| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 12 ottobre
2004 n. 4475
E. Lazzeri Pres. S. Romano Est.
AGIP Petroli s.p.a. (Avv.ti prof. S. Grassi e G. Calugi)
contro il Comune di San Giuliano Terme (Avv. prof. A. Graziano),
il Responsabile pro-tempore del settore governo del territorio
della Provincia di Pisa (non costituito) e nei confronti
della Provincia di Pisa (Avv.ti M.A. Antoniani e S. Salvini),
del Responsabile pro-tempore del settore lavori pubblici
della Provincia di Pisa (non costituito), di P. Boscia (Avv.
J. Sanalitro) della Casteldea – Società Petrolifera s.r.l.
(Avv. G. de Scisciolo) |
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1. Autorizzazione e concessione – Impianti
di distribuzione di carburanti - Artt. 60 e 61 del D.P.R.
495/92 - Le caratteristiche tecniche degli impianti sono
stabilite dal Ministro dei lavori pubblici - Requisiti degli
accessi - Art. 46 del D.P.R. 495/92 - Distanza minima di
almeno 12 metri dalle intersezioni – Diniego all’autorizzazione
fondato su norma regolamentare che prescrive una maggiore
distanza di 15 metri - Illegittimità
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2. Autonomia e decentramento – Impianti di
distribuzione di carburanti - Art. 98, comma 1, lett. g
D.Lvo 112/98 - Prevede la competenza statale in tema di
definizione di standards e prescrizioni tecniche in materia
di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade
e alle loro pertinenze - Competenza regolamentare dell’ente
locale – Non sussiste
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3. Circolazione stradale – Strade e autostrade
- Natura provinciale o comunale della strada - Art. 2, comma
7, D.L.vo. 285/92 –– Modalità di computo della popolazione
- Deve farsi riferimento alla popolazione del “centro abitato”
e non a quella del comune
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1. Gli artt. 60 e 61 del D.P.R. 495/92, pur
prevedendo il parere tecnico dell’ente proprietario della
strada quanto all’installazione all’esercizio degli impianti
di distribuzione di carburante, ribadiscono che le caratteristiche
tecniche che devono essere imposte con l’autorizzazione
dell’impianto sono stabilite dal Ministro dei lavori pubblici
ed in particolare che, per quanto riguarda gli accessi,
i requisiti previsti per i passi carrabili sono quelli di
cui all’art. 46 del D.P.R. 495/92 il quale prescrive che
il passo carrabile debba essere distante almeno 12 metri
dalle intersezioni. Ne consegue che il provvedimento comunale
di revoca della concessione di esercizio dell’impianto ed
il presupposto parere della provincia sono illegittimi nella
parte in cui denegano il nulla osta per la realizzazione
delle opere di adeguamento degli accessi al distributore,
sul solo presupposto del contrasto con il regolamento provinciale
(anch’esso illegittimo in parte qua), il quale richiederebbe
una maggiore distanza di 15 metri
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2. Il D.L.vo 112/98 recante conferimento
di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni
e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997 n. 59, tra le funzioni mantenute allo Stato
prevede la definizione di standards e prescrizioni tecniche
in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative
alle strade e alle loro pertinenze (art. 98, comma 1, lett.
g). Pertanto in tema di autorizzazione all’installazione
ed all’esercizio degli impianti di distribuzione di carburante,
in assenza di specifica norma di delega, non è sostenibile
alcuna competenza regolamentare dell’ente locale.
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3. Ai sensi dell’art. 2, comma 7, D.L.vo
285/92, “le strade urbane di cui al comma 2, lettere D,
E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno
di centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade
statali, regionali o provinciali che attraversano centri
abitati, con popolazione non superiore a diecimila abitanti”.
Ne consegue che per stabilire se un tratto di strada provinciale
sia comunale o meno deve farsi riferimento alla popolazione
del “centro abitato” e non a quella del comune. Nella specie,
la frazione di Pontasserchio, in cui è ubicato l’impianto,
ha un numero di abitanti inferiore a diecimila e, di conseguenza,
il tratto di strada sul quale esso insiste deve considerarsi
provinciale
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - III SEZIONE-
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N. 4475 REG. SENT.
ANNO 2004
N. 2291 REG. RIC.
ANNO 2000
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2291/2000 proposto da
AGIP PETROLI S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Stefano
Grassi e Giovanni Calugi ed elettivamente domiciliata presso
il suo studio in Firenze, via Gino Capponi n. 26;
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contro
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COMUNE DI SAN GIULIANO TERME, in persona
del sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato
e difeso dall’avv. prof. Alfonso Graziano ed elettivamente
domiciliato presso la segreteria del Tribunale in Firenze,
via Ricasoli n. 40;
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RESPONSABILE pro-tempore del settore
GOVERNO DEL TERRITORIO del comune di San Giuliano,
non costituito in giudizio;
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e nei confronti di
PROVINCIA DI PISA, in persona del Dirigente del servizio
Viabilità e Trasporti, costituita in giudizio, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Maria Antonietta Antoniani e Silvia
Salvini ed elettivamente domiciliata nello studio dell’avv.
Raffaella Poggianti in Firenze, via degli Artisti n. 8/b;
RESPONSABILE pro-tempore del settore LAVORI PUBBLICI della
provincia di Pisa, non costituito in giudizio;
BOSCIA PASQUALE, in proprio e in qualità di titolare
della ditta individuale “Boscia Pasquale”, rappresentato
e difeso dall’avv. Jacopo Sanalitro ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Firenze, Corso Italia n. 2;
CASTELDEA – Società Petrolifera s.r.l., in persona
del legale rappresentante pro-tempore, costituita in giudizio,
rappresentata e difesa dall’avv. Graziana de Scisciolo del
foro di Livorno ed elettivamente domiciliata presso la segreteria
del Tribunale in Firenze, via Ricasoli n. 40;
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PER L‘ANNULLAMENTO
del provvedimento del 19 maggio 2000, con il quale il comune
ha annullato l’autorizzazione edilizia A99/0100, rilasciata
in data 22 maggio 1999, per la realizzazione di interventi
di modifica degli accessi veicolari all’impianto di distribuzione
carburanti posto in Pontasserchio, via Che Guevara, ed ha
ordinato la rimessione in pristino delle opere eventualmente
realizzate, comprese la deliberazione del consiglio provinciale
di Pisa n. 378 del 18 dicembre 1998, di approvazione del
regolamento di attuazione degli spazi ed aree pubbliche
e canoni e la nota 3 febbraio 2000 con cui la provincia
di Pisa ha espresso parere negativo in merito al rilascio
di possibile autorizzazione per l’apertura di passi carrabili
realizzati dalla ricorrente; Visto il ricorso e la relativa
documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di
San Giuliano Terme e della provincia di Pisa;
Visti gli atti di intervento in giudizio, rispettivamente
ad adjuvandum e ad opponendum, di Boscia Pasquale e di Casteldea
s.r.l.;
Visti i motivi aggiunti proposti da ENI S.P.A. (succeduta
per incorporazione alla società AGIP PETROLI S.P.A.), rappresentata
e difesa dall’avv. prof. S. Grassi e domiciliata in Firenze,
Corso Italia n. 2, e depositati il 29 novembre 2003,
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PER L‘ ANNULLAMENTO
dell’ordinanza n. 12 del 28 ottobre 2003 con cui il Dirigente
comunale ha revocato la concessione n. 35 del 10 gennaio
1990 rilasciata alla Italiana Petroli s.p.a. ed ha ordinato
alla ENI s.p.a. la cessazione dell’attività del predetto
distributore di carburanti; comprese la nota n. 39541 del
28 ottobre 2003 con cui il Sindaco ha trasmesso l’ordinanza
citata e la nota n. 140961 del 23 ottobre 2003 del Dirigente
provinciale con cui la provincia di Pisa ha espresso parere
negativo sul nulla osta per la realizzazione delle opere
di adeguamento accessi al distributore di carburanti;
nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi
per effetto dei provvedimenti impugnati, con condanna delle
amministrazioni resistenti, anche in solido tra loro, alla
refusione alla società ricorrente;
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Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno
delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 18 giugno 2004 - relatore
il Consigliere dott. Saverio Romano - gli avv.ti J. Sanalitro
anche per delega dell'avv. S. Grassi e R. Poggianti, delegata
dall'avv. M. A. Antoniani;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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L'impianto di distribuzione di carburanti
IP situato nel Comune di San Giuliano Terme, in località
Pontasserchio, Via Ermesto Che Guevara, regolarmente autorizzato
fin dal 1975 ed oggetto del provvedimento impugnato, a seguito
dell'entrata in vigore del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32,
fu dichiarato incompatibile perchè non rispondente a quanto
previsto dall'art. 46, comma 2, d.p.r. n. 495 del 1992,
che disciplina gli "accessi alle strade urbane - passo carrabile".
In data 22 luglio 1998, Agip presentava, un programma di
adeguamento consistente nella chiusura dell'accesso all'impianto
sulla strada secondaria Via Buozzi e presentava, inoltre,
una contestuale richiesta di deroga ai parametri dettati
dall'art. 46, comma 6, d.p.r. n. 495 del 1992, "essendo
i passi carrabili preesistenti alla data di entrata in vigore
del suddetto Regolamento e debitamente autorizzati (...)".
L'Amministrazione comunale chiedeva alla ricorrente di integrare
la documentazione già presentata con il nulla osta della
Provincia per la modifica degli accessi.
La ricorrente depositava il nulla osta dell'Amministrazione
provinciale n. 2869 del 1975.
L'Amministrazione comunale rilasciava alla Italiana Petroli
S.p.A. l'autorizzazione edilizia n. A/99/0100, per interventi
consistenti nella modifica degli accessi veicolari all'impianto.
L'Agip Petroli, realizzava l'ampliamento delle distanze
degli accessi al distributore dalle intersezioni e la chiusura
dell'accesso sul lato di via Buozzi.
Con nota prot. n. 10289 del 3 febbraio 2000, la Provincia
di Pisa, affermava che "la nota n. 2869 di questa Provincia
... non può in alcun modo essere considerata quale nulla
osta per la modifica degli accessi veicolari. In ogni caso,
sempre secondo l'Amministrazione provinciale, le opere di
cui in oggetto non avrebbe potuto essere realizzare in quanto
difformi all'art. 29 del regolamento provinciale di attuazione
delle occupazioni spazi ed aree pubbliche e canoni, approvato
dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 378 del 18
dicembre 1998.
Con ordinanza del 19 maggio 2000, l'Amministrazione comunale
ha annullato, l'autorizzazione edilizia n. A99/0100.
Con ricorso notificato il 19.9.2000, AGIP Petroli ha impugnato
i provvedimenti in epigrafe indicati.
Con nota prot. n. 20353 dell'11 giugno 2003, il Dirigente
del Settore Governo del Territorio e Attività Produttive,
del Comune di San Giuliano Terme, comunicava alla società
esponente l'avvio del procedimento preordinato alla emissione
dell'ordine di chiusura dell'impianto di distribuzione carburanti
"IP" posto in località Pontasserchio, via Che Guevara.
La ricorrente presentava le proprie osservazioni nel termine
fissato e chiedeva al Comune di non adottare l'ordine di
chiusura dell'impianto e comunque di sospendere il procedimento
fino alla definizione del ricorso pendente innanzi al TAR.
Con nota prot. n. 39541 del 28 ottobre 2003, il Comune ha
comunicato l'ordinanza n. 12 del 28 ottobre 2003, con cui
il Dirigente del Settore Governo del Territorio e sviluppo
economico del Comune ha "revocato la concessione n. 35 del
10 gennaio 1990 rilasciata alla società Italiana Petroli
S.p.A:, fusa successivamente per incorporazione in AGIP
Petroli s.p.a. e di seguito ENI S.p.A. per l'impianto in
Fraz. di Pontasserchio Via Che Guevara per mancata attuazione
del programma di adeguamento presentato in data 28.07.1998
nei termini previsti e ha ordinato alla Società Eni S.p.A.
"la cessazione dell'attività del distributore stradale di
carburanti posto in questo Comune, Via Che Guevara Loc.
Pontasserchio per accertata incompatibilità con il sito
e mancato adeguamento nei termini di legge".
Nell'ordinanza si richiama e si allega la nota prot. 140961
del 23 ottobre 2003 del dirigente Area Governo del Territorio
Servizio viabilità e Trasporti della Provincia di Pisa con
cui la Provincia di Pisa ha espresso parere negativo sul
nulla osta per la realizzazione delle opere di adeguamento
accessi ai distributori di carburanti.
Con memoria di motivi aggiunti notificata e depositata il
29 novembre 2003, la società ENI S.p.A. (succeduta per incorporazione
alla società Agip petroli S.p.A.) ha impugnato provvedimenti
indicati in epigrafe in quanto illegittimi e gravementi
lesivi dei suoi interessi chiedendo il risarcimento di tutti
i danni subiti e subenti
Avverso i provvedimenti impugnato con il ricorso introduttivo,
la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241. Difetto
di motivazione.
Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo della
irragionevolezza e della contraddittorietà manifesta. Violazione
del principio generale di affidamento; in particolare l'annullamento
sarebbe illegittimo perchè non considera che il provvedimento
annullato aveva ad oggetto una richiesta di deroga e non
indica le ragioni che dimostrano la illegittimità di tale
deroga nonchè l'interesse pubblico a rimuoverla.
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2) Violazione e falsa applicazione degli
artt. 2, 22 e 24 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Violazione
e falsa applicazione dell'art. 60, d.p.r. 16 dicembre 1992,
n. 495. Eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo
della irragionevolezza e della contraddittorietà manifesta.
Incompetenza. Difetto di motivazione.
La competenza a rilasciare l'autorizzazione per modificare
gli accessi all'impianto di distribuzione di carburanti
di proprietà della ricorrente sulla Via Che Guevara sarebbe
del Comune di San Giuliano Terme; di conseguenza, è illegittima
la nota della Provincia del 3 febbraio 2000, prot. 10289,
perchè viziata da incompetenza.
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3) Violazione falsa applicazione dell'art.
13 d.lgs 30 aprile 1992, n. 285. Violazione e falsa applicazione
dell'art. 24 d.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 60,
d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495. Eccesso di potere particolarmente
sotto il profilo del difetto dei presupposti. Incompetenza.
Il procedimento seguito dall'Amministrazione comunale sarebbe
illegittimo anche perchè illegittimi sono gli atti su cui
esso si fonda e che sono impugnati come atti presupposti:
sia la nota della Provincia, sia il regolamento che essa
prende di applicare; la Provincia, infatti, non è competente,
secondo le disposizioni richiamate, a dettare criteri in
materia di accessi diversi da quelli previsti dalla normativa
statale.
Avverso i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti,
la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
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1) Illegittimità in via derivata dai provvedimenti
presupposti impugnati con il ricorso n. 2291/00 r.g.
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2) Violazione falsa applicazione dell'art.
22 d.lgs 30 aprile 1992, n. 285. Violazione e falsa applicazione
dell'art. 46 d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495. Eccesso di
potere particolarmente sotto il profilo della irrazionalità
manifesta, contraddittorietà fra atti del procedimento,
articolo 97 Cost. Il provvedimento di revoca della concessione
e di chiusura dell'impianto è motivato con riferimento al
parere reso dalla Provincia di Pisa il 23 ottobre 2003.
ll parere richiama l'incompatibilità delle opere con l'articolo
29 del regolamento provinciale di attuazione degli spazi
ed aree pubbliche e canoni. Il parere della Provincia e
il provvedimento dell'Amministrazione comunale, ripresentano
dunque le stesse illegittimità evidenziate nei confronti
degli atti presupposti.
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3) Violazione falsa applicazione dell'art.
22 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Violazione e falsa applicazione
dell'art. 46, d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495. Difetto di
motivazione.
E' evidente il vizio di incompetenza che inficia il parere
reso dalla Provincia, nella parte in cui nega la possibilità
della deroga, e comunque l'asenza di qualunque motivazione
a riguardo.
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4) Violazione falsa applicazione dell'art.
13 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Violazione e falsa applicazione
dell'art. 24 d.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 60
d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495. Eccesso di potere particolarmente
sotto il profilo del difetto dei presupposti. Incompetenza.
Va qui confermata la illegittimità dell'articolo 29 del
regolamento provinciale di attuazione delle occupazioni
spazi ed aree pubbliche in quanto adottato in assenza di
una delega a favore dell'ente locale:
La Provincia, non era competente, secondo le disposizioni
richiamate, a dettare criteri in materia di accessi diversi
da quelli previsti dalla normativa statale.
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5) Violazione e falsa applicazione degli
artt. 2, 22 e 24 d.lgs 30 aprile 1992, n. 285. Violazione
e falsa applicazione dell'art. 60, d.p.r. 16 dicembre 1992,
n. 495. Eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo
della irragionevolezza e della contraddittorietà manifesta.
Incompetenza. Difetto di motivazione.
Il nuovo parere della Provincia qui impugnato è inoltre
viziato da incompetenza in quanto riguarda un impianto che
si trova su una strda da considerarsi comunale.
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6) Violazione degli artt. 7 ss. legge 241
del 1990; violazione del principio di partecipazione al
procedimento; eccesso di potere in particolare sotto i profili
della irragionevolezza, di proporzionalità, dell'affidamento,
della insufficiente motivazione. Violazione dell'articolo
3 della legge 241 del 1990; difetto di motivazione. Violazione
del principio di buon andamento della P.A. articolo 97 Cost.
In particolare non si è in alcun modo considerato che le
difformità dell'impianto, rispetto alle norme del regolamento
provinciale non sussistevano o erano comunque di modestissima
rilevanza, tale comunque da non giustificare la chiusura
dell'impianto.
Sussisterebbe la violazione dei principi di proporzionalità,
di affidamento e del buon andamento dell'Amministrazione
nell'imporre la chiusura di un impianto per tali limitate
e irrilevanti difformità.
In ordine alla domanda risarcitoria i danni che derivano
dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati sono evidenti
e connaturati alla chiusura e allo smantellamento dell'impianto
e la cessazione di un'attività produttiva, Nè potrebbe essere
negata la responsabilità colpevole dell'Amministrazione
che insiste nel negare alla società ricorrente qualunque
possibilità di adeguamento del suo impianto, richiamandosi
a norme illegittime.
Costituitisi in giudizio, il Comune e la provincia intimati
hanno sostenuto la legittimità degli atti impugnati e chiesto
la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti siccome infondati.
E' intervenuto ad adjuvandum il sig. Boscia Pasquale, in
qualità di gestore dell'impianto di carburanti, che ha chiesto
l'annullamento dei provvedimenti impugnati, riservandosi
di richiedere il ristoro dei danni subiti per effetto dell'esecuzione
del provvedimento di chiusura dell'impianto da parte dell'amministrazione
comunale.
E' intervenuto ad opponendum la società Casteldea, in qualità
di proprietaria di un impianto carburanti, ubicato nella
medesima via Che Guevara, asseritamente titolare di un interesse
sostanziale al mantenimento degli atti impugnati, che ha
chiesto la reiezione del ricorso e dei relativi motivi aggiunti.
Con distinte memorie, le parti hanno insistito nelle rispettive
tesi sostenute. All'udienza sopraindicata,la causa è passata
in decisione.
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DIRITTO
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1 – Il ricorso introduttivo in esame è proposto
avverso il provvedimento di annullamento dell’autorizzazione
edilizia rilasciata dal comune per la realizzazione di interventi
consistenti nella modifica degli accessi veicolari all’impianto
di distribuzione di carburanti, di proprietà della ricorrente,
già ritenuto dal comune incompatibile per contrasto con
l’art. 46, comma 2, del d.p.r. 495 del 1992, che disciplina
gli “accessi alle strade urbane – passo carrabile”.
Lo stesso provvedimento ordina alla ricorrente la rimessa
in pristino delle opere eventualmente realizzate in base
all’autorizzazione annullata.
Oggetto di impugnativa sono anche la deliberazione di approvazione
del regolamento provinciale di attuazione delle occupazioni
di spazi ed aree pubbliche e canoni ed il parere negativo
espresso dalla provincia sul rilascio di una possibile autorizzazione
all’apertura di passi carrabili.
Con i motivi aggiunti, depositati il 29 novembre 2003, sono
stati impugnati la successiva ordinanza comunale di revoca
della concessione a suo tempo rilasciata per l’esercizio
dell’impianto di cui trattasi e di cessazione dell’attività
del medesimo, la nota di trasmissione del provvedimento,
nonché la nota contenente il parere negativo espresso dalla
provincia sulla richiesta di nulla osta per la realizzazione
delle opere di adeguamento degli accessi al distributore
di carburanti.
Tanto premesso, va, preliminarmente, osservato che, a seguito
del provvedimento recante la revoca dell’originaria concessione
ad esercitare l’impianto e l’ordine di cessazione della
relativa attività di distribuzione di carburanti, impugnato
con gli indicati motivi aggiunti, in uno con il parere negativo
ivi richiamato espresso dalla provincia, è avverso tali
provvedimenti che si appunta l’interesse sostanziale della
ricorrente, il quale non sarebbe soddisfatto dall’eventuale
annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso
introduttivo del giudizio.
Pertanto, il Collegio ritiene di esaminare, in primo luogo,
i richiamati motivi aggiunti.
Il provvedimento comunale impugnato ha disposto la revoca
della concessione di esercizio dell’impianto, rilasciata
nel 1990, per mancata attuazione del programma di adeguamento
presentato in data 28.7.1998 ed ha ordinato la cessazione
dell’attività del distributore per accertata incompatibilità
con il sito e mancato adeguamento nei termini di legge;
il provvedimento fa riferimento alla nota del dirigente
provinciale recante il parere negativo sulla richiesta di
nulla osta per la realizzazione delle opere di adeguamento
degli accessi al distributore.
Tale parere, facendo riferimento alla nota in data 10 luglio
(rectius 1° luglio) 2003, con la quale era stata richiesto
il necessario nulla osta, e confermando il parere già espresso
in data 3 febbraio 2000, registra il permanere del contrasto
con l’art. 29 del regolamento provinciale di attuazione
delle occupazioni spazi ed aree pubbliche e canoni in quanto
“la distanza dell’accesso dall’intersezione più vicina,
pur se proposta di m. 12,00 risulta inferiore a quella prescritta
di m. 15,00 né, per i motivi a suo tempo espressi nella
citata nota n. 10289/2000, è consentibile deroga alcuna;
la lunghezza dell’aiuola spartitraffico, proposta in m.
9,25, risulta inferiore a quella prescritta dal comma 1
del punto 3 del richiamato art. 29 che richiede una misura
di m. 10,00”.
Dalla combinazione dei due provvedimenti impugnati, si evince
che, pur essendo stato ritenuto incompatibile con il sito
in quanto contrastante con l’art. 46, comma 2, del d.p.r.
n. 495 del 1992 (in particolare, perché le distanze degli
accessi all’impianto dalle intersezioni sulla strada erano
inferiori a quella minima di metri dodici prescritta dalla
norma), l’impianto è stato definitivamente chiuso, essendone
stata ordinata la cessazione dell’attività, in quanto contrastante
con il regolamento provinciale, che prescrive, tra gli accessi
e le intersezioni, la distanza minima di quindici metri.
Alla luce di tale precisazione, va esaminato il terzo motivo
del ricorso introduttivo (originariamente proposto avverso
la deliberazione provinciale di approvazione del regolamento
ed il parere espresso dalla provincia in data 3 febbraio
2000), e riproposto (come quarto motivo aggiunto) avverso
il nuovo parere del 23 ottobre 2003, con il quale la provincia
ha fatto applicazione del citato regolamento (nuovamente
censurato).
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2 - L’art. 29 del regolamento provinciale,
recante norme generali su occupazione spazi ed aree pubbliche
e fasce di rispetto (cfr. doc. 5 della ricorrente), dispone
che, nelle more della redazione da parte del Ministero dei
Lavori Pubblici delle norme funzionali e geometriche per
la costruzione ed il controllo, tra l’altro, dei servizi
relativi alle strade, per il rilascio delle concessioni
di accesso ai distributori di carburanti, valgono le prescrizioni
ivi indicate: tra le altre, quella in base alla quale in
corrispondenza di incroci posti a distanza inferiore a 15
metri nei centri abitati è vietata l’istituzione di accessi
ai distributori; inoltre, la stazione di rifornimento deve
essere dotata sul fronte strada di aiuola spartitraffico
non inferiore a metri 10.
Oltre che sul parere negativo espresso dalla provincia,
determinato dal contrasto tra la richiesta di nulla osta
e l’art. 29 del regolamento provinciale, il provvedimento
comunale di revoca della concessione si basa anche sulla
constatata impossibilità di adeguamento dell’impianto per
l’avvenuto annullamento dell’autorizzazione edilizia, già
rilasciata per la modifica degli accessi dell’impianto,
impugnato con il ricorso introduttivo e sottoposto, in via
derivata, alla medesima censura (terzo motivo di ricorso).
Pertanto, il motivo di che trattasi incide sulla legittimità
di tutti i provvedimenti impugnati, essendo idoneo a determinare
l’eventuale annullamento sia del provvedimento di revoca
della concessione e del presupposto parere negativo sia
del provvedimento di annullamento dell’autorizzazione edilizia
per la realizzazione dell’intervento di modifica degli accessi
e del presupposto (e diverso) parere negativo.
Deduce la ricorrente che la provincia non è competente a
dettare criteri in materia di accessi, diversi da quelli
previsti dalla normativa statale. In particolare, deduce
violazione degli artt. 13 e 24 d lgs. 285/92 e dell’art.
60 d.p.r. 495/92 nonché incompetenza della provincia, atteso
che l’art. 29 del regolamento provinciale di attuazione
delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche sarebbe stato
adottato senza una delega a favore dell’ente locale. Deduce
inoltre la ricorrente che, proprio in relazione a tali diversi
criteri, dettati dalla provincia, il comune ha prima annullato
l’autorizzazione edilizia rilasciata e poi negato l’approvazione
del piano di adeguamento proposto dalla ricorrente medesima,
ordinando la chiusura definitiva dell’impianto, previa revoca
della concessione di esercizio, nonostante, da parte dell’amministrazione
provinciale, sia stato riconosciuto che il piano di adeguamento
rispettava i criteri dettati dal regolamento attuativo del
codice della strada, (avendo la provincia ribadito la necessità,
ai fini del rilascio del proprio nulla osta, di rispettare
i 15 metri tra accesso ed intersezioni ed i 10 metri per
l’aiuola spartitraffico, entrambi previsti dal citato regolamento
provinciale).
In merito alla censura proposta, il Collegio osserva quanto
segue. In tema di accessi e diramazioni, nell’ambito del
capo I del titolo II del codice della strada dedicato, tra
l’altro, alla tutela delle strade e delle aree pubbliche,
l’art. 22 del d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice
della strada) prevede la seguente disciplina: senza la preventiva
autorizzazione dell’ente proprietario della strada, non
possono essere stabiliti nuovi accessi; gli accessi già
esistenti devono essere regolarizzati; i passi carrabili
sono individuati previa autorizzazione dell’ente proprietario;
sono vietate trasformazioni di accessi o diramazioni, salva
preventiva autorizzazione; il regolamento determina i casi
in cui l’ente proprietario può negare l’autorizzazione;
il medesimo regolamento indica le modalità di costruzione
di manutenzione degli accessi e delle diramazioni; il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio
decreto, per ogni strada, le caratteristiche tecniche da
adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni
(cfr. commi da 1 a 10).
L’art. 46 del d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495 (recante il
regolamento di attuazione del codice della strada) - richiamando
l’art. 22 citato – titolato come “Accessi nelle strade urbane.
Passo carrabile”, dispone che il passo carrabile, la cui
costruzione é autorizzata dall’ente proprietario della strada,
deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni
(commi 1 e 2 lett. a).
“I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori
a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili
già esistenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile
procedere all’adeguamento di cui all’art. 22, comma 2, del
codice“ (comma 6 dell’art. 46 in esame).
Sulla base del quadro normativo sopra richiamato, appare
evidente che l’ente proprietario della strada (nella fattispecie,
la provincia intimata, per le ragioni in seguito indicate,
e non il comune, come erroneamente sostenuto dalla ricorrente),
non ha competenza a dettare, in tema di accessi e passi
carrabili, criteri diversi da quelli stabiliti dalla disposizioni
statali sopra citate.
Ferma restando la competenza della provincia (che, nella
fattispecie, agisce come ente proprietario della strada)
ad emettere l’autorizzazione per i passi carrabili e quella
del comune a concedere la deroga alla distanza minima fissata
dalla legge, la determinazione dei criteri ai quali gli
atti autorizzativi devono rapportarsi spetta all’ autorità
statale, in mancanza di espressa attribuzione o di delega
di competenza a quella locale.
Ciò è confermato dal comma 10 del citato art. 22, secondo
il quale con decreto ministeriale sono stabilite, per ogni
tipo di strada ed in relazione al traffico interessante
le due arterie intersecatisi, le caratteristiche tecniche
da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni
nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno
dall’ente proprietario essere tenute a base dell’eventuale
rilascio dell’autorizzazione (art. 22 d. lgs. 285/92).
In particolare, le pertinenze stradali definite come pertinenze
di servizio, comprese quelle che costituiscono aree di servizio
destinate al rifornimento e al ristoro, le quali sono ubicate
su aree predisposte dall’ente proprietario della strada,
“non possono essere ubicate in prossimità di intersezioni,
e comunque la loro ubicazione dev’essere tale da consentire
un reciproco avvistamento tra i conducenti che percorrono
la strada e i conducenti in entrata e in uscita dalla pertinenza
medesima”; “ulteriori indicazioni per la localizzazione
e gli standards dimensionali e qualitativi delle pertinenze
di servizio sono fissati dalle norme che il Ministro dei
lavori pubblici emana ai sensi dell’art. 13 del codice”
(art. 60 del d.p.r. 495/92).
Infine, l’ installazione e l’esercizio, lungo le strade,
degli impianti di distribuzione di carburante, che sono
da considerare parte delle aree di servizio, è subordinata
al parere tecnico favorevole dell’ente proprietario della
strada, nel rispetto delle norme vigenti. Con le norme di
cui all’art. 13 il Ministro stabilisce le caratteristiche
tecniche che devono essere imposte con l’autorizzazione
dell’impianto, in relazione alla tipologia delle strade.
Sulle strade di tipo E ed F in ambito urbano gli impianti
di distribuzione devono rispondere, per quanto riguarda
gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili,
di cui all’art. 46 (art. 61 d.p.r. 495/92).
Le due norme da ultimo richiamate, pur prevedendo il parere
tecnico dell’ente proprietario della strada quanto all’installazione
all’esercizio degli impianti di distribuzione di carburante,
ribadiscono che le caratteristiche tecniche che devono essere
imposte con l’autorizzazione dell’impianto sono stabilite
dal Ministro dei lavori pubblici e in particolare, che quanto
qui interessa, che, per quanto riguarda gli accessi, i requisiti
previsti per i passi carrabili sono quelli di cui all’art.
46, citato, (che prescrive che il passo carrabile debba
essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni).
Resta, pertanto, confermato che la competenza a determinare
i requisiti tecnici del passo carrabile appartiene all’autorità
statale e non a quella provinciale. Il provvedimento comunale
di revoca della concessione di esercizio dell’impianto ed
il presupposto parere della provincia sono , pertanto, illegittimi
nella parte in cui denegano il nulla osta per la realizzazione
delle opere di adeguamento degli accessi al distributore,
sul presupposto del contrasto con il regolamento provinciale
che impone che la distanza dell’accesso dall’intersezione
più vicina non possa essere inferiore a metri 15. Anche
il provvedimento di annullamento dell’autorizzazione edilizia
già rilasciata alla ricorrente, ed il presupposto parere
negativo, sono illegittimi per le medesime ragioni suesposte.
L’annullamento degli atti richiamati presuppone, altresì,
quello della deliberazione del consiglio provinciale di
approvazione del proprio regolamento, ovviamente nella sola
parte in cui impone, per quanto riguarda la distanza degli
accessi dalle intersezioni, una distanza diversa da quella
prescritta dall’art. 46 del regolamento di attuazione del
codice della strada. Né vale il richiamo, contenuto nel
regolamento provinciale, all’art. 13 del codice della strada,
che giustificherebbe una sorta di competenza “provvisoria”
dell’ente provinciale a determinare requisiti, in materia
di accessi, diversi da quelli individuati dall’autorità
statale.
Tanto meno vale, ai medesimi effetti, il richiamo, operato
dalla difesa delle amministrazioni resistenti, al decreto
legislativo n. 446 del 1997.
Sotto il primo profilo, vero è che l’art 13 del d.p.r. n.
285/92 prevedeva, da parte del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, l’emanazione di norme per la costruzione,
il controllo ed il collaudo delle strade e dei relativi
impianti e servizi. Peraltro, in primo luogo, ciò non si
traduce in una delega implicita all’amministrazione locale;
in secondo luogo, il d.m. 5 novembre 2001, appositamente
emanato, per quanto riguarda le distanze minime a protezione
della piattaforma e delle pertinenze, fa riferimento al
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice, e
cioè al d.p.r. n. 495 del 1992.
Del tutto infondata appare, infine, l’individuazione del
d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, quale presunta fonte del
potere regolamentare della provincia in materia.
Il decreto ha ad oggetto l’istituzione dell’imposta regionale
sulle attività produttive e gli artt. 52 e 63, che sono
stati richiamati, attribuiscono agli enti locali una competenza
di natura esclusivamente tributaria, prevedendo che essi,
in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi pubblici,
possano esigere, in base a tariffe periodicamente approvate,
il pagamento di un canone di concessione per le occupazioni
di suolo pubblico. Ad ulteriore conferma della tesi sostenuta
dalla ricorrente, anche il d. lgs. 31 marzo 1998 n. 112,
recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi
allo Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59, tra le funzioni
mantenute allo Stato, prevede la definizione di standards
e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale
e norme tecniche relative alle strade e alle loro pertinenze
(art. 98, comma 1, lett. g).
Alcuna competenza regolamentare dell’ente locale in materia
è dunque sostenibile, in assenza di specifica norma di delega.
Resta solo da precisare che – contrariamente a quanto sostenuto
dalla ricorrente nel secondo motivo di ricorso – la via
Che Guevara, sulla quale si affaccia l’impianto di che trattasi,
non è una strada comunale, pur trattandosi di una strada
provinciale che attraverso il centro abitato di un comune
con popolazione superiore a ventimila abitanti.
Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 7, d. lgs. 285/92,
“le strade urbani di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono
sempre comunali quando siano situate nell’interno di centri
abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali,
regionali o provinciali che attraversano centri abitati,
con popolazione non superiore a diecimila abitanti”.
Pertanto, per stabilire se un tratto di strada provinciale
sia comunale o meno deve farsi riferimento alla popolazione
del “centro abitato” e non a quella del comune.
Nella specie, la frazione di Pontasserchio, in cui è ubicato
l’impianto, ha un numero di abitanti inferiore a diecimila
e, di conseguenza, il tatto di strada sul quale esso insiste
deve considerarsi provinciale.
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3 – Per quanto riguarda la domanda di risarcimento
del danno, si osserva quanto segue.
Sia la ricorrente, sia l’interveniente ad adjuvandum in
qualità di gestore dell’impianto di carburanti, hanno proposto
domanda di risarcimento del danno; la prima, già con memoria
di motivi aggiunti, chiedeva genericamente di essere risarcita
dei danni connaturati alla chiusura ed allo smantellamento
dell’impianto e alla cessazione dell’attività produttiva;
l’interveniente, con memoria redatta per la l’udienza di
discussione, si riservava di chiedere il ristoro dei danni
subiti.
Con memoria finale, la ricorrente, premesso di avere subito
ingenti danni per il periodo di forzata chiusura dell’impianto
come conseguenza dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati,
disposta dal comune senza attendere la pronuncia cautelare
del Consiglio di Stato, ha quantificato le perdite nette
relative al periodo di 40 giorni lavorativi in cui l’impianto
è rimasto inattivo, con riferimento alla quantità di carburante
erogato nel medesimo periodo dell’anno precedente. Quanto
alla responsabilità dell’amministrazione, la ricorrente
assume che essa sussiste, tenuto conto dell’esecuzione data
ai provvedimenti nelle more della decisione del giudice
di appello sulla domanda cautelare, respinta in primo grado,
e che si tratti di responsabilità aggravata, ai sensi dell’art.
96 c.p.c., per la configurazione della quale, in materia
di misure cautelari, rileverebbe anche la colpa lieve.
Ritiene, peraltro, il Collegio che la domanda di risarcimento
del danno non sia fondata, in mancanza del requisito della
“colpa” della pubblica amministrazione. Invero, l’esecuzione
del provvedimento di chiusura dell’impianto ha fatto seguito
alla reiezione della domanda cautelare da parte di questo
Tribunale, sul presupposto della prevalenza dell’interesse
pubblico alla tutela della sicurezza della circolazione,
in relazione all’accertata notevole intensità del traffico
veicolare sulla strada interessata, a fronte dell’interesse
di natura patrimoniale vantato dalla ricorrente.
Infatti, in base al rapporto della Polizia municipale (cfr.
doc. 12 del comune), trattasi di impianto di “estrema pericolosità”
sotto il profilo della sicurezza della circolazione, essendo
la strada provinciale S. Iacopo (Che Guevara, per il comune)
percorsa giornalmente da migliaia di veicoli; in particolare,
la nota della polizia rileva “la particolare pericolosità
dell’intersezione tra la via Buozzi e la predetta via S.
Iacopo, accentuata dall’adiacenza dell’accesso/uscita dal
distributore che trovasi ad una distanza di soli ¾ metri
dalla via Buozzi e quindi in palese contrasto con la distanza
minima che il d.p.r. n. 485/92 prevede in mt. 12 dalle intersezioni”
(cfr. nota P.M. del 27.12.2003).
Pertanto, l’esecuzione del provvedimento lesivo per la ricorrente
è avvenuta dopo la valutazione giurisdizionale di prevalenza
della tutela dell’interesse pubblico, basata sull’accertata
estrema pericolosità dell’impianto e sull’altrettanto sicuro
contrasto del medesimo – almeno all’epoca di esecuzione
del provvedimento – con il disposto del regolamento di attuazione
del codice della strada che imponeva una distanza minima
di metri 12 tra gli accessi e le intersezioni.
Pertanto, a nulla vale opporre, a sostegno della richiesta
di risarcimento del danno e a dimostrazione della “colpa”
della pubblica amministrazione, che l’esecuzione sarebbe
avvenuta dopo la notificazione dell’appello cautelare al
Consiglio di Stato e in assenza di pregiudizio alla sicurezza
della circolazione stradale quale risulterebbe dalla perizia
giurata depositata innanzi al giudice di appello (ancora
in sede cautelare).
Resta fermo, ad avviso del Collegio, che nel contesto delineato
non sembra potersi sostenere la sussistenza di una colpa
grave del comune nell’esecuzione del provvedimento di chiusura
dell’impianto avutasi nel limitato periodo intercorrente
tra le pronunce cautelari sopra richiamate.
Diversa e separata questione rimane quella del proposto
adeguamento dell’impianto, ai sensi del regolamento del
codice della strada, presentato dalla ricorrente alla provincia,
ai fini del necessario parere, nell’aprile del 2003 (e partecipato
al comune solo nel luglio del 2003: cfr. doc. 7 e 8 dep.
il 28.5.2004), che tocca il merito della controversia, ma
non incide sulla proposta domanda risarcitoria, essendo
l’esecuzione del provvedimento lesivo intervenuta allorquando
il predetto impianto si trovava certamente in contrasto,
oltre che con la prescrizione (della quale è stata accertata
l’illegittimità) del regolamento provinciale, anche con
il disposto dell’art. 46 del d.p.r. 495/92.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno proposta dall’interveniente
ad adjuvandum, se ne deve dichiarare l’inammissibilità.
Infatti, trattandosi di domanda nuova, ancorché analoga
a quella svolta dalla ricorrente, rispetto al thema decidendum
come fissato nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti
ritualmente notificati, essa non può essere proposta dalla
parte che interviene, non a tutela di un’autonoma posizione
di interesse legittimo – la quale avrebbe comportato l’onere
di introdurre distinta impugnazione nel termine di legge
– bensì in virtù di un interesse, anche di mero fatto, dipendente
da quello fatto valere dal ricorrente principale, che legittima
il titolare ad intervenire nel giudizio instaurato, ma non
gli consente di svolgere una distinta, autonoma domanda.
4 - Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso
è fondato e va accolto; conseguentemente vanno annullati
gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi
aggiunti, compreso l’art. 29 del regolamento provinciale,
in parte qua; va invece respinta la domanda risarcitoria
proposta dalla ricorrente, mentre va dichiarata inammissibile
l’analoga domanda proposta dalla parte interveniente.
Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono
liquidati nella misura di cui in dispositivo.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, annulla
i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e
con i successivi motivi aggiunti; respinge la domanda risarcitoria
proposta dalla ricorrente; dichiara inammissibile la domanda
risarcitoria proposta dall’interveniente; condanna il comune
e la provincia resistenti, in solido, al pagamento delle
spese e degli onorari di causa determinati complessivamente
in Euro 5.000,00 (cinquemila), da liquidarsi, in favore
della ricorrente, nella misura di Euro 3.000,00 (tremila),
e a favore dell’interveniente Boscia, nella misura di Euro
2.000,00 (duemila); compensa le spese di giudizio tra le
altre parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 18 giugno 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
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Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Marcella COLOMBATI - Consigliere
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, rel.est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 OTTOBRE 2004
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Firenze, lì 12 OTTOBRE 2004
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