| T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - Sentenza 25 ottobre 2004 n. 1981
Pres. Mezzacapo, Est. Maiello
Technital S.p.A. (Avv.ti F. Mirigliani, G. e G.Pellegrino)
c. Amministrazione provinciale di Crotone (Avv.ti R. Medici
e N. Paoletti), Progin S.p.A. (Avv.ti G. Iannello e A. Clarizia),
Hydroarch Capogruppo A.t.i., C.S.S.T S.p.A., Risi S.r.l.,
Nigro (Avv.ti G. Iannello e A. Clarizia) |
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1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Requisiti di partecipazione – Previsione della lex specialis
in tema di presentazione delle referenze bancarie – Oggetto
– Onere di presentazione in capo alla sola impresa capogruppo
nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese – Estensione
della previsione anche al raggruppamento costituendo – Ragioni
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2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Criteri di articolazione dell’offerta – Previsioni analitiche
nella lex specialis – Interpretazione, con effetto modificativo,
da parte della stazione appaltante, in sede di valutazione
delle giustificazioni presentate – È illegittima – Ragioni
– Viola la par condicio tra i concorrenti
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1. In tema di gare d’appalto, la lex specialis
che circoscriva, per i soli r.t.i., l’onere di presentazione
delle referenze bancarie alla sola impresa capogruppo del
raggruppamento temporaneo, non esclude da tale deroga la
categoria del raggruppamento costituendo, cui deve riconnettersi
come evenienza possibile la valutazione cumulativa dei requisiti
tecnico organizzativi ed economici; ciò in quanto viene
in rilievo la ragion d’essere di ogni figura di raggruppamento,
costituito e costituendo, che è proprio quella di offrire
uno strumento per consentire la partecipazione alle gare
di imprese che, singolarmente considerate, non potrebbero
esservi ammesse.
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2. In materia di criteri di articolazione
delle offerte, la reintepretazione, con effetto modificativo,
da parte della stazione appaltante in sede di valutazione
delle giustificazioni presentate dalle concorrenti, della
regola della lex specialis che prescrive l’intangibilità
di alcune prestazioni, nel senso di ammetterne il ribasso
in sede di offerta quando vi sia comunque copertura del
compenso inderogabile ex lege, viola il principio della
par condicio nella competizione tra le imprese partecipanti
alla gara. Infatti tale regola ha la funzione di circoscrivere
in maniera analitica l’ambito della competizione all’interno
del quale si deve svolgere la valutazione comparativa; pertanto
un’interpretazione successiva diversa da parte della stazione
appaltante comporta la violazione dell’affidamento in ordine
al rispetto delle regole di gara.
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