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n. 10-2004 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 13 ottobre 2004 n. 3611
Pres. Perricone, Est. Pasi
ric. Delli Colli ed altri contro Ministero delle Finanze e Comando Generale Guardia di Finanza,


Corresponsione della indennità di missione continuativa ex L. 10 marzo 1987, n. 100 – Trasferimento avvenuto mediante diversa dislocazione di tutto un reparto - Applicabilità - Esclusione.

Pur essendo corretto, in linea di principio, l’assunto secondo cui non è sufficiente il carattere collettivo del trasferimento per escludere la spettanza dell’indennità continuativa ex art.1 L. n. 100 del 1987, non può ritenersi integrata nel caso specie un’ipotesi di trasferimento rilevante ai fine della corresponsione dell’emolumento di cui alla citata normativa, qualora lo stesso si iscriva in una normale assegnazione a servizi diversi e in diversi luoghi, nell’ambito, però, della medesima area di competenza territoriale e funzionale del medesimo ufficio di destituzione di ciascun dipendente trasferito.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Registro Sentenze: 3611/04
Registro Generale: 905/1999

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA SEZIONE I

 

nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE Presidente GIANCARLO MOZZARELLI Cons. ALBERTO PASI Cons. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nell'Udienza Pubblica del 22 Aprile 2004

 

Visto il ricorso 905/1999 proposto da:
DELLI COLLI ANDREA ED ALTRI rappresentato e difeso da: MARZOCCHI AVV. PAOLA FANZINI AVV. GIANCARLO BACCI AVV. MARIO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA DEL CANE 5 presso LINGUANTI AVV. ADELE

 

contro

 

MINISTERO DELLE FINANZE rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede

 

COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 Presso la sua sede

 

Per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di missione continuativa ex L. n. 100/1987 nella misura prevista dalla norma e condannare il Ministero della Finanza al relativo pagamento, con interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di maturazione del diritto (26.06.1998) fino al saldo effettivo;

 

per l'annullamento
della nota del Comandante del Reparto amministrativo della 14^ Legione della Guardia di Finanza prot. n. 21143/A5 del 31.03.1999 portante rigetto dell’istanza dei ricorrenti volta ad ottenere l’indennità di missione ex art. 1 L. n. 100/87 e di tutti gli atti ad essa preparatori, presupposti, conseguenziali e connessi, fra i quali in particolare il parere 28.12.98 n. 385747 reso dal Comando generale della Guardia di Finanza, Divisione I, Servizio amministrativo.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA MINISTERO DELLE FINANZE

 

Udito il relatore Cons. ALBERTO PASI e udito altresì per le parti l’avv.to M. Bacci anche in sostituzione dell’avv.to P. Marzocchi per la parte ricorrente Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e diritto:

 

FATTO E DIRITTO

 

I ricorrenti prestano servizio permanente effettivo nel Corpo della Guardia di Finanza presso il Reparto 2^ Sezione Operativa afferente al Comando 2^ Compagnia di Ravenna.
A decorrere dal 26.06.98 la sede del Reparto, da anni situata a Cervia, è stata definitivamente trasferita dal Comune di Cervia a quello di Ravenna.
Ritenendo per tale circostanza di aver diritto all’indennità di missione continuativa prevista dall’art. 1 della L. 10.03.1987 n. 100 e successive integrazioni, che ha esteso al personale delle Forze Armate, ivi compreso quello della Guardia di Finanza, la speciale indennità di trasferimento già prevista dall’art. 13 della L. 97/79, sostituito dall’art. 6 della L. n. 27/1981, per il personale della Magistratura, i ricorrenti ne hanno richiesto con formale istanza la corresponsione.
Il provvedimento di diniego a firma del Comandante del Reparto Amministrativo della 14^ Legione è motivato per relationem ad un parere reso dal Comando generale con foglio n. 385747 il quale, a sua volta, fonda il proprio orientamento negativo sulla sentenza n. 1154/98 della IV Sezione del Consiglio di Stato.
In particolare, il diritto all’emolumento previsto dalla L. n. 100/87 viene negato sulla base dell’argomentazione che nel caso di specie il trasferimento sarebbe “dovuto alla diversa dislocazione di tutto il reparto, il cui personale ha continuato a svolgere le funzioni precedentemente svolte”.
I ricorrenti ritengono che tale criterio non sia applicabile al caso di specie, in considerazione della sua peculiarità, in quanto l’area di operatività della Sezione di Cervia, benchè formalmente estesa all’intera Regione Emilia-Romagna, di fatto era prevalentemente circoscritta al Comune e zone limitrofe, ed alle attività di controllo del territorio ed anticontrabbando.
A seguito del trasferimento a Ravenna, non solo è mutata la sede di servizio sotto il profilo geografico (circa Km 20 di distanza) e amministrativo (Comune diverso), ma sono anche cambiati sotto il profilo quantitativo e qualitativo i compiti affidati e concretamente svolti dal Reparto, che ora si occupa con priorità del mantenimento dell’ordine e della sucurezza pubblici, in concorso con le altre Forze di Polizia, oltre che dei servizi di istituto suoi propri fin dall’origine, cioè l’anticontrabbando e il controllo del territorio. Il tutto prevalentemente nell’ambito del Comune di Ravenna.
Ciò significa, in sostanza, che l’effettiva area di operatività del Reparto non è più la stessa, così come sono diverse la sede ove si esercitano le funzioni caratteristiche del rapporto di impiego e la tipologia dei servizi concretamente esercitati.
In altri termini, si tratta di una situazione diversa da quella esaminata dalla IV^ Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza richiamata a giustificazione del diniego, che andava adeguatamente valutata dall’amministrazione nei suoi aspetti peculiari e concreti.
Tanto più che la previsione normativa si esprime in termini generici, non richiedendo altro presupposto che il trasferimento d’autorità in altra sede. I ricorrenti deducono quindi violazione dall’art. 1 della legge n. 100/87 ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Resistente l’Amministrazione, la causa passa in decisione all’odierna pubblica udienza.
E’ pacifico in causa che lo spostamento è avvenuto d’autorità nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, come esattamente rilevato dai ricorrenti nella loro memoria 8 aprile 2004.
Va pure condiviso l’assunto che non è sufficiente il carattere collettivo del trasferimento ad escludere la spettanza dell’indennità continuativa ex art. 1 legge 100/87.
Tuttavia, richiamandosi alla sentenza 1154/98 del Consiglio di Stato, la Amministrazione ha opposto ai ricorrenti una diversa ragione di diniego: si è trattato di diversa dislocazione di un intero reparto, nell’ambito della medesima area di operatività e sede di esercizio delle funzioni, che sono rimaste immutate.
I ricorrenti contestano tale affermazione soltanto sul piano fattuale, sostenendo di essere stati adibiti, dopo lo spostamento a Ravenna, a servizi d’istituto diversi e più ampi, in un ambito territoriale più esteso. Tuttavia essi stessi riconoscono che l’area di operatività del reparto di Cervia era, già prima, formalmente estesa all’intera Regione; laddove è evidente che la concreta adibizione a diversi servizi e in diversi luoghi, nell’ambito della immutata competenza territoriale e funzionale dell’ufficio, non integra la nozione di trasferimento d’autorità secondo la richiamata giurispudenza interpretativa dell’art. 1 della legge n. 100/87 (v. anche Cons. di Stato, Sez. IV, n. 3099/2000).
Essa peraltro, contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti, si riferisce a identica fattispecie (spostamento della sede dell’ufficio nell’ambito teritoriale di altro Comune - da Bologna a San Lazzaro - ferma restando le funzioni e l’area di operatività). Affatto diversa è l’ipotesi (di cui alla sentenza 4442/03 della Sezione IV, invocata dai ricorrenti) della soppressione dell’Ufficio di appartenenza, che necessariamente comporta l’assegnazione alla competenza territoriale e funzionale dell’Ufficio di destituzione di ciascun dipendente trasferito.
In definitiva, gli stessi ricorrenti riconoscono che, anche nel caso di specie, non è mutata la competenza territoriale e funzionale del Reparto, che è stato semplicemente dislocato in altra sede del medesimo ambito territorale di operatività. Ciò stante, così come la concreta assegnazione del dipendente a un diverso servizio d’istituto, che sia compreso nella competenza territoriale e funzionale dell’ufficio di appartenenza, non costituisce trasferimento e tanto meno da luogo alla relativa indennità secondo l’art.1 della legge n. 100/87, così è indifferente che tale assegnazione sia eventualmente e di fatto influenzata dalla nuova ubicazione dell’ufficio stesso all’interno del suo ambito territoriale, vicenda che pure non si inquadra nella definizione normativa di trasferimento del dipendente.
In sintesi, anche a seguire la prospettazione in fatto dei ricorrenti, la descritta vicenda si iscrive in una normale assegnazione a diversi compiti d’istituto ugualmente compresi nell’ambito proprio dello stesso ufficio di appartenenza, ancorchè diversamente dislocato sul proprio territorio. Né appaiono pertinenti al tema controverso le argomentazioni svolte in ricorso relativamente al grado di autonomia del Reparto di Cervia, rispetto al Comando di appartenenza (2° Compagnia di Ravenna), ed alle ordinarie indennità di missione percepite ogni qual volta si recavano per servizio oltre i dieci chilometri dalla sede dell’ufficio in Cervia, e segnatamente presso gli uffici del Comando in Ravenna (ricorrendo in tal caso i presupposti per la corresponsione della indennità di missione ordinaria di cui all’art. 1 della legge 417/78, mentre nella fattispecie si controverte sul trattamento economico continuativo di cui all’art. 1 della legge n. 100/87).
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Spese compensate per motivi di equità, in relazione alla natura della controversia.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, Sezione 1^, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe lo respinge.

 

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Bologna, in Camera di Consiglio il 22 Aprile 2004.

 

Presidente F .to Bartolomeo Perricone
Cons.rel. est. F.to Alberto Pasi

 

Depositata in Segreteria in data 13/10/2004

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