| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE III - Sentenza 11 ottobre 2004
n. 7165
Pres. ed Est. Costantini.
P.M Esposito (Avv. E. Sticchi Damiani) c/ Comune di Porto
Cesareo (Avv. P. Quinto) |
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1. Edilizia ed Urbanistica – Concessione
edilizia – Istanza da parte di un titolare di altro diritto
reale o di obbligazione con facoltà di eseguire i lavori
sul fondo – Legittimazione – Sussiste -
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2. Edilizia ed Urbanistica – Concessione
edilizia – Richiesta del promittente compratore – Assenza
di garanzie in ordine all’effettiva disponibilità dell’immobile
– Diniego – E’ legittimo
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1. Legittimati a richiedere concessione edilizia
non sono soltanto i titolari di un diritto di proprietà
sul fondo, ma anche coloro che, pur essendo titolari di
altro diritto reale o di obbligazione, abbiano, per effetto
di questo obbligo, la facoltà di eseguire i lavori per i
quali chiedono la concessione.
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2 E’ legittimo il diniego del rilascio di
concessione edilizia richiesta dal promittente compratore
ove quest’ultimo, sebbene soggetto legittimato alla richiesta,
non abbia assicurato le dovute garanzie in ordine all’effettiva
disponibilità dell’immobile.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Sezione di Lecce – Sez. III
Composto da: Dott. Luigi COSTANTINI, Presidente; Dott.Massimiliano
BALLORIANI, Componente; Dott. Patrizia MORO, Componente ha
pronunciato la seguente |
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SENTENZA
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Sul ricorso n.2679 del 2002 proposto da
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Esposito Pasquale Marco, rappresentato
e difeso dall’ Avv.Ernesto Sticchi Damiani, elettivamente
domiciliato in Lecce alla Via S.Francesco D’Assisi, n. 33
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CONTRO
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Comune di Porto Cesareo, in persona
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro
Quinto, elettivamente domiciliato in Lecce alla Via Garibaldi,
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per l’annullamento
- della nota prot. n. 14081 del 09.07.2002 con la quale
il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Porto
Cesareo ha significato al ricorrente la sospensione della
pratica edilizia afferente il rilascio della concessione
edilizia per la realizzazione di una civile abitazione su
un lotto di terreno distinto in Catasto al foglio n.27,
part. N.1963; nonché di ogni altro atto comunque presupposto,
connesso e/o consequenziale ed in specie, ove occorra, della
nota prot. n. 11452 del 13.06.2002.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i documenti prodotti e gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 22.01.2004 la relazione
del Dr. Costantini e uditi, altresì, l’Avv. E. Sticchi Damiani
per il ricorrente, l’Avv. P. Quinto per il Comune di Porto
Cesareo e l’Av. E. Sticchi Damiani per il sig. Antonio Esposito
;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il dott. Esposito, titolare della pratica
edilizia n.356/77 inerente la realizzazione di una civile
abitazione su un lotto di terreno in agro del Comune di
Porto Cesareo distinto in catasto al foglio n.27, particella
n.1963, dopo vari solleciti finalizzati alla definizione
della suddetta pratica e stante il lungo tempo trascorso,
in data 13.03.2002 notificava all’Amministrazione comunale
formale atto di diffida invitandola ad adottare il provvedimento
di assenso richiesto.
Il Comune di Porto Cesareo, con nota prot. n.11452 del 13.06.2002
riscontrava negativamente la suddetta diffida in virtù delle
seguenti motivazioni:
- la sopravvenuta inefficacia del parere favorevole espresso
sul progetto edilizio dalla Soprintendenza nel 1977 e la
mancanza dell’ autorizzazione paesaggistica;
- l’insussistenza del titolo di proprietà dell’area interessata
in capo al richiedente, attesa l’inidoneità del contratto
preliminare di compravendita a costituire titolo legittimante
la richiesta di concessione edilizia..
A fronte di tale provvedimento negativo, il dott. Esposito
presentava una nuova domanda di concessione edilizia (prot.
13207 del 25.06.02), allegando un nuovo progetto e presentando
una nuova richiesta di autorizzazione paesaggistica ex art.151
del D.Lgs. n.490/99.
Con nota prot. n.14081 del 09.07.2002 il Responsabile dell’Ufficio
Tecnico del Comune di Porto Cesareo, nel riscontrare la
nuova richiesta confermava, in parte qua, quanto già comunicato
in ordine alla pratica edilizia precedente, ribadendo l’impossibilità
di procedere all’istruttoria stante la mancanza del titolo
di proprietà dell’area interessata dal nuovo progetto.
Avverso tale determinazione insorge con il presente ricorso
il dott. Esposito deducendone l’illegittimità per i seguenti
motivi:
- Violazione dell’art. 2 della L. n.241/90. Violazione del
principio del giusto procedimento.
- Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione
dell’art.4 della L. n.10/77.
- Erronea presupposizione. Illogicità ed ingiustizia manifesta.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo
il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato.
E’intervenuto ad adiuvandum il sig. Antonio Esposito e all’udienza
pubblica del 22.01.2004 la causa è stata ritenuta per la
decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è infondato.
L’art.4, comma secondo della L. n.10/77 statuisce espressamente
che la concessione edilizia è rilasciata “al proprietario
dell’area o a chi abbia titolo per richiederla”.
E’ noto al Collegio che per costante giurisprudenza, soggetto
legittimato a richiedere la concessione edilizia è, non
solo, il titolare del diritto di proprietà sul fondo ma
anche chi, pur essendo titolare di altro diritto, reale
o di obbligazione, abbia, per effetto di questo obbligo,
la facoltà di eseguire i lavori per i quali chiede la concessione
(cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV,11-06-2002 n.3253;
Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 1227 del 04-11-1997; Cons.
Stato, Sez. V, sent. n. 965 del 28-09-1993,).
Tuttavia, va rilevato che se da un lato la giurisprudenza
riconosce anche al promittente compratore la legittimazione
a richiedere la concessione edilizia, dall’altro non può
essere esclusa la necessità che, in ragione degli effetti
propri del preliminare di compravendita, siano assicurate
le dovute garanzie in ordine all’effettiva disponibilità
dell’immobile da parte del promettente acquirente.
Nella fattispecie in esame, viceversa, è possibile riscontrare
vari elementi che fanno dubitare della sussistenza in capo
al richiedente la concessione edilizia dell’effettiva disponibilità
del bene in questione.
Innanzitutto, va rilevato che nonostante il notevole lasso
di tempo trascorso dall’avvio della pratica edilizia non
risulta che sia stato mai stipulato il contratto definitivo
di compravendita dell’area de qua. In secondo luogo, dubbi
ed incertezze permangono in ordine all’effettiva titolarità
del diritto di proprietà in capo al promittente alienante
sig. Zuccaro e alla reale sussistenza di qualsivoglia diritto
reale o di possesso sull’area in questione nella quale,
peraltro, è presente una fontanina posseduta da oltre vent’anni
dall’ente Acquedotto Pugliese.
Ne consegue, che la descritta situazione di incertezza consente
di ritenere legittimo l’impugnato diniego, attesa l’assenza,
nel caso di specie, di un titolo idoneo a supportare la
richiesta di concessione edilizia.
Per le esposte considerazioni, il ricorso va, pertanto,
respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le
parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia - III Sezione di Lecce, respinge il ricorso. Spese
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio
del 22.01.2004
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