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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 18 ottobre 2004 n. 3645
Pres. Papiano, Est. Calderoni
ric. Accarisi Alberto contro Comune di Bologna,


Criteri di determinazione in tema di indennità di funzioni ai Dirigenti ex art.38 D.P.R.333 del 1990 – Bipartizione degli elementi di valutazione (uno oggettivo e l’altro soggettivo) – Ammissibilità – Illegittimità del provvedimento – Non sussiste.

Ai fini della determinazione dell’indennità di funzioni ai Dirigenti, ben può l’Amministrazione introdurre una bipartizione tra un elemento di valutazione oggettivo (posizione funzionale del dirigente) e uno soggettivo (raggiungimento di obiettivi predeterminati). L’individuazione dei coefficienti per l’indennità dirigenziale di cui all’art.38 D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, è, infatti, espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, perciò insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che per evidente irrazionalità e mancanza di un qualsiasi supporto logico; evenienze non emerse nel caso di specie.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 1763/1994 Reg. Ric.Anno 2004 N. 3645 Reg.Sent.Anno 2004 Anno 2004

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE II

 

composto dai Signori: Dott. Luigi Papiano Presidente Dott. Giorgio Calderoni Consigliere, relatore Dott. Bruno Lelli Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1763/1994 proposto da:
ACCARISI ALBERTO e dagli altri ricorrenti nominativamente indicati nell’atto introduttivo del giudizio, tutti rappresentati e difesi da: ZAMA AVV. ROBERTA con domicilio eletto in BOLOGNA VIA del CESTELLO 9 presso la medesima

 

contro

 

COMUNE DI BOLOGNA. rappresentato e difeso da: CUPELLO CASTAGNA AVV. ANNAMARIA TODDE AVV. ANTONELLA con domicilio eletto in BOLOGNA PIAZZA GALILEO 4 presso l’Ufficio legale del Comune

 

per l’annullamento
della deliberazione Giunta comunale 1.6.1994, n. 1410, in tema di indennità di funzione ai Dirigenti per l’anno 1993;

 

Visto il ricorso e l’atto di motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 7 luglio 2004, il relatore Cons. Giorgio Calderoni ed uditi, altresì, per le parti, l’Avv. Amatesi, in sostituzione dell’Avv. Zama, e l’Avv. Cupello Castagna;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

I. I ricorrenti, Dirigenti di I e II livello del Comune di Bologna, espongono in fatto che:
- con deliberazioni 21 ottobre 1991, n. 117 e 16 marzo 1992, n. 147, il Consiglio Comunale di Bologna determinava i parametri di riferimento ed i criteri per l’individuazione dei coefficienti dell’indennità di funzione dei dirigenti, ex art. 38 D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333; nonché per la graduazione delle attività che concorrono alla definizione della posizione funzionale e della Direzione per obiettivi (D.P.O.);
- dopodichè, la Giunta municipale deliberava la liquidazione, a titolo provvisorio, dell’indennità e del coefficiente connesso alla D.P.O. sino al 31.12.1991; mentre per i due anni successivi 1992 e 1993 non si atteneva, ad avviso dei ricorrenti, ai dettami dell’art. 38 D.P.R. 333/90 e delle delibere attuative dello stesso.
Donde il presente ricorso, con il quale si censura la deliberazione giuntale in epigrafe (di liquidazione della quota, per l’anno 1993, dell’indennità di funzione connessa alla D.P.O.), per i vizi di eccesso di potere per carenza di motivazione e di violazione dell’art. 38 D.P.R. 333/90, sostenendosi che non sarebbe dato comprendere per quali ragioni detta indennità è stata attribuita ai ricorrenti in misura inferiore alla massima (0,30) e che il comportamento dell’Amministrazione sarebbe, altresì, in contrasto con il punto 2 del verbale di intesa sindacale allegato alla citata deliberazione n. 117/1991.

 

II. Con successivo atto depositato il 4 ottobre 1994 i ricorrenti hanno, altresì, prodotto un ulteriore “motivo aggiunto”, con il quale la violazione del citato art. 38 D.P.R. 333/90 è denunciata sotto il profilo che l’impugnato provvedimento giuntale avrebbe recepito la bipartizione (stabilita nelle summenzionate deliberazioni consiliari) tra un elemento di valutazione oggettivo (posizione funzionale del dirigente) ed uno soggettivo (raggiungimento di obiettivi predeterminati), illegittima in quanto non prevista dall’art. 38, che contemplerebbe l’unicità dell’indennità de qua.

 

III. Resiste al ricorso il Comune intimato che, oltre a contestare la fondatezza delle censure avversarie, eccepisce in particolare:
- l’inammissibilità del ricorso per alcuni dirigenti, che avrebbero concordato la propria D.P.O. ed accettato il relativo coefficiente;
- l’inammissibilità e la tardività del “motivo aggiunto”, rispetto alla data di adozione del provvedimento impugnato.

 

IV. Indi, all’odierna pubblica udienza la causa è passata in decisione.
V.1. Ciò premesso, il Collegio osserva che l’atto di motivi aggiunti prodotto dai ricorrenti il 4 ottobre 1994 consente una compiuta messa a fuoco della controversia dagli stessi promossa; invero, nell’incipit di tale atto si legge testualmente che:
- il sistema introdotto dall’art. 38 D.P.R. 333/90 è stato “più di una volta illegittimamente interpretato ed applicato dall’Amministrazione Comunale di Bologna, la quale con le delibere consiliari 117/91 e 147/92 … ha prima introdotto e poi confermato una bipartizione di elementi di valutazione (uno, oggettivo, rappresentato dalla posizione funzionale del dirigente; l’altro, soggettivo, … assegnato sulla base del raggiungimento di specifici obiettivi predeterminati)”;
- “la delibera di Giunta n. Progr. 1410/1994, assegnando l’indennità di funzione ai dirigenti del Comune di Bologna per l’anno 1993, ha, ancora una volta, integralmente ed illegittimamente, recepito detta bipartizione, e cioè una scomposizione della indennità stabilita dall’art. 38 D.P.R. 333/1990 tra indennità fissa ed indennità variabile che non trova riscontro alcuno nel dettato normativo”.
Dunque, secondo la stessa prospettazione dei ricorrenti, la deliberazione giuntale qui impugnata ha natura meramente applicativo-recettiva degli atti generali comunali in materia, costituiti dalle citate deliberazioni consiliari n. 117/91 e n. 147/92 e introduttivi di quella bipartizione-scissione tra posizione funzionale del Dirigente e Direzione per obiettivi (DPO), che rappresenta il vero bersaglio delle censure e delle doglianze dei ricorrenti, sviluppate tanto nel ricorso introduttivo, quanto e soprattutto nel motivo aggiunto.
V.2. Senonché, le anzidette deliberazioni consiliari n. 117/91 e n. 147/92 non sono state tempestivamente impugnate dai ricorrenti (circostanza, questa, esattamente rilevata anche dalla difesa Comune di Bologna), cosicché la presente impugnazione della consequenziale ed applicativa deliberazione giuntale n. 1410/1994 risulta, all’evidenza, inammissibile.
V.3. Per mera completezza d’indagine, il Collegio deve comunque evidenziare anche l’infondatezza, nel merito, degli argomenti svolti dai ricorrenti avverso la predetta deliberazione giuntale, in quanto:
- sotto un primo profilo di ordine generale, questo T.A.R. (cfr. Sezione staccata di Parma, 19 aprile 1999, n. 201) ha già sottolineato come “in quanto espressione di valutazioni ampiamente discrezionali, l'individuazione dei coefficienti per l'indennità di funzione dirigenziale di cui all'art. 38, d.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, è insindacabile in sede giurisdizionale, tranne che per evidente irrazionalità e mancanza di un qualsiasi supporto logico”: ma siffatti elementi di palese irrazionalità ed illogicità non emergono dagli scritti difensivi dei ricorrenti, cui, da questo punto di vista, evidentemente non giova l’aver promosso un unico ricorso collettivo, quando le loro posizioni sono alquanto disomogenee, sia per collocazione nell’ambito organizzativo comunale, sia per differenziazione dei coefficienti di D.P.O. ottenuti (il che, tra l’altro, getta un’ulteriore ombra di inammissibilità sul gravame); - e sotto un profilo più particolare, anche lo specifico vizio dedotto (violazione del punto 2 del verbale di intesa sindacale allegato alla deliberazione C.C. 117/91, non essendo il coefficiente di D.PO.
stato “concordato e sottoscritto” rispeto a “diversi degli odierni ricorrenti”) finisce per soffrire di tale carattere collettivo del ricorso, poiché, risolvendosi in una mera affermazione senza indicazione, perlomeno, dei nominativi dei ricorrenti per i quali detto vizio procedimentale si sarebbe verificato, esso non può essere preso in esame, siccome non supera la soglia della genericità e non soddisfa la regola del processo amministrativo secondo cui parte ricorrente deve fornire almeno un principio di prova delle proprie deduzioni.

 

VI. Alla stregua dell’insieme delle considerazioni che precedono, il ricorso in epigrafe deve esser respinto, siccome inammissibile ed infondato. Ricorrono, tuttavia, sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione II, respinge il ricorso in premessa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bologna, il 7 luglio 2004.

 

Presidente – f.to Luigi Papiano
Cons.rel.est. – f.to Giorgio Calderoni

 

Depositata in Segreteria in data 18.10.2004

 

Bologna, li 18.10.2004

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