| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 13 ottobre
2004 n. 3612
Pres. Perricone, Est. Pasi
ric. Malaspina Francesco contro Ministero dell’Interno,
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Personale della Polizia di Stato - Domanda
di trasferimento per inidoneità ex art.1 D.P.R. 24 aprile
1982, n. 339 - Tempestiva presentazione della domanda –
Necessità - Onere della indicazione delle sedi di destinazione
– Esclusione.
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L’art.1 del D.R.R. n. 339 del 1983 prevede
come condizione necessaria per evitare la dispensa dal servizio,
che la domanda di trasferimento per inidoneità venga presentata
nei termini prescritti. Ne segue che l’eventuale indicazione
da parte dell’interessato delle sedi di destinazione si
pone quale elemento accidentale della stessa e deve essere
intesa come espressione di preferenza, rimanendo a carico
del Ministero dell’Interno lo svolgimento delle doverose
ricerche per reperire una collocazione utile alle prosecuzione
del servizio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA SEZIONE I
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Registro Sentenze:/ 3612/04
Registro Generale: 1936/1997
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nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE
Presidente GIANCARLO MOZZARELLI Cons. ALBERTO PASI Cons.,
relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nell'Udienza Pubblica del 20 Maggio 2004
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Visto il ricorso 1936/1997 proposto da:
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MALASPINA FRANCESCO rappresentato e difeso
da: VIRGILIO AVV. MARIA con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RUBBIANI 3 presso VIRGILIO AVV. MARIA
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Contro
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MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato e difeso
da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4 presso la sua sede
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per l'annullamento,
del decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della
Pubblica Sicurezza –nr. 333-D/51541/DIS del 28.06.1997,
notificato il 30.09.1997,
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: MINISTERO DELL'INTERNO
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Udito il relatore Cons. ALBERTO PASI e uditi
gli avv.ti. M. Virgilio e A. Cecchieri
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Ritenuto e considerato quanto segue in fatto
e diritto:
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FATTO E DIRITTO
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Il Sig. Malaspina Francesco, agente scelto
della Polizia di Stato, con mansioni di artificiere ordinario,
durante l’espletamento delle sue mansioni è stato vittima
di un incidente con esiti invalidanti.
Giudicato dalla C.M.O. (verbale 22 gennaio 1997, n. 183)
inidoneo in modo permanente al Servizio d’istituto, ma idoneo
all’impiego presso Amministrazioni civili dello Stato che
non comportino l’uso delle armi, chiedeva, ai sensi dell’art.
1 del DPR n. 339/82, di transitare nel quinto livello dell’Amministrazione
dei Beni Culturali e Ambientali o dell’Agricoltura e Foreste,
sede di Ferrara (cfr. domanda 12 febbraio 1997, in atti).br>
A seguito dei riscontri negativi di tali Ministeri, l’Amministrazione
dell’Interno comunicava, senza esperire alcuna ulteriore
ricerca, il definitivo esito negativo della procedura di
trasferimento (nota 22 maggio 1997, n. 33- D/51541 – 339)
e la conseguente dispensa dal servizio (telex 1 luglio 1997,
n. 333/D/51541 DIS e decreto 28 giugno 1997, n. 333 – D/51541/DIS),
impugnati dal Sig. Malaspina con l’odierno ricorso, deducendo,
tra l’altro, violazione dell’art. 1 del DPR 24 aprile 1982,
n. 339, e della circolare 18 ottobre 1996 del Ministero
dell’Interno, per avere quest’ultimo concluso il procedimento,
senza esperire le doverose ricerche per reperire una collocazione
utile alla prosecuzione del servizio.
Resistente l’Amministrazione, la causa passa in decisione
alla odierna pubblica udienza.
Il Collegio condivide la premessa della memoria dell’Avvocatura
dello Stato, secondo la quale la procedura di trasferimento
per inidoneità è partitamente disciplinata, per il personale
della Polizia di Stato, da una disposizione specifica al
relativo ordinamento, l’art. 1 del DPR 24 aprile 1982, n.
339, che configura come condizione necessaria per evitare
la dispensa, altrimenti vincolata, la tempestiva presentazione
e l’accoglimento della domanda di trasferimento.
Tuttavia, né la disposizione in commento, né la circolare
applicata 18 ottobre 1996, pongono a carico dell’interessato
l’onere di indicazione delle sedi di destinazione, limitandosi
a prevedere la presentazione della domanda di trasferimento
nei termini prescritti.
Ne segue che la eventuale indicazione dell’interessato,
ponendosi quale elemento accidentale della domanda, non
può essere interpretata come limitativa del suo contenuto
tipizzato “ex lege” (che è semplicemente le manifestazione
della volontà di proseguire il rapporto), ma deve essere
intesa soltanto come espressione di preferenza.
Tale interpretazione è peraltro conforme alla giurisprudenza
formatasi nella soggetta materia, che si riferisce costantemente
ad un vero e proprio obbligo della P.A. di esperire ogni
utile tentativo per mantenere in servizio il dipendente
divenuto inidoneo, alla sola condizione che egli lo abbia
domandato secondo le modalità prescritte “ex lege” (cfr.
ad es Cons. Stato, Vi, 15.12.92, n. 1101; 5.11.90, n. 936;
13/1/95, n. 9; T.A.R. Toscana, III, 26/10.92, n. 441; TAR
Trentino Alto Adige, Bolzano 7/2/96 n. 14), tra le quali
– ripetesi – non figura affatto l’indicazione della sede
di destinazione.
Anche se tali pronunce sono state rese in relazione all’art.
71 del DPR 3/57, disposizione generale per gli impiegati
civili dello Stato, è agevole rilevare che la norma non
ha un contenuto prescrittivo minore, o comunque diverso,
rispetto all’art. 1 del DPR n. 339/82 limitandosi anch’essa
a subordinare l’attivazione del procedimento di trasferimento
alla domanda dell’interessato. Non si ravvisano, pertanto,
nell’odierna fattispecie, ragioni di specialità che consentano
d’interpretare gli obblighi della P.A. ed gli oneri del
dipendente. Una ennesima espressione dello stesso principio
si rinviene, relativamente agli enti pubblici non economici,
nell’art.29 del DPR 8 maggio 1987, n. 266, secondo il quale
“l’amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal
servizio prima di avere esperito ogni utile tentativo, compatibilmente
con le strutture organizzativie dei vari settori e con le
disponibilità organizzative delle amministrazioni del comparto,
per recuperarlo al servizio attivo”.
Sotto un diverso ma non secondario aspetto, va considerato
che, comunque si voglia interpretare la domanda del Sig.
Malaspina, egli ha tempestivamente attivato la procedura
di trasferimento: una volta che sia tempestivamente assolto
l’unico onere imposto dalla legge all’interessato, nessuna
“rativo” potrebbe precludere una successiva integrazione
della domanda, che intervenga entro termini ragionevoli,
secondo un principio di collaborazione sostanziale e non
formalistica tra dipendente e amministrazione.
Nella fattispecie, invece, il Ministero dell’Interno ha
scaricato esclusivamente sul dipenente l’onere di ricerca
della destinazione di trasferimento, in tal modo violando
l’art. 1 del DPR n. 339/82 e la relativa Circolare esplicativa
(18 ottobre 1996 del Ministero dell’Interno). Il ricorso
deve pertanto essere accolto, annullandosi per l’effetto
gli atti impugnati, ai fini della riattivazione della procedura
di trasferimento, che dovrà essere proseguita e conclusa
secondo i criteri di cui in motivazione. Restano assorbite
le censure non esaminate.
Spese compensate per motivi di equità, in relazione alla
natura della controversia.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna,
sede di Bologna, Sezione I^ , pronunziando in via definitiva
sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla
gli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti della
P.A.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bologna, in Camera di Consiglio
il 06 maggio 2004.
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Presidente F .to Bartolomeo Perricone
Cons.rel. est. F.to Alberto Pasi
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Depositata in Segreteria in data 13/10/2004
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