 |
| |
 |
 |
| n. 10-2004 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 8 ottobre 2004 n.
10491
Pres. Calabrò, Est. Modica De Mohac
TERMOIL S.A.S. DI BANCHELLI LORENZO & C. GIÀ TERMOIL
S.A.S. (Avv.ti R. Banchelli, D.Giudici, G. Franceschetto
e F. Crisci) c. l’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO |
|
Processo amministrativo – Termini di notificazione
e di deposito del ricorso – Dimidiazione dei termini processuali
ex art. 23 L.1034/71 – Deposito del ricorso inteso quale
“fase” della proposizione del ricorso – Deposito nel termine
ordinario – Fattispecie – Esclusione.
|
| |
|
.
|
|
In tema di dimidiazione dei termini prevista
nelle materie enumerate dall’art.23 bis della L.1034/71,
il deposito del ricorso non può considerasi affatto come
una “fase della proposizione del ricorso”, assoggettato
quindi al termine ordinario di trenta giorni, poiché il
legislatore col termine “proposizione” ha inteso indicare
esclusivamente la fase concernente la “provocatio ad litem”
che si risolve e si esaurisce nella notifica del ricorso.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
- SEZIONE I^ -
|
| |
|
composto dai Signori: CORRADO CALABRÒ, PRESIDENTE;
NICOLA GAVIANO, CONSIGLIERE; CARLO MODICA DE MOHAC, RELATORE;
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
S E N T E N Z A
|
| |
|
sul ricorso n. reg. gen. 5018-2003, proposto
dalla società TERMOIL S.A.S. DI BANCHELLI LORENZO &
C. GIÀ TERMOIL S.A.S. DI BANCHELLI MARIA PIERA in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli
Avvocati Rossella Banchelli, Deborah Giudici, Giulia Franceschetto
e Francesco Crisci, ed elettivamente domiciliato presso
lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via degli Scipioni n.8;
|
| |
|
contro
|
| |
|
l’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO, in persona del Presidente e legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12,
è ex lege domiciliato;
|
| |
|
per l’annullamento
- del provvedimento n.11726 (I-474) adottato dall'AUTORITÀ
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO il 20.2.2003, notificato
in data 4.3.2003, nella parte in cui:
- ha ritenuto che la ricorrente abbia partecipato a pratiche
concordate vietate dall’art.2 della L. n.287/1990;
- ed ha condannato la ricorrente al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a euro 15.157,00;
- nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque
connesso.
|
| |
|
Visti gli atti depositati dalla società ricorrente;
visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria
dell’Amministrazione resistente;
visti gli atti tutti della causa;
designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica de Mohac;
uditi, alla pubblica udienza del 12.5.2004 gli avv.ti F.
Crisci e l’Avvocato dello Stato D. Del Gaizo;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
I. Il 26 giugno ed il 28 settembre 1999 pervenivano
all’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (d’ora
innanzi denominata semplicemente AUTORITÀ) due segnalazioni
da parte, rispettivamente, dell’AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ
S.P.A. di Napoli (di seguito denominata semplicemente ANM
di Napoli) e dall’AZIENDA TORINESE MOBILITÀ S.P.A. di Torino
(di seguito ATM di Torino), entrambe Aziende pubbliche di
trasporti, concernenti presunti comportamenti anticoncorrenziali
posti in essere dalle imprese partecipanti alla gare di
appalto per la c.d. “fornitura extrarete” di carburante
per autotrazione indette dalle predette aziende.
Il 23.11.1999 ed il 3.4.2000 l’AUTORITÀ acquisiva dall’AZIENDA
TRASPORTI MILANESI S.P.A. di Milano (di seguito ATM di Milano),
altra Azienda pubblica di trasporti, informazioni che la
inducevano a prendere in considerazione anche le condotte
delle imprese partecipanti alle gare bandite da essa.
Sulla base di tali riscontri, con delibera del 30.5.2001,
l’AUTORITÀ avviava, ai sensi dell’art.14 della L. n.287/1990,
un’indagine volta ad accertare se, nel contesto delle procedure
di fornitura di gasolio per autotrazione a favore dell’AZIENDA
TRASPORTI MILANESI S.P.A. di Milano, dell’AZIENDA NAPOLETANA
MOBILITÀ S.P.A. di Napoli e dell’AZIENDA TORINESE MOBILITÀ
S.P.A. di Torino, una serie di i
mprese avessero concordato fra loro intese volte ad impedire
la concorrenza.
Il 15.11.2001 l’AUTORITÀ deliberava di ampliare il procedimento
estendendolo nei confronti di ASSOPETROLI – FEDERAZIONE
NAZIONALE COMMERCIO PETROLI, nonché dei SINDACATI PROVINCIALI
ASSOPETROLI di Milano e Torino, essendo emerso che ASSOPETROLI:
- aveva organizzato un regolare e penetrante sistema di
scambi di informazioni fra gli associati, in materia di
margini e condizioni commerciali praticate dalle imprese
operanti nel complessivo settore della c.d. fornitura extra-rete
dei prodotti petroliferi;
- ed aveva realizzato, unitamente ai suddetti SINDACATI
PROVINCIALI, un’attività di monitoraggio delle offerte presentate
dalle imprese nelle gare per la fornitura di gasolio alle
predette Aziende di trasporto pubblico. Infine, il 6.6.2002,
l’AUTORITÀ:
- estendeva ulteriormente il procedimento nei confronti
della società Q8 QUASER S.R.L quale società “incorporante”
la società BIELLA COMMERCIALE S.P.A., a cagione di presunti
comportamenti tenuti da quest’ultima in relazione alle forniture
rese alla A.T.M. di Milano nel periodo corrente dal 1996
al 2000; - e contestualmente prorogava fino al 19.12.2002
il termine per la conclusione del procedimento.
La contestazione mossa dall’AUTORITÀ nell’atto di avvio
ha riguardato il coordinamento anticoncorrenziale dei comportamenti
tenuti:
a) dalle società AGIP PETROLI S.P.A., ATRIPLEX S.R.L., Q8
QUASER S.R.L., D.A.R.M. PETROLI S.R.L., ELYO ITALIA S.R.L.,
FOCALIA S.P.A., LA 91 PETROLI S.R.L., L.M. PETROLI S.R.L.,
e NATALIZIA PETROLI S.R.L. e dall’impresa individuale PASSATELLI
RAFFAELA, in occasione della partecipazione alle gare per
le forniture del gasolio per autotrazione extra-rete bandite,
nel periodo corrente dal 1996 al 2000, dall’A.N.M. di Napoli;
b) dalle società A.C.L.A. – AZIENDA CARBURANTI LUBRIFICANTI
ED AFFINI S.P.A., ARCOTRADING S.P.A., ATRIPLEX S.R.L., CAM
PETROLI S.R.L., CERNUSCO S.P.A., D.A.R.M. PETROLI S.R.L.,
ELYO ITALIA S.R.L., EREDI CAMPIDONICO S.P.A., EUROPETROL
S.P.A., IVREA PETROLI AFFINI GAS – I.P.A. GAS S.R.L., OLICAR
S.P.A., OPAM OILS S.P.A., PETROLTERMICA COMAC – OLCEA S.P.A.,
RESTIANI S.P.A. e S.I.C.L.A. – SOCIETÀ ITALIANA CARBURANTI
LUBRIFICANTI ED AFFINI S.P.A., nell’ambito delle gare per
le forniture del gasolio per autotrazione extra-rete bandite,
nel periodo corrente dal 1996 al 2000, dall’A.T.M. di Torino;
c) dalle società AGIP PETROLI S.P.A., AMBROGIO MORO S.P.A.,
ATRIPLEX S.R.L., BETA IMPORT S.P.A., CAM PETROLI S.R.L.,
D.A.R.M. PETROLI S.R.L., ELIOLUB DI SILVANO BANCHELLI S.A.S.,
ELYO ITALIA S.R.L., EREDI CAMPIDONICO S.P.A., EUROPETROL
S.P.A., GORLA S.P.A., IPLOM S.P.A., L.M. PETROLI S.R.L.,
MAXCOM PETROLI S.R.L., NELSA S.R.L., OLICAR S.P.A., OPAM
OILS S.P.A., TAMOIL PETROLI S.P.A., TERMOIL S.A.S. DI BANCHELLI
MARIA PIERA & C. e TOTAL FINA ELF ITALIA S.P.A., nell’ambito
delle gare per le forniture del gasolio per autotrazione
extra-rete bandite, nel periodo corrente dal 1996 al 2000,
dall’A.T.M. di Milano.
A seguito della notifica dell’avvio del procedimento alla
parti interessate, l’AUTORITÀ ha svolto l’istruttoria, nel
corso della quale sono stati utilizzati tutti gli strumenti
di indagine a disposizione (ispezioni, richieste di informazioni,
audizioni); ed è stato garantito alle imprese l’esercizio
dei diritti di difesa consentendo loro di accedere agli
atti del procedimento, di depositare memorie e di interloquire
nel corso delle audizioni. In particolare, nel corso dell’indagine
l’AUTORITÀ ha acquisito numerosi documenti presso la KUWAIT
PETROLEUM ITALIA S.P.A.
Con provvedimento del 16.9.2002 l’AUTORITÀ ha deliberato
di trasmettere agli interessati la comunicazione delle risultanze
istruttorie.
Dagli elementi istruttori l’AUTORITÀ ha ritenuto di accertare
e di poter affermare:
- che ASSOPETROLI, mediante i propri organismi associativi
e con il concorso del Sindacato Provinciale di Milano, ha
tenuto una serie di comportamenti complementari volti a
favorire un’artificiale uniformazione delle condizioni concorrenziali
esistenti nell’intero settore della distribuzione di carburante
per autotrazione extra-rete; il che è avvenuto mediante
l’adozione di delibere e di direttive alle imprese associate;
- che nell’ambito delle gare indette dall’ATM di Milano,
alcune imprese (fra quelle sottoposte a procedimento) hanno
posto in essere pratiche concordate volte a ripartirsi le
aggiudicazioni delle forniture. Ciò è avvenuto nel 1999
mediante il ricorso ad un sistema di turnazione nella partecipazione
alle gare mensili che consentiva a ciascuna di aggiudicarsi
almeno un lotto; e nel 2000, avendo l’azienda appaltante
bandito solamente due gare semestrali, mediante il ricorso
allo strumento del raggruppamento delle aggiudicatarie in
Associazioni Temporanee d’Impresa (d’ora innanzi: ATI) che
consentissero il mantenimento della ripartizione storica;
- che nell’ambito delle gare indette dall’ATM di Torino,
alcune imprese hanno raggiunto un accordo al fine di aggiudicarsi
il lotto unico delle forniture annuali dal 1996 al 1999
mediante la utilizzazione dello strumento dell’Associazione
Temporanea d’Imprese (d’ora in poi ATI) e la conseguente
costituzione della società consortile SERIT (che ha consentito
di evitare sia la effettiva presenza in gara di più offerte
concorrenti, sia pure ogni forma di concorrenza potenziale).
Relativamente alle gare indette dalla municipalizzata ANM
di Napoli, invece, gli elementi agli atti non sono risultati
univoci, sicchè l’AUTORITÀ ha ritenuto che le riscontrate
anomalie nello svolgimento delle gare potessero non avere
quale unica spiegazione la realizzazione di intese fra le
società partecipanti.
Su istanza di una delle imprese (e precisamente di ARCOTRADING
S.P.A.), con provvedimento del 10.10.2002 l’Autorità ha
prorogato al 24.2.2003 il termine per la conclusione del
procedimento.
Nel corso dell’istruttoria la ricorrente ha presentato una
memoria ed ha partecipato all’audizione finale, tenutasi
il 10.12.2002.
Ancora successivamente l’ufficio ha chiesto alla ASSOPETROLI
alcune informazioni relative al suo fatturato negli anni
2000-2002.
Infine, con la definitiva deliberazione decisoria assunta
nell’adunanza del 20.2.2003, l’AUTORITÀ:
a) ha affermato “che l’intesa posta in essere da ASSOPETROLI
– Associazione Nazionale Commercio Prodotti e Servizi Energetici
(già Federazione Nazionale Commercio Petroli), nell’ambito
dei propri organi associativi e con il concorso del Sindacato
provinciale Aziende di Riscaldamento e Prodotti petroliferi
Assopetroli di Milano, relativamente al monitoraggio delle
gare aventi ad oggetto il gasolio extra-rete volto alla
fissazione di parametri di costo uniformi per la definizione
delle offerte, al raffronto delle condizioni dei mercati
locali in termini di margini, sconti e condizioni commerciali
applicate al fine di individuare ed eliminare eventuali
differenziazioni, alle direttive impartite alle imprese
sulle loro politiche commerciali nei confronti dei clienti
morosi, alla elaborazione delle rilevazioni fornite alla
camera di Commercio di Milano, ha avuto per oggetto di impedire
in maniera consistente la concorrenza, in violazione del
divieto di cui all’art.2, comma 2, della legge n.287/1990”;
b) ha ordinato “che ASSOPETROLI - Associazione Nazionale
Commercio Prodotti e Servizi Energetici (già Federazione
Nazionale Commercio Petroli) ed il Sindacato Provinciale
Aziende di Riscaldamento e Prodotti Petroliferi Assopetroli
di Milano pongano fine all’infrazione contestata, cessando
le condotte sopra indicate al punto a) e depositino, entro
60 giorni della notifica del presente provvedimento, una
relazione dettagliata sulle misure concretamente adottate
per la eliminazione delle infrazioni accertate”;
c) ha sancito “che in ragione della gravità e durata dell’infrazione
di cui al punto a), ad ASSOPETROLI - Associazione Nazionale
Commercio Prodotti e Servizi Energetici (già Federazione
Nazionale Commercio Petroli) ed il Sindacato Provinciale
Aziende di Riscaldamento e Prodotti Petroliferi Assopetroli
di Milano, vengano applicate le sanzioni amministrative
pecuniarie rispettivamente nella misura di 10.000 euro e
di 1.000 euro”;
d) ha affermato che “l’intesa intervenuta fra le società
Agip Petroli s.p.a., Atriplex s.r.l., Beta Import s.p.a.,
Cam Petroli s.r.l., Eredi Campidonico s.p.a., Eliolub di
Silvano Banchelli s.a.s., Elyo Italia s.r.l., Europetrol
s.p.a., Gorla s.p.a., Iplom s.p.a., Maxcom Petroli s.r.l.,
Ambrogio Moro s.p.a., Nelsa s.r.l., Olicar s.p.a., Opam
Oils s.p.a., Tamoil Petroli s.p.a., Termoil s.a.s. di Banchelli
Lorenzo & C. (già Termoil s.a.s. di Banchelli Maria
Piera & C.), Total Fina Elf Italia s.p.a., Q8 Quaser
s.r.l. (incorporante Biella Commerciale s.p.a.), relativamente
alle gare bandite dall’ATM di Milano negli anni 1999 e 2000
ha avuto per oggetto e per effetto di impedire in maniera
consistente la concorrenza, in violazione del divieto di
cui all’art.2, comma 2, della legge n.287/90”;
e) ha statuito che “che in ragione della gravità e durata
dell’infrazione di cui al punto a), ad Agip Petroli s.p.a.,
Atriplex s.r.l., Beta Import s.p.a., Cam Petroli s.r.l.,
Eredi Campidonico s.p.a., Eliolub di Silvano Banchelli s.a.s.,
Elyo Italia s.r.l., Europetrol s.p.a., Gorla s.p.a., Iplom
s.p.a., Maxcom Petroli s.r.l., Ambrogio Moro s.p.a., Nelsa
s.r.l., Olicar s.p.a., Opam Oils s.p.a., Tamoil Petroli
s.p.a., Termoil s.a.s. di Banchelli Lorenzo & C., Total
Fina Elf Italia s.p.a., Q8 Quaser s.r.l. vengano applicate
le sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente nella
misura …” indicata nell’allegata tabella;
f) ha affermato che “l’intesa intervenuta fra le società
Arcoservizi s.p.a. (già Arcotrading s.p.a.) , Atriplex s.r.l.,
Elyo Italia s.r.l., Eredi Campidonico s.p.a., e Sicla s.p.a.,
relativamente alle gare bandite dall’ATM di Torino per le
forniture degli anni 1996, 1997, 1998 e 1999 ha avuto per
oggetto e per effetto di impedire in maniera consistente
la concorrenza, in violazione del divieto di cui all’art.2,
comma 2, della legge n.287/90”;
g) ha statuito che “che in ragione della gravità e durata
dell’infrazione di cui al punto f), alle società Arcoservizi
s.p.a. (già Arcotrading s.p.a.) , Atriplex s.r.l., Elyo
Italia s.r.l., Eredi Campidonico s.p.a., e Sicla s.p.a.,
vengano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie
rispettivamente nella misura …” indicata nell’allegata tabella;
h) ha precisato che “gli elementi istruttori raccolti non
consentono di concludere che le condotte delle società Agip
Petroli s.p.a., Atriplex s.r.l., Q8 Quaser s.r.l., D.A.R.M.
Petroli s.r.l., Elyo Italia s.r.l., Focalia s.p.a., La 91
Petroli s.r.l., L.M. Petroli s.r.l. e Natalizia Petroli
s.r.l. e dall’impresa individuale Passatelli Raffaela nell’ambito
delle gare indette dall’ANM di Napoli negli anni 1996-2000
integrino una violazione dell’art.2 della legge n.287/90”.
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato la
predetta decisione dell’AUTORITÀ per la parte che la concerne,
e ne chiede l’annullamento, vinte le spese, per i motivi
che verranno successivamente indicati.
Ritualmente costituitasi, con memoria depositata il 29.1.2004,
l’Amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità
(per tardivo deposito) ed in subordine l’infondatezza del
ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Con memoria del 27.4.2004 la ricorrente ha controdedotto
ed insistito nelle richieste di cui al ricorso introduttivo;
e con memoria del 6.5.2004 l’Amministrazione ha continuato
ad eccepirne l’inammissibilità e la infondatezza.
Infine, all’udienza del 12.5.2004, uditi i Difensori delle
parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste,
deduzioni ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
1. Il ricorso è inammissibile.
L’art.23 bis della L. 6.12.1971 n.1034, stabilisce che per
i ricorsi contro i provvedimenti delle Autorità amministrative
indipendenti “i termini processuali previsti sono ridotti
alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso”,
sicchè il termine per il deposito del ricorso è di quindici
giorni. 1.1. Nella fattispecie dedotta in giudizio il ricorso
è stato notificato il 24.4.2003 ed è stato depositato il
21.5.2003.
E’ pertanto evidente che il deposito è avvenuto allorquando
il termine era inesorabilmente scaduto.
1.2. Il rilievo secondo cui “il deposito del ricorso” costituirebbe
una fase della “proposizione del ricorso”, e che pertanto
resterebbe regolato dal termine ordinario (di trenta giorni),
non può essere condivisa.
Nel processo amministrativo la proposizione del ricorso
assolve alla medesima funzione introduttiva del giudizio
che nel processo civile è assegnata alla citazione, essendo
entrambi atti con i quali si determina la c.d. “provocatio
ad litem”; con i quali - cioè - si partecipa alla controparte
la domanda giudiziale mediante la notifica dell’atto attraverso
cui essa si spiega.
Il deposito del ricorso svolge, invece, la stessa funzione
che nel processo civile è assegnata alla iscrizione a ruolo:
entrambe le operazioni, infatti, sono volte a far conoscere
la (sussistenza della) lite all’Organo giurisdizionale al
fine di attivarne la potestà giurisdizionale; o, ciò che
esprime il medesimo concetto, di instaurare il c.d. “rapporto
processuale” (inteso come “actum triarum personarum”).
E’ pertanto evidente che riferendosi alla “proposizione
del ricorso” il Legislatore ha inteso indicare esclusivamente
la fase concernente la “provocatio ad litem” che si risolve
(e si esaurisce) nella notifica del ricorso.
Ne consegue che mentre la notifica del ricorso resta assoggettata
al termine decadenziale ordinario di sessanta giorni; il
deposito soggiace alla regola del dimezzamento dei termini.
Il sopra riferito ordine concettuale si conforma, peraltro,
alla consolidato orientamento della Giustizia amministrativa,
la quale afferma costantemente che la “regola del dimezzamento
dei termini” si applica anche al termine per il deposito
del ricorso.
Ed invero al riguardo è stato affermato (con riferimento
sia alla proposizione dell’appello che alla proposizione
del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado):
- che “l’art 23 bis inserito nella L. n.1034 del 1971 in
base all’art.4 della L. n.205 del 2000, introduce una speciale
disciplina processuale allo scopo di accelerare la definizione
delle controversie in determinate materie considerate di
particolare interesse pubblico, ponendo la regola generale
secondo la quale nei giudizi davanti agli organi di giustizia
amministrativa i termini processuali previsti sono ridotti
alla metà salvo quelli per la proposizione del ricorso”;
e che pertanto “nell’ambito di tale disciplina processuale
la regola generale del dimidiamento dei termini può essere
esclusa solo dalla presenza di una norma specifica derogatoria
… e non può riguardare il termine del deposito dell’appello
notificato in quanto il termine «proposizione» … vuole indicare
la fase relativa alla manifestazione della volontà di impugnare
la sentenza e cioè la notifica dell’atto …” (C.S. AD. PL.,
31.5.2002 n.5; C.S., 25.2.2004 n.768);
- che “l’esclusione del dimezzamento dei termini processuali
previsto dal comma 2 dell’art.23 bis della legge TAR, introdotto
dalla L. n.205 del 2000, riguarda solamente la notifica
del ricorso introduttivo del giudizio e non anche il suo
deposito, che deve avvenire nei quindici giorni successivi
alla sua notifica, a pena di inammissibilità” (C.S., IV^,
7.6.2004 n.3541);
- che “il dimezzamento dei termini processuali previsto
dall’art. 23 bis della legge TAR, si applica anche al termine
stabilito per il deposito del ricorso” (C.S., V^, 6.10.2003
n.5897; Id., 18.9.2003 n.5326);
- che “poiché l’espressione legislativa «proposizione del
ricorso» che compare nell’art.23 bis, comma 2, della L.
n.1034 del 1971, deve intendersi riferita solo alla notificazione
dell’atto introduttivo del giudizio, e non anche al suo
successivo deposito, questa seconda operazione … soggiace
al dimezzamento ivi previsto … e va compiuta a pena di inammissibilità
entro quindici giorni dall’avvenuta notifica” TAR Lazio,
I^, 28.1.2004 n.823;
conformi: TAR Lazio, III^, 3.2.2004 n.983; TAR Sicilia,
Catania, I^, 27.4.2004 n.1230; TAR Calabria, Catanzaro,
I^, 3.5.2004 n.1003; TAR Toscana, III^, 19.5.2004 n.1452;
TAR Puglia, Bari, I^, 9.6.2004 n.2480).
|
| |
|
2. In considerazione delle superiori osservazioni
il ricorso va dichiarato inammissibile.
Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra
le parti costituite.
|
| |
|
P. Q. M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione I, dichiara il ricorso inammissibile.
Compensa le spese tra le parti.
La decisione sarà eseguita dall'Autorità amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 12.05.2004.
|
| |
|
CORRADO CALABRÒ, Presidente;
CARLO MODICA DE MOHAC, Consigliere – estensore.
|
|
|
|
 |
|
| |
|