| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 13 ottobre 2004 n.
4446
Gennaro Ferrari – Presidente, Leonardo Spagnoletti – Estensore
Avvenire soc. coop. r.l. (avv. G. Mariani) c. Comune di
Noci (avv. A. Damascelli) |
|
1. Contratti della pubblica amministrazione
– Esecuzione della gara – Appalti di fornitura di beni e
servizi – Art. 6, l. n. 537 del 1993 – Appaltatore – Compenso
revisionale – Diritto.
|
| |
|
2. Contratti della pubblica amministrazione
– Giurisdizione e competenza – Appalto del servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento di r.s.u. – Oneri aggiuntivi per
conferimento dei rifiuti in altre discariche – Controversia
– Giurisdizione del giudice ordinario.
|
|
1. L’art. 6, l. 24 dicembre 1993 n. 537,
mediante la previsione dell’obbligatoria inserzione della
clausola revisionale nei contratti pubblici di appalto di
fornitura di beni e servizi, con il meccanismo di integrazione
ex lege del contratto, ha riconosciuto un vero e proprio
diritto al compenso revisionale, salva la sua liquidazione
mediante istruttoria.
|
| |
|
2. In caso di appalto del servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento in discarica controllata dei rifiuti
solidi urbani comunali, la pretesa dell’appaltatore alla
corresponsione degli oneri aggiuntivi per conferimento dei
rifiuti in altre discariche non ricade nella giurisdizione
esclusiva di cui all’art.6 comma 19, l. 24 dicembre 1993
n.537, perché concerne compensi che hanno titolo diverso
dalla revisione del prezzo contrattuale, né, dopo la sentenza
Corte costituzionale 6 luglio 2004 n.204, rientra nella
giurisdizione esclusiva di cui all’art.33, d.lg. 31 marzo
1998 n.80, appartenendo alla cognizione del giudice ordinario.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
SEDE DI BARI - SEZIONE I
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 863 del 2003 proposto
|
| |
|
“AVVENIRE” società cooperativa a r.l.,
con sede in Putignano, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mariani
e presso lo studio di questi elettivamente domiciliata in
Bari alla via Amendola n. 21, per mandato a margine del
ricorso;
|
| |
|
CONTRO
|
| |
|
il COMUNE di NOCI, in persona del
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio
Damascelli e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato
in Bari alla via Putignani n. 210, per mandato a margine
del controricorso;
|
| |
|
per l’accertamento
del diritto della società cooperativa ricorrente alla revisione
del corrispettivo dovuto per l’intera durata del contratto
d’appalto stipulato con il Comune di Noci il 26 agosto 1994
e successivamente prorogato, relativo al servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento in discarica controllata dei rifiuti
solidi urbani comunali, con decorrenza dal 1° gennaio 1996,
ed anche in relazione ai maggiori oneri relativi allo smaltimento
in discarica, oltre interessi moratori sui compensi revisionali
|
| |
|
e per la condanna
del Comune di Noci al pagamento delle relative somme dovute
come accertate per effetto dell’accoglimento del ricorso
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Noci;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 5 maggio 2004, il dott.
Leonardo Spagnoletti e udito l’avv. Giuseppe Mariani per
la società cooperativa ricorrente e l’avv. Antonio Damascelli
per l’Amministrazione comunale intimata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Con ricorso notificato il 5-6 giugno 2003
e depositato in Segreteria il 29 giugno 2003, la società
“Avvenire” cooperativa edilizia a r.l., con sede in Putignano,
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ha
proposto le cumulative domande di accertamento e condanna
in epigrafe meglio specificate.
Giova premettere che:
- la società ricorrente ha stipulato con il Comune di Noci
contratto d’appalto n. 41 di rep. in data 26 agosto 1994
per lo svolgimento triennale del servizio di raccolta, trasporto
e smaltimento in discarica controllata dei rifiuti solidi
urbani comunali, verso il canone annuo di £. 967.200.000,
oltre IVA, il cui art. 7 rinviava alla verifica di cui all’art.
6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 “…qualora il d.l.
n. 478/94 o altro successivo di sospensione non venga convertito
in legge”.
Decaduto il d.l. 478 del 1994 e quelli successivi di analogo
contenuto, la società ha avanzato varie richieste di revisione
prezzi con numerose note, tutte negativamente riscontrate
dall’Amministrazione comunale (mentre con varie altre note
e provvedimenti venivano respinte richieste di compensi
per lo smaltimento in altre discariche rispetto a quella
originaria, e ad altri titoli).
A sostegno del ricorso, con unico motivo complesso, la società
ricorrente ha invocato l’applicabilità dell’art. 6 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall’art.
44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, adducendo che in
carenza della rilevazione e pubblicazione delle variazioni
statistiche dei prezzi di mercato dei principali beni e
servizi, il calcolo revisionale è comunque ragguagliabile
alle variazioni degli indici ISTAT riferiti al servizio
di raccolta dei rifiuti e ai servizi sanitari, tenuto conto
della disposizione dell’art. 7 del contratto d’appalto (innanzi
richiamata).
In definitiva, la società ricorrente ha chiesto accertarsi
il diritto alla revisione del canone annuale, nella misura
pari, dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2003, ad € 750.774,18
oltre IVA (di cui € 651.994,73 sino al 30 maggio 2003),
nonché la misura attuale del canone in € 668.853,30 oltre
IVA, nonché il diritto al compenso delle somme relative
ai maggiori oneri per i conferimenti in discarica, pari
sino ad aprile 2003 ad € 56.734,03 oltre IVA, nonché degli
interessi moratori sugli importi dovuti a titolo revisionale,
pari a € 108.291,85 con la condanna dell’Amministrazione
comunale al pagamento della somma complessiva di € 817.020,61
oltre IVA, oltre ulteriori interessi moratori sulle anzidette
somme e su quelle a maturarsi dovute a titolo di compenso
revisionale.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Noci, con il controricorso,
ha a sua volta dedotto:
a) l’inammissibilità del ricorso in relazione all’omessa
e tempestiva impugnativa delle varie determinazioni amministrative
negative, oltre che dell’eventuale silenzio-rifiuto sulla
diffida del 12 dicembre 2003, emanate sulle reiterate richieste
di revisione prezzi presentate dalla società ricorrente;
b) l’infondatezza del ricorso, nel merito, per non essere
dovuto alcunché in relazione al conferimento in diversa
discarica, a tenore dell’art. 2 punto 6 del capitolato d’appalto
e dall’accettazione, con conseguente acquiescenza, della
proroga della durata del contratto, con la sua rinegoziazione,
disposta con determinazione dirigenziale n. 1005 del 28
dicembre 1998, e per la genericità e infondatezza dei rilevati
aumenti dei costi sia riferiti al personale che ai mezzi
e alle attrezzature, nonché per l’inapplicabilità degli
invocati indici ISTAT, e per l’insussistenza del diritto
ad interessi moratori, dovuti comunque al massimo dalla
data della diffida del 12 dicembre 2003.
All’udienza pubblica del 5 maggio 2004 il ricorso è stato
discusso e riservato per la decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
1.) Il Tribunale deve esaminare, in limine,
l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità spiegata dal
difensore del Comune di Noci, in ordine all’inammissibilità
del ricorso (per la parte relativa al compenso revisionale
ed ai relativi accessori) in difetto della impugnazione,
comunque tardiva qualora da ritenere implicitamente proposta,
delle determinazioni negative assunte, in corso di tempo,
sulle reiterate richieste di revisione del prezzo (cioè
del canone annuale) avanzate dalla società ricorrente.
L’eccezione, per quanto suggestiva, è infondata.
E’ noto che l’invocato art. 6 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 (legge finanziaria 1994), anche nel testo originario,
antevigente alla novella di cui all’art. 44 della legge
23 dicembre 1994, n. 724 (legge finanziaria 1995), affidava
alla giurisdizione esclusiva del G.A. “le controversie derivanti
dall’applicazione dei commi da 1 a 15” (comma 13 dell’art.
6 testo originario) e quindi tra le altre quelle di cui
all’originario comma 6 (relativo appunto all’inserzione
nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa di
clausola sulla revisione periodica del prezzo); il testo
novellato contempla la medesima devoluzione alla giurisdizione
amministrativa esclusiva di tutte “le controversie derivanti
dall’applicazione del presente articolo…” e quindi anche
di quelle di cui all’attuale comma 4, che ha sostituito
il predetto comma 6 e che dispone, ora, che “tutti i contratti
ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una
clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione
viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai
responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla
base dei dati di cui al comma 6”.
Non è dubbio che, nel caso di specie, la società ricorrente,
in funzione del petitum e della causa petendi, abbia proposto
domanda di accertamento e condanna, come si evince sia dall’epigrafe
del ricorso che dalle sue conclusioni, oltre che dall’espressa
precisazione, contenuta a pag. 5 del ricorso, penultimo
capoverso, che “…la società ricorrente intende conseguire
esclusivamente il riconoscimento delle somme dovute a titolo
di revisione prezzi ai sensi dell’art. 6 della legge 24.12.1994
n. 537 commi 4 e 6, nel testo sostituito dall’art. 44 della
legge 23.12.1994, n. 724”.
Orbene, se in generale la posizione dell’appaltatore in
relazione alla corresponsione del compenso revisionale assume
consistenza di diritto soggettivo in quanto la sua pretesa
sia riconosciuta dall’amministrazione appaltante e la controversia
si incentri soltanto sul quantum ed all’opposto, ha consistenza
di interesse legittimo la pretesa relativa all’an, ovvero
all’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della
revisione prezzi (Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2003, n.
1362); nondimeno l’art. 6 della legge n. 537 del 2003, mediante
la previsione dell’obbligatoria inserzione della clausola
revisionale nei contratti pubblici di appalto di fornitura
di beni e servizi (la disposizione è da ritenere ora abrogata
per incompatibilità a seguito dell’entrata in vigore degli
artt. 26 e 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488: cfr.
Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2003, n. 921 e 8 gennaio
2002, n. 100 e Sez. VI, 7 febbraio 2002, n. 686), e della
coeva nullità parziale dei contratti in contrasto, con in
meccanismo di integrazione ex lege del contratto, ha riconosciuto
un vero e proprio diritto al compenso revisionale, salva
la sua liquidazione mediante istruttoria da condurre ai
sensi del successivo art. 6 (nel senso che esso è “…norma
che detta una disciplina speciale in materia di revisione
prezzi, la quale ha natura imperativa che si impone nelle
pattuizioni considerate modificando ed integrando la volontà
delle parti contrastante con la stesa; ne consegue che le
clausole difformi contenute nei contratto della tipologia
presa in considerazione sono nulle per contrasto con la
norma imperativa e la nullità non riveste l'intero contratto
in applicazione del principio utile per inutile non vitiatur
di cui all’art. 1419 c.c., ma colpisce la clausola contrastante
con la norma considerata”, vedi Cons. Stato, Sez. V, 16
giugno 2003, n. 3373, 19 febbraio 2003, n. 916, tra le tante).
Ciò posto è evidente che, in materia, l’amministrazione
appaltante non dispone di poteri autoritativi, dovendo limitarsi
a verificare se sussistano i presupposti per la liquidazione
del compenso revisionale e a quantificarlo.
Pertanto, le note con cui viene negato il compenso revisionale,
o l’applicabilità dell’art. 6 (come nel caso di specie),
non costituiscono atti a contenuto provvedimentale impugnabili
nei termini decadenziali, ben potendo l’appaltatore proporre
giudizio di accertamento e condanna nei termini prescrizionali.
|
| |
|
2.) Non può ricadere invece nella giurisdizione
esclusiva di cui all’art. 6 comma 19 (nuovo testo) e/o comma
13 (vecchio testo), la pretesa concernente compensi che
abbiano titolo diverso dalla revisione del prezzo contrattuale,
e che attengano, come nella specie, a modalità diverse della
prestazione (oneri aggiuntivi per conferimento dei rifiuti
in altre discariche), siccome non riconducibili né a “controversie
derivanti dall’applicazione dei commi da 1 a 15” (e cioè
al comma 6 vecchio testo), né a “controversie derivanti
dall’applicazione del presente articolo” (e quindi al comma
4 nuovo testo).
Tali controversie, dopo la sentenza della Corte Costituzionale
6 luglio 2004, n. 204 (che com’è noto ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale “…dell’art. 33, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80…come sostituito dall’art. 7, lettera
a, della legge 21 luglio 2000, n. 205 …nella parte in cui
prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo «tutte le controversie in materia
di pubblici servizi, ivi compresi quelli» anziché «le controversie
in materia di pubblici servizi relative a concessioni di
pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità,
canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti
adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di
un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative
all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza
e controllo nei confronti del gestore, nonché»”), non potrebbero
nemmeno ricondursi, per altra strada, alla sfera di giurisdizione
amministrativa esclusiva, facendo leva sulla circostanza
che nel caso di specie di tratti di concessione a terzi
del servizio pubblico comunale relativo alla raccolta, trasporto
e smaltimento di rifiuti solidi urbani.
Relativamente alle domande concernenti quindi il riconoscimento
del diritto al compenso delle somme relative ai maggiori
oneri per i conferimenti in discarica, deve quindi dichiararsi
il difetto di giurisdizione di questo G.A. in favore dell’A.G.O.
|
| |
|
3.) Nel merito, e quanto alle altre domande,
il ricorso in epigrafe è infondato.
Com’è noto, l’istituto della revisione prezzi -già ammesso
nei contratti di fornitura stipulati dopo l’entrata in vigore
del r.d.l. 13 giugno 1940, n. 901, convertito in legge 26
ottobre 1940, n. 1676, a condizione della sua espressa previsione
nel regolamento negoziale (art. 4 del citato r.d.l.)- è
stato riconosciuto, “per i lavori relativi ad opere pubbliche
di qualunque durata da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi
dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche
con ordinamento autonomo, dalle Provincie, dai Comuni o
da altri Enti pubblici...salvo patti in contrario...”, dall’art.
1 del d.lgs.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501.
La “facoltà” di procedere alla revisione dei prezzi (così
espressamente qualificata in evidente connessione alla possibilità
di escluderla mediante patto contrario) era ricollegata
al riconoscimento, da parte dell’Amministrazione appaltante,
che “...il costo complessivo dell’opera è aumentato o diminuito
in misura superiore al 10% per effetto di variazioni dei
prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione
dell’offerta”, e per la sola “...parte della differenza
eccedente la percentuale suddetta”, con applicazione del
ribasso contrattuale “sul nuovo importo dei lavori risultante
dalla revisione”.
E’ altresì noto che l’art. 2 della legge 19 febbraio 1970,
n. 76, con disposizione riferita ai lavori appaltati, concessi
o affidati entro due anni dalla sua entrata in vigore, e
a modifica dell’art. 1 d.lgs.C.P.S. n. 1501/1947, riduceva
dal 10 al 5% il limite delle variazioni dei prezzi correnti
successivi alla presentazione dell’offerta rilevanti ai
fini della revisione prezzi, ammessa “...per tutta la durata
della esecuzione e fino all’ultimazione dei lavori”.
Il termine predetto veniva poi fissato al 31.12.1973 dall’art.
1 della legge 22 febbraio 1973, n. 37, estendendo l’applicabilità
della disposizione dell’art. 2 della legge n. 76/1970 ai
lavori appaltati, concessi o affidati dopo il 31.3.1972
e sino alla data di entrata in vigore della stessa legge;
il termine del 31.12.1973 era poi ulteriormente prorogato
al 31.12.1975 dall’art. 6 della legge 19 gennaio 1974, n.
9 ed al 31.12.1978 dall’art. 10 bis della legge 16 ottobre
1975, n. 492, di conversione del d.l. 13 agosto 1975, n.
376
L’art. 2 della legge n. 37/1973, peraltro, sempre per “tutti
i lavori appaltati o affidati dalle amministrazioni o aziende
di Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali
e dagli altri enti pubblici...” disponeva che “...la facoltà
di procedere alla revisione dei prezzi è sempre ammessa,
secondo le norme che la regolano, con esclusione di qualsiasi
patto in contrario o in deroga”.
Ulteriori disposizioni sulle modalità di computo e pagamento
della revisione prezzi erano contenute, com’è noto, nella
legge 10 dicembre 1981, n. 741 (artt. 1, 2, 3, 17).
L’art. 33 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, nella sua
originaria formulazione, ha poi previsto:
- l’esclusione della facoltà di procedere alla revisione
prezzi per “i lavori relativi alle opere pubbliche da appaltarsi,
da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle
Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli
enti locali o da altri enti pubblici economici, aventi durata
inferiore all’anno...” (comma secondo);
- la possibilità di procedere alla revisione prezzi, sempre
per gli appalti di lavori pubblici, “...a decorrere dal
secondo anno successivo all’aggiudicazione e con esclusione
dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell’intera anticipazione
ricevuta quando l’Amministrazione riconosca che l’importo
complessivo della prestazione è aumentato o diminuito in
misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni
dei prezzi correnti intervenute successivamente alla aggiudicazione
stessa”, rilevate alle date del 1° gennaio e 1° luglio di
ciascun anno (comma terzo);
- la facoltà dell’Amministrazione, per i contratti di lavori
pubblici di durata ultrannuale, “...di ricorrere al prezzo
chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso
di asta, aumentato del 5 per cento per ogni anno intero
previsto per l’ultimazione dei lavori”, con esclusione in
tal caso della revisione prezzi (comma quarto);
- la applicazione delle “...disposizioni di cui ai precedenti
commi...ai contratti aventi per oggetto forniture e servizi
aggiudicati successivamente all’entrata in vigore della
presente legge” (comma quinto);
- l’abrogazione espressa di “...tutte le disposizioni in
contrasto con quelle di cui al presente articolo” (comma
sesto).
L’art. 3 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con
modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ha soppresso
l’inciso “aventi durata inferiore all’anno”, abrogato il
terzo comma e soppresso il secondo periodo del comma quarto
dell’art. 33 della legge n. 41/1986: con le modificazioni
introdotte veniva esclusa del tutto la revisione prezzi
per gli appalti di lavori pubblici, a prescindere dalla
loro durata, ed ammesso esclusivamente il ricorso al sistema
del prezzo chiuso, con inevitabili omologhi riflessi sulla
disciplina degli appalti di servizi e forniture.
Anche il quarto comma dell’art. 33 veniva, peraltro, abrogato
dall’art. 15 comma 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498
(riconosciuto costituzionalmente legittimo da Corte Cost.,
9.7.1993 n. 308).
L’intero art. 33 è stato, poi, abrogato dall’art. 26 comma
secondo della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (non modificato
dal d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito nella legge 2
giugno 1995, n. 106, c.d. Merloni bis, né dall’art. 9 della
legge 18 novembre 1998, n. 415, c.d. Merloni ter, che al
comma quarantaquattro ha sostituito soltanto il primo comma
dell’art. 26 relativo al pagamento degli acconti) che ha
espressamente escluso, al successivo comma terzo, per i
lavori pubblici la revisione prezzi e l’applicabilità del
primo comma dell’art. 1664 cod. civ., salva la reintroduzione
del sistema del prezzo chiuso maggiorato ma con profonde
modifiche rispetto allo “schema” originario (con introduzione
di un aumento del prezzo dei lavori al netto del ribasso
d’asta ragguagliato ad una percentuale da applicare all’importo
dei lavori residui fissata con decreto del Ministro dei
Lavori Pubblici ma solo nell’ipotesi di scostamento superiore
al 2% tra tasso di inflazione reale e tasso d’inflazione
programmata).
Va, però, rammentato che l’art. 6 comma 4 della legge 24
dicembre 1993 n. 537, come sostituito dall’art. 44 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha stabilito che “tutti
i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono
recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La
revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta
dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi
sulla base dei dati di cui al comma 6” (e cioè sugli elenchi
dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti
dalle pubbliche amministrazioni, rilevati dall’I.S.T.A.T.
e pubblicati, con cadenza almeno semestrale entro il 30
giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana).
La disposizione è da ritenere ora abrogata per incompatibilità
a seguito dell’entrata in vigore degli artt. 26 e 27 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 : cfr. Cons. Stato, Sez.
V, 19 febbraio 2003, n. 921 e 8 gennaio 2002, n. 100 e Sez.
VI, 7 febbraio 2002, n. 686.
Orbene l’efficacia dell’art. 6 fu sospesa fino al 31 dicembre
1994 dall’art. 6 comma 3 del d.l. 31 maggio 1994, n. 331,
dall’art. 5 comma 4 del d.l. 30 luglio 1994, n. 478, dall’art.
5 comma 5 del d.l. 30 settembre 1994, n. 559, mentre nessun’altra
disposizione analoga fu introdotta dall’art. 5 del d.l.
31 gennaio 1995, n. 26, soppresso in sede di conversione
nella legge 29 marzo 1995, n. 95, che all’art. 1 comma 2
dichiarò che “…restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31
maggio 1994, n. 331, 30 luglio 1994, n. 478, 30 settembre
1994, n. 559, e 30 novembre 1994, n. 658”.
Deve rammentarsi, ancora, che l’art. 44 della legge n. 724
del 1994 ha del tutto “novellato” l’art. 6 della legge n.
537 del 1993, di tal ché quest’ultimo “…non è applicabile
ai contratti già in corso di esecuzione alla data di entrata
in vigore della legge predetta” (Cons. Stato, Sez. VI, 27
aprile 2001, n. 2434).
Si aggiunga che la clausola n. 7 del contratto d’appalto,
stipulato il 26 agosto 1994, ossia nella piena vigenza della
sospensione dell’efficacia dell’art. 6 (testo originario)
della legge n. 537 del 1993, non contiene un rinvio dinamico
alla disciplina legislativa della revisione dei prezzi nei
contratti ad esecuzione periodica o continuativa, o altrimenti
all’art. 6 “e successive modifiche o integrazioni”, sebbene
un rinvio statico all’art. 6 nel suo testo originario (“Il
prezzo di aggiudicazione sopra riportato verrà successivamente
sottoposto a verifica conformemente ed in applicazione dell’art.
6 della L. 24.13.1993, n. 537, qualora il d.l. n. 478/94
o altro successivo di sospensione non venga convertito in
legge”).
Ne consegue che l’invocato diritto alla revisione del prezzo
non può trovare fondamento né direttamente nell’art. 6 della
legge n. 537 del 1993, nel testo originario, perché sospeso
nella sua efficacia al momento della sottoscrizione del
contratto, né nella clausola contrattuale, perché riferita
al testo originario dell’art. 6, non più vigente perché
novellato dall’art. 44 della legge n. 724 del 1994, né infine
nell’art. 6 vigente, come novellato, perché l’efficacia
della disposizione novellata è successiva alla data di stipulazione
del contratto.
|
| |
|
4.) Alla stregua delle osservazioni che precedono
il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato in parte inammissibile
per difetto di giurisdizione e in parte respinto perché
infondato.
|
| |
|
5.) Sussistono giusti motivi per dichiarare
compensate per intero tra le parti le spese e onorari del
giudizio.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia Sede di Bari – Sezione I così provvede sul ricorso
in epigrafe n. 876 del 2003:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del G.A. in favore
dell’A.G.O. quanto alle domande di accertamento e condanna
relative a compensi che abbiano titolo diverso dalla revisione
del prezzo contrattuale;
2) rigetta il ricorso quanto alle residue domande di accertamento
e condanna relative alla revisione del prezzo contrattuale
e ai relativi accessori;
3) dichiara compensate per intero, tra le parti, le spese
ed onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio
del 5 maggio 2004, con l’intervento dei magistrati:
|
| |
|
Gennaro FERRARI - Presidente
Leonardo SPAGNOLETTI - Componente est.
Giuseppe ROTONDO - Componente
|
|