| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 28 ottobre
2004 n. 3652
Pres. Papiano, Est. Lelli
ric. Vannini Piero contro Comune di Bologna e (I.N.P.D.A.P)
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Trattamento di fine rapporto - computabilità
nella base pensionabile dell’assegno mensile per mansioni
superiori – Ricorrenza ex art.15 L.5 dicembre 1959, n. 1077
del carattere della continuità dell’emolumento percepito
– Esclusione
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L’art.15 della legge n. 1077 del 1959 definisce
il concetto di retribuzione pensionabile, stabilendo che
essa “è la risultante degli emolumenti fissi e continuativi
o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale
della retribuzione corrisposta”. Il compenso per mansioni
superiori di cui è causa, pur presentando il carattere della
fissità, non presenta, invece, l’ineliminabile connotazione
della continuità, che va individuata nella preordinazione
dell’emolumento ad essere erogato, una volta attribuito,
a tempo indeterminato, sì che esso viene a costituire una
componente normale della retribuzione complessiva. Ne segue
che, stante la natura temporanea dell’incarico suddetto,
la pensionabilità del relativo assegno non può venire disposta.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
Sent. 3652/2004
RG.n. 547/89 |
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L’EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA SEZIONE SECONDA
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Composto dai Signori: Dott. Luigi Papiano,
Presidente; Dott. Giorgio Calderoni, Consigliere; Dott.
Bruno Lelli, Consigliere rel. est.,
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Sul ricorso proposto da:
VANNINI PIERO rappresentato e difeso dall’avv. Benedetto
Graziosi ed elettivamente domiciliato in Bologna Via dei
Mille 7/2;
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contro
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Comune di Bologna in persona del Sindaco
pt., rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Maria Cupello
Castagna ed Antonella Todde ed elettivamente domiciliato
in Bologna Piazza Galileo 4;
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e nei confronti di:
Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (C.P.D.E.L.)
ora Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione
Pubblica (I.N.P.D.A.P) in persona del Direttore pt., rappresentato
e difeso dall’avv. Giampiero Martini ed elettivamente domiciliato
in Bologna Strada Maggiore 38;
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per l’accertamento
del diritto del ricorrente a veder ricompresso nella base
pensionabile l’intero trattamento economico goduto, con
particolare riferimento alla corresponsione dell’assegno
mensile corrispostogli con delibera consiliare n. 755/1979.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. Bruno Lelli
; Udito all’udienza pubblica del 7.7.2004 gli avvocati presenti
come da verbale. Considerato in fatto ed in diritto quanto
segue:
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FATTO
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Il ricorrente chiede l’accertamento del diritto
a veder ricompresso, nella base pensionabile, l’intero trattamento
economico goduto, con particolare riferimento alla corresponsione
dell’assegno mensile per mansioni superiori attribuito con
delibera consiliare n. 755/1979 e vigente al momento del
collocamento a riposo nell’anno 1988.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio
deducendo, con varie argomentazioni, l’infondatezza del
ricorso.
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DIRITTO
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La questione posta all’attenzione del collegio
concerne la computabilità nel trattamento di fine lavoro,
e, quindi, della pensionabilità della maggiorazione stipendiale
percepita dal ricorrente, dipendente del comune di Bologna
del IV livello, per l'incarico per mansioni superiori nel
V livello attribuito con delibera consiliare n. 755/1979
e vigente al momento del collocamento a riposo nell’anno
1988.
Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 15 e 16 della
L. n. 1077/1959 ritenendo che la retribuzione annua contributiva
ricomprende anche il suddetto compenso per mansioni superiori.
Il ricorso è infondato.
Innanzi tutto nel provvedimento di conferimento l’incarico
viene definito come temporaneo (in attesa dell’espletamento
del concorso) e sancita la non pensionabilità del relativo
assegno.
Il concetto di retribuzione pensionabile, per il personale
di cui trattasi, è fissato dall'art. 15 della legge 5 dicembre
1959, n. 1077 ai sensi del quale "la retribuzione annua
contributiva definita dagli artt. 12, 13 e 14 della legge
11 aprile 1955, n. 379 è la risultante degli emolumenti
fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono
la parte fondamentale della retribuzione corrisposta, ai
sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari
ovvero dei contratti collettivi di lavoro come remunerazione
per la normale attività lavorativa richiesta per il posto
ricoperto".
Tale principio è, poi, riaffermato dall'art. 30 del D.L.
28 febbraio 1983, n. 55, nel testo modificato dalla legge
di conversione 26 aprile 1983 n. 131, per il quale "la retribuzione
annua contributiva definita dagli artt. 12, 13 e 14 della
legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli
emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione
per l'attività lavorativa".
Ciò posto, mentre può convenirsi che l'emolumento corrisposto
per lo svolgimento dell'incarico di cui si tratta presenti
il carattere della fissità, deve invece negarsi che sia
in esso presente l'altra ineliminabile connotazione della
continuità.
La continuità di un emolumento va, infatti, individuata
nella sua preordinazione ad essere erogato, una volta attribuito,
a tempo indeterminato, sì che esso viene a costituire una
componente normale della retribuzione complessiva spettante
come corrispettivo della prestazione lavorativa e, come
tale, destinata a proiettarsi anche sul trattamento di fine
lavoro, volto a rispecchiare, nei limiti dell'anzianità
di servizio maturata, lo status giuridico ed economico raggiunto
dal dipendente (C. St VI n.7/1999).
In via di principio, dunque, il carattere della continuità
non può rinvenirsi in quegli emolumenti che siano correlati
ad incarichi temporanei, conferiti per esigenze funzionali
destinate ad esaurirsi nel tempo.
Di tale criterio la giurisprudenza ha fatto più volte applicazione
ed a fronte di esso non può invocarsi la lunga durata dell'incarico
de quo ( C. St. VI n. 7/1999 e n. 3164/2003).
Invero, la circostanza che l'incarico stesso si sia, nei
fatti, protratto per un tempo abnormemente lungo è constatazione
ex post, che non è sufficiente a far mutare la natura delle
funzioni di V livello, il cui svolgimento era stato previsto
dall’atto di conferimento come temporaneo, correlato all'espletamento
dei relativi concorsi pubblici, costituenti la fonte istituzionale
di provvista. L'incarico medesimo non si è atteggiato, quindi,
a tempo indeterminato, cosicché la circostanza che il ricorrente
si sia trovato, accidentalmente, ancora a svolgere le superiori
funzioni nel momento di collocamento a riposo non giustifica,
di per sé, la computabilità ai fini pensionistici del relativo
trattamento, in quanto inerente ad una posizione geneticamente
precaria e non allo status proprio della qualifica rivestita.
Per le considerazioni esposte il ricorso deve essere respinto.
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare fra le
parti le spese di giudizio.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda RIGETTA il ricorso
in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio
del 7.7.2004.
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Presidente f.to Luigi Papiano
Cons. rel. est. f.to Bruno Lelli
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Depositata in Segreteria in data 18.10.2004
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Bologna li 18.10.2004
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