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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 18 ottobre 2004 n. 3646
Pres. Papiano, Est. Calderoni
ric. Natalina Bompressi contro Università degli studi di Bologna,


Pubblico impiego - Richiesta di inquadramento ex legge n. 63 del 1989 – Verifica della congruità della domanda tra il profilo rivendicato e le caratteristiche dell’organizzazione dell’unità di appartenenza - Ampio potere di valutazione dell’amministrazione - Sussiste - Illegittimità del provvedimento – Esclusione.

La legge 21 febbraio 1989, n.63 consente al personale non docente, tecnico e amministrativo l’inquadramento nella qualifica funzionale e nel profilo professionale per il quale l’interessato ritiene di aver titolo sulla base del lavoro svolto, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio. Ai fini dell’inquadramento l’amministrazione procedente valuta la congruità della domanda fra il profilo rivendicato dall’istante e l’organizzazione del lavoro proprio della struttura presso cui l’avente titolo presta servizio. Nel giudizio di congruità l’amministrazione possiede un ampio potere di valutazione e, salve le ipotesi di manifesti errori o di eclatanti figure di eccesso di potere, non ravvisabili nel caso di specie, la predetta valutazione non è sindacabile dal giudice amministrativo. Ne deriva la legittimità del provvedimento di inquadramento impugnato.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA SEZIONE II

 

Registro Sentenze: 3646/2004
Registro Generale: 425/1992

 

nelle persone dei Signori: LUIGI PAPIANO, Presidente; GIORGIO CALDERONI Cons., relatore; BRUNO LELLI Cons.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso 425/1992 proposto da:
NATALINA BOMPRESSIrappresentata e difesa da: TRIFONI AVV. PATRIZIO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA S. VITALE 15 presso TRIFONI AVV. PATRIZIO

 

contro

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA rappresentata e difesa da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede

 

per l'annullamento, previa sospensione
del provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell’Università. comunicato con nota n. 33969/91, di inquadramento nella V qualifica funzionale;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Udito, alla pubblica udienza del 7 luglio 2004, il relatore Cons. Giorgio Calderoni e uditi altresì, per le parti, l’Avv. S. Parlangeli, in sostituzione dell’Avv. P. Trifoni, e l’Avv. dello Stato A. Cecchieri;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

I. La ricorrente, ritenendo “di aver diritto di essere inquadrata nella VI^ Q.F.”, impugna il provvedimento in epigrafe di inquadramento nella V^ Q.F. – operatore di biblioteca, deducendo le seguenti censure:

 

1) violazione dell’art. 1 commi 2, 3 e 4 legge n. 63/1989 e degli artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per sviamento, travisamento, difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, nell’assunto fondamentale che l’apposita Commissione istruttoria prevista dalle invocate disposizioni di legge avrebbe piuttosto operato secondo lo schema della legge n. 312/1980 e relativi decreti applicativi, mirando all’accertamento delle mansioni svolte dai dipendenti;

 

2) ulteriore violazione dell’art. 1 comma 2 legge n. 63/1989 e del D.P.C.M. 24.9.1981; eccesso di potere per sviamento, errata individuazione dei presupposti, difetto di motivazione, poiché le mansioni svolte dalla ricorrente apparterrebbero alla VI Q.F.

 

II. Resiste al ricorso l’Università intimata.

 

III. Con Ordinanza 4 marzo 1992, n. 283, questa Sezione, in esito alla domanda cautelare proposta dalla ricorrente, l’ammetteva con riserva alle prove idoneative richieste.

 

IV. Successivamente, in data 9 aprile 1996, l’Amministrazione produceva documentazione e, dopo la fissazione dell’odierna udienza di discussione, la ricorrente dimetteva in termine memoria conclusiva.
Indi, la causa passava in decisione.
V.1. Ciò premesso, il Collegio osserva che, in ragione del tempo trascorso dalla proposizione del gravame, appare opportuno attualizzare la materia del contendere, secondo le precisazioni contenute nella menzionata memoria conclusiva di parte ricorrente, prodotta in data 25 giugno 2004.
Ebbene, in tale scritto difensivo si deduce essenzialmente che:
b) nella specie. non sarebbe stato osservato l’iter ivi previsto (verifica della congruenza tra il profilo delle mansioni superiori e organizzazione del lavoro, demandata al Consiglio di Amministrazione dell’Università;
sottoposizione alla prova idoneativa, successivamente all’accertamento di tale congruenza), poiché la Commissione avrebbe, invece, erroneamente applicato l’art. 85 della legge n. 312/1980 e non avrebbe tenuto in debito conto la conferma, da parte del Direttore del Dipartimento di Storia Antica, di quanto dichiarato dalla ricorrente nella propria istanza iniziale;
c) il D.P.C.M. 24.9.1981 includerebbe il profilo professionale di bibliotecario (cui pacificamente sarebbero riconducibili le funzioni svolte dalla ricorrente) all’interno della VI e non della V qualifica;
d) non si comprenderebbe, infine, l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione. V.2. Il Collegio ritiene, viceversa, che l’operato dell’Amministrazione non incorra nelle anzidette censure: e ciò alla stregua del più recente orientamento reso in materia ed in fattispecie assolutamente identiche alla presente (domanda di inquadramento nella VI^ Q.F. – assistente bibliotecario) dal Giudice amministrativo di primo grado (cfr. TAR Toscana, Sez. I, 22 giugno 2004, nn. 2156, 2160, 2161 e 2162); orientamento che il Collegio condivide e di cui ritiene opportuno riportare, di seguito, i principali passaggi argomentativi:
e) < la legge n. 63/89 ha consentito al personale non docente, tecnico e amministrativo delle Università e di altri istituti affini, che non avesse potuto beneficiare a suo tempo dell’inquadramento per mansioni disposto dall’art. 85 della legge n. 312 del 1980, perché assunto o inquadrato dopo il 1° luglio 1979 su posti di ruolo delle carriere previste dal precedente ordinamento, di essere inquadrato a domanda nella qualifica funzionale e nel profilo professionale "per il quale 00000000000ritenga di avere titolo, sulla base del lavoro svolto, anche a prescindere dal possesso di titolo di studio”, alla data di entrata in vigore della legge stessa, tramite una procedura che prevedeva una verifica di congruità della domanda rispetto all’organizzazione del lavoro proprio della struttura presso la quale l’interessato prestava servizio e una prova finale di idoneità "diretta ad accertare sia la formazione, sia la specifica esperienza lavorativa acquisita nella struttura” di appartenenza.>;
f) < nonostante il richiamo che la legge n. 63/89 fa alla legge n. 312/80, la nuova disciplina del 1989 ha adottato un modello diverso da quello prescelto per gli inquadramenti dalla normativa precedente, perché, mentre questa all’art. 80 affidava a un decreto interministeriale il compito di determinare "i criteri oggettivi, i mezzi e gli organi di accertamento delle mansioni e delle funzioni svolte dal personale”, la legge n. 63 cit. ha riservato all’iniziativa del dipendente l’avvio della procedura e ha affidato al Consiglio di Amministrazione dell’Università il compito di valutare la "congruenza” tra il profilo rivendicato dall’interessato e l’ "organizzazione del lavoro proprio della struttura presso la quale gli aventi titolo prestano servizio” (art. 1, comma 3°, della legge n. 63 cit.), sulla proposta di un’apposita Commissione, mediante l’esercizio di un potere vincolato al rispetto delle indicazioni delle mansioni contenute nel D.P.C.M. 24 settembre 1981, ma discrezionale nel quomodo, anche per evitare un addensamento generalizzato nelle qualifiche superiori che si profilava per effetto delle domande pervenute da parte del personale, il quale, all’evidenza, invocava il miglior inquadramento possibile (cfr., ex plurimis, TAR Toscana, Sez. I, n. 139/2002; n. 857/2001) >;
g) < non è ravvisabile il denunciato difetto di istruttoria, dal momento che la Commissione ha valutato la domanda dell’interessato ponderando comparativamente la descrizione delle mansioni e le caratteristiche dell’organizzazione dell’unità di appartenenza >;
h) < Quanto al profilo di difetto di motivazione, si rileva che le considerazioni della p.a., pur se sintetiche (e tale sinteticità è giustificata dal numero considerevole di inquadramenti), sono sufficienti a dare conto dei presupposti di fatto necessari >;
i) < diversamente dagli inquadramenti operati dalla legge n. 312/80 che discendevano vincolativamente dal raffronto tra il profilo professionale individuato dal D.P.C.M. citato e una “scheda di mansioni”, l’inquadramento de quo dipende dalla “congruità” tra il profilo stesso oggetto di domanda dell’impiegato e l’"organizzazione del lavoro propria della struttura presso la quale gli aventi titolo prestano servizio” (art. 1, comma 3). Pertanto, dalla circostanza che il D.P.C.M. 24 settembre 1981 preveda un inquadramento che parte come livello più basso dalla VI qualifica non è affatto possibile dedurre la necessità di inquadrare tutto il personale addetto alle biblioteche in qualifiche corrispondenti alle ex carriere direttiva e di concetto, perché la individuazione di congruità deve comunque avvenire in base alla discrezionalità riconosciuta dalla ripetuta legge n. 63/89 e alle modalità ivi indicate. > ;
j) < E l’Amministrazione, nel giudizio di tale congruità, ha un ampio potere di valutazione che non può essere vincolato, non solo dalla domanda del dipendente, ma neppure da eventuali attestati del responsabile dell’ufficio di appartenenza >;
k) < Al di fuori pertanto di ipotesi di manifesti errori di fatto o di eclatanti figure di eccesso di potere, la predetta valutazione rientra nel merito dell’Amministrazione sul quale il giudice amministrativo non entra. >.
V.3. L’applicazione delle anzidette coordinate ermeneutiche (in particolare quella sub “i”) al caso di specie svuota di consistenza il principale e ripetuto argomento difensivo sviluppato nella memoria conclusiva della ricorrente: e cioè che il D.P.C.M. 24.9.1981 non include l’area funzionale delle biblioteche all’interno della V, bensì della VI qualifica.
A ciò si aggiunga che:
- la Commissione (cfr. Capo III lett. “e” della Relazione riportata nel verbale 23.10.1981 del Consiglio d’Amministrazione) ha, altresì, al riguardo espressamente segnalato “di aver preso atto dell’avvenuta istituzione, con D.P.R. n. 319 del 3.8.90, della 5a qualifica funzionale dell’area delle biblioteche che non figurava contemplata dalla declaratoria del D.P.C.M. 24.9.1981”;
- tale motivazione/giustificazione non è stata espressamente censurata dalla ricorrente.
Di modo che, oltre a quanto osservato dal TAR Toscana, anche per questa specifica ragione non può trovare accoglimento la sua pretesa sostanziale (rivendicata come “diritto”) ad essere inquadrata nella suddetta VI Q.F.
V.4. Nè, sul piano formale, sono ravvisaibili i residui profili di illegittimità che ella deduce, poiché:
- il procedimento seguito dalla Commissione ha rispettato fedelmente lo schema astratto disegnato (e riassunto alle lett. “e” e “f” del precedente punto V.2.) dalla normativa speciale della cui applicazione si controverte;
- è stata fornita (cfr. sopra sub V.3.) una specifica motivazione dell’utilizzo della V Q.F. nell’area delle biblioteche (motivazione non contestata in giudizio da parte ricorrente);
- infine, l’attestazione del Direttore del Dipartimento di Storia Antica non era vincolante per la Commissione (cfr. lett. “j” del precedente punto V.2., nonché, per altro conforme precedente giurisprudenziale: T.A.R. Piemonte, sez. I, 16 dicembre 1993, n. 572).
VI. Per le considerazioni che precedono, il ricorso in epigrafe deve essere, conseguentemente, respinto.
Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione II, respinge il ricorso in premessa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bologna, il 7 luglio 2004.

 

Presidente – f.to Luigi Papiano
Cons.rel.est. – f.to Giorgio Calderoni

 

Depositata in Segreteria in data 18.10.2004

 

Bologna, li 18.10.2004

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