| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 11 ottobre
2004 n. 5524
Pres. RIGGIO, Est. GIORDANO
Luigi Bonza Prodotti Petroliferi s.r.l (Avv.ti A. Romano,
M. Romano e P. Romano) c/ Comune di Turbigo (n.c.) e Prefettura
di Milano (n.c.) |
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1. Autorizzazione e concessione – Rinnovo
concessione per deposito olii minerali – Parere comunale
di conformità al P.R.G. – E’ necessario
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2. Industria e Commercio – Nuove previsioni
urbanistiche – Incidenza sulle attività già insediate –
Non sussiste
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1. L’installazione di un deposito di olii
minerali incide in modo rilevante sull’assetto del territorio
e sull’ordinario insediamento della comunità; pertanto necessariamente
il Comune, nel corso del procedimento di rinnovo dell’autorizzazione
disciplinato dal R.D. 20 luglio 1934 n. 1303, deve esprimersi
sulla conformità della localizzazione dell’impianto alle
prescrizioni del piano regolatore.
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2. Le nuove previsioni urbanistiche non possono
limitare lo svolgimento delle attività già insediate ed
imporre autoritativamente la delocalizzazione autoritativa
immediata degli impianti produttivi esistenti divenuti incompatibili.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia - Sezione III
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2802/97, proposto da
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LUIGI BONZA PRODOTTI PETROLIFERI s.r.l.
in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata
e difesa dagli avvocati Antonio, Michele e Pietro Romano,
con domicilio ex lege (art.35 R.D. n. 1054/24) presso la
segreteria del TAR in Milano, via Conservatorio 13
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contro
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COMUNE DI TURBIGO in persona del Sindaco
pro tempore, non costituito
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e nei confronti
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della PREFETTURA DI MILANO in persona
del Prefetto pro tempore, non costituita
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per l’annullamento
della delibera della Giunta del Comune di Turbino n.142
del 24.3.1997 e comunicata in data 2.4.1997 nella parte
in cui limita il parere favorevole al periodo di anni uno
ed impone alla ricorrente di produrre un progetto di rilocalizzazione
dell’attività;
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visto il ricorso notificato in data 28 maggio
– 3 giugno 1997 e depositato in data 13 giugno 1997;
nessuno comparso alla pubblica udienza del 30 giugno 2004,
relatore il cons. Domenico Giordano;
visti gli atti tutti della causa
ritenuto quanto segue in:
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FATTO e DIRITTO
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1) La società ricorrente, in forza di concessione
rilasciata dalla Prefettura di Milano ai sensi dell’art.46
R.D. n.1303/34, esercita dal 1963 l’attività di distribuzione
dei carburanti a mezzo di propri autoveicoli, presso la
sede operativa sita in Comune di Turbigo alla via san Michele
sul Carso.
Alla scadenza della concessione, la società medesima ne
ha chiesto il rinnovo con istanza in data 19 febbraio 1997.
Sulla domanda l’amministrazione comunale esprimeva parere
favorevole limitatamente al periodo di un anno, imponendo
alla richiedente la presentazione di un progetto per una
nuova localizzazione dell’attività in area appositamente
classificata dal PRG.
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2) Avverso la deliberazione comunale l’interessata
ha proposto il ricorso in epigrafe, deducendo:
a) che il Comune non può imporre limitazioni all’esercizio
dell’attività sulla base di considerazioni urbanistiche;
b) che le previsioni contenute nel nuovo strumento urbanistico
non possono comportare l’obbligo per le aziende già esistenti
di trasferire la propria attività all’interno delle aree
indicate dal Comune.
In vista della trattazione di merito la ricorrente depositava
memoria, insistendo per l’accoglimento del gravame.
Il Comune di Turbigo non si è costituito in giudizio.
All’udienza odierna il ricorso veniva spedito in decisione.
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3) Il ricorso si dirige avverso la deliberazione
con la quale l’amministrazione comunale, chiamata ad esprimere
il parere per il rinnovo della concessione prevista dall’art.46
del R.D. 20 luglio 1934 n.1303, ha limitato il proprio assenso
al periodo di un anno subordinandone l’efficacia alla presentazione,
da parte della società richiedente, di un progetto per la
rilocalizzazione dell’attività in un’area appositamente
prevista dal nuovo piano regolatore.
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4) La ricorrente sostiene, nel primo motivo
che, secondo quanto disposto dalla disposizione suindicata,
il parere comunale dovrebbe riguardare unicamente le norme
di polizia locale e, quindi, gli aspetti legati alla sicurezza
e alla prevenzione delle situazioni di pericolo connesse
all’attività di distribuzione dei carburanti, senza invece
implicare considerazioni di compatibilità urbanistica.
La censura non ha fondamento.
L’art.46 stabilisce che la domanda di concessione per gli
impianti di deposito di oli minerali o di distribuzione
dei carburanti è soggetta al rilascio del parere dell’amministrazione
comunale interessata. A tal fine, in base all’ultimo comma
della norma, la determinazione comunale deve riflettere,
oltre alle condizioni da soddisfare in rapporto alla polizia
locale e alla occupazione del suolo comunale, anche “la
ubicazione dell’impianto”.
In tale quadro non sembra dubbio che l’espressione del parere
comunale debba risultare funzionale al perseguimento degli
scopi istituzionali dell’ente territoriale, tra i quali
assumono specifica rilevanza la pianificazione urbanistica
e la vigilanza sull’uso del territorio.
Deve quindi ritenersi che, nel disegno perseguito dalla
norma, la consultazione dell’amministrazione comunale risponda
all’esigenza di assicurare che la localizzazione di impianti
aventi la capacità di incidere in maniera rilevante sull’assetto
territoriale venga adeguatamente valutata dall’ente titolare
del potere di pianificazione urbanistica cui compete di
apprezzare la compatibilità della localizzazione con gli
interessi di cui il PRG costituisce espressione (cfr. CdS
V n.2834/2000).
Deve quindi escludersi che il parere comunale potesse avere
riguardo unicamente agli aspetti della sicurezza pubblica,
alla cui valutazione non può comunque considerarsi del tutto
estraneo l’assetto territoriale quantomeno per le limitazioni
derivanti dalla necessità di prevedere fasce di distacco
adeguatamente dimensionate per fungere da filtro e da separazione
tra le industrie e gli insediamenti urbani.
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5) Risulta invece fondata la censura esposta
nel secondo motivo, con cui si sostiene che le nuove prescrizioni
urbanistiche non possono limitare lo svolgimento delle attività
già insediate.
Deve invero ritenersi che gli impianti in esercizio e le
attività già esistenti all’atto dell’approvazione del nuovo
strumento urbanistico, e divenuti non conformi alla destinazione
da questo impressa all’area considerata, si sottraggano
all’obbligo di ricollocazione in altro sito, ma siano soggetti
alle sole restrizioni edilizie imposte dalla nuova disciplina
vigente nella zona.
Ed invero, le classificazioni funzionali dettate dalla disciplina
urbanistica sopravvenuta non possono comportare la delocalizzazione
autoritativa e immediata degli impianti produttivi preesistenti
divenuti incompatibili, che può essere disposta, ai sensi
dell’art. 217 del T.U.LL.SS. di cui al R.D. n.1265/34 unicamente
nell’esercizio dei poteri di ordinanza contingibile ed urgente
per la cessazione delle attività classificate insalubri
di 1° classe, al fine di prevenire o impedire il pericolo
o il danno per la salute pubblica, previo concreto accertamento
della sussistenza di una situazione di effettiva pericolosità
e laddove si siano rivelate inefficaci le misure tecniche
finalizzate ad eliminare gli inconvenienti riscontrati (
cfr,. nel senso che nel novero delle misure adottabili in
base agli artt. 216-217 cit. possa rientrare anche, quando
del caso, quella della delocalizzazione dell'impianto, CdS
V n. 587 del 3 giugno 1994).
Ne deriva l’illegittimità della deliberazione impugnata
nelle parti in cui, muovendo dal presupposto che “nel nuovo
piano regolatore è stata inserita un’area in cui la ditta
dovrà rilocalizzarsi”, ha limitato ad un anno l’efficacia
del parere favorevole al rilascio della concessione, imponendo
alla ricorrente di presentare entro tale periodo “il progetto
di rilocalizzazione della propria attività”.
In accoglimento del ricorso deve quindi disporsi l’annullamento,
in tali parti, della deliberazione della giunta comunale
24 marzo 1997 n. 142.
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la
compensazione delle spese tra le parti.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando
sul ricorso n. 2802/97 così dispone:
-accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla,
in parte qua, la deliberazione impugnata;
-compensa le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Milano il 30 giugno 2004 in
camera di consiglio con l’intervento dei magistrati:
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Italo Riggio - presidente
Domenico Giordano - cons. est.
Gianluca Bellucci - 1° ref.
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LORELLA FUMAROLA
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| Nota a T.A.R. LOMBARDIA
– MILANO – SEZ. III – Sentenza 11 ottobre 2004 n. 5524
| Le
questioni poste all’esame del Tribunale lombardo
sono due: |
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| 1.
- la prima concerne i profili valutabili dal Comune
in sede di rilascio del parere concernente il rinnovo
della concessione per deposito di olii minerali,
di cui all’art. 46 del R.D. 30 luglio 1934 n. 1303;
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| 2.-
la seconda riguarda la possibilità per le nuove
previsioni di piano di incidere sulle attività già
insediate.
Con riferimento al primo profilo, il T.A.R. meneghino
ha ritenuto che il Comune non può limitarsi a considerare
gli aspetti di sicurezza pubblica, ma deve altresì
verificare la conformità della localizzazione alle
prescrizioni del piano regolatore generale, in considerazione
della particolare incidenza che l’installazione
di un deposito di olii minerali ha sull’assetto
del territorio. Similmente si era pronunciato il
Consiglio di Stato nella sentenza del 17 maggio
2000 n. 2834, affermando che “la consultazione dell’Amministrazione
comunale trova la propria ragion d’essere nella
esigenza che la localizzazione dell’impianto sia
adeguatamente ponderata alla luce degli interessi
che trovano espressione negli atti di pianificazione
urbanistica”.
Riprova della validità di tale orientamento si rinviene,
peraltro, nel D.P.R. 18 aprile 1994 n. 420 che,
nell’innovare la disciplina del rilascio della concessione
in questione, ha espressamente previsto, all’art.
4, comma 8, che il Comune “esprime una valutazione
di conformità dei progetti di costruzione degli
impianti alle previsioni dei piani regolatori”.
Con riferimento alla seconda questione esaminata,
i Giudici lombardi affermano, invece, che le nuove
previsioni urbanistiche non possono limitare lo
svolgimento delle attività insediate, così conformandosi
all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale
la strumentazione urbanistica non può costituire
una misura espulsiva per gli insediamenti produttivi
esistenti, neanche in via indiretta (in tal senso,
ex multis, Cons. di Stato, Sez. V, 1 aprile 1997
n. 303; T.A.R. Brescia, 23 aprile 2002 n. 783).
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