| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 13 ottobre
2004 n. 3611
Pres. Perricone, Est. Pasi
ric. Delli Colli ed altri contro Ministero delle Finanze
e Comando Generale Guardia di Finanza, |
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Corresponsione della indennità di missione
continuativa ex L. 10 marzo 1987, n. 100 – Trasferimento
avvenuto mediante diversa dislocazione di tutto un reparto
- Applicabilità - Esclusione.
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Pur essendo corretto, in linea di principio,
l’assunto secondo cui non è sufficiente il carattere collettivo
del trasferimento per escludere la spettanza dell’indennità
continuativa ex art.1 L. n. 100 del 1987, non può ritenersi
integrata nel caso specie un’ipotesi di trasferimento rilevante
ai fine della corresponsione dell’emolumento di cui alla
citata normativa, qualora lo stesso si iscriva in una normale
assegnazione a servizi diversi e in diversi luoghi, nell’ambito,
però, della medesima area di competenza territoriale e funzionale
del medesimo ufficio di destituzione di ciascun dipendente
trasferito.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Registro Sentenze: 3611/04
Registro Generale: 905/1999
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA SEZIONE I
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nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE
Presidente GIANCARLO MOZZARELLI Cons. ALBERTO PASI Cons.
, relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nell'Udienza Pubblica del 22 Aprile 2004
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Visto il ricorso 905/1999 proposto da:
DELLI COLLI ANDREA ED ALTRI rappresentato e difeso da: MARZOCCHI
AVV. PAOLA FANZINI AVV. GIANCARLO BACCI AVV. MARIO con domicilio
eletto in BOLOGNA VIA DEL CANE 5 presso LINGUANTI AVV. ADELE
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contro
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MINISTERO DELLE FINANZE rappresentato e difeso
da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4 presso la sua sede
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COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto
in BOLOGNA VIA RENI 4 Presso la sua sede
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Per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di missione
continuativa ex L. n. 100/1987 nella misura prevista dalla
norma e condannare il Ministero della Finanza al relativo
pagamento, con interessi legali e rivalutazione monetaria
a decorrere dalla data di maturazione del diritto (26.06.1998)
fino al saldo effettivo;
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per l'annullamento
della nota del Comandante del Reparto amministrativo della
14^ Legione della Guardia di Finanza prot. n. 21143/A5 del
31.03.1999 portante rigetto dell’istanza dei ricorrenti
volta ad ottenere l’indennità di missione ex art. 1 L. n.
100/87 e di tutti gli atti ad essa preparatori, presupposti,
conseguenziali e connessi, fra i quali in particolare il
parere 28.12.98 n. 385747 reso dal Comando generale della
Guardia di Finanza, Divisione I, Servizio amministrativo.
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
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COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA MINISTERO
DELLE FINANZE
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Udito il relatore Cons. ALBERTO PASI e udito
altresì per le parti l’avv.to M. Bacci anche in sostituzione
dell’avv.to P. Marzocchi per la parte ricorrente Ritenuto
e considerato quanto segue in fatto e diritto:
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FATTO E DIRITTO
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I ricorrenti prestano servizio permanente
effettivo nel Corpo della Guardia di Finanza presso il Reparto
2^ Sezione Operativa afferente al Comando 2^ Compagnia di
Ravenna.
A decorrere dal 26.06.98 la sede del Reparto, da anni situata
a Cervia, è stata definitivamente trasferita dal Comune
di Cervia a quello di Ravenna.
Ritenendo per tale circostanza di aver diritto all’indennità
di missione continuativa prevista dall’art. 1 della L. 10.03.1987
n. 100 e successive integrazioni, che ha esteso al personale
delle Forze Armate, ivi compreso quello della Guardia di
Finanza, la speciale indennità di trasferimento già prevista
dall’art. 13 della L. 97/79, sostituito dall’art. 6 della
L. n. 27/1981, per il personale della Magistratura, i ricorrenti
ne hanno richiesto con formale istanza la corresponsione.
Il provvedimento di diniego a firma del Comandante del Reparto
Amministrativo della 14^ Legione è motivato per relationem
ad un parere reso dal Comando generale con foglio n. 385747
il quale, a sua volta, fonda il proprio orientamento negativo
sulla sentenza n. 1154/98 della IV Sezione del Consiglio
di Stato.
In particolare, il diritto all’emolumento previsto dalla
L. n. 100/87 viene negato sulla base dell’argomentazione
che nel caso di specie il trasferimento sarebbe “dovuto
alla diversa dislocazione di tutto il reparto, il cui personale
ha continuato a svolgere le funzioni precedentemente svolte”.
I ricorrenti ritengono che tale criterio non sia applicabile
al caso di specie, in considerazione della sua peculiarità,
in quanto l’area di operatività della Sezione di Cervia,
benchè formalmente estesa all’intera Regione Emilia-Romagna,
di fatto era prevalentemente circoscritta al Comune e zone
limitrofe, ed alle attività di controllo del territorio
ed anticontrabbando.
A seguito del trasferimento a Ravenna, non solo è mutata
la sede di servizio sotto il profilo geografico (circa Km
20 di distanza) e amministrativo (Comune diverso), ma sono
anche cambiati sotto il profilo quantitativo e qualitativo
i compiti affidati e concretamente svolti dal Reparto, che
ora si occupa con priorità del mantenimento dell’ordine
e della sucurezza pubblici, in concorso con le altre Forze
di Polizia, oltre che dei servizi di istituto suoi propri
fin dall’origine, cioè l’anticontrabbando e il controllo
del territorio. Il tutto prevalentemente nell’ambito del
Comune di Ravenna.
Ciò significa, in sostanza, che l’effettiva area di operatività
del Reparto non è più la stessa, così come sono diverse
la sede ove si esercitano le funzioni caratteristiche del
rapporto di impiego e la tipologia dei servizi concretamente
esercitati.
In altri termini, si tratta di una situazione diversa da
quella esaminata dalla IV^ Sezione del Consiglio di Stato
nella sentenza richiamata a giustificazione del diniego,
che andava adeguatamente valutata dall’amministrazione nei
suoi aspetti peculiari e concreti.
Tanto più che la previsione normativa si esprime in termini
generici, non richiedendo altro presupposto che il trasferimento
d’autorità in altra sede. I ricorrenti deducono quindi violazione
dall’art. 1 della legge n. 100/87 ed eccesso di potere sotto
diversi profili.
Resistente l’Amministrazione, la causa passa in decisione
all’odierna pubblica udienza.
E’ pacifico in causa che lo spostamento è avvenuto d’autorità
nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, come esattamente
rilevato dai ricorrenti nella loro memoria 8 aprile 2004.
Va pure condiviso l’assunto che non è sufficiente il carattere
collettivo del trasferimento ad escludere la spettanza dell’indennità
continuativa ex art. 1 legge 100/87.
Tuttavia, richiamandosi alla sentenza 1154/98 del Consiglio
di Stato, la Amministrazione ha opposto ai ricorrenti una
diversa ragione di diniego: si è trattato di diversa dislocazione
di un intero reparto, nell’ambito della medesima area di
operatività e sede di esercizio delle funzioni, che sono
rimaste immutate.
I ricorrenti contestano tale affermazione soltanto sul piano
fattuale, sostenendo di essere stati adibiti, dopo lo spostamento
a Ravenna, a servizi d’istituto diversi e più ampi, in un
ambito territoriale più esteso. Tuttavia essi stessi riconoscono
che l’area di operatività del reparto di Cervia era, già
prima, formalmente estesa all’intera Regione; laddove è
evidente che la concreta adibizione a diversi servizi e
in diversi luoghi, nell’ambito della immutata competenza
territoriale e funzionale dell’ufficio, non integra la nozione
di trasferimento d’autorità secondo la richiamata giurispudenza
interpretativa dell’art. 1 della legge n. 100/87 (v. anche
Cons. di Stato, Sez. IV, n. 3099/2000).
Essa peraltro, contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti,
si riferisce a identica fattispecie (spostamento della sede
dell’ufficio nell’ambito teritoriale di altro Comune - da
Bologna a San Lazzaro - ferma restando le funzioni e l’area
di operatività). Affatto diversa è l’ipotesi (di cui alla
sentenza 4442/03 della Sezione IV, invocata dai ricorrenti)
della soppressione dell’Ufficio di appartenenza, che necessariamente
comporta l’assegnazione alla competenza territoriale e funzionale
dell’Ufficio di destituzione di ciascun dipendente trasferito.
In definitiva, gli stessi ricorrenti riconoscono che, anche
nel caso di specie, non è mutata la competenza territoriale
e funzionale del Reparto, che è stato semplicemente dislocato
in altra sede del medesimo ambito territorale di operatività.
Ciò stante, così come la concreta assegnazione del dipendente
a un diverso servizio d’istituto, che sia compreso nella
competenza territoriale e funzionale dell’ufficio di appartenenza,
non costituisce trasferimento e tanto meno da luogo alla
relativa indennità secondo l’art.1 della legge n. 100/87,
così è indifferente che tale assegnazione sia eventualmente
e di fatto influenzata dalla nuova ubicazione dell’ufficio
stesso all’interno del suo ambito territoriale, vicenda
che pure non si inquadra nella definizione normativa di
trasferimento del dipendente.
In sintesi, anche a seguire la prospettazione in fatto dei
ricorrenti, la descritta vicenda si iscrive in una normale
assegnazione a diversi compiti d’istituto ugualmente compresi
nell’ambito proprio dello stesso ufficio di appartenenza,
ancorchè diversamente dislocato sul proprio territorio.
Né appaiono pertinenti al tema controverso le argomentazioni
svolte in ricorso relativamente al grado di autonomia del
Reparto di Cervia, rispetto al Comando di appartenenza (2°
Compagnia di Ravenna), ed alle ordinarie indennità di missione
percepite ogni qual volta si recavano per servizio oltre
i dieci chilometri dalla sede dell’ufficio in Cervia, e
segnatamente presso gli uffici del Comando in Ravenna (ricorrendo
in tal caso i presupposti per la corresponsione della indennità
di missione ordinaria di cui all’art. 1 della legge 417/78,
mentre nella fattispecie si controverte sul trattamento
economico continuativo di cui all’art. 1 della legge n.
100/87).
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Spese compensate per motivi di equità, in relazione alla
natura della controversia.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia
Romagna, sede di Bologna, Sezione 1^, pronunciando in via
definitiva sul ricorso in epigrafe lo respinge.
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Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bologna, in Camera di Consiglio
il 22 Aprile 2004.
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Presidente F .to Bartolomeo Perricone
Cons.rel. est. F.to Alberto Pasi
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Depositata in Segreteria in data 13/10/2004
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