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n. 10-2004 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - 27 settembre 2004 n. 12601
Pres. G. Coraggio – Rel. G. Passarelli di Napoli
Angelo De Sano (Luigi Maria D’Angiolella) c/ Comune di Caianello (avv.ti Cuccini e Labriola)


Atto amministrativo – Procedimento – Comunicazione avvio – Revoca membro commissione edilizia – Occorre.

Prima di adottare il provvedimento di decadenza di un componente della Commissione Edilizia perché risultato assente per tre sedute consecutive, l’Amministrazione deve comunicare all’interessato l’avvio del procedimento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Registro Sentenze: 12601 /2004
Registro Generale: 8852/1997

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI
PRIMA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori: GIANCARLO CORAGGIO Presidente; PAOLO CARPENTIERI Cons.; GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Cons., relatore

 

ha emesso la seguente

 

SENTENZA

 

nell’udienza pubblica del 14/07/2004 sul ricorso n. 8852 dell’anno 1997 proposto da

 

Angelo De Sano, elettivamente domiciliato in Napoli, al Viale Gramsci n. 16, presso lo studio dell’avv. Luigi Maria D’Angiolella, unitamente all’avv. Antonio De Paola, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo Ricorrente

 

Contro

 

il Comune di Caianiello, in persona del sindaco rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Melisurgo n. 4, presso lo studio dell’avv. Cuccini, unitamente all’avv. Renato Labriola, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta Resistente

 

per l’annullamento, previa sospensione,
a. della delibera n. 24 del 05/06/97 con cui il Consiglio Comunale ha dichiarato l’Arch. De Sano Angelo decaduto dalla carica di componente della Commissione Edilizia perché risultato assente per tre sedute consecutive
nonché
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale

 

Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Letti gli atti di causa;
Udito il relatore alla pubblica udienza, ref. Guglielmo Passarelli di Napoli;
Uditi gli avv.ti come da verbale;

 

Ritenuto in fatto

 

Con ricorso iscritto al ricorso n. 8852 dell’anno 1997, la parte ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere stato nominato componente elettivo tecnico della Commissione Edilizia con delibera n. 6 del 19/02/96, e che la durata della carica è fissata in due anni dall’art. 8 del Regolamento edilizio; tale norma prevede altresì la decadenza in caso di assenza, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive;
- che aveva sempre partecipato alle sedute della Commissione, ogni volta che tali sedute gli erano state comunicate, e che non era stato fissato un calendario dei lavori.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 14/01/98, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 23/1998.
All’udienza del 14/07/2004, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

 

Considerato in diritto

 

Con il primo motivo di diritto, il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 8 del Regolamento, degli artt. 2 e 3 l. n. 241/90, attesa la mancanza dei presupposti richiesti dalla norma (assenza senza giustificato motivo), in quanto al ricorrente non era stata data alcuna comunicazione circa le sedute cui si è assentato.
Con il secondo motivo di diritto, censurava l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, attesa la mancanza di un calendario, ma anche di una certa regolarità delle sedute, sicchè al ricorrente non può essere rimproverata neanche una carente diligenza; con il terzo, la carenza di motivazione; con il quarto, la violazione dell'art. 7 l. n. 241/90, attesa l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, e violazione dell'art. 8 del Regolamento, atteso che bisognava prima annullare la nomina.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.
E’ infatti fondato il quarto motivo di ricorso, atteso che, prima di adottare il provvedimento impugnato, l’Amministrazione avrebbe dovuto comunicare al ricorrente l’avvio del procedimento. Non può infatti ritenersi che, nel caso di specie, tale comunicazione fosse priva di qualunque utilità, sì da rendere tale adempimento un mero formalismo; i presupposti richiesti dalla norma (assenza senza un giustificato motivo) imponevano la comunicazione, al fine di mettere il ricorrente nelle condizioni di addurre le sue giustificazioni. Gli altri motivi possono ritenersi assorbiti.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, prima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 8852 dell’anno 1997 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 14/07/2004.

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