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n. 10-2004 - © copyright

T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 13 ottobre 2004 n. 1657
Pres. B. Amoroso – Est. G. O. Manzi
Al Battente srl (avv. T. Cellini) c. Comune di Ascoli Piceno (avv. A. Cantalamessa, L. Iacoboni)


Interesse a ricorrere – impugnazione DIA presentata da centro commerciale limitrofo – diversità attività svolte – carenza interesse

È inammissibile per carenza di interesse, data la diversità delle attività commerciali svolte, il ricorso con il quale la società che gestisce un centro commerciale, nel quale si svolge un’attività di somministrazione di bevande e alimenti, impugna una DIA presentata da una società che gestisce un centro commerciale limitrofo, nel quale le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono a servizio delle attività di svago e di intrattenimeno.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.636 del 2003 proposto
dalla s.r.l. “AL BATTENTE”, corrente in Ascoli Piceno, in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dall’avv. Tonino Cellini, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Piazza Stamira n.5, presso l’avv. Flavio Barigelletti;

 

contro

 

il COMUNE di ASCOLI PICENO, in persona del Sindaco pro-tem-pore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Cantalamessa e Lucia Iacoboni, dell’Avvocatura comunale, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Cardeto 3/B, presso l’avv. Barbara Andrenacci;

 

e nei confronti
della s.r.l. società “CENTRO PIAVE”, con sede in Villanova di Castenaso (BO), in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Ortenzi, elettivamente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R.;

 

per l’annullamento
- del provvedimento del Comune di Ascoli Piceno di tacito consenso, formatosi in riferimento alla denuncia di inizio di attività (DIA) effettuata dalla controinteressata società “Centro Piave”, con comunicazione pervenuta al Comune intimato in data 6.3.2003 e relativa all’apertura di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipologia “C” all’interno del centro commerciale “Città delle Stelle”;
- di ogni altro atto precedente, presupposto, commesso, conseguenziale e di esecuzione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ascoli Piceno e della controinteressata società “Centro Piave”;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 9.6.2004, il Consigliere Galileo Omero Manzi;
Uditi l’avv. T.Cellini per la parte ricorrente, gli avv.ti A.Cantala-messa e L.Iacoboni per il Comune di Ascoli Piceno e l’avv. M.Ortenzi per la parte controinteressata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il ricorso in epigrafe notificato il 4.7.2003 e depositato il successivo 2.8.2003, la parte attrice si propone l’annullamento della denuncia di inizio di attività – DIA – presentata al Comune di Ascoli Piceno in data 6.3.2003 dalla ricorrente società “Centro Piave”, con la quale è stata data comunicazione della prossima apertura di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo “C” all’interno del primo piano del Centro Commerciale “Città delle Stelle” di Ascoli Piceno.
La parte ricorrente, nel convincimento dell’intervenuto assenso tacito manifestato a tale iniziativa commerciale da parte dell’intimato Comune di Ascoli Piceno, ha fatto oggetto di impugnativa anche tale silenzio assenso.
A fondamento di tale iniziativa giudiziaria vengono dedotte censure di violazione di legge, eccesso di potere per sviamento dall’inte-resse pubblico della causa tipica, per illogicità manifesta, contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà.
La possibilità di attivare l’esercizio commerciale a mezzo DIA sarebbe preclusa dalle prescrizioni del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114, recante la disciplina in materia di commercio nelle grandi strutture di vendita, in quanto, venendo a risultare localizzata l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nell’ambito del Centro Commerciale denominato “Città delle Stelle”, non sarebbe possibile consentire il suo funzionamento al di fuori dell’orario di apertura della suddetta grande struttura di vendita, come peraltro stabilito dall’ordinanza del Sindaco di Ascoli Piceno n.13 del 15 gennaio 2003.
Anche la prevista trasformazione del primo piano del centro commerciale in esercizio commerciale di tipologia “C” destinato allo svolgimento di attività di svago e intrattenimento, risulta illegittimo in quanto in tal modo sono destinati ad uso commerciale spazi che in precedenza avevano una destinazione pubblica o di uso pubblico nell’ambito dello stesso centro commerciale, senza contare simile tale trasformazione che avrebbe consentito l’avvio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo “C” all’interno degli spazi di svago ed intrattenimento, sarebbe in contrasto con la permanenza nell’ambito della stessa grande struttura di vendita delle preesistenti licenze di somministrazione di alimenti e bevande di tipo “A” e “B”.
Un ulteriore profilo di illegittimità viene fatta dipendere dall’asserita mancata allegazione alla DIA oggetto di impugnazione, del certificato antimafia come espressamente richiesto dal D.Lgs. 8 agosto 1994, n.490.
Per contrastare l’iniziativa di parte ricorrente, in data 19.8.2003, si è costituito in giudizio il Comune di Ascoli Piceno i cui difensori hanno preliminarmente eccepito la tardività del ricorso, rispetto la data di asserita intervenuta piena conoscenza dell’avvenuto perfezionamento della denuncia di inizio di attività, la quale, una volta decorso il termine assegnato al Comune per diffidarne l’avvio, costituisce un atto autorizzatorio a tutti gli effetti.
Una ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso viene opposta con riferimento all’asserita genericità dei motivi di impugnazione dedotti. Per quanto riguarda il merito, la difesa comunale assume l’infondatezza del gravame, poichè alla trasformazione del primo piano del centro commerciale “Città delle Stelle” in spazi destinati allo svago e all’intrattenimento, ha fatto seguito la restituzione di tutte le autorizzazione commerciali relative alla somministrazione di alimenti e bevande di tipo “A” e “B”, relative a punti vendita ubicati al primo piano; per cui il primo piano costituisce un settore autonomo dello stabile costituente la grande struttura di vendita e come tale può trovare la sua apertura anche dopo la chiusura del supermercato.
Anche la controinteressata società “Centro Piave” si è costituita in giudizio in data 26.8.2003 ed il suo difensore ha preliminarmente opposto l’inammissibilità del ricorso preordinato all’impugnativa del solo provvedimento tacito che si sarebbe formato a seguito della DIA, senza tuttavia promuovere la rituale impugnazione del silenzio secondo gli adempimenti procedimentali previsti dall’art.25 del D.P.R. n.3 del 1957.
Un ulteriore profilo di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso viene fatto dipendere dalla mancata tempestiva impugnazione dell’autorizzazione comunale n.11197 del 31.3.2003, con la quale è stata assentita l’effettuazione di trattenimenti vari presso il 1° piano del centro commerciale “Città delle Stelle”, con riferimento proprio alla DIA, per cui il termine per l’impugnazione di quest’ultimo doveva decorrere dalla data del rilascio di tale atto autorizzatorio.
Nel merito il difensore di parte controinteressata ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di censura dedotti con il ricorso, poiché, al contrario di quanto erroneamente sostenuto dalla parte attrice, dopo il rilascio dell’autorizzazione commerciale oggetto di gravame, la società “Centro Piave” ha provveduto a restituire le vecchie licenze per la somministrazione di alimenti e bevande della tipologia A e B.
Inoltre, l’autonomia funzionale e spaziale del primo piano del centro commerciale destinato prevalentemente ad attività di svago e di intrattenimento giustifica ampiamente il rilascio dell’impugnata autorizzazione alla somministrazione di alimenti di tipo “C”, come pure il diverso orario di apertura dei relativi esercizi commerciali i quali sono autonomi dal punto di vista funzionale dal centro commerciale che risulta insediato al piano terra dell’unica costruzione denominata “Città delle Stelle”.
Nell’imminenza della pubblica udienza di discussione della causa, i difensori di parte ricorrente e di parte controinteressata hanno depositato memorie, rispettivamente in data 20.5.2004 e 29.5.2004, con le quali hanno diffusamente ribadito le proprie tesi e conclusioni.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Dalla ricognizione del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio e degli altri atti di causa, il Collegio ha potuto constatare che l’inte-resse sostanziale che la società ricorrente intende salvaguardare con la presente iniziativa giudiziaria è quello di evitare che la grande struttura di vendita gestita dalla controinteressata società “Centro Piave” denominata “Città delle Stelle” possa protrarre la sua apertura al pubblico oltre le ore 21,00, costituente l’orario di chiusura delle grandi strutture di vendita.
Secondo l’assunto di parte attrice, nel caso che occupa, tale limite orario verrebbe invece derogato dalla società controinteressata in danno di altro centro commerciale gestito dalla società ricorrente, sempre nel territorio del Comune di Ascoli Piceno, e da ciò l’asserito interesse giuridico a contrastare tale iniziativa e gli impugnati provvedimenti comunali che l’hanno assentita.
Tuttavia, a ben vedere per effetto della denuncia di inizio attività – DIA – oggetto di gravame, non si è affatto consentito di derogare al suddetto limite orario di chiusura dei centri commerciali, poichè il centro commerciale “Città delle Stelle” costituito prevalentemente da superfici commerciali destinate alle vendita di generi alimentari nell’ambito del quale coesistono ulteriori negozi abilitati alla vendita di altri generi merceologici, come pure attività artigianali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non subisce per effetto della suddetta DIA alcun differimento dell’orario di chiusura.
Pertanto, per effetto di tale atto amministrativo il centro commerciale “Al Battente” gestito dalla società ricorrente non viene a subire alcuna concorrenza pregiudizievole, dal momento che, comunque, anche il centro commerciale “Città delle Stelle” è tenuto a chiudere alla stessa ora di quello gestito dalla società ricorrente la quale, dunque, non viene a subire alcun danno in conseguenza degli atti fatti oggetto di impugnativa giurisdizionale in questa sede, per cui rispetto a tale sindacato la stessa società ricorrente risulta carente di interesse.
Dalla ricognizione degli atti di causa il Collegio ha, infatti, potuto verificare che, anche prima della presentazione da parte della società controinteressata della DIA di cui si controverte, nel secondo piano dell’edificio in cui risulta localizzato il centro commerciale “Città delle Stelle”, venivano svolte una serie di attività di spettacolo ed intrattenimento (multisala cinematografica, sala giochi, bowling, centro relax) il cui orario di chiusura era chiaramente differito rispetto a quello fissato per gli esercizi commerciali ubicati al piano terra dello stesso edificio.
Donde, la prevista segnalata localizzazione a mezzo DIA di alcuni esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in precedenza ubicati all’interno del centro commerciale, al secondo piano dell’edificio a servizio delle attività di svago e di intrattenimento ivi da tempo esistenti, non ha arrecato alcun pregiudizio al centro commerciale “Al Battente” gestito dalla società ricorrente, dal momento che nel contesto di tale struttura di grande distribuzione, non esistono autonomi esercizi commerciali di intrattenimento e svago che possono in qualche modo subire condizionamenti pregiudizievoli per effetto del previsto incremento del numero degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a servizio delle attività ricreative e di spettacolo ubicate al primo piano dell’edificio denominato “Città delle Stelle”, la cui apertura è stata anche in precedenza sempre protratta rispetto al centro commerciale ubicato al piano terra dello stesso edificio.
Donde, in considerazione di quanto precisato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto, attesa la diversità delle attività commerciali ubicate al primo piano dell’edificio denominato “Città delle Stelle” rispetto a quelle presenti nel centro commerciale denominato “Al Battente” gestito dalla società ricorrente, quest’ultimo non viene a subire alcun pregiudizio diretto per effetto degli atti impugnati, con la conseguenza che non potrebbe ottenere alcun vantaggio dal loro annullamento.
In conclusione, con riferimento a quanto precisato e per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Per quanto concerne le spese di lite, ritiene il Collegio sussistenti giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità ammini-strativa. Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9 giugno 2004, con l’intervento dei Magistrati:

 

Dott. Bruno Amoroso - Presidente
Dott. Luigi Ranalli - Consigliere
Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere, est. Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 13 OTT. 2004

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