| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 18 ottobre
2004 n. 3645
Pres. Papiano, Est. Calderoni
ric. Accarisi Alberto contro Comune di Bologna, |
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Criteri di determinazione in tema di indennità
di funzioni ai Dirigenti ex art.38 D.P.R.333 del 1990 –
Bipartizione degli elementi di valutazione (uno oggettivo
e l’altro soggettivo) – Ammissibilità – Illegittimità del
provvedimento – Non sussiste.
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Ai fini della determinazione dell’indennità
di funzioni ai Dirigenti, ben può l’Amministrazione introdurre
una bipartizione tra un elemento di valutazione oggettivo
(posizione funzionale del dirigente) e uno soggettivo (raggiungimento
di obiettivi predeterminati). L’individuazione dei coefficienti
per l’indennità dirigenziale di cui all’art.38 D.P.R. 3
agosto 1990, n. 333, è, infatti, espressione di una valutazione
ampiamente discrezionale, perciò insindacabile in sede giurisdizionale,
salvo che per evidente irrazionalità e mancanza di un qualsiasi
supporto logico; evenienze non emerse nel caso di specie.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 1763/1994 Reg. Ric.Anno 2004 N. 3645 Reg.Sent.Anno
2004 Anno 2004
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE II
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composto dai Signori: Dott. Luigi Papiano
Presidente Dott. Giorgio Calderoni Consigliere, relatore
Dott. Bruno Lelli Consigliere
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1763/1994 proposto da:
ACCARISI ALBERTO e dagli altri ricorrenti nominativamente
indicati nell’atto introduttivo del giudizio, tutti rappresentati
e difesi da: ZAMA AVV. ROBERTA con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA del CESTELLO 9 presso la medesima
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contro
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COMUNE DI BOLOGNA. rappresentato e
difeso da: CUPELLO CASTAGNA AVV. ANNAMARIA TODDE AVV. ANTONELLA
con domicilio eletto in BOLOGNA PIAZZA GALILEO 4 presso
l’Ufficio legale del Comune
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per l’annullamento
della deliberazione Giunta comunale 1.6.1994, n. 1410, in
tema di indennità di funzione ai Dirigenti per l’anno 1993;
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Visto il ricorso e l’atto di motivi aggiunti,
con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 7 luglio 2004, il relatore
Cons. Giorgio Calderoni ed uditi, altresì, per le parti,
l’Avv. Amatesi, in sostituzione dell’Avv. Zama, e l’Avv.
Cupello Castagna;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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I. I ricorrenti, Dirigenti di I e II livello
del Comune di Bologna, espongono in fatto che:
- con deliberazioni 21 ottobre 1991, n. 117 e 16 marzo 1992,
n. 147, il Consiglio Comunale di Bologna determinava i parametri
di riferimento ed i criteri per l’individuazione dei coefficienti
dell’indennità di funzione dei dirigenti, ex art. 38 D.P.R.
3 agosto 1990, n. 333; nonché per la graduazione delle attività
che concorrono alla definizione della posizione funzionale
e della Direzione per obiettivi (D.P.O.);
- dopodichè, la Giunta municipale deliberava la liquidazione,
a titolo provvisorio, dell’indennità e del coefficiente
connesso alla D.P.O. sino al 31.12.1991; mentre per i due
anni successivi 1992 e 1993 non si atteneva, ad avviso dei
ricorrenti, ai dettami dell’art. 38 D.P.R. 333/90 e delle
delibere attuative dello stesso.
Donde il presente ricorso, con il quale si censura la deliberazione
giuntale in epigrafe (di liquidazione della quota, per l’anno
1993, dell’indennità di funzione connessa alla D.P.O.),
per i vizi di eccesso di potere per carenza di motivazione
e di violazione dell’art. 38 D.P.R. 333/90, sostenendosi
che non sarebbe dato comprendere per quali ragioni detta
indennità è stata attribuita ai ricorrenti in misura inferiore
alla massima (0,30) e che il comportamento dell’Amministrazione
sarebbe, altresì, in contrasto con il punto 2 del verbale
di intesa sindacale allegato alla citata deliberazione n.
117/1991.
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II. Con successivo atto depositato il 4 ottobre
1994 i ricorrenti hanno, altresì, prodotto un ulteriore
“motivo aggiunto”, con il quale la violazione del citato
art. 38 D.P.R. 333/90 è denunciata sotto il profilo che
l’impugnato provvedimento giuntale avrebbe recepito la bipartizione
(stabilita nelle summenzionate deliberazioni consiliari)
tra un elemento di valutazione oggettivo (posizione funzionale
del dirigente) ed uno soggettivo (raggiungimento di obiettivi
predeterminati), illegittima in quanto non prevista dall’art.
38, che contemplerebbe l’unicità dell’indennità de qua.
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III. Resiste al ricorso il Comune intimato
che, oltre a contestare la fondatezza delle censure avversarie,
eccepisce in particolare:
- l’inammissibilità del ricorso per alcuni dirigenti, che
avrebbero concordato la propria D.P.O. ed accettato il relativo
coefficiente;
- l’inammissibilità e la tardività del “motivo aggiunto”,
rispetto alla data di adozione del provvedimento impugnato.
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IV. Indi, all’odierna pubblica udienza la
causa è passata in decisione.
V.1. Ciò premesso, il Collegio osserva che l’atto di motivi
aggiunti prodotto dai ricorrenti il 4 ottobre 1994 consente
una compiuta messa a fuoco della controversia dagli stessi
promossa; invero, nell’incipit di tale atto si legge testualmente
che:
- il sistema introdotto dall’art. 38 D.P.R. 333/90 è stato
“più di una volta illegittimamente interpretato ed applicato
dall’Amministrazione Comunale di Bologna, la quale con le
delibere consiliari 117/91 e 147/92 … ha prima introdotto
e poi confermato una bipartizione di elementi di valutazione
(uno, oggettivo, rappresentato dalla posizione funzionale
del dirigente; l’altro, soggettivo, … assegnato sulla base
del raggiungimento di specifici obiettivi predeterminati)”;
- “la delibera di Giunta n. Progr. 1410/1994, assegnando
l’indennità di funzione ai dirigenti del Comune di Bologna
per l’anno 1993, ha, ancora una volta, integralmente ed
illegittimamente, recepito detta bipartizione, e cioè una
scomposizione della indennità stabilita dall’art. 38 D.P.R.
333/1990 tra indennità fissa ed indennità variabile che
non trova riscontro alcuno nel dettato normativo”.
Dunque, secondo la stessa prospettazione dei ricorrenti,
la deliberazione giuntale qui impugnata ha natura meramente
applicativo-recettiva degli atti generali comunali in materia,
costituiti dalle citate deliberazioni consiliari n. 117/91
e n. 147/92 e introduttivi di quella bipartizione-scissione
tra posizione funzionale del Dirigente e Direzione per obiettivi
(DPO), che rappresenta il vero bersaglio delle censure e
delle doglianze dei ricorrenti, sviluppate tanto nel ricorso
introduttivo, quanto e soprattutto nel motivo aggiunto.
V.2. Senonché, le anzidette deliberazioni consiliari n.
117/91 e n. 147/92 non sono state tempestivamente impugnate
dai ricorrenti (circostanza, questa, esattamente rilevata
anche dalla difesa Comune di Bologna), cosicché la presente
impugnazione della consequenziale ed applicativa deliberazione
giuntale n. 1410/1994 risulta, all’evidenza, inammissibile.
V.3. Per mera completezza d’indagine, il Collegio deve comunque
evidenziare anche l’infondatezza, nel merito, degli argomenti
svolti dai ricorrenti avverso la predetta deliberazione
giuntale, in quanto:
- sotto un primo profilo di ordine generale, questo T.A.R.
(cfr. Sezione staccata di Parma, 19 aprile 1999, n. 201)
ha già sottolineato come “in quanto espressione di valutazioni
ampiamente discrezionali, l'individuazione dei coefficienti
per l'indennità di funzione dirigenziale di cui all'art.
38, d.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, è insindacabile in sede
giurisdizionale, tranne che per evidente irrazionalità e
mancanza di un qualsiasi supporto logico”: ma siffatti elementi
di palese irrazionalità ed illogicità non emergono dagli
scritti difensivi dei ricorrenti, cui, da questo punto di
vista, evidentemente non giova l’aver promosso un unico
ricorso collettivo, quando le loro posizioni sono alquanto
disomogenee, sia per collocazione nell’ambito organizzativo
comunale, sia per differenziazione dei coefficienti di D.P.O.
ottenuti (il che, tra l’altro, getta un’ulteriore ombra
di inammissibilità sul gravame); - e sotto un profilo più
particolare, anche lo specifico vizio dedotto (violazione
del punto 2 del verbale di intesa sindacale allegato alla
deliberazione C.C. 117/91, non essendo il coefficiente di
D.PO.
stato “concordato e sottoscritto” rispeto a “diversi degli
odierni ricorrenti”) finisce per soffrire di tale carattere
collettivo del ricorso, poiché, risolvendosi in una mera
affermazione senza indicazione, perlomeno, dei nominativi
dei ricorrenti per i quali detto vizio procedimentale si
sarebbe verificato, esso non può essere preso in esame,
siccome non supera la soglia della genericità e non soddisfa
la regola del processo amministrativo secondo cui parte
ricorrente deve fornire almeno un principio di prova delle
proprie deduzioni.
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VI. Alla stregua dell’insieme delle considerazioni
che precedono, il ricorso in epigrafe deve esser respinto,
siccome inammissibile ed infondato. Ricorrono, tuttavia,
sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese
di lite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna,
Sezione II, respinge il ricorso in premessa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bologna, il 7 luglio 2004.
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Presidente – f.to Luigi Papiano
Cons.rel.est. – f.to Giorgio Calderoni
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Depositata in Segreteria in data 18.10.2004
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Bologna, li 18.10.2004
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