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T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 11 ottobre 2004 n. 5526
Pres. Riggio, Est. Giordano
Francesco Redemagni (Avv. F. Rossetto) v. Ministero dell’Interno e Prefettura di Como (Avv. Stato)


1. Autorizzazioni e concessioni - Autorizzazioni di polizia – Detenzione di porto d’armi – Natura – E’ interesse legittimo - Conseguenze

 

2. Autorizzazioni e concessioni - Autorizzazioni di polizia – Porto d’armi – Rifiuto di autorizzazione – Presupposti

 

3. Autorizzazioni e concessioni - Autorizzazioni di polizia – Porto d’armi – Rilascio dell’autorizzazione – Presupposti - Dimostrato bisogno – Sussistenza - Condizioni

1. La facoltà di detenere armi non corrisponde ad un diritto il cui affievolimento debba essere assistito da garanzie di particolare ampiezza, ma ad un interesse da reputarsi senz’altro cedevole a fronte del ragionevole sospetto dell’abuso della facoltà medesima, nonché recessivo rispetto all’esigenza di evitare rischi di sorta per l’incolumità pubblica e per la tranquilla convivenza della collettività.

 

2. L’autorità di pubblica sicurezza può legittimamente rifiutare l’autorizzazione al porto d’armi, salvo l’obbligo di motivare le proprie determinazioni, in presenza di segni di pericolosità o anche di indizi di inaffidabilità tali da giustificare un giudizio prognostico circa la possibilità di abuso delle armi.

 

3. Il rilascio della licenza del porto d’armi implica la sussistenza del presupposto oggettivo del dimostrato bisogno di portare armi e di quello soggettivo concernente l’onorabilità del soggetto richiedente. In merito al requisito del “dimostrato bisogno”, è da escludere la possibilità di considerarlo sussistente ogni qual volta l’esigenza rappresentata a fondamento della richiesta risulti intrinsecamente astratta in quanto comune ad una categoria indefinita di soggetti; al contrario, tale presupposto deve denotare una concreta ed individuale esposizione dell’istante al pericolo di diventare vittima di attenzioni criminose.

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione III

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 6101/97, proposto da

 

Francesco REDEMAGNI rappresentato e difeso dall’avv. Fiorella Rossetto, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Milano, piazzetta Guastalla 10

 

contro

 

MINISTERO dell’INTERNO e PREFETTURA di COMO in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio presso i suoi uffici in Milano via Freguglia 1

 

per l’annullamento
- del decreto n.640/97/secondo settore/PA del 7 ottobre 1997, con il quale il Prefetto di Como ha rigettato l’istanza presentata dal ricorrente intesa ad ottenere il rinnovo del porto d’armi per difesa personale;
- di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguente;

 

visto il ricorso notificato in data 17 dicembre 1997 e depositato il 28 dicembre 1997;
visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero dell’Interno;
udito alla pubblica udienza del 7 ottobre 2004, relatore il cons. Domenico Giordano, l’avv. dello Stato Mario Capolupo per l’amministrazione resistente;
visti gli atti tutti della causa;
ritenuto quanto segue in:

 

FATTO e DIRITTO

 

1) Il ricorrente ha presentato, in data 29 luglio 1997, domanda di rinnovo del permesso di porto d’armi, motivando la richiesta con la necessità di “viaggiare con forti somme di denaro e preziosi metalli” in ragione della propria attività di odontoiatra e rappresentando di aver già subito (nel 1983) una rapina a mano armata e ripetuti furti nella propria abitazione.
L’istanza è stata respinta con provvedimento in data 7 ottobre 1997, avverso il quale l’interessato ha proposto il ricorso in epigrafe.

 

2) Con ordinanza n.478 del 12 febbraio 1998 la Sezione ha accolto la domanda cautelare presentata con il ricorso.
La difesa erariale ha depositato memoria difensiva, con la quale deduce il difetto di legittimazione passiva della Prefettura di Como e insiste per la reiezione del gravame.
All’udienza odierna il ricorso veniva spedito in decisione.

 

3) Il ricorso si dirige avvero il provvedimento con il quale il Prefetto di Como ha negato al ricorrente il richiesto rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale, in ragione della ritenuta insussistenza delle condizioni oggettive di bisogno per la concessione della licenza in questione.

 

4) Va preliminarmente esaminata l’eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato, con la quale, sulla premessa che le Prefetture hanno natura di organizzazioni periferiche del Ministero dell’Interno, si sostiene la carenza di legittimazione passiva in capo al Prefetto di Como, dovendosi identificare nel Ministro in carica l’unico soggetto legittimato a resistere in giudizio.
In proposito il collegio osserva che il provvedimento impugnato è stato adottato dal Prefetto nell’esercizio di una competenza funzionale ad esso attribuita dalla legge e, in ogni caso, che il ricorso è stato comunque notificato anche al Ministero, in persona del Ministro in carica.
L’eccezione proposta deve essere respinta, in quanto totalmente inidonea a determinare qualsiasi effetto sul giudizio.

 

5) Nel merito il Collegio ritiene il ricorso fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.
Gli artt.42 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza definiscono i requisiti soggettivi e i presupposti per il rilascio della licenza di porto d’armi, i quali consistono innanzitutto nel “dimostrato bisogno” del soggetto richiedente e nel possesso del requisito dell’onorabilità, connesso al fatto di non aver riportato determinate condanne penali, nonché negli ulteriori caratteri della buona condotta e dell’affidabilità del richiedente circa il non abuso delle armi.
Per poter conseguire la licenza del porto d’armi è quindi necessario, oltre al presupposto del dimostrato bisogno, che il soggetto non versi in una delle circostanze espressamente indicate dalla legge come ostative, ovvero non sia considerato dall’amministrazione capace di abusare delle armi o persona non di buona condotta.
Come si evince dal contenuto dell’art.43, ultimo comma, la legge riconosce all’amministrazione il potere di negare il rilascio del titolo di polizia sulla scorta di apprezzamenti ampiamente discrezionali, che sono soggetti al sindacato di legittimità per i soli profili di illogicità ed incoerenza manifesta, di difetto dei presupposti, ovvero per assoluto difetto di motivazione.
Al riguardo questo Tribunale ha già avuto occasione di considerare che la facoltà di detenere le armi non corrisponde ad un diritto il cui affievolimento debba essere assistito da garanzie di particolare ampiezza; il nostro ordinamento in materia di pubblica sicurezza rimane infatti ispirato alla concezione monopolistica dello Stato e il carattere fortemente vincolistico della legislazione sulle armi rivela la tendenza ad escludere ogni favore all’impiego dei mezzi di autotutela dei singoli.
Da ciò discende che la facoltà di detenere armi corrisponde ad un interesse che è reputato senz’altro cedevole a fronte del ragionevole sospetto dell’abuso della facoltà medesima ed il cui soddisfacimento recede al cospetto dell’esigenza di evitare rischi di sorta per l’incolumità pubblica e per la tranquilla convivenza della collettività.
Ciò porta a ritenere che, qualora la condotta o le relazioni dell’interessato presentino segni di pericolosità o anche indizi di inaffidabilità tali da giustificare un giudizio prognostico circa la possibilità di abuso delle armi, l’autorità di P.S. possa legittimamente rifiutare l’autorizzazione al porto d’armi, salvo l’obbligo di motivare le proprie determinazioni.

 

5) Quanto al “dimostrato bisogno” di portare armi, va osservato che detto requisito costituisce indice della volontà del legislatore di vincolare l’esercizio del potere in discorso a dati fattuali specifici, atti a manifestare la necessaria strumentalità del porto di armi al soddisfacimento di concrete esigenze di difesa della persona o del patrimonio.
Ciò porta ad escludere che detto requisito possa considerarsi sussistente quando l’esigenza rappresentata a fondamento della domanda di rilascio o di rinnovo della licenza, per essere comune ad una categoria indefinita di soggetti (identificata ad esempio in base all’attività esercitata), si caratterizzi per la sua intrinseca astrattezza.
Ed invero, il tendenziale monopolio pubblico nell’uso degli strumenti di difesa e la necessità di evitare la diffusione delle armi nell’ambito della collettività, in quanto fonte potenziale di minaccia per la salvaguardia dell’ordine pubblico, portano a ritenere che il concetto di “dimostrato bisogno” debba identificare non qualunque condizione della persona suscettibile di renderla oggetto di possibile aggressione, ma debba invece denotare un concreto ed individuale pericolo di poter divenire vittima di attenzioni criminose, perché possa ipotizzarsi, in capo al richiedente la licenza o il suo rinnovo, una concreta e legittima aspettativa all’ottenimento del provvedimento favorevole.
Nel caso di specie, come emerge dal parere favorevole reso sulla domanda di rinnovo del porto d’armi dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cantù, il ricorrente è stato vittima di una rapina a mano armata con sequestro di persona nella propria abitazione e ha denunciato in tre occasioni di aver subito tentativi di furti da parte di ignoti che hanno danneggiato le vetrate e forzato le tapparelle per introdursi nel domicilio dell’interessato.
La realizzazione di tali fatti delittuosi, concretatisi in atti di violenza, vandalismo, e furto, rende manifesta l’esigenza di dotazione di armi a protezione dai probabili eventi lesivi futuri indirizzati ai danni dell’interessato; detta situazione di concreta e specifica esposizione a pericolo risulta quindi sufficiente ai fini giustificativi del “dimostrato bisogno”.

 

6) In conclusione il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6101/97 così dispone:
- accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
- compensa le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Milano il 7 ottobre 2004 in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati:

 

Italo Riggio - presidente
Domenico Giordano - cons. est.
Gianluca Bellucci - 1° ref.


CHIARA COMMIS

Nota a T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZ. III - Sentenza 11 ottobre 2004, n. 5526


Con la sentenza in commento, il T.A.R. per la Lombardia, accogliendo il ricorso dell’interessato, ha disposto l’annullamento di un provvedimento di diniego relativo ad un’istanza concernente il rinnovo della licenza del porto d’armi per la difesa personale. Tale pronuncia risulta ascrivibile al filone giurisprudenziale volto a qualificare la facoltà di detenzione delle armi non in termini di diritto, bensì di interesse destinato a cedere d’innanzi alla preminente esigenza di evitare qualsivoglia rischio per l’incolumità pubblica (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 13 novembre 2003, n. 13579). Detta facoltà è normativamente subordinata ad un giudizio discrezionale dell’amministrazione di pubblica sicurezza sindacabile, in quanto tale, solo sotto il profilo dell’illogicità e manifesta incoerenza, ovvero per difetto dei presupposti espressamente indicati dalla legge ( T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 4 marzo 2002, n. 492). Con tale pronuncia, il T.A.R. lombardo è intervenuto a confermare che i provvedimenti di rigetto o revoca delle autorizzazioni di polizia, in ragione del loro carattere preventivo rispetto a fatti lesivi della sicurezza della collettività, non devono necessariamente basarsi su un oggettivo ed acclarato abuso, essendo sufficiente un giudizio di tipo prognostico (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 4 settembre 2003, n. 11324). La sentenza in commento risulta focalizzata, in particolare, sul requisito oggettivo del “dimostrato bisogno” in merito al quale provvede a specificare le condizioni concrete in cui esso deve identificarsi; a tal proposito, il Collegio milanese ha precisato la necessità di ancorare il giudizio di sussistenza di tale presupposto all’accertamento di una situazione di pericolo resa manifesta da fatti delittuosi realizzati a danno del soggetto istante, tale da far sorgere l’esigenza di dotazione di armi a tutela dell’incolumità dell’interessato da ulteriori, possibili, eventi criminosi.

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