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n. 10-2004 - © copyright

T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 11 ottobre 2004 n. 7172
Pres. Ravalli Est. Palatiello
Farina Addolorata (Avv. E.Sticchi Damiani) c/ Comune di Francavilla Fontana


Edilizia ed urbanistica – Zona agricola – Attività artigianale–industriale – Ammissibilità – Valutazione compatibilità attività con destinazione di zona – Necessità – Va effettuata caso per caso

La destinazione a zona agricola di un’area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali. Debbono pertanto ritenersi ammissibili in zona agricola tutte quelle attività integrative e aggiuntive o migliorative che non si pongano insanabilmente in contrasto con la zona e con la sua destinazione, essendo, quindi, necessario operare una valutazione caso per caso relativa a tale compatibilità in concreto.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia,
Sezione I^ di Lecce

 

Composto dai Signori Magistrati: Aldo RAVALLI, Presidente; Ettore MANCA, Referendario; Giovanni PALATIELLO, Referendario- relatore ha pronunziato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n°15/2002 presentato da:

 

Farina Addolorata rappresentata e difesa dall’Avv. Ernesto Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, alla Via San Francesco d’Assisi n. 33;

 

contro

 

Comune di Francavilla Fontana, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Greco ed elettivamente domiciliato in Lecce, alla P.zza Mazzini n. 64, presso lo studio dell’Avv. Tonia Gigante;

 

per l’annullamento
previa sospensione cautelare, della nota prot. n. 9886 del 2.11.2001 con la quale il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Francavilla Fontana ha comunicato alla ricorrente il rigetto dell’istanza dalla medesima presentata relativa al cambio di destinazione d’uso di un immobile da locale adibito a deposito a locale per attività artigianale-industriale; nonché di ogni altro atto comunque presupposto connesso e/o consequenziale, ed in particolare, ove occorra, del parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 31.10.2001.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Francavilla Fontana con i relativi allegati.
Viste le memorie conclusive prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese.
Visti gli atti tutti di causa.
Udito nella Camera di Consiglio del 3 marzo 2004 il relatore Ref. GIOVANNI PALATIELLO ed uditi, altresì, gli Avv.ti E. Sticchi Damiani e G. Greco per le parti.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

Fatto

 

La Sig.ra Farina Addolorata è proprietaria di un immobile sito in agro del Comune di Francavilla Fontana, Contrada “Paludi”, acquistato giusta atto per Notar Vincenzo Raiola rep. n. 25654 del 7.1.2000.
Il predetto fabbricato, ubicato in zona tipizzata “E1 – Rurale” dal Programma di Fabbricazione vigente, è stato condonato come locale adibito ad uso deposito con concessione edilizia in sanatoria n. 1901 del 19.12.1995.
In data 19.4.2001 la Sig.ra Farina ha presentato istanza di cambio di destinazione d’uso dell’immobile in parola da locale adibito a deposito a locale per attività artigianale – industriale.
Con nota prot. n. 9886 del 2.11.2001 il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Francavilla Fontana ha comunicato alla ricorrente il rigetto dell’istanza in quanto: “l’attività da svolgere non è consentita dallo strumento urbanistico per la zona E”.
Ritenendo tale diniego illegittimo, la sig.ra Farina l’ha impugnato (unitamente all’ atto indicato in epigrafe) deducendo un unico, articolato, motivo di diritto rubricato: “Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione del disposto di cui agli artt. 1 della L. 28.1.1977, n. 10, 8 e 25, ultimo comma, della L. 28.2.1985, n. 47. Erronea presupposizione in fatto ed in diritto. Difetto di motivazione e di istruttoria. Illogicità ed ingiustizia manifesta.”
Si sostiene che, in assenza della disciplina regionale di cui all’art. 25, u.c., L. n.47/85, i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili meramente funzionali (come quello per cui è causa) sarebbero liberi.
Si osserva che, comunque, non sussiste incompatibilità tra la destinazione a zona agricola dell’area de qua e l’attività artigianale- industriale.
Si è costituito in giudizio il Comune di Francavilla Fontana contestando diffusamente le avverse censure e concludendo per la reiezione del gravame.
La Sezione, alla Camera di Consiglio del 23 gennaio 2002, con ordinanza n. 92 ha accolto la domanda cautelare formulata dalla ricorrente.
All'udienza del 3 marzo 2004 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

Diritto

 

Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che seguono.
Il diniego odiernamente impugnato si fonda unicamente sul rilievo che “l’attività da svolgere non è consentita dallo strumento urbanistico per la zona E”.
Tale assunto, nella sua assolutezza, non può essere condiviso.
Ed invero, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza, la destinazione a zona agricola di un'area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici (nella specie non sussistenti), non impone un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali; essa, pertanto, non costituisce ostacolo alla installazione di opere che non riguardino l'edilizia residenziale (cfr. CdS, V, 15.6.2001 n. 3178).
In particolare, sono stati ritenuti ammissibili in zona agricola una serie di attività anche commerciali, industriali e di servizio: e cioè, a titolo esemplificativo, un impianto idroelettrico (C.d.S., IV, 15.4.1986, n. 268 e C.d.S., V, 16.10.1989, n. 642), un deposito di esplosivi (C.d.S., V, 28.9.1993, n. 948), uno stabilimento per la produzione di fuochi di artificio (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 1.4.2003, n. 952), un impianto di telefonia cellulare (T.A.R. Campania, Sez.I, 22.11.2001, n. 4991), nonché un’area adibita a parcheggio (TAR Veneto, III, 18.3.2002 n. 1108).
Sicché, in generale, debbono ritenersi ammissibili in zona agricola tutte quelle attività integrative e aggiuntive o migliorative che non si pongano insanabilmente in contrasto con la zona e con la sua destinazione, essendo, quindi, necessario operare una valutazione caso per caso relativa a tale compatibilità in concreto (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 7 marzo 2002, n. 1040).
Alla luce dei principi che precedono va ritenuta l’illegittimità dell’impugnato diniego di concessione edilizia atteso che esso si limita a rilevare il mero dato formale del contrasto tra l’attività (artigianale-industriale) alla quale dovrebbe essere adibito l’immobile di proprietà dell’odierna ricorrente e la destinazione agricola della zona, senza operare alcuna concreta valutazione in concreto della compatibilità della suddetta attività con tale destinazione; valutazione di compatibilità che, peraltro, avrebbe dovuto tener conto del fatto che, come si ricava dalla relazione tecnica allegata all’istanza di concessione edilizia, l’immobile della ricorrente ricade all’interno di una vasta zona di territorio, distante appena 100 mt dal centro abitato, totalmente interessata dalla presenza di numerosi immobili destinati allo svolgimento di attività artigianali – industriali e commerciali, per i quali, evidentemente, il giudizio di compatibilità è stato risolto positivamente.
L’accoglimento del gravame in base alle considerazioni che precedono esime il Collegio dall’esaminare le restanti censure, che restano assorbite.
In conclusione, per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. I^ di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso (n. 15/2002 di R.G.) indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota prot. n. 9886 del 2.11.2001 del Comune di Francavilla Fontana nonché il presupposto parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 31.10.2001.
Condanna il Comune di Francavilla Fontana a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano in Euro 1.500,00 (= millecinquecento,00) oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 3 marzo 2004.

 

PRESIDENTE - Aldo RAVALLI
ESTENSORE - Giovanni PALATIELLO


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