| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - 27 settembre 2004 n. 12601
Pres. G. Coraggio – Rel. G. Passarelli di Napoli
Angelo De Sano (Luigi Maria D’Angiolella) c/ Comune di Caianello
(avv.ti Cuccini e Labriola) |
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Atto amministrativo – Procedimento – Comunicazione
avvio – Revoca membro commissione edilizia – Occorre.
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Prima di adottare il provvedimento di decadenza
di un componente della Commissione Edilizia perché risultato
assente per tre sedute consecutive, l’Amministrazione deve
comunicare all’interessato l’avvio del procedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Registro Sentenze: 12601 /2004
Registro Generale: 8852/1997
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA NAPOLI
PRIMA SEZIONE
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nelle persone dei Signori: GIANCARLO CORAGGIO
Presidente; PAOLO CARPENTIERI Cons.; GUGLIELMO PASSARELLI
DI NAPOLI Cons., relatore
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ha emesso la seguente
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SENTENZA
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nell’udienza pubblica del 14/07/2004 sul
ricorso n. 8852 dell’anno 1997 proposto da
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Angelo De Sano, elettivamente domiciliato
in Napoli, al Viale Gramsci n. 16, presso lo studio dell’avv.
Luigi Maria D’Angiolella, unitamente all’avv. Antonio De
Paola, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato
a margine del ricorso introduttivo Ricorrente
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Contro
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il Comune di Caianiello, in persona
del sindaco rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in Napoli alla via Melisurgo n. 4, presso lo studio dell’avv.
Cuccini, unitamente all’avv. Renato Labriola, che lo rappresenta
e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di
costituzione e risposta Resistente
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per l’annullamento, previa sospensione,
a. della delibera n. 24 del 05/06/97 con cui il Consiglio
Comunale ha dichiarato l’Arch. De Sano Angelo decaduto dalla
carica di componente della Commissione Edilizia perché risultato
assente per tre sedute consecutive
nonché
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
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Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Letti gli atti di causa;
Udito il relatore alla pubblica udienza, ref. Guglielmo
Passarelli di Napoli;
Uditi gli avv.ti come da verbale;
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Ritenuto in fatto
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Con ricorso iscritto al ricorso n. 8852 dell’anno
1997, la parte ricorrente impugnava il provvedimento indicato
in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere stato nominato componente elettivo tecnico della
Commissione Edilizia con delibera n. 6 del 19/02/96, e che
la durata della carica è fissata in due anni dall’art. 8
del Regolamento edilizio; tale norma prevede altresì la
decadenza in caso di assenza, senza giustificato motivo,
a tre sedute consecutive;
- che aveva sempre partecipato alle sedute della Commissione,
ogni volta che tali sedute gli erano state comunicate, e
che non era stato fissato un calendario dei lavori.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con
vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare
inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 14/01/98, l’istanza cautelare veniva accolta
con ordinanza n. 23/1998.
All’udienza del 14/07/2004, il ricorso è stato discusso
ed assunto in decisione.
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Considerato in diritto
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Con il primo motivo di diritto, il ricorrente
lamentava la violazione dell'art. 8 del Regolamento, degli
artt. 2 e 3 l. n. 241/90, attesa la mancanza dei presupposti
richiesti dalla norma (assenza senza giustificato motivo),
in quanto al ricorrente non era stata data alcuna comunicazione
circa le sedute cui si è assentato.
Con il secondo motivo di diritto, censurava l’eccesso di
potere per difetto di istruttoria, attesa la mancanza di
un calendario, ma anche di una certa regolarità delle sedute,
sicchè al ricorrente non può essere rimproverata neanche
una carente diligenza; con il terzo, la carenza di motivazione;
con il quarto, la violazione dell'art. 7 l. n. 241/90, attesa
l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, e violazione
dell'art. 8 del Regolamento, atteso che bisognava prima
annullare la nomina.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito
precisati.
E’ infatti fondato il quarto motivo di ricorso, atteso che,
prima di adottare il provvedimento impugnato, l’Amministrazione
avrebbe dovuto comunicare al ricorrente l’avvio del procedimento.
Non può infatti ritenersi che, nel caso di specie, tale
comunicazione fosse priva di qualunque utilità, sì da rendere
tale adempimento un mero formalismo; i presupposti richiesti
dalla norma (assenza senza un giustificato motivo) imponevano
la comunicazione, al fine di mettere il ricorrente nelle
condizioni di addurre le sue giustificazioni. Gli altri
motivi possono ritenersi assorbiti.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente
e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, prima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione
ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 8852 dell’anno 1997 e per l’effetto
annulla i provvedimenti impugnati;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio
del 14/07/2004.
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