| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 13 ottobre 2004 n. 1645
Pres. B. Amoroso – Est. G.O. Manzi
D. Piermattei (avv. F. Buonassisi) c. Prov. Pesaro-Urbino
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Infermità per causa di servizio - equo indennizzo
– obbligo motivazione – recepimento per relationem di parere
medico- legale – insufficienza
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Risulta immotivato ed illogico il provvedimento
con il quale la P.A., recependo acriticamente per relationem
le valutazioni del C.P.P.O. (Comitato per le Pensioni Privilegiate
e Ordinarie), nega l’equo indennizzo dovuto per le infermità
dipendenti da causa di servizio, nonostante in precedenza
avesse diversamente attestato la dipendenza da causa di
servizio delle stesse infermità. Il parere esspresso dal
C.P.P.O., infatti, ha natura non vincolante – ex art. 7
dpr 30/4/94 n. 349 - e la P.A. ha il dovere di rendere palesi
le ragioni che l’hanno indotta a privilegiare un parere
medico-legale rispetto ad un altro di segno opposto (epresso
in precedenza dalla Commissione medico-ospedaliera).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.1202 del 1995 proposto
da PIERMATTEI Dante, rappresentato e difeso dall’avv.
Franco Buonassisi, elettivamente domiciliato in Ancona,
alla Via Leopardi n.2, presso l’avv. Ferdinando Zannini;
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contro
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la PROVINCIA di PESARO-URBINO, in
persona del suo Presidente pro-tempore, non costituito in
giudizio;
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per l’annullamento
- della deliberazione della Giunta provinciale di Pesaro-Urbino
n.103 del 20.6.1995, con cui è stata respinta la domanda
di equo indennizzo presentata dal ricorrente;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguente,
ivi compreso il parere espresso in data 27.4.1985 dal Comitato
per le Pensioni Privilegiate e Ordinarie (C.P.P.O.).
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la propria ordinanza 22 novembre 1995, n.640, di reiezione
dell’istanza cautelare;
Vista la sentenza istruttoria n.251 del 12 marzo 1999;
Relatore, alla pubblica udienza del 19.5.2004, il Consigliere
Galileo Omero Manzi;
Udito l’avv. F.Buonassisi, per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
Con atto notificato il 4.10.1995, depositato il 6.11.1995,
il sig. Piermattei Dante, dipendente della Provincia di Pesaro-Urbino
in qualità di responsabile di unità operativa semplice ed
addetto ad esplicare la propria attività lavorativa presso
l’Ufficio stampa e pubbliche relazioni dell’Ente, ha impugnato
l’atto deliberativo indicato in epigrafe, con cui l’Amministrazione
ha respinto la domanda di equo indennizzo avanzata in relazione
alla asserita dipendenza da causa di servizio della denunciata
infermità di cardiopatia ischemica.
La decisione della Giunta provinciale è stata giustificata
dal mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della suddetta patologia da parte del Comitato per le Pensioni
Privilegiate e Ordinarie – C.P.P.O. – alle cui conclusioni
medico-legali l’Ammini-strazione ha ritenuto di conformarsi.
Con il ricorso viene dedotto: violazione dell’art.3 della
L. 7 agosto 1990, n.241 e dell’art.9 del D.P.R. 20 aprile
1994, n.349 ed eccesso di potere per insufficiente motivazione.
L’acritico recepimento delle conclusioni espresse dal C.P.P.O.
si pone in evidente contrasto con le invocate norme legislative
e regolamentari che impongono all’Autorità amministrativa
di dare esauriente giustificazione delle ragioni a base delle
proprie decisioni discrezionali.
Se si considera che il parere tecnico sanitario dell’organo
consultivo, recepito dalla Giunta provinciale, non risulta
in alcun modo vincolante, la sua esclusiva valorizzazione
ai fini del diniego della dipendenza della causa di servizio
della infermità denunciata dal dipendente, risulta illogica
in relazione soprattutto alla contestuale conclamata eziologia
della stessa dall’attività lavorativa del ricorrente, da parte
della Commissione medica ospedaliera nel contesto dello stesso
procedimento.
Anche il parere negativo del C.P.P.O. si espone a censura,
in quanto disconosce totalmente le considerazioni cliniche
della Commissione ospedaliera le quali dovevano, in ogni caso,
essere oggetto di puntuali analisi e confutate ai fini del
disconoscimento delle sue conclusioni favorevoli al ricorrente,
con specifiche considerazioni medico-legali.
Per quanto riguarda il merito degli apprezzamenti compiuti
dal Comitato per le Pensioni Privilegiate e Ordinarie, il
ricorrente contesta l’asserita irrilevanza delle situazioni
di disagio lavorativo denunciate e confermate dalla stessa
relazione del capo ufficio in data 13.1.1993, ai fini della
determinazione dell’evento morboso in via causale o, quanto
meno, concausale, poiché già prima dell’insorgenza dell’episodio
ischemico che ha reso necessario l’applicazione di un doppio
by-pass aorto-coronarico, il sig. Piermattei era stato costretto
a ricoveri ospedalieri, a causa dello stress psico-fisico
derivante dell’eccessivo impegno lavorativo e dalla particolare
situazione di ansia determinata da contrasti insorti con l’Amministrazione,
a causa del mancato riconoscimento, in sede di inquadramento,
delle legittime aspettative professionali e che hanno dato
luogo a contenzioso giudiziario.
Con ordinanza 22 novembre 1995 n.640, il Tribunale ha respinto
la istanza cautelare di parte ricorrente.
Con decisione interlocutoria n.251 del 12 marzo 1999, il Tribunale
ha disposto in via istruttoria apposita indagine medico-legale
preordinata alla formulazione di un giudizio clinico in ordine
alla dipendenza o meno da causa di servizio dell’infermità
di esiti da by-pass aorto-coronarico subito dal ricorrente
in rapporto alle mansioni lavorative disimpegnate dal medesimo,
rilevabili dalla relazione del funzionario responsabile dell’Ufficio
Stampa della Provincia di Pesaro-Urbi-no n.18119 del 13.1.1996,
acquisito al fascicolo processuale.
Delle suddette verificazioni medico-legali è stato incaricato
il Direttore dell’Istituto di Medicina legale della Facoltà
di Medicina dell’Università di Ancona o un sanitario addetto
dell’Istituto all’uopo delegato dal Responsabile della struttura
universitaria, il quale, in data 23.12.1999, ha provveduto
al deposito della relazione delle indagini cliniche compiute.
Alla pubblica udienza del 19.5.2004, il ricorso è stato trattenuto
dal Collegio per la decisione. |
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DIRITTO
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Con l’iniziativa giudiziaria che occupa il
ricorrente si propone l’invalidazione dell’epigrafato provvedimento
con cui l’Amministra-zione intimata ha negato il riconoscimento
dell’equo indennizzo in suo favore, a fronte di infermità
dal medesimo contratte ed acclarate in precedenza dipendenti
da causa di servizio.
Tale giudizio ha trovato motivo nella ritenuta non dipendenza
eziologica delle cardiopatie contratte dal ricorrente durante
la vigenza del suo rapporto di impiego con l’Ente intimato,
da fattori ricollegabili alla particolare natura usurante
delle mansioni lavorative dal medesimo disimpegnate, in
qualità di addetto all’ufficio stampa, secondo il parere
espresso al riguardo dal Comitato per le Pensioni Privilegiate
Ordinarie (C.P.P.O.) al quale l’Amministrazione intimata
si è adeguata.
Avverso l’accennato atto deliberativo con cui è stato formalizzato
il diniego dell’equo indennizzo, la parte ricorrente ha
dedotto censure di violazione del quadro normativo di riferimento,
nonchè vizi di eccesso di potere sotto i diversi profili
del difetto, dell’illogicità e della contraddittorietà della
motivazione, in rapporto alle precedenti determinazioni
assunte dalla P.A., in ordine alla riconosciuta dipendenza
da causa di servizio delle stesse infermità, nonchè ai differenti
giudizi medico-legali espressi nel contesto del procedimento
dalla Commissione medica ospedaliera che aveva avuto modo
di esaminare direttamente il paziente e si era espressa
nel senso che le sfavorevoli condizioni di lavoro del dipendente
avevano costituito un fattore concausale prevalente per
l’insorgenza delle patologie cardiache di cui risultava
affetto il medesimo.
Tali profili di doglianza vanno valutati fondati.
Va premesso, al riguardo, che, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 8 del D.P.R. 20 aprile 1994, n.349, recante il
regolamento del procedimento per il riconoscimento di infermità
o lesioni dipendenti da causa di servizio, vigente alla
data di adozione degli atti impugnati, in sede di verifica
delle condizioni per la concessione dell’equo indennizzo
il C.P.P.O. può riformulare il giudizio di dipendenza da
causa di servizio già espresso dalla Commissione medica
ospedaliera, essendo diversi i fini procedimentali perseguiti
dai due organismi sanitari, in quanto, a fronte del riconoscimento
della causa di servizio disposto dalla P.A. a seguito del
parere della Commissione medica ospedaliera (C.M.O.), non
è detto che si faccia sempre luogo alla richiesta di equo
indennizzo, risultando i due procedimenti distinti. Il primo
è infatti preordinato a verificare la sola dipendenza causale
di determinate infermità o menomazione fisiche contratte
dal pubblico dipendente da fatti di servizio, in vista della
possibilità di beneficiare di periodi di aspettativa e del
rimborso delle spese di cura sopportate per attenuare le
conseguenze negative ingenerate da tali patologie, anche
in vista della guarigione, ai sensi di quanto stabilito
dall’art.68 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3, applicabile
anche ai dipendenti degli Enti locali per effetto del rinvio
operato dall’art.66, V comma del D.P.R. 13 maggio 1987,
n.268.
Qualora il dipendente non si ritenga soddisfatto di tali
benefici e ravvisi opportuno richiedere anche la liquidazione
di un equo indennizzo per essere reintegrato patrimonialmente
della perdita dell’inte-grità fisica subita per effetto
delle infermità ritenuta dipendente da causa di servizio,
ai sensi dell’art.68 del citato D.P.R. n.3 del 1957, il
riconoscimento di tali ulteriori benefici economici di natura
indennitaria è comunque subordinato a successivi accertamenti
medico-legali, più complessi di quelli necessari per l’accertamento
della causa di servizio, non dovendosi appurare soltanto
se l’infermità trovi origine eziologicamente in fatti di
servizio, ma anche se ed in che misura, la stessa abbia
dato luogo a conseguenze invalidanti al punto da avere determinato
una menomazione dell’integrità fisica del dipendente.
Premessa l’accennata ricostruzione nei termini suddetti
degli adempimenti procedimentali preordinati alla concessione
dell’equo indennizzo, per quanto concerne più in particolare
la vicenda di cui è causa, va posto in risalto che il rifiuto
di equo indennizzo opposto dal-l’Amministrazione intimata
ha trovato giustificazione nel parere negativo espresso
al riguardo dalla Commissione per le Pensioni Privilegiate
Ordinarie (C.P.P.O.), le cui sintetiche valutazioni la Giunta
provinciale di Pesaro-Urbino ha recepito acriticamente per
relationem, nonostante la natura non vincolata dello stesso
ex art.7 del D.P.R. 30 aprile 1994, n.349 all’epoca vigente.
Donde, con riferimento a tali circostanze, il provvedimento
oggetto di gravame si presenta immotivato ed illogico, in
quanto non fornisce alcuna giustificazione sulle ragioni
che hanno indotto l’organo deliberante a privilegiare il
parere del C.P.P.O., nonostante in precedenza avesse diversamente
attestato la dipendenza da causa di servizio delle stesse
infermità (delibera n.1325 dell’8.11.1995), per le quali
ha poi disconosciuto qualsiasi rapporto di causalità con
i disagi e le situazioni di stress psico-fisico incontrate
dal lavoratore ricorrente nel disimpegno delle funzioni
affidate e conclamate nella relazione del funzionario responsabile
dell’Ufficio Stampa dell’Amministrazione provinciale n.18119
del 13.1.1993.
Il Collegio è ben consapevole dell’esistenza di un orientamento
giurisprudenziale propenso a ritenere sufficientemente motivato
il provvedimento di diniego dell’equo indennizzo con la
semplice adesione al parere del C.P.P.O., in quanto l’organo
di amministrazione attiva cui spetta l’adozione del provvedimento
conclusivo del procedimento, non possedendo una specifica
competenza tecnica in materia, non può rinnovare in via
autonoma il giudizio sul rapporto di causalità tra infermità
e servizio (fra le tante: Cons.St., sez.VI, 4 ottobre 2002,
n.5251; TAR Campania, SA, sez.I, 23 novembre 2001, n.1410).
Tuttavia, il Collegio non ritiene di potere aderire a tale
giurisprudenza le cui conclusioni risultano smentite anche
in sede normativa, dal momento che l’art.7, V comma del
citato D.P.R. n.349 del 1994, applicabile alla vicenda di
cui è causa, nel riconoscere la natura non vincolante del
parere del C.P.P.O., come pure la possibilità per la P.A.
di discostarsene motivatamente, consente alla stessa Amministrazione
di riconsiderare le valutazioni medico-legali compiute da
tale organo tecnico-amministrativo, previa acquisizione,
se del caso, di altro parere di organismo sanitario pubblico
qualificato, quale l’ufficio medico-legale del Ministero
della Sanità. Accertata quindi la possibilità per la P.A.
di pervenire a soluzioni diverse da quelle formulate dal
C.P.P.O., ritiene il Collegio che, anche nel caso di adesione
alle stesse, all’Autorità amministrativa decidente si impone
comunque il dovere di rendere palesi le ragioni che l’hanno
indotta a privilegiare un parere medico-legale rispetto
ad un altro, soprattutto allorquando in precedenza, come
si è verificato nella vicenda di cui è causa, era stata
espressa una diversa opzione in sede di riconoscimento della
sola dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate
dal ricorrente e verificate tali dalla Commissione medico-ospedaliera
(delibera Giunta provinciale n.1325 dell’8.11.1993), altrimenti
verrebbe del tutto vanificata la prerogativa di tutela dell’inte-ressato
il quale non sarebbe messo neppure in condizione di conoscere
le ragioni a base della nuova diversa decisione assunta
dalla P.A. in materia di riconoscimento della dipendenza
della causa di servizio delle infermità accertate sussistenti
a suo carico (Cons.St., sez.VI, 12 aprile 2001, n.2267;
V, 10 marzo 2003, n.1286; VI, 17 settembre 2003, n.5262;
TAR Emilia Romagna, sez.I, 31 luglio 2002, n.973).
Il convincimento del Collegio in proposito è avvalorato
dall’ulte-riore circostanza che, nel caso che occupa, nel
parere del C.P.P.O. non vi è una indicazione esauriente
delle ragioni dello scostamento dal precedente giudizio
clinico favorevole della Commissione medica ospedaliera,
poichè, se è vero che il giudizio formulato da quest’ultima
in sede di accertamento della dipendenza da causa di servizio
delle infermità denunciate dal dipendente, non pregiudica
nè condiziona il diverso autonomo giudizio del C.P.P.O.
in sede di concessione dell’e-quo indennizzo, ben potendo
il Comitato stesso negare la dipendenza da causa di servizio
di talune infermità in precedenza acclarate tali, a condizione
tuttavia che dia compiutamente atto delle ragioni dello
scostamento dal precedente giudizio della Commissione ospedaliera.
Ciò premesso, ritiene dunque il Collegio che nel caso di
specie il C.P.P.O. non ha compiuto alcun esame critico delle
considerazioni svolte dalla C.M.O. per pervenire a certificare
la dipendenza da causa di servizio delle infermità riconosciute
sussistenti a carico del ricorrente, limitandosi a basare
il proprio diverso giudizio medico-legale sulla apodittica
ritenuta predisposizione costituzionale del soggetto alla
patologia di sclerosi-coronarica, escludendo a priori la
concomitante incidenza di ulteriori situazioni lavorative
in grado di rivestire un ruolo di concausa efficiente nella
determinazione della suddetta patologia.
Alla stregua di tali riferiti elementi giustificativi del
parere negativo del C.P.P.O., secondo il Collegio, esso,
oltre che immotivato, si presenta anche illogico, se si
tiene conto di quanto acclarato a seguito della verificazione
disposta in via istruttoria dal Tribunale.
A tale riguardo, il Collegio è ben consapevole che il suddetto
parere reso dal C.P.P.O., in quanto proveniente da un organo
tecnico ha natura tecnico-discrezionale e come tale non
è sindacabile dal Giudice amministrativo, se non per palese
illogicità, tuttavia ritiene nel contempo questo organo
giudicante che è ben ammissibile che su tale parere cada
il sindacato giurisdizionale nel senso che, lungi dal trasmodare
in preclusi apprezzamenti di merito, esso possa comunque
estendersi fino alla ricognizione del percorso logico-argomentativo
che ha condotto all’espressione del parere, potendosi conseguentemente
valutare se, in base agli elementi conoscitivi confluiti
nel procedimento, il giudizio espresso si ponga all’interno
delle coordinate di legittimità evidenziate dalla motivazione.
Ciò posto, la lettura del parere del C.P.P.O. oggetto di
sindacato evidenzia, ad avviso del Collegio, una palese
contraddittorietà allorquando, pur riconoscendo indirettamente
che situazioni di disagi e surmenage psico-fisico possono
rivestire un ruolo di concausa efficiente e determinante
nell’insorgenza della cardiopatia ischemica, per quanto
riguarda la situazione del ricorrente dà per scontato che
lo stesso non possa essere stato sottoposto per effetto
dell’attività lavorativa disimpegnata alle dipendenze della
Provincia di Pesaro-Urbino ad effettivi disagi psico-fisici,
smentendo quanto certificato dal superiore gerarchico del
ricorrente nel contesto del procedimento (vedi relazione
prot.n.18119 del 13.1.1993 a firma del dott. Paolo Carboni
responsabile dell’Ufficio stampa) e non contestata in alcun
modo dagli organi amministrativi dell’Ente.
In tale relazione si dà infatti atto della stressante attività
lavorativa cui è stato sottoposto nel tempo il Piermattei,
con riferimento alla particolarità dei compiti demandati
all’Ufficio Stampa che non si risolvevano nello svolgimento
di attività ordinarie, ma importavano la gestione di situazioni
imprevedibili in tempi rapidi per far fronte alle esigenze
di informazione dell’opinione pubblica sul complesso delle
attività amministrative della Provincia, nonchè ai problemi
ed alle necessità connesse al disimpiego delle altre funzioni
demandate all’Uf-ficio Stampa e pubbliche relazioni, quali:
l’organizzazione di convegni e il ricevimento di ospiti
illustri.
Per cui, a fronte di quanto soprasegnalato, ritiene il Collegio
che l’apodittica esclusione della natura stressante che
tali compiti lavorativi comportano da parte del C.P.P.O.
sia da ritenere contraddittoria ed illogica in rapporto
a quanto documentato dallo stesso superiore gerarchico del
ricorrente e, sopratutto, con riferimento alle valutazioni
fornite dal consulente tecnico del Tribunale incaricato
della verificazione istruttoria il quale ha ravvisato che,
sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, il complesso
di attività lavorative disimpegnate dal ricorrente, come
riferite e documentate dal diretto superiore gerarchico,
potevano costituire fonte di stress protratto negli anni,
idoneo a contribuire come fattore concausale alla genesi
della coronasclerosi contratta dal sig. Piermattei.
Per tutte le considerazioni svolte, il ricorso deve dunque
essere accolto, attesa la riconosciuta fondatezza delle
dedotte censure di difetto di motivazione dell’impugnato
provvedimento di diniego dell’e-quo indennizzo, con riferimento
alla mancata giustificazione da parte dell’Amministrazione
e del C.P.P.O. delle ragioni che hanno portato a disconoscere
la dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate
a carico del ricorrente, tenuto conto altresì della contemporanea
riconosciuta contraddittorietà ed illogicità del relativo
parere del C.P.P.O. nei limiti sopraindicati.
Per quanto riguarda le spese e gli oneri di difesa ritiene
il Collegio sussistenti giusti motivi per far luogo alla
loro compensazione tra le parti. Per quanto riguarda, invece,
le spese di verificazione le stesse vanno poste a carico
dell’Amministrazione soccombente nell’importo di € 600,00
+ I.V.A. comunicato dal verificatore, calcolato sulla base
del vigente tariffario praticato dall’Istituto di Medicina
legale di Ancona.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto,
annulla il provvedimento con il medesimo impugnato. Spese
compensate.
Condanna la Provincia di Pesaro-Urbino al pagamento, in
favore dell’Università di Ancona, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Istituto di Medicina Legale, delle spese di verificazione
liquidate nel complessivo importo di € 600,00 (seicento/00)
+ I.V.A., da effettuare secondo le modalità comunicate dall’Ente
creditore. Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità ammini-strativa.
Manda la Segreteria di trasmettere copia della presente
sentenza al Direttore dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università
di Ancona.
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Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio
del 19 maggio 2004, con l’intervento dei Magistrati:
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Dott. Bruno Amoroso - Presidente
Dott. Luigi Ranalli - Consigliere
Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere, est. Pubblicata
nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno
13 OTT. 2004
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