| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 3 luglio 2004 n.
4765
A. Cavallari Pres. P. Mastrantuono Est.
R. Capone (Avv. E. Sticchi Damiani) contro la Regione Puglia(non
costituita) e l’Azienda Sanitaria Locale LE/1 (Avv.V.A.
Pappalepore) |
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Pubblica amministrazione – Organi - Nomina
a componente del Collegio sindacale di A.U.S.L. - Art. 9
della L.R. Puglia n. 32 del 2001 – Cause di incompatibilità
– Si possono rilevare sino al momento della nomina formale
– Legittimità
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Il disposto dell’art. 9 della L.R. Puglia
n. 32 del 2001 è chiaro nel rimandare la verifica della
compatibilità dei soggetti designati a far parte del Collegio
Sindacale dell’azienda sanitaria al momento della nomina
e non al momento della designazione la quale non è idonea
ad attribuire le funzioni di membro del Collegio. In questo
senso, quindi, non è condivisibile la tesi di parte ricorrente
circa la distinzione fra designazione e nomina, da cui si
vorrebbe far discendere la logica conseguenza che il soggetto
designato ha già acquisito una sorta di diritto ad essere
nominato nel Collegio Sindacale, essendosi esaurito in questo
momento il procedimento che lo riguarda. Ne consegue che
è legittimo l’operato dell’AUSL che, rilevata una causa
di incompatibilità prevista dalla normativa sopravvenuta,
ha ritenuto di non poter procedere alla formale nomina pur
in presenza di una regolare designazione
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
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Registro Decis.: 4765/04
Registro Generale 1040/2004
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Seconda Sezione di Lecce
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composto dai signori Magistrati: ANTONIO
CAVALLARI, Presidente PASQUALE MASTRANTUONO, Referendario
TOMMASO CAPITANIO, Referendario - relatore ha pronunciato
la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1040/2004 proposto da
Roberto Capone, rappresentato e difeso dall’Avv.
Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo
studio dello stesso, in Lecce, Via S. Francesco d’Assisi,
33 :
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contro
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Regione Puglia, in persona del Presidente
della G.R. p.t., non costituita,
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e
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Azienda Sanitaria Locale LE/1, in
persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa
da Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso
lo studio dell’Avv. Garrisi, in Lecce, Piazzetta S. Giovanni
dei Fiorentini, 9
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per l’annullamento, previa sospensione:
– della nota dell’AUSL LE/1 n. 675/P in data 26/03/2004,
avente ad oggetto “Art. 9 L.R. n. 32 del 05/12/2001. Nomina
componente del Collegio Sindacale”;
– nonché di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale
e/o connesso con la predetta nota ed in particolare, ove
occorra, della nota prot. n. 24/21219/6 del 27/11/2002 a
firma dell’Assessore Regionale alla Sanità della Regione
Puglia, conosciuta solo di recente ed in via informale.
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AUSL LE/1;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti
impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto notificato il 21/6/2004 e depositato il 25/6/2004,
con cui il ricorrente ha rinunciato all’impugnazione della
nota prot. n. 24/21219/6 del 27/11/2002 a firma dell’Assessore
Regionale alla Sanità della Regione Puglia;
Uditi nella Camera di Consiglio del 30/6/2004 il relatore,
Ref. Tommaso Capitanio, e gli Avv. Sticchi Damiani e Pappalepore,
per le parti.
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Considerato che nel ricorso sono dedotti
i seguenti motivi:
– eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione
delle circostanze di fatto e di diritto. Illogicità ed ingiustizia
manifesta. Disparità di trattamento. Sviamento;
– illegittimità dell’art. 9 della L.R. n. 32/01, per violazione
del principio della ragionevolezza in riferimento all’art.
3 Cost. Violazione degli artt. 97, 117 e 118 Cost.
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Considerato che:
– l’operato dell’AUSL LE/1 non è viziato da falsa presupposizione
delle circostanze di fatto e di diritto denunciate nel ricorso,
in quanto il disposto dell’art. 9 della L.R. n. 32 del 2001
è chiarissimo nel rimandare la verifica della compatibilità
dei soggetti designati a far parte del Collegio Sindacale
dell’azienda sanitaria al momento della nomina e non al
momento della designazione.
In questo senso, quindi, non rilevano le pregevoli asserzioni
di parte ricorrente circa la distinzione fra designazione
e nomina, da cui si vorrebbe far discendere la logica conseguenza
che il soggetto designato ha già acquisito una sorta di
diritto ad essere nominato nel Collegio Sindacale, essendosi
esaurito in questo momento il procedimento che lo riguarda.
L’assunto, peraltro, non convince, perché, se è vero che
la designazione dei membri del Collegio Sindacale da parte
degli enti e organi indicati dall’art. 3-ter, comma 3, del
D. Lgs. n. 502/92 è vincolante per l’AUSL (il che significa
che il D.G. non potrebbe rifiutarsi di nominare uno dei
soggetti designati), ciò non toglie che l’azienda sanitaria
possa e debba segnalare ai suddetti designatori le eventuali
situazioni di incompatibilità in cui dovesse versare uno
dei soggetti designati, perché in questo caso la discrezionalità
dei designatori incontra il limite della legge. Nel caso
di specie, poi, bisogna considerare che la causa di incompatibilità
è prevista da una legge regionale che non tutti i soggetti
menzionati all’art. 3-ter del D. Lgs. n. 502/92 necessariamente
conoscono, per cui il D.G. dell’AUSL si è limitato a segnalare
la causa di incompatibilità, senza che ciò determini una
indebita intrusione nella sfera di discrezionalità dei designatori.
Pertanto, considerato che, fino al momento in cui non interviene
il formale provvedimento di nomina, il soggetto designato
non è ancora investito delle funzioni di membro del Collegio
Sindacale, non si può considerare illegittimo l’operato
dell’AUSL intimata, che, rilevata una causa di incompatibilità
prevista dalla legge, ha ritenuto di non poter procedere
alla nomina del dr. Capone, chiedendo alla Conferenza dei
Sindaci di designare un altro soggetto; – a questo punto,
visto che il Tribunale ritiene legittimo l’operato dell’AUSL
in riferimento al disposto dell’art. 9 della L.R. n. 32/01,
va esaminata la questione di legittimità costituzionale
della citata norma, sollevata in via subordinata dal ricorrente,
sul presupposto che il divieto sancito dalla legge è del
tutto irragionevole, perché colpisce (in misura sproporzionata
rispetto ai fini che si vorrebbero perseguire) solo gli
attuali membri dei Collegi dei Revisori, ponendosi in contrasto
innanzitutto con gli artt. 3 e 97 Cost.
La questione, così come posta, appare al Collegio manifestamente
infondata, in ragione dell’insegnamento consolidato secondo
cui, fra più interpretazioni possibili di una norma, deve
essere prescelta quella costituzionalmente compatibile,
dovendosi adire la Corte Costituzionale solo quando la norma
non è suscettibile di interpretazione conforme a Costituzione.
Venendo al caso di specie, l’art. 9 della L.R. n. 32/01
recita “I componenti degli attuali collegi dei revisori
delle Aziende sanitarie non possono essere rinominati o
nominati quali componenti dei collegi sindacali della stessa
azienda”; pertanto, bisogna chiedersi che cosa abbia inteso
significare il Legislatore regionale parlando di “rinomina”
o “nomina”.
Il Collegio ritiene che la norma intende escludere la nomina
quali componenti dei Collegi Sindacali della Aziende Sanitarie
dei Componenti dei Collegi dei Revisori delle stesse Aziende
in funzione al momento di applicazione della L.R. n. 32/2001
(così disciplinando il passaggio da un regime normativo
all’altro); rispetto a tale divieto nulla aggiunge l’esclusione
della “nomina” sembrando la relativa espressione meramente
ripetitiva della precedente.
Il Collegio ritiene, quindi, che la norma vuole escludere
solo l’immediata ridesignazione degli attuali membri dei
Collegi dei Revisori a membri dei nuovi Collegi Sindacali,
ma non che a tali soggetti sia precluso nel futuro la possibilità
di essere nuovamente designati nella stessa azienda; in
sostanza, la legge vuole creare una soluzione di continuità,
al fine di evitare eccessivi radicamenti degli stessi soggetti
nella delicata attività di controllo sui conti delle AUSL.
Pertanto, così interpretata, la previsione dell’art. 9 della
L.R. n. 32/01 relativa alla “rinomina” (applicata nella
specie) si sottrae alle censure di illegittimità costituzionale
sollevate dal ricorrente (censure che appaiono irrilevanti
se riferite ad un divieto di “nomina” diverso da quello
di “rinomina” e quindi operante non nel passaggio da un
sistema normativo all’altro ma nel futuro, atteso che la
situazione così disciplinata è diversa da quella di specie)
in quanto la scelta di impedire l’immediata ridesignazione
degli attuali membri dei Collegi dei Revisori delle AUSL
trova riscontro in numerose altre disposizioni speciali
che impediscono l’immediata o l’assoluta rieleggibilità
dei componenti di organi amministrativi (ad esempio, l’art.
235 del D. Lgs. n. 267 del 2000, che prevede la rieleggibilità
dei membri dei Collegi dei
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Revisori degli enti locali, ma solo per una
volta, oppure l’art. 2, comma 8, della L. n. 481 del 1995,
che prevede il divieto di conferma per i membri delle Autorità
di regolazione dei servizi di pubblica utilità), disposizioni
che sono finalizzate ad evitare che i componenti di organi
di controllo o di regolazione di importanti settori economici
possano permanere a lungo negli incarichi, con possibile
attenuazione del rigore con cui le funzioni debbono essere
esercitate; premesso quanto sopra, il ricorso va
respinto.
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Ritenuto l’affare ai fini della decisione
di merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art.
9 della legge n. 205 del 21/07/2000;
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, respinge il ricorso
in epigrafe
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
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Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio
del 30 giugno 2004.
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Dott. Antonio Cavallari – Presidente
Dott. Tommaso Capitanio – Estensore
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Pubblicata il 3 luglio 2004
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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Registro Ordinanza:/
Registro Generale:7771/2004
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composto dai Signori: Pres. Agostino Elefante
Cons. Raffaele Carboni Cons. Corrado Allegretta Cons. Chiarenza
Millemaggi Cogliani Cons. Michele Corradino Est.
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ha pronunciato la presente
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ORDINANZA
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nella Camera di Consiglio del 08 Ottobre
2004
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Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge
21 luglio 2000, n. 205;
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Visto l'appello proposto da:
CAPONE ROBERTO rappresentato e difeso da: Avv. ERNESTO STICCHI
DAMIANI con domicilio eletto in Roma VIA MANTEGAZZA N.24
presso LUIGI GARDIN
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contro
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AZIENDA U.S.L. LE/1 rappresentato
e difeso da: Avv. VITO AURELIO PAPPALEPORE con domicilio
eletto in Roma VIA PORTUENSE, 104 presso ANTONIA DE ANGELIS
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REGIONE PUGLIA rappresentato e difeso
da: Avv. FRANCESCO PAPARELLA con domicilio eletto in Roma
CORSO TRIESTE, 88 presso GIORGIO RECCHIA
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per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della sentenza del TAR PUGLIA - LECCE :SEZIONE II 4765/2004
, resa tra le parti, concernente NOMINA COMPONENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE.
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Visti gli atti e documenti depositati con
l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza
di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
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AZIENDA U.S.L. LE/1 REGIONE PUGLIA
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Udito il relatore Cons. Michele Corradino
e uditi, altresì, per le parti gli avvocati Sticchi Damiani,
Paparella e Pappalepore;
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Ritenuto che ad un primo esame il ricorso
appare fondato ritenendosi applicabile la normativa vigente
al tempo della designazione.
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P.Q.M.
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Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero:
7771/2004 ) e, per l'effetto, sospende l’efficacia della
sentenza impugnata.
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La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Roma, 08 Ottobre 2004
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