| T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE II - Sentenza 15 ottobre 2004
n. 2313
Pres. (f.f.) Ferlisi, Est. Tulumello
Ric. Raffineria di Gela Società per Azioni, contro Comune
di Gela (art. 33, d.l.vo 80/1998; cod. civ., art. 2041)
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1. Giurisdizione e competenza – giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei servizi
pubblici – sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004
– applicazione della nuova regola di riparto.
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2. Giurisdizione e competenza – giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei servizi
pubblici – azione generale di arricchimento senza causa
– sussidiarietà dell’azione – mancanza di un titolo (contrattuale
o provvedimentale) della gestione – inclusione nell’ambito
delle controversie ricadenti nell’area della giurisdizione
esclusiva.
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3. Provvedimenti amministrativi – concessione
– elementi genetici del rapporto concessorio – circostanze
fattuali univoche – affidamento - concessione implicita
- ammissibilità
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4. Azione generale di arricchimento senza
causa nei confronti della pubblica amministrazione – requisiti
– riconoscimento dell’utilità della gestione da parte della
pubblica amministrazione – riconoscimento implicito mediante
utilizzazione concreta dell’attività – ammissibilità – natura
dell’arricchimento – risparmio di spesa - ammissibilità.
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5. Azione generale di arricchimento senza
causa – obbligo di corrispondere un indennizzo al soggetto
depauperato – natura dell’obbligazione – debito di valore
– interessi compensativi – spettano – rivalutazione monetaria
– non spetta – fattispecie.
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1. L’ambito di giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, siccome ridisegnato dalla sentenza
n. 204/2004 della Corte costituzionale, non individua la
linea discretiva del sistema di riparto in un attributo
formale (provvedimento o negozio), giacché il ricorso, da
parte dell’amministrazione, a strumenti privatistici non
elimina l’attributo pubblicistico-funzionale della fattispecie,
laddove lo strumento negoziale operi in sostituzione dell’atto
di esercizio del potere, la cui sostanziale connotazione
pubblicistica continua comunque a permeare la fattispecie
(in particolare, si è affermato che ove la ricostruzione
formalmente privatistica della fattispecie consegua ad un’opzione
qualificatoria – rilevante unicamente con riferimento alla
scelta operata sul piano degli strumenti operativi – riferita
purtuttavia ad una fattispecie comunque imperniata sul potere
funzionale dell’amministrazione, ovvero consegua al mancato
esercizio di tale potere ed alla surrogazione del gestore
privato al soggetto pubblico inerte, deve ritenersi che
la relativa controversia rimanga attratta nell’orbita della
giurisdizione esclusiva, pur vertendo intorno alla tutela
di diritti soggettivi).
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2. L’azione generale di arricchimento senza
causa non presuppone l’esistenza di un rapporto contrattuale
fra il soggetto arricchito e quello depauperato, ed anzi
ciò espressamente esclude, stante il suo carattere sussidiario:
conseguentemente, in assenza di un titolo regolante il rapporto
che ha cagionato il depauperamento, non può ritenersi per
ciò solo insussistente la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di servizi pubblici, dal momento
che l’amministrazione, ove avesse provveduto a regolare
il rapporto, avrebbe potuto farlo tanto con uno strumento
negoziale che con un provvedimento autoritativo (fattispecie
in tema di gestione non retribuita da parte di un privato
del servizio di smaltimento di liquami fognari, a seguito
del mancato esercizio del relativo potere-dovere da parte
dell’amministrazione comunale).
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3. A fronte della possibilità, riconosciuta
da dottrina e giurisprudenza, di configurare l’esistenza
di provvedimenti amministrativi impliciti, può ritenersi
operata per implicito, in presenza di elementi univoci e
dell’affidamento in tal senso ingenerato nel privato, la
valutazione discrezionale propedeutica all’instaurazione
del rapporto concessorio.
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4. Il requisito della utilità della gestione,
necessario ai fini dell’accoglimento dell’azione generale
di arricchimento senza causa, può essere ritenuto sussistente
anche sulla base di un comportamento concludente dell’amministrazione,
inequivocamente sintomatico del riconoscimento di siffatta
utilità, quale l’utilizzazione concreta dei risultati della
gestione medesima, mentre l’arricchimento può consistere
anche in un risparmio di spesa.
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5. La fattispecie di arricchimento senza
causa determina il sorgere, in capo al soggetto arricchito,
dell’obbligazione di indennizzare il depauperato, che ha
natura di debito di valore, alla liquidazione del quale
vanno aggiunti gli interessi compensativi al tasso legale
sull’importo liquidato, dalla data dei singoli esborsi e
fino all’attualità, ma non anche la rivalutazione monetaria
di tale importo (fattispecie in cui il debito di valore
era stato già liquidato tenendo conto dell’aggiornamento
annuale, secondo gli indici ISTAT, delle singole voci di
costo, e il soggetto depauperato non aveva allegato né dimostrato
un maggior danno).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia,
Sezione seconda
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Sul ricorso n. 3469/2001, proposto da
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“Raffineria di Gela Società per Azioni”,
in persona del legale rappresentante Ing. Franco Scorretti,
rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Pignatone ed
elettivamente domiciliato in Palermo, P.zza F. Crispi n.
9, presso lo studio dell’avv. Riccardo Mancuso;
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contro
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il Comune di Gela, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo
Fasulo ed elettivamente domiciliato in Palermo, via dei
Nebrodi n. 94, presso lo studio dell’avv. Angelo Alberghina;
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per la condanna
del Comune di Gela al pagamento delle spese sostenute dalla
società ricorrente negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000 per
la gestione e manutenzione delle stazioni di sollevamento
dei liquami fognari e delle spese di adduzione degli stessi
al depuratore cosiddetto consortile, e per il trattamento
e la depurazione dei liquami fognari comunali nel depuratore
consortile. secondo l’importo fatturato per tali servizi,
pari a complessive £ 7.044.098.440, o secondo il diverso
importo determinato in sede giurisdizionale, oltre interessi
legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascuna
fattura fino all’effettivo pagamento.
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visto il ricorso proposto dalla Agip Petroli
s.p.a., con i relativi allegati;
letta la memoria di costituzione in giudizio del Comune
di Gela;
vista la comparsa di costituzione della “Raffineria di Gela
Società per Azioni”, avente causa dalla originaria ricorrente;
visti gli atti tutti della causa;
viste l’ordinanza collegiale istruttoria n. 272/2003, e
la relazione di consulenza tecnica d’ufficio depositata
il 9 marzo 2004;
visti gli atti tutti della causa;
relatore il Referendario Giovanni Tulumello;
uditi, alla pubblica udienza del 30 giugno 2004 l’avv. Francesco
Pignatone per la società ricorrente e l’avv. Angelo Fasulo
per l’amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
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FATTO
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Con ricorso, notificato il 23 luglio 2001,
e depositato il successivo 11 settembre, la s.p.a. A.G.I.P.
Petroli, ha chiesto la condanna del Comune di Gela al pagamento
delle somme indicate in epigrafe.
La società ricorrente fonda la propria pretesa sul fatto
che il Comune di Gela, con contratto stipulato il 10 luglio
1987 con la Enichem Anic s.p.a., si era impegnato a provvedere
alle spese di funzionamento e manutenzione dell’impianto
di smaltimento dei reflui civili provenienti dalle abitazioni
del quartiere Macchitella di Gela.
Con analoghi contratti (entrambi in data 6 ottobre 1988),
si era convenuto tra le parti di provvedere in merito al
trattamento dei reflui industriali e di quelli urbani, e
dei liquami fognari urbani.
Detti contratti, aventi durata annuale, non sono stati mai
rinnovati, nonostante gli inviti in tal senso rivolti al
Comune di Gela dalla Enichem Anic e, successivamente, dalle
sue aventi causa.
Tali società hanno comunque, pur in assenza di rinnovo,
continuato la gestione del servizio, giacché la cessazione
delle relative prestazioni contrattuali avrebbe determinato
il venir meno di un essenziale servizio pubblico, con gravi
danni per la collettività e per il territorio gelese.
L’Agip Petroli s.p.a., subentrata – a seguito di una serie
di vicende di trasformazione societaria e di atti di cessione
aziendale analiticamente indicati in ricorso, e documentati
con gli allegati – alla Enichem Anic s.p.a., ha anch’essa
reiterato gli inviti al Comune di Gela affinché pagasse
il corrispettivo delle prestazioni contrattuali ininterrottamente
eseguite fin dal 1987, e procedesse al rinnovo dei contratti
scaduti, ma senza esito.
Ciononostante, prosegue il ricorso, il Comune di Gela percepisce
dai cittadini i canoni relativi alla gestione della rete
fognaria ed alla depurazione delle acque fognarie.
Pertanto, premesso che le altre società del gruppo E.N.I.
che hanno precedentemente espletato il servizio in questione
hanno agito, per i periodi di loro competenza, nei confronti
del Comune di Gela per il pagamento dei relativi corrispettivi,
la Agip Petroli s.p.a. ha chiesto che l’amministrazione
intimata fosse condannata, previo espletamento di una consulenza
tecnica d'ufficio, al pagamento dei corrispettivi di propria
pertinenza, ratione temporis, portati dalle fatture prodotte
in allegato al ricorso, oltre interessi e rivalutazione,
deducendo come l’ammontare di tali fatture non sia mai stato
contestato dal Comune di Gela, che non avrebbe tuttavia
provveduto al loro pagamento non risultando alcun rapporto
contrattuale in essere fra esso Comune e la società emittente.
In data 14 novembre 2001 si è costituito in giudizio il
Comune di Gela.
L’amministrazione resistente ha preliminarmente eccepito
il difetto di giurisdizione del Comune di Gela, “vertendo
la controversia in materia di diritti soggettivi e non di
interessi legittimi”, nonché il difetto di legittimazione
attiva della società ricorrente.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa della
società ricorrente sia per mancanza di titolo, sia per cattiva
esecuzione del servizio.
In data 24 settembre 2003 si è costituita in giudizio la
“Raffineria di Gela Società per Azioni”, avente causa -
a seguito di conferimento del ramo d’azienda - dalla originaria
ricorrente.
Nella comparsa di costituzione, la cessionaria ha replicato
alle eccezioni, in rito e di merito, sollevate dalla difesa
del Comune di Gela nella propria memoria.
Con ordinanza collegiale istruttoria n. 272 del 26 novembre
2003, il collegio ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio
volta a fornire al collegio documentati chiarimenti di natura
tecnica in merito ai seguenti elementi di fatto della fattispecie
dedotta:
a) esame della conformazione degli impianti gestiti dalla
società ricorrente, e prima dalla sua dante causa, cui specificamente
si riferisce la domanda proposta con il ricorso introduttivo,
e dei processi che in essi si svolgono;
b) valutazione della congruità dei costi richiesti con le
fatture prodotte in atti, in relazione alle varie voci che
concorrono alla formazione delle tariffe unitarie, con riferimento
alle caratteristiche tecniche delle attività cui si riferiscono
le fatture predette ed alla loro quantificazione sul piano
economico-gestionale;
c) verifica della reale sussistenza dei fattori ostativi
ed impeditivi, di natura tecnico-gestionale, allegati dalla
difesa del Comune di Gela al punto 3) della memoria di costituzione
in giudizio, e della conseguente esistenza od inesistenza
per il predetto Comune di vantaggi di natura economica –
nei termini indicati dai documenti contabili prodotti, ovvero
in diversa misura - derivanti dalla gestione dei processi
di smaltimento dei reflui, di cui al precedente punto a),
e dalla messa a dimora della parte dei rifiuti prodotti
da tale attività.
La consulenza tecnica d'ufficio, considerata la necessità
di svolgere un’indagine tecnico-scientifica implicante conoscenze
afferenti sia l’impiantistica industriale e civile, che
il settore dell’economia gestionale, è stata affidata al
Direttore del Dipartimento di tecnologia meccanica, produzione
ed ingegneria gestionale presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Palermo.
Al consulente è stata data facoltà di avvalersi di ulteriori
apporti provenienti da docenti del medesimo Dipartimento,
in relazione a profili specialistici che si fossero resi
necessari nel corso dell’effettuazione dell’attività di
consulenza, previa comunicazione all’Ufficio.
Con nota in data 30 dicembre 2003, il Prof. Luigi Cannizzaro,
Direttore del predetto Dipartimento universitario, comunicava
di avvalersi, per l’espletamento della attività di consulenza,
dei Professori Fabrizio Micari, ordinario del raggruppamento
di tecnologie e sistemi di lavorazione, e Livan Fratini,
associato del medesimo raggruppamento, entrambi docenti
presso il corso di laurea in Ingegneria gestionale della
facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo.
Il consulente ha depositato la relazione di consulenza tecnica
d'ufficio in data 9 marzo 2004.
Successivamente a tale adempimento, entrambe le parti hanno
depositato memoria.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del
30 giugno 2004.
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DIRITTO
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1. Preliminarmente devono essere esaminate
le eccezioni sollevate, in rito, dalla difesa del Comune
di Gela, cominciando dall’eccezione di difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo.
Rispetto alla prospettazione della parte ricorrente, che
aveva invocato la sussunzione della lite nell’ipotesi di
giurisdizione esclusiva di cui all’art. 33, secondo comma,
lett. e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (come
modificato dall’art. 7, primo comma, lett. a), della legge
21 luglio 2000, n. 205), l’amministrazione resistente ha
rilevato la ritenuta carenza di tutti e tre gli elementi
a suo dire caratterizzanti la nozione di servizio pubblico
(rilevante ai fini della giurisdizione): l’esistenza di
un provvedimento di natura concessoria; l’offerta indifferenziata
a tutti i cittadini delle prestazioni afferenti il servizio;
la rilevanza pubblica dell’oggetto del servizio prestato,
come volta al soddisfacimento di interessi generali (laddove
gli impianti in questione sarebbero utilizzati dalla società
ricorrente anche per lo smaltimento dei reflui industriali).
L’eccezione, nei termini in cui è stata posta, è infondata.
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1.1. Il problema della individuazione dei
contorni della nozione di servizio pubblico inerisce la
più vasta tematica dei compiti della P.A. e, più in generale,
dell’intervento dello Stato in determinati settori della
vita economica.
Il riferimento ai compiti dell’amministrazione impone però
una più precisa qualificazione contenutistica, di tipo tecnico-giuridico,
sotto il profilo delle modalità di manifestazioni di tali
compiti.
Se da un punto di vista teleologico, infatti servizio pubblico
e funzione pubblica possono - appunto, sul piano descrittivo
- essere accomunate nel quadro finalistico unitario dell’attività
amministrativa, dal punto di vista strutturale la funzione
pubblica è un’attività che si estrinseca nell’esercizio
del potere amministrativo, mentre la nozione di servizio
pubblico prescinde da tale connotato.
Questa tradizionale distinzione poggia, sostanzialmente,
sul fatto che il pubblico servizio sarebbe un’attività non
autoritativa, di natura tecnica e non giuridica, e come
tale qualificata in via residuale rispetto alla funzione
pubblica (ferma restando la coincidente destinazione di
entrambi al soddisfacimento dei bisogni della collettività).
Così operata una prima distinzione “in negativo”, un’altra
importante precisazione da fare, e che condiziona, come
si vedrà, la stessa impostazione dell’analisi giuridica,
è il rilievo della sussistenza di una teorica pluralità
di modelli di gestione dei servizi pubblici, nel senso che
nel nostro ordinamento, per essi, non esiste un unico modello
gestorio, ma altrettanti modelli quanti la legislazione
ne delinea.
Questa diversificazione dei regimi giuridici aveva già in
passato condotto ad assegnare alle operazioni di qualificazione
della nozione di servizio pubblico un “valore descrittivo
e non dogmatico”, e, più in generale, all’affermazione della
“crisi” della nozione stessa, ritenuta incapace di attribuire
qualità e significati giuridico-formali alle diverse manifestazioni
della realtà che attraverso di essa si cercava di inquadrare
e qualificare.
Dal punto di vista storico, mentre si è andato generalizzando
l’utilizzo di modelli consensuali o privatistici nell’esercizio
della pubblica funzione (ad es., accordi), è soprattutto
caduto l’assunto della necessaria imputazione soggettiva,
diretta o indiretta, del servizio pubblico allo Stato o
ad altri enti pubblici.
Conseguentemente, si è passati a qualificare il servizio
pubblico come attività economica (non necessariamente riservata
ai pubblici poteri), pubblica o privata, diretta a soddisfare
fini sociali, e soggetta – ai sensi dell’art. 41, terzo
comma, della Costituzione – a programmi e controlli imposti
dalla legge al fine di indirizzarla e coordinarla a fini
sociali.
Si tratta, dunque, di un’attività svolta di regola in forma
d’impresa, come si desume:
a) a contrario, dall’art. 43 Cost., nella misura in cui
tale norma preveda come mera possibilità la riserva o il
trasferimento, a fini di utilità generale, di imprese che
si riferiscono a servizi pubblici essenziali (con ciò confermando
la sussistenza di imprese non riservate o trasferite allo
Stato che esercitano tali servizi);
b) dall’art. 41, terzo comma, Cost., che consente di individuare
gli elementi costitutivi dello statuto dell’impresa che
svolge servizi pubblici: perseguimento di fini sociali,
sottoposizione a programmi e controlli, nonché ad indirizzo
e coordinamento necessari per il raggiungimento dei fini
sociali.
I servizi sociali, che non presentano la forma organizzativa
imprenditoriale, in quest’ottica rimarrebbero al di fuori
dalla nozione oggettiva di servizio pubblico così qualificata.
Questa impostazione di tipo oggettivo appare maggiormente
rispondente al processo di progressiva liberalizzazione
dei servizi pubblici oggetto di riserva legale e di privatizzazione
formale e sostanziale degli enti gestori di servizi pubblici
nazionali e locali (enti pubblici economici ed aziende),
e, più in generale, all’assunzione da parte dello Stato,
in luogo della vecchia posizione di gestore (per lo più
in regime di monopolio) del servizio, di un ruolo di regolazione,
intesa come vigilanza e tutela dell’esigenza di garantire
la parità di accesso ai servizi.
Questa evoluzione è stata fortemente influenzata dal diritto
comunitario.
L’art. 90, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità
Europea stabilisce che “Le imprese incaricate della gestione
di servizi d’interesse economico generale o aventi carattere
di monopolio fiscale, sono sottoposte alle norme del presente
Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei
limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento,
in linea di diritto e di fatto, della specifica missione
loro affidata” (la c.d. administration de mission, propria
dell’ordinamento francese).
La Corte di Giustizia ha interpretato questa esenzione in
senso assai restrittivo, ponendo a carico degli enti che
la invocano l’onere di dimostrarne le condizioni legittimanti,
vale a dire l’effettiva incompatibilità della soggezione
alle norme sulla concorrenza con lo svolgimento dei compiti
affidati agli enti stessi.
Nell’ottica del diritto comunitario (della concorrenza),
viene sovvertito il tradizionale regime della riserva: i
diritti speciali o di esclusiva sono ipotesi eccezionali
e derogatorie, per lo più connesse a corrispondenti obblighi
di servizio pubblico, in un’ottica di compensazione fra
costi supplementari e interesse commerciale.
Gli obblighi di servizio pubblico sono infatti quelle prestazioni
che i pubblici poteri, nell’ambito della propria potestà
di regolazione, possono imporre ai soggetti che svolgono
un pubblico servizio, e che nessun operatore economico in
regime di concorrenza o in assenza di sussidi erogherebbe
a prezzi accettabili se seguisse il proprio interesse imprenditoriale,
sicché l’imposizione di tali obblighi, fonte di costi supplementari
per l’impresa, dovrà essere compensata attraverso il finanziamento
pubblico o mediante l’attribuzione di diritti speciali o
di esclusiva (attività di trasporto di malati in ambulanza:
Corte di Giustizia, 25 ottobre 2001).
La normativa derogatoria rispetto alle regole di concorrenza
si giustifica per il servizio universale, ossia per quel
complesso di prestazioni che devono:
a) essere rese a tutti;
b) senza discriminazioni di territorio e di reddito
c) a prezzi abbordabili.
La nozione comunitaria di servizio universale è perraltro
flessibile (da puntualizzarsi settore per settore), ed evolutiva,
risultando condizionata dallo sviluppo tecnologico e dal
mutare delle esigenze dell’utenza.
La nozione di servizio pubblico propria del diritto interno
si avvicina, sotto questo profilo, alla nozione comunitaria
di servizio universale, in relazione ai caratteri di doverosità,
capillarità territoriale e sociale, ed accessibilità sotto
il profilo economico, quale attività indispensabile alla
coesione sociale e di natura tale da non poter essere realizzata
completamente se non attraverso l’intervento del potere
pubblico e la previsione di regole speciali sull’erogazione
e sulle caratteristiche del servizio.
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1.1.1. Date le superiori premesse di ordine
generale sui contorni della nozione di servizio pubblico
propria del nostro ordinamento giuridico, va peraltro chiarito,
per un verso, che il regime della gestione è tendenzialmente
indifferente ai tradizionali schemi classificatori propri
delle attività poste in essere da privati nell’interesse
della p.a.; e, per altro verso, che l’indicata nozione assume
rilievo e significato peculiare in funzione degli specifici
settori in cui viene in considerazione
Sul piano dello strumentario giuridico attraverso il quale
viene regolata la gestione del servizio pubblico, va detto
che l’irrilevanza, ai fini dell’applicazione delle regole
della concorrenza, della veste formale del soggetto gestore,
ha determinato una radicale trasformazione della natura
del tradizionale strumento di gestione indiretta dei servizi
pubblici, la concessione.
Già in materia di lavori pubblici, l’elemento distintivo
fra appalto e concessione era stato individuato non più
nel trasferimento di poteri pubblicistici (o comunque nell’ampliamento
della sfera giuridica del privato), ma nella traslazione
dell’alea economica inerente una certa attività, sicché
la concessione di lavori pubblici prevede l’attribuzione
al privato della gestione dell’opera quale corrispettivo
della sua costruzione (è stata eliminata la figura della
concessione di sola costruzione).
Analogamente, secondo la giurisprudenza del Consiglio di
Stato (sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2634), la concessione
di un pubblico servizio si distingue dall’appalto non in
base alla natura unilaterale del provvedimento concessorio,
o al carattere surrogatorio dell’attività svolta dal concessionario,
ma per il criterio di remunerazione, avendosi concessione
quando il privato assume il rischio della gestione del servizio,
rifacendosi sull’utente mediante la riscossione di un qualsiasi
tipo di canone o tariffa.
Conseguentemente, la giurisprudenza (Consiglio di Stato,
sez, IV, 17 gennaio 2002, n. 253), stabilisce espressamente
l’obbligo di procedere all’affidamento della concessione
di servizi pubblici mediante procedure pubbliche competitive.
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1.1.2. In relazione, invece, al secondo dei
profili segnalati, va detto che nel diritto interno la nozione
di servizio pubblico rileva su più piani.
Così, in relazione all’applicazione delle specifiche discipline
di settore, si pone il problema della individuazione del
criterio discretivo della nopzione di servizio pubblico
quale oggetto di appalti di servizi pubblici, sia rispetto
agli appalti di lavori e di forniture, sia rispetto agli
appalti pubblici di servizi.
Inoltre, ad altri fini viene pure in rilievo la distinta
disciplina dei servizi pubblici locali, e della connessa
attività delle società miste deputate alla loro gestione.
In relazione allo specifico profilo dedotto nell’eccezione
in esame, mette conto individuare l’ambito di giurisdizione
esclusiva delineato dall’art. 33 del decreto legislativo
n. 80/1998.
Per comprendere, peraltro, il senso di tale disposizione,
va tenuto presente che il tema della tutela giurisdizionale
degli utenti dei servizi pubblici, che trova un elemento
aggregante nella particolare natura degli interessi afferenti
la nozione di servizio pubblico, e nelle esigenze legate
alla erogazione di tali servizi, presenta peraltro profili
problematici del tutto peculiari in relazione ai singoli
modelli normativi considerati, ed alle ripercussioni che
- sul piano formale - l’adozione di questo o quel modello
determina nella natura del rapporto giuridico dedotto in
giudizio.
La disposizione citata, attributiva della giurisdizione
esclusiva al giudice amministrativo, al di là – dunque –
della natura della posizione giuridica considerata, ha proprio
lo scopo di fornire un’agevole individuazione della sede
(ed una tendenziale omogeneità) della tutela giurisdizionale
(secondo la logica del riparto per blocchi di materie),
pur a fronte della possibile pluralità di modelli di gestione
e della diversità delle posizioni soggettive ad essi connesse.
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1.1.3. Fatta le superiore premessa, va detto
che l’eccezione in esame è, alla luce della ricognizione
operata, infondata per tabulas.
Appaiono infatti non condivisibili gli stessi presupposti
sui quali la stessa poggia.
Non è infatti fondato, per quanto fin qui argomentato, l’assunto
della necessità di un provvedimento concessorio.
Quanto al fatto che difettebbe, poi, il requisito della
“offerta indifferenziata a tutti i cittadini che hanno diritto
di usufruire delle prestazioni del servizio pubblico”, va
rilevato che la natura stessa delle attività oggetto del
servizio prestato dalla società ricorrente impedisce, sul
piano strutturale prima ancora che su quello funzionale,
di condividere tale eccezione, trattandosi dello smaltimento
dei reflui civili, e della adduzione e trattamento dei liquami
fognari urbani.
In terzo luogo, la circostanza che il medesimo impianto
sia, dalla società che lo gestisce, posto al servizio sia
dello smaltimento dei reflui della collettività (il che
concreta la nozione di servizio pubblico), sia allo smaltimento
di impianti industriali di pertinenza della società medesima,
non altera minimamente la natura dell’attività prestata
per conto della collettività territoriale.
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1.2. Il profilo relativo alla giurisdizione
potrebbe peraltro imporre un rilievo, d’ufficio, al di là
della riscontrata infondatezza dell’eccezione della parte
resistente, con riferimento all’intervenuta abrogazione
parziale – dopo la camera di consiglio e prima della redazione
della presente sentenza – della norma attributiva della
giurisdizione esclusiva, per effetto della sentenza n. 204/2004
della Corte costituzionale.
Ad una attenta lettura della motivazione della citata sentenza,
tuttavia, non sembra che la presente controversia sfugga
all’ambito di giurisdizione esclusiva in materia di pubblici
servizi come ridisegnato dalla Corte costituzionale.
Posta la – incontestata - natura di pubblico servizio dell’attività
svolta per conto del Comune di Gela dalla società ricorrente
e, prima ancora, dalle società del gruppo che l’hanno preceduta,
va chiarito che la domanda proposta nel presente giudizio
ha certamente natura patrimoniale, essendo relativa al pagamento
di somme di denaro, ma non in forza di un’obbligazione scaturente
da un contratto commerciale.
La citata sentenza della Corte costituzionale ha, in altre
parole, circoscritto l’ambito della giurisdizione esclusiva
in materia di pubblici servizi alle fattispecie caratterizzate
dall’esercizio di poteri amministrativi, escludendo invece
quelle in cui la semplice presenza della pubblica amministrazione
come parte del rapporto in nulla differenzia il rapporto
medesimo da una vicenda tra privati.
Si badi però che la Corte costituzionale, nella sentenza
in esame, non ha ricondotto la linea discretiva del sistema
ad un attributo formale (provvedimento o negozio), ma ha
chiarito che il ricorso, da parte dell’amministrazione,
a strumenti privatistici non elimina l’attributo pubblicistico-funzionale
della fattispecie, laddove lo strumento negoziale operi
in sostituzione dell’atto di esercizio del potere, la cui
sostanziale connotazione pubblicistica continua, evidentemente,
a permeare la fattispecie: “La materia dei pubblici servizi
può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce
esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la
facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti
negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se si
vale di tale facoltà (la quale, tuttavia, presuppone l'esistenza
del potere autoritativo: art. 11 della legge n. 241 del
1990)”.
Non tutto l’agire iure privatorum della pubblica amministrazione
fuoriesce, in materia di pubblici servizi, dalla norma attributiva
della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
siccome riscritta dalla Corte costituzionale: laddove la
ricostruzione formalmente privatistica della fattispecie
sia un’opzione qualificatoria – rilevante unicamente con
riferimento alla scelta operata sul piano degli strumenti
operativi – riferita purtuttavia ad una fattispecie comunque
imperniata sul potere funzionale dell’amministrazione, ovvero
consegua al mancato esercizio di tale potere ed alla surrogazione
del gestore privato al soggetto pubblico inerte, deve ritenersi
che la relativa controversia rimanga attratta nell’orbita
della giurisdizione esclusiva, pur vertendo intorno alla
tutela di diritti soggettivi.
Nel caso in esame il Comune di Gela è istituzionalmente
attributario del potere-dovere di provvedere allo smaltimento
dei reflui civili ed industriali e fognari nel proprio territorio.
Fra il 1987 ed il 1988, con tre distinte convenzioni, il
Comune di Gela ha disposto, utilizzando lo strumento negoziale,
che tali servizi fossero gestiti per la durata di un anno
da un soggetto privato, per suo conto ed a sue spese.
Spirato il termine di efficacia del contratto, il Comune
di Gela è stato reiteratamente investito della questione,
come dimostrato dai documenti prodotti in allegato al ricorso,
relativa alla necessità di provvedere al rinnovo del titolo
negoziale regolante il rapporto, e comunque al pagamento
delle fatture relative alle prestazioni nel frattempo comunque
assicurate, per evitare inconvenienti all’igiene pubblica
facilmente intuibili, dall’originario contraente e poi dai
suoi aventi causa.
Il Comune di Gela, dunque, per anni è stato perfettamente
a conoscenza del fatto che un privato svolgeva, senza percepire
alcun corrispettivo, un servizio pubblico che istituzionalmente
sarebbe spettato ad esso Comune, ed anzi ha percepito dai
contribuenti i canoni relativi al servizio (da altri) prestato,
secondo l’incontestata affermazione contenuta nel ricorso
introduttivo.
La parte ricorrente ha quindi proposto la domanda in esame,
qualificandola come domanda di arricchimento senza causa,
ex art. 2041 cod. civ., con la quale ha lamentato di aver
subìto un depauperamento corrispondente all’ingiustificato
arricchimento di cui si è giovata, nei termini anzidetti,
l’amministrazione resistente.
Una simile controversia, evidentemente, afferisce ad una
fattispecie relativa al mancato esercizio di un pubblico
potere (non privo, al pari di ogni potere funzionale, di
tratti di doverosità): quello, del Comune, di assicurare
al proprio territorio uno dei servizi igienici di primaria
importanza.
Che le attività di gestione del servizio siano state, in
relazione ad un periodo precedente, delegate con atto negoziale
ad un soggetto privato, e che questo, avendo reso – perché
di fatto impossibilitato a determinarsi diversamente - prestazioni
eccedenti l’originaria pattuizione, ne abbia chiesto il
pagamento in termini di arricchimento senza causa, non muta
la natura della controversia: la quale ha certamente un
oggetto patrimoniale, ma pur sempre afferente una fattispecie
pubblicistica, giacché il ricorso allo schema dell’arricchimento
senza causa non altera l’originaria matrice della fattispecie,
relativa all’esercizio di un pubblico potere, anzi al suo
mancato esercizio ed alle conseguenze patrimoniali di tale
inerzia (senza contare che la lamentata mancanza di causa
dell’arricchimento, ben può corrispondere ad un depauperamento
causato dalla esecuzione di un rapporto non necessariamente
negoziale, ma relativo ad una prestazione resa per effetto
di una – esplicita od implicta – valutazione discrezionale
dell’amministrazione).
La parte ricorrente vanta dunque, nel presente giudizio,
una pretesa patrimoniale correlata alla remunerazione di
(rectius: al depauperamento conseguente ad) un’attività
surrogatoria rispetto al mancato esercizio di un potere
amministrativo.
In applicazione del canone interpretativo offerto dalla
Corte costituzionale, vanno allora segnalati due specifici
profili che, avuto riguardo alla peculiarità del caso, evidenziano
la perdurante inclusione della lite in esame nell’ambito
di giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici:
si tratta di due elementi strutturali della fattispecie
dedotta che rilevano direttamente in sede di qualificazione
della controversia determinante la giurisdizione.
In primo luogo, la società ricorrente assume di aver gestito,
per gli anni considerati, il servizio pubblico di che trattasi
in via di fatto: dunque, in assenza di un titolo regolante
il rapporto che avrebbe potuto essere, a seconda della scelta
operata dall’amministrazione, una concessione ovvero un
contratto.
La parte ricorrente, dunque, lamenta un ingiustificato arricchimento
della controparte pubblica per effetto della prestazione
di fatto da essa resa, indipendentemente dalla sua qualificazione
come concessionario di fatto ovvero come contraente di fatto.
Né può opporsi a tale rilievo la possibile illegittimità
di un rapporto concessorio di fatto, giacché ciò attiene
al merito della controversia e comunque dovrebbe costituire
oggetto dello scrutinio giurisdizionale della legittimità
della pretesa avanzata.
D’altra parte, se è vero che l’instaurazione di un rapporto
concessorio implica una valutazione discrezionale dell’amministrazione
in merito alla scelta del concessionario ed alle condizioni
del rapporto medesimo, è altrettanto vero che nel caso in
esame il Come di Gela, a fronte delle reiterate sollecitazioni
a regolare la prestazione del servizio pubblico di che trattasi,
non solo non ha manifestato alcuna volontà di segno contrario
(nella piena consapevolezza del connotati soggettivi ed
oggettivi della fattispecie siccome rappresentata dalla
parte ipoteticamente concessionaria), ma ha in qualche modo
ingenerato un legittimo affidamento circa la rispondenza
dello status quo (oggettivo e soggettivo) all’interesse
pubblico, nel che si compendia la valutazione discrezionale
propedeutica all’instaurazione (esplicita od implicita)
del rapporto concessorio.
La dottrina più autorevole, del resto, ha da tempo affermato
l’ammissibilità di provvedimenti impliciti: che risultino
da un altro provvedimento, ovvero da comportamenti concludenti
(si pensi alla comunicazione del parere favorevole della
Commissione edilizia sull’istanza di concessione ad aedificandum,
che nel regime precedente l’entrata in vigore della l. 10/1977
anche la giurisprudenza riteneva indizio univoco dell’implicito
rilascio della concessione edilizia).
In assenza di una espressa opzione dell’amministrazione
– che comunque si è giovata della prestazione – in un senso
o nell’altro, non può dunque senz’altro affermarsi, in questa
sede, la natura puramente negoziale del relativo rapporto
(per il sol fatto che in precedenza esso era regolato contrattualmente),
tale da escludere la giurisdizione esclusiva in materia
di servizi pubblici (impregiudicata, naturalmente, ogni
valutazione qualificatoria inerente il merito della pretesa,
di cui si dirà più oltre).
Inoltre, un secondo profilo di rilevanza pubblicistica è
dato dal fatto che il Comune di Gela, a fronte del servizio
reso in via di fatto dalla società ricorrente, ha incamerato
i relativi canoni versati dai cittadini.
In altre parole l’attività svolta, negoziale o meno che
fosse il titolo che in astratto la regolava (nei rapporti
fra amministrazione e gestore), si inserisce in una fattispecie
di finanza pubblica comunale, della quale costituisce anzi
il presupposto: il che rafforza i tratti pubblicistici della
fattispecie, che risultano infungibili al di là della natura
del titolo – peraltro allo stato ipotetico – con il quale
l’amministrazione ha investito un soggetto privato del compito
di rendere alla collettività il servizio costituente il
corrispettivo dei canoni riscossi.
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2. In secondo luogo il Comune di Gela ha
eccepito il difetto di legittimazione attiva della società
ricorrente, sia perché questa non è proprietaria degli impianti
attraverso i quali viene assicurata l’erogazione dei servizi
in questione, sia perché le vicende societarie ed aziendali
attraverso le quali la originaria dante causa (Enichem Anic)
ha provveduto trasferire ad essa ricorrente (Agip Petroli
s.p.a.), mediante una serie di successivi passaggi, la posizione
giuridica connessa al rapporto creditorio dedotto in giudizio,
avrebbero riguardato esclusivamente i servizi industriali
localizzati all’interno dello stabilimento di Gela, e non
anche gli impianti biologici posti al di fuori di tale stabilimento.
Anche questa eccezione è infondata.
Intanto la domanda chiaramente si riferisce alle attività
di gestione del servizio pubblico, e trae dunque fondamento
non dalla proprietà dell’impianto, ma dall’utilizzo dello
stesso (e in parte alla sua manutenzione).
Quanto al secondo profilo, la società ricorrente, e la società
ad essa successivamente succeduta quale cessionaria del
ramo d’azienda, hanno svolto il servizio cui si riferisce
la domanda non a titolo di proprietari degli immobili industriali
dell’azienda, ma quali successori nella complessa posizione
creditoria e debitoria dei rispettivi danti causa, nella
quale è ricompreso, quale onere accessorio ma inscindibile,
l’espletamento del servizio di smaltimento dei reflui per
conto del Comune di Gela, assunto convenzionalmente dalla
Enichem Anic e dalla stessa – e dalle società succedute
– proseguito pur dopo la scadenza del rapporto contrattuale
per una evidente ragione di tutela dell’interesse della
controparte e, soprattutto, dell’interesse della collettività.
In altre parole, è ben vero che l’A.G.I.P. Petroli non è
successore nel contratto di smaltimento dei reflui, ma quel
contratto fu stipulato dalla Enichem Anic proprio in quanto
gestore della raffineria gelese, ed i successivi gestori
della raffineria gelese si sono trovati, per le caratteristiche
strutturali degli impianti e per lo stato di fatto venutosi
a creare, nella necessità di proseguire il servizio, in
conseguenza dell’assunzione della gestione aziendale, pur
a fronte dell’inottemperanza del Comune ai continui inviti
a nuovamente regolare l’attività.
La legittimazione attiva della società ricorrente si ricava
dunque dall’avere essa di fatto gestito il sevizio pubblico
di che trattasi: allo stesso modo in cui, come si vedrà,
al sua domanda trova fondamento nello svolgimento di fatto
di tale servizio.
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3. Incidentalmente, il Comune di Gela ha
altresì rilevato come l’art. 8 della convenzione del 10
luglio 1987 prevedesse la competenza arbitrale in merito
alle controversie “insorte relativamente alla stessa convenzione”,
senza tuttavia sollevare alcuna formale eccezione in merito.
Peraltro, osserva sul punto il collegio come, alla luce
della – incontestata – inefficacia della citata convenzione
successivamente alla sua scadenza, da un lato detta clausola
arbitrale ha anch’essa cessato la propria efficacia, e dall’altro
– ciò che appare dirimente – la presente controversia non
inerisce l’esecuzione della convenzione del 1987, ma la
prestazione di fatto di un servizio pubblico resa pur dopo
(e nonostante) la scadenza dell’efficacia del titolo contrattuale
che originariamente ne regolava le condizioni.
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4. Nel merito, la difesa del Comune di Gela
poggia sostanzialmente su due profili.
In primo luogo, si allega l’inesistenza di un titolo giuridico
in forza del quale l’amministrazione sarebbe stata tenuta
al pagamento delle fatture prodotte, considerata l’assenza
sia di un provvedimento amministrativo che di un contratto
che esplicitamente vincolassero le parti a rendere le rispettive
prestazioni.
In secondo luogo, il Comune di Gela ha eccepito l’esistenza
di “gravi irregolarità nella gestione degli impianti”, rilevando
come il trattamento congiunto di reflui industriali e di
reflui civili determinerebbe “l’impossibilità di verificare
il consumo di prodotti chimici relativi ai reflui di differente
provenienza”.
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4.1. Quanto al primo profilo, esso risulta
di più agevole definizione dopo che si è valutata, nei termini
sopra riportati, la qualificazione della domanda in sede
di esame delle eccezioni preliminari e pregiudiziali.
La parte ricorrente agisce per l’arricchimento sine causa
dell’amministrazione resistente, che si è giovata dell’altrui
espletamento di un servizio pubblico di primaria importanza
e di propria competenza, senza pagare i relativi corrispettivi,
senza rispondere agli inviti ad una regolamentazione negoziale
del rapporto, ed anzi incamerando i canoni versati dai cittadini.
E’ quindi del tutti irrilevante l’assenza di un titolo negoziale
– ovvero provvedimentale - fra le parti del presente giudizio:
ciò che la parte lamenta è proprio il fatto che l’amministrazione
si sia rifiutata, pur nella consapevolezza di locupletare
un evidente vantaggio economico dallo stato di fatto venutosi
a creare, di addivenire alla stipula di un contratto (ovvero,
come accennato in precedenza, all’instaurazione di un rapporto
concessorio, laddove l’amministrazione avesse inteso optare
per lo strumento pubblicistico in luogo di quello sollecitato
dalla controparte privata).
Per una elementare regola di autoreponsabilità, tale elemento
non può essere invocato quale fatto preclusivo rispetto
ad una fattispecie (quale quella dell’arricchimento senza
causa) che, peraltro, strutturalmente ne prescinde, ed anzi
è con esso incompatibile (stante la residualità e la sussidiarietà
dell’azione).
Gli elementi strutturali della fattispecie di cui all’art.
2041 cod. civ. risultano infatti tutti sussistenti, sul
piano giuridico, nell’ipotesi dedotta, avuto riguardo all’incontestato
svolgimento della prestazione da parte della società ricorrente,
ed all’utilitas ricavata dall’amministrazione resistente
(sia in termini di sgravio dei costi per l’erogazione del
servizio, sia in termini di locupletazione dei relativi
canoni).
Com’è noto, si è talora ritenuto che un implicito limite
all’esperibilità dell’actio de in rem verso nei confronti
della pubblica amministrazione, sia costituito dall’art.
4 della l. 2284/1865, all. E), nel senso che, poiché la
fattispecie si perfeziona con il riconoscimento dell’utilitas,
il giudice non potrebbe sostituirsi all’amministrazione
in tale valutazione, in tesi discrezionale o tecnica.
Peraltro, a fronte di tale prospettazione ostativa, certamente
fondata nelle premesse ma suscettibile di applicazioni distorte,
la più autorevole dottrina ha posto in evidenza, da una
parte, il rilievo della natura di mero fatto dell’arricchimento,
il cui accertamento non involge dunque alcun giudizio discrezionale;
e, dall’altra, la considerazione che il riconoscimento,
esplicito od implicito, dell’utilità dell’attività da parte
della pubblica amministrazione può derivare, come nel caso
in esame, dall’utilizzazione concreta dell’attività medesima,
cui peraltro si è fatto già cenno nelle premesse.
In tal senso si rinvengono anche significativi arresti giurisprudenziali,
i quali affermano che il requisito del riconoscimento dell’utilità
dell’opera da parte dell’amministrazione ben possa essere
implicito, indipendentemente da profili di forma e addirittura
dall’esito del controllo tutorio (Cass., 23 giugno 1992,
n. 7694), e debba essere comunque inteso come riconoscimento
del vantaggio in sé, e non come riconoscimento della sua
quantificazione monetaria, sicché non è necessario che l’amministrazione
indichi nella sua entità il vantaggio economico conseguito
(Cass., 12 settembre 1992, n. 10433).
Quanto agli altri elementi della fattispecie in esame, risulta
verificata tanto la residualità dell’azione proposta (non
avendo la parte ricorrente azione contrattuale, né potendo
agire sul piano dell’illecito extracontrattuale), così come
appare evidente, dalla – per questa parte incontestata –
ricostruzione del fatto, la unicità del fatto generatore
tanto del depauperamento patrimoniale della parte ricorrente,
che dell’arricchimento (nei termini segnalati) dell’amministrazione
resistente, avvinti da un nesso di causalità e di immediatezza.
Infine, il terzo elemento della fattispecie (l’assenza di
una “giusta causa” dell’arricchimento e del correlativo
depauperamento) è riscontrata dal significato economico-sociale,
desumibile secondo le risultanze in atti e secondo l’id
quod plerumque accidit, della condotta della parte ricorrente,
che ha continuato ad eseguire la prestazione pur in assenza
di un vincolo contrattuale, e di quella dell’amministrazione
resistente, che ha continuato a trarne giovamento economico-patrimoniale
su un doppio versante (quello delle entrate tributarie e
quello del risparmio di spesa), nella documentata consapevolezza
dell’inesistenza di un interesse, meritevole di tutela,
che giustificasse una simile operazione.
In particolare, il significato, sul piano causale, della
condotta della parte ricorrente, che ha evitato l’interruzione
di un servizio pubblico di primaria importanza, non può
spiegarsi con il ricorso allo schema della liberalità, né
con riferimento alla figura dell’obbligazione naturale,
com’è dimostrato dalle fatture emesse e dalle sollecitazioni
alla rinnovazione del relativo contratto.
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4.2. Quanto al secondo profilo, l’argomento
che poggia sulla cattiva esecuzione del servizio, lamentata
dal Comune di Gela, e sulla ritenuta impossibilità comunque
di quantificarlo (differenziandolo da quello proprio dello
stabilimento industriale), sembrerebbe implicare, sul piano
logico, il riconoscimento dell’esecuzione di quel servizio.
In ogni caso il punto ha costituito oggetto di uno specifico
quesito rivolto al consulente tecnico d'ufficio, sicché
lo stesso verrà esaminato in sede di esame della relazione
di consulenza.
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5. Appare a questo punto evidente, per quanto
sin qui osservato, la fondatezza, in diritto, della domanda
proposta dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 2041
cod. civ.
Si tratta allora di valutarne la fondatezza in punto di
fatto, e la esatta individuazione del quantum debeatur,
alla luce della relazione di consulenza tecnica d'ufficio
acquisita agli atti.
Il consulente tecnico d'ufficio ha proceduto anzitutto all’esame
degli atti e ad una ricostruzione, in contraddittorio fra
le parti, della complessa cronologia della vicenda.
Il consulente ha inoltre operato un accurato esame della
conformazione degli impianti in questione, e dei processi
che in essi si svolgono, durante il sopralluogo svoltosi
il 9 gennaio 2004.
In ordine alla valutazione della congruità dei costi portati
dalle fatture prodotte in giudizio, relative alle prestazioni
di gestione delle opere di adduzione dei reflui urbani all’impianto
centralizzato consortile e di trattamento nell’impianto
depuratore consortile di Gela, il consulente ha assunto
come parametro la quantificazione prevista per tali attività
negli accordi, relativi alle medesime prestazioni, stipulati
fra le parti originarie nel 1988, avuto riguardo alle singole
voci.
In merito alla concreta quantificazione delle prestazioni
erogate, nella relazione di consulenza si è operata una
distinzione.
Per quanto riguarda le opere di adduzione dei reflui urbani
all’impianto centralizzato consortile, il costo della gestione
è stato “valutato in modo globale, senza cioè fare riferimento
alle portate di liquami trattati”, giacché le relative voci
di costo si riferiscono principalmente a costi fissi (aggiornati
annualmente secondo gli indici ISTAT relativi ai prezzi
alla produzione dei prodotti industriali).
Per quanto riguarda invece le prestazioni relative al trattamento
dei liquami urbani nell’impianto depuratore consortile di
Gela, “essendo essi riferiti ad una portata nominale di
3.500.000 mc/anno”, si è avuta cura di “determinare il costo
unitario, riferito cioè all’unità di portata trattata dall’impianto
(con aggiornamento secondo gli indici ISTAT, secondo le
modalità già precisate).
Così individuati i costi unitari, il costo complessivo delle
prestazioni erogate è stato calcolato moltiplicando detti
costi unitari per i dati di consumo relativi agli anni per
cui è causa, così come riportati nelle fatture prodotte
in atti, unico dato obiettivo – peraltro, giova rammentarlo,
mai contestato dal Comune di Gela, né all’atto del ricevimento
di tali fatture, né all’atto della costituzione nel presente
giudizio – a disposizione del consulente, che lo ha dunque
considerato come dato reale.
L’applicazione dei suesposti criteri ha condotto all’individuazione
di costi, relativi agli anni in contestazione, complessivamente
ammontanti a £ 813.016.216, al netto dell’I.V.A.
Per quanto riguarda invece riguarda le prestazioni relative
al trattamento dei liquami urbani nell’impianto depuratore
consortile di Gela in presenza di reflui, il consulente
ha distinto tra spese di pretrattamento e spese di trattamento
biologico.
Per le prime, avuto riguardo ai consueti parametri (costi
previsti dalla convenzione del 1988, valutati criticamente,
sul piano dell’economia gestionale, in punto di congruità),
si è calcolata una spesa complessiva di £ 512.000.000 (riferita
all’anno 1988, con aggiornamenti per gli anni successivi
secondo gli indici ISTAT), mentre per le seconde si è ottenuto
un costo unitario per l’anno 1988 pari a £ 264/mc., aggiornato
annualmente secondo gli indici ISTAT e moltiplicato per
i volumi trattati per gli anni di causa secondo le risultanze
delle fatture prodotte dalla parte ricorrente (per un totale
di £. 411.000.000 per il 1988).
La somma dei costi delle attività di pretrattamento e di
trattamento biologico, riferite all’arco temporale 1997/2000
(dedotto in giudizio), ammonta dunque, secondo i superiori
criteri di calcolo, a £ 4.384.864.728, al netto dell’I.V.A.;
tale importo, sommato a quello relativo alle attività in
precedenza esaminate (già individuato in £ 813.016.216,
al netto dell’I.V.A.), conduce ad un totale netto di £ 5.197.880.945,
a fronte di una domanda della parte ricorrente per £ 5.874.534.000.
Il consulente ha altresì individuato le cause della rilevata
non corrispondenza fra il chiesto e l’accertato, nel fatto
che la società ricorrente nel 1992, “unilateralmente e con
una netta discontinuità”, ha incrementato sia il costo forfetario
per la gestione delle opere di adduzione dei reflui urbani
all’impianto centralizzato consortile, sia il costo unitario
relativo al trattamento nell’impianto depuratore consortile
di gela dei liquami urbani.
Tali incrementi, alla luce del meccanismo di calcolo e di
aggiornamento dei costi esposto dal consulente nei termini
sopra riportati, sono stati ritenuti ingiustificati, in
quanto superiori ai valori risultanti dalla analitica valutazione
delle voci di spesa individuate secondo gli originari accordi,
e dal loro aggiornamento annuale secondo i parametri ISTAT.
Infine, il consulente ha valutato, sotto il profilo tecnico
ed economico-gestionale, le circostanze di fatto allegate
come ostative, dalla difesa del Comune di Gela, rispetto
all’accoglimento della domanda della parte ricorrente.
Sotto un primo profilo nella memoria di costituzione del
Comune di Gela si rilevava, come “grave irregolarità” riscontrata
in loco dai tecnici comunali, la circostanza che “la vasca
di sedimentazione primaria non serve anzi qualora fosse
in funzione peggiorerebbe il rendimento depurativo della
vasca di ossidazione perché vi arriverebbero liquami meno
carichi ed in ogni caso per ragioni idrauliche non può funzionare”.
In argomento il consulente ha osservato che la vasca di
sedimentazione “risultava bypassata dal flusso dei reflui
civili. Tale situazione risulta perfettamente accettabile
dal punto di vista tecnico tenendo conto che il passaggio
dei reflui attraverso le vasche di sedimentazione renderebbe,
all’uscita di esse, i liquami meno carichi peggiorando il
rendimento depurativo della successiva vasca di ossidazione
biologica a causa della precipitazione dei fanghi al fondo
della vasca”.
Sotto un secondo profilo la difesa del Comune di Gela eccepiva
che nell’impianto in questione “i reflui industriali vengono
trattati con i reflui civili con la conseguente impossibilità
di verificare il consumo di prodotti chimici relativi ai
reflui di differente provenienza”.
Osserva, in proposito, il consulente, che “Per quanto riguarda
l’uso dei prodotti chimici, essi vanno direttamente imputati
al trattamento dei reflui civili, in quanto il trattamento
di questi ultimi viene effettuato separatamente da quello
dei reflui industriali che seguono una linea di trattamento
fisicamente del tutto distinta da quella dei reflui civili.
Risulta quindi destituita di ogni fondamento l’ipotesi di
vantaggi di natura economica da parte della società attrice.
La circostanza che i reflui trattati fisicamente e chimicamente
delle due linee civile ed industriale confluiscano in un’unica
condotta per essere sottoposte ad un’ultima operazione di
filtraggio a sabbia (unica operazione che viene operata
congiuntamente sulle due tipologie di reflui) produce conseguenze
dal punto di vista economico del tutto marginali rispetto
ai costi precedentemente valutati, e non viene presa del
tutto in considerazione”.
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6. Le superiori conclusioni del consulente
tecnico d'ufficio appaiono al collegio congruamente motivate
e pienamente condivisibili.
In particolare, il percorso argomentativo seguito dal consulente
appare immune da censure sul piano della logicità e della
ragionevolezza.
Dal punto di vista tecnico-industriale, l’attività di consulenza
poggia su di una accurata e documentata descrizione della
struttura e del funzionamento degli impianti considerati,
che costituisce la premessa della successiva fase di valutazione
critica e di quantificazione delle prestazioni per cui è
causa.
Dal punto di vista economico-gestionale, correttamente sono
stati assunti come parametri di riferimento i costi di gestione
stabiliti nella originaria convenzione, rivalutati annualmente
secondo gli indici ISTAT relativi allo specifico settore,
così come il meccanismo di calcolo dei costi unitari e del
costo annuo complessivo appare pienamente rispondete ai
canoni della teoria dei costi elaborata dalla scienza microeconomica.
In particolare, la giurisprudenza ha precisato che l’indennità
che, nel caso di arricchimento senza causa, spetta alla
parte depauperata, va calcolata avuto riguardo ai valori
di mercato delle prestazioni ed attività che generano l’arricchimento,
e che detto arricchimento può consistere, esattamente come
nel caso in esame, in un risparmio di spesa (Cass., 5616/1981).
Ritiene conseguentemente il collegio di condividere, oltre
alle premesse, anche le conclusioni rassegnate nella relazione
di consulenza tecnica d'ufficio, e di ritenere pertanto
fondata, in punto di fatto, la domanda della parte ricorrente,
nei limiti accertati dal consulente.
Il Comune di Gela dovrà dunque corrispondere alla “Raffineria
di Gela Società per Azioni” la somma di £ 5.197.880.945,
così determinata avuto riguardo alla originaria individuazione
in lire dei costi di gestione.
A tale somma, convertita in euro, e dunque pari ad € 2.684.481,47,
deve aggiungersi l’I.V.A., secondo l’aliquota indicata nelle
fatture prodotte, nonché gli interessi compensativi, al
tasso legale, dalla data delle singole fatture e fino all’effettivo
soddisfo (Cass., 18 febbraio 1991, n. 1690; Cass., 12 settembre
1992, n. 10433).
Ancorché l’obbligo di corrispondere un indennizzo in caso
di arricchimento senza causa costituisca un debito di valore
(Cass., 23 giugno 1992, n. 7694; Cass., 1287/1998), al pari
dell’obbligazione da fatto illecito, non può essere accolta
la domanda relativa alla rivalutazione monetaria della somma
rivendicata, sia perché il meccanismo di calcolo elaborato
dal consulente, e fatto proprio in quanto congruo da questo
collegio, prevede già l’aggiornamento annuale delle voci
di costo, rispetto agli originari parametri; sia perché
la parte ricorrente non ha dimostrato di aver subìto alcun
maggior danno, per effetto del ritardato pagamento delle
fatture prodotte, che non sia ristorato dalla corresponsione
degli interessi in misura corrispondente al tasso legale,
oltre che dalla già richiamata rivalutazione annua delle
voci di spesa riferite all’anno di inizio dell’attività,
sicché la ulteriore rivalutazione dell’importo come sopra
liquidato costituirebbe una duplicazione delle voci indennitarie
spettanti alla parte ricorrente seconda una corretta ricostruzione
dell’obbligazione ex art. 2041 cod. civ.
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6.1. Il ricorso dev’essere dunque accolto,
nei termini anzidetti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto anche
conto della riscontrata riduzione quantitativa dell’originario
petitum, come in dispositivo.
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6.2. Vanno altresì poste a carico dell’amministrazione
resistente le spese relative all’espletamento della consulenza
tecnica d'ufficio, da corrispondere al consulente nominato
da questo Tribunale amministrativo regionale per quanto
eccede l’anticipazione già disposta con ordinanza n. 272/2003,
ed alla società ricorrente per l’eventuale anticipazione
di € 1.000,00 già corrisposta in esecuzione di detta ordinanza.
Il compenso da corrispondere al consulente tecnico d'ufficio
dev’essere liquidato avuto riguardo:
- all’istanza di liquidazione dei compensi presentata dal
Prof. Luigi Cannizzaro;
- all’esame della relazione di consulenza tecnica;
- agli atti di causa;
- agli artt. 1 e segg. della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988,
n. 352;
- al D.M. 30 maggio 2002 (pubblicato nella G.U. n. 182 del
5 agosto 2002;
- al fatto che l’incarico espletato non possa essere ricondotto,
in ragione del peculiare oggetto della causa e dell’incarico
medesimo, ad alcuna delle specifiche previsioni degli artt.
da 2 a 28 del d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, e successive
modificazioni ed integrazioni, in quanto la previsione di
cui all’art. 11 della tabella contenente la misura degli
onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti
tecnici per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità
giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell’art.
2 della legge 319/1980, allegata al citato D.M. 30 maggio
2002 (“consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie,
impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti
elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade
e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti,
manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica
agraria e simili”), invocata in sede di istanza di liquidazione
dal consulente tecnico d'ufficio, per un verso non esaurisce
il complesso oggetto della consulenza espletata, e per altro
verso contiene una indicazione massima di valore inferiore
a quella oggetto del presente giudizio.
- al disposto di cui all’art. 4 della l. 319/1980, in base
al quale il numero delle vacazioni da liquidare deve essere
calcolato “con rigoroso riferimento al numero delle ore
che siano state strettamente necessarie per l’espletamento
dell’incarico, indipendentemente da termine assegnato per
il deposito della relazione o traduzione”;
- al rilievo che, in considerazione della natura, della
complessità e della eterogeneità delle attività svolte dal
C.T.U., il numero di vacazioni necessarie all’espletamento
dell’incarico può essere indicato, secondo il richiamato
criterio, in 1.500 (diconsi millecinquecento), corrispondenti
ad un onorario di € 12.231,53 (€ 14,68 per la prima vacazione,
più € 8,15 per ciascuna delle successive 1.499 vacazioni);
- al disposto dell’art. 29 del citato d.P.R. n. 352/1988,
in base al quale gli onorari “sono comprensivi della relazione
sui risultati dell’incarico espletato, dell’esame degli
atti processuali, della partecipazione alle udienze e di
ogni altra attività concernente i quesiti”;
- all’art. 6 della l. 319/1980, ed alla circostanza che,
essendosi il consulente tecnico d'ufficio avvalso, siccome
espressamente autorizzato (per le ragioni, afferenti la
complessità dell’indagine, in precedenza esposte), dell’opera
di altri docenti del medesimo Dipartimento, senza alcuna
preventiva disposizione circa la ripartizione del lavoro
fra i suddetti consulenti, l’onorario come sopra stabilito
dev’essere aumentato nella misura di legge (40 %) per ciascuno
dei componenti, sicché l’onorario complessivamente spettante
ammonta ad € 22.016,75 (€ 12.231,53 + € 4.892,61+ 4.892,61);
- alle spese sostenute dai C.T.U., pari ad € 868,50.
Conseguentemente, il compenso complessivo in favore del
Prof. Luigi Cannizzaro, comprensivo anche degli onorari
dei proff. Micari e Fratini, va dunque liquidato in € 22.885,25,
di cui € 22.016,75 per onorari, ed € 868,50 per spese.
La suddetta somma dovrà essere corrisposta al predetto consulente
tecnico d'ufficio dal Comune di Gela, previa detrazione
degli acconti eventualmente già corrisposti dalla parte
ricorrente, che il Comune di Gela rimborserà a quest’ultima.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto condanna
il Comune di Gela, in persona del Sindaco pro tempore, a
corrispondere alla “Raffineria di Gela Società per Azioni”,
per le causali di cui in motivazione, la somma di € 2.684.481,47,
oltre I.V.A. e interessi come in motivazione.
Condanna inoltre il Comune di Gela, in persona del Sindaco
pro tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore
della “Raffineria di Gela Società per Azioni”, che liquida
in complessivi € 2.000,00 (diconsi euro duemila/00), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che il Comune di Gela in persona del Sindaco pro
tempore, corrisponda al Prof. Luigi Cannizzaro, il compenso
per la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente
giudizio, liquidato in complessivi € 22.885,25, detratti
gli acconti già versati dalla parte ricorrente, da corrispondere
a quest’ultima.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio
del 30 giugno 2004, con l’intervento dei signori magistrati:
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- Calogero Ferlisi, Presidente
- Giovanni Tulumello, Referendario, estensore.
- Alessio Liberati, Referendario
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