| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 11 ottobre
2004 n. 5526
Pres. Riggio, Est. Giordano
Francesco Redemagni (Avv. F. Rossetto) v. Ministero dell’Interno
e Prefettura di Como (Avv. Stato) |
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1. Autorizzazioni e concessioni - Autorizzazioni
di polizia – Detenzione di porto d’armi – Natura – E’ interesse
legittimo - Conseguenze
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2. Autorizzazioni e concessioni - Autorizzazioni
di polizia – Porto d’armi – Rifiuto di autorizzazione –
Presupposti
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3. Autorizzazioni e concessioni - Autorizzazioni
di polizia – Porto d’armi – Rilascio dell’autorizzazione
– Presupposti - Dimostrato bisogno – Sussistenza - Condizioni
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1. La facoltà di detenere armi non corrisponde
ad un diritto il cui affievolimento debba essere assistito
da garanzie di particolare ampiezza, ma ad un interesse
da reputarsi senz’altro cedevole a fronte del ragionevole
sospetto dell’abuso della facoltà medesima, nonché recessivo
rispetto all’esigenza di evitare rischi di sorta per l’incolumità
pubblica e per la tranquilla convivenza della collettività.
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2. L’autorità di pubblica sicurezza può legittimamente
rifiutare l’autorizzazione al porto d’armi, salvo l’obbligo
di motivare le proprie determinazioni, in presenza di segni
di pericolosità o anche di indizi di inaffidabilità tali
da giustificare un giudizio prognostico circa la possibilità
di abuso delle armi.
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3. Il rilascio della licenza del porto d’armi
implica la sussistenza del presupposto oggettivo del dimostrato
bisogno di portare armi e di quello soggettivo concernente
l’onorabilità del soggetto richiedente. In merito al requisito
del “dimostrato bisogno”, è da escludere la possibilità
di considerarlo sussistente ogni qual volta l’esigenza rappresentata
a fondamento della richiesta risulti intrinsecamente astratta
in quanto comune ad una categoria indefinita di soggetti;
al contrario, tale presupposto deve denotare una concreta
ed individuale esposizione dell’istante al pericolo di diventare
vittima di attenzioni criminose.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia
sezione III
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 6101/97, proposto da
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Francesco REDEMAGNI rappresentato
e difeso dall’avv. Fiorella Rossetto, con domicilio eletto
presso lo studio della stessa in Milano, piazzetta Guastalla
10
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contro
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MINISTERO dell’INTERNO e PREFETTURA di
COMO in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocatura distrettuale
dello Stato, con domicilio presso i suoi uffici in Milano
via Freguglia 1
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per l’annullamento
- del decreto n.640/97/secondo settore/PA del 7 ottobre
1997, con il quale il Prefetto di Como ha rigettato l’istanza
presentata dal ricorrente intesa ad ottenere il rinnovo
del porto d’armi per difesa personale;
- di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguente;
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visto il ricorso notificato in data 17 dicembre
1997 e depositato il 28 dicembre 1997;
visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva
del Ministero dell’Interno;
udito alla pubblica udienza del 7 ottobre 2004, relatore
il cons. Domenico Giordano, l’avv. dello Stato Mario Capolupo
per l’amministrazione resistente;
visti gli atti tutti della causa;
ritenuto quanto segue in:
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FATTO e DIRITTO
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1) Il ricorrente ha presentato, in data 29
luglio 1997, domanda di rinnovo del permesso di porto d’armi,
motivando la richiesta con la necessità di “viaggiare con
forti somme di denaro e preziosi metalli” in ragione della
propria attività di odontoiatra e rappresentando di aver
già subito (nel 1983) una rapina a mano armata e ripetuti
furti nella propria abitazione.
L’istanza è stata respinta con provvedimento in data 7 ottobre
1997, avverso il quale l’interessato ha proposto il ricorso
in epigrafe.
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2) Con ordinanza n.478 del 12 febbraio 1998
la Sezione ha accolto la domanda cautelare presentata con
il ricorso.
La difesa erariale ha depositato memoria difensiva, con
la quale deduce il difetto di legittimazione passiva della
Prefettura di Como e insiste per la reiezione del gravame.
All’udienza odierna il ricorso veniva spedito in decisione.
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3) Il ricorso si dirige avvero il provvedimento
con il quale il Prefetto di Como ha negato al ricorrente
il richiesto rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa
personale, in ragione della ritenuta insussistenza delle
condizioni oggettive di bisogno per la concessione della
licenza in questione.
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4) Va preliminarmente esaminata l’eccezione
sollevata dall’Avvocatura dello Stato, con la quale, sulla
premessa che le Prefetture hanno natura di organizzazioni
periferiche del Ministero dell’Interno, si sostiene la carenza
di legittimazione passiva in capo al Prefetto di Como, dovendosi
identificare nel Ministro in carica l’unico soggetto legittimato
a resistere in giudizio.
In proposito il collegio osserva che il provvedimento impugnato
è stato adottato dal Prefetto nell’esercizio di una competenza
funzionale ad esso attribuita dalla legge e, in ogni caso,
che il ricorso è stato comunque notificato anche al Ministero,
in persona del Ministro in carica.
L’eccezione proposta deve essere respinta, in quanto totalmente
inidonea a determinare qualsiasi effetto sul giudizio.
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5) Nel merito il Collegio ritiene il ricorso
fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.
Gli artt.42 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza definiscono i requisiti soggettivi e i presupposti
per il rilascio della licenza di porto d’armi, i quali consistono
innanzitutto nel “dimostrato bisogno” del soggetto richiedente
e nel possesso del requisito dell’onorabilità, connesso
al fatto di non aver riportato determinate condanne penali,
nonché negli ulteriori caratteri della buona condotta e
dell’affidabilità del richiedente circa il non abuso delle
armi.
Per poter conseguire la licenza del porto d’armi è quindi
necessario, oltre al presupposto del dimostrato bisogno,
che il soggetto non versi in una delle circostanze espressamente
indicate dalla legge come ostative, ovvero non sia considerato
dall’amministrazione capace di abusare delle armi o persona
non di buona condotta.
Come si evince dal contenuto dell’art.43, ultimo comma,
la legge riconosce all’amministrazione il potere di negare
il rilascio del titolo di polizia sulla scorta di apprezzamenti
ampiamente discrezionali, che sono soggetti al sindacato
di legittimità per i soli profili di illogicità ed incoerenza
manifesta, di difetto dei presupposti, ovvero per assoluto
difetto di motivazione.
Al riguardo questo Tribunale ha già avuto occasione di considerare
che la facoltà di detenere le armi non corrisponde ad un
diritto il cui affievolimento debba essere assistito da
garanzie di particolare ampiezza; il nostro ordinamento
in materia di pubblica sicurezza rimane infatti ispirato
alla concezione monopolistica dello Stato e il carattere
fortemente vincolistico della legislazione sulle armi rivela
la tendenza ad escludere ogni favore all’impiego dei mezzi
di autotutela dei singoli.
Da ciò discende che la facoltà di detenere armi corrisponde
ad un interesse che è reputato senz’altro cedevole a fronte
del ragionevole sospetto dell’abuso della facoltà medesima
ed il cui soddisfacimento recede al cospetto dell’esigenza
di evitare rischi di sorta per l’incolumità pubblica e per
la tranquilla convivenza della collettività.
Ciò porta a ritenere che, qualora la condotta o le relazioni
dell’interessato presentino segni di pericolosità o anche
indizi di inaffidabilità tali da giustificare un giudizio
prognostico circa la possibilità di abuso delle armi, l’autorità
di P.S. possa legittimamente rifiutare l’autorizzazione
al porto d’armi, salvo l’obbligo di motivare le proprie
determinazioni.
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5) Quanto al “dimostrato bisogno” di portare
armi, va osservato che detto requisito costituisce indice
della volontà del legislatore di vincolare l’esercizio del
potere in discorso a dati fattuali specifici, atti a manifestare
la necessaria strumentalità del porto di armi al soddisfacimento
di concrete esigenze di difesa della persona o del patrimonio.
Ciò porta ad escludere che detto requisito possa considerarsi
sussistente quando l’esigenza rappresentata a fondamento
della domanda di rilascio o di rinnovo della licenza, per
essere comune ad una categoria indefinita di soggetti (identificata
ad esempio in base all’attività esercitata), si caratterizzi
per la sua intrinseca astrattezza.
Ed invero, il tendenziale monopolio pubblico nell’uso degli
strumenti di difesa e la necessità di evitare la diffusione
delle armi nell’ambito della collettività, in quanto fonte
potenziale di minaccia per la salvaguardia dell’ordine pubblico,
portano a ritenere che il concetto di “dimostrato bisogno”
debba identificare non qualunque condizione della persona
suscettibile di renderla oggetto di possibile aggressione,
ma debba invece denotare un concreto ed individuale pericolo
di poter divenire vittima di attenzioni criminose, perché
possa ipotizzarsi, in capo al richiedente la licenza o il
suo rinnovo, una concreta e legittima aspettativa all’ottenimento
del provvedimento favorevole.
Nel caso di specie, come emerge dal parere favorevole reso
sulla domanda di rinnovo del porto d’armi dal Comandante
della Compagnia dei Carabinieri di Cantù, il ricorrente
è stato vittima di una rapina a mano armata con sequestro
di persona nella propria abitazione e ha denunciato in tre
occasioni di aver subito tentativi di furti da parte di
ignoti che hanno danneggiato le vetrate e forzato le tapparelle
per introdursi nel domicilio dell’interessato.
La realizzazione di tali fatti delittuosi, concretatisi
in atti di violenza, vandalismo, e furto, rende manifesta
l’esigenza di dotazione di armi a protezione dai probabili
eventi lesivi futuri indirizzati ai danni dell’interessato;
detta situazione di concreta e specifica esposizione a pericolo
risulta quindi sufficiente ai fini giustificativi del “dimostrato
bisogno”.
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6) In conclusione il ricorso deve quindi
essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento
impugnato.
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la
compensazione delle spese tra le parti.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando
sul ricorso n. 6101/97 così dispone:
- accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla
il provvedimento impugnato;
- compensa le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Milano il 7 ottobre 2004 in
camera di consiglio con l'intervento dei magistrati:
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Italo Riggio - presidente
Domenico Giordano - cons. est.
Gianluca Bellucci - 1° ref.
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CHIARA COMMIS
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| Nota a T.A.R. LOMBARDIA
- MILANO - SEZ. III - Sentenza 11 ottobre 2004, n. 5526
| Con
la sentenza in commento, il T.A.R. per la Lombardia,
accogliendo il ricorso dell’interessato, ha disposto
l’annullamento di un provvedimento di diniego relativo
ad un’istanza concernente il rinnovo della licenza
del porto d’armi per la difesa personale. Tale pronuncia
risulta ascrivibile al filone giurisprudenziale
volto a qualificare la facoltà di detenzione delle
armi non in termini di diritto, bensì di interesse
destinato a cedere d’innanzi alla preminente esigenza
di evitare qualsivoglia rischio per l’incolumità
pubblica (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 13
novembre 2003, n. 13579). Detta facoltà è normativamente
subordinata ad un giudizio discrezionale dell’amministrazione
di pubblica sicurezza sindacabile, in quanto tale,
solo sotto il profilo dell’illogicità e manifesta
incoerenza, ovvero per difetto dei presupposti espressamente
indicati dalla legge ( T.A.R. Calabria, Catanzaro,
sez. I, 4 marzo 2002, n. 492). Con tale pronuncia,
il T.A.R. lombardo è intervenuto a confermare che
i provvedimenti di rigetto o revoca delle autorizzazioni
di polizia, in ragione del loro carattere preventivo
rispetto a fatti lesivi della sicurezza della collettività,
non devono necessariamente basarsi su un oggettivo
ed acclarato abuso, essendo sufficiente un giudizio
di tipo prognostico (T.A.R. Campania, Napoli, sez.
III, 4 settembre 2003, n. 11324). La sentenza in
commento risulta focalizzata, in particolare, sul
requisito oggettivo del “dimostrato bisogno” in
merito al quale provvede a specificare le condizioni
concrete in cui esso deve identificarsi; a tal proposito,
il Collegio milanese ha precisato la necessità di
ancorare il giudizio di sussistenza di tale presupposto
all’accertamento di una situazione di pericolo resa
manifesta da fatti delittuosi realizzati a danno
del soggetto istante, tale da far sorgere l’esigenza
di dotazione di armi a tutela dell’incolumità dell’interessato
da ulteriori, possibili, eventi criminosi. |
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