| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 9 settembre
2004 n. 11896
Pres. dott. Michele Perrelli, Est. dott. Leonardo Pasanini
Mollo Maria Rosaria (Avv. Gianpaolo Buono) contro Comune
di Forio (n.c.) |
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1. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi
– Istanza di accertamento di conformità – Ex art. 13 della
L. n. 47/1985 (v. ora, in senso analogo, art. 36 del D.P.R.
n. 380/2001) – Silenzio sulla stessa – A seguito dell’inutile
decorso del termine di 60 giorni previsto - Ha natura di
silenzio –rigetto e non di silenzio-rifiuto – Conseguenze
– Impugnazione per il contenuto reiettivo dell’atto – Necessità
– Impugnazione per difetto di motivazione del silenzio –
Impossibilità - Fattispecie
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2. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi
– Istanza di accertamento di conformità – Ex art. 13 della
L. n. 47/1985 (v. ora, in senso analogo, art. 36 del D.P.R.
n. 380/2001) – Decorrenza del termine di 60 giorni previsto
da dette disposizioni – Conseguenze – Individuazione – Potere
della P.A. di provvedere sull’istanza dopo tale termine
– Sussiste – Potere del privato richiedente di impugnare
il silenzio rigetto allegando che l’istanza di sanatoria
sia meritevole di accoglimento – Sussiste
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1. Il silenzio che si forma su un’istanza
di accertamento di conformità, a seguito dell’inutile decorso
del termine di 60 giorni previsto dall’art. 13 della L.
28/2/1985 n. 47, (così come il silenzio sulla richiesta
di permesso in sanatoria previsto dall’art. 36, 3° comma,
del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) costituisce una ipotesi
di silenzio significativo, al quale vengono pertanto collegati
gli effetti di un provvedimento di rigetto dell’istanza,
così determinandosi una situazione del tutto simile a quella
che si verificherebbe nel caso di provvedimento espresso;
ne consegue che tale provvedimento tacito è impugnabile
non per difetto di motivazione, bensì per il contenuto reiettivo
dell’atto (alla stregua del principio nella specie il ricorso,
che era affidato esclusivamente al presunto difetto di motivazione
del silenzio, è stato ritenuto infondato).
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2. Dopo la scadenza di 60 giorni previsti
dall’art. 13, 2° comma , L. n. 47/1985 (.v. oggi art. 36
del D.P.R. n. 380/2001), l’Amministrazione non perde per
ciò solo la potestà di decidere sull’istanza di sanatoria,
con la conseguente illegittimità del tardivo provvedimento
– sia esso di rigetto o di accoglimento. Il privato, dal
canto suo, nell’impugnare il silenzio-rigetto, non vede
diminuito il proprio diritto di difesa per il fatto di non
poter dedurre il vizio del difetto di motivazione dell’impugnato
silenzio – diniego, ben potendo allegare che l’istanza di
sanatoria sia meritevole di accoglimento, per la sussistenza
della prescritta doppia conformità delle opere abusive realizzate,
adducendo un valido principio di prova.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Campania - Sez. VI
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composto dai Signori: Dott. Michele Perrelli
- Presidente; Dott. Leonardo Pasanisi - Consigliere rel.;
Dott.ssa Maria Abbruzzese - Primo Referendario ha pronunciato
la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 4919/2004 Reg. Gen., proposto
da
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Mollo Maria Rosaria rappresentata
e difesa dall'avvocato Gianpaolo Buono di Barano d’Ischia,
ma con domiciliazione da intendersi effettuata presso la
Segreteria di questo Tribunale, in Napoli, piazza Municipio,
ai sensi dell’art. 19 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e dell’art.
35 R.D. 26 giugno 1924 n. 1054;
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contro
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Il Comune di Forio, in persona del
Sindaco pro tempore; - non costituito -
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per l’annullamento:
a) del silenzio – rifiuto formatosi per l’inutile decorso
del termine di 60 giorni, indicato dall’art. 36 D.P.R. n.
380/01, per l’esame della domanda di sanatoria prodotta
ai sensi dell’art. 36 cit. ed assunta al protocollo gen.
n. 28270 del Comune di Forio in data 31/12/2003;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale,
comunque lesivo della posizione giuridica della ricorrente.
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VISTO il ricorso ed i relativi allegati;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITO all'udienza pubblica del 19 luglio 2004 - relatore
il cons. dott. Leonardo Pasanisi – l’avv. Antonio Iacono
(per delega dell’avv. G. Buono);
VISTO l’art. 26, co. 4°, della legge n. 1034 del 1971;
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
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Con atto notificato il 24 marzo 2004 e depositato
il successivo 14 aprile, la signora Mollo Maria Rosaria
rappresentava quanto segue:
- di avere inoltrato in data 31712/2003 (prot. gen. Com.
n. 28270), al Sindaco del Comune di Forio un’istanza di
accertamento di conformità urbanistica ex art. 36 D.P.R.
n. 380/01 (già art. 13 L. n. 47/85), relativa ad opere edili
eseguite in Forio, alla via Casa Prov.le Lacco;
- che su tale domanda, però (sebbene sussistessero le condizioni
di legge per il suo accoglimento), si era formato, per l'inutile
decorso del termine di 60 giorni indicato dall'articolo
13 della legge n. 47 del 1985, il silenzio rifiuto del Sindaco.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento del suddetto silenzio
rifiuto, di cui deduceva l'illegittimità per i seguenti
motivi:
Violazione dell’art. 36 D.P.R. n. 380/01. Eccesso di potere
per difetto di motivazione. Violazione degli articoli 2
e 3 L. n. 241/1990.
A parere della ricorrente, il procedimento concernente l'accertamento
di conformità urbanistica ai sensi dell'articolo 36 D.P.R.
n. 380/01 (ex art. 13 della legge n. 47 del 1985) si dovrebbe
concludere con un provvedimento espresso, coerentemente
del resto ai principi generali desumibili dalla legge n.
241 del 1990. Il silenzio serbato dall'amministrazione sulla
relativa istanza sarebbe pertanto illegittimo per difetto
di motivazione.
Il Comune intimato non si costituiva in giudizio.
Alla pubblica udienza del 19 luglio 2004 il ricorso veniva
introitato in decisione.
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DIRITTO
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Sulla questione oggetto del presente gravame,
la Sezione si è già pronunciata con la sentenza 8 giugno
2004, n. 9278, respingendo il relativo ricorso con la seguente
motivazione, da intendersi integralmente applicabile anche
alla fattispecie in esame:
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Com'è noto, l'accertamento di conformità previsto dall’art.
13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è diretto a sanare
le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza
concessione o autorizzazione, ma conformi nella sostanza
alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui
sorgono (vigente sia al momento della loro realizzazione
che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria:
cd. doppia conformità).
Non è invece applicabile nei riguardi delle opere che siano
state eseguite non solo senza titolo, ma anche su aree assoggettate
a vincolo di inedificabilità, per le quali scatta il diverso
regime di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 47
del 1985 (ora, articolo 27 del D.P.R. n. 380 del 2001, che
ne ha ampliato la previsione a tutti i casi di difformità
dalle norme urbanistiche), che esclude qualsiasi sanabilità
a posteriori dell'opera abusiva.
Il provvedimento di accertamento di conformità assume pertanto
una connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva
di apprezzamenti discrezionali.
L'autorità procedente deve infatti valutare l’assentibilità
dell'opera eseguita senza titolo, sulla base della normativa
urbanistica ed edilizia vigente in relazione ad entrambi
i momenti considerati dalla norma. Peraltro, una volta positivamente
riscontrata, in concreto, la ricorrenza dei presupposti
di fatto e di diritto cui tale normativa subordina la realizzazione
dell’opera, l’Amministrazione è tenuta a rilasciare il provvedimento
permissivo richiesto.
Il principale problema interpretativo posto dalla disposizione
in esame è costituito dalla configurazione della natura
giuridica del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla
relativa istanza del privato, se si tratti cioè di mero
silenzio-inadempimento (o rifiuto), ovvero di silenzio-significativo
(o provvedimentale).
E’ evidente, infatti, che dall’adesione all’una o all’altra
impostazione discendono diverse conseguenze sul piano giuridico,
dovendo, nel primo caso, l’oggetto del relativo giudizio
impugnatorio intendersi limitato all’accertamento dell’inadempimento
dell’obbligo di provvedere sull’istanza del privato (ed
al conseguente ordine di provvedere, secondo lo schema attualmente
disegnato dall’art. 2 della legge n. 205 del 2000), mentre
nel secondo, esso sarebbe costituito direttamente dalla
verifica della fondatezza della pretesa sostanziale del
ricorrente.
Secondo l’orientamento cui aderiscono i ricorrenti, il silenzio
sull’istanza di accertamento di conformità ex 13 della legge
28 febbraio 1985, n. 47 sarebbe orami sicuramente configurabile
come mero silenzio-inadempimento (o rifiuto), non essendo
più ipotizzabile, nel nuovo sistema introdotto dagli artt.
2 e 3 della legge n. 241/90, un’attività procedimentale
della P.A, non culminante nell’adozione di un provvedimento
espresso, fornito della dovuta motivazione (cfr. Tar Sicilia,
Catania, Sez. I, 29 maggio 2003, n. 903; Tar Campania, Napoli,
sez. IV, 20 novembre 2002 n. 7327).
E’ tuttavia opinione della Sezione che il silenzio sull’istanza
di accertamento di conformità urbanistica abbia natura di
atto tacito di reiezione dell’istanza (e quindi di silenzio-significativo
e non di silenzio-rifiuto).
A sostegno di tale orientamento milita in primo luogo l’argomento
letterale.
L’art. 13 L. n. 47 del 1985, invero, nel prevedere che "la
richiesta si intende respinta", attribuisce all’inerzia
dell’Amministrazione (la quale di per sé non è un atto,
bensì un mero fatto) il valore legale tipico proprio di
un atto amministrativo.
Sotto tale profilo, la norma in esame appare strutturata
in maniera analoga ad altra fattispecie indubitabilmente
di silenzio-significativo: quella di cui all'articolo 6
del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 - recante semplificazione
dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi -
il quale prevede infatti che, "decorso il termine di 90
giorni …, il ricorso si intende respinto".
Appare tuttavia conforme ad altra fattispecie sicuramente
avente natura di silenzio-significativo: quella di cui all’art.
25, co. 4^, della legge n. 241 del 1990 che, nel disciplinare
il procedimento di accesso ai documenti amministrativi,
testualmente prevede che "decorsi inutilmente trenta giorni
dalla richiesta, questa si intende respinta".
La completa analogia intercorrente, nella disciplina normativa,
tra il silenzio sull’istanza di accertamento di conformità
ed il silenzio sull’istanza di accesso (le quali, decorso
il prescritto termine, si intendono entrambe respinte),
consente di evidenziare un secondo argomento a sostegno
dell’opinione della Sezione: quello della compatibilità,
sul piano logico-sistematico, della figura del silenzio-significativo
pur nel nuovo regime procedimentale introdotto dalla legge
n. 241 del 1990.
Il fatto che tale legge, dopo aver sancito, all’art. 2,
l’obbligo della P.A. di concludere il procedimento mediante
l’adozione di un provvedimento espresso, abbia poi stabilito,
all’art. 25, co. 4^, che il silenzio sull’istanza di accesso
equivale a diniego della stessa significa, evidentemente
(contrariamente a quanto sostenuto dalla tesi qui avversata),
che i princìpi posti dalla medesima legge n. 241 del 1990
non hanno valore assoluto e cogente, ma programmatico e
derogabile (sulla qual cosa, peraltro, vi è unanimità di
vedute sia in dottrina che in giurisprudenza).
Di ciò ne sono comunque riprova altre disposizioni della
stessa legge.
Ad esempio, quella di cui all’art. 3 che, dopo aver posto
(al co. 1^) il generale obbligo motivazionale per ogni provvedimento
amministrativo, immediatamente ne prevede una deroga (al
co. 2^, per gli atti normativi e per quelli a contenuto
generale, ed al co. 3^, per gli atti impliciti). Ovvero,
quella di cui all’art. 7 che, già prima di stabilire la
doverosità della comunicazione di avvio del procedimento,
ne prevede l’esenzione quando sussistano particolari esigenze
di celerità (e ciò, a tacere dell’elaborazione giurisprudenziale
che ha ampliato notevolmente l’ambito di operatività della
deroga, estendendolo anche alle ipotesi di procedimento
avviato ad istanza di parte ed in genere a tutte le altre
ipotesi nelle quali la partecipazione del destinatario del
provvedimento finale sia inidonea ad incidere sul contenuto
dello stesso). Ancora, quella di cui all’art. 20 che, contrariamente
a quanto previsto proprio dall’art. 2, ha istituito, nelle
ipotesi ivi indicate, la figura del silenzio-assenso (peraltro,
sicuramente avente natura provvedimentale, come si evince
chiaramente dalla previsione contenuta nel co. 1^, ultima
parte, della stessa disposizione in esame, secondo cui l’atto
di assenso illegittimamente formatosi può essere annullato
dall’amministrazione competente).
Il silenzio-significativo (nelle due manifestazioni del
silenzio-rigetto e del silenzio-assenso) è pertanto pienamente
compatibile col nuovo sistema normativo delineato dalla
legge sul procedimento amministrativo.
Sul piano ontologico, occorre inoltre considerare che il
silenzio-inadempimento postula il mancato esercizio di una
potestà amministrativa di natura discrezionale.
Il silenzio sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica
non potrebbe quindi mai essere considerato come semplice
silenzio-inadempimento, trattandosi – come più sopra si
è fatto cenno - di accertamento concernente, nella configurazione
normativa dell’istituto, una valutazione eminentemente doverosa
e vincolata, essenzialmente priva di contenuti discrezionali,
avente sostanzialmente ad oggetto la realizzazione di un
assetto di interessi già prefigurato dalla disciplina urbanistica
applicabile.
Sul piano logico, come è stato già notato, non appare infine
comunque ragionevole imporre all’Amministrazione un obbligo
di pronuncia espressa in relazione ad una istanza "del privato
che, violando la legge, ha omesso di chiedere preventivamente
il permesso di costruire ed ha in via di fatto realizzato
la sua pretesa edificatoria sottraendosi al previo controllo
di conformità alla pianificazione urbanistica" (in tali
sensi, Tar Campania, Napoli, sez. I, 30 giugno 2003, n.
7952).
In conclusione, è innegabile che ricorra nella specie, in
applicazione di tutti i canoni ermeneutici, un’ipotesi di
silenzio-significativo, con l’attribuzione, per legge, al
comportamento omissivo dell’Amministrazione di un preciso
significato: la reiezione della richiesta di conformità
avanzata dal privato.
Pertanto, una volta decorso il termine di 60 giorni, si
forma il silenzio-diniego, che può essere impugnato dall’interessato
in sede giurisdizionale nel prescritto termine decadenziale
di sessanta giorni, alla stessa stregua di un comune provvedimento,
senza che però possano ravvisarsi in esso i vizi formali
propri degli atti, quali difetti di procedura, e tanto meno
mancanza di motivazione.
In questi precisi termini, d’altra parte, si è pronunciato
il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa, affermando
che "il silenzio dell'Amministrazione a fronte di un'istanza
di sanatoria costituisce una ipotesi di silenzio-significativo,
al quale vengono pertanto collegati gli effetti di un provvedimento
di rigetto dell'istanza, così determinandosi una situazione
del tutto simile a quella che si verificherebbe in caso
di provvedimento espresso; ne consegue che tale provvedimento,
in quanto tacito, è già di per sé privo di motivazione -
tant'è che l'art. 13 della L. n. 47/1985 attribuisce al
silenzio serbato dalla P.A. il valore di diniego vero e
proprio - ed è impugnabile non per difetto di motivazione,
bensì per il contenuto reiettivo dell'atto" (C.d.S., Sez.
V, 11 febbraio 2003, n. 706; cfr., altresì, C.G.A.R.S. 21
marzo 2001, n. 142).
Per completezza espositiva, occorre evidenziare che la configurazione
dell’istituto in esame quale silenzio-diniego non è venuta
meno per effetto del sopravvenuto intervento normativo di
cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia).
L’art. 36 del cennato T.U. (peraltro non applicabile, ratione
temporis, alla presente fattispecie), ha mantenuto la stessa
configurazione prevista dall’abrogato art. 13, 2° comma,
L. n. 47/85, dal momento che ha stabilito, al comma 3°,
che "sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia
con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi
i quali la richiesta si intende rifiutata".
E’ evidente, sul piano letterale-formale, che continua a
sussistere (pur nella nuova formulazione della norma) una
fattispecie di silenzio-diniego.
Il rifiuto si riferisce infatti (come nel precedente regime)
alla richiesta di attività provvedimentale (permesso in
sanatoria) e non al silenzio.
L’inutile decorso del prescritto termine comporta quindi,
inesorabilmente, la reiezione dell’istanza del privato.
Per converso, l’obbligo di "adeguata motivazione" non può
che riguardare, nella chiara formulazione della norma, l’ipotesi
in cui l’Amministrazione ritenga di accogliere la richiesta
di accertamento di conformità.
L’imposizione di siffatto obbligo, in tale ipotesi, appare
inoltre coerente con la ratio dell’istituto. Trattandosi
infatti di sanare ex post un abuso edilizio, l’Amministrazione
non può sottrarsi –nell’interesse dei proprietari confinanti
e comunque dell’intera collettività sociale - all’onere
di specifica e puntuale esposizione delle ragioni, in fatto
e in diritto, che consentono di legittimare l’opera realizzata
sine titulo.
In definitiva, dopo la scadenza dei 60 giorni previsti dall’art.
13, 2° comma L. n.47/85 (oggi art. 36, 3° co. D.P.R. cit.),
l’Amministrazione non perde per ciò solo la potestà (potere-dovere)
di decidere sull’istanza di sanatoria, con la conseguente
legittimità del tardivo provvedimento – sia esso di rigetto
o di accoglimento - da non ritenersi inutiliter dato.
Il privato, dal canto suo, non vede diminuito il proprio
diritto di difesa per il fatto di non poter dedurre il vizio
di difetto di motivazione dell’impugnato silenzio-diniego,
ben potendo allegare che l’istanza di sanatoria sia meritevole
di accoglimento, per la sussistenza della prescritta doppia
conformità delle opere abusive realizzate, adducendo – s’intende
– un valido principio di prova.
Consegue da tutto quanto si è fin qui esposto, che il ricorso
in esame, affidato esclusivamente al presunto difetto di
motivazione del silenzio-diniego, è infondato e va pertanto
respinto.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante
la mancata costituzione del Comune intimato".
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Sez. VI, respinge il ricorso in epigrafe (n.
4919/2004 Reg. Gen.).
Nulla sulle spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio
del 19 luglio 2004.
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