| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE I - Ordinanza 13 ottobre
2004 n. 175
Pres. Barbieri, rel. ref. Monteferrante
Associazione Azionariato Diffuso dell’AEM , F. Cuccia, G.
Fragapane, P.A. Puggioni, A. Sanchirico, S. Sartorio (Avv.ti
S. Nespor, A.L. De Cesare, A. Civitelli) c/ Comune Milano
(Avv.ti M.R. Surano, A. Santa Maria, C. Croff, L.R. Perfetti,
B. Limonati) e AEM S.p.A ( Avv.ti M.N. Bessi, A. Solci,
L. Cavalli, E. Putrella) |
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1. S.P.A. ex municipalizzate - Riserva comunale
– Nomina maggioranza amministratori – art. 2449 cod. civ.
– Contrasto con art. 56 Trattato CEE – Possibilità – Rimessione
Corte Giustizia Ce
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2. Privatizzazioni – Poteri speciali – Comuni-
Applicabilità – Ex art. 2 L. n. 474/1994 -Sussiste
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3. Società – Partecipazione – Norme Restrittive
– Illegittimità – Proporzionali, oggettive, conoscibili,
non discriminatorie e per motivi di interesse pubblico –
Legittimità
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4. Società - Statuto – Modifica – Inserimento
riserva nomina amministratori – Atto autoritativo e pubblico
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1. Occorre rimettere alla Corte di Giustizia
CEE la questione se l’art. 2449 cod. civ. possa ritenersi
conforme all’art. 56 del Trattato CEE come interpretato
con le sentenze 23 maggio 2000 causa c-58/99; 4 giugno 2002
cause c-503/99 e C-483/99; 13 maggio 2003 cause -98/01 e
C-463/00, in particolar modo qualora sia applicato congiuntamente
all’art. 4 D.L. 31 maggio 1994, n. 332 convertito nella
legge 30 luglio 1994, n. 474 e laddove realizzi un effetto
concreto in contrasto con altra disposizione di legge nazionale
(e segnatamente con l’art. 2, comma 1, lett. d) del D.L.
31 maggio 1994 n. 332, convertito nella legge 30 luglio
1994, n. 474) a sua volta conforme all’art. 56 del Trattato
CEE.
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2. L’applicabilità agli enti pubblici territoriali
del quadro normativo richiamato in materia di privatizzazioni
e di poteri speciali, opera in forza dell’art. 2, comma
3 della legge n. 474/1994 a mente del quale: “Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche alle società controllate,
direttamente o indirettamente da enti pubblici, anche territoriali
ed economici, operanti nel settore dei trasporti e degli
altri servizi pubblici ed individuate con provvedimento
dell’ente pubblico partecipante..”.
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3. Contrasta con il Trattato CE una normativa
nazionale che limiti l’acquisto di partecipazioni o che
restringa in altro modo la possibilità di partecipare effettivamente
alla gestione di una società o al suo controllo costituisce
una restrizione della libera circolazione dei capitali a
meno che tali limitazioni soddisfino contemporaneamente
alle seguenti condizioni: siano applicate in modo non discriminatorio;
siano giustificate da motivi imperativi di interesse pubblico;
siano proporzionali all’obiettivo perseguito e siano fondate
su criteri oggettivi e previamente conoscibili dagli interessati.
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4. La modifica dello statuto di una società
partecipata da un ente pubblico territoriale che prevede
una riserva di nomina diretta degli amministratori in favore
dell’ente medesimo va imputata direttamente alla volontà
dell’ente territoriale, in veste di autorità pubblica, in
quanto assunta alla stregua di un presupposto di fatto della
determinazione amministrativa di procedere alla privatizzazione
sostanziale della società controllata.
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ADOLFO MARIO BALESTRERI
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| La compatibilità dell’art.
2449 cod. civ. e dell’inserimento di “Golden Share” negli
statuti delle società ex municipalizzate
| 1.
L’ordinanza del T.A.R. Lombardia in commento affronta
principalmente la delicata questione afferente al
conflitto fra interesse pubblico e interesse sociale
all’interno della società mista ex municipalizzata
insita nell’utilizzo della normativa generale del
diritto societario contenuta nel codice civile (segnatamente,
dell’art. 2449) al fine di introdurre, in sede di
modifica delle regole di “governance”, la
figura della “golden share”: in maniera tale
da consentire all’Ente locale di conservare sempre
e comunque la maggioranza assoluta nell’Organo amministrativo
della Società controllata, nonostante la perdita
della maggioranza assoluta del capitale sociale.
Il che configura un disegno che, nella sostanza,
si pone in contrasto con le modifiche apportate
al testo originario dell’art. 2 della legge 30 luglio
1994 n. 474 dall’art. 4, comma 227, della legge
24 dicembre 2003 n. 350, in linea con quanto statuito
in tema dalla Corte di Giustizia europea con la
sentenza 4 giugno 2002, causa C-503/99 (a sua volta,
aderente ad ulteriori sentenze della stessa Corte:
23 maggio 2000 causa C-58/99, nonché 13 maggio 2003
causa C-98/01 e C-463/00).
Al proposito, l’ordinanza del T.A.R. Lombardia in
esame (avente ad oggetto una rimessione alla Corte
di Giustizia comunitaria, in relazione alla modifica
dello Statuto di AEM S.p.A. prevista in un atto
di indirizzo assunto dal Comune di Milano), in potente
contraddizione con le statuizioni rese in sede cautelare
del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 3866/04 del 10
agosto 2004, ha posto in evidenza:
(i) che, in disparte ogni considerazione in ordine
al rispetto del principio di imparzialità e di buon
andamento nella scelta dei componenti del Consiglio
d’Amministrazione della società partecipata da parte
del socio pubblico, l’introduzione di un meccanismo
di “golden share” nelle regole di governance,
ancorché attuato dall’Ente pubblico socio non in
via autoritativa ma attraverso il ricorso all’art.
2449 cod. civ. in sede di modificazione dello statuto
sociale, è comunque in grado di incidere sul diritto
dei soci privati attuali nonché dei potenziali investitori
futuri di scegliere liberamente amministratori di
loro fiducia, ritenuti capaci di garantire il perseguimento
dell’interesse sociale (diritto destinatario di
tutela da parte della normativa di rango primario
nell’ordinamento comunitario, segnatamente dell’art.
56 del Trattato CE così come ripetutamente interpretato
dalla giurisprudenza comunitaria);
(ii) che l’esercizio dei poteri di indirizzo della
successiva attività in sede assembleare da parte
degli Organi dell’Ente pubblico socio, nel senso
di introdurre la previsione di “poteri speciali”
riconducibili all’utilizzo dell’art. 2449 cod. civ.,
non può comunque sottrarsi al rispetto dei presupposti
individuati, in attuazione delle statuizioni dai
Giudici comunitari, dall’art. 66, commi 3 e 4, della
l. 23 dicembre 1999 n. 488 e dei conseguenti decreti
applicativi del Presidente del Consiglio dei Ministri
(si tratta, più precisamente, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004).
Con la conseguente implicazione per cui i predetti
poteri speciali possono essere introdotti soltanto
ove diretti alla tutela di rilevanti e imprescindibili
interessi pubblici (individuati nell’ordine pubblico,
nella sicurezza pubblica, nella sanità pubblica,
nonché nella difesa), e comunque in forma e misure
idonee e proporzionali alla tutela di detti interessi
anche sotto il profilo temporale, e sempre nel rispetto
del principio comunitario di non discriminazione
ed in coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni
e di tutela della concorrenza e del mercato;
(iii) che le limitazioni in questione trovano applicazione
anche gli Enti locali, alla stregua dell’ambito
di applicazione soggettiva dell’art. 2, comma 3,
della l. n. 474 del 1994 che, nella nuova formulazione
attualmente vigente, ha recepito i principi affermati
in materia dalla Corte comunitaria.
In definitiva, pertanto, l’ordinanza di rimessione
del T.A.R. Lombardia pare caratterizzarsi per l’adesione
ad una ricostruzione sostanzialistica della figura
della “golden share” (e delle connesse esigenze
di tutela della concorrenza nel contesto dell’area
comunitaria), tale da “squarciare il velo” formale
dell’atto-fonte (che s’identifica “a valle” nella
deliberazione assembleare di una società di capitali,
avente una valenza schiettamente privatistica),
per verificare la coerenza dell’atto di indirizzo
politico-strategico assunto dall’Ente pubblico-socio
“a monte” (certamente inquadrabile nella categoria
dell’atto amministrativo, e dunque soggetto al sindacato
del Giudice Amministrativo) con la normativa comunitaria
e nazionale applicabile alla materia delle privatizzazioni.
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| 2.
E’ appena il caso di accennare in questa sede che
l’art. 2449 cod. civ., destinatario dell’ordinanza
di rimessione alla Corte europea, sopravvissuto
alla recente riforma del diritto societario (avendo
sostituito i previgenti artt. 2459 e 2460), è stato
nel passato ripetutamente contestato anche sotto
il profilo della costituzionalità, in quanto ritenuto
in contrasto con la tutela dell’iniziativa economica
privata ex art. 41 Cost.
In ogni caso, nell’ipotesi di amministratore direttamente
nominato dall’Ente pubblico socio, sembra difficile
potersi negare la ricorrenza dei presupposti del
conflitto di interesse ai sensi del nuovo art. 2391
cod. civ. (anche per quel che concerne ovviamente
l’ammissibilità delle azioni giudiziali previste
al comma 3) ogniqualvolta l’oggetto della deliberazione
attenga ai rapporti con l’Ente pubblico socio, conseguenti
al contratto di servizio in corso con lo stesso
Ente pubblico socio e/o, comunque, con le linee
di indirizzo politico-strategico elaborate dai competenti
Organi dell’Ente pubblico medesimo. |
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