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n. 10-2004 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 settembre 2004 n. 3451
Pres. Perricone, Est. Trizzino
ric. Chiodi Rodolfo ed altri contro C.N.R.


Corresponsione della indennità di anzianità - Disciplina ex artt.2 e 3 D.P.C.M. 8 giugno 1946 dettata per i dipendenti C.N.R. - Computabilità della indennità integrativa speciale – Nella misura del 30% - Legittimità

Il trattamento di quiescenza dei dipendenti C.N.R. prevede un particolare sistema di accantonamento annuale e di investimento delle somme accantonate in buoni postali fruttiferi previsto per essi dal D.P.C.M. 8 giugno 1946. Nel calcolo delle somme da accantonare al fine della corresponsione, all’atto di cessazione del servizio, del suddetto trattamento il C.N.R. deve tener conto della indennità integrativa speciale nella misura del 30%, stante la disposizione tassativa di cui all’art.1 L. n. 87 del 1994, che osta ad un riconoscimento della suddetta indennità completo o comunque superiore a tale quota.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I

 

nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE Presidente, ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore, CARLO TESTORI Consigliere ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nell'Udienza Pubblica del 08 Luglio 2004. Visto il ricorso 239/1994 proposto da:

 

CHIODI RODOLFO ARMIGLIATO ALDO BALESTRI MARIA GRAZIA BARBARO GAETANO BATTAGLIA ARTURO BEGGIATO GIANCARLO BERTOLUS PIETRO CORBELLI GIORGIO DEGLI ESPOSTI ROBERTO DANIELI ROBERTO GALLERANI GIANNA FUOCHI PIERGIORGIO FIEGNA ALESSANDRO FICHERA ANNA MARIA FERRETTI PAOLO EMMI SALVATORE DORI LEONELLO DI MARCO PIERGIULIO MARTELLI GIORGIO MARTELLI ALESSANDRO MARABINI FRANCESCO MANDERIOLI ANITA MALTA VISCARDO MAGAROLI FRANCO MAGAGNOLI ANGELO LORA SILVANO TALIANI CARLO SPUNTA GIUSEPPE SCAPPINI FLAVIO ROSE COSIMO RIGAMONTI GIANNI QUARANTOTTO GIANNI PIETROPAOLO DOMENICO PIAZZA RENATO ZINI GINO ZERLOTIN ORAZIO ZATTIER BRUNO ZAROTTI GIANLUCA PEZZOLI RENZO PASINI GUIDO PASINI GIANCARLO NEGRINI PAOLO MULAZZANI QUINTO MINTO FRANCESCO MINGHETTI LEARCO MARTINIELLO ANTONIO LIPPARINI ENVER LENAZ RENZO GOTTARDI SERGIO GLERIA MARIO GIRO GABRIELE GIOVANNINI GIOVANNI GHERARDI FILIBERTO GARULLI ALBERTO DENBECH PASQUALE COJAZZI GIANNA BORSETTI ANNA MARIA BUSATTI GIOVANNI CARENZA MARIO CASALBOLE MICELI GIUSEPPE CEMBALI GIANFRANCO rappresentato e difeso da: BUTTAZZO AVV. GIOVANNA SACCO AVV. GIORGIO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA S.FELICE 6 presso SACCO AVV. GIORGIO

 

contro

 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.) rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede;

 

per l’accertamento
1) del diritto dei ricorrenti, al momento della cessazione del rapporto d’impiego, al trattamento di quiescenza di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 8.6.1946;
2) del diritto dei ricorrenti a che il C.N.R. provveda, anche ora per allora, all’accantonamento sul conto A, previsto dall’art. 2 del citato D.P.C.M. a favore di ogni dipendente, per tutti gli anni di servizio prestati e da prestare da parte dei ricorrenti, di una somma pari a un dodicesimo della corrispondente retribuzione annua in godimento, comprensiva della quota corrente di indennità integrativa speciale;
3) del diritto dei ricorrenti all’investimento, da parte del C.N.R., in buoni postali fruttiferi, delle somme e dei relativi interessi, versate annualmente sui conti denominati A e B, di cui all’art. 2 D.P.C.M. 8.6.1946, aperti a favore di ciascun dipendente;
4) in caso dette somme non siano state versate, o siano state versate solo parzialmente, del diritto dei ricorrenti a percepire dal C.N.R., all’atto della cessazione del rapporto di impiego, una somma corrispondente a quella che sarebbe dovuta risultare a seguito di corretto e integrale investimento in buoni postali fruttiferi degli importi versati, o che avrebbero dovuto essere versati annualmente, sui conti individuali A e B

 

e per l’annullamento ove occorra.
A) della deliberazione della Giunta Amministrativa del C.N.R. 7.12.1989 n. 556.02.C;
B) del Decreto del Presidente del C.N.R. prot. n. 1102804 del 12.2.1990;
C) della deliberazione della Giunta Amministrativa in data 5.7.1991;
D) del decreto del Presidente del C.N.R. in data 23.7.1991 prot. n. 1182685;
E) di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente, o connesso.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.)
Uditi nella pubblica udienza del 8 luglio 2004, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, l’avvocato G. Sacco per i ricorrenti e l’avvocato dello Stato A. Cecchieri per la resistente Amministrazione..
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

 

Fatto

 

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti, tutti dipendenti del C.N.R., chiedono l’accertamento: 1) del loro diritto, al momento della cessazione del rapporto d’impiego al trattamento di quiescenza di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 8.6.1946; 2) del loro diritto a che il C.N.R. provveda, anche ora per allora, all’accantonamento sul conto A, previsto dall’art. 2 del citato D.P.C.M. a favore di ogni dipendente, per tutti gli anni di servizio prestati e da prestare da parte dei ricorrenti, di una somma pari a un dodicesimo della corrispondente retribuzione annua in godimento, comprensiva della quota corrente di indennità integrativa speciale; 3) del loro diritto all’investimento, da parte del C.N.R., in buoni postali fruttiferi, delle somme e dei relativi interessi, versate annualmente sui conti denominati A e B, di cui all’art. 2 D.P.C.M. 8.6.1946, aperti a favore di ciascun dipendente; 4) del loro diritto, in caso dette somme non siano state versate, o siano state versate solo parzialmente, a percepire dal C.N.R., all’atto della cessazione del rapporto di impiego, una somma corrispondente a quella che sarebbe dovuta risultare a seguito di corretto e integrale investimento in buoni postali fruttiferi degli importi versati, o che avrebbero dovuto essere versati annualmente, sui conti individuali A e B.
I ricorrenti chiedono inoltre l’annullamento, ove occorra dei provvedimenti del C.N.R. meglio specificati in epigrafe.
A sostegno del gravame deducono con un unico e articolato motivo di illegittimità la violazione degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 8.6.1946; dell’articolo 86 del Regolamento del Personale C.N.R.; del combinato disposto dell’articolo 10 R.D. 13.11.1924 n. 1825, dell’articolo unico della legge 18.12.1960 n. 1561 e dell’articolo 2120 c.c.; degli articoli 13 e 14 L. 20.3.1975 n. 70 e l’eccesso di potere per manifesta ingiustizia ed erroneo supposto di diritto.
L’intimata Amministrazione, in adempimento all’ordinanza del Presidente di questo Tribunale Amministrativo Regionale 7.2.1994 n. 78 , provvedeva a depositare in giudizio la documentazione richiesta e documentata relazione di chiarimenti, nonché a costituirsi formalmente in giudizio.
Con memoria depositata in vista della discussione del ricorso l’Amministrazione ha pregiudizialmente rilevato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 87 del 1994; ha quindi eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse e di legittimazione a proporlo e chiesto la sua reiezione.
Alla pubblica udienza del 8.7.2004, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

1. Pregiudizialmente, il Collegio deve farsi carico della richiesta declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 87 del 1994.
Al riguardo occorre innanzitutto rilevare che la sezione di Parma di questo Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza 19.1.2004 n. 3 pronunciata nel ricorso proposto da altri dipendenti del C.N.R. ed avente il medesimo oggetto - totalmente condivisa dal Collegio - ha affrontato ex professo la questione relativa all’applicabilità della disposizione contenuta nell’articolo 4 della legge n. 87 del 1994, ritenendo la norma inapplicabile alla fattispecie.
Il Tar Parma ha specificamente chiarito che “l’estinzione dei giudizi pendenti, prevista dall’art. 4 della L. n. 87 del 1994 non opera riguardo alla particolare controversia in esame dove il “petitum” concerne proprio l’accertamento del diritto dei ricorrenti a che il C.N.R., sulla base della citata sentenza della Corte Costituzionale e delle disposizioni contenute nella L. n. 87 del 1994, provveda, ora per allora, a includere la indennità integrativa speciale nel computo delle somme da accantonarsi sul suddetto conto A. L’art. 4 della L. n. 87 del 1994, infatti, va immune da censure di incostituzionalità solo a condizione di ritenere che lo stesso abbia inteso porre fine a tutto il contenzioso in materia di riliquidazione dell’indennità di buonuscita attraverso l’obbligo per l’Amministrazione di computare l’indennità integrativa speciale - limitatamente alle quote previste dall’art. 1 della Legge - nel calcolo dell’indennità di fine rapporto alla sola condizione della pendenza del rapporto controverso.”
Risulta dunque con estrema chiarezza che proprio la specifica richiesta dei ricorrenti, sostanzialmente volta all’accertamento e alla declaratoria del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità di anzianità determinata nel rispetto della specifica disciplina dettata per i dipendenti C.N.R., esclude l’estinzione del giudizio.

 

2. Passando all’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse e di legittimazione attiva così come sollevate dalla difesa erariale il Collegio non può che rilevarne l’infondatezza.
Ed invero i dipendenti in servizio presso il C.N.R., dato il particolare sistema di accantonamento annuale e di investimento delle somme accantonate in buoni postali fruttiferi previsto per essi dal D.P.C.M. 8/6/1946, hanno interesse e legittimazione ad agire nei confronti dell’ente di appartenenza, al fine di accertare che gli accantonamenti sui conti A e B previsti dal citato D.P.C.M. e i conseguenti investimenti in buoni postali fruttiferi siano avvenuti correttamente e secondo la normativa vigente.
Nel caso in esame, l’incertezza riguardante la correttezza dei suddetti accantonamenti da effettuarsi da parte del C.N.R. deriva dalla computabilità, nel calcolo delle somme da accantonare ai fini della corresponsione, all’atto della cessazione del servizio, del trattamento di quiescenza previsto dal predetto D.P.C.M., della indennità integrativa speciale, come imposto, anche per i dipendenti pubblici, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 243 del 1993 e come successivamente disciplinato dalla L. n. 87 del 1994.
Essendo incontroverso in atti che, quanto meno in riferimento al periodo antecedente l’entrata in vigore della L. n. 87 del 1994, il C.N.R. non abbia provveduto ad effettuare i suddetti accantonamenti comprensivi della indennità integrativa speciale, i ricorrenti risultano avere sia l’interesse che la legittimazione ad agire affinché, ora per allora, il C.N.R. provveda ad integrare gli accantonamenti di anno in anno effettuati sul conto A di cui al D.P.C.M. 8.6/1946.
Le eccezioni vanno dunque respinte.

 

3. Per quanto riguarda il merito della controversia, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, pur entro i limiti di seguito precisati.
Competono ai ricorrenti, riguardo agli anni di servizio precedenti all’entrata in vigore della L. n. 87 del 1994 gli accantonamenti sul conto A previsto dal D.P.C.M. 8/6/1946 tenendo conto, nel calcolo delle somme da accantonare, dell’indennità integrativa speciale nella misura del 30% come previsto dall’art. 1 della L. n. 87 del 1994.
Tali maggiori somme da accantonarsi di anno in anno, inoltre, dovevano essere investite in buoni postali fruttiferi e, quindi, conseguentemente, ad esse dovranno aggiungersi le somme relative agli interessi corrispondenti al predetto non effettuato investimento.
Il Collegio deve infine osservare che la tassatività della disposizione contenuta nell’articolo 1 della L. n. 87 del 1994 risulta ostativa al riconoscimento, nel computo delle somme da accantonarsi, dell’indennità integrativa speciale in misura completa o comunque superiore alla quota del 30% (v. contra: T.A.R. Lombardia – MI – sez. II, n. 3103 del 2003).

 

4. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto in parte e, per l’effetto, è accertato il diritto dei ricorrenti al corretto accantonamento, anno per anno, delle somme di cui al D.P.C.M. 8/6/1946 secondo quanto più sopra specificato.
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 8.7.2004.


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