| T.A.R. VENETO - SEZIONE III - Sentenza 15 ottobre 2004 n. 3730
Italo Franco - Presidente; Mauro Springolo - Relatore |
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Ambiente e territorio - Inquinamento acustico
- Ordinanza sindacale - Presupposti meramente soggettivi
- Illegittimità - Presupposti oggettivi
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E’ illegittima l'ordinanza sindacale che,
nell’intento di ridurre il rumore proveniente dall’esercizio
di un’attività commerciale, determina le modalità di parcheggio
degli automezzi, lo spostamento della piazzola di carico
e scarico, l'asfaltatura dell'intero piazzale, qualora essa
si basi su sensazioni meramente soggettive, quali possono
essere le generiche lamentele del vicinato. Queste non possono
costituire il presupposto per l'adozione di provvedimenti
atti ad intervenire sulle modalità di svolgimento di un'attività
economicamente rilevante e determinarne una limitazione,
con rilevanti riflessi economici sul soggetto che tale attività
economica svolge. L’ordinanza, invece, deve avere come presupposto
un dato oggettivo, costituito dal superamento di determinate
soglie di rumorosità, cui si ricollega il pregiudizio alla
salute.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
terza sezione
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costituito da: Italo Franco - Presidente,
f.f.; Mauro Springolo - Consigliere, relatore; Riccardo
Savoia - Consigliere ha pronunziato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1783/1991, proposto dalla
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ditta Autotraporti Nardo s.n.c., in
persona del legale rappresentante, rappresentata difesa
dall'avv. Silvia Benacchio, domiciliata ex lege presso la
Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 del R.D. 26/6/1924
n. 1054;
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contro
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il Comune di Padova, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando
Sichel, Carlo De Simoni, Chiara Laverda, Paolo Rossini e
Alessandra Montobbio, elettivamete domiciliati presso la
Segreteria di questo T.A.R.
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per l'annullamento
dell'ordinanza sindacale n. prot. 2885/44/1 del 15.4.1991,
che ha fissato le modalità di parcheggio degli automezzi
e lo spostamento dell'attuale piazzola di carico e scarico
nonché l'asfaltatura dell'intero piazzale;
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visto il ricorso notificato il 29 giugno
1991 e depositato presso la Segreteria il successivo 11
luglio 1991, con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova,
viste le memorie depositate in atti dalle parti;
visti gli atti tutti della causa;
uditi all'udienza pubblica del 16 aprile 2003 (relatore
il consigliere Springolo) l’avv.to Silvia Benacchio per
la parte ricorrente, e l’avv.to Montobbio in sostituzione
di Laverda per il Comune di Padova;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Come esposto in ricorso, la ricorrente svolge
la propria attività in Padova fin dal 1970.
A seguito delle lamentele dei vicini, che avevano denunciato
un'attività genericamente definita come rumorosa, il Comune
di Padova ha adottato l'atto impugnato, con il quale sono
state fissate le modalità di parcheggio degli automezzi
nonché ordinato lo spostamento dell'attuale piazzola di
carico e scarico e l'asfaltatura dell'intero piazzale.
Nei confronti del predetto provvedimento la ricorrente deduce:
1) eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto
di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta,
sviamento: il provvedimento impugnato, dopo aver rilevato
che non sono stati rilevati livelli di rumorosità superiori
alla norma, adotta le contestate misure sul presupposto
di un disturbo non meglio specificato e dunque esclusivamente
riconnesso a criteri meramente soggettivi, relativi al soggetto
che lo patirebbe.
Si è costituito in giudizio il Comune di Padova che ha controdedotto
sul merito.
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DIRITTO
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Il ricorso merita di essere accolto in quanto
risultano fondati diversi dei profili di illegittimità dedotti
con l'unico, articolato motivo di gravame.
Innanzitutto va osservato che nel provvedimento impugnato,
fin dalle sue premesse argomentative, si sottolinea come,
malgrado i numerosi rilievi effettuati, non risultino superati
i limiti di rumorosità atti a definire come dannosa alla
salute l'attività svolta dalla ditta ricorrente.
Invero tutte le misure adottate sono finalizzate a limitare
gli eventuali disturbi che un'attività quale quella svolta
dalla ditta Nardo’ può in effetti arrecare al vicinato.
In assenza peraltro di rilevati superamenti della soglia
cui viene ricollegata un pregiudizio per la salute, l'attività
definita disturbante finisce per rientrare in quelle che
sono sensazioni meramente soggettive, le quali, all'evidenza,
non possono peraltro costituire il presupposto per l'adozione
di provvedimenti atti ad intervenire sulle modalità di svolgimento
di un'attività economicamente rilevante e determinare una
limitazione, con rilevanti riflessi economici, del soggetto
che tale attività economica svolge.
Fermo restando, dunque, che l'atto impugnato non può essere
inteso come mero invito nei confronti del suo destinatario,
bensì riveste tutti i connotati dell'ordine amministrativo,
con ogni conseguenza in relazione all'obbligo per il privato
di sottostarvi, rileva il Collegio che non possono ravvisarsi
in ordine ad esso i presupposti che lo potrebbero legittimamente
supportare.
Invero, solo in presenza della necessità di una tutela della
salute può ravvisarsi il corrispondente potere di limitare
l'attività legittimamente svolta dal privato.
Il Comune di Padova nelle proprie difese tiene a sottolineare
come il provvedimento in questione non possa configurarsi
come mero riflesso delle doglianze esposte dal vicinato;
peraltro, non può non rilevare il Collegio che la mancanza
di un elemento oggettivo (il superamento di determinate
soglie di rumorosità) atto a concretizzare il disturbo così
come soggettivamente rilevato in un danno autonomamente
verificabile finisce per togliere al relativo provvedimento
il suo presupposto idoneo a renderlo legittimamente capace
di incidere sulla sfera del privato destinatario.
Naturalmente l'insussistenza di idonei presupposti si riverbera
altresì sugli ulteriormente denunciati profili di difetto
di motivazione e illogicità e contraddittorietà della stessa.
Tali profili di illegittimità investono, oltre che l'ordine
principale emanato dal Sindaco ed afferente allo svolgimento
dell'attività, anche quelli relativi all'asfaltatura del
piazzale e lo spostamento della piazzola di carico e scarico
in ordine ai quali non sono ravvisabili autonome argomentazioni
che ne giustifichino l'adozione.
Conclusivamente il ricorso va accolto in quanto fondati
risultano i profili di illegittimità con esso dedotti.
Sussistono altresì sufficienti ragioni per porre a carico
del Comune resistente le spese e gli onorari relativi al
giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe lo ACCOGLIE e, per l'effetto, annulla
il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Padova al pagamento delle spese e
degli onorari del giudizio che liquida in complessivi €.
2.000,00 (euro due mila/00);
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Venezia, in camera di consiglio
il 16 aprile 2003.
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