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n. 10-2004 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 settembre 2004 n. 3444
Pres. Perricone, Est. Trizzino
ric. Bocedi Mraia Pia contro U.S.L. n. 17 di Sassulo


1. Pubblico Impiego - Svolgimento di mansioni superiori per sostituzioni in posti vacanti e disponibili - Istanza di inquadramento alla qualifica superiore – Inammissibilità.

 

2. Pubblico impiego - Svolgimento di mansioni superiori per sostituzioni in posti vacanti e disponibili - Periodo superiore ai 60 giorni – Diritto alla corresponsione dei relativi emolumenti ex art.29 D.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 – Sussistenza.

1. Nel caso di svolgimento di mansioni superiori la normativa vigente non consente l’inquadramento diretto, ma la copertura dei posti vacanti attraverso l’espletamento, in via ordinaria, di procedura selettiva. L’accesso agli impieghi pubblici mediante concorso è diretto ad assicurare l’imparzialità e l’efficienza dell’azione amministrativa, in quanto il meccanismo concorsuale è teso a garantire la selezione di personale qualificato.

 

2. In caso di trasferimento di mansioni superiori che si protragga oltre il termine di 60 giorni, al prestatore di lavoro spetta il trattamento economico corrispondente all’attività concretamente svolta, sulla base dell’art.29 D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 ed, in via di applicazione diretta, degli artt.36 Cost. e 2126, comma 1, c.c. Lo svolgimento di mansioni superiori costituisce ipotesi eccezionale da contenere nel più ristretto margine di tempo, essendo la qualifica e non le mansioni il parametro a cui la retribuzione va riferita.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I

 

nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE Presidente, ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore, CARLO TESTORI Consigliere ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nell'Udienza Pubblica del 06 Maggio 2004. Visto il ricorso 1684/1994 proposto da:

 

BOCEDI MARIA PIA rappresentato e difeso da: RIZZO AVV. MARIA ANTONIETTA con domicilio eletto in BOLOGNA STRADA MAGGIORE 53 presso SEGRETERIA TAR

 

contro

 

U.S.L. N.17 DI SASSUOLO

 

per il riconoscimento delle mansioni superiori svolte dalla ricorrente a far data dal 1987, corrispondenti alla VII qualifica superiore; ovvero in via subordinata per il riconoscimento del suo diritto a percepire gli emolumenti corrispondenti alle mansioni superiori svolte.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Udito nella pubblica udienza del 6 maggio 2004, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, l’avvocato E. Spadola, in sostituzione dell’avvocato M.A. Rizzo per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto:

 

Fatto

 

Con il ricorso in oggetto l’istante chiede il riconoscimento e la corresponsione dei relativi emolumenti per le mansioni superiori svolte nella qualifica superiore (VII) come collaboratore amministrativo a decorrere dal 24.1.1987.
A sostegno del gravame la ricorrente deduce i seguenti motivi di illegittimità:
1) Violazione dell’articolo 29 del D.P.R. n. 761 del 1979 e degli articoli 56 e 57 del D.Lvo n. 29 del 1993; eccesso di potere per incongruità, sviamento e ingiustizia manifesta.
2) Violazione dell’articolo 55 del D.P.R. 28.11.1999 n. 384 ed eccesso di potere per incongruità della motivazione.
Nessuno si è costituito per l’intimata Amministrazione, regolarmente evocata in giudizio.
All’udienza del 6 maggio 2004, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

Diritto

 

1. Prima di esaminare nel merito le pretese della ricorrente occorre precisare in punto di fatto quanto segue:
- la ricorrente è dipendente della USL 17 di Sassuolo inquadrata nella sesta qualifica come assistente amministrativo presso il “Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria”;
- dal 24.1.1987 ha svolto le funzioni superiori di collaboratore amministrativo (VII qualifica funzionale) coprendo uno dei due posti vacanti, previsti nella pianta organica del “polo operativo” di appartenenza;
- con istanza in data 10.7.1989 la ricorrente richiedeva all’Amministrazione sanitaria il riconoscimento giuridico ed economico delle mansioni superiori svolte anche anteriormente al 24.1.1987;
- la USL non riscontrava tale istanza, ma con delibera 15.12.1989 ( controllata senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta del 30.4.1991 e comunicata alla ricorrente il 6.8.1991) assegnava alla ricorrente l’incarico di capo-cassiere, chiarendo tuttavia che l’incarico rientrava nella medesima qualifica di appartenenza e che pertanto non comportava attribuzioni di mansioni superiori;
- successivamente l’Amministrazione sanitaria, con nota 9.9.1993 n. 9297 riscontrava l’istanza di inquadramento superiore presentata dalla ricorrente il 19.7.1993, comunicandole di non poter procedere all’inquadramento nella qualifica superiore corrispondente alle mansioni da lei asseritamente svolte, a causa della normativa vigente che non consente inquadramento diretto ma copertura dei posti vacanti mediante concorso;
- con nota 3.11.1993 n. 11035 sempre in risposta all’istanza della ricorrente, l’USL precisava che pur apprezzando l’attività svolta dalla ricorrente le disposizioni normative elencate non consentivano alcun riconoscimento di mansioni superiori;
- in data 4.10.1993 il Responsabile del Servizio Bilancio della USL, sulla medesima richiesta di riconoscimento di mansioni superiori, dopo aver elencato le funzioni effettivamente svolte dalla ricorrente, esprimeva parere favorevole alla concessione di mansioni superiori;
- con nota 4134/04 in data 9.8.1996 il Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Distretto di Sassuolo dell’Azienda USL di Modena (ex USL 17) attestava che alla ricorrente dal 15.12.1989 sono state affidate funzioni di coordinamento in qualità di capo-cassiere.
Sulla base di tale documentazione può dunque ritenersi comprovato lo svolgimento – da parte della ricorrente - di mansioni proprie della qualifica professionale di coordinatore amministrativo quanto meno dal 15.12.1989 (v. delibera USL in data 15.12.1989 con la quale veniva conferito l’incarico di capo cassiere).
Dalla medesima documentazione si evince altresì che il posto di collaboratore amministrativo, cui corrispondono le mansioni svolte dalla ricorrente, è previsto nella pianta organica dell’USL n. 17 di Sassuolo, ma risulta vacante.

 

2. Ciò premesso, in relazione alle censure dedotte dalla ricorrente per sostenere le sue pretese il Collegio deve rilevare che, secondo il pressoché univoco orientamento giurisprudenziale (conforme all'interpretazione fatta propria dalla Corte Costituzionale con le sentenze 9/23 febbraio 1989 n. 57 e 14/19 giugno 1990 n. 296) lo svolgimento di mansioni superiori per sostituzioni in posti vacanti e disponibili, che si protragga oltre sessanta giorni, determina per i dipendenti delle Unità Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 29 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, il diritto del dipendente a ricevere la retribuzione corrispondente, anche in applicazione dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2126 del Codice civile, essendo inconferente la mancanza di un atto formale di preposizione allo svolgimento delle mansioni (cfr. C.d.S., V, 20.3.2000, n. 1306 che statuisce che: “Ai fini del pagamento delle differenze retributive ai dipendenti delle usl che abbiano svolto mansioni superiori, ai sensi dell’art. 29 d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, occorrono la vacanza del posto (o quantomeno la sua disponibilità per l’assenza prolungata del titolare) e la presenza di una disposizione impartita dall’organo competente dell’amministrazione”; idem, 22.8.2000, n. 4553; e ancora C.d.S., V, 11.9.2000, n. 4805 che ha ritenuto che: “Nel caso di svolgimento di mansioni superiori da parte del dipendente di usl, per sostituzione in un posto vacante e disponibile, senza che l’amministrazione abbia provveduto a coprirlo, qualora il trasferimento alle mansioni superiori si protragga oltre il termine di sessanta giorni nell’anno solare ed anche indipendentemente dall’esistenza di un formale atto di assegnazione, spetta al prestatore di lavoro, sulla base dell’art. 29, 2º comma, d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 e in via di applicazione diretta dell’art. 36 cost. e dell’art. 2126, 1º comma, c.c., il trattamento economico corrispondente all’attività concretamente svolta, non rilevando in tal caso la disposizione dell’art. 29, 1º comma, d.p.r. n. 761 del 1979 cit. dal momento che il divieto ivi previsto di essere assegnato alle mansioni superiori rende illegittimo non già il comportamento del dipendente, il quale, essendo vacante il posto superiore, svolge anche di solo fatto le mansioni ad esso corrispondenti per un periodo eccedente sessanta giorni nell’anno solare, ma il comportamento dell’amministrazione, che dopo essersi giovata della facoltà concessale dalla norma in esame (esercizio delle funzioni superiori senza retribuzione), mantiene l’assegnazione, o tollera l’esercizio delle mansioni, oltre il termine ivi previsto”).
In ragione di ciò, pur se lo svolgimento di mansioni superiori, anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 29 del D.P.R. n. 761 del 1979, costituisce una situazione eccezionale da contenere nel più ristretto margine di tempo, sia perché nel rapporto di pubblico impiego è la qualifica e non le mansioni il parametro al quale la retribuzione è obbligatoriamente riferita, sia perché all'assetto rigido della pubblica amministrazione sotto il profilo organico sono collegate anche esigenze di controllo e di contenimento della spesa in generale, si deve affermare il diritto della ricorrente a percepire la differenza fra la retribuzione propria del livello di appartenenza e quella propria del settimo livello.

 

3. Per le considerazioni fin qui svolte il ricorso va dunque accolto limitatamente alla pretesa della ricorrente di ottenere il trattamento economico proprio della qualifica superiore.
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 6 maggio 2004.


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