| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 settembre
2004 n. 3451
Pres. Perricone, Est. Trizzino
ric. Chiodi Rodolfo ed altri contro C.N.R. |
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Corresponsione della indennità di anzianità
- Disciplina ex artt.2 e 3 D.P.C.M. 8 giugno 1946 dettata
per i dipendenti C.N.R. - Computabilità della indennità
integrativa speciale – Nella misura del 30% - Legittimità
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Il trattamento di quiescenza dei dipendenti
C.N.R. prevede un particolare sistema di accantonamento
annuale e di investimento delle somme accantonate in buoni
postali fruttiferi previsto per essi dal D.P.C.M. 8 giugno
1946. Nel calcolo delle somme da accantonare al fine della
corresponsione, all’atto di cessazione del servizio, del
suddetto trattamento il C.N.R. deve tener conto della indennità
integrativa speciale nella misura del 30%, stante la disposizione
tassativa di cui all’art.1 L. n. 87 del 1994, che osta ad
un riconoscimento della suddetta indennità completo o comunque
superiore a tale quota.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I
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nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE
Presidente, ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore, CARLO
TESTORI Consigliere ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nell'Udienza Pubblica del 08 Luglio 2004.
Visto il ricorso 239/1994 proposto da:
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CHIODI RODOLFO ARMIGLIATO ALDO BALESTRI
MARIA GRAZIA BARBARO GAETANO BATTAGLIA ARTURO BEGGIATO GIANCARLO
BERTOLUS PIETRO CORBELLI GIORGIO DEGLI ESPOSTI ROBERTO DANIELI
ROBERTO GALLERANI GIANNA FUOCHI PIERGIORGIO FIEGNA ALESSANDRO
FICHERA ANNA MARIA FERRETTI PAOLO EMMI SALVATORE DORI LEONELLO
DI MARCO PIERGIULIO MARTELLI GIORGIO MARTELLI ALESSANDRO
MARABINI FRANCESCO MANDERIOLI ANITA MALTA VISCARDO MAGAROLI
FRANCO MAGAGNOLI ANGELO LORA SILVANO TALIANI CARLO SPUNTA
GIUSEPPE SCAPPINI FLAVIO ROSE COSIMO RIGAMONTI GIANNI QUARANTOTTO
GIANNI PIETROPAOLO DOMENICO PIAZZA RENATO ZINI GINO ZERLOTIN
ORAZIO ZATTIER BRUNO ZAROTTI GIANLUCA PEZZOLI RENZO PASINI
GUIDO PASINI GIANCARLO NEGRINI PAOLO MULAZZANI QUINTO MINTO
FRANCESCO MINGHETTI LEARCO MARTINIELLO ANTONIO LIPPARINI
ENVER LENAZ RENZO GOTTARDI SERGIO GLERIA MARIO GIRO GABRIELE
GIOVANNINI GIOVANNI GHERARDI FILIBERTO GARULLI ALBERTO DENBECH
PASQUALE COJAZZI GIANNA BORSETTI ANNA MARIA BUSATTI GIOVANNI
CARENZA MARIO CASALBOLE MICELI GIUSEPPE CEMBALI GIANFRANCO
rappresentato e difeso da: BUTTAZZO AVV. GIOVANNA SACCO
AVV. GIORGIO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA S.FELICE
6 presso SACCO AVV. GIORGIO
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contro
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.)
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio
eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede;
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per l’accertamento
1) del diritto dei ricorrenti, al momento della cessazione
del rapporto d’impiego, al trattamento di quiescenza di
cui agli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 8.6.1946;
2) del diritto dei ricorrenti a che il C.N.R. provveda,
anche ora per allora, all’accantonamento sul conto A, previsto
dall’art. 2 del citato D.P.C.M. a favore di ogni dipendente,
per tutti gli anni di servizio prestati e da prestare da
parte dei ricorrenti, di una somma pari a un dodicesimo
della corrispondente retribuzione annua in godimento, comprensiva
della quota corrente di indennità integrativa speciale;
3) del diritto dei ricorrenti all’investimento, da parte
del C.N.R., in buoni postali fruttiferi, delle somme e dei
relativi interessi, versate annualmente sui conti denominati
A e B, di cui all’art. 2 D.P.C.M. 8.6.1946, aperti a favore
di ciascun dipendente;
4) in caso dette somme non siano state versate, o siano
state versate solo parzialmente, del diritto dei ricorrenti
a percepire dal C.N.R., all’atto della cessazione del rapporto
di impiego, una somma corrispondente a quella che sarebbe
dovuta risultare a seguito di corretto e integrale investimento
in buoni postali fruttiferi degli importi versati, o che
avrebbero dovuto essere versati annualmente, sui conti individuali
A e B
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e per l’annullamento ove occorra.
A) della deliberazione della Giunta Amministrativa del C.N.R.
7.12.1989 n. 556.02.C;
B) del Decreto del Presidente del C.N.R. prot. n. 1102804
del 12.2.1990;
C) della deliberazione della Giunta Amministrativa in data
5.7.1991;
D) del decreto del Presidente del C.N.R. in data 23.7.1991
prot. n. 1182685;
E) di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente,
o connesso.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
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Visto l'atto di costituzione in giudizio
di:
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.)
Uditi nella pubblica udienza del 8 luglio 2004, relatore
il Cons. Rosaria Trizzino, l’avvocato G. Sacco per i ricorrenti
e l’avvocato dello Stato A. Cecchieri per la resistente
Amministrazione..
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
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Fatto
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Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti,
tutti dipendenti del C.N.R., chiedono l’accertamento: 1)
del loro diritto, al momento della cessazione del rapporto
d’impiego al trattamento di quiescenza di cui agli articoli
2 e 3 del D.P.C.M. 8.6.1946; 2) del loro diritto a che il
C.N.R. provveda, anche ora per allora, all’accantonamento
sul conto A, previsto dall’art. 2 del citato D.P.C.M. a
favore di ogni dipendente, per tutti gli anni di servizio
prestati e da prestare da parte dei ricorrenti, di una somma
pari a un dodicesimo della corrispondente retribuzione annua
in godimento, comprensiva della quota corrente di indennità
integrativa speciale; 3) del loro diritto all’investimento,
da parte del C.N.R., in buoni postali fruttiferi, delle
somme e dei relativi interessi, versate annualmente sui
conti denominati A e B, di cui all’art. 2 D.P.C.M. 8.6.1946,
aperti a favore di ciascun dipendente; 4) del loro diritto,
in caso dette somme non siano state versate, o siano state
versate solo parzialmente, a percepire dal C.N.R., all’atto
della cessazione del rapporto di impiego, una somma corrispondente
a quella che sarebbe dovuta risultare a seguito di corretto
e integrale investimento in buoni postali fruttiferi degli
importi versati, o che avrebbero dovuto essere versati annualmente,
sui conti individuali A e B.
I ricorrenti chiedono inoltre l’annullamento, ove occorra
dei provvedimenti del C.N.R. meglio specificati in epigrafe.
A sostegno del gravame deducono con un unico e articolato
motivo di illegittimità la violazione degli articoli 2 e
3 del D.P.C.M. 8.6.1946; dell’articolo 86 del Regolamento
del Personale C.N.R.; del combinato disposto dell’articolo
10 R.D. 13.11.1924 n. 1825, dell’articolo unico della legge
18.12.1960 n. 1561 e dell’articolo 2120 c.c.; degli articoli
13 e 14 L. 20.3.1975 n. 70 e l’eccesso di potere per manifesta
ingiustizia ed erroneo supposto di diritto.
L’intimata Amministrazione, in adempimento all’ordinanza
del Presidente di questo Tribunale Amministrativo Regionale
7.2.1994 n. 78 , provvedeva a depositare in giudizio la
documentazione richiesta e documentata relazione di chiarimenti,
nonché a costituirsi formalmente in giudizio.
Con memoria depositata in vista della discussione del ricorso
l’Amministrazione ha pregiudizialmente rilevato l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 87
del 1994; ha quindi eccepito l’inammissibilità del ricorso
per mancanza di interesse e di legittimazione a proporlo
e chiesto la sua reiezione.
Alla pubblica udienza del 8.7.2004, fissata per la discussione,
il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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1. Pregiudizialmente, il Collegio deve farsi
carico della richiesta declaratoria di estinzione del giudizio
ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 87 del 1994.
Al riguardo occorre innanzitutto rilevare che la sezione
di Parma di questo Tribunale Amministrativo Regionale con
sentenza 19.1.2004 n. 3 pronunciata nel ricorso proposto
da altri dipendenti del C.N.R. ed avente il medesimo oggetto
- totalmente condivisa dal Collegio - ha affrontato ex professo
la questione relativa all’applicabilità della disposizione
contenuta nell’articolo 4 della legge n. 87 del 1994, ritenendo
la norma inapplicabile alla fattispecie.
Il Tar Parma ha specificamente chiarito che “l’estinzione
dei giudizi pendenti, prevista dall’art. 4 della L. n. 87
del 1994 non opera riguardo alla particolare controversia
in esame dove il “petitum” concerne proprio l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a che il C.N.R., sulla base della
citata sentenza della Corte Costituzionale e delle disposizioni
contenute nella L. n. 87 del 1994, provveda, ora per allora,
a includere la indennità integrativa speciale nel computo
delle somme da accantonarsi sul suddetto conto A. L’art.
4 della L. n. 87 del 1994, infatti, va immune da censure
di incostituzionalità solo a condizione di ritenere che
lo stesso abbia inteso porre fine a tutto il contenzioso
in materia di riliquidazione dell’indennità di buonuscita
attraverso l’obbligo per l’Amministrazione di computare
l’indennità integrativa speciale - limitatamente alle quote
previste dall’art. 1 della Legge - nel calcolo dell’indennità
di fine rapporto alla sola condizione della pendenza del
rapporto controverso.”
Risulta dunque con estrema chiarezza che proprio la specifica
richiesta dei ricorrenti, sostanzialmente volta all’accertamento
e alla declaratoria del diritto dei ricorrenti alla corresponsione
dell’indennità di anzianità determinata nel rispetto della
specifica disciplina dettata per i dipendenti C.N.R., esclude
l’estinzione del giudizio.
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2. Passando all’esame delle eccezioni di
inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse e di
legittimazione attiva così come sollevate dalla difesa erariale
il Collegio non può che rilevarne l’infondatezza.
Ed invero i dipendenti in servizio presso il C.N.R., dato
il particolare sistema di accantonamento annuale e di investimento
delle somme accantonate in buoni postali fruttiferi previsto
per essi dal D.P.C.M. 8/6/1946, hanno interesse e legittimazione
ad agire nei confronti dell’ente di appartenenza, al fine
di accertare che gli accantonamenti sui conti A e B previsti
dal citato D.P.C.M. e i conseguenti investimenti in buoni
postali fruttiferi siano avvenuti correttamente e secondo
la normativa vigente.
Nel caso in esame, l’incertezza riguardante la correttezza
dei suddetti accantonamenti da effettuarsi da parte del
C.N.R. deriva dalla computabilità, nel calcolo delle somme
da accantonare ai fini della corresponsione, all’atto della
cessazione del servizio, del trattamento di quiescenza previsto
dal predetto D.P.C.M., della indennità integrativa speciale,
come imposto, anche per i dipendenti pubblici, dalla sentenza
della Corte Costituzionale n. 243 del 1993 e come successivamente
disciplinato dalla L. n. 87 del 1994.
Essendo incontroverso in atti che, quanto meno in riferimento
al periodo antecedente l’entrata in vigore della L. n. 87
del 1994, il C.N.R. non abbia provveduto ad effettuare i
suddetti accantonamenti comprensivi della indennità integrativa
speciale, i ricorrenti risultano avere sia l’interesse che
la legittimazione ad agire affinché, ora per allora, il
C.N.R. provveda ad integrare gli accantonamenti di anno
in anno effettuati sul conto A di cui al D.P.C.M. 8.6/1946.
Le eccezioni vanno dunque respinte.
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3. Per quanto riguarda il merito della controversia,
il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto,
pur entro i limiti di seguito precisati.
Competono ai ricorrenti, riguardo agli anni di servizio
precedenti all’entrata in vigore della L. n. 87 del 1994
gli accantonamenti sul conto A previsto dal D.P.C.M. 8/6/1946
tenendo conto, nel calcolo delle somme da accantonare, dell’indennità
integrativa speciale nella misura del 30% come previsto
dall’art. 1 della L. n. 87 del 1994.
Tali maggiori somme da accantonarsi di anno in anno, inoltre,
dovevano essere investite in buoni postali fruttiferi e,
quindi, conseguentemente, ad esse dovranno aggiungersi le
somme relative agli interessi corrispondenti al predetto
non effettuato investimento.
Il Collegio deve infine osservare che la tassatività della
disposizione contenuta nell’articolo 1 della L. n. 87 del
1994 risulta ostativa al riconoscimento, nel computo delle
somme da accantonarsi, dell’indennità integrativa speciale
in misura completa o comunque superiore alla quota del 30%
(v. contra: T.A.R. Lombardia – MI – sez. II, n. 3103 del
2003).
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4. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto
in parte e, per l’effetto, è accertato il diritto dei ricorrenti
al corretto accantonamento, anno per anno, delle somme di
cui al D.P.C.M. 8/6/1946 secondo quanto più sopra specificato.
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente
fra le parti le spese e competenze del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando
sul ricorso in premessa, lo accoglie nei limiti di cui in
motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bologna, in camera di consiglio,
il 8.7.2004.
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