| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 settembre
2004 n. 3445
Pres. Est, Pres. Perricone, Est. Trizino
ric. Berti Aldo contro Prefetto di Ravenna, |
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Revoca decreto di guardia giurata e relativa
licenza di porto d’armi - mancanza dei presupposti soggettivi
di natura morale ex art.10 ss. R.D. 18 giugno 1931 n. 773
- Mera denuncia di un fatto di reato, in assenza di accertamenti
istruttori - Illegittimità del provvedimento - Sussistenza.
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E’ illegittimo il provvedimento di revoca
di nomina a guardia giurata e della relativa licenza di
porto d’armi per la negativa valutazione della condotta
morale, basata soltanto sulla pendenza di un procedimento
penale a carico del ricorrente, peraltro successivamente
conclusosi con la sua archiviazione, in mancanza di uno
specifico accertamento e una specifica motivazione circa
i fatti idonei a giustificare il venir meno delle condizioni
soggettive richieste dalla legge per il mantenimento della
suddetta qualifica.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I
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Registro Sentenze:/ 3445/04
Registro Generale: 1444/1994
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nelle persone dei Signori:
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BARTOLOMEO PERRICONE Presidente ROSARIA TRIZZINO
Consigliere, relatore CARLO TESTORI Consigliere
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nell'Udienza Pubblica del 06 Maggio 2004
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Visto il ricorso 1444/1994 proposto da: BERTI
ALDO rappresentato e difeso da: FIORENTINI AVV. GIANFRANCO
con domicilio eletto in BOLOGNA VIA DEL CANE 7 presso BRUZZI
AVV. ENZO
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contro
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PREFETTO DI RAVENNA rappresentato e difeso
da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4 presso la sua sede;
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento del Prefetto di Ravenna 30.5.1994 n. 1221/94,
con il quale è stato revocato al ricorrente il decreto di
guardia giurata e la relativa licenza di porto d’armi; nonché
di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso
con particolare riferimento al provvedimento n. 1211 del
1994 di divieto di detenzione di armi e munizioni.
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
PREFETTO DI RAVENNA
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Viste le ordinanze di questo Tribunale Amministrativo
Regionale 12.7.1994 n. 686 (che ha disposto incombenti istruttori)
e 19.8.1994 n. 540, con la quale è stata accolta la domanda
di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Uditi nella pubblica udienza del 6 maggio 2004, relatore
il Cons. Rosaria Trizzino, l’avvocato G. Fiorentini per
il ricorrente e l’avvocato dello Stato A. Cecchieri per
la resistente Amministrazione.. Ritenuto in fatto e diritto
quanto segue:
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FATTO
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Il ricorrente impugna il decreto del Prefetto
di Ravenna in data 30.5.1994 n. 1211/94 con il quale gli
è stata revocata la nomina a guardia particolare giurata
e la licenza di porto d’armi a causa del deferimento alla
Procura circondariale di Ravenna per il reato di minaccia
grave Avverso tale provvedimento il ricorrente deduce i
seguenti motivi di illegittimità: 1) Violazione dell’articolo
10 del R.D. 18.6.1931 n. 773, in quanto la mera denuncia
per un fatto di reato, in assenza di accertamenti istruttori,
non sarebbe sufficiente a giustificare la revoca.
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2) Eccesso di potere per difetto di motivazione.
L’intimata Amministrazione si è formalmente costituita in
giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza 12.7.1994 n. 463 questo Tribunale Amministrativo
richiedeva al Prefetto di Ravenna di produrre in giudizio
documentati chiarimenti in ordine alla denuncia e ai fatti
che l’avrebbero determinata.
A seguito dell’adempimento istruttorio e dell’archiviazione
del procedimento penale (v. decreto del GIP di Ravenna in
data 29..7.1994 dimesso in atti dal ricorrente) il Tribunale,
con ordinanza 19.8.1994 n. 540 accoglieva la richiesta sospensione
dei provvedimenti impugnati.
All’udienza del 6 maggio 2004, fissata per la discussione,
il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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1. Con i due motivi di ricorso che, attesa
la loro correlazione vanno trattati congiuntamente, il ricorrente
impugna il provvedimento del Prefetto di Ravenna di revoca
della nomina del ricorrente a guardia particolare giurata,
nonché di divieto di porto d’armi, rilevando la violazione
dell’articolo 10 del T.U. delle leggi di P.S. e la mancanza
di motivazione.
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2. Le doglianze sono fondate e meritano accoglimento.
Osserva infatti il Collegio che il provvedimento impugnato
- che ha come presupposto la mancanza dei requisiti soggettivi
di natura morale prescritti dal T.U.L.P.S. per lo svolgimento
dell’attività di guardia giurata particolare, correlata
alla notizia di una denuncia nei confronti del ricorrente
per il reato di minaccia grave, inoltrata alla Procura Circondariale
di Ravenna - non contiene quella rigorosa ed esaustiva motivazione,
che si ritiene necessaria a giustificare la revoca del decreto
di nomina a guardia giurata particolare e della relativa
licenza di porto d’armi (cfr. per tutte, C.d.S., IV, 5.6.1995
n. 406).
La giurisprudenza è invero pressoché univoca nel ritenere
necessario, anche in pendenza di un procedimento penale,
uno specifico accertamento e una specifica valutazione della
mancanza nella persona autorizzata delle condizioni alle
quali la licenza è stata subordinata, ovvero dell’abuso
da parte della persona autorizzata.
Orbene, nella fattispecie non sono contenuti specifiche
valutazioni in ordine ad abusi o carenze del ricorrente,
ma il solo riferimento a un procedimento penale a carico
del ricorrente, di per sé inidoneo a giustificare il venire
meno delle condizioni soggettive richieste dalla legge per
il mantenimento della licenza (cfr., C.d.S., IV, 16.11.1993,
n. 1007).
A tale riguardo va inoltre sottolineato che il procedimento
penale di che trattasi si è concluso con l’archiviazione
e che, conseguentemente, è venuta meno l’unica ragione su
cui si fondavano le impugnate revoche.
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3. Il ricorso va dunque accolto e per l’effetto
gli impugnati provvedimenti devono essere annullati.
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente
fra le parti le spese e competenze del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando
sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla
gli impugnati provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bologna, in camera di consiglio,
il 6 maggio 2004.
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Il Presidente
F.to Bartolomeo Perricone
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L'Estensore
F.to Rosaria Trizzino
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Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.
55 L. 18/4/82, n. 186. Bologna, lì 22/09/2004
GWENDOLINE GUCCIONE
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| Attività di guardia
giurata e requisito della buona condotta.
| Con
la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo
Regionale di Bologna accoglie le doglianze
di parte ricorrente, annullando i provvedimenti
di revoca del decreto di guardia giurata
e della relativa licenza di porto d’armi
per violazione dell’art.10 e ss. T.U. 18
giugno 1931 n. 773 e difetto di motivazione.
Secondo il Giudice amministrativo la mera
denuncia di un fatto di reato (nel caso
di specie di minaccia grave), non è di per
sé idonea a determinare la mancanza dei
requisiti di natura morale prescritti dalla
legge per lo svolgimento dell’attività di
guardia giurata.
La pendenza di un procedimento penale, infatti,
non far venire meno in capo all’Amministrazione
procedente l’obbligo di fornire un’esaustiva
motivazione in ordine ad abusi o carenze
del ricorrente ostative al mantenimento
della licenza, specie nelle ipotesi in cui
la revoca viene disposta per la mancanza
della buona condotta dell’interessato. Occorre
aggiungere che il procedimento di cui trattasi,
nelle more del ricorso, si era, peraltro,
concluso con il decreto di archiviazione,
determinando per tale via la caducazione
del presupposto unico posto a base dei provvedimenti
di ritiro impugnati.
L’art.10 testé citato, da leggersi in combinato
disposto con i successivi artt.11 e 138
T.U.L.P.S., dispone che la revoca dell’autorizzazione
di polizia è consentita in caso di abuso
da parte della persona autorizzata, e va
disposta sulla base di una valutazione discrezionale
dell’abuso accertato e della sua eventuale
ripetitività. La pendenza di un procedimento
penale, quindi, anche per fatti attinenti
all’attività autorizzata, può costituire
l’occasione per l’amministrazione di svolgere
proprie autonome verifiche, onde determinarsi
in ordine ad una eventuale revoca della
licenza, dal momento che in tale fase non
vi è ancora alcun accertamento di fatti
costituenti abuso[1].
In particolare, ai fini del diniego di rilascio
o di revoca di una autorizzazione di pubblica
sicurezza è necessaria, pur dopo la dichiarazione
d’incostituzionalità dell’art.138, comma
1, n. 5), R.D. n. 773 cit., una buona condotta
per aspetti incidenti sull’attitudine e
l’affidabilità dell’aspirante a esercitare
le funzioni connesse al titolo di polizia[2].
La giurisprudenza è costante nel riconoscere
l’ampiezza del potere discrezionale della
pubblica amministrazione in materia di rilascio
o revoca di autorizzazioni di polizia in
genere e di quelle relative alle armi in
particolare, proprio con specifico riguardo
alla moralità ed affidabilità dei soggetti[3].
La mancanza del requisito dell’affidabilità
del soggetto autorizzato può, infatti, anche
fondarsi su considerazioni probabilistiche
e su circostanze di fatto assistite da sufficiente
fumus, in quanto in materia di autorizzazioni
di polizia, l’espansione della sfera di
libertà dei soggetti recede a fronte del
bene della sicurezza collettiva, particolarmente
esposto ove non vengano osservate tutte
le possibili cautele. Nell’operare tale
delicato bilanciamento tra beni che godono
di pari protezione costituzionale, non appare
irragionevole la determinazione amministrativa
che prende in considerazione anche l’ambiente
sociale e familiare in cui concretamente
esplica la sua vita di relazione colui che
richiede l’autorizzazione, al fine di valutare
se esita o meno un pericolo per l’ordine
e la sicurezza pubblica sulla base di un
giudizio prognostico ex ante circa la possibilità
del soggetto medesimo di abuso della licenza
di porto d'armi[4].
Ciò premesso, dall’esame dell’elaborazione
pretoria, emerge come dato univoco che la
valutazione discrezionale dell’autorità
non possa prescindere da una congrua ed
accurata attività istruttoria, di cui dare
conto in una motivazione, che evidenzi i
fatti rilevanti ai fini dell’accertamento
o meno della sussistenza del requisito della
buona condotta[5].
Tornando alla fattispecie in esame, il Prefetto
di Ravenna, avendo valutato, nel corso degli
adempimenti istruttori, i fatti oggetto
del procedimento penale a carico del ricorrente
di particolare gravità in relazione allo
svolgimento della sua attività di guardia
giurata, avrebbe dovuto, non già limitarsi
al mero riferimento alla pendenza del suddetto
procedimento quale elemento di per sé idoneo
a giustificare la revoca della relativa
nomina, bensì indicare le ragioni, previamente
accertate, per cui la notitia criminis denunciata
era da reputarsi ostativa alla ricorrenza
del requisito della moralità e dell’affidabilità
della persona autorizzata, in modo da soddisfare
il puntuale obbligo motivazionale prescritto
dalla legge a pena di illegittimità[6].
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| [1]
Cons. St., sez. IV, 16 novembre 1993, n.
1067; Id., 5 giugno 1995, n. 406.
[2] La Corte Costituzionale, con sentenza
25 luglio 1996, n. 311, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell’art.138, comma 1, n.
5), R.D. n. 773 del 1931, nella parte in
cui, stabilendo i requisiti che devono possedere
le guardie particolari giurate: a) consente
di valutare la condotta “politica” dell'aspirante;
b) richiede una condotta morale “ottima”
anziché “buona”; c) consente di valutare
la condotta “morale” per aspetti non incidenti
sull'attuale attitudine ed affidabilità
dell'aspirante ad esercitare le relative
funzioni.
[3] Cons. St., sez. IV, 5 luglio 2000, n.
3709; T.A.R. Lazio, sez. I, 14 febbraio
1997, n. 256.
[4] T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 8 ottobre
2001, n. 5921.
Sul valore da darsi alla sentenza di patteggiamento
ex. art.444 c.p.p., cfr. T.A.R. Friuli-Venezia
Giulia, 30 agosto 2001, n. 563, secondo
cui tale pronuncia non prova né la sussistenza
né l’addebitabilità dei fatti cui essa inerisce,
dato che nel sistema del nuovo codice di
procedura penale la sede di valutazione
dei fatti è quella dibattimentale (artt.493,
496 ss. c.p.p.), che ben può essere assente
nel procedimento di patteggiamento, ed atteso
altresì che l’art.445 c.p.p. esclude ogni
rilevanza della sentenza di patteggiamento
nei giudizi extrapenali (alla stregua del
principio sono stati ritenuti illegittimi
i provvedimenti con i quali il prefetto
aveva revocato la nomina a guardia particolare
giurata del ricorrente ed aveva revocato
al medesimo la licenza di porto d’armi,
facendo mero riferimento ad una sentenza
ex art.444 c.p.p. emessa nei suoi riguardi
per detenzione illegale di una pistola e
delle relative munizioni).
[5] Cons. St., sez. IV, 5 luglio 2000, n.
3709 secondo cui la valutazione dell’autorità
di pubblica sicurezza sulla eventuale pericolosità
di chi chiede la licenza di porto d’armi
e sulla probabilità che lo stesso possa
abusarne è ampiamente discrezionale, ma
non può prescindere da una congrua e adeguata
istruttoria, di cui dar conto in motivazione,
al fine di evidenziare i fatti per i quali
il soggetto che ha avanzato la richiesta
sia ritenuto capace di abusi, fermo restando
che in linea generale non possono compiersi
apprezzamenti negativi in presenza di un
solo episodio ostativo mai più ripetuto.
[6] La giurisprudenza amministrativa è alquanto
variegata circa la valenza da dare ai precedenti
penali e giudiziari. In alcune sentenze
il Consiglio di Stato si è espresso sulla
legittimità della sospensione, non già della
revoca, dei titoli di polizia concernenti
la nomina a guardia giurata, per la durata
del processo penale, salvo ed impregiudicato
il ripristino della posizione, in presenza
di una sentenza assolutoria (cfr. Cons.
St,. sez. I, 4 marzo 1992, n. 694; Id.,
sez. IV, 7 aprile 1990, n. 257); T.A.R Friuli-Venezia
Giulia, 16 febbraio 1994, n. 90, secondo
cui è illegittimo il rifiuto di approvazione
della nomina di una guardia giurata per
la negativa valutazione della condotta morale,
basata soltanto sulla pendenza di procedimenti
penali, alcuni conclusi con l’assoluzione
di merito e altri con il proscioglimento
per amnistia, essendo invece necessario
che siano indicati ulteriori fatti e circostanze
che possano giustificare detta valutazione;
Cons. St., sez. IV, 29 novembre 2000, n.
6347, che afferma la legittimità del diniego
di licenza di guardia giurata nonché di
licenza di porto d’arma per difetto del
requisito della buona condotta a soggetto
nei cui confronti siano pendenti procedimenti
penali o di prevenzione, risultino presentate
circostanziate denunce di reato ed acquisite
negative informazioni di polizia circa un
suo ingiustificato tenore di vita e sulla
sua pubblica estimazione, stanti l’ampiezza
e la funzione preventiva del potere di valutazione
discrezionale dell’amministrazione in materia,
in ragione della pericolosità delle attività
soggette ad autorizzazione e della delicatezza
degli interessi pubblici coinvolti (fattispecie
di diniego di “approvazione di nomina” a
guardia particolare giurata e di licenza
di porto di pistola a persona già impiegata
come portavalori ed autista del figlio di
noto esponente della criminalità organizzata,
in rapporti con soggetti cui era stato vietato
l’uso di armi e denunciato per attività
di vigilanza privata senza licenza, ex art.134
T.U.L.P.S); T.A.R. Toscana, sez. I, 6 novembre
2000, n. 2276, in cui stabilisce che non
è la pendenza del procedimento penale a
far venire meno il requisito della buona
condotta ai sensi dell’art.138, comma 1,
n. 5), R.D. n. 773 del 1931, bensì la gravità
intrinseca dei fatti addebitati in relazione,
soprattutto, al titolo di polizia richiesto;
Cons. St., sez. IV, 7 marzo 1997, n. 218,
che ha ritenuto illegittima la sospensione
della nomina a guardia particolare giurata,
ai sensi dell’art.138, comma 1, n. 5), R.D.
n. 773 cit., in ragione di una semplice
denuncia di reato non ancora esaminata dal
pubblico ministero. |
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