| T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE II - Sentenza 22 settembre
2004 n. 2079
Pres. Adamo, Est. Tulumello
Ric. M.V. ed altri, contro Comune di Trapani |
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1. Espropriazione per pubblica utilità –
Occupazione acquisitiva – presupposti – irreversibile trasformazione
del bene – necessità di un accertamento di fatto – insufficienza
di una mera valutazione giuridica – fattispecie.
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2. Espropriazione per pubblica utilità –
occupazione acquisitiva – presupposti – mancanza di un provvedimento
amministrativo valido ed efficace legittimante l’occupazione
– riapprovazione del progetto dell’opera a seguito della
scadenza dei termini di efficacia della dichiarazione di
p.u. – mancata impugnazione - impossibilità di accedere
alla tutela risarcitoria in caso di irreversibile trasformazione
del bene occupato.
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1. L’acquisto della proprietà di un fondo
a seguito della c.d. occupazione acquisitiva da parte della
pubblica amministrazione, presuppone l’avvenuta. irreversibile
trasformazione del fondo medesimo, che va accertata in fatto,
non essendo idonea a tal fine una – peraltro non condivisibile
- valutazione giuridica contenuta in una sentenza civile
passata in giudicato (nella fattispecie, una sentenza dell’a.g.o.
relativa ad altra porzione dello stesso immobile, aveva
ritenuto sussistente il requisito dell’irreversibile trasformazione
dell’intero immobile non già all’esito di un accertamento
concreto, bensì per il solo fatto dell’avvenuta scadenza
del periodo di occupazione legittima, indipendentemente
da qualsivoglia attività materiale posta in esser dalla
pubblica amministrazione).
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2. L’azione di risarcimento del danno per
occupazione acquisitiva, presuppone l’illegittimità dell’occupazione
e della successiva trasformazione del bene: conseguentemente,
una trasformazione irreversibile del bene occupato intervenuta
successivamente alla scadenza del termine di efficacia dell’originaria
dichiarazione di pubblica utilità, ma a seguito di una riapprovazione
del progetto (non tempestivamente impugnata dai proprietari),
deve ritenersi legittima, in quanto assistita da un valido
titolo provvedimentale, non potendo la parte privata accedere
alla tutela per equivalente senza aver previamente contestato
la legittimità del provvedimento che assume essere il veicolo
di lesione della propria situazione giuridica soggettiva,
e senza avere pertanto richiesto, nel termine di decadenza,
la tutela restitutoria (piena) conseguente all’effetto demolitorio
e conformativo del giudicato di annullamento degli atti
della serie ablatoria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia
Sezione seconda
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Sul ricorso n. 5680/2003, proposto da
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MAURO Vincenza, GILIBERTI Giuseppina,
GILIBERTI Rosa Anna, in qualità di eredi di Giliberti
Salvatore, e da GILIBERTI Caterina, tutti rappresentati
e difesi dall'avv. Antonio D'Alì, presso il cui studio in
Palermo, Via Isidoro La Lumia n. 7, sono elettivamente domiciliati
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CONTRO
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il Comune di Trapani, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore
Parisi, elettivamente domiciliato presso lo studio della
seconda, in Palermo, via M. Toselli n. 2, presso lo studio
dell'avv. Tullio Fortuna.
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PER IL RISARCIMENTO
del danno cagionato dal comportamento del Comune di Trapani
a seguito della irreversibile trasformazione di un fabbricato
sito in Trapani, via Porta Galli ang. via XXX Gennaio, per
effetto di occupazione protrattasi oltre il termine quinquennale,
con conseguente occupazione acquisitiva del medesimo fabbricato
in favore della P.A. occupante.
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Visto il ricorso, con i relativi allegati;
letta la memoria di costituzione in giudizio del Comune
di Trapani;
vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 154/2004, eseguita
il 28 maggio 2004;
visti gli atti tutti della causa;
relatore il Referendario Giovanni Tulumello;
udito, alla pubblica udienza del 13 luglio 2004 l’avv. Salvatore
Parisi per il Comune di Trapani;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
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FATTO
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Con ricorso, notificato il 7 ottobre 2003,
e depositato il successivo 22 ottobre, i signori Vincenza
Mauro, Giuseppina Giliberti, Rosa Anna Giliberti e Caterina
Giliberti, hanno chiesto la condanna del Comune di Trapani
alla corresponsione del risarcimento del danno subìto in
conseguenza dell’occupazione appropriativa dell’immobile
di loro proprietà ad opera della predetta amministrazione.
Con ordinanza collegiale istruttoria n. 154 del 23 aprile
2004, il collegio ha richiesto all’amministrazione intimata
documentati chiarimenti in relazione alla allegata trasformazione
irreversibile del bene oggetto dell’occupazione temporanea
e d’urgenza.
L’amministrazione ha eseguito l’ordinanza in data 28 maggio
2004.
In data 24 giugno 2004 si è costituito in giudizio il Comune
di Gela, eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto
al risarcimento del danno, e contestando comunque, nel merito,
la fondatezza della domanda.
In vista dell’udienza di discussione, la parte ricorrente
ha depositato memoria.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del
17 luglio 2004.
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DIRITTO
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Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione
di prescrizione sollevata dal Comune di Trapani nella memoria
di costituzione.
Ai fini di un corretto scrutinio dell’eccezione in esame,
occorre ripercorrere i tratti fondamentali della fattispecie
procedimentale dedotta, nonché della complessa vicenda processuale
relativa all’immobile per cui è causa: avuto riguardo, in
particolare, al momento in cui si sarebbe prodotta l’irreversibile
trasformazione dell’immobile di proprietà degli odierni
ricorrenti che costituisce, ad un tempo, elemento perfezionativo
della fattispecie d’illecito dedotta, e momento determinante
la decorrenza del termine prescrizionale in esame.
Gli odierni ricorrenti agiscono quali comproprietari dei
2/3 dell’immobile appreso dall’amministrazione.
Per 1/3, infatti, l’immobile suddetto risulta essere di
proprietà della signora Giliberti Caterina fu Antonino,
nata il 16 febbraio 1922, la quale, come si legge nella
narrativa del ricorso, ha proposto nel 1997 analoga domanda,
accolta dal Tribunale di Trapani con la sentenza n. 57 del
7 febbraio 2000.
Gli odierni ricorrenti (la signora Caterina Giliberti fu
Alberto, e gli eredi di Salvatore Giliberti, vale a dire
i signori Vincenza Mauro, Giuseppina Giliberti e Rosa Anna
Giliberti), proprietari dei rimanenti 2/3 dello stesso immobile,
hanno invece notificato al Comune di Trapani, il 17 maggio
2000, un atto di citazione, relativo alla domanda risarcitoria
per cui è causa (successivamente dichiarato inammissibile
per difetto di giurisdizione dell’a.g.o.); quindi hanno
proposto il ricorso in esame.
In giurisprudenza si ritiene che la domanda in esame, avendo
per oggetto un illecito della pubblica amministrazione,
sia soggetta alla prescrizione quinquennale prevista in
materia aquiliana dall’art. 2947 cod. civ. (Cass., SS.UU.,
sentenza 25 novembre 1992, n. 12546; Cass., SS.UU., sentenza
6 maggio 2003, n.6853; Consiglio di Stato, sez. IV, decisione
10 novembre 2003 n. 7135).
La giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. IV, decisione
10 novembre 2003 n. 7135, cit.) ha, peraltro, ulteriormente
chiarito che “Per quanto concerne la decorrenza del termine
prescrizionale dell’azione risarcitoria, la prescrizione
decorre sempre dalla scadenza del periodo di occupazione
legittima. Occorre, tuttavia, distinguere; nel caso in cui
l’opera venga realizzata nel periodo di occupazione legittima,
si deve attendere, per l’inizio della prescrizione, la scadenza
del términe di occupazione d’urgenza, perché è solo in questo
momento (laddove non sia stato nel frattempo emanato un
decreto di espropriazione) che si consuma l’illecito, fonte
del diritto al risarcimento del danno. In ipotesi, invece,
di occupazione illegittima per totale mancanza di provvedimento
autorizzativo o per decorso dei términi del precedente provvedimento,
è la radicale trasformazione del fondo che, determinando
la perdita della proprietà del bene da parte del privato,
costituisce illecito istantaneo ad effetti permanenti; tale
illecito abilita il privato stesso a richiedere, nel términe
prescrizionale di cinque anni dalla data della trasformazione,
il risarcimento del danno”.
Nel caso in esame, secondo la stessa prospettazione della
parte ricorrente, l’accertamento dell’intervenuta trasformazione
irreversibile del bene occupato è stato compiuto, con efficacia
di giudicato, dalla citata sentenza n. 57/2000 del Tribunale
di Trapani, relativa al medesimo immobile.
Detta sentenza, prodotta in copia in allegato al ricorso
introduttivo, ha accolto le risultanze della consulenza
tecnica d'ufficio (la cui relazione è stata integralmente
prodotta nel presente giudizio, dalla difesa della parte
ricorrente, in allegato alla memoria depositata il 22 giugno
2004), secondo le quali il momento perfezionativo della
fattispecie di occupazione appropriativa, inteso come irreversibile
trasformazione del bene, va collocato al 7 febbraio 1996.
Risulta altresì, tanto dal ricorso introduttivo che dalla
documentazione acquisita a seguito di ordinanza collegiale
istruttoria n. 154/2004, che il provvedimento di occupazione
temporanea e d’urgenza, emanato l’8 febbraio 1991, è stato
eseguito il 4 aprile 1991, per la realizzazione della seguente
opera pubblica: “parcheggio a raso nella via XXX gennaio
– Trapani”.
Dunque, la circostanza di fatto costituente il momento di
perfezionamento della fattispecie, accertata con efficacia
di giudicato dalla sentenza invocata dalla parte ricorrente,
è anteriore alla scadenza del periodo di occupazione legittima
(da individuare nel quinquennio successivo all’inizio dell’occupazione),
sicché il termine di prescrizione per la proposizione dell’azione
risarcitoria va fatto decorrere dal 4 aprile 1996, data
di scadenza del “periodo di occupazione legittima” (Consiglio
di Stato, 7135/2003, cit).
Nel caso in esame, dunque, i proprietari dell’immobile avrebbero
dovuto chiedere il diritto al risarcimento nei cinque anni
successivi alla irreversibile trasformazione del bene (vale
a dire entro il 4 aprile 2001).
Il ricorso in esame è stato notificato il 7 ottobre 2003:
ma gli odierni ricorrenti avevano interrotto la prescrizione
con la richiamata proposizione della medesima domanda davanti
all’a.g.o., avvenuta – come detto - con citazione del 17
maggio 2000, anteriore al maturare della prescrizione.
Il successivo ricorso giurisdizionale amministrativo è stato
notificato e depositato nei successivi cinque anni dal citato
atto interruttivo, sicché l’eccezione in esame risulta infondata.
L’esame degli atti processuali e procedimentali afferenti
la complessa vicenda relativa all’immobile dedotto in giudizio,
fin qui condotta ai fini dello scrutinio dell’eccezione
di prescrizione, evidenzia tuttavia un più radicale profilo
di infondatezza nel merito della domanda.
La citata sentenza n. 57/2000 del Tribunale di Trapani,
che secondo la stessa difesa della parte ricorrente avrebbe
accertato con efficacia di giudicato (anche) l’irreversibile
trasformazione dell’ (intero) immobile per cui è causa,
presupposto indefettibile della fattispecie risarcitoria
azionata, ha ritenuto sussistente tale elemento in base
ad una valutazione in diritto e non in fatto.
Il giudicato, in disparte il problema dei suoi limiti soggettivi
ed oggettivi, si è formato dunque non su di un accertamento,
ma su di una valutazione.
Il giudice civile aveva infatti devoluto al consulente tecnico
d’ufficio anche un quesito relativo all’intervenuta, irreversibile
trasformazione dell’immobile, in conseguenza dell’occupazione
illegittima.
Il consulente ha accertato, in fatto, all’esito di due sopralluoghi,
che “i lavori da parte del Comune di Trapani non sono mai
iniziati e quindi nessuna trasformazione è iniziata per
l’immobile in questione” (pag. 20 della relazione di consulenza
tecnica d'ufficio dell’ing. Dal Canton).
Lo stesso consulente, tuttavia, ha ritenuto di individuare,
come data di irreversibile trasformazione del bene, ai soli
“fini della individuazione del momento in cui valutare l’immobile”,
quella della scadenza del periodo di occupazione legittima.
La valutazione del consulente, chiaramente limitata alla
fissazione di un punto di riferimento cronologico ai soli
fini estimativi, è stata sostanzialmente recepita nelle
argomentazioni che sostengono la motivazione della citata
sentenza del giudice civile, la quale ha surrogato un elemento
strutturale della fattispecie di natura fattuale (l’accertamento
della irreversibile trasformazione del bene), con la qualificazione
giuridica (come illegittima) della condotta dell’amministrazione
conseguente alla scadenza del termine di efficacia del provvedimento
legittimante l’occupazione.
Un simile passaggio argomentativo, oltre a non vincolare
– in quanto attività puramente interpretativa - i successivi
giudici, pur a seguito della formazione del giudicato sulla
domanda risarcitoria relativa al medesimo immobile, dimostra
per tabulas l’inaccoglibilità della domanda in esame.
Il risarcimento del danno per occupazione illegittima di
un immobile è dato, infatti, solo quale azione succedanea,
giacché il proprietario può, anzitutto, rivendicare il possesso
del bene detenuto sine titulo dall’amministrazione: è solo
l’irreversibile trasformazione di tale bene come opera al
servizio della collettività che, in ragione della prevalenza
dell’interesse pubblico alla fruizione dell’opera sull’interesse
privato dei proprietari dell’immobile, determina l’impossibilità
della restituzione ed apre la via al risarcimento del danno
per equivalente monetario.
E’ proprio la riscontrata impossibilità di coniugare l’interesse
pubblico con l’interesse afferente la posizione soggettiva
del privato a giustificare la – eccezionale – divaricazione
fra la tutela del primo e quella, a quel punto solo risarcitoria,
del secondo.
Nel caso in esame, come rilevato, vi è in atti la dimostrazione
della mancanza di un elemento essenziale della fattispecie
dedotta.
Del resto la stessa parte ricorrente, nella memoria depositata
il 22 giugno 2004, non adduce elementi tali da superare
il rilevato ostacolo.
In tale memoria si afferma che l’immobile occupato avrebbe
subìto una radicale ed irreversibile trasformazione in quanto
sarebbe stato demolito, e sull’area di sedime sarebbe stata
realizzata una pubblica strada.
Tale affermazione è priva di un pur minimo supporto probatorio.
Essa, inoltre, è in aperto contrasto con la documentazione
prodotta dalla parte ricorrente in allegato al ricorso introduttivo
(sentenza n. 57/2000 del Tribunale di Trapani) ed in allegato
alla stessa memoria (relazione di consulenza tecnica d'ufficio
dell’ing. Dal Canton), dalla quale si evince invece che
nessuna opera pubblica, tale da alterare la destinazione
funzionale e da produrre il fenomeno accessivo legittimante
l’azione risarcitoria conseguente alla definitiva perdita
del titolo dominicale, è stata realizzata sull’immobile
di proprietà dei ricorrenti.
Né vale, in contrario, invocare – come pure ha fatto la
difesa della parte ricorrente nell’ultima memoria - l’ultimo
periodo della nota del Comune di Trapani in data 24 maggio
2004, con la quale è stata data esecuzione all’ordinanza
istruttoria n. 154/2004 di questo Tribunale amministrativo
regionale (“Si precisa, infine, che nessun legame esiste
fra la prima e la seconda fase e che il suolo e l’immobile
si sono trasformati irreversibilmente in data 24-07-2001
(ultimazione dei lavori) e cioè nella seconda fase, in occupazione
sostanziale e formale legittima”).
La lettura dell’intera nota evidenzia, infatti, una diversa
realtà dei fatti, rispetto a quella prospettata dalla parte
ricorrente, e risulta documentalmente comprovata dagli atti
allegati alla nota medesima.
Il procedimento espropriativo in questione, iniziato – come
detto – nel 1991, ha visto un’occupazione dell’immobile
per cui è causa protrattasi dapprima legittimamente, quindi
(dall’aprile1996) sine titulo (a seguito della scadenza
dell’efficacia temporale del provvedimento di occupazione).
In tale periodo, sia durante la fase di occupazione legittima
che durante la fase di occupazione illegittima, nessuna
trasformazione irreversibile del bene si è avuta: tanto
che il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale
di Trapani, recatosi in loco nel 1998, constatava l’assenza
di qualsivoglia alterazione dello stato dei luoghi: sicché,
in riferimento a tale prima fase della vicenda, la domanda
in esame è infondata per le ragioni fin qui esposte.
Quindi, con delibera del Consiglio Comunale n. 140 del 28
dicembre 2000, è stata disposta la riapprovazione del progetto
dell’opera pubblica de qua, e con determinazione dirigenziale
n. 14 del 26 gennaio 2001 è stata disposta, in relazione
all’indicata riapprovazione del progetto, l’occupazione
temporanea e d’urgenza degl’immobili interessati, finalizzata
all’esecuzione dei lavori ultimati, come detto, il 24 luglio
2001.
Non risulta che gli odierni ricorrenti abbiano contestato
la legittimità di tali atti della procedura espropriativi,
costituenti il titolo in forza del quale è stata realizzata
l’opera di che trattasi.
La trasformazione del bene si è avuta sulla base non dell’originaria
occupazione divenuta illegittima, ma a seguito di una riapprovazione
del progetto e di un nuovo provvedimento di occupazione,
la cui legittimità, che qui non viene in discussione, preclude
ogni valutazione d’illiceità della condotta di trasformazione
della res.
Quel che è certo è che l’amministrazione non ha proceduto
ad alcuna attività materiale sul bene dei ricorrenti né
durante il periodo di occupazione legittima iniziato nel
1991, né dopo la scadenza di tale periodo (dal 1996 e fino
al 2001).
Solo quando si è dotata di un nuovo titolo legittimante
l’occupazione, non impugnato, l’amministrazione ha eseguito
i lavori, ultimandoli.
Perché possa correlarsi la perdita definitiva della proprietà
del bene ad una condotta illecita dell’amministrazione,
occorre che i due presupposti (l’illegittimità – originaria
o sopravvenuta – dell’occupazione, e l’irreversibile trasformazione
della res) siano legati da un nesso di consequenzialità
e di contestualità procedimentale (nel senso che la condotta
di alterazione dello stato dei luoghi è resa possibile da
una occupazione eseguita in assenza di un titolo legittimante,
oppure in forza di un provvedimento illegittimo).
Nel caso in esame, invece, la parte ricorrente ha dapprima
ancorato la propria domanda all’occupazione disposta nel
1991 e ad una pretesa trasformazione irreversibile, avvenuta
a seguito di tale occupazione, che secondo la stessa documentazione
prodotta risultava non essere avvenuta; quindi, all’esito
dell’esecuzione dell’attività istruttoria disposta da questo
Tribunale, ha invocato l’ultimazione dei lavori conseguenti
ad un provvedimento di occupazione intervenuto nel 2001,
pienamente legittimo anche perché non impugnato.
Non si può, pertanto, correlare una ultimazione dei lavori
legittima, in quanto assistita da un valido titolo provvedimentale,
alla lamentata illegittimità della precedente occupazione,
collegando, in corso di causa, due elementi strutturali
della fattispecie maturati in due distinte vicende procedimentali,
ancorché relative al medesimo bene immobile, e reciprocamente
non condizionanti.
Del resto, che la parte ricorrente fosse a conoscenza degli
atti della procedura ablatoria in base ai quali è stata
infine realizzata l’opera, lo si ricava per tabulas dallo
stesso ricorso introduttivo, nel quale si afferma che effettivamente
il Comune di Trapani ebbe as comunicare in data 12 aprile
2000 il deposito presso la Segreteria Generale degli atti
afferenti la seconda fase del procedimento ablatoria, circostanza
confermata a seguito della documentazione prodotta a seguito
dell’ordinanza collegiale istruttoria.
A quella data, impregiudicata ogni valutazione di legittimità
dei precedenti provvedimenti e di quelli adottati a seguito
della riapprovazione del progetto dell’opera, l’immobile
di proprietà degli odierni ricorrenti non aveva ancora subito
alcuna alterazione fisica o funzionale, sicché poteva essere
senz’altro rivendicato, fatto salvo l’onere di contestare
la validità dei nuovi titoli provvedimentali in base ai
quali il Comune di Trapani si apprestava a realizzare il
parcheggio.
Gli odierni impugnanti, in altre parole, si dolgono dell’effetto
(l’esecuzione di un’opera pubblica), ritenuto addirittura
illecito e produttivo di un’obbligazione risarcitoria, di
provvedimenti (aventi ad oggetto la riapprovazione del progetto
dell’opera e l’occupazione d’urgenza dell’area), la cui
legittimità non hanno tempestivamente e ritualmente contestato.
Mette conto, infine, rilevare che, poiché la procedura espropriativa,
siccome in atto regolata dai richiamati provvedimenti, non
si è ancora conclusa, né risultano ancora scaduti i relativi
termini, non ha senso invocare il mancato intervento, a
tutt’oggi, del provvedimento formalmente espropriativo,
né la mancata corresponsione della relativa indennità, atteso
che per tali attività l’amministrazione conserva ancora
il potere di provvedere (fatte salve eventuali, ulteriori
pretese).
Il ricorso dev’essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali
in favore del Comune di Trapani, liquidati in complessivi
€ 1.500 (diconsi euro millecinquecento), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio
del 13 luglio 2004, con l’intervento dei signori magistrati:
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- Calogero Adamo, Presidente
- Calogero Ferlisi, Consigliere
- Giovanni Tulumello, Referendario, estensore.
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