| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 27 settembre
2004 n. 3499
Pres. Perricone, Est. Trizzino
ric. Masini Adele contro Comune di Riccione |
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1. Impugnazione degli atti propedeutici all’esproprio
- Mancata impugnazione del decreto di esproprio nel frattempo
sopravvenuto - Improcedibilità del ricorso - Non sussiste.
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2. Perenzione del ricorso – decorso del biennio
- computo dei periodi di sospensione feriale dei termini
processuali - Applicabilità.
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3. Reiterazione dei vincoli urbanistici scaduti
per il decorso del termine quinquennale - Congrua e specifica
motivazione sulla attualità della previsione - Necessità
– Mancanza - Illegittimità del provvedimento.
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1. Non vi è necessità di impugnare l’atto
finale un volta impugnato nei termini l’atto preparatorio,
qualora sia ravvisabile tra i due atti un rapporto di presupposizione-consequenzialità
diretto ed immediato, tale per cui l’atto successivo viene
a porsi come inevitabile conseguenza di quello precedente.
Ne segue che l’annullamento di quest’ultimo comporta la
caducazione degli atti che da esso dipendono.
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2. Al fine della dichiarazione della perenzione
del ricorso per decorso del termine di due anni di cui all’art.26
L. 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’art.9 L.
21 luglio 2000 n. 205, occorre tenere conto, per il relativo
computo, della pausa feriale dei termini processuali.
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3. In caso di reiterazione dei vincoli urbanistici
scaduti disposta attraverso una variante specifica, l’amministrazione
deve procedere ad una concreta rivalutazione della scelta
urbanistica da tempo decaduta, da esternare attraverso l’adozione
di una motivazione puntale del provvedimento di reiterazione
della stessa. In mancanza di una specifica indicazione delle
ragioni poste a fondamento di una tale determinazione, che
sia diversa dal richiamo all’intervenuta scadenza dei vincoli
per decorso del quinquennio ed espressiva di una rinnovata
valutazione di tale scelta, non potrà che affermarsi l’illegittimità
dell’operato dell’amministrazione per difetto di motivazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I
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nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE
Presidente, ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore, CARLO
TESTORI Consigliere, ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nell'Udienza Pubblica del 20 Maggio 2004.
Visto il ricorso 321/1985 proposto da:
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MASINI ADELE rappresentato e difeso
da: BELTRAMI AVV. FRANCO con domicilio eletto in BOLOGNA
STRADA MAGGIORE 53 presso SEGRETERIA TAR
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contro
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COMUNE DI RICCIONE rappresentato e
difeso da: CASTELLANI AVV. ENZO con domicilio eletto in
BOLOGNA P.ZZA S. FRANCESCO 2 presso ALBERTI AVV. MARIA ANNA
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
delle delibere del C.C. di Riccione n. 433 del 31 maggio
1984 e n. 714 del 13 novembre 1984, nonché della delibera
della G.M. di Riccione n. 91 del 28 gennaio 1985.
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI RICCIONE
Vista l’ordinanza di questo Tribunale Amministrativo Regionale
7.3.1985 n. 107, con la quale è stata respinta la domanda
di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Vista la memoria del Comune di Riccione depositata il 7.5.2004
con a margine procura alle liti a favore dell’avvocato E.
Castellani
Uditi nella pubblica udienza del 20 maggio 2004, relatore
il Cons. Rosaria Trizzino, l’avvocato F. Beltrami per la
ricorrente e l’avvocato E. Castellani per il Comune di Riccione.
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
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Fatto
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La ricorrente impugna la deliberazione del
Consiglio Comunale di Riccione 31/5/1984 n. 433, con la
quale è stata revocata la precedente deliberazione n. 201/1983
(di approvazione del progetto per la realizzazione di un
parcheggio e di uno spazio verde su suoli interessanti,
fra l’altro, la proprietà della ricorrente, del relativo
piano particellare di esproprio), e contestualmente riapprovato
il progetto di cui sopra, in variante al P.R.G. vigente
unitamente al piano particellare di esproprio riguardante
sempre l’area di proprietà della ricorrente.
Inoltre, la ricorrente impugna la deliberazione del Consiglio
comunale di Riccione 13.11.1984 n. 714 di definitiva approvazione
dell’anzidetta variante e la deliberazione della Giunta
municipale 28.1.1985 n. 91 con la quale si è autorizzata
l’occupazione d’urgenza dell’area in questione.
Contro le citate determinazioni del Consiglio e della Giunta
comunale di Riccione la ricorrente ha dedotto censure di
violazione di legge e di eccesso di potere sotto molteplici
profili.
Si è costituito nel giudizio il Comune di Riccione, insistendo
per la reiezione del gravame.
Nella camera di consiglio del 7.3.1985 questo Tribunale,
con ordinanza n. 107, ha respinto la domanda cautelare presentata
dalla ricorrente.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione contestando
le censure svolte dalla ricorrente e chiedendo la reiezione
del ricorso.
Con successiva memoria il Comune di Riccione, patrocinato
da nuovo procuratore, ha eccepito l’improcedibilità e, comunque,
la perenzione del ricorso.
All’udienza del 20 maggio 2004, fissata per la discussione,
il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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Diritto
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1. Il Collegio deve preliminarmente farsi
carico delle eccezioni di improcedibilità del ricorso dedotte
dal Comune di Riccione.
Tutte le eccezioni sono prive di fondamento.
Al riguardo si deve infatti rilevare:
a) in merito alla eccezione di improcedibilità formulata
dalla difesa del Comune di Riccione in relazione alla circostanza
che la ricorrente, dopo avere impugnato gli atti propedeutici
alla pronuncia dell’esproprio, non ha poi impugnato il provvedimento
12.7.1988 n. 958 contenente il decreto di esproprio va richiamato
l’orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso dal
Collegio, secondo cui la sentenza di annullamento del provvedimento
amministrativo impugnato, creando nella P.A. soccombente
l’obbligo di ripristinare la situazione anteatta, ha effetto
caducante nei confronti di tutti gli atti che in quello
annullato trovano il loro antecedente necessario (tra le
più recenti cfr. C.d.S., V, 18 marzo 2004, n. 1421).
b) non sussistono i presupposti per dichiarare la perenzione
del ricorso, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto
dall’Amministrazione resistente, non c’è ragione per non
computare ai fini del decorso del biennio tutti i periodi
di sospensione feriale (cfr. per tutte C.d.S., IV, 15.9.2003
n. 5114; idem, 8.7.2003 n. 4046).
c) per le medesime ragioni, infine, deve ritenersi ampiamente
in termini la domanda di fissazione d’udienza presentata
dalla ricorrente a seguito della comunicazione inviatale
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9, comma 2, della
legge 21.7.2000 n. 205.
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2. Sempre in via preliminare il Collegio
deve rilevare che questo Tribunale Amministrativo Regionale,
con sentenza 27.3.2002 n. 509, pronunciata nel ricorso n.
322 del 1985, proposto dai signori Tamburini e Santolini
(proprietari delle altre aree interessate al progetto oggetto
dell’impugnata variante al P.R.G. di Riccione) ha annullato
gli atti qui impugnati ritenendo fondata e assorbente la
censura di difetto di motivazione.
In particolare il Tribunale ha rilevato che: “il Consiglio
Comunale di Riccione, con la delibera n. 433 del 31/5/1984:
a) ha riconosciuto che il vincolo di P.R.G. insistente sull’area
di cui si controverte, ai fini della realizzazione di un
parcheggio e di uno spazio verde, era scaduto per decorso
del quinquennio già all’epoca in cui era stata adottata
la deliberazione C.C. n. 201 del 21/3/1983 di approvazione
del relativo progetto;
b) ha conseguentemente revocato (meglio: autoannullato)
la delibera 201 del 1983;
c) ha provveduto a riapprovare il progetto ai sensi dell’art.
1 della legge n. 1/1978, con effetto di adozione di variante
al P.R.G. vigente al fine di rinnovare il vincolo scaduto
(procedura successivamente perfezionata con l’approvazione
disposta con deliberazione consiliare n. 714 del 13/11/1984).
Dagli atti acquisiti al giudizio e, in particolare, da quelli
depositati dal Comune di Riccione, non risulta che la predetta
Amministrazione abbia reintrodotto nella disciplina urbanistica
del territorio il vincolo in questione ponendo a fondamento
di tale determinazione una specifica motivazione, diversa
dal richiamo all’intervenuta scadenza dello stesso per decorso
del quinquennio ed espressiva di una rinnovata valutazione
di tale scelta. Sotto il profilo in esame l’operato della
P.A. è perciò illegittimo, come censurato dai ricorrenti.
Nella sentenza 20 maggio 1999 n. 179 (in cui si è pronunciata
sulla questione dell’obbligo di indennizzo in caso di reiterazione
dei vincoli espropriativi) la Corte Costituzionale ha ricordato
che, a proposito della reiterazione dei vincoli urbanistici
decaduti per decorso del termine quinquennale, la giurisprudenza
amministrativa ha sancito che la stessa “può ritenersi legittima…...
se corredata da una congrua e specifica motivazione sulla
attualità della previsione, con nuova ed adeguata comparazione
degli interessi pubblici e privati coinvolti, e con giustificazione
delle scelte urbanistiche di piano, tanto più dettagliata
e concreta quante più volte viene ripetuta la reiterazione
del vincolo”. Tale orientamento è stato di recente confermato,
tra le altre, dalle decisioni della IV Sezione del Consiglio
di Stato 27 dicembre 2001 n. 6415, 3 luglio 2000 n. 3646
e 3 maggio 2000 n. 2613. Per completezza, va ricordato che
nella sentenza n. 24 del 22 dicembre 1999 l’Adunanza Plenaria
ha sostanzialmente escluso la sussistenza, tranne che in
casi particolari, dell’obbligo di motivazione puntuale della
reiterazione di vincoli urbanistici disposta attraverso
una variante generale; e che recentissimamente, nella decisione
6 febbraio 2002 n. 664, la stessa IV Sezione ha ribadito
tale assunto, precisando in proposito che è sufficiente
“sotto il profilo della motivazione e dell’istruttoria,
l’accertata esistenza di problematiche, anche di ordine
generale, purché concrete ed attuali, non arbitrarie o illogiche,
che incidono in senso negativo sulle condizioni di vita
dell’intera cittadinanza (quali ad esempio quelle dei parcheggi,
della viabilità, del verde pubblico, etc.), problematiche
che medio tempore si siano aggravate, non essendo per contro
necessaria una rinnovata indagine su ogni singola area al
fine di giustificarne la sua specifica idoneità a soddisfare
esigenze pubbliche”. Nel caso di specie, però, si deve considerare
che la reiterazione del vincolo di cui si discute in questa
sede è stata disposta con variante specifica, che lo strumento
urbanistico generale risaliva al 1973 e che i provvedimenti
comunali impugnati non recano il benché minimo accenno ai
profili indicati nella pronuncia giurisdizionale da ultimo
citata. Tale mancanza porta a concludere che l’Amministrazione
non ha proceduto ad alcuna concreta rivalutazione della
scelta urbanistica da tempo decaduta, da esternare nella
motivazione del provvedimento di reiterazione della stessa;
e ciò rende illegittime le impugnate deliberazioni consiliari
n. 433 del 31/5/1984 e n. 714 del 13/11/1984; nonché la
consequenziale deliberazione della G.M. di Riccione n. 91
del 28/1/1985.”.
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3. Sulla base delle suesposte argomentazioni,
assolutamente condivise dal Collegio che le fa proprie,
può dunque affermarsi l’illegittimità degli impugnati provvedimenti.
Il ricorso va di conseguenza accolto e per l’effetto gli
atti impugnati devono essere annullati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando
sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla
gli impugnati provvedimenti.
Condanna il Comune di Riccione al pagamento, a favore della
ricorrente, delle spese e competenze del giudizio che liquida
in via equitativa in € 2.700,00 oltre IVA e Cpa..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bologna, in camera di consiglio,
il 20 maggio 2004.
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