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n. 10-2004 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 13 ottobre 2004 n. 13977
Pres. G. Coraggio, Est. P. Carpentieri
Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti BN/2 (Avv. C. Cancellario) contro ASIA spa (Avv. P. Colini)


1. Giurisdizione e competenza – Servizio Pubblico – Pagamento, da parte del gestore del servizio pubblico, del corrispettivo per le attività di conferimento rifiuti – Giurisdizione del G.O.

 

2. Giurisdizione e competenza – Sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004 – Ha efficacia retroattiva - Conseguenze

1. Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004 del 6 luglio 2004, e della nuova formulazione dell’art. 33 co. 1 D.Lgs. 80/1998, la domanda volta all’accertamento del diritto di credito vantato dall’Amministrazione per le attività di conferimento rifiuti da parte del gestore del servizio di raccolta rifiuti e alla conseguente condanna del gestore al pagamento delle relative fatture concerne “indennità, canoni ed altri corrispettivi” inerenti il servizio pubblico e perciò rientra nella giurisdizione del giudice ordinario,

 

2. La sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004 del 6 luglio 2004 - nella parte in cui ha dichiarato incostituzionale l’art. 33 co. 1 D.Lgs. 80/199 e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle domande di pagamento di “indennità, canoni ed altri corrispettivi” inerenti la gestione di un servizio pubblico - ha efficacia retroattiva: di conseguenza la domanda giudiziale volta all’accertamento del diritto al pagamento di corrispettivi inerenti lo svolgimento del servizio pubblico, non applicandosi il disposto di cui all’art. 5 c.p.c., rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, quand’anche proposta prima delle pronuncia della Corte Costituzionale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI - PRIMA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori: GIANCARLO CORAGGIO Presidente; LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.; PAOLO CARPENTIERI Cons., relatore ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Ex art. 26, commi 4 e 5, legge 1034/1971, e succ. mod nella Camera di Consiglio del 08 Settembre 2004 Sul ricorso 8521/2004 proposto da:

 

CONSORZIO INTERCOMUNALE GESTIONE RIFIUTI BN/2 rappresentato e difeso da: CANCELLARIO CAMILLO con domicilio eletto in NAPOLI VIA C. POERIO, 53 C/O AVV.CODUTI presso CANCELLARIO CAMILLO

 

contro

 

A.S.I.A. - AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIETALE rappresentato e difeso da: COLINI PAOLO con domicilio eletto in NAPOLI SEGRETERIA T.A.R. presso la sua sede

 

COMUNE DI BENEVENTO rappresentato e difeso da: GIULIANO LUIGI BASILE FRANCESCA PAOLA con domicilio eletto in NAPOLI VIA PIGNA,98-C/0 AVV.M. PAGANO presso GIULIANO LUIGI

 

per la condanna dell’A.S.I.A. Benevento s.p.a. al pagamento in favore del consorzio ricorrente delle fatture emesse a titolo di tariffa per il servizio di conferimento rifiuti nella discarica di Paolisi, per un importo complessivo di € 1.157.019,79;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda ex l. 205/00 di provvedimenti monitori e/o cautelari presentata dal ricorrente;
Udito il relatore Cons. PAOLO CARPENTIERI
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;

 

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 23 bis e 26 commi 4 e 5 della legge 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, hanno acconsentito alla immediata decisione nel merito della causa, che appare matura per la decisione;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004 del 6 luglio 2004 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1988 n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dall’art. 7, lettera a, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli. . . “anziché “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore. . . “;
CONSIDERATO che il ricorso in esame domanda l’accertamento del diritto di credito vantato dal consorzio ricorrente per le attività di conferimento rifiuti e la conseguente condanna della società A.S.I.A. s.p.a. al pagamento delle relative fatture;
CHE, pertanto, il ricorso concerne “ indennità, canoni ed altri corrispettivi” inerenti il servizio pubblico e perciò rientra nella giurisdizione del giudice ordinario;
CHE, per le esposte ragioni, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
CHE non trova applicazione il disposto di cui all’art. 5 c.p.c., attesa la retroattività della pronuncia della Corte Costituzionale;
CHE, quanto alle spese, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti in causa.

 

P.Q.M.

 

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Prima Sezione, visto ed applicato l’art. 26, comma 4, l. 1034/1971 e succ. modif. e int., definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e compensa per intero tra le parti le spese processuali.

 

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell’8 settembre 2004.


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