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n. 10-2004 - © copyright

T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 3 luglio 2004 n. 4765
A. Cavallari Pres. P. Mastrantuono Est.
R. Capone (Avv. E. Sticchi Damiani) contro la Regione Puglia(non costituita) e l’Azienda Sanitaria Locale LE/1 (Avv.V.A. Pappalepore)


Pubblica amministrazione – Organi - Nomina a componente del Collegio sindacale di A.U.S.L. - Art. 9 della L.R. Puglia n. 32 del 2001 – Cause di incompatibilità – Si possono rilevare sino al momento della nomina formale – Legittimità

Il disposto dell’art. 9 della L.R. Puglia n. 32 del 2001 è chiaro nel rimandare la verifica della compatibilità dei soggetti designati a far parte del Collegio Sindacale dell’azienda sanitaria al momento della nomina e non al momento della designazione la quale non è idonea ad attribuire le funzioni di membro del Collegio. In questo senso, quindi, non è condivisibile la tesi di parte ricorrente circa la distinzione fra designazione e nomina, da cui si vorrebbe far discendere la logica conseguenza che il soggetto designato ha già acquisito una sorta di diritto ad essere nominato nel Collegio Sindacale, essendosi esaurito in questo momento il procedimento che lo riguarda. Ne consegue che è legittimo l’operato dell’AUSL che, rilevata una causa di incompatibilità prevista dalla normativa sopravvenuta, ha ritenuto di non poter procedere alla formale nomina pur in presenza di una regolare designazione


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

 

Registro Decis.: 4765/04
Registro Generale 1040/2004

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Seconda Sezione di Lecce

 

composto dai signori Magistrati: ANTONIO CAVALLARI, Presidente PASQUALE MASTRANTUONO, Referendario TOMMASO CAPITANIO, Referendario - relatore ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1040/2004 proposto da
Roberto Capone, rappresentato e difeso dall’Avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Lecce, Via S. Francesco d’Assisi, 33 :

 

contro

 

Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., non costituita,

 

e

 

Azienda Sanitaria Locale LE/1, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa da Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Garrisi, in Lecce, Piazzetta S. Giovanni dei Fiorentini, 9

 

per l’annullamento, previa sospensione:
– della nota dell’AUSL LE/1 n. 675/P in data 26/03/2004, avente ad oggetto “Art. 9 L.R. n. 32 del 05/12/2001. Nomina componente del Collegio Sindacale”;
– nonché di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso con la predetta nota ed in particolare, ove occorra, della nota prot. n. 24/21219/6 del 27/11/2002 a firma dell’Assessore Regionale alla Sanità della Regione Puglia, conosciuta solo di recente ed in via informale.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AUSL LE/1;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto notificato il 21/6/2004 e depositato il 25/6/2004, con cui il ricorrente ha rinunciato all’impugnazione della nota prot. n. 24/21219/6 del 27/11/2002 a firma dell’Assessore Regionale alla Sanità della Regione Puglia;
Uditi nella Camera di Consiglio del 30/6/2004 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e gli Avv. Sticchi Damiani e Pappalepore, per le parti.

 

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
– eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione delle circostanze di fatto e di diritto. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento. Sviamento;
– illegittimità dell’art. 9 della L.R. n. 32/01, per violazione del principio della ragionevolezza in riferimento all’art. 3 Cost. Violazione degli artt. 97, 117 e 118 Cost.

 

Considerato che:
– l’operato dell’AUSL LE/1 non è viziato da falsa presupposizione delle circostanze di fatto e di diritto denunciate nel ricorso, in quanto il disposto dell’art. 9 della L.R. n. 32 del 2001 è chiarissimo nel rimandare la verifica della compatibilità dei soggetti designati a far parte del Collegio Sindacale dell’azienda sanitaria al momento della nomina e non al momento della designazione.
In questo senso, quindi, non rilevano le pregevoli asserzioni di parte ricorrente circa la distinzione fra designazione e nomina, da cui si vorrebbe far discendere la logica conseguenza che il soggetto designato ha già acquisito una sorta di diritto ad essere nominato nel Collegio Sindacale, essendosi esaurito in questo momento il procedimento che lo riguarda.
L’assunto, peraltro, non convince, perché, se è vero che la designazione dei membri del Collegio Sindacale da parte degli enti e organi indicati dall’art. 3-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 è vincolante per l’AUSL (il che significa che il D.G. non potrebbe rifiutarsi di nominare uno dei soggetti designati), ciò non toglie che l’azienda sanitaria possa e debba segnalare ai suddetti designatori le eventuali situazioni di incompatibilità in cui dovesse versare uno dei soggetti designati, perché in questo caso la discrezionalità dei designatori incontra il limite della legge. Nel caso di specie, poi, bisogna considerare che la causa di incompatibilità è prevista da una legge regionale che non tutti i soggetti menzionati all’art. 3-ter del D. Lgs. n. 502/92 necessariamente conoscono, per cui il D.G. dell’AUSL si è limitato a segnalare la causa di incompatibilità, senza che ciò determini una indebita intrusione nella sfera di discrezionalità dei designatori.
Pertanto, considerato che, fino al momento in cui non interviene il formale provvedimento di nomina, il soggetto designato non è ancora investito delle funzioni di membro del Collegio Sindacale, non si può considerare illegittimo l’operato dell’AUSL intimata, che, rilevata una causa di incompatibilità prevista dalla legge, ha ritenuto di non poter procedere alla nomina del dr. Capone, chiedendo alla Conferenza dei Sindaci di designare un altro soggetto; – a questo punto, visto che il Tribunale ritiene legittimo l’operato dell’AUSL in riferimento al disposto dell’art. 9 della L.R. n. 32/01, va esaminata la questione di legittimità costituzionale della citata norma, sollevata in via subordinata dal ricorrente, sul presupposto che il divieto sancito dalla legge è del tutto irragionevole, perché colpisce (in misura sproporzionata rispetto ai fini che si vorrebbero perseguire) solo gli attuali membri dei Collegi dei Revisori, ponendosi in contrasto innanzitutto con gli artt. 3 e 97 Cost.
La questione, così come posta, appare al Collegio manifestamente infondata, in ragione dell’insegnamento consolidato secondo cui, fra più interpretazioni possibili di una norma, deve essere prescelta quella costituzionalmente compatibile, dovendosi adire la Corte Costituzionale solo quando la norma non è suscettibile di interpretazione conforme a Costituzione.
Venendo al caso di specie, l’art. 9 della L.R. n. 32/01 recita “I componenti degli attuali collegi dei revisori delle Aziende sanitarie non possono essere rinominati o nominati quali componenti dei collegi sindacali della stessa azienda”; pertanto, bisogna chiedersi che cosa abbia inteso significare il Legislatore regionale parlando di “rinomina” o “nomina”.
Il Collegio ritiene che la norma intende escludere la nomina quali componenti dei Collegi Sindacali della Aziende Sanitarie dei Componenti dei Collegi dei Revisori delle stesse Aziende in funzione al momento di applicazione della L.R. n. 32/2001 (così disciplinando il passaggio da un regime normativo all’altro); rispetto a tale divieto nulla aggiunge l’esclusione della “nomina” sembrando la relativa espressione meramente ripetitiva della precedente.
Il Collegio ritiene, quindi, che la norma vuole escludere solo l’immediata ridesignazione degli attuali membri dei Collegi dei Revisori a membri dei nuovi Collegi Sindacali, ma non che a tali soggetti sia precluso nel futuro la possibilità di essere nuovamente designati nella stessa azienda; in sostanza, la legge vuole creare una soluzione di continuità, al fine di evitare eccessivi radicamenti degli stessi soggetti nella delicata attività di controllo sui conti delle AUSL. Pertanto, così interpretata, la previsione dell’art. 9 della L.R. n. 32/01 relativa alla “rinomina” (applicata nella specie) si sottrae alle censure di illegittimità costituzionale sollevate dal ricorrente (censure che appaiono irrilevanti se riferite ad un divieto di “nomina” diverso da quello di “rinomina” e quindi operante non nel passaggio da un sistema normativo all’altro ma nel futuro, atteso che la situazione così disciplinata è diversa da quella di specie) in quanto la scelta di impedire l’immediata ridesignazione degli attuali membri dei Collegi dei Revisori delle AUSL trova riscontro in numerose altre disposizioni speciali che impediscono l’immediata o l’assoluta rieleggibilità dei componenti di organi amministrativi (ad esempio, l’art. 235 del D. Lgs. n. 267 del 2000, che prevede la rieleggibilità dei membri dei Collegi dei

 

Revisori degli enti locali, ma solo per una volta, oppure l’art. 2, comma 8, della L. n. 481 del 1995, che prevede il divieto di conferma per i membri delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), disposizioni che sono finalizzate ad evitare che i componenti di organi di controllo o di regolazione di importanti settori economici possano permanere a lungo negli incarichi, con possibile attenuazione del rigore con cui le funzioni debbono essere esercitate;  premesso quanto sopra, il ricorso va respinto.

 

Ritenuto l’affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 205 del 21/07/2000;

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, respinge il ricorso in epigrafe
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 30 giugno 2004.

 

Dott. Antonio Cavallari – Presidente
Dott. Tommaso Capitanio – Estensore

 

Pubblicata il 3 luglio 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

 


 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta

 

Registro Ordinanza:/
Registro Generale:7771/2004

 

composto dai Signori: Pres. Agostino Elefante Cons. Raffaele Carboni Cons. Corrado Allegretta Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Cons. Michele Corradino Est.

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 08 Ottobre 2004

 

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

 

Visto l'appello proposto da:
CAPONE ROBERTO rappresentato e difeso da: Avv. ERNESTO STICCHI DAMIANI con domicilio eletto in Roma VIA MANTEGAZZA N.24 presso LUIGI GARDIN

 

contro

 

AZIENDA U.S.L. LE/1 rappresentato e difeso da: Avv. VITO AURELIO PAPPALEPORE con domicilio eletto in Roma VIA PORTUENSE, 104 presso ANTONIA DE ANGELIS

 

REGIONE PUGLIA rappresentato e difeso da: Avv. FRANCESCO PAPARELLA con domicilio eletto in Roma CORSO TRIESTE, 88 presso GIORGIO RECCHIA

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR PUGLIA - LECCE :SEZIONE II 4765/2004 , resa tra le parti, concernente NOMINA COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.

 

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

AZIENDA U.S.L. LE/1 REGIONE PUGLIA

 

Udito il relatore Cons. Michele Corradino e uditi, altresì, per le parti gli avvocati Sticchi Damiani, Paparella e Pappalepore;

 

Ritenuto che ad un primo esame il ricorso appare fondato ritenendosi applicabile la normativa vigente al tempo della designazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7771/2004 ) e, per l'effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Roma, 08 Ottobre 2004

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