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| n. 10-2004 - © copyright |
| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 13 ottobre 2004 n.
4444
Gennaro Ferrari – Presidente, Fabio Mattei – Estensore
Salvatore Matarrese s.p.a. (avv. E. Follieri, S. Profeta)
c. Autorità Portuale di Bari (Avv. Stato), Commissione giudicatrice
dell’appalto-concorso (n.c.), A.T.I. Impresa Intini Angelo
s.r.l. e altro (avv. F. Massa, L.A. Clarizio) |
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1. Processo – Processo amministrativo – Rinuncia
agli atti e rinuncia all’azione – Differenza.
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2. Contratti della pubblica amministrazione
– Svolgimento della gara – Documenti – Presentazione – Omissione
– Esclusione dalla gara – Quando è possibile.
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3. Contratti della pubblica amministrazione
– Disciplina normativa – Appalto-concorso – Progetto esecutivo
– Affinamento – Fase finale – Soluzioni maggiormente idonee
alla realizzazione dell’opera – Ammissibilità.
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4. Contratti della pubblica amministrazione
– Svolgimento della gara – Documentazione – Integrazione
o regolarizzazione – Facoltà di ammetterle – Quando è possibile.
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1. Nei casi di rinuncia agli atti, ove tale
dichiarazione risulti finalizzata alla proposizione di un
nuovo ricorso, la domanda tendente alla tutela della posizione
giuridica sostanziale può essere nuovamente proposta entro
i prescritti termini decadenziali, laddove, viceversa, nell’ipotesi
di rinuncia all’azione l’intervenuta pronuncia di merito
prende atto della volontà del ricorrente di rinunciare alla
pretesa sostanziale sottesa a tale rinuncia con conseguente
preclusione, in virtù del principio del ne bis in idem,
della proposizione di una nuova domanda alla tutela della
situazione giuridica sostanziale sulla quale il giudice
si sia già pronunciato.
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2. Nelle procedure di affidamento di appalti
pubblici, l’esclusione dalla gara per omessa presentazione
di documenti può realizzarsi solo nelle ipotesi in cui siano
richiesti espressamente a pena d’esclusione; pertanto, il
rigore della sanzione dell’esclusione da una procedura di
gara pubblica esige che la stessa sia esplicitata dalla
p.a. con formule univoche attraverso il contenuto di clausole
della lex specialis e che ove le prescrizioni di gara dovessero
risultare equivoche o contraddittorie le stesse non possono
che essere interpretate nel senso di garantire una più ampia
partecipazione alla procedura selettiva.
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3. In tema di affidamento di appalti pubblici,
l’appalto-concorso consente alla p.a. di avvalersi nella
redazione del progetto esecutivo e nell’esecuzione dell’opera
pubblica che presenta caratteri di elevata complessità della
specifica e settoriale competenza tecnica di soggetti privati
della loro organizzazione adeguata alla soluzione di particolari
problemi tecnici e scientifici ad essa inerenti, mediante
l’apporto di quest’ultimi ai quali è consentito nella fase
finale di affinamento dell’elaborato progettuale certamente
proporre soluzioni maggiormente idonee alla realizzazione
dell’opera, anche alternative.
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4. In tema di procedure di affidamento di
appalti pubblici, la facoltà riconosciuta alla p.a. di consentire
ai partecipanti alla gara l’integrazione o la regolarizzazione
della documentazione richiesta ai sensi delle prescrizioni
contenute nella lex specialis, non può che attenere a meri
vizi formali, non potendosi dunque realizzare nelle ipotesi
in cui le disposizioni contenute nel bando di gara o nella
lettera di invito prevedano, a pena d’esclusione, la completezza
della documentazione di gara.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Sede di Bari - Sezione Prima
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso (n. 1026/2004) proposto dalla
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SOCIETA’ SALVATORE MATARRESE P.A.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avvocati Enrico Follieri e Saverio Profeta
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo,
in Bari, Via Cognetti, n. 15
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CONTRO
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- L’AUTORITA’ PORTUALE DI BARI, in
persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa
ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari
e presso la stessa domiciliata in Bari, Via Melo, n. 97;
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- la COMMISSIONE GIUDICATRICE dell’appalto
concorso in persona del Presidente pro tempore, non costituita
in giudizio
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E NEI CONFRONTI
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- dell’A.T.I. costituita dall’IMPRESA
INTINI ANGELO S.R.L., in persona del legale rappresentante
pro tempore, in proprio e quale mandataria dell’A.T.I.,
e dalla S.I.F. – Società Italiana Fondazioni S.P.A.
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avvocati Federico Massa e Luca Alberto Clarizio
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo,
in Bari, Corso Vittorio Emanuele II, n. 52
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per l’annullamento, previa sospensiva,
- del verbale n. 469 del 31.3.2004 della seduta pubblica
dell’appalto concorso per l’affidamento dei lavori di realizzazione
del Terminale Asse Nord-Sud con raccordo ferroviario dell’area
di Marisabella nel porto di Bari, con il quale la Commissione
di gara ha escluso la Società ricorrente dalla gara, nonché
proposto all’Autorità Portuale di Bari l’aggiudicazione
provvisoria della procedura selettiva pubblica a favore
della costituenda A.T.I. composta dall’Impresa Intini Angelo
S.r.l. e dalla S.I.F. S.p.A.;
- del verbale riservato della seduta del 5 maggio 2004 con
cui la Commissione ha ritenuto di non dover procedere al
riesame della contestata esclusione della Società Salvatore
Matarrese p.A.;
- della presa d’atto da parte dell’Autorità Portuale di
Bari dell’aggiudicazione provvisoria a favore della costituenda
A.T.I. Impresa Intini Angelo S.r.l. e S.I.F. S.p.A., comunicata
con nota del 7 maggio 2004, prot. n. 2434.
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Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione dell’Autorità Portuale di Bari
e della Impresa Intini Angelo S.r.l. .
Vista l’ordinanza n. 654/2004, adottata nella Camera di
consiglio del 23 giugno 2004, con la quale è stata accolta
l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti
impugnati.
Visto l’atto notificato in data 14 giugno 2004 e depositato
il successivo 22 giugno con cui la Impresa Intini Angelo
S.r.l. ha proposto ricorso incidentale.
Visto l’atto notificato il 29 giugno 2004 e depositato in
data 1° luglio 2004 con il quale la Impresa Intini Angelo
S.r.l. ha dichiarato di voler rinunciare al citato ricorso
incidentale al fine di depositare nel medesimo giudizio
un ulteriore ricorso incidentale.
Visto l’atto con il quale la Società Salvatore Matarrese
p.A. dichiara di accettare formalmente la suddetta rinuncia
dell’Impresa Intini Angelo S.r.l. al primo ricorso incidentale.
Visto l’atto notificato in data 29 giugno 2004 e depositato
il successivo 1° luglio, con il quale l’Impresa Intini Angelo
S.r.l. ha proposto un nuovo ricorso incidentale.
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa a sostegno
delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore, alla Camera di consiglio del 29.09.2004, il dott.
Fabio Mattei.
Uditi i difensori presenti delle parti in causa come da
verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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1. Con atto (n. 1026/2004) notificato in
data 15-17 maggio 2004 la società Salvatore Matarrese p.A.
ha adito questo Tribunale per l’annullamento dei provvedimenti,
in epigrafe indicati, con i quali è stata disposta la sua
esclusione dall’appalto concorso per l’affidamento dei lavori
di realizzazione del Terminale Asse Nord-Sud con raccordo
ferroviario dell’area di Marisabella nel porto di Bari,
nonché l’aggiudicazione provvisoria della gara a favore
della costituenda A.T.I. Impresa Intini Angelo s.r.l. e
S.I.F. S.p.A.
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2. L’Autorità Portuale di Bari con deliberazione
del Comitato portuale del 22 giugno 2001, n. 11 ha indetto,
con bando di gara pubblicato il 29 giugno 2001, un appalto
concorso, per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, dei lavori di realizzazione
del Terminale Asse Nord-Sud con raccordo ferroviario dell’area
di Marisabella nel porto di Bari.
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3. All’esito della fase di prequalificazione
l’Amministrazione portuale con deliberazione presidenziale
n. 12 del 6 febbraio 2003 ha provveduto ad individuare le
imprese da invitare alla procedura selettiva pubblica tra
cui la società Salvatore Matarrese p.A. .
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4. Con lettera di invito del 7 febbraio 2003,
inoltrata anche alla ricorrente Società, l’Autorità Portuale
di Bari ha fornito informazioni generali riguardanti la
data di avvenuta pubblicazione del bando di gara, il capitolato
speciale prestazionale, gli elaborati progettuali, nonché
le modalità di presentazione dell’offerta e la documentazione
all’uopo richiesta.
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5. Relativamente alle offerte presentate
dalla Salvatore Matarrese S.p.A. nonchè dalla costituenda
A.T.I. Impresa Intini Angelo s.r.l. e S.I.F. S.p.A. la Commissione
di gara nella seduta dell’8.1.2004 (verbale n. 444 di repertorio)
nonché in quella successiva del 9.1.2004 ( verbale n. 445
di repertorio) ha proceduto all’apertura dei plichi pervenuti
ed in particolare della busta n. 1 (documentazione) di cui
alla lettera di invito sopra citata, al fine di verificare
l’integrità della documentazione presentata dalle succitate
partecipanti alla gara
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6. Susseguentemente la Commissione giudicatrice
nella seduta pubblica del 23 marzo 2004 (verbale n. 464
di Repertorio), dopo aver proceduto in pregresse sedute
riservate alle valutazioni tecniche relative ai progetti
presentati ed all’attribuzione dei relativi punteggi indicati
nel bando di gara, ha reso noti tali punteggi attribuiti
alla società Salvatore Matarrese p.A., (punti 53,43) ed
alla costituenda A.T.I. Impresa Intini Angelo S.r.l – S.I.F.
S.p.A. (punti 21,57).
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7. All’esito delle valutazioni concernenti
le offerte economiche la Commissione ha provveduto ad attribuire
alla ricorrente Società il punteggio complessivo di punti
70,10 ed alla controinteressata A.T.I. quello di punti n.
29,29.
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8. Nella seduta del 31 marzo 2004 (verbale
n. 469 dei Repertorio) la Commissione di gara, stante quanto
già rilevato nelle precedenti sedute in relazione all’omesso
inserimento da parte della società Salvatore Matarrese S.p.A.
nella busta n. 3 (offerta economica) del quadro economico,
e ritenendo tale elaborato indispensabile ai fini della
partecipazione alla procedura selettiva de qua ai sensi
delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 554 del 1999 nonché
alla pag. 23 del capitolato speciale prestazionale, ha deciso
di escludere la ricorrente Società dalla gara e di pervenire
alla aggiudicazione provvisoria della medesima procedura
a favore della costituenda A.T.I. Impresa Intini Angelo
s.r.l. – S.I.F. S.p.A.
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9. La società Salvatore Matarrese p.A. con
atto del 2 aprile 2004 ha diffidato l’Autorità Portuale
di Bari dal procedere alla aggiudicazione della predetta
gara a favore dell’A.T.I. controinteressata, nonché invitato
l’Amministrazione a riesaminare la sua esclusione previa
riconvocazione della Commissione giudicatrice.
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10. Il Presidente dell’Autorità Portuale
di Bari con nota del 22 aprile 2004 prot. n. 2174, sulla
base delle valutazioni contenute in un parere richiesto
dalla medesima Amministrazione in merito alla disposta esclusione
della Società ricorrente, ha rappresentato alla Commissione
di gara l’opportunità di procedere al riesame di quanto
deliberato nei confronti della Salvatore Matarrese S.p.A.
(verbale n. 469) in ragione della asserita rilevanza della
mancanza del quadro economico tra i documenti contenuti
nell’offerta presentata dalla ricorrente medesima.
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11. La Commissione di gara nella seduta del
5 maggio 2004 (verbale n. 487 di Repertorio) ha affermato
di non poter procedere al riesame sollecitato dal Presidente
dell’Autorità Portuale di Bari avendo già provveduto a trasmettere
gli atti di gara all’organo deputato alla relativa approvazione.
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12. Con atto del 7 maggio 2004 l’Autorità
Portuale ha preso atto della intervenuta aggiudicazione
provvisoria della gara de qua a favore della costituenda
A.T.I. controinteressata.
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13. Avverso i provvedimenti, in epigrafe
indicati, la società Salvatore Matarrese p.A. ha adito questo
Tribunale deducendo le seguenti censure:
a) Violazione della lettera di invito e dei principi in
tema di appalto concorso ed eccesso di potere.
b) Violazione del principio di favore alla massima partecipazione
delle imprese; eccesso di potere.
c) Violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241 del 1990
ed eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento.
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14. Si è costituita in giudizio la Impresa
Intini Angelo S.r.l. la quale ha proposto un primo ricorso
incidentale notificato in data 14.6.2004 e depositato il
successivo 22 giugno, peraltro oggetto di rinuncia espressa
da parte della medesima controinteressata, formalmente accettata
dalla ricorrente principale, al dichiarato fine di procedere
alla proposizione di un ulteriore ricorso incidentale notificato
in data 29 giugno 2004 e depositato il 1° luglio 2004 con
il quale ha dedotto:
a) Violazione del combinato disposto dell’art. 16 della
legge 109 del 1994 e degli artt. 15 e 18 del D.P.R. n. 554
del 1999; eccesso di potere per erronea considerazione dei
presupposti in diritto.
Afferma che in materia di lavori di opere pubbliche gli
artt. 16 della legge n. 109 del 1994 e 15 e 18 del D.P.R.
n. 554 del 1999 hanno definito tre differenti articolazioni
dell’attività di progettazione rappresentate dal progetto
preliminare, definitivo ed, infine, da quello esecutivo,
le quali si susseguono in un progressivo approfondimento
di tale attività; che il progetto esecutivo in ogni caso
non può prescindere dai contenuti elaborati in sede di redazione
del progetto preliminare e definitivo.
La previsione di cui all’art. 12 del bando di gara secondo
la quale l’eventuale divieto di varianti “non sussiste”,
nonchè quelle indicate sia nella lettera di invito al punto
n. 5, sia nel capitolato speciale prestazionale al punto
n. 10 che, stante la presenza di elementi di forte complessità
connessi alla realizzazione dell’opera, consentono in sede
di redazione del progetto esecutivo di presentare proposte
alternative rispetto agli elaborati grafici e progettuali
che “pertanto sono indicativi”, rappresenterebbero una illegittima
deroga alle succitate disposizioni normative di cui all’art.
16 della legge n. 109 del 1994 ed agli artt. 15 e 18 del
D.P.R. n. 554 del 1999 non potendosi concepire in sede di
progettazione esecutiva soluzioni progettuali alternative
rispetto ai livelli di progettazione precedenti.
b) Violazione del combinato disposto tra l’art. 16 della
legge n. 109 del 1994 e gli artt. 15 e 18 del D.P.R. n.
554 del 1999; eccesso di potere per omessa considerazione
dei presupposti in diritto e per erronea e falsa applicazione
della lex specialis.
Afferma che il progetto preliminare dell’opera pubblica
predisposto dall’Autorità Portuale di Bari si impernia su
due specifiche opzioni: il mantenimento del tracciato ferroviario
fuori terra e l’interramento di parte delle sedi stradali,
le quali sono state recepite dalla Stazione appaltante sulla
base delle determinazioni assunte all’esito di apposita
conferenza dei servizi promossa dall’Amministrazione resistente,
tanto che il capitolato speciale prestazionale al punto
n. 1 (Premesse) prevede che “Resta fermo il principio che
l’impostazione urbanistica e architettonica dell’opera dovrà
restare quella definita in sede di progettazione preliminare,
ma che l’appalto concorso resta l’unico modo per valutare
eventuali soluzioni tecniche alternative che consentano
economie di costi e/o di tempi, o un miglioramento dello
standard qualitativo a parità di costi” e che “….il progetto
esecutivo dovrà essere redatto in conformità ….del progetto
preliminare, con la possibilità di proporre soluzioni tecniche
migliorative, nel rispetto della sua impostazione urbanistico-architettonica”;
che la Società Salvatore Matarrese p.A. ha presentato un
progetto esecutivo completamente difforme da quello preliminare
definito dall’Amministrazione appaltante con sopraelevazione
del tracciato stradale ed interramento della linea ferroviaria,
peraltro in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore
generale oggetto di specifica variante; che, pertanto, la
ricorrente principale doveva essere esclusa dalla gara e
non ammessa dalla Commissione giudicatrice, come risulta
dal processo verbale n. 264 della seduta del 23.3.2004,
con valutazione favorevole dell’eleborato progettuale esecutivo
da quest’ultima presentato.
c) Inammissibilità del ricorso per carenza di interesse;
Violazione dell’art. 24 del D.P.R. n. 554 del 1999 e delle
prescrizioni di cui alla lettera di invito alla gara; eccesso
di potere per omessa considerazione dei presupposti in diritto,
perplessità ed ingiustizia manifesta, atteso che la società
Salvatore Matarrese p.A. avrebbe inserito nella busta n.
1 indicata al punto 2 (Modalità e termine di presentazione
dell’offerta) della lettera di invito contenente la documentazione
di gara, prescritta a pena di esclusione dalla procedura
selettiva, una copia del capitolato speciale prestazionale
sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante
della Società, difforme rispetto a quello predisposto dall’Amministrazione
appaltante.
d) Inammissibilità del ricorso per carenza di interesse;
violazione del combinato disposto tra l’art. 13, comma 7
della legge n. 109 del 1994 e gli artt. 72 e 74 del D.P.R.
n. 554 del 1999; eccesso di potere per trascurata considerazione
dei presupposti in diritto, non avendo la Commissione di
gara proceduto alla esclusione della ricorrente principale
in quanto sprovvista della qualificazione specifica tanto
per categoria quanto per classe relativa alle opere speciali
di cui alla categoria “OS21” di cui al D.P.R. n. 34 del
2000.
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15. Con memoria difensiva depositata in data
3 settembre 2004 la Società Salvatore Matarrese p.A. ha
preliminarmente eccepito l’inammissibilità del secondo ricorso
incidentale proposto dalla Impresa Intini Angelo s.r.l.
per inosservanza dei termini prescritti ex lege per la proposizione
di tale gravame, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.
37 del R.D. 26 giugno 1054 e dell’art. 23 bis della legge
n. 1034 del 1971, così come introdotto dall’art. 4, comma
1 della legge 21.7.2000, n. 205 per essere stato il ricorso
incidentale proposto oltre i termini di legge.
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15.1 Ha, altresì eccepito l’intervenuto ed
irreversibile effetto estintivo conseguente alla rinuncia
al ricorso incidentale da parte della Impresa Intini Angelo
S.r.l. con impossibilità per la medesima di riproporre un
ulteriore ricorso incidentale, stante l’estizione del suo
diritto all’azione.
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16. Con atto depositato in data 22 settembre
2004 la controinteressata Impresa Intini Angelo S.r.l. ha
eccepito l’improcedibilità del ricorso principale per omessa
impugnazione da parte della Salvatore Matarrese S.p.A. della
intervenuta aggiudicazione definitiva.
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DIRITTO
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1. Il Collegio ritiene doversi preliminarmente
pronunciare in merito alle eccezioni pregiudiziali opposte
dalle parti in causa.
1.1 A tale riguardo, occorre rilevare che l’Impresa Intini
Angelo s.r.l., odierna controinteressata, ha eccepito l’improcedibilità
del ricorso principale per omessa impugnativa da parte della
società Salvatore Matarrese S.p.A. del provvedimento di
aggiudicazione definitiva della procedura selettiva de qua.
1.2. L’eccezione è priva di pregio.
1.3 Difatti, dagli atti di causa, e segnatamente dalla memoria
depositata in atti dalla ricorrente all’udienza pubblica
del 29 settembre 2004, è dato rilevare che a seguito dell’ordinanza
di questo Tribunale n. 654/2004, adottata nella Camera di
consiglio del 23 giugno 2004, con la quale è stata accolta
l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti
impugnati, l’Autorità Portuale di Bari non ha provveduto
ad adottare alcun provvedimento dispositivo dell’aggiudicazione
definitiva, con la conseguenza che l’eccezione opposta dalla
Impresa controinteressata non può che essere disattesa,
avendo peraltro l’Amministrazione portuale con nota del
16 luglio 2004, prot. n. 3766 rappresentato di aver “sospeso
l’ulteriore corso della procedura, come risulta dalla nota
prot. n. 3738 in data 15 luglio 2004 inviata anche all’Impresa
Salvatore Matarrese S.p.A….”
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2. Riguardo al ricorso incidentale “riproposto”
dalla Impresa Intini Angelo s.r.l. la ricorrente principale
ha preliminarmente eccepito sia l’inammissibilità del “secondo”
ricorso incidentale, notificato in data 29 giugno 2004 e
depositato il successivo 1° luglio, per inosservanza dei
termini prescritti per la proposizione di tale gravame,
ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 37 del R.D.
26 giugno 1054 e dell’art. 23 bis della legge n. 1034 del
1971, così come introdotto dalla legge 21.7.2000, n. 205,
sia in considerazione dell’intervenuto ed irreversibile
effetto estintivo conseguente alla rinuncia al primo ricorso
incidentale da parte della Impresa Intini Angelo S.r.l.
con impossibilità per la medesima di riproporre un ulteriore
ricorso incidentale.
2.1 Orbene, la difesa di parte ricorrente invoca a sostegno
della opposta eccezione concernente la asserita inammissibilità
del gravame principale le disposizioni di cui agli artt.
22 della legge 6.12.1971, n. 1034, 37 del R.D. 26.6.1924,
n. 1054 e 44 del R.D. 17.8.1907, n. 642, nonché dell’art.
23 bis della legge n. 1034 del 1971 così come introdotto
dall’art. 4, comma 1 della legge 21.7.2000, n. 205, affermando
che la dimidiazione dei termini processuali, ad eccezione
di quelli per la proposizione del ricorso, involgerebbe
anche quello per la proposizione del ricorso incidentale
il quale avrebbe dovuto essere notificato entro il termine
di quindici giorni dalla scadenza di quello “dimidiato”
previsto per il deposito del ricorso principale.
2.2 L’eccezione non è suscettibile di positiva definizione.
2.3 Osserva preliminarmente il Collegio che la controversia
in esame è riconducibile al disposto di cui all’art. 23
bis, comma 1, lett. b) della legge n. 1034 del 1971 come
introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205
a norma del quale “ Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia
amministrativa aventi ad oggetto:…..b) i provvedimenti relativi
alle procedure di affidamento ed esecuzione di opere pubbliche
o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli
atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi
alle procedure di occupazione e di espropriazione delle
aree destinate alle predette opere”, posto che l’odierna
ricorrente principale tende alla caducazione del provvedimento
dispositivo sia della sua esclusione dalla procedura selettiva
anzidetta sia della aggiudicazione provvisoria a favore
della Società controinteressata.
2.4 Al fine del decidere, occorre rilevare che l’art. 22
della legge 6.12.1971, n. 1034 prevede che “Nel termine
di venti giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito
del ricorso l’organo che ha emesso l’atto impugnato e le
altre parti interessate possono presentare memorie, fare
istanze e produrre documenti. Può essere anche proposto
ricorso incidentale secondo le norme degli artt. 37 del
testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924,
n. 1054 e 44 del regolamento di procedura avanti alle sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con regio
decreto 17 agosto 1907, n. 642”.
Ai sensi del citato art. 37 “Nel termine di 30 giorni successivi
a quello assegnato per il deposito del ricorso, l’autorità
e le parti, alle quali il ricorso fosse stato notificato
possono presentare memorie, fare istanze, produrre documenti,
e anche un ricorso incidentale, con le stesse forme prescritte
per il ricorso. ….L’originale del ricorso incidentale con
la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti deve
essere depositato in segreteria nel termine di giorni 10”.
L’art. 23 bis, comma 2, della legge n. 1034 del 1971, introdotto
dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, recita “I
termini processuli previsti sono ridotti alla metà, salvo
quelli per la proposizione del ricorso”.
2.5 Ritiene, dunque, il Collegio che il termine di trenta
giorni per il deposito del ricorso, ex art. 21 della legge
n. 1034 del 1971, non possa che essere ridotto alla metà
ad eccezione, ovviamente, del termine per la proposizione
sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale,
ove per proposizione deve intendersi secondo un ormai pacifico
insegnamento giurisprudenziale del giudice amministrativo
( in tal senso C. Stato, Ad. Plen. 31.5.2002, n. 5, C. Stato,
Sez. IV, 9.10.2002, n. 5363) la notificazione dell’atto
introduttivo del giudizio, e non il relativo deposito presso
la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale.
2.6 Pertanto, riguardo al caso di specie, il termine decadenziale
per la proposizione del ricorso incidentale di cui all’art.
37 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 di trenta giorni successivi
a quello assegnato per il deposito del ricorso principale,
dimidiato a quindici giorni decorrenti dall’ultima notificazione
del ricorso principale, non può che far ritenere ammissibile
nonché ricevibile il proposto gravame incidentale, atteso
che il ricorso principale è stato notificato in data 15-17
maggio 2004, depositato il 21 maggio 2004, mentre quello
incidentale risulta essere stato tempestivamente a sua volta
notificato in data 29 giugno 2004 e depositato il 1 luglio
successivo.
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3. Ad avviso del Collegio anche l’eccezione
di inammissibilità del “secondo” ricorso incidentale depositato
dall’Impresa Intini Angelo s.r.l. in data 1° luglio 2004
non appare persuasiva.
3.1 La ricorrente principale, in applicazione del principio
dispositivo, ritiene nella disponibilità della parte processuale
il solo potere di rinunziare al ricorso e non anche ai relativi
effetti i quali un volta realizzatisi determinerebbero l’estinzione
del diritto all’azione e non sarebbero più nella disponibilità
del rinunciante.
3.2 La rinuncia al primo ricorso principale formalizzata
dalla Società controinteressata avrebbe precluso alla medesima,
stante gli effetti estintivi del diritto all’azione, il
potere di proporre l’ulteriore ricorso incidentale.
3.3. Richiama a sostegno della sua posizione alcune recenti
decisioni del Giudice amministrativo di secondo grado (C
.Stato, Sez. VI, 23.9.2002, n. 4805 e Sez. IV 17.9.2004,
n. 6156) secondo cui in omaggio al principio dispositivo
la rinuncia è un atto unilaterale volontario, e più specificamente
un atto negoziale processuale cui l’ordinamento ricollega
la produzione dell’effetto tipico di estinzione del diritto
di azione.
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4. Osserva, in proposito, il Collegio che
il processo amministrativo, quale species della figura generale
del processo giurisdizionale, è caratterizzato comunemente
al giudizio civile e penale dal principio della disponibilità
della tutela giurisdizionale.
4.1 Secondo tale principio al titolare del diritto sostanziale
è riconosciuto il potere di azionare la tutela giurisdizionale
di tale posizione giuridica soggettiva o di rinunziarvi
dopo averla azionata.
4.2 Nell’ambito del giudizio amministrativo diretta applicazione
del potere dispositivo è rappresentata dalla disposizione
normativa di cui all’art. 46 del R.D. 17.8.1907, n. 642,
che riconosce alla parte processuale il potere di rinunciare
al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte
medesima o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositato
nella segreteria, o mediante dichiarazione verbale di è
redatto processo.
4.3 Riguardo alla rinuncia, quale dichiarazione unilaterale
volta a manifestare successivamente alla proposizione del
ricorso la sua intenzione di desistervi prima che lo stesso
giunga alla pronuncia sulla domanda proposta, giova, al
fine del decidere, operare un distinzione tra rinuncia agli
atti del giudizio e rinuncia al diritto di azione secondo
la quale alla rinuncia agli atti conseguirebbe l’estinzione
del giudizio mediante l’emanazione di una pronuncia meramente
processuale, mentre alla rinuncia al diritto di azione,
rappresentativa della volontà del ricorrente di rinunciare
al diritto sostanziale conseguirebbe una pronuncia di merito
con estinzione del diritto all’azione a seguito della espressa
volontà del medesimo di rinunciare alla situazione giuridica
soggettiva sostanziale dedotta in giudizio.
4.4 Orbene, ritiene il Collegio che nei casi di rinuncia
agli atti, ove tale dichiarazione, come peraltro nel caso
di specie, risulti finalizzata alla proposizione di un nuovo
ricorso, la domanda tendente alla tutela della posizione
giuridica sostanziale possa essere nuovamente proposta entro
i prescritti termini decadenziali laddove, viceversa, nell’ipotesi
di rinuncia all’azione l’intervenuta pronuncia di merito
prende atto della volontà del ricorrente di rinunciare alla
pretesa sostanziale sottesa a tale rinuncia con conseguente
preclusione, in virtù del principio del ne bis in idem,
della proposizione di una nuova domanda alla tutela della
situazione giuridica sostanziale sulla quale il giudice
si sia già pronunciato.
4.5 Deve pertanto ritenersi che la rinuncia al primo ricorso
incidentale depositata dalla Società controinteressata in
data 1° luglio 2004 al fine di proporre nel presente giudizio
un ulteriore ricorso incidentale, in quanto configurabile
quale rinuncia agli atti “condizionata” non comporti l’estinzione
del diritto all’azione e dunque la preclusione alla proposizione
entro i termini decadenziali di cui all’art. 37 del R.D.
n. 1024 del 1954 ed all’art. 23 bis della legge n. 1034
del 1971 del citato gravame incidentale.
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5. Nel merito il ricorso è fondato.
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6. Con la prima ed assorbente censura la
società Salvatore Matarrese p.A. lamenta l’illegittimità
della sua esclusione dalla gara per omessa presentazione
del quadro economico inerente al progetto esecutivo all’interno
della busta n. 3 contenente l’offerta economica, atteso
che tale documento non risulta essere ricompreso tra quelli
richiesti a pena d’esclusione dalla lettera di invito.
6.1 Osserva il Collegio che la lettera di invito alla partecipazione
della procedura selettiva pubblica anzidetta al punto n.
2 (Modalità e termine di presentazione dell’offerta) prevede
che il progetto esecutivo e l’offerta economica dovranno
essere posti in un unico plico, comprendente tre buste delle
quali la prima contenente i documenti specificati dalla
stessa lettera di invito, la seconda gli elaborati progettuali
ed infine la terza l’offerta economica unitamente ai documenti
ivi specificati.
6.2 Osserva, altresì, il Tribunale che in relazione alla
documentazione di cui alla busta n. 1 la lettera di invito
prescrive che “Si avverte che si procederà alla verifica
del possesso delle adeguate qualificazioni in base alla
certificazione SOA prodotta ed all’esclusione dalla gara
di tutti i concorrenti per i quali manchi o risulti sostanzialmente
irregolare la documentazione richiesta”; che in relazione
alla busta n. 2 la stessa lettera di invito prescrive che
ai fini dello svolgimento delle valutazioni tecniche, ambientali
e paesaggistiche, del costo di utilizzazione, di manutenzione
e dei tempi di esecuzione riguardanti gli elaborati progettuali
da parte dell’offerente “dovrà essere prodotto il progetto
esecutivo redatto in conformità della disciplina contenuta
nel D.P.R. n. 554 del 1999, oltre ad ogni altro elaborato
previsto dal Capitolato Speciale Prestazionale. Il computo
metrico da allegare al progetto esecutivo non dovrà essere
estimativo e dovrà essere privo di ogni riferimento economico”;
che relativamente alla busta n. 3 (Offerta economica) la
lettera di invito indica il relativo contenuto costituito
dalla “offerta economica, sottoscritta secondo le modalità
di cui al precedente punto 2, che dovrà indicare in cifre
ed in lettere il ribasso sul prezzo a base di gara…..” dal
“ Computo metrico estimativo con l’indicazione delle lavorazioni,
quantità, prezzi unitari di applicazione (espressi in cifre
e in lettere), prodotti dei quantitativi per i prezzi (espressi
in cifre e lettere)…l’Elenco dei prezzi unitari..l’Analisi
dei prezzi”.
6.3 Orbene, dalle predette prescrizioni è dato rilevare
che il quadro economico non risulta in alcun modo indicato
tra la documentazione da inserire sia nella busta n. 2 (Elaborati
progettuali) sia nella busta n. 3 (Offerta economica), né
tantomeno tra i documenti da inserire nella busta n. 1 (Documentazione)
per la cui omessa o “sostanzialmente irregolare” inclusione
la lex specialis ha previsto l’esclusione del soggetto partecipante
dalla gara.
6.4 Né secondo le prescrizioni della procedura di gara il
quadro economico poteva essere incluso nella documentazione
allegata agli elaborati progettuali attesa la specifica
previsione della lex specialis che relativamente alla suddetta
busta n. 2 ha previsto che “Il computo metrico da allegare
al progetto esecutivo non dovrà essere estimativo e dovrà
essere privo di ogni riferimento economico”.
6.5 La disposizione del capitolato speciale prestazionale
che include tra la documentazione costitutiva del progetto
esecutivo dell’opera da realizzare oltre al computo metrico
estimativo e definitivo anche il quadro economico di certo
confligge con la appena citata previsione di cui al punto
2 della lettera di invito.
6.6 La disposta esclusione della odierna ricorrente principale
ad opera della Commissione giudicatrice la quale nella seduta
del 31 marzo 2004 (verbale n. 469) ha ritenuto di dover
escludere la società Salvatore Matarrese p.A dalla procedura
selettiva pubblica per omessa presentazione del quadro economico,
avendo ritenuto tale elaborato parte intergrante ed indispensabile
del progetto esecutivo presentato mediante il rinvio sia
alle disposizioni contenute nel capitolato speciale (pagg.
22 e 23), sia alle disposizioni normative di cui agli artt.
17, 35 44 del D.P.R. n. 554 del 1999, appare affetta dai
prospettati vizi di legittimità non risultando incluso il
quadro economico tra la documentazione da presentare a pena
d’esclusione.
6.7 Né suscettibile di positiva definizione appare al Collegio
la tesi difensiva proposta dalla Impresa controinteressata
allorquando in ordine alla omessa presentazione del suddetto
quadro economico, oppone il rinvio al contenuto del capitolato
speciale prescrizionale nonché alle disposizioni di cui
all’art. 16 della legge n. 109 del 1994, ed agli artt. 17,
25, 35 e 44 del D.P.R. n. 554 del 1999.
6.8 Difatti ai sensi dell’art. 16, comma 5 della legge n.
109 del 1994 il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio
i lavori da realizzare ed il relativo costo ad un livello
particolareggiato di definizione ed è costituito, tra l’altro,
dal computo metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi
unitari; l’art. 35 del D.P.R. n. 554 del 1999 individua
i documenti costitutivi del progetto esecutivo includendovi
sia il computo metrico estimativo, sia il quadro economico
il quale ai sensi dell’art. 17 del citato decreto presidenziale,
dovendo essere predisposto con progressivo approfondimento
in rapporto al livello di progettazione cui deve intendersi
riferito, prevede l’articolazione del costo complessivo
rispetto alle singole voci di spesa inerenti il lavori a
misura, a corpo, in economia, ai lavori in economia previsti
in progetto ed esclusi dall’appalto, all’acquisizione di
aree o immobili, alle spese tecniche prelative alla progettazione,
alle necessarie attività preliminari al coordinamento della
sicurezza, alle verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto.
6.9 Il Collegio ritiene, nel caso di specie, dover affermare
che, in considerazione della equivocità e contraddittorietà
delle prescrizioni inerenti alla presentazione del quadro
economico contenute sia nella lettera di invito sia nel
capitolato speciale prestazionale, dirimente valenza in
merito alla controversa esclusione della ricorrente principale
assuma da un lato la circostanza per la quale il quadro
economico non risulta richiesto dalle disposizioni contenute
nella lex specialis espressamente a pena d’esclusione, dall’altro
il rilievo fattuale che la Commissione di gara, sulla base
della documentazione presentata dalla ricorrente principale,
ha proceduto egualmente alla valutazione tecnica ed economica
del progetto esecutivo e dell’offerta da quest’ultima presentata,
attribuendole peraltro un significativo punteggio mediante
l’esame di dati economici che seppur non contenuti formalmente
nel preteso quadro economico, sono stati rinvenuti nella
documentazione presentata dalla Salvatore Matarrese S.p.A.
.
6.10 Peraltro, il Collegio, in disparte dalla decisiva circostanza
per cui l’esclusione dalla gara per omessa presentazione
di documenti può realizzarsi solo nelle ipotesi in cui siano
richiesti espressamente a pena d’esclusione, ritiene che
il rigore della sanzione dell’esclusione da una procedura
di gara pubblica esige che la stessa sia esplicitata dall’Amministrazione
con formule univoche attraverso il contenuto di clausole
della lex specialis e che ove le prescrizioni di gara dovessero
risultare equivoche o contraddittorie le stesse non possano
che essere interpretate nel senso di garantire una più ampia
partecipazione alla procedura selettiva.
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7. Con atto depositato in data 1° luglio
2004 l’Impresa Intini Angelo s.r.l. ha proposto ricorso
incidentale.
Lamenta, in primo luogo, l’illegittimità del bando di gara
nella parte in cui all’art. 12 prevede l’insussistenza del
divieto di varianti, nonché delle disposizioni di cui al
punto n. 5 della lettera di invito ed al punto n. 10 del
capitolato speciale prestazionale, secondo cui la presenza
di elementi di forte complessità connessi alla realizzazione
dell’opera, consente ai partecipanti alla gara, in sede
di redazione del progetto esecutivo, di presentare proposte
alternative rispetto agli elaborati grafici e progettuali
che “pertanto sono indicativi”, posto che tali previsioni
rappresenterebbero una illegittima deroga alle succitate
disposizioni normative di cui all’art. 16 della legge n.
109 del 1994 ed agli artt. 15 e 18 del D.P.R. n. 554 del
1999 non potendosi consentire la proponibilità di soluzioni
progettuali esecutive alternative rispetto ai livelli di
progettazione precedenti.
Il motivo di ricorso non è suscettibile di positiva definizione.
Ai sensi dell’art. 16 della legge n. 109 del 1994 l’attività
di progettazione si articola in tre progressivi livelli
di approfondimenti tecnici inerenti alla realizzazione dell’opera
pubblica, in progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.
Il progetto preliminare definisce la caratteristiche qualitative
e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare
e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in
una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della
soluzione prospettata in base alle variazioni delle eventuali
soluzioni possibili, tenendo conto, tra l’altro dei profili
ambientali, della fattibilità amministrativa e tecnica,
accertata mediante le indispensabili indagini di prima approssimazione,
nonché in schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche e funzionali dei
lavori da realizzare.
Il progetto definitivo individua più compiutamente i lavori
da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri,
dei vincoli degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti
nel progetto preliminare.
Il progetto esecutivo, che deve essere redatto in conformità
del progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire
che ogni elemento sia identificabile in forma,tipologia,
qualità, dimensione e prezzo.
Osserva il Collegio che l’Amministrazione intimata ha ritenuto
di dover affidare i lavori di realizzazione dell’opera pubblica
mediante appalto concorso sulla base di un progetto preliminare
e di un capitolato speciale prestazionale in ragione della
considerata complessità dell’opera medesima e della relativa
componente tecnica.
L’appalto concorso consente, nel caso di specie, all’Amministrazione
di avvalersi nella redazione del progetto esecutivo e nell’esecuzione
dell’opera pubblica che presenta caratteri di elevata complessità
della specifica e settoriale competenza tecnica di soggetti
privati della loro organizzazione adeguata alla soluzione
di particolari problemi tecnici e scientifici ad essa inerenti,
mediante l’apporto di quest’ultimi ai quali è consentito
nella fase finale di affinamento dell’elaborato progettuale
certamente proporre soluzioni maggiormente idonee alla realizzazione
dell’opera, anche alternative.
E’ evidente che il progetto esecutivo, in tale ipotesi,
non può prevedere la realizzazione di un’opera pubblica
completamente differente sia per qualità che per funzioni
rispetto a quella identificata dall’Amministrazione nel
progetto preliminare perché solo in questo caso la diversità
strutturale, qualitativa e funzionale dell’opera, implica
un evidente vizio del procedimento per diversità dell’oggetto
sul quale si è formata la determinazione volitiva dell’Amministrazione.
Orbene, tale circostanza non appare al Collegio rinvenibile
nel caso di specie, posto che la soluzione progettuale alternativa
presentata dalla ricorrente principale, peraltro ammessa
dalla lex specialis mediante espressa previsione non appare
confliggente con la ratio delle disposizioni normative invocate
dalla ricorrente incidentale.
Per le suesposte considerazioni anche il secondo motivo
di ricorso incidentale non è suscettibile di positiva definizione,
atteso che la soluzione progettuale esecutiva proposta dalla
ricorrente ovvero la sopraelevazione della sede stradale
e l’interramento della linea ferroviaria “alternativa” alla
proposta progettuale indicata nel progetto preliminare,
stante la prevista possibilità nella lex specialis di proporre
varianti architettoniche nel rispetto della complessiva
impostazione urbanistica, non appare inficiare gli standards
urbanistici dell’area interessata dall’intervento.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale l’Impresa Intini
Angelo s.r.l. lamenta l’illegittima ammissione alla procedura
selettiva de qua della società Salvatore Matarrese p.A.
la quale avrebbe inserito nella busta n. 1, indicata al
punto 2 (Modalità e termine di presentazione dell’offerta)
della lettera di invito, contenente la documentazione di
gara, prescritta a pena di esclusione dalla procedura selettiva,
una copia del capitolato prestazionale sottoscritta in ogni
sua pagina dal legale rappresentante della Società, difforme
rispetto a quello predisposto dall’Amministrazione.
Dagli atti di causa è dato rilevare che la Commissione giudicatrice,
nella seduta dell’8.1.2004 ha consentito all’odierna ricorrente,
ai fini dell’ammissione alla gara, di presentare oltre il
termine di scadenza di presentazione dell’offerta una nuova
copia del capitolato speciale prestazionale essedo risultata
quella depositata nella busta n. 1 contenente la documentazione
difforme rispetto a quella predisposta dalla Stazione appaltante.
Secondo un costante insegnamento giurisprudenziale del giudice
amministrativo condiviso peraltro da questo Tribunale, la
facoltà riconosciuta alla pubblica Amministrazione di consentire
ai partecipanti ad una gara pubblica la integrazione o la
regolarizzazione della documentazione richiesta ai sensi
delle prescrizioni contenute nella lex specialis, non può
che attenere a meri vizi formali, non potendosi dunque realizzare
nelle ipotesi in cui le disposizioni contenute nel bando
di gara o nella lettera di invito prevedano, a pena d’esclusione,
la completezza della documentazione di gara.
Orbene, riguardo al caso di specie occorre evidenziare che
dal verbale della seduta dei lavori di gara n. 444 in data
8 gennaio 2004 la Commissione di gara in sede di verifica
della documentazione presentata dalla ricorrente e contenuta
nella busta n. 1 (Documentazione) ha rilevato “che il Capitolato
speciale prestazionale, prodotto dal concorrente nella busta
n. 1 e controfirmato in ciascuna pagina, risulta difforme
da quello messo a disposizione dalla stazione appaltante
ai fini della partecipazione alla gara. Pertanto, la Commissione
all’unanimità, ritenuta tale difformità un errore sanabile,
delibera di chiedere al concorrente di prendere visione
e controfirmare per accettazione integrale delle condizioni
in esso riportate, l’elaborato denominato “Capotolato speciale
prestazionale” (R7 del progetto preliminare) firmato sul
frontespizio dal responsabile del procedimento…..”.
Osserva il Tribunale che in ordine alla documentazione da
inserire nella busta n. 1 sopra citata, tra cui copia del
capitolato prestazionale posto a base di gara (elaborato
R 7 del progetto preliminare), sottoscritto in ogni sua
pagina dal legale rappresentante del soggetto partecipante,
la lettera di invito ha previsto l’esclusione dalla gara
di tutti i concorrenti “per i quali manchi o risulti sostanzialmente
irregolare la documentazione richiesta”.
Al fine del decidere, appare evidente che l’esclusione dalla
procedura selettiva pubblica è stata dall’Amministrazione
prevista limitatamente alle ipotesi in cui la sola documentazione
contenuta nella busta n. 1 “manchi o risulti sostanzialmente
irregolare”.
Risulta dal citato processo verbale (n. 444 in data 8.1.2004)
che la Salvatore Matarrese S.p.A. ha presentato un copia
del capitolato prestazionale difforme rispetto a quella
predisposta dall’Amministrazione appaltante.
Ad avviso del Collegio, detta difformità non può integrare
né l’ipotesi di omessa presentazione della documentazione
anzidetta né la sostanziale irregolarità della medesima,
sul presupposto che la presentazione della copia del capitolato,
seppur difforme, poiché, peraltro, consegnata alla ricorrente
principale dalla medesima Amministrazione in versione non
aggiornata rispetto a quella definitiva, è stata in ogni
caso presentata nel termine di scadenza di presentazione
delle offerte.
Ne consegue che, nel caso di specie, il principio giurisprudenziale
secondo il quale l’inosservanza delle prescrizioni del bando
circa le modalità di presentazione dell’offerta ove previste
a pena d’esclusione comporti l’esclusione della partecipante,
non può trovare rigida e formale applicazione in considerazione
del fatto che da un lato non è ravvisabile alcuna omessa
presentazione della documentazione da parte della ricorrente,
dall’altro la difformità non è certamente ad essa imputabile.
Difatti, secondo un insegnamento giurisprudenziale al quale
il Collegio ritiene nella fattispecie dover aderire, in
materia di procedure di affidamento di appalti pubblici
il principio che ravvisa nel rispetto puntuale delle formalità
prescritte dalla lex specialis un efficace presidio a garanzia
della par condicio tra partecipanti può essere oggetto di
temperamenti, perché del formalismo procedurale che sorregge
il sistema delle gare pubbliche va scongiurata una applicazione
meccanica che contraddica alla luce di specifiche circostanze
fattuali, nel caso di specie con evidenza rilevabili, la
fondamentale ed immanente esigenza di ragionevolezza dell’attività
amministrativa (C. Stato, Sez. V, 22 giugno 2004, n. 4347).
Con l’ultimo motivo di ricorso incidentale l’Impresa Intini
Angelo s.r.l. afferma il mancato possesso da parte della
Salvatore Matarrese S.p.A. della qualificazione specifica
tanto per categoria quanto per classe, relativa alle opere
speciali di cui alla categoria OS21 essendo evidenziati
nel computo metrico estimativo del progetto esecutivo presentato
dalla medesima interventi speciali nel sottosuolo di importo
superiore al 30% rispetto al costo complessivo dell’opera
pubblica.
La censura è priva di pregio.
Osserva il Tribunale che il punto 7.1 del capitolato speciale
prestazionale in relazione alle opere generali e specializzate
comprese nell’intervento ha indicato la categoria prevalente
“OG3” e le ulteriori categorie tra cui quella denominata
“OG4” relativa ad opere da eseguire nel sottosuolo.
La invocata categoria “OS21” relativa alle opere strutturali
speciali non appare in primo luogo richiesta ai fini della
realizzazione delle opere da eseguire nel sottosuolo e l’inserimento
di tale categoria, in ragione delle soluzioni progettuali
e delle lavorazioni speciali contenute nel progetto esecutivo
presentato dalla Salvatore Matarrese S.p.A. e del relativo
importo, non eccedente la soglia del 15% di cui all’art.
13, comma 7 della legge n. 109 del 1994, comporta la legittima
facoltà di affidare in subappalto, come peraltro rappresentato
dalla ricorrente principale negli elaborati progettuali
esecutivi, la realizzazione di tali opere speciali.
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9. Per le suesposte considerazioni il Tribunale
ritiene di dover accogliere il ricorso principale e di respingere
in gravame incidentale.
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10. Sussistono tuttavia giustificati motivi
per disporre, fra le parti in causa l’integrale compensazione
delle spese e degli onorari di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia sede di Bari - Sezione I accoglie il ricorso principale,
respinge il ricorso incidentale e per l’effetto annulla
i provvedimenti gravati, in epigrafe indicati.
Compensa integralmente, fra le parti in causa, le spese
e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio
del 29.09.2004 con l’intervento dei signori:
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Dott. Gennaro Ferrari - Presidente
Dott. Vito Mangialardi - Consigliere
Dott. Fabio Mattei - Referendario est.
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