| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 13 ottobre 2004 n. 1648
Pres. B. Amoroso – Est. G.O. Manzi
A. Casula (avv. A. Valentini) c. Ministero della Giustizia
(avv. Stato) e Commissione per gli Esami di Abilitazione
all’esercizio della professione di Avvocato |
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Esame di avvocato – valutazione in voto numerico
– assenza di criteri preordinati – difetto motivazione
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È viziata da difetto di motivazione la valutazione
negativa delle prove scritte per l’esame di abilitazione
all’esercizio della professione di avvocato espressa soltanto
tramite un punteggio numerico.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n.538 del 2002, proposto
da CASULA Andrea, rappresentato e difeso dall’avv.
Aldo Valentini, elettivamente domiciliato in Ancona, alla
Via Giannelli n.36, presso l’avv. Domenico D’Alessio;
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contro
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- il MINISTERO della GIUSTIZIA, in
persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso
il cui Ufficio è domiciliato per legge, alla Piazza Cavour
n.29;
- la COMMISSIONE per gli Esami di Abilitazione all’esercizio
della professione di Avvocato per l’Anno 2001, presso la
Corte di Appello di Ancona, in persona del suo Presidente
pro-tempore, non costituito in giudizio;
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per l’annullamento
- del giudizio di mancata ammissione del ricorrente alla
prova orale degli esami di abilitazione alla professione
di Avvocato per l’anno 2001, espresso in data 17.5.2002,
dall’apposita Commissione giudicatrice operante presso la
Corte di Appello di Ancona;
- di ogni altro atto comunque collegato e connesso, ivi
compresi i giudizi espressi dalla suddetta Commissione giudicatrice
di cui al verbale della sottocommissione relativo alla seduta
del 29.4.2002, concernenti la valutazione delle prove scritte
sostenute dal ricorrente, nonché i criteri di massima espressi
dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 24.11.2001
e gli atti di nomina delle sottocommissioni ai sensi dell’art.22,
VI comma, del R.D.L. n.1578 del 1933.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della
Giustizia;
Vista l’ordinanza cautelare n.289 del 10 luglio 2002, con
cui, in accoglimento di apposita domanda di sospensione
dell’atto impugnato, è stata disposta in via interinale
l’ammissione con riserva del ricorrente alla prova orale
dell’esame di abilitazione di cui si controverte;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle
rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 21 aprile 2004, il Consigliere
Galileo Omero Manzi;
Udito l’avv. A.Valentini per il ricorrente; nessuno comparso
per l’Amministrazione statale resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con atto notificato il 26.6.2002, depositato
il 2.7.2002, il ricorrente ha impugnato gli atti indicati
in epigrafe, con cui l’apposita Commissione operante presso
la Corte di Appello di Ancona, incaricata di valutare gli
aspiranti a conseguire l’abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato nella sessione di esami dell’anno
2001, ha negato l’ammissione del deducente alla prova orale
di tale procedimento di valutazione, a causa dell’inadeguatezza
del punteggio ottenuto dal medesimo nelle prove scritte
del concorso.
L’impugnativa è stata estesa a tutti gli atti del procedimento,
ivi compresi i giudizi di massima espressi dalla Commissione
in seduta plenaria in data 24.11.2001, nonché ai singoli
giudizi di insufficienza espressi dall’apposita sottocommissione
a seguito della correzione delle prove scritte del ricorrente
in data 29.4.2002.
A fondamento della suddetta impugnativa il difensore di
parte ricorrente ha dedotto i seguenti vizi di illegittimità:
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1)- Violazione dell’art.3 della legge n.241
del 1990, degli artt.20 e 22 del R.D.L. 27 novembre 1933,
n.1578 e succ. modif, nonché degli artt.17/bis, 23, 24 e
30 del R.D. 22 novembre 1934, n.37 e succ. modif.; eccesso
di potere sotto i diversi profili della carenza di motivazione,
del difetto di istruttoria e dell’irrazionalità.
La Commissione giudicatrice ha provveduto all’approvazione
dei criteri di massima da rispettare nella valutazione dei
candidati in composizione incompleta, in quanto alla definizione
degli stessi non hanno partecipato tutti i componenti titolari
in rappresentanza delle diverse categorie professionali
cui appartengono i commissari, attesa la mancanza dei componenti
magistrati che ne facevano parte.
Parimenti, la sottocommissione che ha provveduto, nella
riunione del 29.4.2002, alla correzione degli elaborati
delle prove scritte sostenute del ricorrente, contenuti
nella busta n.489, a detta della parte attrice, risultava
composta in modo difforme dalla previsione della norma invocata,
poiché della stessa facevano parte due professori universitari,
invece di uno, ed un magistrato al posto di due, come stabilito
dalla norma suddetta. Ciò, secondo il ricorrente, ha determinato
una composizione squilibrata dell’organo di esame rispetto
al modello normativo che ha dato luogo ad una disomogeneità
dei giudizi.
Nel verbale delle operazioni compiute dalla sottocommissione
giudicatrice, non sono stati riportai i punteggi espressi
da ciascun componente, a seguito della lettura delle prove
scritte del candidato ricorrente, né risulta attestato se
il giudizio finale sia stato espresso a maggioranza o all’unanimità,
in palese violazione del procedimento delineato dalle norme
invocate che prevedono che ciascun commissario dispone di
dieci punti di merito a dimostrazione che di tale votazione
bisogna dare atto nel verbale dei lavori che non risulta
neppure sottoscritto da tutti i componenti dell’organo di
valutazione.
Il giudizio negativo oggetto di impugnativa viene ritenuto
immotivato, in quanto, a fronte della mancata indicazione
con segni grafici delle parti degli elaborati che denotano
carenza ed imprecisioni, il solo voto numerico non è in
grado di rendere palesi le ragioni che hanno indotto l’organo
di valutazione ad esprimere un giudizio di insufficienza
sulle stesse prove, al punto da non consentire al candidato
di essere ammesso a sostenere la prova orale.
Peraltro, il poco tempo impiegato (circa due ore e trenta
minuti) per la lettura e la valutazione degli elaborati
esaminati nella seduta del 22.4.2002 (trenta), denota un’attività
di valutazione superficiale e poco approfondita, in quanto
per ogni elaborato la commissione ha dedicato un tempo medio
di cinque minuti, per cui sotto tale aspetto il suo operato
si rivela viziato anche sotto il profilo dell’eccesso di
potere per difetto di istruttoria ed irrazionalità.
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2)- Violazione dell’art.12 del D.P.R. 9 maggio
1994, n.487 e succ. modif., nonché dell’art.9 del D.P.R.
27 marzo 2001, n.220; eccesso di potere per difetto di motivazione
e dei presupposti, difetto di istruttoria, irrazionalità
ed illegittimità derivata.
I criteri generali stabiliti dalla commissione di esame
nella riunione del 24.11.2001, si appalesano illegittimi
sotto il profilo della carenza di motivazione, dell’irrazionalità
e della perplessità, in quanto privi di un ordine di priorità
e di un raffronto in termini di votazione numerica, per
cui gli stessi, per come formulati, non consentono di essere
considerati come elementi integrativi ed esplicativi del
voto numerico, con la conseguenza di privare il giudizio
finale sulle singole prove di qualsiasi giustificazione,
al punto da non consentire al candidato giudicato negativamente
di comprendere le ragioni che hanno determinato tale valutazione
né di conoscere le lacune e le insufficienze e gli elementi
di negatività riscontrate dall’organo di esame.
Il difensore di parte ricorrente contesta anche la logicità
del giudizio di insufficienza espresso sulle prove scritte
del dott. Casula le quali, al contrario, presentano elementi
di sicura sufficienza in rapporto agli argomenti sviluppati
ed all’approfondita conoscenza delle diverse materie dal
medesimo dimostrata, per cui stupisce la valutazione negativa
espressa dalla commissione sul parere in materia di diritto
civile e sull’atto giudiziario. Per contrastare l’iniziativa
giudiziaria di parte ricorrente si è costituito in giudizio
il Ministero della Giustizia con il patrocinio dell’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Ancona che ha, in primo luogo,
confutato l’assunto preordinato a denunciare l’illegittima
composizione della commissione esaminatrice, in quanto la
prevista possibilità, riconosciuta dall’art.1 della legge
n.242 del 1988, per i componenti supplenti della stessa
di sostituire qualsiasi componente effettivo, a prescindere
dalle qualifiche dei singoli commissari, importa indirettamente
la piena legittimità delle decisioni assunte dall’organo
di esame nel plenum della sua composizione numerica, poiché
la perfezione di tale collegio deve essere riferita alla
presenza del numero dei suoi membri e non già alla rappresentanza
di tutte le categorie cui gli stessi appartengono.
L’Avvocatura dello Stato contesta l’assunto di parte ricorrente
diretto a sostenere la necessità che ciascun commissario
formalizzi il proprio voto sulle singole prove, in quanto
la votazione espressa dalla Commissione va considerata nella
sua globalità, come risultanza dei singoli giudizi i quali
vengono assorbiti dal voto riassuntivo finale.
Per quanto riguarda la dedotta censura di difetto di motivazione
del giudizio negativo oggetto di impugnazione, il patrocinio
erariale ne assume l’infondatezza, dal momento che, per
costante orientamento della giurisprudenza, il solo voto
numerico viene ritenuto sufficiente per giustificare il
giudizio di disvalore espresso nei confronti delle prove
di esame in occasione di concorsi pubblici, dal momento
che tale sistema di votazione risponde alle esigenze di
speditezza e di semplificazione delle procedure di valutazione
compiute dalle commissioni esaminatrici, ove invece una
motivazione scritta dettagliata si por-rebbe in contrasto
con il principio di buon andamento della P.A. di cui all’art.97
della Costituzione.
Per quanto attiene poi al limitato tempo impiegato dalla
commissione per la correzione degli elaborati del ricorrente,
il patrocinio erariale ritiene che, in mancanza di limiti
temporali minimi imposti dalla norma per la revisione degli
stessi, l’organo di valutazione resta libero di dedicare
il tempo necessario alla correzione che, in caso di elaborato
decisamente negativo, può anche essere minimo, in quanto
la percezione dell’insufficienza della prova può essere
desunta anche dalla semplice lettura di alcuni brani dei
temi.
Infondati vengono considerati anche i rilievi di illogicità
ed irra-zionalità dei giudizi oggetto di impugnativa, poiché
la valutazione dei candidati costituisce attività caratterizzata
da ampia discrezionalità tecnica sottratta a qualsiasi sindacato
giurisdizionale, se non nei casi di evidente illogicità
che, tuttavia, non è dato riscontare nella vicenda all’esame
in cui i giudizi di insufficienza espressi nei confronti
di due prove scritte svolte dal ricorrente, a detta dell’Avvocatura
di Stato, si giustificano per l’incompletezza del loro contenuto.
Con ordinanza n.289 del 9 luglio 2002 il Tribunale, in accoglimento
di apposita istanza cautelare avanzata dal ricorrente ha
disposto la sua ammissione con riserva alla prova orale
dell’esame di abilitazione di cui si controverte.
Con memoria depositata in data 3.2.2004, l’Avvocatura dello
Stato ha ribadito le proprie tesi difensive insistendo per
la reiezione del ricorso.
Nell’imminenza della pubblica udienza di discussione della
causa, anche la parte ricorrente ha depositato in data 10.4.2004
apposita memoria conclusionale con la quale ha diffusamente
sviluppato gli argomenti di censura dedotti con l’atto introduttivo
del giudizio, evidenziando nel contempo la persistenza del
suo interesse morale alla decisione della causa, nonostante
l’avvenuto superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato nella successiva sessione
dell’anno 2002.
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DIRITTO
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1)- In punto di fatto va preliminarmente
precisato che il ricorrente, a seguito dell’ammissione cautelare
alla prova orale disposta dal Tribunale con ordinanza n.289
del 9 luglio 2002, è stato esaminato dalla Commissione giudicatrice
ottenendo il punteggio complessivo di punti 228 su 300,
costituente la sommatoria dei punteggi attribuiti alle singole
materie oggetto del colloquio, le cui votazioni parziali
sono state tutte superiori a 30 punti, per cui l’esito della
prova orale costituisce un risultato di evidente idoneità.
Va inoltre segnalato che, nelle more della fissazione dell’udienza
di merito, l’attuale ricorrente ha sostenuto, sempre presso
la Corte di Appello di Ancona, gli esami della successiva
sessione per l’anno 2002 per il conseguimento dell’abilitazione
professionale forense, all’esito dei quali ha ottenuto una
valutazione positiva, risultando al secondo posto della
graduatoria degli idonei, con un punteggio di 415 punti
di cui 120 nelle prove scritte e punti 295 nella prova orale,
come documentato in atti (vedi certificato Corte di Appello
di Ancona del 18.2.2004, allegato al fascicolo processuale).
In presenza di tale circostanza e, quindi, dell’acclarato
avvenuto conseguimento da parte del deducente dell’abilitazione
all’esercizio della professione di avvocato, in pendenza
della definizione del presente giudizio promosso per sindacare
i provvedimenti che avevano in precedenza disconosciuto
tale pretesa, si impone al Collegio di verificare d’ufficio
la persistenza dell’interesse alla decisione della causa,
dal momento che, nelle more del giudizio, egli ha comunque
visto pienamente acclarata e certificata la sua qualificazione
professionale per l’esercizio della professione forense,
in un primo tempo disconosciuta dall’Amministrazione con
gli atti impugnati in questa sede.
A tale proposito, ritiene il Collegio che, indipendentemente
dal sopravvenuto conseguimento da parte dell’interessato
della posizione di vantaggio che si proponeva di ottenere
con il ricorso, non può essere ignorato che tale prerogativa
all’esercizio della professione di avvocato riconosciuta
dalla P.A. a seguito di nuovo esame sostenuto dal ricorrente,
non è in grado di esplicare effetti retroattivi, dal momento
che viene ad operare con riferimento al nuovo ed autonomo
procedimento di valutazione indetto dalla stessa P.A. e,
quindi, la decorrenza della riconosciuta idoneità professionale
risulta differita di quasi un anno, rispetto a quella che
il ricorrente si proponeva di conseguire in caso di accoglimento
della presente iniziativa giudiziaria.
Donde, con riferimento a tale circostanza, va riconosciuta
la persistente sussistenza dell’interesse pretensivo del
dott. Casula a vedere deciso il giudizio di cui al ricorso
in epigrafe, dal momento che dal suo accoglimento egli potrebbe
eventualmente anche ottenere una retrodatazione della sua
idoneità professionale all’esercizio della professione di
avvocato ad ogni effetto di legge.
Senza contare poi che, a prescindere da tale segnalato interesse
sostanziale alla decisione del ricorso, ad avviso del Collegio,
con riferimento a quanto rappresentato dallo stesso deducente,
va riconosciuto comunque in capo al medesimo un evidente
interesse morale a vedere disconosciuto o comunque rimesso
in discussione, il giudizio negativo espresso nei suoi confronti
dalla Commissione giudicatrice sulle prove scritte dal medesimo
sostenute nella sessione di esame per l’abilitazio-ne forense
dell’anno 2001, che costituisce sicuramente una nota di
demerito per la sua futura attività professionale ed accademica,
visto che il medesimo ha documentato di essere stato ammesso
a frequentare in data 20.9.2001 un corso di dottorato di
ricerca in Diritto penale interno e comparato presso l’Università
di Urbino.
Pertanto, con riferimento a quanto precisato, dal momento
che la giurisprudenza è propensa a considerare la sussistenza
di un interesse morale di per sé idonea a legittimare la
tutela giurisdizionale avverso atti amministrativi (Cons.St.,
sez.IV, 8 luglio 1993, n.698; 22 giugno 2000, n.3529; TAR
Campania, sez.IV, 15 aprile 2002, n.2104), per gli stessi
motivi il Collegio ritiene che la persistenza di un simile
pregiudizio di ordine morale è parimenti idonea a giustificare
la decisione del presente ricorso, poiché è evidente che
il giudizio di disvalore espresso in un primo tempo nei
confronti del ricorrente, conservando piena efficacia, costituisce
una valutazione negativa sulle sue qualità professionali
in grado di incidere sfavorevolmente sul suo prestigio che
può essere pienamente e satisfattivamente reintegrato soltanto
in caso di esito positivo del giudizio promosso per il suo
sindacato e da ciò la persistenza dell’interesse alla sua
decisione (Cons.St., sez.VI, 17 luglio 2000, n.3968).
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2)- Passando a questo punto all’esame del
merito della causa, va osservato che il ricorrente fa dipendere
la prospettata illegittimità dell’impugnato giudizio negativo
su alcune prove scritte dal medesimo svolte nel contesto
del procedimento di accertamento dell’abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato, da una serie di censure che
coinvolgono distintamente l’attività procedimentale e decisionale
del-l’organo di esame.
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3)- Per quanto riguarda, in particolare,
i vizi procedurali viene denunciata la irregolare composizione
della Commissione giudicatrice che ha provveduto alla revisione
e valutazione degli elaborati scritti, rispetto al modello
normativo, il cui operato si porrebbe anche in contrasto
con le regole di verbalizzazione e di attribuzione dei punteggi
alle prove scritte, la cui valutazione negativa, secondo
la parte ricorrente, risulta comunque immotivata, poiché
non dà conto delle insufficienze e delle imprecisioni riscontrate
negli elaborati giudicati con un punteggio inferiore a 30
punti (diritto civile e diritto penale).
Tali motivi di doglianza sono da valutare in parte infondati
ed in parte fondati per le ragioni di seguito esposte.
3/a)- Privi di pregio sono da considerare i rilievi di illegittima
composizione della Commissione di esame fatta dipendere
dalla mancata presenza in seno alla stessa di tutte le categorie
di commissari previste dalle norme di riferimento, costituite
dall’art.22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n.1578, convertito
in L. 22 gennaio 1934, n.26, come modificato dall’art.1
della legge 26 giugno 1988, n.242.
In base a tali disposizioni normative, la Commissione di
esame suddetta risulta composta di cinque membri titolari
e cinque supplenti, di cui due avvocati, due magistrati
e un professore universitario di ma-terie giuridiche, con
l’ulteriore espressa precisazione (art.22, V comma del citato
R.D.L. n.1578 del 1933) che i componenti supplenti possono
sostituire qualsiasi membro effettivo, per cui non occorre
vi sia corrispondenza, quanto alla categoria di appartenenza
(avvocati, magistrati e professori universitari), fra componenti
supplenti ed effettivi.
Donde, a fronte di tale prevista intercambiabilità dei membri
della suddetta commissione di esame, i rilievi invalidatori
dedotti dal ricorrente sono da valutare destituiti di fondamento,
poiché nella seduta di correzione degli elaborati delle
prove scritte svolte dal medesimo (29.4.2002), la stessa
risultava legittimamente costituita con la presenza del
quorum essenziale di cinque componenti (due avvocati, due
professori universitari e un magistrato), attesa la prevista
possibilità per i commissari rappresentanti di una categoria
professionale di sostituire i membri assenti appartenenti
a categorie diverse e considerato altresì che, comunque,
tutte le categorie erano rappresentate in seno all’organo
di esame, a garanzia delle rispettive differenti esperienze
professionali dei suoi componenti che il legislatore ha
inteso valorizzare ai fini dell’accertamento della necessaria
preparazione degli aspiranti avvocati (Cons.St., sez.IV,
20 novembre 2000, n.6160; C.S.I., 21 maggio 2003, n.202;
TAR Toscana, I Sez., 26 ottobre 1999, n.822; TAR Lazio,
I Sez., 14 giugno 2002, n.5539; TAR Campania, III Sez.,
25 giugno 2003, n.7732).
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4)- Con separata censura la parte ricorrente
denuncia un ulteriore irregolarità nell’operato della Commissione
di esame oggetto di sindacato giurisdizionale in rapporto
alla omessa esternazione del tipo di carenze ed imprecisioni
riscontrate negli elaborati delle prove scritte valutate
negativamente, ai fini della successiva ammissione alla
prova orale, poiché le loro ragioni giustificative non sono
desumibili dal semplice voto numerico attribuito alle stesse
prove dall’organo di esame, la cui formulazione risulterebbe
comunque incompleta, a causa della mancata verbalizzazione
dei voti parziali attribuiti a ciascuna prova dai singoli
commissari, il cui operato viene ritenuto superficiale ed
illogico in rapporto al poco tempo impiegato nella correzione
degli stessi elaborati, desumibile dal numero complessivo
dei temi revisionati nel tempo di durata della riunione
del 29.4.2002, attestato nel verbale dei lavori. Tali assunti
meritano accoglimento nei limiti di seguito precisati.
4/a)- Per quanto riguarda la omessa verbalizzazione dei
voti espressi dai singoli commissari, va notato che tale
operazione non risulta imposta obbligatoriamente dalle norme
che regolano il procedimento di esame (R.D. 2 gennaio 1934,
n.37, artt.17/bis e 24) le quali, per quanto concerne la
valutazione delle singole prove scritte, si limitano a prevedere
che ciascun commissario dispone di 10 punti, precisando
che per l’ammissione alla prova orale i candidati debbono
conseguire un punteggio complessivo di almeno 90 punti e
non inferiore a 30 punti in almeno due prove.
Per cui, alla stregua di tali norme di comportamento imposte
all’organo di esame, si desume chiaramente che il punteggio
delle singole prove risulta la sommatoria dei punteggi individuali
attributi alle stesse dai diversi commissari, la cui dettagliata
esternazione diventa irrilevante ai fini della valutazione,
una volta certificato fino a querela di falso, da parte
del segretario della commissione, il punteggio totale che
va annotato in lettere in calce a ciascun elaborato dopo
la sua deliberazione da parte dell’intero collegio.
4/b)- Fondata si rivela invece la dedotta censura di difetto
di motivazione prospettata con riferimento alla ritenuta
assoluta inadeguatezza del punteggio numerico a supportare
il giudizio negativo formulato su alcune prove scritte del
ricorrente. A tale riguardo, il Collegio è ben consapevole
del controverso orientamento della giurisprudenza in tema
di idoneità o meno del solo punteggio numerico a costituire
adempimento dell’obbligo di motivazione imposto dall’art.3
della legge 9 agosto 1990, n.241, che lo estende a tutti
i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti
lo svolgimento dei pubblici concorsi, con la sola esclusione
per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
Questo Tribunale, nell’immediatezza dell’entrata in vigore
della legge n.241 del 1990, alla luce della significativa
innovazione apportata dalla norma citata in tema di trasparenza
dell’azione amministrativa, ebbe ad affermare che la valutazione
formulata dalle commissioni giudicatrici degli esami di
abilitazione professionale non può risolversi nella mera
espressione di un voto numerico, poiché, stante la necessità
della motivazione imposta dalla norma citata, occorre una
giustificazione esplicativa del voto stesso che non può
che consistere in un giudizio articolato (TAR Marche, 1°
aprile 1992, n.160).
Tale chiave di lettura dell’art.3 della legge n.241 del
1990, preordinata a ritenere non sufficientemente adempiuto
con un voto numerico l’obbligo di motivazione in sede di
giudizio negativo di prove di esame, condiviso da numerosi
TAR, è stato tuttavia disattesa dal Consiglio di Stato che
ha confermato nel tempo la propria giurisprudenza contraria
a tale accennato orientamento, in base alla quale, anche
dopo l’entrata in vigore della legge n.241 del 1990 sul
procedimento amministrativo, nei concorsi a pubblici impieghi
l’onere di motivazione dei giudizi inerenti alle prove scritte
ed orali è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione
di un voto numerico, configurandosi quest’ultimo come formula
sintetica, ma eloquente, di esternazione della valutazione
tecnica compiuta la quale, in quanto espressione di un’attività
di giudizio priva di valenza provvedimentale, non sarebbe
sottoposta al rigido obbligo di motivazione di cui all’art.3
della legge n.241 del 1990, asserito limitato ai soli provvedimenti
amministrativi e non agli atti di giudizio conseguenti a
valutazioni tecnico-discrezionali (Cons. St., sez.VI, 16
novembre 1993, n.1006; V, 19 settembre 1995, n.1321; VI,
13 gennaio 1999, n.14; VI, 6 giugno 2000, n.3198).
Tale orientamento giurisprudenziale del giudice amministrativo
di appello è stato tuttavia oggetto di recente riconsiderazione
in rapporto a specifiche situazioni processuali in cui si
è sostenuto la necessità di esternare le ragioni di un giudizio
negativo desunto dalla mera attribuzione di un voto numerico,
nel caso di contrasto rilevante tra i punteggi attribuiti
dai vari membri della commissione, tale da configurare una
contraddittorietà intrinseca del giudizio dell’organo di
esame (Cons.St., sez.VI, 18 dicembre 2000, n.6280; 3 aprile
2003, n.1719).
Più recentemente il Consiglio di Stato ha ritenuto che la
sufficienza del voto numerico in luogo di un giudizio motivato,
sia da riconoscere nel solo caso in cui il voto possa essere
messo a confronto con criteri di massima preventivamente
definiti, la cui elaborazione è normativamente imposta alle
commissioni di concorso a posti di pubblico impiego (vedi
art.12, comma 1 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, come modificato
dall’art.10 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n.693), con la conseguenza
che, in presenza di parametri di valutazione in grado di
individuare i diversi livelli di preparazione richiesti
ai candidati per conseguire un determinato voto numerico,
l’attribuzione di quest’ulti-mo viene ad essere integrata
dal corrispondente giudizio sintetico che concorre a completare
e chiarire la valenza del punteggio, con l’avvertenza che
tale sufficienza del voto numerico non può ritenersi realizzata
allorquando i criteri ed i parametri di riferimento si risolvono
in sintetiche espressioni generiche (Cons.St., sez.VI, 3
aprile 2003, n.2331).
Donde, alla luce della riferita intervenuta evoluzione dell’orienta-mento
giurisprudenziale, non vi è dubbio che nella vicenda di
cui è causa non può dirsi adempiuto l’obbligo di motivazione,
dal momento che il solo voto negativo attribuito alle prove
scritte di diritto civile e di diritto penale svolte dal
ricorrente, non è in grado di per sé di rendere palesi le
ragioni che hanno giustificato un tale giudizio di insufficienza,
visto che i criteri predefiniti dalla Commissione giudicatrice
nella seduta del 24.11.2001, si presentano del tutto generici,
in quanto preordinati ad evidenziare soltanto gli elementi
da valorizzare in sede di correzione degli elaborati, senza
tuttavia predefinire i differenti livelli di preparazione
e di conoscenza delle diverse materie oggetto di esame,
in rapporto ai quali graduare i diversi punteggi di sufficienza
e di insufficienza.
Se si considera, poi, che alla mancanza di rigidi criteri
di riferimento non è possibile sopperire neppure con la
presenza a margine degli elaborati di note o segni grafici
che consentono di individuare le parti dei temi che presentano
incompletezze, errori, contraddittorietà ed inesattezze
nella trattazione degli argomenti oggetto delle tracce dei
temi assegnati, è di tutta evidenza, ad avviso del Collegio,
la fondatezza della censura di difetto di motivazione dedotta
dal ricorrente, attesa la mancanza di qualsiasi elemento
o dato di riferimento idoneo a consentire la ricostruzione
delle ragioni per le quali i suddetti elaborati sono stati
giudicati negativamente, al punto da non meritare la sufficienza
e la successiva ammissione del candidato alla prova orale.
Se si tiene anche conto che l’obbligo di rendere palesi
i motivi giustificativi delle valutazioni negative in sede
concorsuale, è imposto principalmente dalla necessità di
consentire il sindacato sulla ragio-nevolezza, sulla coerenza
e sulla logicità dei relativi giudizi formulati dagli organi
di esame, è evidente che un tale controllo diventa oltremodo
difficile, se non addirittura impossibile, in presenza di
un semplice voto numerico, poiché è evidente che, in assenza
di una seppur sintetica o implicita esternazione esplicativa
delle ragioni che hanno indotto la commissione alla formulazione
di un giudizio di segno negativo attraverso un voto, bisogna
prendere atto che in tal modo all’in-teressato viene addirittura
preclusa la possibilità di valutare la correttezza e la
logicità degli apprezzamenti compiuti dall’organo di esame,
in vista della promovibilità di un eventuale sindacato giurisdizionale,
a supporto del quale occorre, a pena di ammissibilità, fornire
almeno un principio di prova della denunciata illogicità
e contraddittorietà del giudizio negativo che, allo stato,
diventa chiaramente impossibile.
Al riguardo, non ritiene infatti il Collegio possano essere
invocati, a giustificazione della sufficienza del solo voto
numerico, ragioni di speditezza, in quanto nel bilanciamento
dei diversi interessi giuridici meritevoli di considerazione,
quelli della ragionevolezza, del diritto di difesa, dell’imparzialità
e di buon andamento dell’azione amministrativa e della trasparenza
debbono essere considerati prevalenti rispetto a quello
della celerità dell’azione amministrativa, nelle vicende,
come quella dell’esame di abilitazione professionale, in
cui non sono riscontrabili situazioni di contingibilità
ed urgenza.
Senza contare, poi, che sul piano pratico la necessità di
giustificare il livello di preparazione dei candidati a
pubblici concorsi, oltre che con punteggi numerici, anche
con un giudizio esplicativo sintetico idoneo a rendere palesi
le ragioni dell’insufficienza espresso dal voto, non può
costituire una causa di notevole rallentamento della celerità
amministrativa, sia pure negli esami con un elevato numero
di candidati.
Ciò inoltre contribuisce a rafforzare la fiducia nel corretto
operato degli organi amministrativi ed il convincimento
di una attenta ed accurata valutazione delle prove dei candidati,
fugando ogni possibile dubbio di superficialità dell’operato
delle commissioni di esame, anche nel caso di presunta esiguità
del tempo impiegato nella correzione degli elaborati scritti,
poiché la motivata esternazione delle ragioni tecniche a
supporto del giudizio di insufficienza espresso a mezzo
semplice voto numerico, costituisce la più evidente dimostrazione
dell’av-venuta esauriente revisione degli stessi elaborati,
indipendentemente dal tempo impiegato per la loro correzione.
La riconosciuta fondatezza dell’esaminata censura di difetto
di motivazione, importa di per sé l’accoglimento del ricorso
e l’annullamento dell’impugnato giudizio negativo espresso
sulle prove scritte di diritto civile e di diritto penale
svolte dal ricorrente ed oggetto di impugnazione e consente
nel contempo al Collegio di prescindere dalla delibazione
dei residui motivi di doglianza dedotti con il ricorso che
per l’effetto possono essere dichiarati assorbiti.
Sussistono nel contempo giusti motivi per far luogo alla
compensazione tra le parti delle spese ed egli onorari di
giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato nei limiti
di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’impugnato
giudizio di mancata ammissione del ricorrente alla prova
orale degli esami di abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato per l’anno 2001.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa. Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio
del 21 aprile 2004, con l’intervento dei Magistrati:
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Dott. Bruno Amoroso - Presidente
Dott. Luigi Ranalli - Consigliere
Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere, est. Pubblicata
nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno
13 OTT. 2004
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