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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 28 ottobre 2004 n. 3652
Pres. Papiano, Est. Lelli
ric. Vannini Piero contro Comune di Bologna e (I.N.P.D.A.P)


Trattamento di fine rapporto - computabilità nella base pensionabile dell’assegno mensile per mansioni superiori – Ricorrenza ex art.15 L.5 dicembre 1959, n. 1077 del carattere della continuità dell’emolumento percepito – Esclusione

L’art.15 della legge n. 1077 del 1959 definisce il concetto di retribuzione pensionabile, stabilendo che essa “è la risultante degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione corrisposta”. Il compenso per mansioni superiori di cui è causa, pur presentando il carattere della fissità, non presenta, invece, l’ineliminabile connotazione della continuità, che va individuata nella preordinazione dell’emolumento ad essere erogato, una volta attribuito, a tempo indeterminato, sì che esso viene a costituire una componente normale della retribuzione complessiva. Ne segue che, stante la natura temporanea dell’incarico suddetto, la pensionabilità del relativo assegno non può venire disposta.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA

Sent. 3652/2004
RG.n. 547/89
 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA SEZIONE SECONDA

 

Composto dai Signori: Dott. Luigi Papiano, Presidente; Dott. Giorgio Calderoni, Consigliere; Dott. Bruno Lelli, Consigliere rel. est.,

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso proposto da:
VANNINI PIERO rappresentato e difeso dall’avv. Benedetto Graziosi ed elettivamente domiciliato in Bologna Via dei Mille 7/2;

 

contro

 

Comune di Bologna in persona del Sindaco pt., rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Maria Cupello Castagna ed Antonella Todde ed elettivamente domiciliato in Bologna Piazza Galileo 4;

 

e nei confronti di:
Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (C.P.D.E.L.) ora Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P) in persona del Direttore pt., rappresentato e difeso dall’avv. Giampiero Martini ed elettivamente domiciliato in Bologna Strada Maggiore 38;

 

per l’accertamento
del diritto del ricorrente a veder ricompresso nella base pensionabile l’intero trattamento economico goduto, con particolare riferimento alla corresponsione dell’assegno mensile corrispostogli con delibera consiliare n. 755/1979.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. Bruno Lelli
; Udito all’udienza pubblica del 7.7.2004 gli avvocati presenti come da verbale. Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il ricorrente chiede l’accertamento del diritto a veder ricompresso, nella base pensionabile, l’intero trattamento economico goduto, con particolare riferimento alla corresponsione dell’assegno mensile per mansioni superiori attribuito con delibera consiliare n. 755/1979 e vigente al momento del collocamento a riposo nell’anno 1988.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio deducendo, con varie argomentazioni, l’infondatezza del ricorso.

 

DIRITTO

 

La questione posta all’attenzione del collegio concerne la computabilità nel trattamento di fine lavoro, e, quindi, della pensionabilità della maggiorazione stipendiale percepita dal ricorrente, dipendente del comune di Bologna del IV livello, per l'incarico per mansioni superiori nel V livello attribuito con delibera consiliare n. 755/1979 e vigente al momento del collocamento a riposo nell’anno 1988.
Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 15 e 16 della L. n. 1077/1959 ritenendo che la retribuzione annua contributiva ricomprende anche il suddetto compenso per mansioni superiori.
Il ricorso è infondato.
Innanzi tutto nel provvedimento di conferimento l’incarico viene definito come temporaneo (in attesa dell’espletamento del concorso) e sancita la non pensionabilità del relativo assegno.
Il concetto di retribuzione pensionabile, per il personale di cui trattasi, è fissato dall'art. 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 ai sensi del quale "la retribuzione annua contributiva definita dagli artt. 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379 è la risultante degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto".
Tale principio è, poi, riaffermato dall'art. 30 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, nel testo modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983 n. 131, per il quale "la retribuzione annua contributiva definita dagli artt. 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa".
Ciò posto, mentre può convenirsi che l'emolumento corrisposto per lo svolgimento dell'incarico di cui si tratta presenti il carattere della fissità, deve invece negarsi che sia in esso presente l'altra ineliminabile connotazione della continuità.
La continuità di un emolumento va, infatti, individuata nella sua preordinazione ad essere erogato, una volta attribuito, a tempo indeterminato, sì che esso viene a costituire una componente normale della retribuzione complessiva spettante come corrispettivo della prestazione lavorativa e, come tale, destinata a proiettarsi anche sul trattamento di fine lavoro, volto a rispecchiare, nei limiti dell'anzianità di servizio maturata, lo status giuridico ed economico raggiunto dal dipendente (C. St VI n.7/1999).
In via di principio, dunque, il carattere della continuità non può rinvenirsi in quegli emolumenti che siano correlati ad incarichi temporanei, conferiti per esigenze funzionali destinate ad esaurirsi nel tempo.
Di tale criterio la giurisprudenza ha fatto più volte applicazione ed a fronte di esso non può invocarsi la lunga durata dell'incarico de quo ( C. St. VI n. 7/1999 e n. 3164/2003).
Invero, la circostanza che l'incarico stesso si sia, nei fatti, protratto per un tempo abnormemente lungo è constatazione ex post, che non è sufficiente a far mutare la natura delle funzioni di V livello, il cui svolgimento era stato previsto dall’atto di conferimento come temporaneo, correlato all'espletamento dei relativi concorsi pubblici, costituenti la fonte istituzionale di provvista. L'incarico medesimo non si è atteggiato, quindi, a tempo indeterminato, cosicché la circostanza che il ricorrente si sia trovato, accidentalmente, ancora a svolgere le superiori funzioni nel momento di collocamento a riposo non giustifica, di per sé, la computabilità ai fini pensionistici del relativo trattamento, in quanto inerente ad una posizione geneticamente precaria e non allo status proprio della qualifica rivestita.
Per le considerazioni esposte il ricorso deve essere respinto. Sussistono peraltro giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda RIGETTA il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 7.7.2004.

 

Presidente f.to Luigi Papiano
Cons. rel. est. f.to Bruno Lelli

 

Depositata in Segreteria in data 18.10.2004

 

Bologna li 18.10.2004

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