Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 10-2004 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 1 ottobre 2004 n. 3526
Pres. Papiano, Est. Lelli
ric. Cicala Valeria contro Regione Emilia-Romagna


Presenza di alcuni tratti tipici del lavoro subordinato in un rapporto convenzionato – Sufficienza ai fini del riconoscimento di un rapporto di pubblico impiego – Esclusione – Mancanza di un vincolo di subordinazione gerarchica - Ricorrenza di un’ipotesi di cosiddetta parasubordinazione ex. art.429, n. 3, c.p.c. – Sussistenza

In un regime di convenzionamento, la presenza di alcuni tratti del lavoro subordinato non è sufficiente a trasformare il rapporto contrattuale in rapporto di pubblico impiego. Nelle ipotesi di parasubordinazione è implicita la presenza di alcuni degli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato, come l’inserimento nell’organizzazione dell’ente, l’osservanza di vincoli d’orario ed il pagamento periodico. In particolare in caso di collaborazione coordinata e continuativa protrattasi per anni, tali tratti distintivi rispetto al lavoro subordinato sono destinati vieppiù ad attenuarsi.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE SECONDA

 

Composto dai Signori: Dott. Luigi Papiano, Presidente; Dott. Giorgio Calderoni, Consigliere; Dott. Bruno Lelli, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso proposto da:

 

CICALA VALERIA rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Luigi Terenziani ed Elena Passanti ed elettivamente domiciliata in Bologna Piazza S. Domenico 5;

 

contro

 

Regione Emilia Romagna in persona del Presidente della Giunta pt., rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Cristoni e Maria Rosaria Russo ed elettivamente domiciliato in Bologna Via Garibaldi 1;

 

e nei confronti di:

 

Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna in persona del legale rappresentante pt., non costituitosi in giudizio;

 

per l’annullamento
delle seguenti deliberazioni dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna:
- Consiglio d’Amministrazione n. 69 e 111 del 1979;
- Comitato Esecutivo n. 4 del 18.2.1980;
- Comitato Esecutivo n. 39 del 20.1.1981;
- Comitato Esecutivo n. 256 del 9.11.1982;
- Comitato Esecutivo n. 19 del 14.2.1984;
- della delibera della Regione Emilia Romagna n. 25/1985;
mai comunicate alla ricorrente, nella parte in cui viene definito come rapporto di lavoro autonomo quello intercorso fra la ricorrente e l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna;

 

e per l’accertamento
che il rapporto intercorso fra la ricorrente e l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna e con la stessa Regione Emilia Romagna deve essere ritenuto fin dall’insorgere ed a tutti gli effetti un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato con le seguenti conseguenze:
a) diritto all’attribuzione di una posizione giuridica e di un livello funzionale e retributivo corrispondente a quello dei dipendenti regionali d’analoghe funzioni o, comunque, ricavabile dal raffronto delle funzioni svolte dalla ricorrente con l’inquadramento dei dipendenti regionali, o con l’inquadramento alla stessa attribuito dall’atto della nomina nei ruoli;
b) diritto alla costituzione del rapporto assicurativo obbligatorio per il trattamento di quiescenza, di previdenza e di fine rapporto;
c) diritto al trattamento economico in base all’inquadramento rispondente ai vigenti criteri ed alla vigente normativa ed alla corresponsione dell’eventuale differenza fra quanto percepito e quanto dovuto sulla base di tale trattamento e dello status di pubblico dipendente, con gli interessi legali ed il risarcimento del danno per svalutazione monetaria.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. dott. Bruno Lelli;
Udito all’udienza pubblica del 7.7.2004, i procuratori delle parti presenti come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

La ricorrente ha sottoscritto una serie di convenzioni con l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna e con la stessa Regione Emilia Romagna aventi ad oggetto il conferimento d’incarichi per la ricerca e l’identificazione di nuclei artistici, bibliografici, archivistici e dei beni documentari in possesso d’enti morali e pubblici o d’interesse locale.
I suddetti incarichi professionali, conferiti per la prima volta nell'anno 1979, sono stati prorogati nel tempo fino alla nomina in ruolo della ricorrente a seguito di pubblico concorso.
Col ricorso all’esame la ricorrente chiede l’annullamento degli atti di conferimento degli incarichi nella parte in cui viene definito come rapporto di lavoro autonomo quello intercorso fra la ricorrente e l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna; chiede altresì il riconoscimento della natura di pubblico impiego dei suddetti rapporti convenzionali.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio deducendo, con varie argomentazioni, l’inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

 

DIRITTO

 

La ricorrente sostiene che nel periodo dal 1979 al 1985 il rapporto in essere col l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna e poi con la stessa Regione Emilia Romagna, formalmente d’incarico professionale, in realtà aveva tutte le caratteristiche del lavoro subordinato.
In particolare, deduce la ricorrente, sussistono tutti gli indici rivelatori del rapporto di lavoro subordinato.
Non osta all’esame dell’azione d’accertamento proposta la tardiva impugnazione degli atti di conferimento degli incarichi, in quanto è possibile l’accertamento di un pregresso rapporto di pubblico impiego anche indipendentemente dalla tempestiva impugnazione degli atti che qualificavano il rapporto quale prestazione libero-professionale, rilevando non il nomen juris dell’atto originario del rapporto, quanto la sua intrinseca natura (Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 1998, 824; 21 dicembre 1994, n. 1549).
Deve essere nel contempo ribadito che la presenza di alcuni tratti caratteristici del lavoro subordinato in un rapporto convenzionale non implica il riconoscimento del rapporto di pubblico impiego, essendo normativamente contemplate dall’ art. 429 n. 3 c.p.c. ipotesi di cosiddetta parasubordinazione (Cons. Stato, sez. V, 2061/2000; n. 1087/1992;).
In sostanza, in un regime di convenzionamento, la presenza d’alcuni tratti del lavoro subordinato non è sufficiente a trasformare il rapporto contrattuale in rapporto di pubblico impiego (Cons. Stato, sez. V, n. 1138/1995 e n. 1522/1994).
Nelle ipotesi di parasubordinazione è implicita la presenza di alcuni degli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato, come l’inserimento nell’organizzazione dell’ente, l’osservanza di vincoli d’orario ed il pagamento periodico. Quando, poi, il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si protrae per anni, è normale che i tratti distintivi rispetto al lavoro subordinato si attenuino.
Ma ciò, di per sé, non è sufficiente a negare a tali rapporti la qualità di rapporti di natura non subordinata (C. St. sez. V, 2061/2000).
In particolare, ove non vengano in evidenza elementi certi a sostegno sia dell’obbligo di piena esclusività del rapporto, sia della sussistenza di un rapporto gerarchico tra il professionista convenzionato e l’amministrazione, deve negarsi l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego.
Nel caso in esame, avuto riguardo ai suesposti principi, gli elementi dedotti a sostegno della pretesa azionata non sono sufficienti a far ritenere che il rapporto intercorso con l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna fosse un rapporto di lavoro subordinato.
Dall’esame del testo delle convenzioni (vedasi contratti di prestazione d’opera intellettuale del 1.2.1981; n. 98/1982; n. 24/1984) risulta che si tratta d’incarichi con oggetto predeterminato di contenuto non generico da svolgersi in modo autonomo, sia pure con obbligo di seguire gli orientamenti degli organi dell’Istituto conferente l’incarico.
In particolare è chiaramente precisato che il rapporto non si configura come di lavoro subordinato neppure nel caso in cui la sua esecuzione comporta la presenza assidua e continua nei locali dell’Istituto.
E’ quindi assente il vincolo di subordinazione gerarchica, inteso come vincolo personale che assoggetta il lavoratore al potere dispositivo del datore di lavoro esteso ad ogni aspetto della prestazione, ivi compresa l’organizzazione tecnica del lavoro.
E’ assente il carattere pieno d’esclusività della prestazione (Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 1999, n. 1970 ed è altresì assente il vincolo di subordinazione gerarchica come risulta dalla mancata previsione del potere disciplinare del datore di lavoro con conseguentemente assoggettamento del rapporto alle sole ipotesi di risoluzione per inadempimento contemplate dal codice civile.
Ciò posto la presenza di alcuni tratti del lavoro subordinato non è sufficiente a trasformare il rapporto contrattuale in rapporto di pubblico impiego, in quanto, come si è detto, nelle ipotesi di parasubordinazione è implicita presenza di alcuni degli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato, come l’inserimento nell’organizzazione dell’ente, l’osservanza di vincoli di orario ed il pagamento periodico, ma ciò, di per sé, non è sufficiente a trasformare la natura di tali rapporti (Cons. Stato, sez. V, n. 1138/1995 e n. 1522/1994; C. St. sez. V, 2061/2000).
Si deve poi aggiungere che l’ordinamento regionale prevedeva la possibilità di costituzione di rapporti libero professionali per il raggiungimento di fini istituzionali (art. 49 L.R. n. 12/1979).
Non è quindi decisivo che la ricorrente abbia svolto l’attività nelle sedi degli enti con orari di servizio assimilabili a quelli dei dipendenti, né che abbia operato per il raggiungimento dei fini istituzionali della Regione, in quanto tali elementi di per sé non sono incompatibili con le caratteristiche del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Conseguentemente il ricorso deve essere respinto.
Valutata la vicenda nel suo complesso sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda RIGETTA il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 7.7.2004.


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina