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n. 10-2004 - © copyright

T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - Sentenza 25 ottobre 2004 n. 1981
Pres. Mezzacapo, Est. Maiello
Technital S.p.A. (Avv.ti F. Mirigliani, G. e G.Pellegrino) c. Amministrazione provinciale di Crotone (Avv.ti R. Medici e N. Paoletti), Progin S.p.A. (Avv.ti G. Iannello e A. Clarizia), Hydroarch Capogruppo A.t.i., C.S.S.T S.p.A., Risi S.r.l., Nigro (Avv.ti G. Iannello e A. Clarizia)


1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Requisiti di partecipazione – Previsione della lex specialis in tema di presentazione delle referenze bancarie – Oggetto – Onere di presentazione in capo alla sola impresa capogruppo nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese – Estensione della previsione anche al raggruppamento costituendo – Ragioni

 

2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Criteri di articolazione dell’offerta – Previsioni analitiche nella lex specialis – Interpretazione, con effetto modificativo, da parte della stazione appaltante, in sede di valutazione delle giustificazioni presentate – È illegittima – Ragioni – Viola la par condicio tra i concorrenti

1. In tema di gare d’appalto, la lex specialis che circoscriva, per i soli r.t.i., l’onere di presentazione delle referenze bancarie alla sola impresa capogruppo del raggruppamento temporaneo, non esclude da tale deroga la categoria del raggruppamento costituendo, cui deve riconnettersi come evenienza possibile la valutazione cumulativa dei requisiti tecnico organizzativi ed economici; ciò in quanto viene in rilievo la ragion d’essere di ogni figura di raggruppamento, costituito e costituendo, che è proprio quella di offrire uno strumento per consentire la partecipazione alle gare di imprese che, singolarmente considerate, non potrebbero esservi ammesse.

 

2. In materia di criteri di articolazione delle offerte, la reintepretazione, con effetto modificativo, da parte della stazione appaltante in sede di valutazione delle giustificazioni presentate dalle concorrenti, della regola della lex specialis che prescrive l’intangibilità di alcune prestazioni, nel senso di ammetterne il ribasso in sede di offerta quando vi sia comunque copertura del compenso inderogabile ex lege, viola il principio della par condicio nella competizione tra le imprese partecipanti alla gara. Infatti tale regola ha la funzione di circoscrivere in maniera analitica l’ambito della competizione all’interno del quale si deve svolgere la valutazione comparativa; pertanto un’interpretazione successiva diversa da parte della stazione appaltante comporta la violazione dell’affidamento in ordine al rispetto delle regole di gara.


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