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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE III - Sentenza 11 ottobre 2004 n. 7165
Pres. ed Est. Costantini.
P.M Esposito (Avv. E. Sticchi Damiani) c/ Comune di Porto Cesareo (Avv. P. Quinto)


1. Edilizia ed Urbanistica – Concessione edilizia – Istanza da parte di un titolare di altro diritto reale o di obbligazione con facoltà di eseguire i lavori sul fondo – Legittimazione – Sussiste -

 

2. Edilizia ed Urbanistica – Concessione edilizia – Richiesta del promittente compratore – Assenza di garanzie in ordine all’effettiva disponibilità dell’immobile – Diniego – E’ legittimo

1. Legittimati a richiedere concessione edilizia non sono soltanto i titolari di un diritto di proprietà sul fondo, ma anche coloro che, pur essendo titolari di altro diritto reale o di obbligazione, abbiano, per effetto di questo obbligo, la facoltà di eseguire i lavori per i quali chiedono la concessione.

 

2 E’ legittimo il diniego del rilascio di concessione edilizia richiesta dal promittente compratore ove quest’ultimo, sebbene soggetto legittimato alla richiesta, non abbia assicurato le dovute garanzie in ordine all’effettiva disponibilità dell’immobile.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione di Lecce – Sez. III

Composto da: Dott. Luigi COSTANTINI, Presidente; Dott.Massimiliano BALLORIANI, Componente; Dott. Patrizia MORO, Componente ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA

 

Sul ricorso n.2679 del 2002 proposto da

 

Esposito Pasquale Marco, rappresentato e difeso dall’ Avv.Ernesto Sticchi Damiani, elettivamente domiciliato in Lecce alla Via S.Francesco D’Assisi, n. 33

 

CONTRO

 

Comune di Porto Cesareo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Quinto, elettivamente domiciliato in Lecce alla Via Garibaldi, 43

 

per l’annullamento
- della nota prot. n. 14081 del 09.07.2002 con la quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Porto Cesareo ha significato al ricorrente la sospensione della pratica edilizia afferente il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di una civile abitazione su un lotto di terreno distinto in Catasto al foglio n.27, part. N.1963; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale ed in specie, ove occorra, della nota prot. n. 11452 del 13.06.2002.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i documenti prodotti e gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 22.01.2004 la relazione del Dr. Costantini e uditi, altresì, l’Avv. E. Sticchi Damiani per il ricorrente, l’Avv. P. Quinto per il Comune di Porto Cesareo e l’Av. E. Sticchi Damiani per il sig. Antonio Esposito ;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il dott. Esposito, titolare della pratica edilizia n.356/77 inerente la realizzazione di una civile abitazione su un lotto di terreno in agro del Comune di Porto Cesareo distinto in catasto al foglio n.27, particella n.1963, dopo vari solleciti finalizzati alla definizione della suddetta pratica e stante il lungo tempo trascorso, in data 13.03.2002 notificava all’Amministrazione comunale formale atto di diffida invitandola ad adottare il provvedimento di assenso richiesto.
Il Comune di Porto Cesareo, con nota prot. n.11452 del 13.06.2002 riscontrava negativamente la suddetta diffida in virtù delle seguenti motivazioni:
- la sopravvenuta inefficacia del parere favorevole espresso sul progetto edilizio dalla Soprintendenza nel 1977 e la mancanza dell’ autorizzazione paesaggistica;
- l’insussistenza del titolo di proprietà dell’area interessata in capo al richiedente, attesa l’inidoneità del contratto preliminare di compravendita a costituire titolo legittimante la richiesta di concessione edilizia..
A fronte di tale provvedimento negativo, il dott. Esposito presentava una nuova domanda di concessione edilizia (prot. 13207 del 25.06.02), allegando un nuovo progetto e presentando una nuova richiesta di autorizzazione paesaggistica ex art.151 del D.Lgs. n.490/99.
Con nota prot. n.14081 del 09.07.2002 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Porto Cesareo, nel riscontrare la nuova richiesta confermava, in parte qua, quanto già comunicato in ordine alla pratica edilizia precedente, ribadendo l’impossibilità di procedere all’istruttoria stante la mancanza del titolo di proprietà dell’area interessata dal nuovo progetto.
Avverso tale determinazione insorge con il presente ricorso il dott. Esposito deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
- Violazione dell’art. 2 della L. n.241/90. Violazione del principio del giusto procedimento.
- Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art.4 della L. n.10/77.
- Erronea presupposizione. Illogicità ed ingiustizia manifesta.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato.
E’intervenuto ad adiuvandum il sig. Antonio Esposito e all’udienza pubblica del 22.01.2004 la causa è stata ritenuta per la decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è infondato.
L’art.4, comma secondo della L. n.10/77 statuisce espressamente che la concessione edilizia è rilasciata “al proprietario dell’area o a chi abbia titolo per richiederla”.
E’ noto al Collegio che per costante giurisprudenza, soggetto legittimato a richiedere la concessione edilizia è, non solo, il titolare del diritto di proprietà sul fondo ma anche chi, pur essendo titolare di altro diritto, reale o di obbligazione, abbia, per effetto di questo obbligo, la facoltà di eseguire i lavori per i quali chiede la concessione (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV,11-06-2002 n.3253; Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 1227 del 04-11-1997; Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 965 del 28-09-1993,).
Tuttavia, va rilevato che se da un lato la giurisprudenza riconosce anche al promittente compratore la legittimazione a richiedere la concessione edilizia, dall’altro non può essere esclusa la necessità che, in ragione degli effetti propri del preliminare di compravendita, siano assicurate le dovute garanzie in ordine all’effettiva disponibilità dell’immobile da parte del promettente acquirente.
Nella fattispecie in esame, viceversa, è possibile riscontrare vari elementi che fanno dubitare della sussistenza in capo al richiedente la concessione edilizia dell’effettiva disponibilità del bene in questione.
Innanzitutto, va rilevato che nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dall’avvio della pratica edilizia non risulta che sia stato mai stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’area de qua. In secondo luogo, dubbi ed incertezze permangono in ordine all’effettiva titolarità del diritto di proprietà in capo al promittente alienante sig. Zuccaro e alla reale sussistenza di qualsivoglia diritto reale o di possesso sull’area in questione nella quale, peraltro, è presente una fontanina posseduta da oltre vent’anni dall’ente Acquedotto Pugliese.
Ne consegue, che la descritta situazione di incertezza consente di ritenere legittimo l’impugnato diniego, attesa l’assenza, nel caso di specie, di un titolo idoneo a supportare la richiesta di concessione edilizia.
Per le esposte considerazioni, il ricorso va, pertanto, respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - III Sezione di Lecce, respinge il ricorso. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 22.01.2004


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