| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 1 ottobre
2004 n. 3526
Pres. Papiano, Est. Lelli
ric. Cicala Valeria contro Regione Emilia-Romagna |
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Presenza di alcuni tratti tipici del lavoro
subordinato in un rapporto convenzionato – Sufficienza ai
fini del riconoscimento di un rapporto di pubblico impiego
– Esclusione – Mancanza di un vincolo di subordinazione
gerarchica - Ricorrenza di un’ipotesi di cosiddetta parasubordinazione
ex. art.429, n. 3, c.p.c. – Sussistenza
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In un regime di convenzionamento, la presenza
di alcuni tratti del lavoro subordinato non è sufficiente
a trasformare il rapporto contrattuale in rapporto di pubblico
impiego. Nelle ipotesi di parasubordinazione è implicita
la presenza di alcuni degli elementi che caratterizzano
il rapporto di lavoro subordinato, come l’inserimento nell’organizzazione
dell’ente, l’osservanza di vincoli d’orario ed il pagamento
periodico. In particolare in caso di collaborazione coordinata
e continuativa protrattasi per anni, tali tratti distintivi
rispetto al lavoro subordinato sono destinati vieppiù ad
attenuarsi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L’EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE SECONDA
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Composto dai Signori: Dott. Luigi Papiano,
Presidente; Dott. Giorgio Calderoni, Consigliere; Dott.
Bruno Lelli, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Sul ricorso proposto da:
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CICALA VALERIA rappresentata e difesa
dagli avv.ti Pier Luigi Terenziani ed Elena Passanti ed
elettivamente domiciliata in Bologna Piazza S. Domenico
5;
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contro
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Regione Emilia Romagna in persona
del Presidente della Giunta pt., rappresentato e difeso
dagli avv.ti Claudio Cristoni e Maria Rosaria Russo ed elettivamente
domiciliato in Bologna Via Garibaldi 1;
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e nei confronti di:
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Istituto per i Beni Artistici Culturali
e Naturali della Regione Emilia Romagna in persona del
legale rappresentante pt., non costituitosi in giudizio;
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per l’annullamento
delle seguenti deliberazioni dell’Istituto per i beni artistici,
culturali e naturali della Regione Emilia Romagna:
- Consiglio d’Amministrazione n. 69 e 111 del 1979;
- Comitato Esecutivo n. 4 del 18.2.1980;
- Comitato Esecutivo n. 39 del 20.1.1981;
- Comitato Esecutivo n. 256 del 9.11.1982;
- Comitato Esecutivo n. 19 del 14.2.1984;
- della delibera della Regione Emilia Romagna n. 25/1985;
mai comunicate alla ricorrente, nella parte in cui viene
definito come rapporto di lavoro autonomo quello intercorso
fra la ricorrente e l’Istituto per i beni artistici, culturali
e naturali della Regione Emilia Romagna;
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e per l’accertamento
che il rapporto intercorso fra la ricorrente e l’Istituto
per i beni artistici, culturali e naturali della Regione
Emilia Romagna e con la stessa Regione Emilia Romagna deve
essere ritenuto fin dall’insorgere ed a tutti gli effetti
un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato con
le seguenti conseguenze:
a) diritto all’attribuzione di una posizione giuridica e
di un livello funzionale e retributivo corrispondente a
quello dei dipendenti regionali d’analoghe funzioni o, comunque,
ricavabile dal raffronto delle funzioni svolte dalla ricorrente
con l’inquadramento dei dipendenti regionali, o con l’inquadramento
alla stessa attribuito dall’atto della nomina nei ruoli;
b) diritto alla costituzione del rapporto assicurativo obbligatorio
per il trattamento di quiescenza, di previdenza e di fine
rapporto;
c) diritto al trattamento economico in base all’inquadramento
rispondente ai vigenti criteri ed alla vigente normativa
ed alla corresponsione dell’eventuale differenza fra quanto
percepito e quanto dovuto sulla base di tale trattamento
e dello status di pubblico dipendente, con gli interessi
legali ed il risarcimento del danno per svalutazione monetaria.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. dott. Bruno Lelli;
Udito all’udienza pubblica del 7.7.2004, i procuratori delle
parti presenti come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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La ricorrente ha sottoscritto una serie di
convenzioni con l’Istituto per i beni artistici, culturali
e naturali della Regione Emilia Romagna e con la stessa
Regione Emilia Romagna aventi ad oggetto il conferimento
d’incarichi per la ricerca e l’identificazione di nuclei
artistici, bibliografici, archivistici e dei beni documentari
in possesso d’enti morali e pubblici o d’interesse locale.
I suddetti incarichi professionali, conferiti per la prima
volta nell'anno 1979, sono stati prorogati nel tempo fino
alla nomina in ruolo della ricorrente a seguito di pubblico
concorso.
Col ricorso all’esame la ricorrente chiede l’annullamento
degli atti di conferimento degli incarichi nella parte in
cui viene definito come rapporto di lavoro autonomo quello
intercorso fra la ricorrente e l’Istituto per i beni artistici,
culturali e naturali della Regione Emilia Romagna; chiede
altresì il riconoscimento della natura di pubblico impiego
dei suddetti rapporti convenzionali.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio deducendo,
con varie argomentazioni, l’inammissibilità e l'infondatezza
del ricorso.
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DIRITTO
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La ricorrente sostiene che nel periodo dal
1979 al 1985 il rapporto in essere col l’Istituto per i
beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia
Romagna e poi con la stessa Regione Emilia Romagna, formalmente
d’incarico professionale, in realtà aveva tutte le caratteristiche
del lavoro subordinato.
In particolare, deduce la ricorrente, sussistono tutti gli
indici rivelatori del rapporto di lavoro subordinato.
Non osta all’esame dell’azione d’accertamento proposta la
tardiva impugnazione degli atti di conferimento degli incarichi,
in quanto è possibile l’accertamento di un pregresso rapporto
di pubblico impiego anche indipendentemente dalla tempestiva
impugnazione degli atti che qualificavano il rapporto quale
prestazione libero-professionale, rilevando non il nomen
juris dell’atto originario del rapporto, quanto la sua intrinseca
natura (Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 1998, 824; 21 dicembre
1994, n. 1549).
Deve essere nel contempo ribadito che la presenza di alcuni
tratti caratteristici del lavoro subordinato in un rapporto
convenzionale non implica il riconoscimento del rapporto
di pubblico impiego, essendo normativamente contemplate
dall’ art. 429 n. 3 c.p.c. ipotesi di cosiddetta parasubordinazione
(Cons. Stato, sez. V, 2061/2000; n. 1087/1992;).
In sostanza, in un regime di convenzionamento, la presenza
d’alcuni tratti del lavoro subordinato non è sufficiente
a trasformare il rapporto contrattuale in rapporto di pubblico
impiego (Cons. Stato, sez. V, n. 1138/1995 e n. 1522/1994).
Nelle ipotesi di parasubordinazione è implicita la presenza
di alcuni degli elementi che caratterizzano il rapporto
di lavoro subordinato, come l’inserimento nell’organizzazione
dell’ente, l’osservanza di vincoli d’orario ed il pagamento
periodico. Quando, poi, il rapporto di collaborazione coordinata
e continuativa si protrae per anni, è normale che i tratti
distintivi rispetto al lavoro subordinato si attenuino.
Ma ciò, di per sé, non è sufficiente a negare a tali rapporti
la qualità di rapporti di natura non subordinata (C. St.
sez. V, 2061/2000).
In particolare, ove non vengano in evidenza elementi certi
a sostegno sia dell’obbligo di piena esclusività del rapporto,
sia della sussistenza di un rapporto gerarchico tra il professionista
convenzionato e l’amministrazione, deve negarsi l’esistenza
di un rapporto di pubblico impiego.
Nel caso in esame, avuto riguardo ai suesposti principi,
gli elementi dedotti a sostegno della pretesa azionata non
sono sufficienti a far ritenere che il rapporto intercorso
con l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali
della Regione Emilia Romagna fosse un rapporto di lavoro
subordinato.
Dall’esame del testo delle convenzioni (vedasi contratti
di prestazione d’opera intellettuale del 1.2.1981; n. 98/1982;
n. 24/1984) risulta che si tratta d’incarichi con oggetto
predeterminato di contenuto non generico da svolgersi in
modo autonomo, sia pure con obbligo di seguire gli orientamenti
degli organi dell’Istituto conferente l’incarico.
In particolare è chiaramente precisato che il rapporto non
si configura come di lavoro subordinato neppure nel caso
in cui la sua esecuzione comporta la presenza assidua e
continua nei locali dell’Istituto.
E’ quindi assente il vincolo di subordinazione gerarchica,
inteso come vincolo personale che assoggetta il lavoratore
al potere dispositivo del datore di lavoro esteso ad ogni
aspetto della prestazione, ivi compresa l’organizzazione
tecnica del lavoro.
E’ assente il carattere pieno d’esclusività della prestazione
(Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 1999, n. 1970 ed è altresì
assente il vincolo di subordinazione gerarchica come risulta
dalla mancata previsione del potere disciplinare del datore
di lavoro con conseguentemente assoggettamento del rapporto
alle sole ipotesi di risoluzione per inadempimento contemplate
dal codice civile.
Ciò posto la presenza di alcuni tratti del lavoro subordinato
non è sufficiente a trasformare il rapporto contrattuale
in rapporto di pubblico impiego, in quanto, come si è detto,
nelle ipotesi di parasubordinazione è implicita presenza
di alcuni degli elementi che caratterizzano il rapporto
di lavoro subordinato, come l’inserimento nell’organizzazione
dell’ente, l’osservanza di vincoli di orario ed il pagamento
periodico, ma ciò, di per sé, non è sufficiente a trasformare
la natura di tali rapporti (Cons. Stato, sez. V, n. 1138/1995
e n. 1522/1994; C. St. sez. V, 2061/2000).
Si deve poi aggiungere che l’ordinamento regionale prevedeva
la possibilità di costituzione di rapporti libero professionali
per il raggiungimento di fini istituzionali (art. 49 L.R.
n. 12/1979).
Non è quindi decisivo che la ricorrente abbia svolto l’attività
nelle sedi degli enti con orari di servizio assimilabili
a quelli dei dipendenti, né che abbia operato per il raggiungimento
dei fini istituzionali della Regione, in quanto tali elementi
di per sé non sono incompatibili con le caratteristiche
del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Conseguentemente il ricorso deve essere respinto.
Valutata la vicenda nel suo complesso sussistono giusti
motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda RIGETTA il ricorso
in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio
del 7.7.2004.
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