| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 settembre
2004 n. 3444
Pres. Perricone, Est. Trizzino
ric. Bocedi Mraia Pia contro U.S.L. n. 17 di Sassulo |
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1. Pubblico Impiego - Svolgimento di mansioni
superiori per sostituzioni in posti vacanti e disponibili
- Istanza di inquadramento alla qualifica superiore – Inammissibilità.
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2. Pubblico impiego - Svolgimento di mansioni
superiori per sostituzioni in posti vacanti e disponibili
- Periodo superiore ai 60 giorni – Diritto alla corresponsione
dei relativi emolumenti ex art.29 D.p.r. 20 dicembre 1979
n. 761 – Sussistenza.
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1. Nel caso di svolgimento di mansioni superiori
la normativa vigente non consente l’inquadramento diretto,
ma la copertura dei posti vacanti attraverso l’espletamento,
in via ordinaria, di procedura selettiva. L’accesso agli
impieghi pubblici mediante concorso è diretto ad assicurare
l’imparzialità e l’efficienza dell’azione amministrativa,
in quanto il meccanismo concorsuale è teso a garantire la
selezione di personale qualificato.
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2. In caso di trasferimento di mansioni superiori
che si protragga oltre il termine di 60 giorni, al prestatore
di lavoro spetta il trattamento economico corrispondente
all’attività concretamente svolta, sulla base dell’art.29
D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 ed, in via di applicazione
diretta, degli artt.36 Cost. e 2126, comma 1, c.c. Lo svolgimento
di mansioni superiori costituisce ipotesi eccezionale da
contenere nel più ristretto margine di tempo, essendo la
qualifica e non le mansioni il parametro a cui la retribuzione
va riferita.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I
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nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE
Presidente, ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore, CARLO
TESTORI Consigliere ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nell'Udienza Pubblica del 06 Maggio 2004.
Visto il ricorso 1684/1994 proposto da:
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BOCEDI MARIA PIA rappresentato e difeso
da: RIZZO AVV. MARIA ANTONIETTA con domicilio eletto in
BOLOGNA STRADA MAGGIORE 53 presso SEGRETERIA TAR
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contro
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U.S.L. N.17 DI SASSUOLO
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per il riconoscimento delle mansioni superiori
svolte dalla ricorrente a far data dal 1987, corrispondenti
alla VII qualifica superiore; ovvero in via subordinata
per il riconoscimento del suo diritto a percepire gli emolumenti
corrispondenti alle mansioni superiori svolte.
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Udito nella pubblica udienza del 6 maggio 2004, relatore
il Cons. Rosaria Trizzino, l’avvocato E. Spadola, in sostituzione
dell’avvocato M.A. Rizzo per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto:
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Fatto
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Con il ricorso in oggetto l’istante chiede
il riconoscimento e la corresponsione dei relativi emolumenti
per le mansioni superiori svolte nella qualifica superiore
(VII) come collaboratore amministrativo a decorrere dal
24.1.1987.
A sostegno del gravame la ricorrente deduce i seguenti motivi
di illegittimità:
1) Violazione dell’articolo 29 del D.P.R. n. 761 del 1979
e degli articoli 56 e 57 del D.Lvo n. 29 del 1993; eccesso
di potere per incongruità, sviamento e ingiustizia manifesta.
2) Violazione dell’articolo 55 del D.P.R. 28.11.1999 n.
384 ed eccesso di potere per incongruità della motivazione.
Nessuno si è costituito per l’intimata Amministrazione,
regolarmente evocata in giudizio.
All’udienza del 6 maggio 2004, fissata per la discussione,
il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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Diritto
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1. Prima di esaminare nel merito le pretese
della ricorrente occorre precisare in punto di fatto quanto
segue:
- la ricorrente è dipendente della USL 17 di Sassuolo inquadrata
nella sesta qualifica come assistente amministrativo presso
il “Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria”;
- dal 24.1.1987 ha svolto le funzioni superiori di collaboratore
amministrativo (VII qualifica funzionale) coprendo uno dei
due posti vacanti, previsti nella pianta organica del “polo
operativo” di appartenenza;
- con istanza in data 10.7.1989 la ricorrente richiedeva
all’Amministrazione sanitaria il riconoscimento giuridico
ed economico delle mansioni superiori svolte anche anteriormente
al 24.1.1987;
- la USL non riscontrava tale istanza, ma con delibera 15.12.1989
( controllata senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta del
30.4.1991 e comunicata alla ricorrente il 6.8.1991) assegnava
alla ricorrente l’incarico di capo-cassiere, chiarendo tuttavia
che l’incarico rientrava nella medesima qualifica di appartenenza
e che pertanto non comportava attribuzioni di mansioni superiori;
- successivamente l’Amministrazione sanitaria, con nota
9.9.1993 n. 9297 riscontrava l’istanza di inquadramento
superiore presentata dalla ricorrente il 19.7.1993, comunicandole
di non poter procedere all’inquadramento nella qualifica
superiore corrispondente alle mansioni da lei asseritamente
svolte, a causa della normativa vigente che non consente
inquadramento diretto ma copertura dei posti vacanti mediante
concorso;
- con nota 3.11.1993 n. 11035 sempre in risposta all’istanza
della ricorrente, l’USL precisava che pur apprezzando l’attività
svolta dalla ricorrente le disposizioni normative elencate
non consentivano alcun riconoscimento di mansioni superiori;
- in data 4.10.1993 il Responsabile del Servizio Bilancio
della USL, sulla medesima richiesta di riconoscimento di
mansioni superiori, dopo aver elencato le funzioni effettivamente
svolte dalla ricorrente, esprimeva parere favorevole alla
concessione di mansioni superiori;
- con nota 4134/04 in data 9.8.1996 il Responsabile del
Servizio Economico Finanziario del Distretto di Sassuolo
dell’Azienda USL di Modena (ex USL 17) attestava che alla
ricorrente dal 15.12.1989 sono state affidate funzioni di
coordinamento in qualità di capo-cassiere.
Sulla base di tale documentazione può dunque ritenersi comprovato
lo svolgimento – da parte della ricorrente - di mansioni
proprie della qualifica professionale di coordinatore amministrativo
quanto meno dal 15.12.1989 (v. delibera USL in data 15.12.1989
con la quale veniva conferito l’incarico di capo cassiere).
Dalla medesima documentazione si evince altresì che il posto
di collaboratore amministrativo, cui corrispondono le mansioni
svolte dalla ricorrente, è previsto nella pianta organica
dell’USL n. 17 di Sassuolo, ma risulta vacante.
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2. Ciò premesso, in relazione alle censure
dedotte dalla ricorrente per sostenere le sue pretese il
Collegio deve rilevare che, secondo il pressoché univoco
orientamento giurisprudenziale (conforme all'interpretazione
fatta propria dalla Corte Costituzionale con le sentenze
9/23 febbraio 1989 n. 57 e 14/19 giugno 1990 n. 296) lo
svolgimento di mansioni superiori per sostituzioni in posti
vacanti e disponibili, che si protragga oltre sessanta giorni,
determina per i dipendenti delle Unità Sanitarie Locali,
ai sensi dell'articolo 29 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761,
il diritto del dipendente a ricevere la retribuzione corrispondente,
anche in applicazione dell'articolo 36 della Costituzione
e dell'articolo 2126 del Codice civile, essendo inconferente
la mancanza di un atto formale di preposizione allo svolgimento
delle mansioni (cfr. C.d.S., V, 20.3.2000, n. 1306 che statuisce
che: “Ai fini del pagamento delle differenze retributive
ai dipendenti delle usl che abbiano svolto mansioni superiori,
ai sensi dell’art. 29 d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, occorrono
la vacanza del posto (o quantomeno la sua disponibilità
per l’assenza prolungata del titolare) e la presenza di
una disposizione impartita dall’organo competente dell’amministrazione”;
idem, 22.8.2000, n. 4553; e ancora C.d.S., V, 11.9.2000,
n. 4805 che ha ritenuto che: “Nel caso di svolgimento di
mansioni superiori da parte del dipendente di usl, per sostituzione
in un posto vacante e disponibile, senza che l’amministrazione
abbia provveduto a coprirlo, qualora il trasferimento alle
mansioni superiori si protragga oltre il termine di sessanta
giorni nell’anno solare ed anche indipendentemente dall’esistenza
di un formale atto di assegnazione, spetta al prestatore
di lavoro, sulla base dell’art. 29, 2º comma, d.p.r. 20
dicembre 1979 n. 761 e in via di applicazione diretta dell’art.
36 cost. e dell’art. 2126, 1º comma, c.c., il trattamento
economico corrispondente all’attività concretamente svolta,
non rilevando in tal caso la disposizione dell’art. 29,
1º comma, d.p.r. n. 761 del 1979 cit. dal momento che il
divieto ivi previsto di essere assegnato alle mansioni superiori
rende illegittimo non già il comportamento del dipendente,
il quale, essendo vacante il posto superiore, svolge anche
di solo fatto le mansioni ad esso corrispondenti per un
periodo eccedente sessanta giorni nell’anno solare, ma il
comportamento dell’amministrazione, che dopo essersi giovata
della facoltà concessale dalla norma in esame (esercizio
delle funzioni superiori senza retribuzione), mantiene l’assegnazione,
o tollera l’esercizio delle mansioni, oltre il termine ivi
previsto”).
In ragione di ciò, pur se lo svolgimento di mansioni superiori,
anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 29 del D.P.R.
n. 761 del 1979, costituisce una situazione eccezionale
da contenere nel più ristretto margine di tempo, sia perché
nel rapporto di pubblico impiego è la qualifica e non le
mansioni il parametro al quale la retribuzione è obbligatoriamente
riferita, sia perché all'assetto rigido della pubblica amministrazione
sotto il profilo organico sono collegate anche esigenze
di controllo e di contenimento della spesa in generale,
si deve affermare il diritto della ricorrente a percepire
la differenza fra la retribuzione propria del livello di
appartenenza e quella propria del settimo livello.
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3. Per le considerazioni fin qui svolte il
ricorso va dunque accolto limitatamente alla pretesa della
ricorrente di ottenere il trattamento economico proprio
della qualifica superiore.
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente
fra le parti le spese e competenze del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando
sul ricorso in premessa lo accoglie nei limiti di cui in
motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bologna, in camera di consiglio,
il 6 maggio 2004.
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