| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 18 ottobre
2004 n. 3646
Pres. Papiano, Est. Calderoni
ric. Natalina Bompressi contro Università degli studi di
Bologna, |
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Pubblico impiego - Richiesta di inquadramento
ex legge n. 63 del 1989 – Verifica della congruità della
domanda tra il profilo rivendicato e le caratteristiche
dell’organizzazione dell’unità di appartenenza - Ampio potere
di valutazione dell’amministrazione - Sussiste - Illegittimità
del provvedimento – Esclusione.
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La legge 21 febbraio 1989, n.63 consente
al personale non docente, tecnico e amministrativo l’inquadramento
nella qualifica funzionale e nel profilo professionale per
il quale l’interessato ritiene di aver titolo sulla base
del lavoro svolto, anche a prescindere dal possesso del
titolo di studio. Ai fini dell’inquadramento l’amministrazione
procedente valuta la congruità della domanda fra il profilo
rivendicato dall’istante e l’organizzazione del lavoro proprio
della struttura presso cui l’avente titolo presta servizio.
Nel giudizio di congruità l’amministrazione possiede un
ampio potere di valutazione e, salve le ipotesi di manifesti
errori o di eclatanti figure di eccesso di potere, non ravvisabili
nel caso di specie, la predetta valutazione non è sindacabile
dal giudice amministrativo. Ne deriva la legittimità del
provvedimento di inquadramento impugnato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA SEZIONE II
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Registro Sentenze: 3646/2004
Registro Generale: 425/1992
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nelle persone dei Signori: LUIGI PAPIANO,
Presidente; GIORGIO CALDERONI Cons., relatore; BRUNO LELLI
Cons.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso 425/1992 proposto da:
NATALINA BOMPRESSIrappresentata e difesa da: TRIFONI
AVV. PATRIZIO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA S. VITALE
15 presso TRIFONI AVV. PATRIZIO
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contro
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA rappresentata
e difesa da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto
in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede
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per l'annullamento, previa sospensione
del provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell’Università.
comunicato con nota n. 33969/91, di inquadramento nella
V qualifica funzionale;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Udito, alla pubblica udienza del 7 luglio 2004, il relatore
Cons. Giorgio Calderoni e uditi altresì, per le parti, l’Avv.
S. Parlangeli, in sostituzione dell’Avv. P. Trifoni, e l’Avv.
dello Stato A. Cecchieri;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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I. La ricorrente, ritenendo “di aver diritto
di essere inquadrata nella VI^ Q.F.”, impugna il provvedimento
in epigrafe di inquadramento nella V^ Q.F. – operatore di
biblioteca, deducendo le seguenti censure:
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1) violazione dell’art. 1 commi 2, 3 e 4
legge n. 63/1989 e degli artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di
potere per sviamento, travisamento, difetto di motivazione
e di istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento
e ingiustizia manifesta, nell’assunto fondamentale che l’apposita
Commissione istruttoria prevista dalle invocate disposizioni
di legge avrebbe piuttosto operato secondo lo schema della
legge n. 312/1980 e relativi decreti applicativi, mirando
all’accertamento delle mansioni svolte dai dipendenti;
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2) ulteriore violazione dell’art. 1 comma
2 legge n. 63/1989 e del D.P.C.M. 24.9.1981; eccesso di
potere per sviamento, errata individuazione dei presupposti,
difetto di motivazione, poiché le mansioni svolte dalla
ricorrente apparterrebbero alla VI Q.F.
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II. Resiste al ricorso l’Università intimata.
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III. Con Ordinanza 4 marzo 1992, n. 283,
questa Sezione, in esito alla domanda cautelare proposta
dalla ricorrente, l’ammetteva con riserva alle prove idoneative
richieste.
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IV. Successivamente, in data 9 aprile 1996,
l’Amministrazione produceva documentazione e, dopo la fissazione
dell’odierna udienza di discussione, la ricorrente dimetteva
in termine memoria conclusiva.
Indi, la causa passava in decisione.
V.1. Ciò premesso, il Collegio osserva che, in ragione del
tempo trascorso dalla proposizione del gravame, appare opportuno
attualizzare la materia del contendere, secondo le precisazioni
contenute nella menzionata memoria conclusiva di parte ricorrente,
prodotta in data 25 giugno 2004.
Ebbene, in tale scritto difensivo si deduce essenzialmente
che:
b) nella specie. non sarebbe stato osservato l’iter ivi
previsto (verifica della congruenza tra il profilo delle
mansioni superiori e organizzazione del lavoro, demandata
al Consiglio di Amministrazione dell’Università;
sottoposizione alla prova idoneativa, successivamente all’accertamento
di tale congruenza), poiché la Commissione avrebbe, invece,
erroneamente applicato l’art. 85 della legge n. 312/1980
e non avrebbe tenuto in debito conto la conferma, da parte
del Direttore del Dipartimento di Storia Antica, di quanto
dichiarato dalla ricorrente nella propria istanza iniziale;
c) il D.P.C.M. 24.9.1981 includerebbe il profilo professionale
di bibliotecario (cui pacificamente sarebbero riconducibili
le funzioni svolte dalla ricorrente) all’interno della VI
e non della V qualifica;
d) non si comprenderebbe, infine, l’iter logico-giuridico
seguito dall’Amministrazione. V.2. Il Collegio ritiene,
viceversa, che l’operato dell’Amministrazione non incorra
nelle anzidette censure: e ciò alla stregua del più recente
orientamento reso in materia ed in fattispecie assolutamente
identiche alla presente (domanda di inquadramento nella
VI^ Q.F. – assistente bibliotecario) dal Giudice amministrativo
di primo grado (cfr. TAR Toscana, Sez. I, 22 giugno 2004,
nn. 2156, 2160, 2161 e 2162); orientamento che il Collegio
condivide e di cui ritiene opportuno riportare, di seguito,
i principali passaggi argomentativi:
e) < la legge n. 63/89 ha consentito al personale non
docente, tecnico e amministrativo delle Università e di
altri istituti affini, che non avesse potuto beneficiare
a suo tempo dell’inquadramento per mansioni disposto dall’art.
85 della legge n. 312 del 1980, perché assunto o inquadrato
dopo il 1° luglio 1979 su posti di ruolo delle carriere
previste dal precedente ordinamento, di essere inquadrato
a domanda nella qualifica funzionale e nel profilo professionale
"per il quale 00000000000ritenga di avere titolo, sulla
base del lavoro svolto, anche a prescindere dal possesso
di titolo di studio”, alla data di entrata in vigore della
legge stessa, tramite una procedura che prevedeva una verifica
di congruità della domanda rispetto all’organizzazione del
lavoro proprio della struttura presso la quale l’interessato
prestava servizio e una prova finale di idoneità "diretta
ad accertare sia la formazione, sia la specifica esperienza
lavorativa acquisita nella struttura” di appartenenza.>;
f) < nonostante il richiamo che la legge n. 63/89 fa
alla legge n. 312/80, la nuova disciplina del 1989 ha adottato
un modello diverso da quello prescelto per gli inquadramenti
dalla normativa precedente, perché, mentre questa all’art.
80 affidava a un decreto interministeriale il compito di
determinare "i criteri oggettivi, i mezzi e gli organi di
accertamento delle mansioni e delle funzioni svolte dal
personale”, la legge n. 63 cit. ha riservato all’iniziativa
del dipendente l’avvio della procedura e ha affidato al
Consiglio di Amministrazione dell’Università il compito
di valutare la "congruenza” tra il profilo rivendicato dall’interessato
e l’ "organizzazione del lavoro proprio della struttura
presso la quale gli aventi titolo prestano servizio” (art.
1, comma 3°, della legge n. 63 cit.), sulla proposta di
un’apposita Commissione, mediante l’esercizio di un potere
vincolato al rispetto delle indicazioni delle mansioni contenute
nel D.P.C.M. 24 settembre 1981, ma discrezionale nel quomodo,
anche per evitare un addensamento generalizzato nelle qualifiche
superiori che si profilava per effetto delle domande pervenute
da parte del personale, il quale, all’evidenza, invocava
il miglior inquadramento possibile (cfr., ex plurimis, TAR
Toscana, Sez. I, n. 139/2002; n. 857/2001) >;
g) < non è ravvisabile il denunciato difetto di istruttoria,
dal momento che la Commissione ha valutato la domanda dell’interessato
ponderando comparativamente la descrizione delle mansioni
e le caratteristiche dell’organizzazione dell’unità di appartenenza
>;
h) < Quanto al profilo di difetto di motivazione, si
rileva che le considerazioni della p.a., pur se sintetiche
(e tale sinteticità è giustificata dal numero considerevole
di inquadramenti), sono sufficienti a dare conto dei presupposti
di fatto necessari >;
i) < diversamente dagli inquadramenti operati dalla legge
n. 312/80 che discendevano vincolativamente dal raffronto
tra il profilo professionale individuato dal D.P.C.M. citato
e una “scheda di mansioni”, l’inquadramento de quo dipende
dalla “congruità” tra il profilo stesso oggetto di domanda
dell’impiegato e l’"organizzazione del lavoro propria della
struttura presso la quale gli aventi titolo prestano servizio”
(art. 1, comma 3). Pertanto, dalla circostanza che il D.P.C.M.
24 settembre 1981 preveda un inquadramento che parte come
livello più basso dalla VI qualifica non è affatto possibile
dedurre la necessità di inquadrare tutto il personale addetto
alle biblioteche in qualifiche corrispondenti alle ex carriere
direttiva e di concetto, perché la individuazione di congruità
deve comunque avvenire in base alla discrezionalità riconosciuta
dalla ripetuta legge n. 63/89 e alle modalità ivi indicate.
> ;
j) < E l’Amministrazione, nel giudizio di tale congruità,
ha un ampio potere di valutazione che non può essere vincolato,
non solo dalla domanda del dipendente, ma neppure da eventuali
attestati del responsabile dell’ufficio di appartenenza
>;
k) < Al di fuori pertanto di ipotesi di manifesti errori
di fatto o di eclatanti figure di eccesso di potere, la
predetta valutazione rientra nel merito dell’Amministrazione
sul quale il giudice amministrativo non entra. >.
V.3. L’applicazione delle anzidette coordinate ermeneutiche
(in particolare quella sub “i”) al caso di specie svuota
di consistenza il principale e ripetuto argomento difensivo
sviluppato nella memoria conclusiva della ricorrente: e
cioè che il D.P.C.M. 24.9.1981 non include l’area funzionale
delle biblioteche all’interno della V, bensì della VI qualifica.
A ciò si aggiunga che:
- la Commissione (cfr. Capo III lett. “e” della Relazione
riportata nel verbale 23.10.1981 del Consiglio d’Amministrazione)
ha, altresì, al riguardo espressamente segnalato “di aver
preso atto dell’avvenuta istituzione, con D.P.R. n. 319
del 3.8.90, della 5a qualifica funzionale dell’area delle
biblioteche che non figurava contemplata dalla declaratoria
del D.P.C.M. 24.9.1981”;
- tale motivazione/giustificazione non è stata espressamente
censurata dalla ricorrente.
Di modo che, oltre a quanto osservato dal TAR Toscana, anche
per questa specifica ragione non può trovare accoglimento
la sua pretesa sostanziale (rivendicata come “diritto”)
ad essere inquadrata nella suddetta VI Q.F.
V.4. Nè, sul piano formale, sono ravvisaibili i residui
profili di illegittimità che ella deduce, poiché:
- il procedimento seguito dalla Commissione ha rispettato
fedelmente lo schema astratto disegnato (e riassunto alle
lett. “e” e “f” del precedente punto V.2.) dalla normativa
speciale della cui applicazione si controverte;
- è stata fornita (cfr. sopra sub V.3.) una specifica motivazione
dell’utilizzo della V Q.F. nell’area delle biblioteche (motivazione
non contestata in giudizio da parte ricorrente);
- infine, l’attestazione del Direttore del Dipartimento
di Storia Antica non era vincolante per la Commissione (cfr.
lett. “j” del precedente punto V.2., nonché, per altro conforme
precedente giurisprudenziale: T.A.R. Piemonte, sez. I, 16
dicembre 1993, n. 572).
VI. Per le considerazioni che precedono, il ricorso in epigrafe
deve essere, conseguentemente, respinto.
Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le
parti le spese di lite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna,
Sezione II, respinge il ricorso in premessa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bologna, il 7 luglio 2004.
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Presidente – f.to Luigi Papiano
Cons.rel.est. – f.to Giorgio Calderoni
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Depositata in Segreteria in data 18.10.2004
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Bologna, li 18.10.2004
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