| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 13 ottobre 2004
n. 13977
Pres. G. Coraggio, Est. P. Carpentieri
Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti BN/2 (Avv. C. Cancellario)
contro ASIA spa (Avv. P. Colini) |
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1. Giurisdizione e competenza – Servizio
Pubblico – Pagamento, da parte del gestore del servizio
pubblico, del corrispettivo per le attività di conferimento
rifiuti – Giurisdizione del G.O.
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2. Giurisdizione e competenza – Sentenza
della Corte Costituzionale n. 204/2004 – Ha efficacia retroattiva
- Conseguenze
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1. Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale
n. 204/2004 del 6 luglio 2004, e della nuova formulazione
dell’art. 33 co. 1 D.Lgs. 80/1998, la domanda volta all’accertamento
del diritto di credito vantato dall’Amministrazione per
le attività di conferimento rifiuti da parte del gestore
del servizio di raccolta rifiuti e alla conseguente condanna
del gestore al pagamento delle relative fatture concerne
“indennità, canoni ed altri corrispettivi” inerenti il servizio
pubblico e perciò rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario,
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2. La sentenza della Corte Costituzionale
n. 204/2004 del 6 luglio 2004 - nella parte in cui ha dichiarato
incostituzionale l’art. 33 co. 1 D.Lgs. 80/199 e dichiarato
la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle
domande di pagamento di “indennità, canoni ed altri corrispettivi”
inerenti la gestione di un servizio pubblico - ha efficacia
retroattiva: di conseguenza la domanda giudiziale volta
all’accertamento del diritto al pagamento di corrispettivi
inerenti lo svolgimento del servizio pubblico, non applicandosi
il disposto di cui all’art. 5 c.p.c., rientra nella giurisdizione
del giudice ordinario, quand’anche proposta prima delle
pronuncia della Corte Costituzionale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
NAPOLI - PRIMA SEZIONE
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nelle persone dei Signori: GIANCARLO CORAGGIO
Presidente; LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.; PAOLO CARPENTIERI
Cons., relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Ex art. 26, commi 4 e 5, legge 1034/1971,
e succ. mod nella Camera di Consiglio del 08 Settembre 2004
Sul ricorso 8521/2004 proposto da:
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CONSORZIO INTERCOMUNALE GESTIONE RIFIUTI
BN/2 rappresentato e difeso da: CANCELLARIO CAMILLO
con domicilio eletto in NAPOLI VIA C. POERIO, 53 C/O AVV.CODUTI
presso CANCELLARIO CAMILLO
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contro
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A.S.I.A. - AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIETALE
rappresentato e difeso da: COLINI PAOLO con domicilio eletto
in NAPOLI SEGRETERIA T.A.R. presso la sua sede
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COMUNE DI BENEVENTO rappresentato
e difeso da: GIULIANO LUIGI BASILE FRANCESCA PAOLA con domicilio
eletto in NAPOLI VIA PIGNA,98-C/0 AVV.M. PAGANO presso GIULIANO
LUIGI
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per la condanna dell’A.S.I.A. Benevento s.p.a.
al pagamento in favore del consorzio ricorrente delle fatture
emesse a titolo di tariffa per il servizio di conferimento
rifiuti nella discarica di Paolisi, per un importo complessivo
di € 1.157.019,79;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda ex l. 205/00 di provvedimenti monitori
e/o cautelari presentata dal ricorrente;
Udito il relatore Cons. PAOLO CARPENTIERI
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;
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PREMESSO che nella fattispecie ricorrono
i presupposti di cui agli articoli 23 bis e 26 commi 4 e
5 della legge 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni,
il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori
delle parti, sentiti in camera di consiglio, hanno acconsentito
alla immediata decisione nel merito della causa, che appare
matura per la decisione;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004
del 6 luglio 2004 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1988 n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione
e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche,
di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dall’art.
7, lettera a, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni
in materia di giustizia amministrativa), nella parte in
cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo “tutte le controversie in materia
di pubblici servizi, ivi compresi quelli. . . “anziché “le
controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni
di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità,
canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti
adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di
un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei
confronti del gestore. . . “;
CONSIDERATO che il ricorso in esame domanda l’accertamento
del diritto di credito vantato dal consorzio ricorrente
per le attività di conferimento rifiuti e la conseguente
condanna della società A.S.I.A. s.p.a. al pagamento delle
relative fatture;
CHE, pertanto, il ricorso concerne “ indennità, canoni ed
altri corrispettivi” inerenti il servizio pubblico e perciò
rientra nella giurisdizione del giudice ordinario;
CHE, per le esposte ragioni, il ricorso è inammissibile
per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
CHE non trova applicazione il disposto di cui all’art. 5
c.p.c., attesa la retroattività della pronuncia della Corte
Costituzionale;
CHE, quanto alle spese, sussistono giusti motivi per disporne
l’integrale compensazione tra le parti in causa.
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P.Q.M.
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Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA – Prima Sezione, visto ed applicato l’art. 26,
comma 4, l. 1034/1971 e succ. modif. e int., definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile
per difetto di giurisdizione e compensa per intero tra le
parti le spese processuali.
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Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio
dell’8 settembre 2004.
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