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n. 10-2004 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 11 ottobre 2004 n. 5524
Pres. RIGGIO, Est. GIORDANO
Luigi Bonza Prodotti Petroliferi s.r.l (Avv.ti A. Romano, M. Romano e P. Romano) c/ Comune di Turbigo (n.c.) e Prefettura di Milano (n.c.)


1. Autorizzazione e concessione – Rinnovo concessione per deposito olii minerali – Parere comunale di conformità al P.R.G. – E’ necessario

 

2. Industria e Commercio – Nuove previsioni urbanistiche – Incidenza sulle attività già insediate – Non sussiste

1. L’installazione di un deposito di olii minerali incide in modo rilevante sull’assetto del territorio e sull’ordinario insediamento della comunità; pertanto necessariamente il Comune, nel corso del procedimento di rinnovo dell’autorizzazione disciplinato dal R.D. 20 luglio 1934 n. 1303, deve esprimersi sulla conformità della localizzazione dell’impianto alle prescrizioni del piano regolatore.

 

2. Le nuove previsioni urbanistiche non possono limitare lo svolgimento delle attività già insediate ed imporre autoritativamente la delocalizzazione autoritativa immediata degli impianti produttivi esistenti divenuti incompatibili.

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia - Sezione III

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 2802/97, proposto da

 

LUIGI BONZA PRODOTTI PETROLIFERI s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio, Michele e Pietro Romano, con domicilio ex lege (art.35 R.D. n. 1054/24) presso la segreteria del TAR in Milano, via Conservatorio 13

 

contro

 

COMUNE DI TURBIGO in persona del Sindaco pro tempore, non costituito

 

e nei confronti

 

della PREFETTURA DI MILANO in persona del Prefetto pro tempore, non costituita

 

per l’annullamento
della delibera della Giunta del Comune di Turbino n.142 del 24.3.1997 e comunicata in data 2.4.1997 nella parte in cui limita il parere favorevole al periodo di anni uno ed impone alla ricorrente di produrre un progetto di rilocalizzazione dell’attività;

 

visto il ricorso notificato in data 28 maggio – 3 giugno 1997 e depositato in data 13 giugno 1997;
nessuno comparso alla pubblica udienza del 30 giugno 2004, relatore il cons. Domenico Giordano;
visti gli atti tutti della causa
ritenuto quanto segue in:

 

FATTO e DIRITTO

 

1) La società ricorrente, in forza di concessione rilasciata dalla Prefettura di Milano ai sensi dell’art.46 R.D. n.1303/34, esercita dal 1963 l’attività di distribuzione dei carburanti a mezzo di propri autoveicoli, presso la sede operativa sita in Comune di Turbigo alla via san Michele sul Carso.
Alla scadenza della concessione, la società medesima ne ha chiesto il rinnovo con istanza in data 19 febbraio 1997.
Sulla domanda l’amministrazione comunale esprimeva parere favorevole limitatamente al periodo di un anno, imponendo alla richiedente la presentazione di un progetto per una nuova localizzazione dell’attività in area appositamente classificata dal PRG.

 

2) Avverso la deliberazione comunale l’interessata ha proposto il ricorso in epigrafe, deducendo:
a) che il Comune non può imporre limitazioni all’esercizio dell’attività sulla base di considerazioni urbanistiche;
b) che le previsioni contenute nel nuovo strumento urbanistico non possono comportare l’obbligo per le aziende già esistenti di trasferire la propria attività all’interno delle aree indicate dal Comune.
In vista della trattazione di merito la ricorrente depositava memoria, insistendo per l’accoglimento del gravame.
Il Comune di Turbigo non si è costituito in giudizio.
All’udienza odierna il ricorso veniva spedito in decisione.

 

3) Il ricorso si dirige avverso la deliberazione con la quale l’amministrazione comunale, chiamata ad esprimere il parere per il rinnovo della concessione prevista dall’art.46 del R.D. 20 luglio 1934 n.1303, ha limitato il proprio assenso al periodo di un anno subordinandone l’efficacia alla presentazione, da parte della società richiedente, di un progetto per la rilocalizzazione dell’attività in un’area appositamente prevista dal nuovo piano regolatore.

 

4) La ricorrente sostiene, nel primo motivo che, secondo quanto disposto dalla disposizione suindicata, il parere comunale dovrebbe riguardare unicamente le norme di polizia locale e, quindi, gli aspetti legati alla sicurezza e alla prevenzione delle situazioni di pericolo connesse all’attività di distribuzione dei carburanti, senza invece implicare considerazioni di compatibilità urbanistica.
La censura non ha fondamento.
L’art.46 stabilisce che la domanda di concessione per gli impianti di deposito di oli minerali o di distribuzione dei carburanti è soggetta al rilascio del parere dell’amministrazione comunale interessata. A tal fine, in base all’ultimo comma della norma, la determinazione comunale deve riflettere, oltre alle condizioni da soddisfare in rapporto alla polizia locale e alla occupazione del suolo comunale, anche “la ubicazione dell’impianto”.
In tale quadro non sembra dubbio che l’espressione del parere comunale debba risultare funzionale al perseguimento degli scopi istituzionali dell’ente territoriale, tra i quali assumono specifica rilevanza la pianificazione urbanistica e la vigilanza sull’uso del territorio.
Deve quindi ritenersi che, nel disegno perseguito dalla norma, la consultazione dell’amministrazione comunale risponda all’esigenza di assicurare che la localizzazione di impianti aventi la capacità di incidere in maniera rilevante sull’assetto territoriale venga adeguatamente valutata dall’ente titolare del potere di pianificazione urbanistica cui compete di apprezzare la compatibilità della localizzazione con gli interessi di cui il PRG costituisce espressione (cfr. CdS V n.2834/2000).
Deve quindi escludersi che il parere comunale potesse avere riguardo unicamente agli aspetti della sicurezza pubblica, alla cui valutazione non può comunque considerarsi del tutto estraneo l’assetto territoriale quantomeno per le limitazioni derivanti dalla necessità di prevedere fasce di distacco adeguatamente dimensionate per fungere da filtro e da separazione tra le industrie e gli insediamenti urbani.

 

5) Risulta invece fondata la censura esposta nel secondo motivo, con cui si sostiene che le nuove prescrizioni urbanistiche non possono limitare lo svolgimento delle attività già insediate.
Deve invero ritenersi che gli impianti in esercizio e le attività già esistenti all’atto dell’approvazione del nuovo strumento urbanistico, e divenuti non conformi alla destinazione da questo impressa all’area considerata, si sottraggano all’obbligo di ricollocazione in altro sito, ma siano soggetti alle sole restrizioni edilizie imposte dalla nuova disciplina vigente nella zona.
Ed invero, le classificazioni funzionali dettate dalla disciplina urbanistica sopravvenuta non possono comportare la delocalizzazione autoritativa e immediata degli impianti produttivi preesistenti divenuti incompatibili, che può essere disposta, ai sensi dell’art. 217 del T.U.LL.SS. di cui al R.D. n.1265/34 unicamente nell’esercizio dei poteri di ordinanza contingibile ed urgente per la cessazione delle attività classificate insalubri di 1° classe, al fine di prevenire o impedire il pericolo o il danno per la salute pubblica, previo concreto accertamento della sussistenza di una situazione di effettiva pericolosità e laddove si siano rivelate inefficaci le misure tecniche finalizzate ad eliminare gli inconvenienti riscontrati ( cfr,. nel senso che nel novero delle misure adottabili in base agli artt. 216-217 cit. possa rientrare anche, quando del caso, quella della delocalizzazione dell'impianto, CdS V n. 587 del 3 giugno 1994).
Ne deriva l’illegittimità della deliberazione impugnata nelle parti in cui, muovendo dal presupposto che “nel nuovo piano regolatore è stata inserita un’area in cui la ditta dovrà rilocalizzarsi”, ha limitato ad un anno l’efficacia del parere favorevole al rilascio della concessione, imponendo alla ricorrente di presentare entro tale periodo “il progetto di rilocalizzazione della propria attività”.
In accoglimento del ricorso deve quindi disporsi l’annullamento, in tali parti, della deliberazione della giunta comunale 24 marzo 1997 n. 142.
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2802/97 così dispone:
-accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla, in parte qua, la deliberazione impugnata;
-compensa le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Milano il 30 giugno 2004 in camera di consiglio con l’intervento dei magistrati:

 

Italo Riggio - presidente
Domenico Giordano - cons. est.
Gianluca Bellucci - 1° ref.


LORELLA FUMAROLA

Nota a T.A.R. LOMBARDIA – MILANO – SEZ. III – Sentenza 11 ottobre 2004 n. 5524


Le questioni poste all’esame del Tribunale lombardo sono due:

 

1. - la prima concerne i profili valutabili dal Comune in sede di rilascio del parere concernente il rinnovo della concessione per deposito di olii minerali, di cui all’art. 46 del R.D. 30 luglio 1934 n. 1303;

 

2.- la seconda riguarda la possibilità per le nuove previsioni di piano di incidere sulle attività già insediate.
Con riferimento al primo profilo, il T.A.R. meneghino ha ritenuto che il Comune non può limitarsi a considerare gli aspetti di sicurezza pubblica, ma deve altresì verificare la conformità della localizzazione alle prescrizioni del piano regolatore generale, in considerazione della particolare incidenza che l’installazione di un deposito di olii minerali ha sull’assetto del territorio. Similmente si era pronunciato il Consiglio di Stato nella sentenza del 17 maggio 2000 n. 2834, affermando che “la consultazione dell’Amministrazione comunale trova la propria ragion d’essere nella esigenza che la localizzazione dell’impianto sia adeguatamente ponderata alla luce degli interessi che trovano espressione negli atti di pianificazione urbanistica”.
Riprova della validità di tale orientamento si rinviene, peraltro, nel D.P.R. 18 aprile 1994 n. 420 che, nell’innovare la disciplina del rilascio della concessione in questione, ha espressamente previsto, all’art. 4, comma 8, che il Comune “esprime una valutazione di conformità dei progetti di costruzione degli impianti alle previsioni dei piani regolatori”.
Con riferimento alla seconda questione esaminata, i Giudici lombardi affermano, invece, che le nuove previsioni urbanistiche non possono limitare lo svolgimento delle attività insediate, così conformandosi all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la strumentazione urbanistica non può costituire una misura espulsiva per gli insediamenti produttivi esistenti, neanche in via indiretta (in tal senso, ex multis, Cons. di Stato, Sez. V, 1 aprile 1997 n. 303; T.A.R. Brescia, 23 aprile 2002 n. 783).

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