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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 settembre 2004 n. 3443
Pres. Perricone, Est. Trizzino
ric. Iannilli David contro Prefetto di Forlì-Cesena


Revoca della patente di guida ex artt.120, comma 2 e 130, comma 1, lett. b), D. Leg. 30 aprile 1992 n. 285 - Declaratoria di incostituzionalità - Sopravvenuta illegittimità del provvedimento amministrativo - Sussistenza

Gli artt.120, comma 2 e 130, comma 1, lett. b), D. Leg. 30 aprile 1992 n. 285 prevedono la revoca della patente di guida nei confronti della persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento possa agevolare la commissione di reati della stessa natura. In seguito è intervenuta la Corte Costituzionale che con sentenza 30 giugno 2003, n. 239, ha dichiarato l’incostituzionalità della citata normativa. La declaratoria di incostituzionalità della norma in base a cui è stato adottato il suddetto atto amministrativo ne determina la sopravvenuta illegittimità.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I

 

nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE Presidente, ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore, CARLO TESTORI Consigliere ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nell'Udienza Pubblica del 06 Maggio 2004. Visto il ricorso 1195/2000 proposto da:

 

IANNILLI DAVID rappresentato e difeso da: VALDINOCI AVV. LUCA con domicilio eletto in BOLOGNA VIA SAN VITALE 40/3 presso MASI AVV. MARCO

 

contro

 

PREFETTO DI FORLI' CESENA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede

 

MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede;

 

per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena, prot. n. 3195/99/1-1 PT, in data 10.4.2000, portante revoca della patente di guida di categoria B n. 4224215 rilasciata al ricorrente, il 31.7.1992, dalla Prefettura di Roma

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'INTERNO
PREFETTO DI FORLI' CESENA
Vista l’ordinanza di questo Tribunale Amministrativo Regionale 23 agosto 2000 n. 781, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Uditi nella pubblica udienza del 6 maggio 2004, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, l’avvocato G. Pagani, in sostituzione dell’avvocato L. Valdinoci, per il ricorrente e l’avvocato dello Stato A. Cecchieri, per le resistenti Amministrazioni..
Vista la memoria prodotta dal ricorrente.
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

 

Fatto

 

Il ricorrente impugna il provvedimento del Prefetto di Forlì-Cesena 10.4.2000 prot. n. 3195/99/1-1.PT, con il quale gli è stata revocata la patente di guida di categoria B n. 4224215 rilasciata al ricorrente, il 31.7.1992, dalla Prefettura di Roma, sul presupposto che ricorressero le condizioni di cui agli articoli 120 e 130 del Codice della Strada trattandosi di pregiudicato che “mantiene una condotta di vita (frequenta pregiudicati, non risulta avere alcuna occupazione, ha messo in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, nonché l’integrità fisica dei privati cittadini) tale da far ritenere che egli possa essere favorito nella commissione di attività di profili illeciti dal possesso del documento di guida”.
Avverso tale provvedimento il ricorrente deduce i seguenti motivi di illegittimità:
1) Incompetenza territoriale del Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena all’emissione del provvedimento di revoca della patente, non trattandosi del Prefetto del luogo della commessa violazione (articoli 219 e 120 del Codice della Strada);
2) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 120 del Codice della Strada ed eccesso di potere per difetto del presupposto;
3) Violazione dell’articolo 130 del Codice della Strada, carenza di motivazione e incompetenza, in quanto la revoca prevista da tale disposizione per i casi di accertata mancanza di requisiti psico-fisici deve essere disposta dagli uffici provinciali della Direzione Generale della Motorizzazione;
4) Eccesso di potere per carenza di motivazione e per carenza del presupposto, in quanto la nota del Commissariato di P.S. di Albano Laziale si riferisce alla condotta di vita del ricorrente prima del suo trasferimento a Forlì.
Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni contestando le censure svolte dal ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
Con ordinanza 23 agosto 2000 n. 781, questo Tribunale Amministrativo Regionale accoglieva la suddetta domanda di sospensione ritenendo “fondata la doglianza relativa alla mancanza di attualità della tenuta di una condotta atta a far ritenere che l’interessato prosegua nella condotta illecita”.
All’udienza del 6.5.2004, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

Diritto

 

1. Il Collegio deve preliminarmente rilevare che con la sentenza della Corte Costituzionale n. 239 del 30 giugno 2003, depositata in data 15 luglio 2003, è stata dichiarata l'"illegittimità costituzionale degli articoli 120, comma secondo, e 130, comma primo, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevedono la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura".

 

2. Ciò premesso e considerato che l'impugnato decreto del Prefetto di Forlì-Cesena è stato adottato proprio in applicazione della citata normativa, dichiarata incostituzionale con la sentenza sopra indicata e che da declaratoria di incostituzionalità della norma in base alla quale è stato adottato l'atto amministrativo ne determina la sopravvenuta illegittimità (cfr. per tutte C.d.S.,. IV, 11 febbraio 2004, n. 546), non può che rilevarsi la fondatezza delle censure di violazione di legge ed eccesso di potere dedotte con il secondo e terzo motivo.

 

3. Pertanto, assorbito ogni ulteriore motivo, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del decreto impugnato.
Considerato che la sentenza della Corte Costituzionale in questione è intervenuta dopo l'adozione del provvedimento impugnato, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 6 maggio 2004.


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