| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 11 ottobre 2004
n. 7172
Pres. Ravalli Est. Palatiello
Farina Addolorata (Avv. E.Sticchi Damiani) c/ Comune di
Francavilla Fontana |
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Edilizia ed urbanistica – Zona agricola –
Attività artigianale–industriale – Ammissibilità – Valutazione
compatibilità attività con destinazione di zona – Necessità
– Va effettuata caso per caso
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La destinazione a zona agricola di un’area,
salva la previsione di particolari vincoli ambientali o
paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione
effettiva in tal senso, avendo solo lo scopo di evitare
insediamenti residenziali. Debbono pertanto ritenersi ammissibili
in zona agricola tutte quelle attività integrative e aggiuntive
o migliorative che non si pongano insanabilmente in contrasto
con la zona e con la sua destinazione, essendo, quindi,
necessario operare una valutazione caso per caso relativa
a tale compatibilità in concreto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia,
Sezione I^ di Lecce
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Composto dai Signori Magistrati: Aldo RAVALLI,
Presidente; Ettore MANCA, Referendario; Giovanni PALATIELLO,
Referendario- relatore ha pronunziato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n°15/2002 presentato da:
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Farina Addolorata rappresentata e
difesa dall’Avv. Ernesto Sticchi Damiani ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Lecce, alla Via San
Francesco d’Assisi n. 33;
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contro
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Comune di Francavilla Fontana, in
persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avv.
Giovanni Greco ed elettivamente domiciliato in Lecce, alla
P.zza Mazzini n. 64, presso lo studio dell’Avv. Tonia Gigante;
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per l’annullamento
previa sospensione cautelare, della nota prot. n. 9886 del
2.11.2001 con la quale il Dirigente dell’Ufficio Tecnico
del Comune di Francavilla Fontana ha comunicato alla ricorrente
il rigetto dell’istanza dalla medesima presentata relativa
al cambio di destinazione d’uso di un immobile da locale
adibito a deposito a locale per attività artigianale-industriale;
nonché di ogni altro atto comunque presupposto connesso
e/o consequenziale, ed in particolare, ove occorra, del
parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia Comunale
nella seduta del 31.10.2001.
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Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Francavilla
Fontana con i relativi allegati.
Viste le memorie conclusive prodotte dalle parti a sostegno
delle proprie difese.
Visti gli atti tutti di causa.
Udito nella Camera di Consiglio del 3 marzo 2004 il relatore
Ref. GIOVANNI PALATIELLO ed uditi, altresì, gli Avv.ti E.
Sticchi Damiani e G. Greco per le parti.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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Fatto
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La Sig.ra Farina Addolorata è proprietaria
di un immobile sito in agro del Comune di Francavilla Fontana,
Contrada “Paludi”, acquistato giusta atto per Notar Vincenzo
Raiola rep. n. 25654 del 7.1.2000.
Il predetto fabbricato, ubicato in zona tipizzata “E1 –
Rurale” dal Programma di Fabbricazione vigente, è stato
condonato come locale adibito ad uso deposito con concessione
edilizia in sanatoria n. 1901 del 19.12.1995.
In data 19.4.2001 la Sig.ra Farina ha presentato istanza
di cambio di destinazione d’uso dell’immobile in parola
da locale adibito a deposito a locale per attività artigianale
– industriale.
Con nota prot. n. 9886 del 2.11.2001 il Dirigente dell’Ufficio
Tecnico del Comune di Francavilla Fontana ha comunicato
alla ricorrente il rigetto dell’istanza in quanto: “l’attività
da svolgere non è consentita dallo strumento urbanistico
per la zona E”.
Ritenendo tale diniego illegittimo, la sig.ra Farina l’ha
impugnato (unitamente all’ atto indicato in epigrafe) deducendo
un unico, articolato, motivo di diritto rubricato: “Violazione,
falsa ed erronea interpretazione ed applicazione del disposto
di cui agli artt. 1 della L. 28.1.1977, n. 10, 8 e 25, ultimo
comma, della L. 28.2.1985, n. 47. Erronea presupposizione
in fatto ed in diritto. Difetto di motivazione e di istruttoria.
Illogicità ed ingiustizia manifesta.”
Si sostiene che, in assenza della disciplina regionale di
cui all’art. 25, u.c., L. n.47/85, i mutamenti di destinazione
d’uso degli immobili meramente funzionali (come quello per
cui è causa) sarebbero liberi.
Si osserva che, comunque, non sussiste incompatibilità tra
la destinazione a zona agricola dell’area de qua e l’attività
artigianale- industriale.
Si è costituito in giudizio il Comune di Francavilla Fontana
contestando diffusamente le avverse censure e concludendo
per la reiezione del gravame.
La Sezione, alla Camera di Consiglio del 23 gennaio 2002,
con ordinanza n. 92 ha accolto la domanda cautelare formulata
dalla ricorrente.
All'udienza del 3 marzo 2004 la causa è stata trattenuta
in decisione.
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Diritto
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Il ricorso è fondato e merita, pertanto,
accoglimento per le ragioni che seguono.
Il diniego odiernamente impugnato si fonda unicamente sul
rilievo che “l’attività da svolgere non è consentita dallo
strumento urbanistico per la zona E”.
Tale assunto, nella sua assolutezza, non può essere condiviso.
Ed invero, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza,
la destinazione a zona agricola di un'area, salva la previsione
di particolari vincoli ambientali o paesistici (nella specie
non sussistenti), non impone un obbligo specifico di utilizzazione
effettiva in tal senso, avendo solo lo scopo di evitare
insediamenti residenziali; essa, pertanto, non costituisce
ostacolo alla installazione di opere che non riguardino
l'edilizia residenziale (cfr. CdS, V, 15.6.2001 n. 3178).
In particolare, sono stati ritenuti ammissibili in zona
agricola una serie di attività anche commerciali, industriali
e di servizio: e cioè, a titolo esemplificativo, un impianto
idroelettrico (C.d.S., IV, 15.4.1986, n. 268 e C.d.S., V,
16.10.1989, n. 642), un deposito di esplosivi (C.d.S., V,
28.9.1993, n. 948), uno stabilimento per la produzione di
fuochi di artificio (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 1.4.2003,
n. 952), un impianto di telefonia cellulare (T.A.R. Campania,
Sez.I, 22.11.2001, n. 4991), nonché un’area adibita a parcheggio
(TAR Veneto, III, 18.3.2002 n. 1108).
Sicché, in generale, debbono ritenersi ammissibili in zona
agricola tutte quelle attività integrative e aggiuntive
o migliorative che non si pongano insanabilmente in contrasto
con la zona e con la sua destinazione, essendo, quindi,
necessario operare una valutazione caso per caso relativa
a tale compatibilità in concreto (T.A.R. Puglia, Lecce,
Sez. I, 7 marzo 2002, n. 1040).
Alla luce dei principi che precedono va ritenuta l’illegittimità
dell’impugnato diniego di concessione edilizia atteso che
esso si limita a rilevare il mero dato formale del contrasto
tra l’attività (artigianale-industriale) alla quale dovrebbe
essere adibito l’immobile di proprietà dell’odierna ricorrente
e la destinazione agricola della zona, senza operare alcuna
concreta valutazione in concreto della compatibilità della
suddetta attività con tale destinazione; valutazione di
compatibilità che, peraltro, avrebbe dovuto tener conto
del fatto che, come si ricava dalla relazione tecnica allegata
all’istanza di concessione edilizia, l’immobile della ricorrente
ricade all’interno di una vasta zona di territorio, distante
appena 100 mt dal centro abitato, totalmente interessata
dalla presenza di numerosi immobili destinati allo svolgimento
di attività artigianali – industriali e commerciali, per
i quali, evidentemente, il giudizio di compatibilità è stato
risolto positivamente.
L’accoglimento del gravame in base alle considerazioni che
precedono esime il Collegio dall’esaminare le restanti censure,
che restano assorbite.
In conclusione, per quanto sopra esposto, il ricorso deve
essere accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti
impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia, Sez. I^ di Lecce, definitivamente pronunciando
sul ricorso (n. 15/2002 di R.G.) indicato in epigrafe, lo
accoglie e, per l’effetto, annulla la nota prot. n. 9886
del 2.11.2001 del Comune di Francavilla Fontana nonché il
presupposto parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia
Comunale nella seduta del 31.10.2001.
Condanna il Comune di Francavilla Fontana a rifondere alla
ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano in Euro
1.500,00 (= millecinquecento,00) oltre I.V.A. e C.P.A. come
per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio
del 3 marzo 2004.
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PRESIDENTE - Aldo RAVALLI
ESTENSORE - Giovanni PALATIELLO
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