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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 27 settembre 2004 n. 3499
Pres. Perricone, Est. Trizzino
ric. Masini Adele contro Comune di Riccione


1. Impugnazione degli atti propedeutici all’esproprio - Mancata impugnazione del decreto di esproprio nel frattempo sopravvenuto - Improcedibilità del ricorso - Non sussiste.

 

2. Perenzione del ricorso – decorso del biennio - computo dei periodi di sospensione feriale dei termini processuali - Applicabilità.

 

3. Reiterazione dei vincoli urbanistici scaduti per il decorso del termine quinquennale - Congrua e specifica motivazione sulla attualità della previsione - Necessità – Mancanza - Illegittimità del provvedimento.

1. Non vi è necessità di impugnare l’atto finale un volta impugnato nei termini l’atto preparatorio, qualora sia ravvisabile tra i due atti un rapporto di presupposizione-consequenzialità diretto ed immediato, tale per cui l’atto successivo viene a porsi come inevitabile conseguenza di quello precedente. Ne segue che l’annullamento di quest’ultimo comporta la caducazione degli atti che da esso dipendono.

 

2. Al fine della dichiarazione della perenzione del ricorso per decorso del termine di due anni di cui all’art.26 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’art.9 L. 21 luglio 2000 n. 205, occorre tenere conto, per il relativo computo, della pausa feriale dei termini processuali.

 

3. In caso di reiterazione dei vincoli urbanistici scaduti disposta attraverso una variante specifica, l’amministrazione deve procedere ad una concreta rivalutazione della scelta urbanistica da tempo decaduta, da esternare attraverso l’adozione di una motivazione puntale del provvedimento di reiterazione della stessa. In mancanza di una specifica indicazione delle ragioni poste a fondamento di una tale determinazione, che sia diversa dal richiamo all’intervenuta scadenza dei vincoli per decorso del quinquennio ed espressiva di una rinnovata valutazione di tale scelta, non potrà che affermarsi l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione per difetto di motivazione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I

 

nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE Presidente, ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore, CARLO TESTORI Consigliere, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nell'Udienza Pubblica del 20 Maggio 2004. Visto il ricorso 321/1985 proposto da:

 

MASINI ADELE rappresentato e difeso da: BELTRAMI AVV. FRANCO con domicilio eletto in BOLOGNA STRADA MAGGIORE 53 presso SEGRETERIA TAR

 

contro

 

COMUNE DI RICCIONE rappresentato e difeso da: CASTELLANI AVV. ENZO con domicilio eletto in BOLOGNA P.ZZA S. FRANCESCO 2 presso ALBERTI AVV. MARIA ANNA

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, delle delibere del C.C. di Riccione n. 433 del 31 maggio 1984 e n. 714 del 13 novembre 1984, nonché della delibera della G.M. di Riccione n. 91 del 28 gennaio 1985.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI RICCIONE
Vista l’ordinanza di questo Tribunale Amministrativo Regionale 7.3.1985 n. 107, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Vista la memoria del Comune di Riccione depositata il 7.5.2004 con a margine procura alle liti a favore dell’avvocato E. Castellani
Uditi nella pubblica udienza del 20 maggio 2004, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, l’avvocato F. Beltrami per la ricorrente e l’avvocato E. Castellani per il Comune di Riccione.
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

 

Fatto

 

La ricorrente impugna la deliberazione del Consiglio Comunale di Riccione 31/5/1984 n. 433, con la quale è stata revocata la precedente deliberazione n. 201/1983 (di approvazione del progetto per la realizzazione di un parcheggio e di uno spazio verde su suoli interessanti, fra l’altro, la proprietà della ricorrente, del relativo piano particellare di esproprio), e contestualmente riapprovato il progetto di cui sopra, in variante al P.R.G. vigente unitamente al piano particellare di esproprio riguardante sempre l’area di proprietà della ricorrente.
Inoltre, la ricorrente impugna la deliberazione del Consiglio comunale di Riccione 13.11.1984 n. 714 di definitiva approvazione dell’anzidetta variante e la deliberazione della Giunta municipale 28.1.1985 n. 91 con la quale si è autorizzata l’occupazione d’urgenza dell’area in questione.
Contro le citate determinazioni del Consiglio e della Giunta comunale di Riccione la ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto molteplici profili.
Si è costituito nel giudizio il Comune di Riccione, insistendo per la reiezione del gravame.
Nella camera di consiglio del 7.3.1985 questo Tribunale, con ordinanza n. 107, ha respinto la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione contestando le censure svolte dalla ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con successiva memoria il Comune di Riccione, patrocinato da nuovo procuratore, ha eccepito l’improcedibilità e, comunque, la perenzione del ricorso.
All’udienza del 20 maggio 2004, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

Diritto

 

1. Il Collegio deve preliminarmente farsi carico delle eccezioni di improcedibilità del ricorso dedotte dal Comune di Riccione.
Tutte le eccezioni sono prive di fondamento.
Al riguardo si deve infatti rilevare:
a) in merito alla eccezione di improcedibilità formulata dalla difesa del Comune di Riccione in relazione alla circostanza che la ricorrente, dopo avere impugnato gli atti propedeutici alla pronuncia dell’esproprio, non ha poi impugnato il provvedimento 12.7.1988 n. 958 contenente il decreto di esproprio va richiamato l’orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso dal Collegio, secondo cui la sentenza di annullamento del provvedimento amministrativo impugnato, creando nella P.A. soccombente l’obbligo di ripristinare la situazione anteatta, ha effetto caducante nei confronti di tutti gli atti che in quello annullato trovano il loro antecedente necessario (tra le più recenti cfr. C.d.S., V, 18 marzo 2004, n. 1421).
b) non sussistono i presupposti per dichiarare la perenzione del ricorso, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente, non c’è ragione per non computare ai fini del decorso del biennio tutti i periodi di sospensione feriale (cfr. per tutte C.d.S., IV, 15.9.2003 n. 5114; idem, 8.7.2003 n. 4046).
c) per le medesime ragioni, infine, deve ritenersi ampiamente in termini la domanda di fissazione d’udienza presentata dalla ricorrente a seguito della comunicazione inviatale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9, comma 2, della legge 21.7.2000 n. 205.

 

2. Sempre in via preliminare il Collegio deve rilevare che questo Tribunale Amministrativo Regionale, con sentenza 27.3.2002 n. 509, pronunciata nel ricorso n. 322 del 1985, proposto dai signori Tamburini e Santolini (proprietari delle altre aree interessate al progetto oggetto dell’impugnata variante al P.R.G. di Riccione) ha annullato gli atti qui impugnati ritenendo fondata e assorbente la censura di difetto di motivazione.
In particolare il Tribunale ha rilevato che: “il Consiglio Comunale di Riccione, con la delibera n. 433 del 31/5/1984:
a) ha riconosciuto che il vincolo di P.R.G. insistente sull’area di cui si controverte, ai fini della realizzazione di un parcheggio e di uno spazio verde, era scaduto per decorso del quinquennio già all’epoca in cui era stata adottata la deliberazione C.C. n. 201 del 21/3/1983 di approvazione del relativo progetto;
b) ha conseguentemente revocato (meglio: autoannullato) la delibera 201 del 1983;
c) ha provveduto a riapprovare il progetto ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1/1978, con effetto di adozione di variante al P.R.G. vigente al fine di rinnovare il vincolo scaduto (procedura successivamente perfezionata con l’approvazione disposta con deliberazione consiliare n. 714 del 13/11/1984).
Dagli atti acquisiti al giudizio e, in particolare, da quelli depositati dal Comune di Riccione, non risulta che la predetta Amministrazione abbia reintrodotto nella disciplina urbanistica del territorio il vincolo in questione ponendo a fondamento di tale determinazione una specifica motivazione, diversa dal richiamo all’intervenuta scadenza dello stesso per decorso del quinquennio ed espressiva di una rinnovata valutazione di tale scelta. Sotto il profilo in esame l’operato della P.A. è perciò illegittimo, come censurato dai ricorrenti.
Nella sentenza 20 maggio 1999 n. 179 (in cui si è pronunciata sulla questione dell’obbligo di indennizzo in caso di reiterazione dei vincoli espropriativi) la Corte Costituzionale ha ricordato che, a proposito della reiterazione dei vincoli urbanistici decaduti per decorso del termine quinquennale, la giurisprudenza amministrativa ha sancito che la stessa “può ritenersi legittima…... se corredata da una congrua e specifica motivazione sulla attualità della previsione, con nuova ed adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, e con giustificazione delle scelte urbanistiche di piano, tanto più dettagliata e concreta quante più volte viene ripetuta la reiterazione del vincolo”. Tale orientamento è stato di recente confermato, tra le altre, dalle decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato 27 dicembre 2001 n. 6415, 3 luglio 2000 n. 3646 e 3 maggio 2000 n. 2613. Per completezza, va ricordato che nella sentenza n. 24 del 22 dicembre 1999 l’Adunanza Plenaria ha sostanzialmente escluso la sussistenza, tranne che in casi particolari, dell’obbligo di motivazione puntuale della reiterazione di vincoli urbanistici disposta attraverso una variante generale; e che recentissimamente, nella decisione 6 febbraio 2002 n. 664, la stessa IV Sezione ha ribadito tale assunto, precisando in proposito che è sufficiente “sotto il profilo della motivazione e dell’istruttoria, l’accertata esistenza di problematiche, anche di ordine generale, purché concrete ed attuali, non arbitrarie o illogiche, che incidono in senso negativo sulle condizioni di vita dell’intera cittadinanza (quali ad esempio quelle dei parcheggi, della viabilità, del verde pubblico, etc.), problematiche che medio tempore si siano aggravate, non essendo per contro necessaria una rinnovata indagine su ogni singola area al fine di giustificarne la sua specifica idoneità a soddisfare esigenze pubbliche”. Nel caso di specie, però, si deve considerare che la reiterazione del vincolo di cui si discute in questa sede è stata disposta con variante specifica, che lo strumento urbanistico generale risaliva al 1973 e che i provvedimenti comunali impugnati non recano il benché minimo accenno ai profili indicati nella pronuncia giurisdizionale da ultimo citata. Tale mancanza porta a concludere che l’Amministrazione non ha proceduto ad alcuna concreta rivalutazione della scelta urbanistica da tempo decaduta, da esternare nella motivazione del provvedimento di reiterazione della stessa; e ciò rende illegittime le impugnate deliberazioni consiliari n. 433 del 31/5/1984 e n. 714 del 13/11/1984; nonché la consequenziale deliberazione della G.M. di Riccione n. 91 del 28/1/1985.”.

 

3. Sulla base delle suesposte argomentazioni, assolutamente condivise dal Collegio che le fa proprie, può dunque affermarsi l’illegittimità degli impugnati provvedimenti.
Il ricorso va di conseguenza accolto e per l’effetto gli atti impugnati devono essere annullati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti.
Condanna il Comune di Riccione al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese e competenze del giudizio che liquida in via equitativa in € 2.700,00 oltre IVA e Cpa..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 20 maggio 2004.


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