| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 18 ottobre
2004 n. 3642
Pres. Papiano, Est. Di Benedetto
ric. Savini Alberto contro Comune di Rimini |
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Suddivisione di aree mediante frazionamento
in numerosissimi lotti - incompatibilità di tale suddivisione
con la destinazione del P.R.G. vigente “a zona agricola”
- Lottizzazione abusiva “formale” ex art.18 legge 28 febbraio
1985, n. 47 – Sussistenza
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Ai sensi dell’art.18 della legge n. 47 del
1985, si ha lottizzazione abusiva formale (o negoziale)
nell’ipotesi in cui, pur non essendo ancora avvenuta una
trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se
ne siano, comunque, già verificati i presupposti con il
frazionamento del terreno in lotti. Dalla suddetta suddivisione,
infatti, emerge l’intento del ricorrente di asservire l’area
all’edificazione in violazione delle vigenti prescrizioni
urbanistiche. Il bene giuridico protetto dalla norma non
è solo quello dell’ordinata panificazione urbanistica e
del corretto uso del territorio, ma anche quello relativo
all’effettivo controllo della stessa funzione di panificazione
da parte del soggetto titolare, a cui spetta, pertanto,
la legittima repressione di ogni intervento di tipo lottizzatorio
non previamente assertito.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE SECONDA
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composto dai Signori: Dott. Luigi Papiano,
Presidente; Dott. Grazia Brini, Consigliere; Dott. Ugo Di
Benedetto Consigliere Rel.Est.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso N. 1103/1988 proposto da
Savini Alberto rappresentato e difeso dall’Avv. to
Alesandro Mantero, ed elettivamente domiciliata nello studio
dell’Avv. Cristina Barone, in Bologna, piazza Roosevelt
n. 4;
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contro
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il Comune di Rimini, costituito in
gudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Brancaleoni,
ed elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Carla
Rossi, in Bologna, strada Maggiore n. 31;
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per l’annullamento
- dell’ordinanza 3432/88 del 5 aprile 1988 avente ad oggetto:
ordinanza di sospensione di lottizzazione abusiva individuata
al Fg. 147 del Comune di Rimini in località Strada vecchia
di Coriano” nonché degli atti antecedenti, preordinati,
connessi e conseguenziali;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’udienza del 23 giugno 2004 gli Avv. ti presenti
come risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1.Il ricorrente è proprietaria di alcun aree,
oggetto del provvedimento impugnato, che, secondo il Comune
di Rimini sarebbero coinvolte nella contestata lottizzazione
abusiva. Egli ha, pertanto, impugnato il provvedimento in
epigrafe indicato deducendone l’illegittimità sotto vari
profili.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che
ha chiesto il rigetto del ricorso. A seguito della morte
del difensore dell’Amministrazione e della conseguente interruzione
del processo, disposta con sentenza n. 983 del 2003, la
causa è stata riassunta dal ricorrente.
Si è costituto in giudizio il Comune intimato con un nuovo
difensore, che ha chiesto nuovamente il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare era stata accolta, con ordinanza n.
227/1988, limitatamente alla demolizione delle opere edilizie
per le quali “ è stata avanzata domanda di condono”.
Le parti hanno ulteriormente sviluppato le rispettive difese
e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del
23 giugno 2004.
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2. In linea di diritto va rilevato che, ai
sensi dell’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, “si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio
quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione
urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione
delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti
o adottati, e comunque stabilite dalle leggi statali o regionali
o senza la prescritta autorizzazione, nonchè quando tale
trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento
e la vendita, o atti equivalenti del terreno in lotti che,
per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione
alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo
gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la
eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto
ad elementi riferiti agli acquirenti denuncino in modo non
equivoco la destinazione a scopo edificatorio”.
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3.Come emerge dal suo tenore letterale, esso
disciplina due differenti ipotesi di lottizzazione abusiva,
la prima, cosiddetta materiale, relativa all’inizio della
realizzazione di opere che comportano la trasformazione
urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati,
ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali
o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione;
la seconda, cosiddetta “formale”, che si verifica allorquando,
pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria
di carattere materiale, se ne sono già verificati i presupposti
con il frazionamento o la vendita, o altri atti equiparati,
del terreno in lotti (che per le specifiche caratteristiche,
quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno,
la destinazione urbanistica, l’ubicazione e la previsione
di opere urbanistiche, e per altri elementi riferiti agli
acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la destinazione
ad uso edificatorio), creando così una variazione in senso
accrescitivo sia del numero dei lotti che in quello dei
soggetti titolari del diritto sul bene (Cds, sez. V, 24
ottobre 1996, n. 1283; Cds, sez. IV, 6 ottobre 2003, n.
5849).
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4. Il bene giuridico protetto dalla norma
suddetta, quindi, è non solo quello dell’ordinata pianificazione
urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche,
e soprattutto per quanto riguarda la lottizzazione “formale”,
quello relativo all’effettivo controllo del territorio da
parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione,
ossia il Comune, cui spetta di vigilare sul rispetto delle
vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente legittima
repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio
non previamente assentito. Inoltre, la lottizzazione abusiva
formale ( o negoziale), prevista dal ricordato articolo
18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiede anche la
mera presenza di elementi precisi ed univoci da cui si possa
ricavare agevolmente l’intento di asservire all’edificazione,
per la prima volta, un’area non urbanizzata. A tale fine
non è necessario che gli elementi indicati dal citato articolo
18 siano tutti contemporaneamente presenti, in concorso
tra di loro, essendo sufficiente che lo scopo edificatorio
emerga in modo non equivoco da uno o più indizi, anche diversi
da quelli che si rinvengono nell’elencazione non tassativa
della citata disposizione (cfr. Cds, sez. V, 14 maggio 2004,
n. 3136; Cds, sez. V, 25 gennaio 2003, n.335, che attribuiscono
rilievo decisivo alla dimensione dei lotti ed alla destinazione
degli strumenti urbanistici).
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5. Nel caso concreto il provvedimento impugnato
rileva che:
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a) vi è stata la suddivisione delle aree,
mediante frazionamento in numerosissimi lotti;
b) la suddisione in lotti è incompatibile con la destinazione
del P. R. G. vigente “ a zona agricola”;
c) sono state realizzate numerose opere abusive delle quali
è dato atto anche negli atti di compravendita;
d) dai frazionamenti stessi è indotta una viabilità interna
con sedi stradali di accesso ai lotti in gran parte recintati
e con sovrastanti manufatti;
e) è stata accertata la tombinatura della fossa di scolo
consorziale trasformata in sede carrabile;
f) la superficie media di lotti è di circa mq. 1000 mentre
la destinazione di zona agricola prevista dal P. R. G. prevede
una superficie minima di mq. 10.000 quale minima unità culturale;
g) le numerose opere edilizie abusive e le dimensioni delle
singole unità poderali, ampiamente al di sotto di quelle
previste e consentite, hanno indotto una suddivisione del
territorio non più idoneo alla destinazione urbanistica
agricola;
Tali elementi, pertanto, appaiono univoci in ordine all’intento
di asservire la zona all’edificazione.
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6. In considerazione dei suddetti elementi
è infondata la prima censura dedotta diretta a contestare
la presenza di una lottizzazione, ai sensi dell’articolo
18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
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7. E’, altresì, infondata la seconda censura
dedotta, avendo il Comune adottato il provvedimento impugnato
a seguito di un’adeguata istruttoria dalla quale sono emersi
gli elementi di cui al punto 5 della presente sentenza.
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8. Va, inoltre, respinta la terza censura
dedotta con la quale il ricorrente lamenta la mancata adozone
da parte del Comune di una variante specifica ai sensi dell’articolo
31 della citat legge n. 47 del 1985. Infatti, tale pretesa
non può certo essere azionata in sede di impugnativa dell’atto
in oggetto, concernente la constatazione di una lottizzazione
abusiva, in quanto gli interessati avrebbero dovuto eventualmente
attivare un ulteriore e diverso procedimento, e tutelarsi
con il rito proprio del silenzio inadempimento, salvo ogni
valutazione sulla fondatezza di detta considerazione difensiva.
Inoltre, la realizzazione di numerose opere abusive non
muta la destinazione urbanistica dell’area, prevista come
zona agricola dal P. R. G., contrariamente a quanto sostenuto
nella seconda parte della terza censura dedotta.
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9. Va, altresì, respinta la quarta censura
dedotta avendo l’Amministrazione correttamente ravvisato
gli estremi di una lottizzazione abusiva e non di singoli
abusi edilizi riguardanti alcuni manufatti.
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10. Infine, va respinta la quinta censura
dedotta, con la quale si contesta la violazione del principio
di irretroattività delle disposizione normative sfavorevoli.
Tale principio, in linea di diritto, riguarda la sola materia
penale e non l’applicazione delle sanzioni amministrative
per le quali si applica la legge vigente al momento di adozione
del provvedimento. In linea di fatto, poi, va osservato
che gran parte dei frazionamenti sono comunque successivi
all’entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 (e di ciò
ne dà atto il provvedimento impugnato) e, pertanto, la realizzazione
della lottizzazione abusiva risulta ulteriormente posta
in essere anche successivamente alla predetta data.
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11. Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come
in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, respinge il ricorso in
epigrafe indicato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa
in favore del Comune di Rimini che si liquidano in complessivi
Euro 4.000 (quattromila), oltre I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa. Così deciso in Bologna, il giorno 23/6/2004.
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Presidente f.to Luigi Papiano
Consigliere Rel.Est. f.to Ugo Di Benedetto
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Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55
L. 18/4/82, n.186.
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Bologna, li 18.10.2004
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