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n. 10-2004 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 settembre 2004 n. 3445
Pres. Est, Pres. Perricone, Est. Trizino
ric. Berti Aldo contro Prefetto di Ravenna,


Revoca decreto di guardia giurata e relativa licenza di porto d’armi - mancanza dei presupposti soggettivi di natura morale ex art.10 ss. R.D. 18 giugno 1931 n. 773 - Mera denuncia di un fatto di reato, in assenza di accertamenti istruttori - Illegittimità del provvedimento - Sussistenza.

E’ illegittimo il provvedimento di revoca di nomina a guardia giurata e della relativa licenza di porto d’armi per la negativa valutazione della condotta morale, basata soltanto sulla pendenza di un procedimento penale a carico del ricorrente, peraltro successivamente conclusosi con la sua archiviazione, in mancanza di uno specifico accertamento e una specifica motivazione circa i fatti idonei a giustificare il venir meno delle condizioni soggettive richieste dalla legge per il mantenimento della suddetta qualifica.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I

 

Registro Sentenze:/ 3445/04
Registro Generale: 1444/1994

 

nelle persone dei Signori:

 

BARTOLOMEO PERRICONE Presidente ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore CARLO TESTORI Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nell'Udienza Pubblica del 06 Maggio 2004

 

Visto il ricorso 1444/1994 proposto da: BERTI ALDO rappresentato e difeso da: FIORENTINI AVV. GIANFRANCO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA DEL CANE 7 presso BRUZZI AVV. ENZO

 

contro

 

PREFETTO DI RAVENNA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede;

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del Prefetto di Ravenna 30.5.1994 n. 1221/94, con il quale è stato revocato al ricorrente il decreto di guardia giurata e la relativa licenza di porto d’armi; nonché di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso con particolare riferimento al provvedimento n. 1211 del 1994 di divieto di detenzione di armi e munizioni.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
PREFETTO DI RAVENNA

 

Viste le ordinanze di questo Tribunale Amministrativo Regionale 12.7.1994 n. 686 (che ha disposto incombenti istruttori) e 19.8.1994 n. 540, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Uditi nella pubblica udienza del 6 maggio 2004, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, l’avvocato G. Fiorentini per il ricorrente e l’avvocato dello Stato A. Cecchieri per la resistente Amministrazione.. Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il ricorrente impugna il decreto del Prefetto di Ravenna in data 30.5.1994 n. 1211/94 con il quale gli è stata revocata la nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto d’armi a causa del deferimento alla Procura circondariale di Ravenna per il reato di minaccia grave Avverso tale provvedimento il ricorrente deduce i seguenti motivi di illegittimità: 1) Violazione dell’articolo 10 del R.D. 18.6.1931 n. 773, in quanto la mera denuncia per un fatto di reato, in assenza di accertamenti istruttori, non sarebbe sufficiente a giustificare la revoca.

 

2) Eccesso di potere per difetto di motivazione. L’intimata Amministrazione si è formalmente costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza 12.7.1994 n. 463 questo Tribunale Amministrativo richiedeva al Prefetto di Ravenna di produrre in giudizio documentati chiarimenti in ordine alla denuncia e ai fatti che l’avrebbero determinata.
A seguito dell’adempimento istruttorio e dell’archiviazione del procedimento penale (v. decreto del GIP di Ravenna in data 29..7.1994 dimesso in atti dal ricorrente) il Tribunale, con ordinanza 19.8.1994 n. 540 accoglieva la richiesta sospensione dei provvedimenti impugnati.
All’udienza del 6 maggio 2004, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

1. Con i due motivi di ricorso che, attesa la loro correlazione vanno trattati congiuntamente, il ricorrente impugna il provvedimento del Prefetto di Ravenna di revoca della nomina del ricorrente a guardia particolare giurata, nonché di divieto di porto d’armi, rilevando la violazione dell’articolo 10 del T.U. delle leggi di P.S. e la mancanza di motivazione.

 

2. Le doglianze sono fondate e meritano accoglimento.
Osserva infatti il Collegio che il provvedimento impugnato - che ha come presupposto la mancanza dei requisiti soggettivi di natura morale prescritti dal T.U.L.P.S. per lo svolgimento dell’attività di guardia giurata particolare, correlata alla notizia di una denuncia nei confronti del ricorrente per il reato di minaccia grave, inoltrata alla Procura Circondariale di Ravenna - non contiene quella rigorosa ed esaustiva motivazione, che si ritiene necessaria a giustificare la revoca del decreto di nomina a guardia giurata particolare e della relativa licenza di porto d’armi (cfr. per tutte, C.d.S., IV, 5.6.1995 n. 406).
La giurisprudenza è invero pressoché univoca nel ritenere necessario, anche in pendenza di un procedimento penale, uno specifico accertamento e una specifica valutazione della mancanza nella persona autorizzata delle condizioni alle quali la licenza è stata subordinata, ovvero dell’abuso da parte della persona autorizzata.
Orbene, nella fattispecie non sono contenuti specifiche valutazioni in ordine ad abusi o carenze del ricorrente, ma il solo riferimento a un procedimento penale a carico del ricorrente, di per sé inidoneo a giustificare il venire meno delle condizioni soggettive richieste dalla legge per il mantenimento della licenza (cfr., C.d.S., IV, 16.11.1993, n. 1007).
A tale riguardo va inoltre sottolineato che il procedimento penale di che trattasi si è concluso con l’archiviazione e che, conseguentemente, è venuta meno l’unica ragione su cui si fondavano le impugnate revoche.

 

3. Il ricorso va dunque accolto e per l’effetto gli impugnati provvedimenti devono essere annullati.
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 6 maggio 2004.

 

Il Presidente
F.to Bartolomeo Perricone

 

L'Estensore
F.to Rosaria Trizzino

 

Depositata in Segreteria ai sensi dell’art. 55 L. 18/4/82, n. 186. Bologna, lì 22/09/2004

GWENDOLINE GUCCIONE

Attività di guardia giurata e requisito della buona condotta.


Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna accoglie le doglianze di parte ricorrente, annullando i provvedimenti di revoca del decreto di guardia giurata e della relativa licenza di porto d’armi per violazione dell’art.10 e ss. T.U. 18 giugno 1931 n. 773 e difetto di motivazione. Secondo il Giudice amministrativo la mera denuncia di un fatto di reato (nel caso di specie di minaccia grave), non è di per sé idonea a determinare la mancanza dei requisiti di natura morale prescritti dalla legge per lo svolgimento dell’attività di guardia giurata.
La pendenza di un procedimento penale, infatti, non far venire meno in capo all’Amministrazione procedente l’obbligo di fornire un’esaustiva motivazione in ordine ad abusi o carenze del ricorrente ostative al mantenimento della licenza, specie nelle ipotesi in cui la revoca viene disposta per la mancanza della buona condotta dell’interessato. Occorre aggiungere che il procedimento di cui trattasi, nelle more del ricorso, si era, peraltro, concluso con il decreto di archiviazione, determinando per tale via la caducazione del presupposto unico posto a base dei provvedimenti di ritiro impugnati.
L’art.10 testé citato, da leggersi in combinato disposto con i successivi artt.11 e 138 T.U.L.P.S., dispone che la revoca dell’autorizzazione di polizia è consentita in caso di abuso da parte della persona autorizzata, e va disposta sulla base di una valutazione discrezionale dell’abuso accertato e della sua eventuale ripetitività. La pendenza di un procedimento penale, quindi, anche per fatti attinenti all’attività autorizzata, può costituire l’occasione per l’amministrazione di svolgere proprie autonome verifiche, onde determinarsi in ordine ad una eventuale revoca della licenza, dal momento che in tale fase non vi è ancora alcun accertamento di fatti costituenti abuso[1].
In particolare, ai fini del diniego di rilascio o di revoca di una autorizzazione di pubblica sicurezza è necessaria, pur dopo la dichiarazione d’incostituzionalità dell’art.138, comma 1, n. 5), R.D. n. 773 cit., una buona condotta per aspetti incidenti sull’attitudine e l’affidabilità dell’aspirante a esercitare le funzioni connesse al titolo di polizia[2].
La giurisprudenza è costante nel riconoscere l’ampiezza del potere discrezionale della pubblica amministrazione in materia di rilascio o revoca di autorizzazioni di polizia in genere e di quelle relative alle armi in particolare, proprio con specifico riguardo alla moralità ed affidabilità dei soggetti[3]. La mancanza del requisito dell’affidabilità del soggetto autorizzato può, infatti, anche fondarsi su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus, in quanto in materia di autorizzazioni di polizia, l’espansione della sfera di libertà dei soggetti recede a fronte del bene della sicurezza collettiva, particolarmente esposto ove non vengano osservate tutte le possibili cautele. Nell’operare tale delicato bilanciamento tra beni che godono di pari protezione costituzionale, non appare irragionevole la determinazione amministrativa che prende in considerazione anche l’ambiente sociale e familiare in cui concretamente esplica la sua vita di relazione colui che richiede l’autorizzazione, al fine di valutare se esita o meno un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica sulla base di un giudizio prognostico ex ante circa la possibilità del soggetto medesimo di abuso della licenza di porto d'armi[4].
Ciò premesso, dall’esame dell’elaborazione pretoria, emerge come dato univoco che la valutazione discrezionale dell’autorità non possa prescindere da una congrua ed accurata attività istruttoria, di cui dare conto in una motivazione, che evidenzi i fatti rilevanti ai fini dell’accertamento o meno della sussistenza del requisito della buona condotta[5].
Tornando alla fattispecie in esame, il Prefetto di Ravenna, avendo valutato, nel corso degli adempimenti istruttori, i fatti oggetto del procedimento penale a carico del ricorrente di particolare gravità in relazione allo svolgimento della sua attività di guardia giurata, avrebbe dovuto, non già limitarsi al mero riferimento alla pendenza del suddetto procedimento quale elemento di per sé idoneo a giustificare la revoca della relativa nomina, bensì indicare le ragioni, previamente accertate, per cui la notitia criminis denunciata era da reputarsi ostativa alla ricorrenza del requisito della moralità e dell’affidabilità della persona autorizzata, in modo da soddisfare il puntuale obbligo motivazionale prescritto dalla legge a pena di illegittimità[6].

 

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[1] Cons. St., sez. IV, 16 novembre 1993, n. 1067; Id., 5 giugno 1995, n. 406.
[2] La Corte Costituzionale, con sentenza 25 luglio 1996, n. 311, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art.138, comma 1, n. 5), R.D. n. 773 del 1931, nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta “politica” dell'aspirante; b) richiede una condotta morale “ottima” anziché “buona”; c) consente di valutare la condotta “morale” per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni.
[3] Cons. St., sez. IV, 5 luglio 2000, n. 3709; T.A.R. Lazio, sez. I, 14 febbraio 1997, n. 256.
[4] T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 8 ottobre 2001, n. 5921.
Sul valore da darsi alla sentenza di patteggiamento ex. art.444 c.p.p., cfr. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 30 agosto 2001, n. 563, secondo cui tale pronuncia non prova né la sussistenza né l’addebitabilità dei fatti cui essa inerisce, dato che nel sistema del nuovo codice di procedura penale la sede di valutazione dei fatti è quella dibattimentale (artt.493, 496 ss. c.p.p.), che ben può essere assente nel procedimento di patteggiamento, ed atteso altresì che l’art.445 c.p.p. esclude ogni rilevanza della sentenza di patteggiamento nei giudizi extrapenali (alla stregua del principio sono stati ritenuti illegittimi i provvedimenti con i quali il prefetto aveva revocato la nomina a guardia particolare giurata del ricorrente ed aveva revocato al medesimo la licenza di porto d’armi, facendo mero riferimento ad una sentenza ex art.444 c.p.p. emessa nei suoi riguardi per detenzione illegale di una pistola e delle relative munizioni).
[5] Cons. St., sez. IV, 5 luglio 2000, n. 3709 secondo cui la valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza sulla eventuale pericolosità di chi chiede la licenza di porto d’armi e sulla probabilità che lo stesso possa abusarne è ampiamente discrezionale, ma non può prescindere da una congrua e adeguata istruttoria, di cui dar conto in motivazione, al fine di evidenziare i fatti per i quali il soggetto che ha avanzato la richiesta sia ritenuto capace di abusi, fermo restando che in linea generale non possono compiersi apprezzamenti negativi in presenza di un solo episodio ostativo mai più ripetuto.
[6] La giurisprudenza amministrativa è alquanto variegata circa la valenza da dare ai precedenti penali e giudiziari. In alcune sentenze il Consiglio di Stato si è espresso sulla legittimità della sospensione, non già della revoca, dei titoli di polizia concernenti la nomina a guardia giurata, per la durata del processo penale, salvo ed impregiudicato il ripristino della posizione, in presenza di una sentenza assolutoria (cfr. Cons. St,. sez. I, 4 marzo 1992, n. 694; Id., sez. IV, 7 aprile 1990, n. 257); T.A.R Friuli-Venezia Giulia, 16 febbraio 1994, n. 90, secondo cui è illegittimo il rifiuto di approvazione della nomina di una guardia giurata per la negativa valutazione della condotta morale, basata soltanto sulla pendenza di procedimenti penali, alcuni conclusi con l’assoluzione di merito e altri con il proscioglimento per amnistia, essendo invece necessario che siano indicati ulteriori fatti e circostanze che possano giustificare detta valutazione; Cons. St., sez. IV, 29 novembre 2000, n. 6347, che afferma la legittimità del diniego di licenza di guardia giurata nonché di licenza di porto d’arma per difetto del requisito della buona condotta a soggetto nei cui confronti siano pendenti procedimenti penali o di prevenzione, risultino presentate circostanziate denunce di reato ed acquisite negative informazioni di polizia circa un suo ingiustificato tenore di vita e sulla sua pubblica estimazione, stanti l’ampiezza e la funzione preventiva del potere di valutazione discrezionale dell’amministrazione in materia, in ragione della pericolosità delle attività soggette ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti (fattispecie di diniego di “approvazione di nomina” a guardia particolare giurata e di licenza di porto di pistola a persona già impiegata come portavalori ed autista del figlio di noto esponente della criminalità organizzata, in rapporti con soggetti cui era stato vietato l’uso di armi e denunciato per attività di vigilanza privata senza licenza, ex art.134 T.U.L.P.S); T.A.R. Toscana, sez. I, 6 novembre 2000, n. 2276, in cui stabilisce che non è la pendenza del procedimento penale a far venire meno il requisito della buona condotta ai sensi dell’art.138, comma 1, n. 5), R.D. n. 773 del 1931, bensì la gravità intrinseca dei fatti addebitati in relazione, soprattutto, al titolo di polizia richiesto; Cons. St., sez. IV, 7 marzo 1997, n. 218, che ha ritenuto illegittima la sospensione della nomina a guardia particolare giurata, ai sensi dell’art.138, comma 1, n. 5), R.D. n. 773 cit., in ragione di una semplice denuncia di reato non ancora esaminata dal pubblico ministero.

 

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