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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 13 ottobre 2004 n. 3608
Pres. Perricone, Est. Pasi
Coltelli Franco ed altri contro I.N.P.D.A.P. di Roma e Ministero dell’Economia e delle Finanze


Trattamento di fine rapporto - Cessazione dal servizio in data 01.09.1983 - Rapporto giuridico non esaurito – Evento interruttivo del termine di prescrizione – Sussistenza - Riliquidazione della indennità di buonuscita ex art.3 L. 30 novembre 1994, n. 87 – Applicabilità.

La L. n. 87 del 1994 prevede la riliquidazione della indennità di fine rapporto con il computo della indennità integrativa speciale nella base di calcolo, nel caso di specie nella misura del 60%. L’art.3 della legge cit. dispone che la stessa si applichi oltre che ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30.11.1984, anche a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell’indennità di buonuscita o analogo trattamento. La presentazione di regolare domanda di riliquidazione entro i termini di legge è sufficiente a far ritenere il rapporto non ancora esaurito, avendo tempestivamente interrotto il temine di prescrizione quinquennale, a prescindere dalla proposizione o pendenza di un giudizio, che non costituisce requisito richiesto dalla normativa in commento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA SEZIONE I

 

Registro Sentenze:/ 3608/04
Registro Generale: 219/1997

 

nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE Presidente ROSARIA TRIZZINO Cons. ALBERTO PASI Cons. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nell'Udienza Pubblica del 25 Marzo 2004

 

Visto il ricorso 219/1997 proposto da:
COLTELLI FRANCO ED ALTRA EREDI DI ONGARO LUCIANA COLTELLI ELENA rappresentato e difeso da: SACCO AVV. GIORGIO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA S.FELICE 6 presso SACCO AVV. GIORGIO

 

contro

 

I.N.P.D.A.P. DI ROMA rappresentato e difeso da: GHEZZI AVV. MARIO FOSCHINI AVV. PAOLO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA SAN VITALE 40/3 presso FOSCHINI AVV. PAOLO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Per l’accertamento
del diritto della ricorrente, ex dipendente dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici – ASST, cessata dal servizio l’1/9/1983, alla riliquidazione della indennità di fine rapporto, con il computo del 60% di indennità integrativa speciale prevista dalla legge n. 87/94 “norme relative al computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti”;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

I.N.P.D.A.P. DI ROMA

 

Udito il relatore Cons. ALBERTO PASI e uditi gli avv.ti G.Sacco e P. Foschini;

 

Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e diritto:

 

FATTO E DIRITTO

 

Con atto notificato il 30.1.1997 la Sig.ra Luciano Ongaro, premesso di aver prestato servizio presso l’Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) e di essere stata collocata a riposo con decorrenza dal 1.9.1983, ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna: l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di fine rapporto con il computo della quota (60%) dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 87 del 29.1.1994;
la condanna dell’I.N.P.D.A.P. alla corresponsione della indennità di fine rapporto con il computo dell’indennità integrativa speciale nella misura del 60%.
Per resistere alla domanda attorea si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica – I.N.P.D.A.P., la causa passa in decisione all’odierna pubblica udienza. La ricorrente lamenta la violazione ed erronea interpretazione e applicazione dell’art. 3 legge n. 87/1994.
Tale articolo prevede l’applicazione della legge n. 87/94, oltre che ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30.11.1984, anche a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell’indennità di buonuscita o analogo trattamento.
La ricorrente dovrebbe considerarsi appartenente a tale ultima categoria dovendosi intendere per rapporto “non ancora giuridicamente esaurito” quello nei cui confronti non si sia realizzata alcuna prescrizione o preclusione di legge.
La ricorrente ha presentato regolare domanda di riliquidazione dell’indennità di buonuscita il 15/3/1994 vale a dire entro il termine perentorio del 30/9/1994 previsto dalla legge n. 87/94 e ha interrotto la prescrizione del suo diritto anche precedentemente con le domande di riliquidazione dell’11/2/1988 e del 14/7/1992 depositate in atti.
La legge 29.1.1994 n. 87, entrata in vigore il 6.2.1994, fissa al 1° dicembre 1994 la decorrenza del computo dell’indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita ed estende tale computo “ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30.11.1984 ed ai loro superstiti, nonché a quelli per i quali non siano giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell’indennità di buonuscita” (art. 3, comma 1°). La ricorrente si trova nella seconda delle situazioni previste dalla legge n. 87/94, in quanto:
a) ha presentato tempestiva e rituale domanda di riliquidazione (pacifico in causa);
b) è titolare al riguardo di rapporto giuridico non esaurito, avendo tempestivamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale, come è pacifico in causa e documentato in atti.
Ciò è sufficiente a far ritenere il rapporto non ancora esaurito, secondo la giurisprudenza assolutamente costante della S.C. di Cassazione (cp. Cass. n. 2786/1989; Cass. Sez. Lavoro n. 9200/1994; Cass. Sez. lavoro n. 7395/1994; Corte dei Conti, Sez. Controllo, n. 55/93; Cons. di Stato, Sez. V, n. 1155/93; Cons. Giust. Amm. Sic. Sez. Giurisd. N. 319/93), e anche di questo TAR, a prescindere dalla mancata proposizione e pendenza di ricorso giurisdizionale, circostanza che attiene al differente aspetto della pendenza di un rapporto processuale, requisito non richiesto dalla normativa in commento.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, accertandosi, per l’effetto, il diritto alla riliquidazione della indennità di fine rapporto con il computo dell’indennità integrativa speciale secondo le disposizioni della legge n. 87/94;
I pretesi accessori non spettano stante l’esplicita previsione dell’art. 2, comma 4°, della legge 87/1994 a mente del quale “Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi né a rivalutazione monetaria”.
Al riguardo si sottolinea che la Corte Cost. con sentenza del 16.05.1997 n. 138 ha escluso ogni profilo d’illegittimità della suddetta previsione.
Restano assorbite le censure non esaminate.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, Sezione I^, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto della ricorrente alla riliquidazione del trattamento di fine rapporto ex lege n. 87/94, e condanna l’I.N.P.D.A.P. al pagamento delle somme che risulteranno dovute a titolo di riliquidazione.
Condanna altresì l’I.N.P.D.A.P. al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in complessivi euro 2000 (duemila) in favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Bologna, in Camera di Consiglio il 25 Marzo 2004.

 

Presidente F .to Bartolomeo Perricone

 

Cons.rel. est. F.to Alberto Pasi

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