| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 13 ottobre 2004 n. 1657
Pres. B. Amoroso – Est. G. O. Manzi
Al Battente srl (avv. T. Cellini) c. Comune di Ascoli Piceno
(avv. A. Cantalamessa, L. Iacoboni) |
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Interesse a ricorrere – impugnazione DIA
presentata da centro commerciale limitrofo – diversità attività
svolte – carenza interesse
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È inammissibile per carenza di interesse,
data la diversità delle attività commerciali svolte, il
ricorso con il quale la società che gestisce un centro commerciale,
nel quale si svolge un’attività di somministrazione di bevande
e alimenti, impugna una DIA presentata da una società che
gestisce un centro commerciale limitrofo, nel quale le attività
di somministrazione di alimenti e bevande sono a servizio
delle attività di svago e di intrattenimeno.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.636 del 2003 proposto
dalla s.r.l. “AL BATTENTE”, corrente in Ascoli Piceno,
in persona del suo rappresentante legale, rappresentato
e difeso dall’avv. Tonino Cellini, elettivamente domiciliato
in Ancona, alla Piazza Stamira n.5, presso l’avv. Flavio
Barigelletti;
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contro
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il COMUNE di ASCOLI PICENO, in persona
del Sindaco pro-tem-pore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Alessandra Cantalamessa e Lucia Iacoboni, dell’Avvocatura
comunale, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via
Cardeto 3/B, presso l’avv. Barbara Andrenacci;
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e nei confronti
della s.r.l. società “CENTRO PIAVE”, con sede in
Villanova di Castenaso (BO), in persona del suo rappresentante
legale, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Ortenzi,
elettivamente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R.;
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per l’annullamento
- del provvedimento del Comune di Ascoli Piceno di tacito
consenso, formatosi in riferimento alla denuncia di inizio
di attività (DIA) effettuata dalla controinteressata società
“Centro Piave”, con comunicazione pervenuta al Comune intimato
in data 6.3.2003 e relativa all’apertura di un esercizio
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di
tipologia “C” all’interno del centro commerciale “Città
delle Stelle”;
- di ogni altro atto precedente, presupposto, commesso,
conseguenziale e di esecuzione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Ascoli Piceno e della controinteressata società “Centro
Piave”;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 9.6.2004, il Consigliere
Galileo Omero Manzi;
Uditi l’avv. T.Cellini per la parte ricorrente, gli avv.ti
A.Cantala-messa e L.Iacoboni per il Comune di Ascoli Piceno
e l’avv. M.Ortenzi per la parte controinteressata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il ricorso in epigrafe notificato il
4.7.2003 e depositato il successivo 2.8.2003, la parte attrice
si propone l’annullamento della denuncia di inizio di attività
– DIA – presentata al Comune di Ascoli Piceno in data 6.3.2003
dalla ricorrente società “Centro Piave”, con la quale è
stata data comunicazione della prossima apertura di un esercizio
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di
tipo “C” all’interno del primo piano del Centro Commerciale
“Città delle Stelle” di Ascoli Piceno.
La parte ricorrente, nel convincimento dell’intervenuto
assenso tacito manifestato a tale iniziativa commerciale
da parte dell’intimato Comune di Ascoli Piceno, ha fatto
oggetto di impugnativa anche tale silenzio assenso.
A fondamento di tale iniziativa giudiziaria vengono dedotte
censure di violazione di legge, eccesso di potere per sviamento
dall’inte-resse pubblico della causa tipica, per illogicità
manifesta, contraddittorietà con precedenti manifestazioni
di volontà.
La possibilità di attivare l’esercizio commerciale a mezzo
DIA sarebbe preclusa dalle prescrizioni del D.Lgs. 31 marzo
1998, n.114, recante la disciplina in materia di commercio
nelle grandi strutture di vendita, in quanto, venendo a
risultare localizzata l’attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande nell’ambito del Centro Commerciale
denominato “Città delle Stelle”, non sarebbe possibile consentire
il suo funzionamento al di fuori dell’orario di apertura
della suddetta grande struttura di vendita, come peraltro
stabilito dall’ordinanza del Sindaco di Ascoli Piceno n.13
del 15 gennaio 2003.
Anche la prevista trasformazione del primo piano del centro
commerciale in esercizio commerciale di tipologia “C” destinato
allo svolgimento di attività di svago e intrattenimento,
risulta illegittimo in quanto in tal modo sono destinati
ad uso commerciale spazi che in precedenza avevano una destinazione
pubblica o di uso pubblico nell’ambito dello stesso centro
commerciale, senza contare simile tale trasformazione che
avrebbe consentito l’avvio dell’attività di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande di tipo “C” all’interno
degli spazi di svago ed intrattenimento, sarebbe in contrasto
con la permanenza nell’ambito della stessa grande struttura
di vendita delle preesistenti licenze di somministrazione
di alimenti e bevande di tipo “A” e “B”.
Un ulteriore profilo di illegittimità viene fatta dipendere
dall’asserita mancata allegazione alla DIA oggetto di impugnazione,
del certificato antimafia come espressamente richiesto dal
D.Lgs. 8 agosto 1994, n.490.
Per contrastare l’iniziativa di parte ricorrente, in data
19.8.2003, si è costituito in giudizio il Comune di Ascoli
Piceno i cui difensori hanno preliminarmente eccepito la
tardività del ricorso, rispetto la data di asserita intervenuta
piena conoscenza dell’avvenuto perfezionamento della denuncia
di inizio di attività, la quale, una volta decorso il termine
assegnato al Comune per diffidarne l’avvio, costituisce
un atto autorizzatorio a tutti gli effetti.
Una ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso viene
opposta con riferimento all’asserita genericità dei motivi
di impugnazione dedotti. Per quanto riguarda il merito,
la difesa comunale assume l’infondatezza del gravame, poichè
alla trasformazione del primo piano del centro commerciale
“Città delle Stelle” in spazi destinati allo svago e all’intrattenimento,
ha fatto seguito la restituzione di tutte le autorizzazione
commerciali relative alla somministrazione di alimenti e
bevande di tipo “A” e “B”, relative a punti vendita ubicati
al primo piano; per cui il primo piano costituisce un settore
autonomo dello stabile costituente la grande struttura di
vendita e come tale può trovare la sua apertura anche dopo
la chiusura del supermercato.
Anche la controinteressata società “Centro Piave” si è costituita
in giudizio in data 26.8.2003 ed il suo difensore ha preliminarmente
opposto l’inammissibilità del ricorso preordinato all’impugnativa
del solo provvedimento tacito che si sarebbe formato a seguito
della DIA, senza tuttavia promuovere la rituale impugnazione
del silenzio secondo gli adempimenti procedimentali previsti
dall’art.25 del D.P.R. n.3 del 1957.
Un ulteriore profilo di irricevibilità ed inammissibilità
del ricorso viene fatto dipendere dalla mancata tempestiva
impugnazione dell’autorizzazione comunale n.11197 del 31.3.2003,
con la quale è stata assentita l’effettuazione di trattenimenti
vari presso il 1° piano del centro commerciale “Città delle
Stelle”, con riferimento proprio alla DIA, per cui il termine
per l’impugnazione di quest’ultimo doveva decorrere dalla
data del rilascio di tale atto autorizzatorio.
Nel merito il difensore di parte controinteressata ha sostenuto
l’infondatezza dei motivi di censura dedotti con il ricorso,
poiché, al contrario di quanto erroneamente sostenuto dalla
parte attrice, dopo il rilascio dell’autorizzazione commerciale
oggetto di gravame, la società “Centro Piave” ha provveduto
a restituire le vecchie licenze per la somministrazione
di alimenti e bevande della tipologia A e B.
Inoltre, l’autonomia funzionale e spaziale del primo piano
del centro commerciale destinato prevalentemente ad attività
di svago e di intrattenimento giustifica ampiamente il rilascio
dell’impugnata autorizzazione alla somministrazione di alimenti
di tipo “C”, come pure il diverso orario di apertura dei
relativi esercizi commerciali i quali sono autonomi dal
punto di vista funzionale dal centro commerciale che risulta
insediato al piano terra dell’unica costruzione denominata
“Città delle Stelle”.
Nell’imminenza della pubblica udienza di discussione della
causa, i difensori di parte ricorrente e di parte controinteressata
hanno depositato memorie, rispettivamente in data 20.5.2004
e 29.5.2004, con le quali hanno diffusamente ribadito le
proprie tesi e conclusioni.
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DIRITTO
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Il ricorso è inammissibile per carenza di
interesse.
Dalla ricognizione del contenuto dell’atto introduttivo
del giudizio e degli altri atti di causa, il Collegio ha
potuto constatare che l’inte-resse sostanziale che la società
ricorrente intende salvaguardare con la presente iniziativa
giudiziaria è quello di evitare che la grande struttura
di vendita gestita dalla controinteressata società “Centro
Piave” denominata “Città delle Stelle” possa protrarre la
sua apertura al pubblico oltre le ore 21,00, costituente
l’orario di chiusura delle grandi strutture di vendita.
Secondo l’assunto di parte attrice, nel caso che occupa,
tale limite orario verrebbe invece derogato dalla società
controinteressata in danno di altro centro commerciale gestito
dalla società ricorrente, sempre nel territorio del Comune
di Ascoli Piceno, e da ciò l’asserito interesse giuridico
a contrastare tale iniziativa e gli impugnati provvedimenti
comunali che l’hanno assentita.
Tuttavia, a ben vedere per effetto della denuncia di inizio
attività – DIA – oggetto di gravame, non si è affatto consentito
di derogare al suddetto limite orario di chiusura dei centri
commerciali, poichè il centro commerciale “Città delle Stelle”
costituito prevalentemente da superfici commerciali destinate
alle vendita di generi alimentari nell’ambito del quale
coesistono ulteriori negozi abilitati alla vendita di altri
generi merceologici, come pure attività artigianali e di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non
subisce per effetto della suddetta DIA alcun differimento
dell’orario di chiusura.
Pertanto, per effetto di tale atto amministrativo il centro
commerciale “Al Battente” gestito dalla società ricorrente
non viene a subire alcuna concorrenza pregiudizievole, dal
momento che, comunque, anche il centro commerciale “Città
delle Stelle” è tenuto a chiudere alla stessa ora di quello
gestito dalla società ricorrente la quale, dunque, non viene
a subire alcun danno in conseguenza degli atti fatti oggetto
di impugnativa giurisdizionale in questa sede, per cui rispetto
a tale sindacato la stessa società ricorrente risulta carente
di interesse.
Dalla ricognizione degli atti di causa il Collegio ha, infatti,
potuto verificare che, anche prima della presentazione da
parte della società controinteressata della DIA di cui si
controverte, nel secondo piano dell’edificio in cui risulta
localizzato il centro commerciale “Città delle Stelle”,
venivano svolte una serie di attività di spettacolo ed intrattenimento
(multisala cinematografica, sala giochi, bowling, centro
relax) il cui orario di chiusura era chiaramente differito
rispetto a quello fissato per gli esercizi commerciali ubicati
al piano terra dello stesso edificio.
Donde, la prevista segnalata localizzazione a mezzo DIA
di alcuni esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
in precedenza ubicati all’interno del centro commerciale,
al secondo piano dell’edificio a servizio delle attività
di svago e di intrattenimento ivi da tempo esistenti, non
ha arrecato alcun pregiudizio al centro commerciale “Al
Battente” gestito dalla società ricorrente, dal momento
che nel contesto di tale struttura di grande distribuzione,
non esistono autonomi esercizi commerciali di intrattenimento
e svago che possono in qualche modo subire condizionamenti
pregiudizievoli per effetto del previsto incremento del
numero degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande a servizio delle attività ricreative e di spettacolo
ubicate al primo piano dell’edificio denominato “Città delle
Stelle”, la cui apertura è stata anche in precedenza sempre
protratta rispetto al centro commerciale ubicato al piano
terra dello stesso edificio.
Donde, in considerazione di quanto precisato, il ricorso
deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse,
in quanto, attesa la diversità delle attività commerciali
ubicate al primo piano dell’edificio denominato “Città delle
Stelle” rispetto a quelle presenti nel centro commerciale
denominato “Al Battente” gestito dalla società ricorrente,
quest’ultimo non viene a subire alcun pregiudizio diretto
per effetto degli atti impugnati, con la conseguenza che
non potrebbe ottenere alcun vantaggio dal loro annullamento.
In conclusione, con riferimento a quanto precisato e per
le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile
per carenza di interesse. Per quanto concerne le spese di
lite, ritiene il Collegio sussistenti giusti motivi per
disporne la compensazione tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
ammini-strativa. Così deciso in Ancona, nella camera di
consiglio del 9 giugno 2004, con l’intervento dei Magistrati:
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Dott. Bruno Amoroso - Presidente
Dott. Luigi Ranalli - Consigliere
Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere, est. Pubblicata
nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno
13 OTT. 2004
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