| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 13 ottobre
2004 n. 3608
Pres. Perricone, Est. Pasi
Coltelli Franco ed altri contro I.N.P.D.A.P. di Roma e Ministero
dell’Economia e delle Finanze |
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Trattamento di fine rapporto - Cessazione
dal servizio in data 01.09.1983 - Rapporto giuridico non
esaurito – Evento interruttivo del termine di prescrizione
– Sussistenza - Riliquidazione della indennità di buonuscita
ex art.3 L. 30 novembre 1994, n. 87 – Applicabilità.
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La L. n. 87 del 1994 prevede la riliquidazione
della indennità di fine rapporto con il computo della indennità
integrativa speciale nella base di calcolo, nel caso di
specie nella misura del 60%. L’art.3 della legge cit. dispone
che la stessa si applichi oltre che ai dipendenti cessati
dal servizio dopo il 30.11.1984, anche a quelli per i quali
non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti
alla liquidazione dell’indennità di buonuscita o analogo
trattamento. La presentazione di regolare domanda di riliquidazione
entro i termini di legge è sufficiente a far ritenere il
rapporto non ancora esaurito, avendo tempestivamente interrotto
il temine di prescrizione quinquennale, a prescindere dalla
proposizione o pendenza di un giudizio, che non costituisce
requisito richiesto dalla normativa in commento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA SEZIONE I
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Registro Sentenze:/ 3608/04
Registro Generale: 219/1997
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nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE
Presidente ROSARIA TRIZZINO Cons. ALBERTO PASI Cons. , relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nell'Udienza Pubblica del 25 Marzo 2004
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Visto il ricorso 219/1997 proposto da:
COLTELLI FRANCO ED ALTRA EREDI DI ONGARO LUCIANA COLTELLI
ELENA rappresentato e difeso da: SACCO AVV. GIORGIO
con domicilio eletto in BOLOGNA VIA S.FELICE 6 presso SACCO
AVV. GIORGIO
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contro
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I.N.P.D.A.P. DI ROMA rappresentato
e difeso da: GHEZZI AVV. MARIO FOSCHINI AVV. PAOLO con domicilio
eletto in BOLOGNA VIA SAN VITALE 40/3 presso FOSCHINI AVV.
PAOLO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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Per l’accertamento
del diritto della ricorrente, ex dipendente dell’Azienda
di Stato per i servizi telefonici – ASST, cessata dal servizio
l’1/9/1983, alla riliquidazione della indennità di fine
rapporto, con il computo del 60% di indennità integrativa
speciale prevista dalla legge n. 87/94 “norme relative al
computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione
della buonuscita dei pubblici dipendenti”;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
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Visto l'atto di costituzione in giudizio
di:
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I.N.P.D.A.P. DI ROMA
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Udito il relatore Cons. ALBERTO PASI e uditi
gli avv.ti G.Sacco e P. Foschini;
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Ritenuto e considerato quanto segue in fatto
e diritto:
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FATTO E DIRITTO
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Con atto notificato il 30.1.1997 la Sig.ra
Luciano Ongaro, premesso di aver prestato servizio presso
l’Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) e di
essere stata collocata a riposo con decorrenza dal 1.9.1983,
ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia
Romagna: l’accertamento del diritto alla riliquidazione
dell’indennità di fine rapporto con il computo della quota
(60%) dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge
n. 87 del 29.1.1994;
la condanna dell’I.N.P.D.A.P. alla corresponsione della
indennità di fine rapporto con il computo dell’indennità
integrativa speciale nella misura del 60%.
Per resistere alla domanda attorea si è costituito in giudizio
l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione
Pubblica – I.N.P.D.A.P., la causa passa in decisione all’odierna
pubblica udienza. La ricorrente lamenta la violazione ed
erronea interpretazione e applicazione dell’art. 3 legge
n. 87/1994.
Tale articolo prevede l’applicazione della legge n. 87/94,
oltre che ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30.11.1984,
anche a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente
esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell’indennità
di buonuscita o analogo trattamento.
La ricorrente dovrebbe considerarsi appartenente a tale
ultima categoria dovendosi intendere per rapporto “non ancora
giuridicamente esaurito” quello nei cui confronti non si
sia realizzata alcuna prescrizione o preclusione di legge.
La ricorrente ha presentato regolare domanda di riliquidazione
dell’indennità di buonuscita il 15/3/1994 vale a dire entro
il termine perentorio del 30/9/1994 previsto dalla legge
n. 87/94 e ha interrotto la prescrizione del suo diritto
anche precedentemente con le domande di riliquidazione dell’11/2/1988
e del 14/7/1992 depositate in atti.
La legge 29.1.1994 n. 87, entrata in vigore il 6.2.1994,
fissa al 1° dicembre 1994 la decorrenza del computo dell’indennità
integrativa speciale nella base di calcolo dell’indennità
di buonuscita ed estende tale computo “ai dipendenti che
siano cessati dal servizio dopo il 30.11.1984 ed ai loro
superstiti, nonché a quelli per i quali non siano giuridicamente
esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell’indennità
di buonuscita” (art. 3, comma 1°). La ricorrente si trova
nella seconda delle situazioni previste dalla legge n. 87/94,
in quanto:
a) ha presentato tempestiva e rituale domanda di riliquidazione
(pacifico in causa);
b) è titolare al riguardo di rapporto giuridico non esaurito,
avendo tempestivamente interrotto il termine di prescrizione
quinquennale, come è pacifico in causa e documentato in
atti.
Ciò è sufficiente a far ritenere il rapporto non ancora
esaurito, secondo la giurisprudenza assolutamente costante
della S.C. di Cassazione (cp. Cass. n. 2786/1989; Cass.
Sez. Lavoro n. 9200/1994; Cass. Sez. lavoro n. 7395/1994;
Corte dei Conti, Sez. Controllo, n. 55/93; Cons. di Stato,
Sez. V, n. 1155/93; Cons. Giust. Amm. Sic. Sez. Giurisd.
N. 319/93), e anche di questo TAR, a prescindere dalla mancata
proposizione e pendenza di ricorso giurisdizionale, circostanza
che attiene al differente aspetto della pendenza di un rapporto
processuale, requisito non richiesto dalla normativa in
commento.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, accertandosi, per
l’effetto, il diritto alla riliquidazione della indennità
di fine rapporto con il computo dell’indennità integrativa
speciale secondo le disposizioni della legge n. 87/94;
I pretesi accessori non spettano stante l’esplicita previsione
dell’art. 2, comma 4°, della legge 87/1994 a mente del quale
“Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della
presente legge e quelle dovute per contributi a norma del
presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi
né a rivalutazione monetaria”.
Al riguardo si sottolinea che la Corte Cost. con sentenza
del 16.05.1997 n. 138 ha escluso ogni profilo d’illegittimità
della suddetta previsione.
Restano assorbite le censure non esaminate.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono
la soccombenza.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia
Romagna, sede di Bologna, Sezione I^, pronunciando in via
definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto,
accerta il diritto della ricorrente alla riliquidazione
del trattamento di fine rapporto ex lege n. 87/94, e condanna
l’I.N.P.D.A.P. al pagamento delle somme che risulteranno
dovute a titolo di riliquidazione.
Condanna altresì l’I.N.P.D.A.P. al pagamento delle spese
e degli onorari del giudizio, che liquida in complessivi
euro 2000 (duemila) in favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bologna, in Camera di Consiglio
il 25 Marzo 2004.
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Presidente F .to Bartolomeo Perricone
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Cons.rel. est. F.to Alberto Pasi
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