Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 10-2004 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 settembre 2004 n. 3453
Pres. Perricone, Est. Trizzino
ric. Petrillo Nadia e Michele contro Comune di Bologna


Richiesta di ripianificazione di area mediante inserimento in zona edificabile di completamento – Destinazione dell’area a verde attrezzato – Potestà conformativa non soggetta a decadenza né preordinata all’esproprio - Obbligo di ripianificare in capo al Comune – Non sussiste

La destinazione di una area a verde attrezzato non comporta alcun vincolo preordinato all’esproprio, essendo espressione della potestà conformativa propria dello strumento urbanistico non soggetta a decadenza, né ad indennizzo. La destinazione impressa neppure comporta l’inedificabilità assoluta dell’area. Trattasi di una prescrizione diretta a regolare concretamente l’attività edilizia attuabile anche da privati sulla base di convenzioni con il Comune. Sulla base delle suddette considerazioni può, pertanto, affermarsi che non è ravvisabile in capo all’amministrazione un obbligo di provvedere alla riclassificazione urbanistica dell’area de qua.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I

 

nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE Presidente, ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore, ALBERTO PASI Consigliere ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella Camera di Consiglio del 15 Gennaio 2004. Visto il ricorso 1140/2003 proposto da:

 

PETRILLO NADIA, PETRILLO MICHELE rappresentati e difesi da: MENGOLI AVV. GIANCARLO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA CARBONESI 5 presso MENGOLI AVV. GIANCARLO

 

contro

 

COMUNE DI BOLOGNA rappresentato e difeso da: MONTUORO AVV. MARIA SIMONI AVV. LUISA con domicilio eletto in BOLOGNA PIAZZA GALILEO 4 presso AVVOCATURA COMUNALE COMUNE DI BOLOGNA

 

per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del Comune di Bologna, in data 30.6.2003, con il quale si è respinta la domanda presentata dai ricorrenti il 23.6.2003 volta ad ottenere la ripianificazione dell’area di loro proprietà;

 

nonché per la condanna
del Comune di Bologna al risarcimento dei danni patiti e patendi in dipendenza del provvedimento impugnato, nella misura da precisarsi e provarsi in corso di causa.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente con atto notificato il 28.11.2003;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI BOLOGNA
Udito il relatore Cons. Rosaria Trizzino e uditi altresì l’avvocato G. Mengoli per i ricorrenti e l’avvocato L. Simoni per il Comune di Bologna, anche in ordine all’eventualità dell’adozione di decisione in forma semplificata;
Visti gli articoli 21 e 26 della legge 6.12.1971 n. 1034 come modificati dalla legge 21.7.2000 n. 205.

 

Considerato in fatto e diritto

 

1. I ricorrenti sono proprietari in Comune di Bologna di un appezzamento di terreno contraddistinto al foglio 174, mappale 218 del catasto terreni comunali, destinato dal Piano Regolatore comunale (entrato in vigore il 13.9.1989) in parte a verde pubblico (zona omogenea G) e in parte a “zona stradale per trasporti urbani in sede propria e parcheggi”.
Sul presupposto che trattasi di vincoli preespropriativi scaduti, essendo decorsi 5 anni dall’approvazione dello strumento urbanistico, i ricorrenti in data 23.6.2003 presentavano al Comune di Bologna richiesta di ripianificazione dell’area di loro proprietà chiedendo l’inserimento della stessa in zona edificabile di completamento.
In riposta a tale istanza il Comune di Bologna, con il provvedimento 30.6.2003 qui impugnato, comunicava ai ricorrenti per il tramite del loro tecnico, che la loro istanza sarebbe stata presa in considerazione nell’ambito della complessa elaborazione, peraltro già avviata dall’Amministrazione comunale e che richiederà tempi adeguati, dei nuovi strumenti urbanistici previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000.

 

2. Con il ricorso in oggetto i ricorrenti impugnano l’anzidetto provvedimento deducendone l’illegittimità per violazione dell’obbligo di ripianificare e chiedendo il risarcimento dei danni (da quantificarsi e provarsi in corso di causa) dovuti alla perdita attuale di valore dell’area e al mancato utilizzo del bene.

 

2.1 Con istanza notificata il 28.11.2003 i ricorrenti, assumendo che si tratterebbe di atto sostanzialmente elusivo della loro richiesta contenente un rifiuto all’esame della loro domanda perciò parificabile al silenzio-rifiuto, processualmente disciplinato dall’articolo 21 bis della legge 1034 del 1971, hanno quindi chiesto l’adozione di misure cautelari ai sensi dell’articolo 21 della legge 1034 del 1971 e in particolare l’ordine al Comune di provvedere entro un termine assegnato.

 

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Bologna eccependo l’inammissibilità dell’azione impugnatoria così come prospettata dal ricorrente e, contestate le sue pretese, ha chiesto la reiezione del ricorso e dell’istanza incidentale di sospensione.

 

4. Nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2004, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, sussistendo i presupposti di cui all’articolo 9 della legge 21.7.200 n. 205, su accordo delle parti il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

5. Preliminarmente il Collegio deve rilevare che l’azione impugnatoria, così come sviluppata dal ricorrente, appare sostanzialmente diretta non tanto all’annullamento dell’atto impugnato, quanto a ottenere una pronuncia giurisdizionale che affermi l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla ripianificazione dell’area di loro proprietà.
Ed invero la successiva istanza di sospensione e le precisazioni contenute nella memoria difensiva depositata in prossimità della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente cautelare evidenziano l’interesse del ricorrente a una siffatta pronuncia.
Per vero con l’istanza di sospensiva il ricorrente ha esplicitamente chiesto che fosse assegnato all’Amministrazione un termine per provvedere sulla sua istanza di ripianificazione dell’area.
Tale domanda è inammissibile, atteso che in tal modo il ricorrente ha introdotto nel giudizio ordinario lo specifico ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione espressamente disciplinato dall’articolo 2 della legge 21.7.2000 n. 205, nella specie in evidente contrasto con l’azione impugnatoria proposta in via principale proprio avverso il provvedimento esplicito emesso dall’Amministrazione in risposta alla specifica richiesta dei ricorrenti di provvedere.

 

6. Con specifico riferimento alla fattispecie deve poi sottolinearsi la mancanza di presupposti legittimanti l’azione in materia di silenzio.
Al riguardo va infatti rilevato che, come chiarito e documentato dal Comune di Bologna la destinazione a verde attrezzato dell’area di che trattasi non comporta alcun vincolo preordinato all’esproprio, essendo espressione della potestà conformativa propria dello strumento urbanistico non soggetta a decadenza, né a indennizzo.
Ed invero, l’area di che trattasi ricade prevalentemente in “Zona omogenea G – Zona per verde pubblico attrezzato - V”, disciplinata dall’articolo 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente nel Comune di Bologna, e in minima parte in zona stradale e per trasporti urbani in sede propria, disciplinata dall’articolo 21 delle medesime norme tecniche.
In base all’articolo 27 delle N.T.A. , nelle zone destinate a verde pubblico attrezzato le attrezzature consentite potranno essere realizzate e gestite oltre che dal Comune e da altri enti pubblici, anche dai privati sulla base di una convenzione con il Comune; sono inoltre consentiti interventi di nuova costruzione in base a un indice di utilizzazione fondiaria dell’area pari a 0,002 mq/mq.
Tale destinazione comporta quindi l'attribuzione di una vocazione edificatoria (ancorché modesta e specifica) dell’area, la cui realizzazione è attuabile anche da privati.
In ragione di quanto sopra può perciò affermarsi che sull’area non è imposto un vincolo preordinato (irreversibilmente) all'espropriazione; che la destinazione impressa neppure comporta l'inedificabilità assoluta dell’area, né, tanto meno, svuota di contenuto - azzerandolo economicamente in termini di valore di scambio - il diritto dominicale.
Si tratta, invece, di una prescrizione diretta a regolare concretamente l'attività edilizia, in quanto inerente alla potestà conformativa propria dello strumento urbanistico, la cui validità è a tempo indeterminato.
A tale riguardo vale richiamare la sentenza della Corte Costituzionale 20.5.1999 n. 179 con la quale si è dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 7, n. 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui consente all’Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione di un indennizzo, delineando quali sono i vincoli urbanistici non indennizzabili e che sfuggono alla previsione del predetto articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, e quali invece sono soggetti alla scadenza quinquennale e devono essere indennizzati.
In tale decisione si specifica testualmente che “sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse garanzie costituzionali (e quindi non necessariamente con l'alternativa di indennizzo o di durata predefinita) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene. Ciò può essere il risultato di una scelta di politica programmatoria tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l'iniziativa economica privata - pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento. Si fa riferimento, ad esempio, ai parcheggi, impianti sportivi, mercati e complessi per la distribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura e sanitarie o per altre utilizzazioni quali zone artigianali o industriali o residenziali; in breve, a tutte quelle iniziative suscettibili di operare in libero regime di economia di mercato”.
Proprio in relazione a tali considerazioni, la successiva giurisprudenza, fra cui anche questo Tribunale Amministrativo Regionale nella sentenza 12.10.2001 n. 745, ha quindi precisato che nella motivazione di detta pronuncia (capo 3), il Giudice delle leggi ha fatto espresso riferimento ai vincoli “comportanti inedificabilità assoluta”, per cui, in applicazione dei noti canoni ermeneutici che ne impongono l’armonizzazione con il dispositivo, si deve concludere che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 2, primo comma legge 1187/1968 si riferisca esclusivamente ai vincoli urbanistici scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportino inedificabilità assoluta.

 

7. Sulla base delle suesposte considerazioni può dunque affermarsi che non è rinvenibile in capo all’Amministrazione alcun obbligo di provvedere alla riclassificazione urbanistica dell’area de qua.
In considerazione di ciò le pretese avanzate dai ricorrenti in via principale appaiono prive di fondamento.

 

8. Il ricorso va dunque respinto.
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 15 gennaio 2004.


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina