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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 18 ottobre 2004 n. 3642
Pres. Papiano, Est. Di Benedetto
ric. Savini Alberto contro Comune di Rimini


Suddivisione di aree mediante frazionamento in numerosissimi lotti - incompatibilità di tale suddivisione con la destinazione del P.R.G. vigente “a zona agricola” - Lottizzazione abusiva “formale” ex art.18 legge 28 febbraio 1985, n. 47 – Sussistenza

Ai sensi dell’art.18 della legge n. 47 del 1985, si ha lottizzazione abusiva formale (o negoziale) nell’ipotesi in cui, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne siano, comunque, già verificati i presupposti con il frazionamento del terreno in lotti. Dalla suddetta suddivisione, infatti, emerge l’intento del ricorrente di asservire l’area all’edificazione in violazione delle vigenti prescrizioni urbanistiche. Il bene giuridico protetto dalla norma non è solo quello dell’ordinata panificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche quello relativo all’effettivo controllo della stessa funzione di panificazione da parte del soggetto titolare, a cui spetta, pertanto, la legittima repressione di ogni intervento di tipo lottizzatorio non previamente assertito.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE SECONDA

 

composto dai Signori: Dott. Luigi Papiano, Presidente; Dott. Grazia Brini, Consigliere; Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso N. 1103/1988 proposto da
Savini Alberto rappresentato e difeso dall’Avv. to Alesandro Mantero, ed elettivamente domiciliata nello studio dell’Avv. Cristina Barone, in Bologna, piazza Roosevelt n. 4;

 

contro

 

il Comune di Rimini, costituito in gudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Brancaleoni, ed elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Carla Rossi, in Bologna, strada Maggiore n. 31;

 

per l’annullamento
- dell’ordinanza 3432/88 del 5 aprile 1988 avente ad oggetto: ordinanza di sospensione di lottizzazione abusiva individuata al Fg. 147 del Comune di Rimini in località Strada vecchia di Coriano” nonché degli atti antecedenti, preordinati, connessi e conseguenziali;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’udienza del 23 giugno 2004 gli Avv. ti presenti come risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1.Il ricorrente è proprietaria di alcun aree, oggetto del provvedimento impugnato, che, secondo il Comune di Rimini sarebbero coinvolte nella contestata lottizzazione abusiva. Egli ha, pertanto, impugnato il provvedimento in epigrafe indicato deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso. A seguito della morte del difensore dell’Amministrazione e della conseguente interruzione del processo, disposta con sentenza n. 983 del 2003, la causa è stata riassunta dal ricorrente.
Si è costituto in giudizio il Comune intimato con un nuovo difensore, che ha chiesto nuovamente il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare era stata accolta, con ordinanza n. 227/1988, limitatamente alla demolizione delle opere edilizie per le quali “ è stata avanzata domanda di condono”.
Le parti hanno ulteriormente sviluppato le rispettive difese e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 23 giugno 2004.

 

2. In linea di diritto va rilevato che, ai sensi dell’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, “si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione, nonchè quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio”.

 

3.Come emerge dal suo tenore letterale, esso disciplina due differenti ipotesi di lottizzazione abusiva, la prima, cosiddetta materiale, relativa all’inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione; la seconda, cosiddetta “formale”, che si verifica allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già verificati i presupposti con il frazionamento o la vendita, o altri atti equiparati, del terreno in lotti (che per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l’ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, e per altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la destinazione ad uso edificatorio), creando così una variazione in senso accrescitivo sia del numero dei lotti che in quello dei soggetti titolari del diritto sul bene (Cds, sez. V, 24 ottobre 1996, n. 1283; Cds, sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5849).

 

4. Il bene giuridico protetto dalla norma suddetta, quindi, è non solo quello dell’ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche, e soprattutto per quanto riguarda la lottizzazione “formale”, quello relativo all’effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione, ossia il Comune, cui spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio non previamente assentito. Inoltre, la lottizzazione abusiva formale ( o negoziale), prevista dal ricordato articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiede anche la mera presenza di elementi precisi ed univoci da cui si possa ricavare agevolmente l’intento di asservire all’edificazione, per la prima volta, un’area non urbanizzata. A tale fine non è necessario che gli elementi indicati dal citato articolo 18 siano tutti contemporaneamente presenti, in concorso tra di loro, essendo sufficiente che lo scopo edificatorio emerga in modo non equivoco da uno o più indizi, anche diversi da quelli che si rinvengono nell’elencazione non tassativa della citata disposizione (cfr. Cds, sez. V, 14 maggio 2004, n. 3136; Cds, sez. V, 25 gennaio 2003, n.335, che attribuiscono rilievo decisivo alla dimensione dei lotti ed alla destinazione degli strumenti urbanistici).

 

5. Nel caso concreto il provvedimento impugnato rileva che:

 

a) vi è stata la suddivisione delle aree, mediante frazionamento in numerosissimi lotti;
b) la suddisione in lotti è incompatibile con la destinazione del P. R. G. vigente “ a zona agricola”;
c) sono state realizzate numerose opere abusive delle quali è dato atto anche negli atti di compravendita;
d) dai frazionamenti stessi è indotta una viabilità interna con sedi stradali di accesso ai lotti in gran parte recintati e con sovrastanti manufatti;
e) è stata accertata la tombinatura della fossa di scolo consorziale trasformata in sede carrabile;
f) la superficie media di lotti è di circa mq. 1000 mentre la destinazione di zona agricola prevista dal P. R. G. prevede una superficie minima di mq. 10.000 quale minima unità culturale;
g) le numerose opere edilizie abusive e le dimensioni delle singole unità poderali, ampiamente al di sotto di quelle previste e consentite, hanno indotto una suddivisione del territorio non più idoneo alla destinazione urbanistica agricola;
Tali elementi, pertanto, appaiono univoci in ordine all’intento di asservire la zona all’edificazione.

 

6. In considerazione dei suddetti elementi è infondata la prima censura dedotta diretta a contestare la presenza di una lottizzazione, ai sensi dell’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

 

7. E’, altresì, infondata la seconda censura dedotta, avendo il Comune adottato il provvedimento impugnato a seguito di un’adeguata istruttoria dalla quale sono emersi gli elementi di cui al punto 5 della presente sentenza.

 

8. Va, inoltre, respinta la terza censura dedotta con la quale il ricorrente lamenta la mancata adozone da parte del Comune di una variante specifica ai sensi dell’articolo 31 della citat legge n. 47 del 1985. Infatti, tale pretesa non può certo essere azionata in sede di impugnativa dell’atto in oggetto, concernente la constatazione di una lottizzazione abusiva, in quanto gli interessati avrebbero dovuto eventualmente attivare un ulteriore e diverso procedimento, e tutelarsi con il rito proprio del silenzio inadempimento, salvo ogni valutazione sulla fondatezza di detta considerazione difensiva.
Inoltre, la realizzazione di numerose opere abusive non muta la destinazione urbanistica dell’area, prevista come zona agricola dal P. R. G., contrariamente a quanto sostenuto nella seconda parte della terza censura dedotta.

 

9. Va, altresì, respinta la quarta censura dedotta avendo l’Amministrazione correttamente ravvisato gli estremi di una lottizzazione abusiva e non di singoli abusi edilizi riguardanti alcuni manufatti.

 

10. Infine, va respinta la quinta censura dedotta, con la quale si contesta la violazione del principio di irretroattività delle disposizione normative sfavorevoli. Tale principio, in linea di diritto, riguarda la sola materia penale e non l’applicazione delle sanzioni amministrative per le quali si applica la legge vigente al momento di adozione del provvedimento. In linea di fatto, poi, va osservato che gran parte dei frazionamenti sono comunque successivi all’entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 (e di ciò ne dà atto il provvedimento impugnato) e, pertanto, la realizzazione della lottizzazione abusiva risulta ulteriormente posta in essere anche successivamente alla predetta data.

 

11. Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore del Comune di Rimini che si liquidano in complessivi Euro 4.000 (quattromila), oltre I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così deciso in Bologna, il giorno 23/6/2004.

 

Presidente f.to Luigi Papiano
Consigliere Rel.Est. f.to Ugo Di Benedetto

 

Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.

 

Bologna, li 18.10.2004

 

 

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