| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 settembre
2004 n. 3443
Pres. Perricone, Est. Trizzino
ric. Iannilli David contro Prefetto di Forlì-Cesena |
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Revoca della patente di guida ex artt.120,
comma 2 e 130, comma 1, lett. b), D. Leg. 30 aprile 1992
n. 285 - Declaratoria di incostituzionalità - Sopravvenuta
illegittimità del provvedimento amministrativo - Sussistenza
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Gli artt.120, comma 2 e 130, comma 1, lett.
b), D. Leg. 30 aprile 1992 n. 285 prevedono la revoca della
patente di guida nei confronti della persone condannate
a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione
del documento possa agevolare la commissione di reati della
stessa natura. In seguito è intervenuta la Corte Costituzionale
che con sentenza 30 giugno 2003, n. 239, ha dichiarato l’incostituzionalità
della citata normativa. La declaratoria di incostituzionalità
della norma in base a cui è stato adottato il suddetto atto
amministrativo ne determina la sopravvenuta illegittimità.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I
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nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE
Presidente, ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore, CARLO
TESTORI Consigliere ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nell'Udienza Pubblica del 06 Maggio 2004.
Visto il ricorso 1195/2000 proposto da:
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IANNILLI DAVID rappresentato e difeso
da: VALDINOCI AVV. LUCA con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA SAN VITALE 40/3 presso MASI AVV. MARCO
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contro
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PREFETTO DI FORLI' CESENA rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto
in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede
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MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto
in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede;
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per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del
Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena, prot. n. 3195/99/1-1
PT, in data 10.4.2000, portante revoca della patente di
guida di categoria B n. 4224215 rilasciata al ricorrente,
il 31.7.1992, dalla Prefettura di Roma
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'INTERNO
PREFETTO DI FORLI' CESENA
Vista l’ordinanza di questo Tribunale Amministrativo Regionale
23 agosto 2000 n. 781, con la quale è stata accolta la domanda
di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Uditi nella pubblica udienza del 6 maggio 2004, relatore
il Cons. Rosaria Trizzino, l’avvocato G. Pagani, in sostituzione
dell’avvocato L. Valdinoci, per il ricorrente e l’avvocato
dello Stato A. Cecchieri, per le resistenti Amministrazioni..
Vista la memoria prodotta dal ricorrente.
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
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Fatto
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Il ricorrente impugna il provvedimento del
Prefetto di Forlì-Cesena 10.4.2000 prot. n. 3195/99/1-1.PT,
con il quale gli è stata revocata la patente di guida di
categoria B n. 4224215 rilasciata al ricorrente, il 31.7.1992,
dalla Prefettura di Roma, sul presupposto che ricorressero
le condizioni di cui agli articoli 120 e 130 del Codice
della Strada trattandosi di pregiudicato che “mantiene una
condotta di vita (frequenta pregiudicati, non risulta avere
alcuna occupazione, ha messo in pericolo la sicurezza e
la tranquillità pubblica, nonché l’integrità fisica dei
privati cittadini) tale da far ritenere che egli possa essere
favorito nella commissione di attività di profili illeciti
dal possesso del documento di guida”.
Avverso tale provvedimento il ricorrente deduce i seguenti
motivi di illegittimità:
1) Incompetenza territoriale del Prefetto della Provincia
di Forlì-Cesena all’emissione del provvedimento di revoca
della patente, non trattandosi del Prefetto del luogo della
commessa violazione (articoli 219 e 120 del Codice della
Strada);
2) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 120 del
Codice della Strada ed eccesso di potere per difetto del
presupposto;
3) Violazione dell’articolo 130 del Codice della Strada,
carenza di motivazione e incompetenza, in quanto la revoca
prevista da tale disposizione per i casi di accertata mancanza
di requisiti psico-fisici deve essere disposta dagli uffici
provinciali della Direzione Generale della Motorizzazione;
4) Eccesso di potere per carenza di motivazione e per carenza
del presupposto, in quanto la nota del Commissariato di
P.S. di Albano Laziale si riferisce alla condotta di vita
del ricorrente prima del suo trasferimento a Forlì.
Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni
contestando le censure svolte dal ricorrente e chiedendo
la reiezione del ricorso e dell’istanza incidentale di sospensione
del provvedimento impugnato.
Con ordinanza 23 agosto 2000 n. 781, questo Tribunale Amministrativo
Regionale accoglieva la suddetta domanda di sospensione
ritenendo “fondata la doglianza relativa alla mancanza di
attualità della tenuta di una condotta atta a far ritenere
che l’interessato prosegua nella condotta illecita”.
All’udienza del 6.5.2004, fissata per la discussione, il
ricorso è stato trattenuto in decisione.
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Diritto
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1. Il Collegio deve preliminarmente rilevare
che con la sentenza della Corte Costituzionale n. 239 del
30 giugno 2003, depositata in data 15 luglio 2003, è stata
dichiarata l'"illegittimità costituzionale degli articoli
120, comma secondo, e 130, comma primo, lettera b), del
decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice
della strada), nella parte in cui prevedono la revoca della
patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva
non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento
di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa
natura".
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2. Ciò premesso e considerato che l'impugnato
decreto del Prefetto di Forlì-Cesena è stato adottato proprio
in applicazione della citata normativa, dichiarata incostituzionale
con la sentenza sopra indicata e che da declaratoria di
incostituzionalità della norma in base alla quale è stato
adottato l'atto amministrativo ne determina la sopravvenuta
illegittimità (cfr. per tutte C.d.S.,. IV, 11 febbraio 2004,
n. 546), non può che rilevarsi la fondatezza delle censure
di violazione di legge ed eccesso di potere dedotte con
il secondo e terzo motivo.
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3. Pertanto, assorbito ogni ulteriore motivo,
il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento
del decreto impugnato.
Considerato che la sentenza della Corte Costituzionale in
questione è intervenuta dopo l'adozione del provvedimento
impugnato, sussistono giusti motivi per compensare integralmente
fra le parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando
sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla
l’impugnato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bologna, in camera di consiglio,
il 6 maggio 2004.
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