di ottenere
anche in sede giurisdizionale ordinaria i documenti, ritenuti
utili per documentare il fondamento di pretese deducibili
in giudizio (cfr. in tal senso Cons. St. ,Sez. VI, 16.6.1994,
n. 1015 e 10.8.1994, n. 1299; IV, 11.1.1994, n. 21).
Per le ragioni esposte, in conclusione, si ritiene che il
ricorso possa essere accolto, con conseguente riconoscimento
del diritto di accesso di cui trattasi; quanto alle spese
giudiziali, tuttavia, si ritiene equo disporne la compensazione,
tenuto conto della complessità, anche in via di fatto, della
situazione affrontata dal Comune, in un quadro normativo
costantemente in evoluzione ed in presenza di un rilevante
interesse pubblico alla tutela del territorio, compromesso
dagli interventi edilizi abusivi, con particolare riguardo
alle aree vincolate.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
il Lazio, (Sez. II Quater) ACCOGLIE il ricorso n. 4814/04,
indicato in epigrafe e, per l’effetto, ORDINA al Comune
di Roma l’esibizione dei documenti di cui in narrativa,
nei modi di cui all’art. 25 L. 7 agosto 1990, n. 241; COMPENSA
le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 28 giugno 2004 con l’intervento dei magistrati:
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Presidente Pio Guerrieri
Consigliere est. Gabriella De Michele
Referendario Antonella Mangia
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