| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 settembre
2004 n. 3453
Pres. Perricone, Est. Trizzino
ric. Petrillo Nadia e Michele contro Comune di Bologna |
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Richiesta di ripianificazione di area mediante
inserimento in zona edificabile di completamento – Destinazione
dell’area a verde attrezzato – Potestà conformativa non
soggetta a decadenza né preordinata all’esproprio - Obbligo
di ripianificare in capo al Comune – Non sussiste
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La destinazione di una area a verde attrezzato
non comporta alcun vincolo preordinato all’esproprio, essendo
espressione della potestà conformativa propria dello strumento
urbanistico non soggetta a decadenza, né ad indennizzo.
La destinazione impressa neppure comporta l’inedificabilità
assoluta dell’area. Trattasi di una prescrizione diretta
a regolare concretamente l’attività edilizia attuabile anche
da privati sulla base di convenzioni con il Comune. Sulla
base delle suddette considerazioni può, pertanto, affermarsi
che non è ravvisabile in capo all’amministrazione un obbligo
di provvedere alla riclassificazione urbanistica dell’area
de qua.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I
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nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE
Presidente, ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore, ALBERTO
PASI Consigliere ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nella Camera di Consiglio del 15 Gennaio
2004. Visto il ricorso 1140/2003 proposto da:
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PETRILLO NADIA, PETRILLO MICHELE rappresentati
e difesi da: MENGOLI AVV. GIANCARLO con domicilio eletto
in BOLOGNA VIA CARBONESI 5 presso MENGOLI AVV. GIANCARLO
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contro
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COMUNE DI BOLOGNA rappresentato e
difeso da: MONTUORO AVV. MARIA SIMONI AVV. LUISA con domicilio
eletto in BOLOGNA PIAZZA GALILEO 4 presso AVVOCATURA COMUNALE
COMUNE DI BOLOGNA
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per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del
Comune di Bologna, in data 30.6.2003, con il quale si è
respinta la domanda presentata dai ricorrenti il 23.6.2003
volta ad ottenere la ripianificazione dell’area di loro
proprietà;
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nonché per la condanna
del Comune di Bologna al risarcimento dei danni patiti e
patendi in dipendenza del provvedimento impugnato, nella
misura da precisarsi e provarsi in corso di causa.
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente
con atto notificato il 28.11.2003;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI BOLOGNA
Udito il relatore Cons. Rosaria Trizzino e uditi altresì
l’avvocato G. Mengoli per i ricorrenti e l’avvocato L. Simoni
per il Comune di Bologna, anche in ordine all’eventualità
dell’adozione di decisione in forma semplificata;
Visti gli articoli 21 e 26 della legge 6.12.1971 n. 1034
come modificati dalla legge 21.7.2000 n. 205.
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Considerato in fatto e diritto
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1. I ricorrenti sono proprietari in Comune
di Bologna di un appezzamento di terreno contraddistinto
al foglio 174, mappale 218 del catasto terreni comunali,
destinato dal Piano Regolatore comunale (entrato in vigore
il 13.9.1989) in parte a verde pubblico (zona omogenea G)
e in parte a “zona stradale per trasporti urbani in sede
propria e parcheggi”.
Sul presupposto che trattasi di vincoli preespropriativi
scaduti, essendo decorsi 5 anni dall’approvazione dello
strumento urbanistico, i ricorrenti in data 23.6.2003 presentavano
al Comune di Bologna richiesta di ripianificazione dell’area
di loro proprietà chiedendo l’inserimento della stessa in
zona edificabile di completamento.
In riposta a tale istanza il Comune di Bologna, con il provvedimento
30.6.2003 qui impugnato, comunicava ai ricorrenti per il
tramite del loro tecnico, che la loro istanza sarebbe stata
presa in considerazione nell’ambito della complessa elaborazione,
peraltro già avviata dall’Amministrazione comunale e che
richiederà tempi adeguati, dei nuovi strumenti urbanistici
previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000.
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2. Con il ricorso in oggetto i ricorrenti
impugnano l’anzidetto provvedimento deducendone l’illegittimità
per violazione dell’obbligo di ripianificare e chiedendo
il risarcimento dei danni (da quantificarsi e provarsi in
corso di causa) dovuti alla perdita attuale di valore dell’area
e al mancato utilizzo del bene.
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2.1 Con istanza notificata il 28.11.2003
i ricorrenti, assumendo che si tratterebbe di atto sostanzialmente
elusivo della loro richiesta contenente un rifiuto all’esame
della loro domanda perciò parificabile al silenzio-rifiuto,
processualmente disciplinato dall’articolo 21 bis della
legge 1034 del 1971, hanno quindi chiesto l’adozione di
misure cautelari ai sensi dell’articolo 21 della legge 1034
del 1971 e in particolare l’ordine al Comune di provvedere
entro un termine assegnato.
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3. Si è costituito in giudizio il Comune
di Bologna eccependo l’inammissibilità dell’azione impugnatoria
così come prospettata dal ricorrente e, contestate le sue
pretese, ha chiesto la reiezione del ricorso e dell’istanza
incidentale di sospensione.
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4. Nella Camera di Consiglio del 15 gennaio
2004, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare,
sussistendo i presupposti di cui all’articolo 9 della legge
21.7.200 n. 205, su accordo delle parti il ricorso è stato
trattenuto in decisione.
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5. Preliminarmente il Collegio deve rilevare
che l’azione impugnatoria, così come sviluppata dal ricorrente,
appare sostanzialmente diretta non tanto all’annullamento
dell’atto impugnato, quanto a ottenere una pronuncia giurisdizionale
che affermi l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere
alla ripianificazione dell’area di loro proprietà.
Ed invero la successiva istanza di sospensione e le precisazioni
contenute nella memoria difensiva depositata in prossimità
della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente
cautelare evidenziano l’interesse del ricorrente a una siffatta
pronuncia.
Per vero con l’istanza di sospensiva il ricorrente ha esplicitamente
chiesto che fosse assegnato all’Amministrazione un termine
per provvedere sulla sua istanza di ripianificazione dell’area.
Tale domanda è inammissibile, atteso che in tal modo il
ricorrente ha introdotto nel giudizio ordinario lo specifico
ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione espressamente
disciplinato dall’articolo 2 della legge 21.7.2000 n. 205,
nella specie in evidente contrasto con l’azione impugnatoria
proposta in via principale proprio avverso il provvedimento
esplicito emesso dall’Amministrazione in risposta alla specifica
richiesta dei ricorrenti di provvedere.
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6. Con specifico riferimento alla fattispecie
deve poi sottolinearsi la mancanza di presupposti legittimanti
l’azione in materia di silenzio.
Al riguardo va infatti rilevato che, come chiarito e documentato
dal Comune di Bologna la destinazione a verde attrezzato
dell’area di che trattasi non comporta alcun vincolo preordinato
all’esproprio, essendo espressione della potestà conformativa
propria dello strumento urbanistico non soggetta a decadenza,
né a indennizzo.
Ed invero, l’area di che trattasi ricade prevalentemente
in “Zona omogenea G – Zona per verde pubblico attrezzato
- V”, disciplinata dall’articolo 27 delle Norme Tecniche
di Attuazione del PRG vigente nel Comune di Bologna, e in
minima parte in zona stradale e per trasporti urbani in
sede propria, disciplinata dall’articolo 21 delle medesime
norme tecniche.
In base all’articolo 27 delle N.T.A. , nelle zone destinate
a verde pubblico attrezzato le attrezzature consentite potranno
essere realizzate e gestite oltre che dal Comune e da altri
enti pubblici, anche dai privati sulla base di una convenzione
con il Comune; sono inoltre consentiti interventi di nuova
costruzione in base a un indice di utilizzazione fondiaria
dell’area pari a 0,002 mq/mq.
Tale destinazione comporta quindi l'attribuzione di una
vocazione edificatoria (ancorché modesta e specifica) dell’area,
la cui realizzazione è attuabile anche da privati.
In ragione di quanto sopra può perciò affermarsi che sull’area
non è imposto un vincolo preordinato (irreversibilmente)
all'espropriazione; che la destinazione impressa neppure
comporta l'inedificabilità assoluta dell’area, né, tanto
meno, svuota di contenuto - azzerandolo economicamente in
termini di valore di scambio - il diritto dominicale.
Si tratta, invece, di una prescrizione diretta a regolare
concretamente l'attività edilizia, in quanto inerente alla
potestà conformativa propria dello strumento urbanistico,
la cui validità è a tempo indeterminato.
A tale riguardo vale richiamare la sentenza della Corte
Costituzionale 20.5.1999 n. 179 con la quale si è dichiarata
l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli
articoli 7, n. 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968,
n. 1187, nella parte in cui consente all’Amministrazione
di reiterare i vincoli urbanistici scaduti preordinati all’espropriazione
o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione
di un indennizzo, delineando quali sono i vincoli urbanistici
non indennizzabili e che sfuggono alla previsione del predetto
articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, e quali
invece sono soggetti alla scadenza quinquennale e devono
essere indennizzati.
In tale decisione si specifica testualmente che “sono al
di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse
garanzie costituzionali (e quindi non necessariamente con
l'alternativa di indennizzo o di durata predefinita) i vincoli
che importano una destinazione (anche di contenuto specifico)
realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata,
che non comportino necessariamente espropriazione o interventi
ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili
anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione
del bene. Ciò può essere il risultato di una scelta di politica
programmatoria tutte le volte che gli obiettivi di interesse
generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi,
siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente
compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso
l'iniziativa economica privata - pur se accompagnati da
strumenti di convenzionamento. Si fa riferimento, ad esempio,
ai parcheggi, impianti sportivi, mercati e complessi per
la distribuzione commerciale, edifici per iniziative di
cura e sanitarie o per altre utilizzazioni quali zone artigianali
o industriali o residenziali; in breve, a tutte quelle iniziative
suscettibili di operare in libero regime di economia di
mercato”.
Proprio in relazione a tali considerazioni, la successiva
giurisprudenza, fra cui anche questo Tribunale Amministrativo
Regionale nella sentenza 12.10.2001 n. 745, ha quindi precisato
che nella motivazione di detta pronuncia (capo 3), il Giudice
delle leggi ha fatto espresso riferimento ai vincoli “comportanti
inedificabilità assoluta”, per cui, in applicazione dei
noti canoni ermeneutici che ne impongono l’armonizzazione
con il dispositivo, si deve concludere che la declaratoria
di illegittimità costituzionale dell’art. 2, primo comma
legge 1187/1968 si riferisca esclusivamente ai vincoli urbanistici
scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportino
inedificabilità assoluta.
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7. Sulla base delle suesposte considerazioni
può dunque affermarsi che non è rinvenibile in capo all’Amministrazione
alcun obbligo di provvedere alla riclassificazione urbanistica
dell’area de qua.
In considerazione di ciò le pretese avanzate dai ricorrenti
in via principale appaiono prive di fondamento.
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8. Il ricorso va dunque respinto.
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente
fra le parti le spese e competenze del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando
sul ricorso in premessa lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bologna, in camera di consiglio,
il 15 gennaio 2004.
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